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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 794/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 08.01.2025, vertente tra
, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del
, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., è elettivamente Controparte_1
domiciliata, appellante e
Avv. PAOLA ATTILI, rappresentata e difesa dall'Avv. Liberato Taglieri, congiuntamente e disgiuntamente con se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo in Avezzano (AQ), via C. Battisti n. 101, in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso in opposizione ad ordinanze ingiunzione in data
18.02.2020, appellata
Avverso: la sentenza n. 211/2021 del Tribunale di Avezzano, emessa il 26.02.2024 e pubblicata il 14.03.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 265/2020, non notificata, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:
“si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, riformi integralmente la sentenza n. 211/2021 del Tribunale di Avezzano del 14.03.2024, non notificata, resa nel procedimento portante R.G. n. 265/2020, così confermando l'impugnata ordinanza-ingiunzione, per le ragioni di cui in narrativa. Con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, che si impugnano, rigettare l'appello proposto dalla Pt_1
avverso la sentenza n. 211/2021, resa dal Tribunale di Avezzano a verbale
[...]
d'udienza in data 14.6.2021, con pubblicazione dei motivi il 14.3.2024, perché infondato in fatto ed in diritto per non avere l'appellata, nella svolta qualità di Presidente di
[...]
mai esercitato le funzioni di tutela ambientale delegate, come provato in atti, CP_2
esplicitamente conferite all'Amministratore Delegato;
in subordine, dichiarare insussistenti gli l'illeciti contestati con l'ordinanza oggetto di giudizio: Spese e competenze come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta, n.
DPC017/40 del 22.1.2020;
CONDANNA la alla rifusione in favore della controparte delle spese di Parte_1
lite che liquida in euro 125,00 per esborsi e 1. 350,00 per compensi, oltre spese accessorie, IVA e CPA, come per legge”.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere sintetizzati come segue.
2.1 Con ricorso depositato in data 21.02.20202 AO AT proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione DPC017/40 prot. 758/20, emessa dalla
[...]
Controparte_3 il 22.01.2020, con la quale veniva comminata (alla AT in
[...]
qualità di trasgressore e l.r.p.t. del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. e a quest'ultima quale obbligata in solido) la sanzione amministrativa di € 3.000,00 prevista dall'art. 133 co. 1 D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101 co. 1, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 57 del 28.12.2015 elevato da
[...]
sulla scorta del rapporto di prova n. AQ/004464/15 del 24.12.2015 emesso dalla CP_4
medesima Agenzia e del verbale di prelievo delle acque di scarico n. 161/TV/2015 del
02.12.2015, relativo all'impianto di depurazione gestito dalla predetta a servizio CP_5
delle frazioni “Villa San Sebastiano” e “Nuovo Borgo Villa San Sebastiano” del Comune di Tagliacozzo-AQ) dei limiti per il parametro Escherichia Coli fissati dall'Autorizzazione
Provinciale prot. n. 77335 del 22.11.2011.
2.2 Nello spiegare opposizione, la ricorrente contestava in primo luogo la legittimità della metodologia utilizzata in ordine alle modalità di campionamento che, anziché essere effettuato su un arco di 24 ore per i parametri delle Tabelle 1 e 2 e di 3 ore per i parametri della Tabella 3 di cui all'Allegato 5 D.Lgs. 152/2006, era stato eseguito con modalità istantanea, senza addurre alcuna specifica motivazione a supporto. Deduceva, poi, l'insussistenza di propria responsabilità per ragioni di forza maggiore e caso fortuito, in quanto al momento dell'effettuazione del prelievo del campione la pompa dosatrice dell'ipoclorito di sodio era risultata improvvisamente non funzionante e difettosa, tanto da essere tempestivamente sostituita il 23.12.2015, per cui la presunta difformità dei valori – peraltro perfettamente nella norma sia prima che dopo l'episodio in parola – sarebbe stata da addebitare a tale malfunzionamento. Da ultimo, lamentava violazione e falsa applicazione dell'art 101 D.Lgs. 152/2006, non avendo la Provincia provveduto, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, a dettare le linee guida per l'eventualità del verificarsi di guasti all'impianto o a parte di esso.
