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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5405/2022 R.G. promossa da
e (avv.ti Rinaldo Pancera e Filippo Pancera) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
e (avv. Antonino D'Alessandria) Controparte_1 CP_2
nonché contro
Domenica Bresciani, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
CP_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e (contumaci)
[...] Controparte_16 Controparte_17
CONVENUTI con la chiamata di
(contumace) Controparte_18
TERZA CP_19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il presente processo costituisce la prosecuzione di quello avviato dagli attori nel
2002, rubricato al n. R.G. 8766/2002, volto a conseguire la declaratoria di usucapione di un immobile sito a Carpenedolo, via Deretti, n. 83, censito al mappale 3863.
1 Il cespite era, in origine, in comproprietà per pari quote fra CP_20
nonno materno di e delle sorelle-convenute e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e la moglie in seconde nozze Al decesso di
[...] Persona_1 CP_20
la sua quota di 1/2 dell'immobile è stata offerta in successione per metà alla figlia
[...]
(madre dell'attore e delle due convenute e e per metà Per_2 CP_1 CP_2
alla moglie che è in seguito deceduta lasciando, quali chiamati, Persona_1
dapprima i fratelli e, poi, i loro figli, vale a dire gli altri convenuti in giudizio, tutti rimasti contumaci.
In quanto segue, si riassumono brevemente le principali vicende procedimentali avvenute dopo l'instaurazione del procedimento R.G. n. 8766/2002:
- con sentenza n. 2565/2011 il Tribunale di Brescia, in persona del giudice dott.ssa
Lucia Cannella, ha dichiarato «la prescrizione del diritto di accettare l'eredità nei confronti degli eredi di . Pur essendo il dispositivo limitato a tale Persona_1
statuizione, in parte motiva si legge che il difetto dell'elemento temporale «impone il rigetto di entrambe le domande di usucapione avanzate dagli attori» (v. pag. 9 della sentenza);
- con sentenza n. 140/2016 pubbl. il 18 febbraio 2016 la Corte d'Appello di
Brescia, in accoglimento del gravame proposto da e dopo Parte_1 Parte_2
aver osservato che la prescrizione aveva interessato non solo il diritto di accettare l'eredità di ma anche quella di ha dichiarato usucapita dagli Persona_1 CP_20
appellanti, in parti uguali, la proprietà dell'immobile di via C. Deretti, n. 83;
- con sentenza n. 3699/2022 la Corte di cassazione, investita della controversia con ricorso di e ha rilevato un difetto d'integrità del Controparte_1 CP_2
CP_2 contraddittorio, che avrebbe dovuto essere esteso allo quale successore ex art. 586
c.c., e, quindi, ha cassato la pronuncia d'appello e rimesso gli atti al giudice di primo grado;
- gli originari attori hanno dunque proceduto alla riassunzione del giudizio, reiterando la domanda di usucapione.
Le convenute e hanno chiesto, in via Controparte_1 CP_2
preliminare, di accertare e dichiarare che l'intera quota di un mezzo dell'immobile per cui è causa, compresa nell'eredità di venne acquistata dalla di lui figlia CP_20
e, in via principale, di rigettare la domanda di usucapione e per l'effetto Persona_2
«dichiarare la quota di un mezzo dell'immobile ubicato in Carpenedolo al n. 83 della via
Deretti, come sopra meglio identificato, in comproprietà per la quota di 1/3 ciascuno ai
2 fratelli , e per successione ereditaria della de cuius Pt_1 CP_1 CP_2
. In via subordinata, le convenute hanno proposto domanda di Persona_2
usucapione «della quota indivisa del predetto bene nella misura dei 2/3 dell'intero».
L non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_18
contumace con ordinanza in data 31 marzo 2023. Sono pure rimasti contumaci gli altri convenuti, che tali erano anche nelle precedenti fasi del giudizio.
Non è stata svolta attività istruttoria, per le ragioni dettagliate nell'ordinanza del
24 novembre 2023, a cui si rinvia.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
In via preliminare, allo scopo di definire correttamente il novero dei legittimati passivi, occorre stabilire le sorti delle successioni rilevanti per la decisione.
Un punto fermo sembra potersi ricavare dalla sentenza della Corte di cassazione, la quale, censurando la pronuncia del Tribunale che non aveva considerato «il problema della integrità del contraddittorio in ordine alla quota dell'immobile di spettanza» di pare assumere come pacifica l'accettazione dell'eredità di Persona_1 [...]
da parte della figlia CP_20 CP_22
Dal lato di non si registrano atti di accettazione, né espressi né Persona_1
taciti. Difettano atti di accettazione dell'eredità di da parte della moglie CP_20
o da parte degli eredi di lei, con la conseguenza che il 25% della quota dell'immobile si
è accresciuto ex art. 522 c.c. alla chiamata concorrente, difettano pure Persona_2
atti di accettazione dell'eredità di con l'effetto di una devoluzione allo Persona_1
Stato ex art. 586 c.c. del 50% della quota degli immobili di cui ella era già proprietaria.
Il quadro finale è così riassumibile:
la quota di 1/2 della comproprietà, che spettava ad si è devoluta CP_20
a madre e dante causa dei fratelli , e Persona_2 Pt_1 CP_1 CP_2
la quota di 1/2 della comproprietà, che già da principio spettava a Persona_1
è stata acquistata dallo Stato ex art. 586 c.c. Ne discende che legittimati passivi rispetto alla domanda attorea di usucapione sono e l . Sono, invece, privi di Controparte_1 CP_2 CP_18 CP_18
legittimazione passiva tutti i restanti convenuti.
4.
Nel merito, la domanda di usucapione degli attori è fondata.
Già la Corte d'Appello aveva rilevato, in modo del tutto condivisibile ed aderente alle risultanze istruttorie, che:
(i) gli attori hanno abitato ininterrottamente presso l'immobile dal 1979 sino alla data di introduzione del giudizio R.G. n. 8766/2002;
(ii) nel medesimo periodo, gli attori non si sono limitati ad abitare presso l'immobile, ma, in linea con l'estrinsecazione di tipiche prerogative proprietarie, hanno corrisposto l'ICI per gli anni dal 1995 al 2001, sostenuto le spese per migliorie come da fatture n. 4 del 19 agosto 1999 e n. 111 del 22 novembre 1999 e hanno svolto l'attività di rivendita di giornali e libri nella cartolibreria della cessata ditta già intestata a Per_1
(cfr. teste .
[...] Tes_1
Questi elementi, integranti dati fattuali senz'altro idonei a fondare il possesso ad usucapionem, anche in assenza di un esplicito atto di interversio possessionis (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021), non sono inficiati:
- dal rientro, a partire dal 1994, presso parte dell'immobile di Persona_1
atteso che ella ne aveva la mera detenzione quale comodataria, in forza del contratto concluso con figlio e nuora, che si dichiaravano comodanti;
- dalla permanenza di dal 1960 al 1970, avvenuta per mera Controparte_1
tolleranza dei nonni e ancora in vita;
CP_20 Persona_1
- dalla brevissima permanenza di protrattasi per un solo anno, dal CP_2
1979 al 1980.
In conclusione, poiché gli attori si sono comportati da possessori esclusivi dell'immobile per oltre un ventennio, debbono vedersene riconosciuta la comproprietà per usucapione, in parti uguali. L'usucapione deve investire l'intero immobile, essendo stato accertato l'ingresso unico anche alla parte abitativa al piano superiore attraverso il negozio al piano terra.
5.
Spetta allo scrivente, quale «giudice del giudizio di rinvio» il dovere di provvedere
«alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa»
4 (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 18/06/2003); inoltre, s'impone anche la regolamentazione delle spese del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, come esplicitamente demandato dalla sentenza n. 3699/2022. Le liquidazioni sono operate in dispositivo, secondo i parametri di quantificazione dei compensi vigenti ratione temporis.
Le spese vengono poste a carico delle convenute e Controparte_1 CP_2
soccombenti nel merito ed attivamente contrarie all'usucapione ex adverso
[...]
invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti non costituiti
Domenica Bresciani, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
e Controparte_17
2. dichiara che gli attori hanno acquistato per usucapione ultraventennale, in pari quote di 1/2 ciascuno, la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Carpenedolo in via
C. Deretti n. 83, con accessori e pertinenze, identificato nella sez. Urb. del NCT al foglio
7 con la particella sub. 95 cat. C 1 classe 7 cons. 136 sub. Catastale 215 rendita € 2.163,33;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
4. respinge la domanda di usucapione proposta, in via subordinata, dalle convenute e Controparte_1 CP_2
5. condanna e in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 CP_2
e a) le spese del procedimento R.G. n. 8766/2002, liquidate Parte_1 Parte_2
in euro 5.000,00 (di cui euro 2.000,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari), oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
b) le spese del procedimento di appello, liquidate in euro 4.500,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
c) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.513,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
d) le spese del presente procedimento, liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi2, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cassa. Brescia, 10 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'eventualità che mancasse pure questa accettazione, sostenuta dalla Corte d'Appello, è ventilata dalla
Cassazione nell'ordinanza interlocutoria del 24 febbraio 2021, ma non è più ripresa né menzionata nella sentenza, verosimilmente perché giudicata infondata.
3 2 I compensi sono contenuti nei minimi, perché le questioni trattate sono le medesime già ampiamente affrontate nei precedenti procedimenti.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5405/2022 R.G. promossa da
e (avv.ti Rinaldo Pancera e Filippo Pancera) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
e (avv. Antonino D'Alessandria) Controparte_1 CP_2
nonché contro
Domenica Bresciani, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
CP_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e (contumaci)
[...] Controparte_16 Controparte_17
CONVENUTI con la chiamata di
(contumace) Controparte_18
TERZA CP_19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il presente processo costituisce la prosecuzione di quello avviato dagli attori nel
2002, rubricato al n. R.G. 8766/2002, volto a conseguire la declaratoria di usucapione di un immobile sito a Carpenedolo, via Deretti, n. 83, censito al mappale 3863.
1 Il cespite era, in origine, in comproprietà per pari quote fra CP_20
nonno materno di e delle sorelle-convenute e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e la moglie in seconde nozze Al decesso di
[...] Persona_1 CP_20
la sua quota di 1/2 dell'immobile è stata offerta in successione per metà alla figlia
[...]
(madre dell'attore e delle due convenute e e per metà Per_2 CP_1 CP_2
alla moglie che è in seguito deceduta lasciando, quali chiamati, Persona_1
dapprima i fratelli e, poi, i loro figli, vale a dire gli altri convenuti in giudizio, tutti rimasti contumaci.
In quanto segue, si riassumono brevemente le principali vicende procedimentali avvenute dopo l'instaurazione del procedimento R.G. n. 8766/2002:
- con sentenza n. 2565/2011 il Tribunale di Brescia, in persona del giudice dott.ssa
Lucia Cannella, ha dichiarato «la prescrizione del diritto di accettare l'eredità nei confronti degli eredi di . Pur essendo il dispositivo limitato a tale Persona_1
statuizione, in parte motiva si legge che il difetto dell'elemento temporale «impone il rigetto di entrambe le domande di usucapione avanzate dagli attori» (v. pag. 9 della sentenza);
- con sentenza n. 140/2016 pubbl. il 18 febbraio 2016 la Corte d'Appello di
Brescia, in accoglimento del gravame proposto da e dopo Parte_1 Parte_2
aver osservato che la prescrizione aveva interessato non solo il diritto di accettare l'eredità di ma anche quella di ha dichiarato usucapita dagli Persona_1 CP_20
appellanti, in parti uguali, la proprietà dell'immobile di via C. Deretti, n. 83;
- con sentenza n. 3699/2022 la Corte di cassazione, investita della controversia con ricorso di e ha rilevato un difetto d'integrità del Controparte_1 CP_2
CP_2 contraddittorio, che avrebbe dovuto essere esteso allo quale successore ex art. 586
c.c., e, quindi, ha cassato la pronuncia d'appello e rimesso gli atti al giudice di primo grado;
- gli originari attori hanno dunque proceduto alla riassunzione del giudizio, reiterando la domanda di usucapione.
Le convenute e hanno chiesto, in via Controparte_1 CP_2
preliminare, di accertare e dichiarare che l'intera quota di un mezzo dell'immobile per cui è causa, compresa nell'eredità di venne acquistata dalla di lui figlia CP_20
e, in via principale, di rigettare la domanda di usucapione e per l'effetto Persona_2
«dichiarare la quota di un mezzo dell'immobile ubicato in Carpenedolo al n. 83 della via
Deretti, come sopra meglio identificato, in comproprietà per la quota di 1/3 ciascuno ai
2 fratelli , e per successione ereditaria della de cuius Pt_1 CP_1 CP_2
. In via subordinata, le convenute hanno proposto domanda di Persona_2
usucapione «della quota indivisa del predetto bene nella misura dei 2/3 dell'intero».
L non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_18
contumace con ordinanza in data 31 marzo 2023. Sono pure rimasti contumaci gli altri convenuti, che tali erano anche nelle precedenti fasi del giudizio.
Non è stata svolta attività istruttoria, per le ragioni dettagliate nell'ordinanza del
24 novembre 2023, a cui si rinvia.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
In via preliminare, allo scopo di definire correttamente il novero dei legittimati passivi, occorre stabilire le sorti delle successioni rilevanti per la decisione.
Un punto fermo sembra potersi ricavare dalla sentenza della Corte di cassazione, la quale, censurando la pronuncia del Tribunale che non aveva considerato «il problema della integrità del contraddittorio in ordine alla quota dell'immobile di spettanza» di pare assumere come pacifica l'accettazione dell'eredità di Persona_1 [...]
da parte della figlia CP_20 CP_22
Dal lato di non si registrano atti di accettazione, né espressi né Persona_1
taciti. Difettano atti di accettazione dell'eredità di da parte della moglie CP_20
o da parte degli eredi di lei, con la conseguenza che il 25% della quota dell'immobile si
è accresciuto ex art. 522 c.c. alla chiamata concorrente, difettano pure Persona_2
atti di accettazione dell'eredità di con l'effetto di una devoluzione allo Persona_1
Stato ex art. 586 c.c. del 50% della quota degli immobili di cui ella era già proprietaria.
Il quadro finale è così riassumibile:
la quota di 1/2 della comproprietà, che spettava ad si è devoluta CP_20
a madre e dante causa dei fratelli , e Persona_2 Pt_1 CP_1 CP_2
la quota di 1/2 della comproprietà, che già da principio spettava a Persona_1
è stata acquistata dallo Stato ex art. 586 c.c. Ne discende che legittimati passivi rispetto alla domanda attorea di usucapione sono e l . Sono, invece, privi di Controparte_1 CP_2 CP_18 CP_18
legittimazione passiva tutti i restanti convenuti.
4.
Nel merito, la domanda di usucapione degli attori è fondata.
Già la Corte d'Appello aveva rilevato, in modo del tutto condivisibile ed aderente alle risultanze istruttorie, che:
(i) gli attori hanno abitato ininterrottamente presso l'immobile dal 1979 sino alla data di introduzione del giudizio R.G. n. 8766/2002;
(ii) nel medesimo periodo, gli attori non si sono limitati ad abitare presso l'immobile, ma, in linea con l'estrinsecazione di tipiche prerogative proprietarie, hanno corrisposto l'ICI per gli anni dal 1995 al 2001, sostenuto le spese per migliorie come da fatture n. 4 del 19 agosto 1999 e n. 111 del 22 novembre 1999 e hanno svolto l'attività di rivendita di giornali e libri nella cartolibreria della cessata ditta già intestata a Per_1
(cfr. teste .
[...] Tes_1
Questi elementi, integranti dati fattuali senz'altro idonei a fondare il possesso ad usucapionem, anche in assenza di un esplicito atto di interversio possessionis (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021), non sono inficiati:
- dal rientro, a partire dal 1994, presso parte dell'immobile di Persona_1
atteso che ella ne aveva la mera detenzione quale comodataria, in forza del contratto concluso con figlio e nuora, che si dichiaravano comodanti;
- dalla permanenza di dal 1960 al 1970, avvenuta per mera Controparte_1
tolleranza dei nonni e ancora in vita;
CP_20 Persona_1
- dalla brevissima permanenza di protrattasi per un solo anno, dal CP_2
1979 al 1980.
In conclusione, poiché gli attori si sono comportati da possessori esclusivi dell'immobile per oltre un ventennio, debbono vedersene riconosciuta la comproprietà per usucapione, in parti uguali. L'usucapione deve investire l'intero immobile, essendo stato accertato l'ingresso unico anche alla parte abitativa al piano superiore attraverso il negozio al piano terra.
5.
Spetta allo scrivente, quale «giudice del giudizio di rinvio» il dovere di provvedere
«alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa»
4 (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 18/06/2003); inoltre, s'impone anche la regolamentazione delle spese del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, come esplicitamente demandato dalla sentenza n. 3699/2022. Le liquidazioni sono operate in dispositivo, secondo i parametri di quantificazione dei compensi vigenti ratione temporis.
Le spese vengono poste a carico delle convenute e Controparte_1 CP_2
soccombenti nel merito ed attivamente contrarie all'usucapione ex adverso
[...]
invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti non costituiti
Domenica Bresciani, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
e Controparte_17
2. dichiara che gli attori hanno acquistato per usucapione ultraventennale, in pari quote di 1/2 ciascuno, la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Carpenedolo in via
C. Deretti n. 83, con accessori e pertinenze, identificato nella sez. Urb. del NCT al foglio
7 con la particella sub. 95 cat. C 1 classe 7 cons. 136 sub. Catastale 215 rendita € 2.163,33;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
4. respinge la domanda di usucapione proposta, in via subordinata, dalle convenute e Controparte_1 CP_2
5. condanna e in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 CP_2
e a) le spese del procedimento R.G. n. 8766/2002, liquidate Parte_1 Parte_2
in euro 5.000,00 (di cui euro 2.000,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari), oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
b) le spese del procedimento di appello, liquidate in euro 4.500,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
c) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.513,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
d) le spese del presente procedimento, liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi2, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cassa. Brescia, 10 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'eventualità che mancasse pure questa accettazione, sostenuta dalla Corte d'Appello, è ventilata dalla
Cassazione nell'ordinanza interlocutoria del 24 febbraio 2021, ma non è più ripresa né menzionata nella sentenza, verosimilmente perché giudicata infondata.
3 2 I compensi sono contenuti nei minimi, perché le questioni trattate sono le medesime già ampiamente affrontate nei precedenti procedimenti.
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