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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 22 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1864/2023 R.G. e vertente
fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Anna Ricotta Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza piazzale Rizzo 11, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 27.6.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti/integrazioni del C.T.U.
All'odierna udienza ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti medico-legali del ctu d.ssa . Persona_2
Il CTU ha confermato le conclusioni cui era giunto nella precedente fase escludendo che le infermità
di cui la ricorrente è affeta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 22 maggio 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla