TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2235 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato ad [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Esposito Maria, come da procura in atti;
ricorrente
, nata a [...] il [...], parte Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Senatore Bartolo Giuseppe, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi l'assegno di mantenimento materno in favore della figlia oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno. Per_1 Parte convenuta, invece, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione coniugale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/04/2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 02/10/1993 in San Gennaro Vesuviano Parte_2 (NA) (atto di matrimonio n. 35, parte II, serie A, anno 1993), dalla cui unione nascevano tre figlie, di cui unicamente la figlia risulta attualmente convivente e non Per_1 economicamente autosufficiente, chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affido condiviso della figlia con Per_1 collocamento prevalente presso il padre;
-regolamentarsi il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
-determinarsi l'assegno di mantenimento materno della prole,
1 oltre la pari contribuzione dei coniugi alle spese extra-assegno; -dichiararsi nulla dovuto a titolo di assegno divorzile. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma di quanto statuito in sede di separazione in merito all'assegno di mantenimento in suo favore ed in favore della figlia Per_1 All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti ed acquisita l'informativa dei Servizi Sociali di San Gennaro Vesuviano (NA) in merito alle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28/10/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
Per_1
2) disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
3) revoca l'obbligo posto a carico del padre di versare alla madre euro 450,00 per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla domanda giudiziale;
4) dispone che la resistente contribuisca al pagamento delle spese straordinarie individuate come in parte motiva nella misura del 50%;
5) conferma l'obbligo gravante sul ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente.” All'udienza del 28/10/2022 si procedeva all'audizione dei coniugi. Nel prosieguo dell'istruttoria, il Giudice, ritenute parzialmente ammissibili le richieste istruttorie articolate dalle parti ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., all' udienza del 22/01/2025, acquisiva la prova testimoniale. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso specifico, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, in quanto neomaggiorenne, sta proseguendo il Per_1 percorso di formazione professionale. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
2 Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che parte ricorrente è titolare di una ditta di trasporti e vive con la figlia in un'immobile di esclusiva proprietà; parte Per_1 convenuta, invece, vive nella casa dei propri genitori deceduti, caduta verosimilmente in successione. Quanto all'attività lavorativa svolta dalla convenuta i testimoni indicati dal ricorrente non hanno offerto una versione univoca. Difatti, la testimone ha Testimone_1 confermato la circostanza, indicata nel capo di prova, dello svolgimento, da parte di di un'attività lavorativa come operaia presso il laboratorio confezioni Parte_2 di Boccia Margherita, sito in S. Gennaro Ves.no, Via Nuova Saviano, n. 141; il testimone in ordine all'attività lavorativa svolta dalla moglie del ricorrente, ha Tes_2 dichiarato: “so che attualmente lavora al Comune di Ottaviano come assistente sociale, abito nei pressi del Comune e spesso l'ho vista;
so che lavora al Comune tramite il marito
[…] rispetto al suo lavoro come operaia, nulla so;
non so che mansioni ha presso il Comune di Ottaviano”. In ogni caso, non sono stati resi noti gli introiti stipendiali. Invece, dall'esame della documentazione prodotta agli atti, è emerso come
[...]
negli anni, abbia vissuto in uno stato di particolare indigenza economica, Pt_2 laddove l'indicatore ISR riferito all'anno di imposta 2021 corrisponde ad €4.094,40 (cfr. attestazione ISEE in atti). Non essendo stata, pertanto, raggiunta la prova di una situazione economica più agiata di quella derivante dall'ISEE in atti, valutato il prevalente collocamento della figlia Per_1 presso il padre, il quale soddisfa principalmente i relativi bisogni, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo materno al mantenimento di in €100,00, somma Per_1 soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare al ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N.556/2021).
*** 4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile formulata dalla parte
[...]
va premesso che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la Pt_2 sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Pertanto, il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. Nel caso di specie, la lunga durata del matrimonio-protrattosi per ventotto anni- rappresenta un elemento fondamentale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie in termini di lavoro domestico e crescita delle figlie (cfr. la sentenza penale N. 923/2022 dalla quale si evince che il marito trascorreva quasi tutta la settimana fuori casa per lavoro). Inoltre, si rileva un'evidente sproporzione economica tra le parti: mentre la parte ricorrente, titolare di una ditta di trasporti, dispone di redditi e patrimoni tali da assicurare una vita agiata;
parte convenuta ha invece una ridotta capacità economica. Tale disparità economica, in assenza di un assegno divorzile, determinerebbe un ingiusto squilibrio ed una violazione del principio di solidarietà post-coniugale sancito dall'ordinamento, con conseguente compromissione della dignità e dell'autonomia economica della parte economicamente più debole.
3 Né può essere escluso il diritto all'assegno per avere la parte convenuta instaurato una convivenza more uxorio, tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I civile, ordinanza, 18.10.2024 n. 27043). A riguardo, deve essere considerato, in primo luogo, che non è stata neppure raggiunta la prova della circostanza. Difatti, la testimone , indicata dal ricorrente, Testimone_1 ha confermato la circostanza, indicata nel capo di prova, mentre il testimone Tes_2 indicato dal ricorrente, ha dichiarato: ““non è vero, sapevo che aveva un compagno ma so che si sono lasciati, tanto mi ha detto e in una occasione li ho visti in Pt_1 macchina insieme”. I testimoni indicati dalla parte convenuta hanno smentito la circostanza dichiarando che vive da sola. Parte_2 In aggiunta si osserva che la Suprema Corte, con riguardo ad una richiesta di revoca dell'assegno divorzile – pur precisando che la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione - ha sottolineato la necessità che sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023 richiamata nella sentenza sopra riportata). Per tutte queste ragioni, in assenza di un tranquillizzante accertamento probatorio in ordine alla controversa circostanza della convivenza more uxorio, si rende necessario il riconoscimento e la corresponsione di un assegno divorzile, che si ritiene congruo determinare in €200,00 mensili.
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.2235/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e contratto in data 02/10/1993 in San Gennaro Vesuviano (NA)
[...] Parte_2 (atto di matrimonio n. 35, parte II, serie A, anno 1993);
2) dispone che versi a la somma di € 100,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) dispone che versi a €200,00 a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile (somma soggetta alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali);
5) dichiara compensate le spese di lite;
6)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
4 Così deciso in Nola in data 17/10/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2235 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato ad [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Esposito Maria, come da procura in atti;
ricorrente
, nata a [...] il [...], parte Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Senatore Bartolo Giuseppe, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi l'assegno di mantenimento materno in favore della figlia oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno. Per_1 Parte convenuta, invece, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione coniugale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/04/2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 02/10/1993 in San Gennaro Vesuviano Parte_2 (NA) (atto di matrimonio n. 35, parte II, serie A, anno 1993), dalla cui unione nascevano tre figlie, di cui unicamente la figlia risulta attualmente convivente e non Per_1 economicamente autosufficiente, chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affido condiviso della figlia con Per_1 collocamento prevalente presso il padre;
-regolamentarsi il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
-determinarsi l'assegno di mantenimento materno della prole,
1 oltre la pari contribuzione dei coniugi alle spese extra-assegno; -dichiararsi nulla dovuto a titolo di assegno divorzile. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma di quanto statuito in sede di separazione in merito all'assegno di mantenimento in suo favore ed in favore della figlia Per_1 All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti ed acquisita l'informativa dei Servizi Sociali di San Gennaro Vesuviano (NA) in merito alle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28/10/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
Per_1
2) disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
3) revoca l'obbligo posto a carico del padre di versare alla madre euro 450,00 per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla domanda giudiziale;
4) dispone che la resistente contribuisca al pagamento delle spese straordinarie individuate come in parte motiva nella misura del 50%;
5) conferma l'obbligo gravante sul ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente.” All'udienza del 28/10/2022 si procedeva all'audizione dei coniugi. Nel prosieguo dell'istruttoria, il Giudice, ritenute parzialmente ammissibili le richieste istruttorie articolate dalle parti ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., all' udienza del 22/01/2025, acquisiva la prova testimoniale. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso specifico, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, in quanto neomaggiorenne, sta proseguendo il Per_1 percorso di formazione professionale. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
2 Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che parte ricorrente è titolare di una ditta di trasporti e vive con la figlia in un'immobile di esclusiva proprietà; parte Per_1 convenuta, invece, vive nella casa dei propri genitori deceduti, caduta verosimilmente in successione. Quanto all'attività lavorativa svolta dalla convenuta i testimoni indicati dal ricorrente non hanno offerto una versione univoca. Difatti, la testimone ha Testimone_1 confermato la circostanza, indicata nel capo di prova, dello svolgimento, da parte di di un'attività lavorativa come operaia presso il laboratorio confezioni Parte_2 di Boccia Margherita, sito in S. Gennaro Ves.no, Via Nuova Saviano, n. 141; il testimone in ordine all'attività lavorativa svolta dalla moglie del ricorrente, ha Tes_2 dichiarato: “so che attualmente lavora al Comune di Ottaviano come assistente sociale, abito nei pressi del Comune e spesso l'ho vista;
so che lavora al Comune tramite il marito
[…] rispetto al suo lavoro come operaia, nulla so;
non so che mansioni ha presso il Comune di Ottaviano”. In ogni caso, non sono stati resi noti gli introiti stipendiali. Invece, dall'esame della documentazione prodotta agli atti, è emerso come
[...]
negli anni, abbia vissuto in uno stato di particolare indigenza economica, Pt_2 laddove l'indicatore ISR riferito all'anno di imposta 2021 corrisponde ad €4.094,40 (cfr. attestazione ISEE in atti). Non essendo stata, pertanto, raggiunta la prova di una situazione economica più agiata di quella derivante dall'ISEE in atti, valutato il prevalente collocamento della figlia Per_1 presso il padre, il quale soddisfa principalmente i relativi bisogni, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo materno al mantenimento di in €100,00, somma Per_1 soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare al ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N.556/2021).
*** 4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile formulata dalla parte
[...]
va premesso che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la Pt_2 sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Pertanto, il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. Nel caso di specie, la lunga durata del matrimonio-protrattosi per ventotto anni- rappresenta un elemento fondamentale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie in termini di lavoro domestico e crescita delle figlie (cfr. la sentenza penale N. 923/2022 dalla quale si evince che il marito trascorreva quasi tutta la settimana fuori casa per lavoro). Inoltre, si rileva un'evidente sproporzione economica tra le parti: mentre la parte ricorrente, titolare di una ditta di trasporti, dispone di redditi e patrimoni tali da assicurare una vita agiata;
parte convenuta ha invece una ridotta capacità economica. Tale disparità economica, in assenza di un assegno divorzile, determinerebbe un ingiusto squilibrio ed una violazione del principio di solidarietà post-coniugale sancito dall'ordinamento, con conseguente compromissione della dignità e dell'autonomia economica della parte economicamente più debole.
3 Né può essere escluso il diritto all'assegno per avere la parte convenuta instaurato una convivenza more uxorio, tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I civile, ordinanza, 18.10.2024 n. 27043). A riguardo, deve essere considerato, in primo luogo, che non è stata neppure raggiunta la prova della circostanza. Difatti, la testimone , indicata dal ricorrente, Testimone_1 ha confermato la circostanza, indicata nel capo di prova, mentre il testimone Tes_2 indicato dal ricorrente, ha dichiarato: ““non è vero, sapevo che aveva un compagno ma so che si sono lasciati, tanto mi ha detto e in una occasione li ho visti in Pt_1 macchina insieme”. I testimoni indicati dalla parte convenuta hanno smentito la circostanza dichiarando che vive da sola. Parte_2 In aggiunta si osserva che la Suprema Corte, con riguardo ad una richiesta di revoca dell'assegno divorzile – pur precisando che la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione - ha sottolineato la necessità che sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023 richiamata nella sentenza sopra riportata). Per tutte queste ragioni, in assenza di un tranquillizzante accertamento probatorio in ordine alla controversa circostanza della convivenza more uxorio, si rende necessario il riconoscimento e la corresponsione di un assegno divorzile, che si ritiene congruo determinare in €200,00 mensili.
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.2235/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e contratto in data 02/10/1993 in San Gennaro Vesuviano (NA)
[...] Parte_2 (atto di matrimonio n. 35, parte II, serie A, anno 1993);
2) dispone che versi a la somma di € 100,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) dispone che versi a €200,00 a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile (somma soggetta alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali);
5) dichiara compensate le spese di lite;
6)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
4 Così deciso in Nola in data 17/10/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5