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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1880/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 1880/2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/02/2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gigliola Rossi (C.F. ) ed elettivamente domiciliati, C.F._3
giusta procura in atti, in Todi, Largo Mercato Vecchio n.7, presso lo studio del difensore;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._4
Chiucchiolo, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi, Via Cesia n.26, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa e reietta, per i motivi di cui alla narrativa che precede e per tutti gli altri che verranno dedotti ed illustrati in prosieguo, nelle scansioni processuali proprie lette le difese di controparte:
NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi restituito l'uso esclusivo sul lastrico solare
e/o terrazza, facente parte dell'immobile di loro proprietà sito in Todi, Via del Forno, con conseguente risarcimento del danno per il possesso sine titulo da parte dell'odierna convenuta, da quantificarsi secondo equità.
Con ogni e più ampia riserva di dedurre, modificare.
Con vittoria di spese e onorari di procedura”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto e diritto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta voglia il Tribunale riconoscere la proprietà del terrazzo in capo alla dott.ssa per acquisto fattone mediante usucapione con ogni conseguenza statuizione. CP_2
Vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via subordinata, riconoscere, comunque il diritto d'uso perpetuo e trasmissibile, ovvero come diritto personale di godimento sempre perpetuo e trasmissibile, come indicato in parte motivata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
per ottenere l'accertamento del loro diritto alla restituzione dell'uso esclusivo del Controparte_1
lastrico solare e/o terrazza, facente parte dell'immobile di loro proprietà sito in Todi, Via del Forno.
In particolare, gli attori hanno esposto nell'atto introduttivo:
- di aver acquistato in data 15/11/1975, indivisamente e in parti eguali, una porzione di fabbricato sita nel
Comune di Todi, con accessi dal vicolo del forno e dal vicolo delle Monache, censita al NCEU del
Comune di Todi, alla partita 666 foglio 96 e alla particella 659 sub 5;
- che al suddetto atto aveva partecipato altresì in Sberna, proprietaria dell'altra porzione Persona_1
del medesimo fabbricato alla quale spettava il diritto di prelazione sull'immobile oggetto di compravendita;
pagina 2 di 12 - che a seguito della rinuncia al diritto di prelazione, alla veniva riconosciuto il diritto d'uso della Per_1
porzione di terrazza e/o lastrico solare con piano in cemento, sovrastante una parte della porzione immobiliare oggetto di compravendita e con accesso dall'immobile della Per_1
- che in seguito alla morte di gli odierni attori hanno reclamato nei confronti della Persona_1
(avente causa della decuius) l'uso esclusivo del terrazzo e/o lastrico solare poiché il diritto di uso era CP_1
venuto meno con la morte della Per_1
Hanno dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto di uso esclusivo del lastrico solare.
Costituitasi in giudizio ha contestato la domanda attorea poiché infondata in fatto e in Controparte_1
diritto ed ha proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del terrazzo e/ lastrico solare.
Nello specifico, la stessa ha sostenuto:
- che l'art. 9 del contratto di compravendita attribuiva l'uso del lastrico solare non solo alla ma Per_1
anche ai suoi aventi causa;
- che da sempre la e la sua famiglia hanno considerato il lastrico solare come proprio e di utilizzo Per_1
esclusivo, effettuandovi interventi idonei a costituire una interversione del possesso propria del possesso ad usucapionem, quali l'apposizione di una recinzione al terrazzo al fine di escludere l'accesso dei proprietari;
- che tali interventi sono stati effettuati contro la volontà dei Pt_1
- che essendo trascorsi più di venti anni dall'interversione del possesso, la proprietà del lastrico solare è stata acquisita per usucapione dalla e dai suoi aventi causa;
Per_1
- che, in ogni caso, la clausola del contratto che istituiva l'uso a favore della e dei suoi aventi causa, Per_1
era da considerarsi come riconoscimento all'uso perpetuo del terrazzo.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti e, successivamente, ritenuta la stessa matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del pagina 3 di 12 13/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto, da una parte, una domanda di restituzione dell'uso esclusivo del lastrico solare e/o terrazza facente parte dell'immobile di proprietà degli attori sito in Todi, Via del Forno da qualificarsi come domanda di rivendica, e, dall'altra, una domanda riconvenzionale di accertamento d'acquisto della proprietà da parte della convenuta mediante usucapione del medesimo lastrico solare e/o terrazzo, che risulterebbe catastalmente e formalmente di proprietà degli attori.
Pertanto, appare opportuno analizzare immediatamente la domanda riconvenzionale in quanto idonea a definire la controversia.
1. Da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).
In relazione al riparto probatorio in materia di accertamento di avvenuto acquisto di un bene per usucapione, se è pur vero che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, quest'ultimo elemento, tuttavia, può
eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, si rileva che, secondo il disposto dell'art. 1141 co. 2 c.c., se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
pagina 4 di 12 Ed invero, la presunzione di possesso prevista dall'art. 1141 comma 1 c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sicché qualora il rapporto con il bene abbia avuto inizio come detenzione è onere di colui che invoca l'acquisto per usucapione dimostrare che la detenzione si è mutata in possesso mediante una interversio possessionis.
Nel caso di specie, è emerso documentalmente che la relazione di fatto con il lastrico solare e/o terrazzo da parte della convenuta e dei suoi danti causa abbia avuto origine come detenzione, essendo stato concesso il diritto d'uso del lastrico solare e/o terrazzo dai proprietari in forza dell'art. 9 del contratto di vendita del
15/11/1975, e dunque non può operare la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., con la conseguente necessità di accertare la sussistenza, o meno, di un atto di interversione del possesso. Ed infatti, per giurisprudenza costante, “in tema di possesso la presunzione stabilita dall'art. 1141 cod. civ. a favore di colui che esercita un potere di fatto sulla cosa non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario
d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare da idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore” (ex pluris, Cass. Civ., sent. n.
21977/2018).
Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi. Quanto alla dimostrazione della interversione, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano
pagina 5 di 12 nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3292/2009; Cass. Civ., ord. n. 14976/2022).
Tali principi, sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di merito secondo la quale, “in tema di usucapione, il rapporto con la "res" iniziato con la detenzione può trasformarsi in possesso utile solo ove intervenga il fenomeno dell'interversione del possesso, attraverso la quale, in parole semplici, si renda palese che il detentore ha cessato di esercitare il potere in nomine alieno per cominciare a esercitarlo in nome proprio o "uti dominus". Atteso che tale atto deve segnare, in maniera oggettiva e platealmente, tale mutamento nel rapporto con la cosa, deve trattarsi di una chiara manifestazione esterna idonea, cioè, a escludere che il persistente godimento trovi le sue ragioni nel consenso, anche implicito, del proprietario. Tale sistema opera anche nell'ipotesi in cui il rapporto con il bene abbia assunto l'iniziale forma del comodato, posto che, con siffatto contratto, si instaura una mera relazione detentiva inidonea, per quanto detto, ai fini dell'usucapione. Anche in tale caso, quindi, il soggetto che assuma di aver usucapito il bene inizialmente detenuto in virtù di un contratto di comodato deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso la quale, in particolare, non può ritenersi avvenuta con il compimento di atti quali il trasferimento della residenza, il pagamento di spese di ristrutturazione o degli oneri condominiali. Tali comportamenti, infatti, non contrastano con la semplice detenzione e risultano privi, quindi, di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a rendere palese il preteso mutamento del rapporto con la res” (cfr. Trib. Monza n. 996 del 4.4.2011).
Pertanto, l'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (cfr. Cass. Civ., sent. n.
27584/2013; Cass. Civ., sent. n. 5419/2011; Cass. Civ., sent. n. 1296/2010).
Infine, si rileva che la lunga durata del rapporto con la cosa non è di per sé sufficiente ad escludere che tale rapporto sia dovuto a mera tolleranza, poiché “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del
pagina 6 di 12 possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 11277/2015).
2. Orbene, con riferimento al caso di specie, risulta accertato in via istruttoria che la convenuta ha avuto l'uso esclusivo del terrazzo oggetto di causa sin da oltre venti anni fa, a seguito di una originaria concessione in uso in suo favore.
In particolare, dagli atti di causa emerge che la convenuta – e prima di lei i suoi danti causa, cioè la madre e prima ancora la nonna in – hanno goduto del diritto di uso Parte_3 Persona_1 Pt_3
sul terrazzo in questione a partire dall'atto pubblico redatto dal notaio in data 15 Persona_2
novembre 1975, rep. n. 8116 (cfr. doc.1 all. comparsa di costituzione).
In detto atto si legge testualmente: “in corrispettivo di detta rinunzia, la parte acquirente della porzione oggetto del presente atto (n.d.r. gli odierni attori) concede alla signora in e i suoi aventi causa a qualsiasi Persona_1 Pt_3
titolo, il diritto di fare uso e praticare la porzione di terrazzo o lastrico solare con piano di cemento, sovrastante una parte della porzione oggetto del presente atto e precisamente quella prospicente la proprietà Concio Alviero”.
Tale previsione conferma l'esistenza originaria di un diritto reale di godimento in favore del dante causa della convenuta, dal quale ha avuto origine un uso qualificato del bene in qualità di detentrice.
Come sopra evidenziato, per configurarsi usucapione in presenza di un titolo originario di detenzione, è
necessario che il soggetto attui una interversione del possesso, trasformando la detenzione in possesso autonomo, con comportamenti inequivoci e manifestazioni esteriori incompatibili con il titolo originario.
Nel caso in esame, parte convenuta sostiene di aver recintato il terrazzo con una ringhiera in ferro idonea ad escludere i e tale atto – per la sua natura e le sue conseguenze – integrerebbe una chiara Pt_1
manifestazione di possesso uti dominus.
Di contro, parte attrice afferma che la chiusura del terrazzo sarebbe stata realizzata esclusivamente per motivi di sicurezza.
pagina 7 di 12 Pertanto, al fine di verificare se vi sia stata effettiva interversione del possesso, occorre accertare se la chiusura del terrazzo fosse finalizzata esclusivamente a scopi cautelari, ovvero se costituisse una concreta manifestazione di volontà di esercitare sul bene un potere di fatto uti dominus, in aperto contrasto con il diritto del proprietario;
solo in questo secondo caso potrà ritenersi integrato uno degli elementi essenziali per l'usucapione.
Dall'istruttoria svolta sono emerse le seguenti circostanze rilevanti:
- la chiusura del terrazzo con la ringhiera fu effettuata, per motivi di sicurezza, in un periodo compreso tra il 1984 e il 1992. Sul punto il teste ha affermato che “la ringhiera nel terrazzo fu messa Testimone_1
quando fu affittata al pittore perché aveva dei bimbi piccoli, quindi per motivi di sicurezza. Sarà stato due o tre Parte_4
anni dopo la morte del padre, quindi nel 1984, 1985 circa” ed ha aggiunto altresì che “fu messa per motivi di sicurezza dei bimbi degli affittuari”; il teste ha affermato che “la ringhiera nel terrazzo è stata messa nel 1992, Testimone_2
ed era tutta intera, non c'erano cancelletti né passaggi, si poteva accedere al terrazzo solo dall'appartamento della ed Per_1
ha altresì specificato che “anche prima del 1992 non potevamo entrare nel terrazzo perché senza botola non avevamo accesso al lastrico”; da ultimo il teste ha dichiarato che “io la ringhiera nel terrazzo l'ho vista dal Testimone_3
1992 in poi;
era una ringhiera unita, senza cancelli, si poteva entrare soltanto dall'appartamento al piano superiore […] prima del 1992 non c'era alcuna recinzione;
questo perché si vedeva da vicolo del forno si vede la parte sopra del lastricato.
Prima di allora comunque non potevamo andare sul lastrico perché non c'era la botola” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/06/2024).
Nonostante la discordanza dei testi sulla data precisa di realizzazione della ringhiera risulta pacifico, che al massimo nel 1992, la ringhiera fosse stata installata per motivi di sicurezza, che la stessa era tutta unita, senza la presenza di alcun varco che potesse consentire l'accesso ai e che al terrazzo si potesse Pt_1
accedere esclusivamente dall'abitazione della convenuta;
- negli anni 1995/1996 gli attori hanno provveduto ad aprire una botola sul tetto della loro abitazione, a loro detta, per accedere al lastrico solare: tale circostanza, oltre ad essere confermata dagli stessi attori, risulta confermata sia dalla richiesta effettuata al (cfr. doc. 10 all. memoria 183 comma 6 CP_3
pagina 8 di 12 n.1 c.p.c. attori) sia dai testi escussi. Sul punto, infatti, il teste ha affermato che “confermo Testimone_1
che aprì una botola negli anni '90… era il 1995 quando fu aperta la botola”; il teste ha affermato Testimone_2
che ha chiesto le autorizzazioni al o alla Regione per l'apertura di una botola nella camera da letto per Pt_1 CP_3
arrivare sul tetto, nel 1996”; il teste ha affermato che “ricordo che mio zio ha aperto una botola Testimone_3
sul tetto nel 1996, sopra il tetto del bagno” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/06/2024);
- nel 2000 gli odierni attori hanno provveduto a tagliare la recinzione posta intorno al terrazzo dai convenuti per creare un varco al fine di accedere al terrazzo: sul punto il teste ha affermato Testimone_2
che “qualche anno dopo abbiamo tagliato la recinzione nel 2000”; il teste ha affermato che Testimone_3
“intorno al 2000 io e mio zio abbiamo tagliato una parte della ringhiera per poter accedere al lastrico solare” (cfr. Pt_1
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/06/2024) e il teste ha dichiarato che “io ho preso Testimone_4
in locazione l'appartamento mi sembra nel 2000, era caldo, era una ringhiera completa che circondava tutto il terrazzo di pertinenza dell'appartamento […] Come ho detto, solo dopo circa un mese fui avvisato da coloro che stavano facendo i lavori che una porzione della recinzione, che prima era tutta intera, era stata tolta, in corrispondenza dell'abbaino sul tetto del sig.
(cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 24/09/2024); Pt_1
- la ringhiera tagliata dai è stata prontamente richiusa prima con il nastro (cfr. doc.7 all. comparsa di Pt_1
costituzione e risposta) e, successivamente, non più tardi del 2000/2001, è stata risaldata escludendo nuovamente, e in maniera permanente, i dall'accesso al terrazzo. Tale circostanza è stata confermata Pt_1
da tutti i testi escussi e, in particolare, il teste ha affermato che “La volta successiva che sono Testimone_2
stato presso i luoghi, la recinzione era stata risaldata” ed ha aggiunto “confermo che è stata risaldata ma non so dire dopo quanto tempo rispetto a quando l'abbiamo tagliata, un paio di mesi o un paio di anni… come ho detto è stata risaldata dopo il 2000, da allora è rimasta in quel modo”; il teste ha affermato che “La recinzione è stata Testimone_3
risaldata, dopo circa un anno, o almeno quando siamo risaliti dopo un anno era stata risaldata” ed ha aggiunto che “da allora, ossia quando è stata risaldata, è rimasta in quel modo”; il teste ha affermato che “appena Testimone_1
tagliata la recinzione, l'affittuario di allora mi segnalò l'accaduto e io gli dissi di provvedere subito alla chiusura della stessa che fu fatta col nastro il giorno dopo” ed ancora “sempre l'inquilino la risaldò nel giro di pochissimo tempo, due o tre giorni,
pagina 9 di 12 il tempo di trovare il fabbro;
l'affittuario era allora è rimasta sempre così” (cfr. dichiarazioni rilasciate CP_4
all'udienza del 25/06/2024); il teste ha dichiarato che “questa apertura è stata chiusa Testimone_4
prontamente nel giro di qualche settimana;
è stata saldato un nuovo pezzo;
io sono stato fino al 2013 ed è sempre rimasto risaldato” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 24/09/2024);
- da ultimo risulta che i in data 22/01/2002 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice), hanno inviato una Pt_1
lettera, all'inquilino, con intimazione di ripristinare il varco della ringhiera, ciò a manifestazione della volontà da parte dell'attore di esercitare sul lastrico solare i propri diritti di proprietario. Tuttavia, a tale comunicazione non è seguita alcuna azione giudiziale per la restituzione del bene, ma solo una successiva causa per infiltrazioni.
Riassumendo quanto fin qui esposto, dalle risultanze istruttorie è emerso che la convenuta ha proceduto, inizialmente per motivi di sicurezza, alla chiusura dell'accesso al terrazzo mediante l'installazione di una ringhiera perimetrale. Tale intervento, seppur effettuato per motivi di sicurezza, ha di fatto reso oggettivamente e stabilmente impossibile l'ingresso al terrazzo da parte del proprietario formale, determinando un uso esclusivo da parte della convenuta.
Successivamente, gli attori hanno realizzato una botola all'interno della loro unità immobiliare, presumibilmente allo scopo di accedere al lastrico solare. Tuttavia, non risulta provato che tale apertura fosse idonea a consentire un effettivo accesso al terrazzo, anche perché la presenza della recinzione metallica continuava comunque a costituire un ostacolo fisico insormontabile per l'accesso al terrazzo.
È risultato altresì che, nei primi anni 2000, gli attori hanno tentato di rimuovere parte della ringhiera, realizzando un varco che gli consentisse l'accesso al terrazzo. Tuttavia, la convenuta ha prontamente ripristinato la chiusura mediante il risanamento della recinzione, riaffermando così il proprio possesso esclusivo e continuando a godere del bene in via autonoma e non contestata.
Successivamente a tale episodio, nessuna azione giudiziale idonea ad interrompere il possesso utile all'usucapione è stata intrapresa dai proprietari formali, i quali si sono limitati a trasmettere una lettera con pagina 10 di 12 cui ribadivano la natura meramente d'uso del rapporto, senza tuttavia compiere atti idonei a interrompere il possesso né a rivendicare formalmente la disponibilità del bene.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mera comunicazione scritta unilaterale non è idonea ad interrompere il possesso utile all'usucapione, essendo necessaria un'azione concreta – giudiziale o comunque incompatibile con la volontà di tollerare il possesso altrui – per interrompere la decorrenza del termine ventennale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 20611/2017).
Pertanto, anche se la prima posa in opera della ringhiera è avvenuta per motivi di sicurezza e potrebbe non considerarsi per quanto atto rilevante ex art. 1141 c.c., la chiusura successiva al taglio effettuato sulla ringhiera dai proprietari ha, invece, fatto emergere un comportamento uti dominus sul bene.
Il possesso iniziato con tale condotta non è stato utilmente interrotto dai formali attori posto che, come detto sopra, la lettera di contestazione non è da sola sufficiente ad interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione. È pertanto da tale successivo momento che può considerarsi avvenuta l'interversione del possesso poiché il comportamento della convenuta si è caratterizzato per la significativa alterazione del titolo originario di detenzione attraverso l'esclusione dell'accesso e il possesso continuato, pacifico e pubblico per oltre vent'anni (perlomeno a partire dalla chiusura della recinzione avvenuta nel 2000/2001), in modo incompatibile con il riconoscimento del diritto altrui e dunque conforme alla nozione di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c.
In assenza di atti interruttivi da parte del proprietario e accertato il possesso ventennale della convenuta uti
dominus, devono ritenersi integrati tutti i presupposti dell'acquisto per usucapione del terrazzo in oggetto.
Per le ragioni di cui sopra si ritiene che la domanda riconvenzionale di parte convenuta meriti accoglimento;
ne deriva il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi svolte e della complessità delle questioni affrontate che rendono opportuno prendere il valore medio dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00), seguono la soccombenza.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- rigetta la domanda di parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta accerta e dichiara che ha usucapito il diritto reale di proprietà relativo al terrazzo/lastrico solare, censito al Controparte_1
catasto fabbricati del Comune di Todi al foglio 96, particella 659, sub. 5;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro
2.552,00 per compensi professionali (425,00 per fase di studio, 425,00 per fase introduttiva, 851,00 per la fase istruttoria e 851,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 23/05/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 1880/2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/02/2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gigliola Rossi (C.F. ) ed elettivamente domiciliati, C.F._3
giusta procura in atti, in Todi, Largo Mercato Vecchio n.7, presso lo studio del difensore;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._4
Chiucchiolo, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi, Via Cesia n.26, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa e reietta, per i motivi di cui alla narrativa che precede e per tutti gli altri che verranno dedotti ed illustrati in prosieguo, nelle scansioni processuali proprie lette le difese di controparte:
NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi restituito l'uso esclusivo sul lastrico solare
e/o terrazza, facente parte dell'immobile di loro proprietà sito in Todi, Via del Forno, con conseguente risarcimento del danno per il possesso sine titulo da parte dell'odierna convenuta, da quantificarsi secondo equità.
Con ogni e più ampia riserva di dedurre, modificare.
Con vittoria di spese e onorari di procedura”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto e diritto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta voglia il Tribunale riconoscere la proprietà del terrazzo in capo alla dott.ssa per acquisto fattone mediante usucapione con ogni conseguenza statuizione. CP_2
Vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via subordinata, riconoscere, comunque il diritto d'uso perpetuo e trasmissibile, ovvero come diritto personale di godimento sempre perpetuo e trasmissibile, come indicato in parte motivata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
per ottenere l'accertamento del loro diritto alla restituzione dell'uso esclusivo del Controparte_1
lastrico solare e/o terrazza, facente parte dell'immobile di loro proprietà sito in Todi, Via del Forno.
In particolare, gli attori hanno esposto nell'atto introduttivo:
- di aver acquistato in data 15/11/1975, indivisamente e in parti eguali, una porzione di fabbricato sita nel
Comune di Todi, con accessi dal vicolo del forno e dal vicolo delle Monache, censita al NCEU del
Comune di Todi, alla partita 666 foglio 96 e alla particella 659 sub 5;
- che al suddetto atto aveva partecipato altresì in Sberna, proprietaria dell'altra porzione Persona_1
del medesimo fabbricato alla quale spettava il diritto di prelazione sull'immobile oggetto di compravendita;
pagina 2 di 12 - che a seguito della rinuncia al diritto di prelazione, alla veniva riconosciuto il diritto d'uso della Per_1
porzione di terrazza e/o lastrico solare con piano in cemento, sovrastante una parte della porzione immobiliare oggetto di compravendita e con accesso dall'immobile della Per_1
- che in seguito alla morte di gli odierni attori hanno reclamato nei confronti della Persona_1
(avente causa della decuius) l'uso esclusivo del terrazzo e/o lastrico solare poiché il diritto di uso era CP_1
venuto meno con la morte della Per_1
Hanno dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto di uso esclusivo del lastrico solare.
Costituitasi in giudizio ha contestato la domanda attorea poiché infondata in fatto e in Controparte_1
diritto ed ha proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del terrazzo e/ lastrico solare.
Nello specifico, la stessa ha sostenuto:
- che l'art. 9 del contratto di compravendita attribuiva l'uso del lastrico solare non solo alla ma Per_1
anche ai suoi aventi causa;
- che da sempre la e la sua famiglia hanno considerato il lastrico solare come proprio e di utilizzo Per_1
esclusivo, effettuandovi interventi idonei a costituire una interversione del possesso propria del possesso ad usucapionem, quali l'apposizione di una recinzione al terrazzo al fine di escludere l'accesso dei proprietari;
- che tali interventi sono stati effettuati contro la volontà dei Pt_1
- che essendo trascorsi più di venti anni dall'interversione del possesso, la proprietà del lastrico solare è stata acquisita per usucapione dalla e dai suoi aventi causa;
Per_1
- che, in ogni caso, la clausola del contratto che istituiva l'uso a favore della e dei suoi aventi causa, Per_1
era da considerarsi come riconoscimento all'uso perpetuo del terrazzo.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti e, successivamente, ritenuta la stessa matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del pagina 3 di 12 13/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto, da una parte, una domanda di restituzione dell'uso esclusivo del lastrico solare e/o terrazza facente parte dell'immobile di proprietà degli attori sito in Todi, Via del Forno da qualificarsi come domanda di rivendica, e, dall'altra, una domanda riconvenzionale di accertamento d'acquisto della proprietà da parte della convenuta mediante usucapione del medesimo lastrico solare e/o terrazzo, che risulterebbe catastalmente e formalmente di proprietà degli attori.
Pertanto, appare opportuno analizzare immediatamente la domanda riconvenzionale in quanto idonea a definire la controversia.
1. Da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).
In relazione al riparto probatorio in materia di accertamento di avvenuto acquisto di un bene per usucapione, se è pur vero che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, quest'ultimo elemento, tuttavia, può
eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, si rileva che, secondo il disposto dell'art. 1141 co. 2 c.c., se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
pagina 4 di 12 Ed invero, la presunzione di possesso prevista dall'art. 1141 comma 1 c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sicché qualora il rapporto con il bene abbia avuto inizio come detenzione è onere di colui che invoca l'acquisto per usucapione dimostrare che la detenzione si è mutata in possesso mediante una interversio possessionis.
Nel caso di specie, è emerso documentalmente che la relazione di fatto con il lastrico solare e/o terrazzo da parte della convenuta e dei suoi danti causa abbia avuto origine come detenzione, essendo stato concesso il diritto d'uso del lastrico solare e/o terrazzo dai proprietari in forza dell'art. 9 del contratto di vendita del
15/11/1975, e dunque non può operare la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., con la conseguente necessità di accertare la sussistenza, o meno, di un atto di interversione del possesso. Ed infatti, per giurisprudenza costante, “in tema di possesso la presunzione stabilita dall'art. 1141 cod. civ. a favore di colui che esercita un potere di fatto sulla cosa non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario
d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare da idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore” (ex pluris, Cass. Civ., sent. n.
21977/2018).
Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi. Quanto alla dimostrazione della interversione, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano
pagina 5 di 12 nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3292/2009; Cass. Civ., ord. n. 14976/2022).
Tali principi, sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di merito secondo la quale, “in tema di usucapione, il rapporto con la "res" iniziato con la detenzione può trasformarsi in possesso utile solo ove intervenga il fenomeno dell'interversione del possesso, attraverso la quale, in parole semplici, si renda palese che il detentore ha cessato di esercitare il potere in nomine alieno per cominciare a esercitarlo in nome proprio o "uti dominus". Atteso che tale atto deve segnare, in maniera oggettiva e platealmente, tale mutamento nel rapporto con la cosa, deve trattarsi di una chiara manifestazione esterna idonea, cioè, a escludere che il persistente godimento trovi le sue ragioni nel consenso, anche implicito, del proprietario. Tale sistema opera anche nell'ipotesi in cui il rapporto con il bene abbia assunto l'iniziale forma del comodato, posto che, con siffatto contratto, si instaura una mera relazione detentiva inidonea, per quanto detto, ai fini dell'usucapione. Anche in tale caso, quindi, il soggetto che assuma di aver usucapito il bene inizialmente detenuto in virtù di un contratto di comodato deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso la quale, in particolare, non può ritenersi avvenuta con il compimento di atti quali il trasferimento della residenza, il pagamento di spese di ristrutturazione o degli oneri condominiali. Tali comportamenti, infatti, non contrastano con la semplice detenzione e risultano privi, quindi, di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a rendere palese il preteso mutamento del rapporto con la res” (cfr. Trib. Monza n. 996 del 4.4.2011).
Pertanto, l'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (cfr. Cass. Civ., sent. n.
27584/2013; Cass. Civ., sent. n. 5419/2011; Cass. Civ., sent. n. 1296/2010).
Infine, si rileva che la lunga durata del rapporto con la cosa non è di per sé sufficiente ad escludere che tale rapporto sia dovuto a mera tolleranza, poiché “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del
pagina 6 di 12 possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 11277/2015).
2. Orbene, con riferimento al caso di specie, risulta accertato in via istruttoria che la convenuta ha avuto l'uso esclusivo del terrazzo oggetto di causa sin da oltre venti anni fa, a seguito di una originaria concessione in uso in suo favore.
In particolare, dagli atti di causa emerge che la convenuta – e prima di lei i suoi danti causa, cioè la madre e prima ancora la nonna in – hanno goduto del diritto di uso Parte_3 Persona_1 Pt_3
sul terrazzo in questione a partire dall'atto pubblico redatto dal notaio in data 15 Persona_2
novembre 1975, rep. n. 8116 (cfr. doc.1 all. comparsa di costituzione).
In detto atto si legge testualmente: “in corrispettivo di detta rinunzia, la parte acquirente della porzione oggetto del presente atto (n.d.r. gli odierni attori) concede alla signora in e i suoi aventi causa a qualsiasi Persona_1 Pt_3
titolo, il diritto di fare uso e praticare la porzione di terrazzo o lastrico solare con piano di cemento, sovrastante una parte della porzione oggetto del presente atto e precisamente quella prospicente la proprietà Concio Alviero”.
Tale previsione conferma l'esistenza originaria di un diritto reale di godimento in favore del dante causa della convenuta, dal quale ha avuto origine un uso qualificato del bene in qualità di detentrice.
Come sopra evidenziato, per configurarsi usucapione in presenza di un titolo originario di detenzione, è
necessario che il soggetto attui una interversione del possesso, trasformando la detenzione in possesso autonomo, con comportamenti inequivoci e manifestazioni esteriori incompatibili con il titolo originario.
Nel caso in esame, parte convenuta sostiene di aver recintato il terrazzo con una ringhiera in ferro idonea ad escludere i e tale atto – per la sua natura e le sue conseguenze – integrerebbe una chiara Pt_1
manifestazione di possesso uti dominus.
Di contro, parte attrice afferma che la chiusura del terrazzo sarebbe stata realizzata esclusivamente per motivi di sicurezza.
pagina 7 di 12 Pertanto, al fine di verificare se vi sia stata effettiva interversione del possesso, occorre accertare se la chiusura del terrazzo fosse finalizzata esclusivamente a scopi cautelari, ovvero se costituisse una concreta manifestazione di volontà di esercitare sul bene un potere di fatto uti dominus, in aperto contrasto con il diritto del proprietario;
solo in questo secondo caso potrà ritenersi integrato uno degli elementi essenziali per l'usucapione.
Dall'istruttoria svolta sono emerse le seguenti circostanze rilevanti:
- la chiusura del terrazzo con la ringhiera fu effettuata, per motivi di sicurezza, in un periodo compreso tra il 1984 e il 1992. Sul punto il teste ha affermato che “la ringhiera nel terrazzo fu messa Testimone_1
quando fu affittata al pittore perché aveva dei bimbi piccoli, quindi per motivi di sicurezza. Sarà stato due o tre Parte_4
anni dopo la morte del padre, quindi nel 1984, 1985 circa” ed ha aggiunto altresì che “fu messa per motivi di sicurezza dei bimbi degli affittuari”; il teste ha affermato che “la ringhiera nel terrazzo è stata messa nel 1992, Testimone_2
ed era tutta intera, non c'erano cancelletti né passaggi, si poteva accedere al terrazzo solo dall'appartamento della ed Per_1
ha altresì specificato che “anche prima del 1992 non potevamo entrare nel terrazzo perché senza botola non avevamo accesso al lastrico”; da ultimo il teste ha dichiarato che “io la ringhiera nel terrazzo l'ho vista dal Testimone_3
1992 in poi;
era una ringhiera unita, senza cancelli, si poteva entrare soltanto dall'appartamento al piano superiore […] prima del 1992 non c'era alcuna recinzione;
questo perché si vedeva da vicolo del forno si vede la parte sopra del lastricato.
Prima di allora comunque non potevamo andare sul lastrico perché non c'era la botola” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/06/2024).
Nonostante la discordanza dei testi sulla data precisa di realizzazione della ringhiera risulta pacifico, che al massimo nel 1992, la ringhiera fosse stata installata per motivi di sicurezza, che la stessa era tutta unita, senza la presenza di alcun varco che potesse consentire l'accesso ai e che al terrazzo si potesse Pt_1
accedere esclusivamente dall'abitazione della convenuta;
- negli anni 1995/1996 gli attori hanno provveduto ad aprire una botola sul tetto della loro abitazione, a loro detta, per accedere al lastrico solare: tale circostanza, oltre ad essere confermata dagli stessi attori, risulta confermata sia dalla richiesta effettuata al (cfr. doc. 10 all. memoria 183 comma 6 CP_3
pagina 8 di 12 n.1 c.p.c. attori) sia dai testi escussi. Sul punto, infatti, il teste ha affermato che “confermo Testimone_1
che aprì una botola negli anni '90… era il 1995 quando fu aperta la botola”; il teste ha affermato Testimone_2
che ha chiesto le autorizzazioni al o alla Regione per l'apertura di una botola nella camera da letto per Pt_1 CP_3
arrivare sul tetto, nel 1996”; il teste ha affermato che “ricordo che mio zio ha aperto una botola Testimone_3
sul tetto nel 1996, sopra il tetto del bagno” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/06/2024);
- nel 2000 gli odierni attori hanno provveduto a tagliare la recinzione posta intorno al terrazzo dai convenuti per creare un varco al fine di accedere al terrazzo: sul punto il teste ha affermato Testimone_2
che “qualche anno dopo abbiamo tagliato la recinzione nel 2000”; il teste ha affermato che Testimone_3
“intorno al 2000 io e mio zio abbiamo tagliato una parte della ringhiera per poter accedere al lastrico solare” (cfr. Pt_1
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/06/2024) e il teste ha dichiarato che “io ho preso Testimone_4
in locazione l'appartamento mi sembra nel 2000, era caldo, era una ringhiera completa che circondava tutto il terrazzo di pertinenza dell'appartamento […] Come ho detto, solo dopo circa un mese fui avvisato da coloro che stavano facendo i lavori che una porzione della recinzione, che prima era tutta intera, era stata tolta, in corrispondenza dell'abbaino sul tetto del sig.
(cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 24/09/2024); Pt_1
- la ringhiera tagliata dai è stata prontamente richiusa prima con il nastro (cfr. doc.7 all. comparsa di Pt_1
costituzione e risposta) e, successivamente, non più tardi del 2000/2001, è stata risaldata escludendo nuovamente, e in maniera permanente, i dall'accesso al terrazzo. Tale circostanza è stata confermata Pt_1
da tutti i testi escussi e, in particolare, il teste ha affermato che “La volta successiva che sono Testimone_2
stato presso i luoghi, la recinzione era stata risaldata” ed ha aggiunto “confermo che è stata risaldata ma non so dire dopo quanto tempo rispetto a quando l'abbiamo tagliata, un paio di mesi o un paio di anni… come ho detto è stata risaldata dopo il 2000, da allora è rimasta in quel modo”; il teste ha affermato che “La recinzione è stata Testimone_3
risaldata, dopo circa un anno, o almeno quando siamo risaliti dopo un anno era stata risaldata” ed ha aggiunto che “da allora, ossia quando è stata risaldata, è rimasta in quel modo”; il teste ha affermato che “appena Testimone_1
tagliata la recinzione, l'affittuario di allora mi segnalò l'accaduto e io gli dissi di provvedere subito alla chiusura della stessa che fu fatta col nastro il giorno dopo” ed ancora “sempre l'inquilino la risaldò nel giro di pochissimo tempo, due o tre giorni,
pagina 9 di 12 il tempo di trovare il fabbro;
l'affittuario era allora è rimasta sempre così” (cfr. dichiarazioni rilasciate CP_4
all'udienza del 25/06/2024); il teste ha dichiarato che “questa apertura è stata chiusa Testimone_4
prontamente nel giro di qualche settimana;
è stata saldato un nuovo pezzo;
io sono stato fino al 2013 ed è sempre rimasto risaldato” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 24/09/2024);
- da ultimo risulta che i in data 22/01/2002 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice), hanno inviato una Pt_1
lettera, all'inquilino, con intimazione di ripristinare il varco della ringhiera, ciò a manifestazione della volontà da parte dell'attore di esercitare sul lastrico solare i propri diritti di proprietario. Tuttavia, a tale comunicazione non è seguita alcuna azione giudiziale per la restituzione del bene, ma solo una successiva causa per infiltrazioni.
Riassumendo quanto fin qui esposto, dalle risultanze istruttorie è emerso che la convenuta ha proceduto, inizialmente per motivi di sicurezza, alla chiusura dell'accesso al terrazzo mediante l'installazione di una ringhiera perimetrale. Tale intervento, seppur effettuato per motivi di sicurezza, ha di fatto reso oggettivamente e stabilmente impossibile l'ingresso al terrazzo da parte del proprietario formale, determinando un uso esclusivo da parte della convenuta.
Successivamente, gli attori hanno realizzato una botola all'interno della loro unità immobiliare, presumibilmente allo scopo di accedere al lastrico solare. Tuttavia, non risulta provato che tale apertura fosse idonea a consentire un effettivo accesso al terrazzo, anche perché la presenza della recinzione metallica continuava comunque a costituire un ostacolo fisico insormontabile per l'accesso al terrazzo.
È risultato altresì che, nei primi anni 2000, gli attori hanno tentato di rimuovere parte della ringhiera, realizzando un varco che gli consentisse l'accesso al terrazzo. Tuttavia, la convenuta ha prontamente ripristinato la chiusura mediante il risanamento della recinzione, riaffermando così il proprio possesso esclusivo e continuando a godere del bene in via autonoma e non contestata.
Successivamente a tale episodio, nessuna azione giudiziale idonea ad interrompere il possesso utile all'usucapione è stata intrapresa dai proprietari formali, i quali si sono limitati a trasmettere una lettera con pagina 10 di 12 cui ribadivano la natura meramente d'uso del rapporto, senza tuttavia compiere atti idonei a interrompere il possesso né a rivendicare formalmente la disponibilità del bene.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mera comunicazione scritta unilaterale non è idonea ad interrompere il possesso utile all'usucapione, essendo necessaria un'azione concreta – giudiziale o comunque incompatibile con la volontà di tollerare il possesso altrui – per interrompere la decorrenza del termine ventennale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 20611/2017).
Pertanto, anche se la prima posa in opera della ringhiera è avvenuta per motivi di sicurezza e potrebbe non considerarsi per quanto atto rilevante ex art. 1141 c.c., la chiusura successiva al taglio effettuato sulla ringhiera dai proprietari ha, invece, fatto emergere un comportamento uti dominus sul bene.
Il possesso iniziato con tale condotta non è stato utilmente interrotto dai formali attori posto che, come detto sopra, la lettera di contestazione non è da sola sufficiente ad interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione. È pertanto da tale successivo momento che può considerarsi avvenuta l'interversione del possesso poiché il comportamento della convenuta si è caratterizzato per la significativa alterazione del titolo originario di detenzione attraverso l'esclusione dell'accesso e il possesso continuato, pacifico e pubblico per oltre vent'anni (perlomeno a partire dalla chiusura della recinzione avvenuta nel 2000/2001), in modo incompatibile con il riconoscimento del diritto altrui e dunque conforme alla nozione di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c.
In assenza di atti interruttivi da parte del proprietario e accertato il possesso ventennale della convenuta uti
dominus, devono ritenersi integrati tutti i presupposti dell'acquisto per usucapione del terrazzo in oggetto.
Per le ragioni di cui sopra si ritiene che la domanda riconvenzionale di parte convenuta meriti accoglimento;
ne deriva il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi svolte e della complessità delle questioni affrontate che rendono opportuno prendere il valore medio dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00), seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- rigetta la domanda di parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta accerta e dichiara che ha usucapito il diritto reale di proprietà relativo al terrazzo/lastrico solare, censito al Controparte_1
catasto fabbricati del Comune di Todi al foglio 96, particella 659, sub. 5;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro
2.552,00 per compensi professionali (425,00 per fase di studio, 425,00 per fase introduttiva, 851,00 per la fase istruttoria e 851,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 23/05/2025
Il giudice
Federico Falfari
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