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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04 marzo 2025, depositate dalla parte resistente il 13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3042 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Giardina che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Agrigento, via Picone nn. 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar di Roma (Rep. n. 77778 del Persona_1
23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2020 proponeva Parte_1 opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 59120130001857517 000 e relativo Ruolo n.
936/2013 con cui l' contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € CP_2
10.367,65 derivanti da tributi vantati dall'Ente Impositore per l'asserito Controparte_3
mancato pagamento di Contributi IVS fissi / somme aggiuntive relativi asseritamente all'anno
2010”.
Precisando di avere “avuto conoscenza giuridica delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro”, deduceva a
1 sostegno del ricorso: “1) eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25
D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica dell'avviso di addebito impugnato;
2) eccezione di nullità degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) eccezione di nullità degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza della pretesa previdenziale ossia per intervenuta prescrizione dei contributi medesimi anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito impugnato”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1. ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati …;
2. nel merito: ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza della Pretesa Contributiva ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale …; con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore”.
Con decreto depositato il 02 febbraio 2021, il Giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa
Maria Cristina La Barbera, fissava l'udienza per la discussione onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente.
Con memoria depositata il 19 febbraio 2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo la tardività dell'opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito “notificato il 17.01.2014 a mani del figlio del ricorrente, nell'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale alla data di notifica dello stesso” e la “decadenza dalla stessa”, rilevando la “non contestazione del merito dell'imposizione contributiva” essendo la “contestazione afferente esclusivamente a vizi di forma dell'atto impugnato”. Domandava, quindi, al Tribunale di: “- previa conferma della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito;
- dichiarare inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
- con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Il presente procedimento veniva, poi, assegnato il 29.09.2021 alla dott.ssa Persona_2
e, lo scorso 09 dicembre 2024, all'odierno decidente.
[...]
All'odierna udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte da parte del procuratore costituito del resistente . CP_2
2. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (aggiunto dall'art. 3 bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021) dispone che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
2 giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre
2022, hanno confermato la legittimità della suddetta novella normativa e la sua applicazione anche ai processi in corso: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione”. La Suprema Corte, con la medesima sentenza, ha anche precisato che la nuova disposizione (comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973) si applica anche ai processi non tributari, come quello in esame: “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) …”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha omesso di allegare - e provare -
l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare giudizialmente il ruolo, mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
Invero, a fronte di un avviso di addebito risalente all'anno 2013, non ha Parte_1
fornito in giudizio la prova dell'esistenza di atti esecutivi posti in essere dall'ente impositore e volti a far valere quella pretesa della quale, pacificamente, lo stesso opponente dichiara di avere
“avuto conoscenza giuridica … solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro”.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire, con preclusione dell'esame delle questioni prospettate in ricorso.
3 3. Le spese di lite, in considerazione della ragione della decisione - basata su una norma sopravvenuta rispetto all'introduzione della causa - vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 04/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04 marzo 2025, depositate dalla parte resistente il 13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3042 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Giardina che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Agrigento, via Picone nn. 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar di Roma (Rep. n. 77778 del Persona_1
23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2020 proponeva Parte_1 opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 59120130001857517 000 e relativo Ruolo n.
936/2013 con cui l' contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € CP_2
10.367,65 derivanti da tributi vantati dall'Ente Impositore per l'asserito Controparte_3
mancato pagamento di Contributi IVS fissi / somme aggiuntive relativi asseritamente all'anno
2010”.
Precisando di avere “avuto conoscenza giuridica delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro”, deduceva a
1 sostegno del ricorso: “1) eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25
D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica dell'avviso di addebito impugnato;
2) eccezione di nullità degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) eccezione di nullità degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza della pretesa previdenziale ossia per intervenuta prescrizione dei contributi medesimi anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito impugnato”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1. ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati …;
2. nel merito: ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza della Pretesa Contributiva ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale …; con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore”.
Con decreto depositato il 02 febbraio 2021, il Giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa
Maria Cristina La Barbera, fissava l'udienza per la discussione onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente.
Con memoria depositata il 19 febbraio 2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo la tardività dell'opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito “notificato il 17.01.2014 a mani del figlio del ricorrente, nell'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale alla data di notifica dello stesso” e la “decadenza dalla stessa”, rilevando la “non contestazione del merito dell'imposizione contributiva” essendo la “contestazione afferente esclusivamente a vizi di forma dell'atto impugnato”. Domandava, quindi, al Tribunale di: “- previa conferma della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito;
- dichiarare inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
- con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Il presente procedimento veniva, poi, assegnato il 29.09.2021 alla dott.ssa Persona_2
e, lo scorso 09 dicembre 2024, all'odierno decidente.
[...]
All'odierna udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte da parte del procuratore costituito del resistente . CP_2
2. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (aggiunto dall'art. 3 bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021) dispone che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
2 giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre
2022, hanno confermato la legittimità della suddetta novella normativa e la sua applicazione anche ai processi in corso: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione”. La Suprema Corte, con la medesima sentenza, ha anche precisato che la nuova disposizione (comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973) si applica anche ai processi non tributari, come quello in esame: “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) …”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha omesso di allegare - e provare -
l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare giudizialmente il ruolo, mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
Invero, a fronte di un avviso di addebito risalente all'anno 2013, non ha Parte_1
fornito in giudizio la prova dell'esistenza di atti esecutivi posti in essere dall'ente impositore e volti a far valere quella pretesa della quale, pacificamente, lo stesso opponente dichiara di avere
“avuto conoscenza giuridica … solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro”.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire, con preclusione dell'esame delle questioni prospettate in ricorso.
3 3. Le spese di lite, in considerazione della ragione della decisione - basata su una norma sopravvenuta rispetto all'introduzione della causa - vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 04/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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