2.3 Con atto depositato il successivo 19.03.2020, l'opponente integrava la propria opposizione con ulteriore motivo, deducendo di non essere titolata a ricevere la sanzione irrogata, in quanto priva di funzioni di tutela ambientale, invero delegate sin Cont dal 19.02.2014 all'Amministratore Delegato del , ing. Controparte_6
2.4 Si costituiva la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto delle avverse opposizioni e sostenendo la piena legittimità del provvedimento impugnato, contestando infine la tardività ed inammissibilità del motivo aggiunto. 2.5 La causa veniva istruita sulla scorta delle sole produzioni documentali e, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale decideva come sopra riportato.
2.6 In particolare, il primo giudice riteneva fondata l'opposizione sulla scorta dell'assorbente motivo per cui il campionamento era stato eseguito in forma istantanea
– anziché con modalità medio-ponderata nell'arco delle 24 ore – senza che fosse stata fornita alcuna motivazione;
evidenziava sul punto che, sebbene le metodiche di prelevamento dei reflui non costituiscano un criterio legale di valutazione e siano rimesse alla discrezionalità tecnica dell'organo di controllo, quest'ultimo deve fornire adeguata motivazione delle ragioni idonee a giustificare la deroga alla metodica prevista in via ordinaria dalla normativa in materia, in considerazione delle esigenze del controllo e della tipologia dello scarico, rilevando che, nel caso di specie, non era stata indicata alcuna ragione sottesa a giustificare il prelievo istantaneo, effettuato peraltro in relazione ad un mero controllo di routine. Riteneva, inoltre, configurabile l'ipotesi del caso fortuito, precisando che, sulla scorta dei documenti prodotti dall'opponente ed in assenza di prova contraria, la causa del superamento dei limiti imposti dalla normativa di riferimento andava ascritta in via esclusiva all'imprevisto malfunzionamento della pompa dosatrice dell'ipoclorito di sodio ed evidenziando che l'eccezionalità della vicenda era comprovata dal fatto che i numerosi controlli effettuati sia prima che in seguito alla vicenda per cui è causa attestavano la conformità dei parametri ai limiti di legge. Da ultimo, poneva le spese di lite a carico della , in ossequio al Parte_1
principio di soccombenza.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , con motivazioni che Parte_1
si vanno ad esaminare.
3.1 Costituitasi in giudizio, l'originaria opponente ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, ribadendo preliminarmente la propria estraneità ai fatti per carenza di poteri in materia ambientale, espressamente delegati all' ing. Controparte_7 Controparte_6
3.2 A seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
08.01.2025, questa Corte decide come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE PRIMO MOTIVO DI APPELLO: “SULLA PRETESA MOTIVAZIONE INADEGUATA DEL
PROVVEDIMENTO; SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O. IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AD
ORDINANZA-INGIUNZIONE. SULL'ELEMENTO OGGETTIVO DELL'ILLECITO
AMMINISTRATIVO”.
4. A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che tra campionamento differito e campionamento istantaneo vi sia un rapporto di specialità e nel ravvisare la mancanza di adeguata motivazione sottesa al prelievo istantaneo effettuato;
tale ricostruzione, secondo la , sarebbe frutto di un fraintendimento Pt_1
sia della normativa di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di modalità di campionamento delle acque reflue, sia in relazione all'oggetto del procedimento impugnativo dell'ordinanza ingiunzione.
4.1 Sotto il primo profilo, ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto considerare raggiunta la prova della rappresentatività del superamento dei limiti imposti dalla legge attraverso il campionamento istantaneo, in luogo di quello medio, in quanto la tipologia dello scarico (urbano di tipo misto) non richiederebbe una valutazione della concentrazione inquinante in un arco temporale più o meno ampio, come avviene, invece, per lo scarico esclusivamente industriale. Rileva, a supporto delle proprie doglianze, che la normativa in materia, oltre a non assoggettare l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento ad alcuna specifica sanzione, rimette all'autorità amministrativa procedente la più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da effettuare, trattandosi di previsioni dal carattere meramente direttivo e non precettivo che, dunque, possono essere derogate in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) o del tipo di accertamento da eseguire. Nel caso di specie, dunque, il campionamento istantaneo eseguito dall' , “in deroga al criterio ordinario di CP_4
campionamento medio”, andava ritenuto un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare il fenomeno inquinante poi riscontrato.
4.2 Sotto il secondo profilo, l'appellante rileva che la mancanza di motivazione sarebbe comunque priva di rilievo, poiché il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione è volto ad accertare la fondatezza della pretesa sanzionatoria e non la sussistenza di vizi di legittimità dell'atto impugnato;
nel caso di specie, lo stesso appellato avrebbe ammesso la fondatezza della pretesa sanzionatoria affermando, in sede di scritti difensivi, che la non conformità del campione era stata causata dal blocco imprevisto della pompa dosatrice dell'ipoclorito di sodio, il che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere sussistente l'elemento oggettivo.
5. Il motivo è infondato.
5.1 Occorre premettere che la normativa che regola la materia ambientale prevede che le determinazioni analitiche ai fini della conformità degli scarichi di acque reflue devono, di norma, essere riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, per i reflui industriali, e di 24 ore per i reflui urbani (prelievo cosiddetto ponderato e/o medio composto). Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sono generalmente previste due distinte metodiche di campionamento: il campionamento istantaneo, che viene compiuto una sola volta su un unico campione di acque di scarico, ed il campionamento medio composito, consistente, invece, nel prelevare più campioni di refluo in un dato intervallo di tempo (ad esempio ogni 3, 6, 12, 24 ore). Secondo il predetto decreto legislativo, in mancanza di diverse indicazioni opportunamente riportate e motivate nell'autorizzazione allo scarico, il campionamento rappresentativo del refluo sottoposto ad analisi deve consistere in un campione medio prelevato in un intervallo di tempo minimo di tre ore, dovendosi, al contrario, considerare del tutto eccezionale la metodica di campionamento istantaneo, per la cui effettuazione devono sussistere particolari e motivate esigenze espressamente specificate nel verbale di accertamento.
5.2 Costituisce pertanto atto necessario da parte dell'Autorità preposta al controllo eseguire il campionamento in tempi diversi, allo scopo di ottenere il campione più attendibile e adatto a rappresentare lo scarico. La diversa facoltà va esercitata, qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico e dal tipo di accertamento, cioè se l'accertamento è di routine ovvero di emergenza e tale discostamento, per giurisprudenza costante, deve essere motivato nel verbale di campionamento.
5.3 Nel caso di specie, non risulta la sussistenza di alcun particolare motivo idoneo a giustificare il prelievo istantaneo, né la ricorrenza di particolari circostanze dalle quali desumere che il campionamento istantaneo può essere, comunque, ritenuto ugualmente rappresentativo dello scarico e, quindi, idoneo a dimostrare il superamento dei valori tabellari, effettivamente riscontrati a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici dell' . Ed invero, dall'esame del rinnovo dell'autorizzazione Controparte_8
allo scarico prot. 77335 del 22.11.2011 (cfr. all. 8 ) si evince che non si Parte_1
è in presenza di scarico accidentale (trattandosi di impianto regolarmente autorizzato), né che lo stesso recapita in area sensibile, in area di salvaguardia delle risorse idriche, in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, o in aree vulnerabili da nitrati;
è vero che l'impianto risulta a forte fluttuazione stagionale, ma tale circostanza non è comunque idonea a giustificare il prelievo istantaneo, atteso che “la massima presenza stagionale è concentrata nel 2° trimestre dell'anno”, mentre il prelievo sotteso alla sanzione per cui è causa è stato effettuato soltanto nel 4° trimestre dell'anno
(02.12.2015). Quanto al verbale di prelievo, nella sezione relativa al tipo di richiesta, è stata barrata la casella relativa alla mera “attività di routine” e non anche quella dell'accertamento d'emergenza, così come nella modalità di campionamento la procedura eseguita non è accompagnata da nessuna motivazione specifica, atta a giustificare il prelievo effettuato nell'immediatezza e che lo stesso sia rappresentativo dello stato di fatto dello scarico.
5.4 E' vero che, secondo la Suprema Corte, in tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie, in quanto la stessa rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario (Cass. n. 32996/2003); nello stesso senso, si è infatti specificato che “In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il campionamento ha funzione meramente strumentale che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
in tale prospettiva, la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere prima della sua entrata in vigore, assume una valenza fondamentale nel recupero della possibilità di campionamento istantaneo, sempre che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.); tenendo, tuttavia, presente che la motivazione in ordine alla scelta del metodo di prelievo è un requisito della procedura, la cui assenza o inadeguatezza è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, il quale può comunque ritenere attendibile e rappresentativo il prelievo sulla base degli elementi di fatto risultanti dal processo” (così Cass. sent. 11479/2006).
Tuttavia, per quanto innanzi esposto, nel caso di specie, non sono state indicate né tanto meno provate le ragioni oggettive (richiamate dalla stessa copiosa giurisprudenza citata dall'appellante) che giustificassero una deroga al metodo ordinario di campionamento, posto a garanzia della maggiore attendibilità del risultato ottenuto, sicché non può essere ritenuta l'attendibilità e rappresentatività del campione prelevato.
5.5 Né, come preteso dalla , può essere invocata la discrezionalità Parte_1
tecnica nella scelta della tipologia di campionamento da effettuare da parte dell'Amministrazione sulla scorta della natura amministrativa dell'attività da compiere.
Infatti, se per campione istantaneo si intende un campione singolo prelevato in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un lasso di tempo molto breve, è evidente che il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo limitatamente alle condizioni dello scarico presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare solo scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata.
5.6 Tantomeno, alcuna valenza può avere la circostanza che l'originario opponente avrebbe riconosciuto, nello scritto difensivo del 03.02.2016 (all. 6 ), che Parte_1
la non conformità del campione era da ricondursi al blocco imprevisto della pompa dosatrice dell'ipoclorito di sodio, dovendo intendersi detta dichiarazione stragiudiziale, al più, quale mera confessione stragiudiziale resa a terzi (essendo stata indirizzata all' , tanto da non essere neppure menzionata nell'ordinanza ingiunzione poi CP_4
opposta) priva di valore legale ai sensi dell'art. 2735 c.c. (v. Cass. 6459/2018).
5.7 Di conseguenza, non avendo l'Autorità procedente fornito alcuna giustificazione del ricorso alla metodica eccezionale del prelevamento istantaneo, è evidente il mancato rispetto da parte della stessa delle specifiche modalità di campionamento previste dalla legge. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: “SUL PRETESO CASO FORTUITO. L'ELEMENTO
SOGGETTIVO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO”.
6. Con il secondo motivo di appello, la si duole del fatto che il Tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente escluso l'elemento soggettivo, che andava di contro ritenuto sussistente, in virtù della presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981 ed in assenza di prova, da parte dell'autore dell'illecito, della ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, che andavano peraltro esclusi, avendo l'odierna appellata allegato il malfunzionamento della pompa dosatrice, così ammettendo la sussistenza del fatto illecito.
6.1 Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
6.2 Rammentato, difatti, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla PA, in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi della sua pretesa e che occorre preliminarmente provare la fattispecie tipica Cont dell'illecito, è sufficiente rilevare a tal riguardo che il , all'indomani del verbale di prelievo (02.12.2015) e ben prima della notifica del verbale di accertamento (ricevuto il
5-7.01.2016) aveva provveduto prontamente a sostituire, in data 23.12.2015, la pompa dosatrice (cfr. all. 6 ), così adottando una misura certamente idonea a Parte_1
conformarsi ai precetti di legge. Tale condotta porta ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, dovendo piuttosto ravvisarsi la buona fede dell'originario opponente, che “rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (così Cass.
11977/2020).
6.3 In definitiva, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
7. Da ultimo, va rilevato che priva di effetti si appalesa la riproposizione, ad opera di parte appellata, delle eccezioni formulate nel giudizio di prime cure e miranti a sentirsi dichiarare priva di titolarità in ordine alla sanzione irrogata, attesa l'avvenuta delega delle funzioni di tutela ambientale. Ed invero, esse erano state avanzate già in precedenza ed evidentemente disattese dal primo giudice, di talché, ai fini della loro rituale riproposizione in questa sede, la AT avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (pari all'importo della sanzione) e delle attività processuali effettivamente svolte, con riduzione al 50%, quindi , del compenso per la fase di trattazione e di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la a rifondere a AO AT le spese del grado di appello, Parte_1
che liquida in € 1.994,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio l'8.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio