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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3887/2020
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3887/2020 r.g. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Giulio Roberti
ATTRICI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Giuseppe Salvatore Pasquino
CONVENUTO PRINCIPALE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora De CP_2 C.F._5
Santis
, , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Controparte_7
1 CONVENUTI A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE EX ART. 102 CPC DISPOSTA IL 3.12.2021 nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona dell'amministratore di Controparte_8 C.F._6
sostegno avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Dario Vannucci Controparte_9
(c.f. , e CP_10 C.F._7 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_11 P.IVA_1
Maria Grazia Fontana e Simona Piano
(c.f. ) e (c.f. CP_12 C.F._8 CP_13
, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Da Prato e Silvia Fontana C.F._9
INTERVENUTI VOLONTARIAMENTE
e di
(c.f. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_14 C.F._10
(chiamato in causa da ) Controparte_8
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicolao CP_15 C.F._11
Berti (chiamato in causa da ) CP_14
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO
Nullità testamento
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma 6° n. 2, c.p.c. depositata il 7 marzo 2023 e nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
nel merito, dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal AI
[...]
di Lucca da in data 23.6.2011 – Repertorio ultime Volontà n. 269 -; CP_15 Testimone_1
dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal AI
da in data 6.9.2010 - Rep. Ultime Volontà n. 260 -, e, per l'effetto, CP_15 Testimone_1 dichiarare proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Piazza Cittadella Parte_1
n. 14, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca sul foglio 129, dalla particella 343 subalterno 3, categoria A/3, classe 9, vani 7, con la rendita di € 560,36; Parte_2
2 proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Piazza Cittadella n. 13 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca sul foglio 129, mappale 343, sub. 2, cat. C/1, classe 7, consistenza 50 mq, rendita € 1.141,37 e proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Piazza Parte_3
Cittadella n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca sul foglio 129, particella
342, sub. 11, cat. C/1, classe 7, consistenza 58 mq, rendita € 1.323,99 (doc. 24). Voglia, altresì, il
Tribunale adito condannare a restituire alle comparenti le somme Controparte_1
corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di S_
, oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui abbia, nel
[...] Controparte_1
frattempo, venduto i beni sopra descritti, si chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dalle esponenti il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese e competenze professionale di lite”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca rigettare la domanda avanzata dalle CP_1
IG.re e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
citazione notificato al IG. in data 29.10.2020, perché infondata, in fatto Controparte_1 ed in diritto, per i motivi di cui alle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare le attrici, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del IG. CP_1
nonché, atteso il comportamento processuale delle attrici, riconducibile alla colpa
[...]
grave, per avere infondatamente accusato il convenuto di avere raggirato la de cuius e di avere approfittato di insussistenti minorazioni psichiche della testatrice, pur nella consapevolezza di non essere in possesso di alcun elemento probatorio a sostegno di tali gravi accuse, condannare le attrici medesime per responsabilità aggravata. E ciò anche nei confronti dei terzi intervenuti.
Dichiarando il difetto di legittimazione attiva del in quanto non destinatario di alcun CP_13 legato”.
BIANCHI: “In via principale nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da in data CP_15 Testimone_1
23.06.2011 ( rep. Ultime Volontà n. 269 ) e, per l'effetto, dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data CP_15 Testimone_1
3 06.09.2010 (rep. Ultime Volontà n. 260); in via consequenziale, dichiarare la nullità dell'atto di donazione ai rogiti notaio del 24/04/2018 (rep. 1340, racc. 1.177) con cui il Persona_1
IG. donava all'Avv. l'immobile sito in Lucca (LU), Piazza Cittadella n. 14, CP_1 CP_14
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 129, particella 343, sub 8, cat. A3, classe 9, vani 3,5, con la rendita di € 280,18 e, per l'effetto, dichiarare il IG. Controparte_8 proprietario dell'immobile medesimo, sito in Lucca (LU), Piazza Cittadella n. 14, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 129, particella 343, sub 8, cat. A3, classe 9, vani 3,5, con la rendita di € 280,18.
Sempre in via principale nel merito:
Voglia altresì il Tribunale di Lucca condannare e il terzo chiamato Avv. Controparte_1
, ciascuno per la rispettiva parte, a restituire al IG. le somme CP_14 Controparte_8
corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di S_
, di cui all'accordo transattivo del 30.07.2019 meglio descritto al punto 9) della narrativa
[...] del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Nell'ipotesi in cui l'Avv.
[...]
abbia, nel frattempo, alienato l'immobile sopra descritto, si chiede che il Tribunale CP_14
Ill.mo condanni il medesimo terzo chiamato al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese
e compensi professionali di giudizio”.
LOCANE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca, per i motivi di fatto e di diritto esposti in tutti gli atti difensivi, rigettare tutte le domande avanzate dal IG. nei Controparte_8
confronti di perché infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alle CP_14 premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare il predetto alla refusione delle CP_8
spese di giudizio in favore del medesimo chiamato in causa, nonché, atteso il suo comportamento processuale, riconducibile alla colpa grave, per avere infondatamente accusato il convenuto di avere raggirato la de cuius e di avere approfittato di insussistenti minorazioni psichiche della testatrice, pur nella consapevolezza di non essere in possesso di alcun elemento probatorio a sostegno di tali gravi accuse, condannarlo per responsabilità aggravata;
in subordinata ipotesi, solo in caso di accoglimento delle domande delle parti attrici ed intervenute, condannare il
4 notaio al risarcimento dei danni provocati a nella misura di CP_15 CP_14
tutti gli esborsi sostenuti dal medesimo comparente in dipendenza della donazione accettata od in quella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
in ulteriore subordinata ipotesi, in caso di accoglimento della domanda del IG. condannarlo al Controparte_8 pagamento dell'indennizzo in favore dello scrivente, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile nella misura minima di € 73.490,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre le spese per tasse, tributi e manutenzioni successive occorrende o, quanto meno, nella misura del valore delle migliorie apportate all'appartamento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
LOSITO: “Piaccia All.mo Tribunale Adito, in via istruttoria, seppur per mero tuziorismo difensivo e al fine di non incorrere in decadenze, ammettere le istanze istruttorie con i testi indicati, così come articolate con la depositata sua seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi come qui integralmente riportate e trascritte e ancora per scrupolo difensivo, ferme le contestazioni ai mezzi istruttori avversari per le ragioni di cui alla sua successiva depositata terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. e quindi nella denegata ed avversata ipotesi di ammissione anche parziale delle istanze orali ex adverso articolate, autorizzarlo alla controprova con i testi già indicati in prova diretta.
Nel merito, per le ragioni ampiamente dedotte, rigettare la domanda svolta nei suoi confronti dall'Avv. seppur in via subordinata con il notificato atto di chiamata in causa CP_14 di terzo (cfr. doc. 01) e per l'effetto, atteso l'assoluta infondatezza e temerarietà della lite così nei suoi confronti proposta, condannarlo ex art. 96 c.p.c. al risarcimento in suo favore dell'afferente danno da liquidarsi secondo equità e giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali di Avvocato ex D.M. 140/2012 e successive modifiche, oltre al rimborso delle spese vive, spese forfettarie ex art. 13, Iva e Cap come per legge”.
COTTINI: “IN TESI:
<<voglia l tribunale di lucca contrariis reiectis dichiarare la nullit del testamento>
pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da in data 23.6.2011 - CP_15 Testimone_1
Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data 6.9.2010 - Rep. Ultime CP_15 Testimone_1
5 Volontà n° 260-, e, per l'effetto, dichiarare proprietaria dell'immobile sito in CP_10
Lucca, Via S.Zita n° 5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 9, categoria C/3, classe 11, consistenza 94 mq, totale 98 mq, rendita euro
718,49, e dell'immobile sito in Lucca, Via S. Zita n° 5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 8, categoria C/1, classe 8, consistenza 50 mq, totale
60 mq, rendita euro 1.327,29. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare Controparte_1
a restituire alla comparente le somme corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di , oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in Testimone_1
cui abbia, nel frattempo, venduto il bene sopra descritto, si chiede che il Controparte_1
Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarò ritenuta congrua. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite>>
IN IPOTESI:
<<in via istruttoria: previa ammissione delle istanze istruttorie formulate con gli atti di causa>
seguito reiterate, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la pratica relativa al contratto di locazione stipulato da con CP_10 S_
e in data 14.3.2008 fu gestita dal geom.
[...] CP_16 Controparte_17
2) Vero che e in più occasioni avevano riferito a Testimone_1 CP_16 CP_10 che, dopo la loro morte, l'avrebbero deIGnata proprietaria dell'immobile occupato a titolo di CP_1 locazione e che tale promessa fu ribadita da dopo il decesso della sorella . Testimone_1
3 ) Vero che il locale sito in Lucca, Via S. Zita n ° 5 di fronte al negozio di , CP_10
quando le sorelle erano in vita e fino alla data del decesso di , non era S_ Testimone_1
occupato da alcuno ed è stato affittato da quando ne è diventato Controparte_1
proprietario.
4 ) Vero che il locale sito in Lucca, Via S. Zita n° 5 di fronte al negozio di in CP_10
Lucca, Via S. Zita n° 5, è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 8, categoria C/1, classe 8, consistenza 50 mq, totale 60 mq, rendita euro
1.327,29 come da visura catastale e dettaglio dei due fondi che le vengono mostrati.
6 5) D.c.v.che dalla fine dell'anno 2010 la GN usciva solo accompagnata dal IGnor S_
CP_1
6) D.c.v. che a partire dal 2011 avete cessato di vedere la GN uscire dal proprio S_
appartamento.
7) D.c.v. che da allora avete visto il IGnor e la di lui moglie oltre una 'badante' CP_1
recarsi dalla GN . S_ S_
(Il capitolo 8), al fine di ottenere risposta negativa:
8) D.c.v che avete visto altre persone recarsi dalla GN oltre al IGnor Testimone_1
e la di lui moglie e a una 'badante'. CP_1
9) D.c.v. che nell'anno 2011 avete chiesto almeno una volta al mese di fare visita alla GN
. Testimone_1
10) D.c.v. che il IGnor ha sempre negato ogni accesso e visita alla GN CP_1 S_
11) D.c.v. che anche negli anni a seguire e fino alla morte della GN avete Testimone_1 richiesto al IGnor notizie di quest'ultima e il IGnor ha risposto che la CP_1 CP_1
GN voleva stare sola. S_
12) D.c.v. che anche altri condomini hanno chiesto di poter salutare e visitare la GN S_
e che il IGnor e alla moglie di questi ha sempre rifiutato. CP_1
13) D.c.v. che nell'anno 2017 intorno al mese di Aprile lei e altri condomini avete sentito urlare
e chiedere aiuto dalla GN S_
14) D.c.v che a seguito delle urla e richieste di aiuto da parte della GN avete S_
telefonato al IGnor senza ottenere risposta CP_1
15) D.c.v. che qualcuno dei condomini ha chiamato il 118 e i Vigili del Fuoco.
16) D.c.v che la porta dell'appartamento della GN fu aperta dai Vigili del Fuoco. S_
17) D.c.v .che gli operatori del 118 dopo l'intervento sono usciti dall'appartamento tappandosi il naso e la bocca con un fazzoletto.
18) D. c.v. che gli operatori e i vigili dissero – qui dentro la situazione è invivibile -
18) D. c.v. che il IGnor appreso dell'intervento disse molto irritato – dovevate CP_1
aspettare me-.
7 Indica a testi sui presenti capitoli la GN residente in [...] e la Testimone_2
GN residente in [...]. Testimone_3
La comparente formula istanza ex art 210 c.p.c. affinchè il Giudice ordini ai Vigili del Fuoco e alla Misericordia di Lucca di esibire in giudizio il verbale e il referto dell'intervento effettuato nell'anno 2017 presso l'abitazione della GN , residente in [...]
Carmine I procuratori della parte chiedono altresì essere ammessi in controprova sui capitoli avversari..
Nel merito, dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di CP_15
Lucca da in data 23.6.2011 - Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la Testimone_1
validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da CP_15
in data 6.9.2010 - Rep. Ultime Volontà n° 260-, e, per l'effetto, dichiarare Testimone_1 CP_10
proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Via S.Zita n° 5, censito al Catasto Fabbricati
[...]
del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 9, categoria C/3, classe 11, consistenza
94 mq, totale 98 mq, rendita euro 718,49, e dell'immobile sito in Lucca, Via S. Zita n°5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 8, categoria C/1, classe 8, consistenza 50 mq, totale 60 mq, rendita euro 1.327,29. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare a restituire alla comparente le somme corrispondenti ai Controparte_1
canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di , oltre Testimone_1 interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui abbia, nel frattempo, venduto il Controparte_1
bene sopra descritto, si chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarò ritenuta congrua. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.”.
CONSER: “IN TESI:
<<voglia l tribunale di lucca contrariis reiectis dichiarare la nullit del testamento>
pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da in data 23.6.2011 - CP_15 Testimone_1
Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data 6.9.2010 - Rep. Ultime CP_15 Testimone_1
Volontà n° 260 -, e, per l'effetto, dichiarare il Conser-Consorzio Servizi Società cooperativa a
8 r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. , proprietario Controparte_18 dell'immobile sito in Lucca, Via S.Zita n.5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al
Foglio 130 particella 293 sub 6. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare CP_1
a restituire alle comparenti le somme corrispondenti ai canoni di locazione
[...]
illecitamente percepiti dalla data del decesso di , oltre interessi e rivalutazione. Testimone_1
Nell'ipotesi in cui abbia, nel frattempo, venduti i beni sopra descritti, si Controparte_1
chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.>>.
IN IPOTESI:
<<voglia l tribunale di lucca contrariis reiectis dichiarare la nullit del testamento>
in via istruttoria, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in corso di causa, che di seguito si riportano, ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. DCV che quando lei era amministratore di sostegno provvisorio il IG. CP_1
accompagnava in banca la IG.,ra senza sua autorizzazione;
S_
2. DCV che nell'occasione di cui al punto che precede venivano svolte operazioni bancarie inerenti i conti della IG.ra S_
3. DCV che nel periodo in cui è stato amministratore era escluso dalla gestione del patrimonio della IG.ra S_
4. DCV che conosceva la IG.ra sin da piccolo;
S_
5. DCV che la IG.ra aveva riferito che avrebbe lasciato i propri beni agli inquilini che li S_
conducevano in locazione dopo la propria morte;
Al fine di ottenere risposta negativa:
6. DCV che poteva fare visita alla IG.ra S_
CP_1 7. DCV che il Geom. e il medico di famiglia Dott. potevano fare visita alla IG.ra Per_2
S_
8. DCV che avete proposto alla IG.ra di fare delle botteghine negli immobili di sua S_
proprietà.
9 Si indica a teste l'Avv. con studio in Lucca, Via Pisana n.69; Testimone_4
9. DCV che avete svolto l'incarico di badante della IG.ra Testimone_1
10. DCV che il le aveva vietato di far entrare persone in casa;
CP_1
11. DCV che il IG. aveva riferito di tenere le finestre chiuse;
CP_1
12. DCV che la mattina la IG,ra si presentava sporca ed affamata;
S_
13. DCV che la mattina la IG.ra si presentava graffiata ed arrosata;
S_
14. DCV che la camera da letto e la cucina erano sporche;
15. DCV che avete insistito affinchè fosse cambiato il materasso della IG.ra S_
16. DCV che avete insisto affinchè fosse dato alla IG.ra da mangiare anche di sera;
S_
17. DCV che lei portava del cibo da casa per la IG.ra S_
18. DCV che i vicini di casa le chiedevano notizie sullo stato di salute della IG,ra S_
Al fine di ottenere risposte negative:
19. DCV che quando lei parlava con la IG.ra questa capiva;
S_
20. DCV che per il periodo in cui lei ha fatto da badante vi sono state visite da parte del medico di famiglia;
21. DCV che la IG.ra rispondeva alle sue domande;
S_
Si indica a teste la IG.ra , residente in [...]
Annunziata n.696.
22.D.C.V. avete consegnato il certificato datato 22.6.2011 da Voi redatto su incarico dell'Avv.
(doc. n. 5 parte ) unicamente allo stesso, CP_14 CP_15
Indica a teste il Dott. , presso Azienda Usl Via Aurelia, 335 Viareggio;
Testimone_6
Chiedono ammettersi l'interrogatorio formale del AI sul seguente capitolo: CP_15
DCV che quando la IG.ra in data 23/06/2011 si è presentata al suo studio per la Testimone_1
redazione del testamento Lei ha previamente acquisito il certificato medico datato 22/06/2011 a firma del Prof. indirizzato all'amministratore di sostegno Testimone_6 CP_14
(Doc.5 comparsa AI ); CP_15
Chiedono l'interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: CP_14
DCV che il certificato del Dott. datato 22/06/2011 a lei indirizzato le è Testimone_6
pervenuto presso il suo studio in data 01/07/2011 in originale;
10 DCV che lei non ha mai consegnato il documento al AI;
DCV che ha consegnato copia del documento di cui al capitolo che precede solo all'amministrata in data 05/07/2011.
I procuratori della parte chiedono ammettersi la controprova sui capitoli avversari. nel merito, dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di CP_15
Lucca da in data 23.6.2011 - Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la Testimone_1
validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da CP_15
in data 6.9.2010 - Rep. Ultime Volontà n° 260 -, e, per l'effetto, dichiarare il Testimone_1
CP_1 Conser- Consorzio Servizi Società cooperativa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. , proprietario dell'immobile sito in Lucca, Via S.Zita n.5, Controparte_18
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130 particella 293 sub 6. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare a restituire alla comparente le somme Controparte_1
corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di S_
, oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui abbia, nel
[...] Controparte_1
frattempo, venduti i beni sopra descritti, si chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall' esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite”.
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, Email_1
- in via preliminare, ammettere le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 comma
6, n. 2 cpc, e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo;
- dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da CP_15
in data 23.6.2011, Repertorio Ultime Volontà n. 269; Testimone_1
- dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data 6.9.2010, Repertorio Ultime Volontà n. 260, CP_15 Testimone_1
e per l'effetto,
11 - dichiarare proprietario dell'immobile sito in Lucca, Via Anfiteatro n. 105 (con CP_13
accesso da Via S. Zita n. 7) rappresentato nel NCEU del Comune di Lucca nel foglio 130 dalla particella 285 subalterno 1, categoria D/8 con la RC di euro 7.875,97.
Conseguentemente, condannare al pagamento in favore del IGnor Controparte_1 CP_13
della somma corrispondente a quanto percepito a titolo di canone di locazione dalla data
[...] del decesso di , oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui Testimone_1 CP_1
abbia, nel frattempo venduto il bene sopra descritto, si chiede che il Tribunale Ill.mo
[...] condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua.
- dichiarare proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Via Anfiteatro n. 35 CP_12
rappresentato al Catasto fabbricati del Comune di Lucca al foglio 130, mappale 221 sub 6, cat.
C/1, classe 13, consistenza 24 mq, rendita euro 1.344,85. Conseguentemente, condannare
a restituire alla IGnora la somma corrispondente ai canoni di Controparte_1 CP_12
locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di , alla data del Testimone_1
31.12.2019, oltre interessi e rivalutazione. Condannare altresì il IG. al Controparte_1
pagamento in favore della IGnora della somma corrispondente ai canoni di CP_12
locazione che, a partire dal 1.1.2020, avrebbe percepito quale legittima proprietaria del fondo dall'attuale conduttore. Nell'ipotesi in cui abbia, nel frattempo venduto il bene sopra descritto, si chiede che il Controparte_1
Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per i motivi e le causali di cui sopra, Emai_2
1) nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse che il testamento pubblico ricevuto dal notaio
di Lucca da in data 23/06/2011, Repertorio Atti di Ultima CP_15 Testimone_1
Volontà n. 269 sia nullo
12 - dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio di Lucca da in data 06/09/2010, Repertorio Atti di Ultima CP_15 Testimone_1
Volontà n. 260
- e per l'effetto dichiarare il IG. legatario e proprietario del locale al piano terra CP_2
sito in Lucca, Piazza Cittadella 15, di mq 12, rappresentato al NCEU del Comune di Lucca nel foglio 129, particella 343, porzione di subalterno 11 (già subalterno 6 fino alla data del
07/07/2020), categoria C/1;
2) in ogni caso con compensazione integrale delle spese di lite nei confronti del comparente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E SINTESI DEI FATTI DI CAUSA
DI e hanno adito, Parte_1 Parte_2 Parte_3
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo che: - le attrici detengono da Controparte_1
molto tempo in locazione tre distinti immobili siti in Lucca, Piazza Cittadella (numeri civici 11,
13 e 14), a suo tempo di proprietà delle sorelle (deceduta il 10.7.2010) e CP_16
(deceduta il 15.11.2017); - tra le attrici e le due proprietarie si era instaurato un Testimone_1
rapporto di amicizia e fiducia, tanto che le sorelle avevano loro promesso che avrebbero lasciato loro in eredità i beni locati;
- in effetti, con testamento pubblico del 6.9.2010, Testimone_1
CP_1 (divenuta unica proprietaria a seguito della morte della sorella aveva disposto in coerenza con quanto promesso, prevedendo dei legati in favore delle attrici (e degli altri conduttori degli immobili di proprietà della medesima); - proprio nel 2010, su iniziativa del Comune di Lucca
(settore politiche sociali), si era aperto dinanzi a questo Tribunale un procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di (deceduta nelle more CP_16 dell'avvio del procedimento) e - il giudice tutelare, esaminata la diretta Testimone_1
interessata in udienza, aveva nominato in via provvisoria, quale amministratore di sostegno, l'avv.
(storico legale delle sorelle e aveva disposto il compimento di una Testimone_4 S_
TU psichiatrica;
- nel procedimento era intervenuto l'avv. nuovo legale di CP_14
chiedendo il rigetto del ricorso, e nell'occasione l'AD provvisorio aveva Testimone_1
manifestato alcune perplessità sia rispetto alla nomina del nuovo legale, sia rispetto alle ragioni addotte a fondamento della richiesta di rigetto dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- il giudice tutelare, valutate le condizioni della e ritenuto che ella potesse essere S_
13 facilmente circonvenuta, aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nominando tuttavia quale
AD definitivo l'avv. - due mesi dopo la nomina dell'avv. CP_14 CP_14
aveva modificato le proprie disposizioni testamentarie, nominando quale unico Testimone_1
erede (persona alla quale, con una procura da lei firmata nell'agosto Controparte_1
2010, era stato conferito il potere di controllare i suoi interessi e di nominare professionisti nel suo interesse); - il una volta divenuto proprietario dell'intero patrimonio di CP_1
dopo la sua morte, aveva donato due unità immobiliari all'avv. Testimone_1 CP_14
La tesi delle attrici essenzialmente ritiene che il con la complicità dell'avv. CP_1
abbia dapprima isolato la recidendo ogni rapporto con le persone che fino CP_14 S_
a quel momento l'avevano assistita (l'avv. , il medico di base GALLIA Pierluigi, i Tes_4
geometri e ) e per poi circuirla, facendole firmare il Controparte_17 CP_19
testamento oggetto di causa (si rileva al riguardo che, all'epoca dell'introduzione della presente causa, era anche in corso un procedimento penale in fase di indagini preliminari che vedeva indagati il il per il delitto di cui all'art. 643 c.p.). CP_1 CP_14
Sulla scorta di quanto sopra, le attrici hanno domandato: - l'accertamento della nullità del testamento pubblico (ricevuto dal notaio del 23.6.2011 con il quale CP_15
aveva nominato unico erede - l'accertamento della Testimone_1 Controparte_1
validità ed efficacia del testamento pubblico del 6.9.2010, nel quale erano state nominate legatarie;
- la dichiarazione del diritto di proprietà in capo alle stesse sugli immobili oggetto di legato in loro favore;
- la condanna di a restituire le somme Controparte_1
corrispondenti ai canoni di locazione percepiti dopo il decesso di Testimone_1
Si è costituito in giudizio l'originario (unico) convenuto, contestando Controparte_1
puntualmente le allegazioni di cui all'atto di citazione e precisamente esponendo che: - i legati in favore delle attrici contenuti nel testamento del 6.9.2010 non erano dipesi da rapporti di amicizia con le medesime (invece assenti), ma piuttosto da ragioni economiche (le spese per manutenzione e tributi erano equivalenti alle entrate da canoni di locazione); - l'assistente sociale del Comune di
Lucca, nel rivolgersi al Tribunale, aveva evidenziato lo stato di demenza senile della sola
[...]
(che nel frattempo era deceduta) e non anche di - quest'ultima CP_16 Testimone_1
aveva cambiato il medico di fiducia all'inizio del 2010 (ben prima quindi della nomina dell'avv.
14 quale AD); - il rapporto di fiducia tra e tanto l'avv. CP_14 Testimone_1 Tes_4
quanto il geom. si era incrinato perché quest'ultimi avevano provato a convincerla a CP_17
compiere delle operazioni immobiliari sostanzialmente favorevoli allo stesso;
- l'avv. Tes_4
era stato nominato dalla al preciso scopo di bloccare il tentativo di porre il CP_14 S_
suo patrimonio sotto il controllo esclusivo dell'avv. , che nel frattempo era stato Tes_4
nominato dal Tribunale amministratore di sostegno provvisorio e che oltretutto, pur percependo direttamente i canoni locatizi, non lasciava alla sufficienti risorse per il suo S_
mantenimento; - resosi conto del disegno di circonvenzione messo in atto dall'avv. , Tes_4
l'avv. a suo tempo aveva presentato denuncia presso la Procura della Repubblica (i CP_14
relativi procedimenti erano stati tuttavia archiviati); - la TU svolta nell'ambito del procedimento di apertura della misura di amministrazione di sostegno (redatta dal dott. aveva Per_3
evidenziato la piena capacità di intendere e di volere di e il giudice tutelare Testimone_1
aveva aperto la misura non perché la beneficiaria fosse incapace, ma per l'enorme entità del suo patrimonio (necessitante di un ausilio sul piano gestorio); - dalla suddetta relazione di TU era emerso lo stretto rapporto di fiducia intessuto dalla con il la moglie, S_ CP_1
che si occupavano di lei in tutto e per tutto;
e proprio al dott. la nell'ottobre Per_3 S_
2010 aveva dichiarato che aveva intenzione di mutare le disposizioni testamentarie;
- la donazione posta in essere dal n favore dell'avv. cinque mesi dopo la CP_1 CP_14
morte della non sarebbe indicativa di alcuna complicità nel paventato delitto di S_
circonvenzione, ma piuttosto conseguenza dei pregressi rapporti personali e professionali intercorsi tra di loro;
- non sarebbe stato posto in essere alcun isolamento della la S_
quale (semplicemente) era persona di indole piuttosto riservata;
- non sarebbe inoltre vero che la non fosse stata assistita o seguita medicalmente nel corso dell'amministrazione di S_ sostegno;
al contrario, il e la moglie ( l'avrebbero assistita e CP_1 CP_20
accudita quotidianamente;
- peraltro il era stato nominato erede anche nel CP_1
precedente testamento (revocato da quello successivo ed oggetto di causa), e non avrebbe avuto quindi alcuno specifico interesse a circuire l'anziana IGnora.
15 Tanto puntualizzato in fatto, il convenuto in punto di diritto ha sostenuto l'inesistenza di tutti gli elementi tipici del delitto di circonvenzione di incapace, in particolare sottolineando come sia onere della parte attrice dimostrare rigorosamente l'incapacità della de cuius.
In data 12.2.2021 è intervenuto volontariamente nel processo per il tramite Controparte_8
dell'amministratore di sostegno L'intervento risulta adesivo rispetto alla Controparte_9
domanda di nullità svolta dalle attrici. In particolare, il ha rilevato di essere stato CP_8
nominato legatario dell'immobile sito in Lucca, Piazza Cittadella, n. 14 nel testamento del
6.9.2010. Da tale immobile era stato poi sfrattato per morosità dal il quale lo CP_1
aveva successivamente donato all'avv. ha concluso per la CP_14 Controparte_8
dichiarazione di nullità del testamento del giugno 2011, per l'accertamento della validità del testamento del settembre 2010 e, per l'effetto, per la dichiarazione di nullità dell'atto di donazione del 24.4.2018 in favore dell'avv. del quale contestualmente ha chiesto l'autorizzazione CP_14
alla chiamata in causa.
Il giudice istruttore ha concesso la richiesta autorizzazione, differendo la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c..
Si è costituito in giudizio l'avv. il quale, in via preliminare, ha eccepito CP_14
l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa del (e, conseguentemente, la nullità CP_8
del provvedimento autorizzativo della chiamata in causa) in quanto, al momento dell'intervento adesivo, non era più consentito alle parti chiedere la chiamata in causa (e, ai sensi dell'art. 268 comma 2 c.p.c., il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte). Nel merito, la difesa dell'avv. ha ricalcato quella del CP_14
convenuto con l'aggiunta delle seguenti circostanze: - la de cuius non aveva alcun CP_1
particolare rapporto con i locatori, essendo peraltro a suo avviso inverosimile che i legati previsti nel precedente testamento potessero essere connessi ad asseriti rapporti di amicizia con i conduttori stante la loro numerosità; - con particolare riferimento al poi, senz'altro CP_8
non vi era alcun legame affettivo, tenuto conto delle pessime condizioni in cui teneva l'immobile, tali da causare infiltrazioni nell'appartamento della stessa In via subordinata Testimone_1
rispetto al rigetto della domanda, l'avv. ha domandato la condanna del al CP_14 CP_8
pagamento in suo favore di un indennizzo per arricchimento senza giusta causa atteso che, una
16 volta divenutone proprietario, egli avrebbe eseguito molteplici lavori manutentivi nell'immobile oggetto del legato in favore del chiamante. Inoltre, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di estromissione per nullità della propria chiamata in causa, l'avv. ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il notaio per veder CP_14 CP_15
accertata (in via riconvenzionale) la sua eventuale responsabilità per non aver accertato compiutamente la capacità d'intendere e di volere della testatrice.
La chiamata in causa del dott. è stata ritualmente autorizzata e quest'ultimo si è CP_15
costituito in data 5.11.2021. Il notaio ha contestato la chiamata in causa rilevando come CP_15
alcun rapporto di garanzia intercorreva con l'avv. soggetto estraneo alle disposizioni CP_14
testamentarie oggetto di causa, non essendo nemmeno chiaro quale sarebbe il danno ingiusto subito da quest'ultimo per il caso di eventuale accoglimento dell'azione di nullità spiegata dalle attrici (accoglimento che sarebbe intervenuto in conseguenza dell'accertamento proprio della condotta illecita dello stesso chiamante). In ogni caso, il dott. ha negato qualsivoglia CP_15
responsabilità a proprio carico, in particolare evidenziando come la de cuius fosse ben consapevole dell'atto che stava ponendo in essere e delle relative conseguenze sul piano giuridico. Ha aggiunto, a comprova di tale assunto, che la IG.ra si era presentata S_
presso il suo studio con un testamento olografo scritto di suo pugno nel quale nominava erede universale volontà che tuttavia aveva voluto trasfondere in un nuovo Controparte_1
testamento pubblico. Prima di raccogliere le volontà della de cuius, inoltre, il dott. CP_15
avrebbe acquisito la certificazione del prof. (primario in psichiatria presso Testimone_6
l'ospedale di Viareggio e professore a contratto dell'Università di Pisa), che attestava la piena capacità di intendere e di volere di In conclusione, il dott. ha chiesto Testimone_1 CP_15
il rigetto della domanda svolta dall'avv. chiedendone la condanna per lite temeraria ai CP_14
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more hanno depositato comparsa di intervento volontario , CP_10 CP_12
il i quali hanno Controparte_21 CP_13
aderito alle domande e argomentazioni attoree, chiedendo l'accertamento del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di legato in loro favore nel testamento pubblico del 6.9.2010, sostituito da
17 quello oggetto di causa, con condanna del lla ripetizione di quanto a lui versato a CP_1
titolo di canoni locatizi.
Alla prima udienza del 3.12.2021 il giudice istruttore, ritenuto necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione (e ciò in considerazione dell'unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità nelle disposizioni testamentarie oggetto di causa.
A seguito della citazione in giudizio, si è costituito il solo rappresentando in CP_2
punto di fatto che anche a lui (così come alle attrici) la aveva promesso la proprietà S_
dell'immobile detenuto in locazione. Il convenuto non si è tuttavia associato in senso proprio alle domande di parte attrice, chiedendo che, per il caso di accertamento della nullità del testamento del giugno 2011, fosse accertata la validità del legato in suo favore, con compensazione delle spese giudiziali.
Con ordinanza del 18.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2022, il giudice istruttore ha rigettato la (reiterata) istanza di estromissione dal giudizio avanzata dall'avv.
e ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. CP_14
Con decreto del 25.7.2023, preso atto dell'intervenuto decesso dell'avv. BIANCHINI Donatello, procuratore di è stata dichiarata l'interruzione del processo. Lo stesso Controparte_8
ha in seguito depositato ricorso in riassunzione con un nuovo legale ed è stata CP_8 conseguentemente fissata l'udienza per la prosecuzione del processo.
Con ordinanza del 18.12.2023, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio a seguito della riassunzione, è stata rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da
[...]
ed è stata disposta l'acquisizione degli atti e documenti del procedimento penale che CP_14
aveva visto coinvolti come indagati per i medesimi fatti e CP_14 CP_1
(procedimento chiuso con decreto di archiviazione). La documentazione, in formato
[...]
cartaceo, è stata prodotta dalla Procura della Repubblica il 7.5.2024 e ne è stata disposta la conservazione in cassaforte. Con provvedimento in data 8.9.2024, reso a seguito di un'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., è stato chiarito che ciascuna parte avesse diritto a visionare e prendere copia della documentazione acquisita ed è stata fissata un'udienza
18 successiva per la discussione sul contenuto della predetta. Esaminate le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 24.1.2025 per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata posta in decisione con provvedimento assunto ex art. 127-ter c.p.c. il 6.2.2025.
MOTIVAZIONE
1. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
e Costoro, infatti, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
risultano beneficiari di disposizioni mortis causa, sub specie di legato, nel testamento pubblico del 2010 (doc. 4 di parte attrice) e per questo ne è stato disposto il coinvolgimento nel processo quali litisconsorti necessari. Nonostante la ritualità delle notifiche eseguite nei loro confronti dalle attrici a seguito dell'ordine impartito dal Tribunale, tuttavia, essi non si sono costituiti.
2. Sempre preliminarmente, stante l'eccezione svolta dal convenuto ritiene questo CP_1
Collegio che sia legittimato a stare in giudizio. È ben vero, infatti, che nel CP_13
testamento del 2010 tra i legatari risulta tale (e non ), ma è altrettanto Persona_4 CP_13
vero che: - nella stessa scheda testamentaria aveva concesso in legato i vari Testimone_1
appartamenti e fondi ai soggetti che all'epoca ne erano i conduttori;
- si legge nel testamento che a veniva lasciato "il negozio in Via Anfiteatro n.105"; - come dimostrato dal Persona_4
documento prodotto in allegato alla comparsa del , tale immobile era stato concesso in CP_13
locazione dalle sorelle alla LANZA & CO. S.r.l., di cui erano soci i coniugi S_ [...]
e e il figlio - è quindi del tutto verosimile che il Per_5 Persona_6 CP_13
" trascritto nella scheda testamentaria corrisponda all'unico dei soci rimasti in Persona_4
vita, ossia - appunto - , e che dunque la testatrice sia incorsa semplicemente in un errore CP_13
materiale.
3. Venendo al merito della causa, la domanda principale proposta dalle attrici , Parte_1
alla quale hanno aderito gli intervenuti Parte_2 Parte_3 CP_8 CP_10
CP_1 CONSER, e , mira ad ottenere una declaratoria di nullità del testamento pubblico di CP_13
ricevuto dal notaio in data 23.6.2011 (doc. 4 di parte Testimone_1 CP_15
attrice), con conseguente riviviscenza del testamento pubblico ricevuto dallo stesso notaio in data
6.9.2010. La nullità dell'ultimo testamento viene invocata in quanto, secondo la tesi attorea, le
19 ultime volontà espresse dalla IG.ra sarebbero il frutto del delitto di circonvenzione di S_
incapace perpetrato da Controparte_1
La tesi qui sostenuta ha originato un procedimento penale a carico del convenuto CP_1
di (già amministratore di sostegno della . Il procedimento de quo CP_14 S_
(R.G.N.R. 3747/2018), ancora in corso alla data di introduzione del giudizio civile, è sfociato in un decreto di archiviazione depositato dal Giudice per le Indagini preliminari di questo Tribunale in data 26.9.2021 (prodotto in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dal
È tuttavia ben noto che il decreto di archiviazione non è equiparabile ad una CP_1
sentenza irrevocabile e non produce gli effetti caratteristici della cosa giudicata di cui all'art. 652
c.p.p., di talché nulla osta a che i medesimi fatti venga rivalutati in sede civilistica.
Ciò posto, è opportuno soffermarsi sui caratteri propri che assume il giudizio civile in casi siffatti onde inquadrare il perimetro oggettivo del thema decidendum, i riflessi sull'onere probatorio e i rapporti che sussistono con il procedimento penale.
In primo luogo, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, viene in interesse la categoria della nullità piuttosto che quella dell'annullamento, in presenza di un negozio giuridico che sia il frutto di un reato. Proprio in una fattispecie nella quale la parte attrice aveva dedotto la sussistenza di una circonvenzione d'incapace, la Suprema Corte ha affermato che il contratto (ma lo stesso vale per una scheda testamentaria) concluso per effetto diretto della consumazione di un reato deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle eIGenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008, nonché, più di recente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10609 del 28/04/2017).
La Suprema Corte ha già avuto modo di puntualizzare la diversità ontologica che intercorre tra la nullità del testamento come conseguenza del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p., in combinato con l'art. 1418 c.c.) e l'annullabilità per incapacità di intendere e di volere disciplinata dall'art. 591 c.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015).
20 Invero, l'ipotesi prevista dall'art. 591 c. 2 n. 3 c.c. ricorre non in presenza di una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, essendo invece necessario che, a causa dell'infermità, il de cuius, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (tra le tante, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
27351 del 23/12/2014 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018).
Viceversa, il delitto di circonvenzione di incapace non postula necessariamente che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idonea a porla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (tra le molte, Cass. Pen., Sez. 2,
Sentenza n. 23283 del 24/02/2023). Con maggior impegno esplicativo, è stato affermato che “il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori
- di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo;
ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione” (cfr. Cass. Pen, Sez. 2, Sentenza n. 36424 del 26/05/2015).
Se dunque ai fini della declaratoria di nullità per intervenuta circonvenzione di incapace è sufficiente un quid minus rispetto allo stato di incapacità di intendere e di volere del testatore, tuttavia la consumazione del reato passa attraverso la dimostrazione di una condotta dell'agente tesa all'induzione della vittima al compimento di atti dannosi per la sua sfera giuridica, proprio mediante l'approfittamento delle sue condizioni. L'agente, con il proprio comportamento, deve
21 dunque influire sul processo volitivo della persona offesa (mediante pressioni o persuasione morale che si giovano della sua condizione di menomazione psichica), determinandola al compimento di atti pregiudizievoli con la finalità di procurare, a sé o ad altri, un profitto.
Tracciata la differenza tra le due fattispecie, logica conseguenza è che la parte che invochi in sede civilistica una nullità negoziale discendente dalla consumazione di un delitto debba fornire la prova della sussistenza degli elementi tipici dell'ipotesi criminosa, onde consentire al giudice civile un accertamento incidenter tantum, strumentale alla decisione dell'impugnativa negoziale.
La prova può essere fornita con ogni mezzo ammesso dal processo civile e nulla osta a che ai fini probatori vengano utilizzati gli atti del procedimento penale. Invero, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (così Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Ancora diversa, poi, è l'ipotesi di annullamento per vizio della volontà ai sensi dell'art. 624 c.c..
Tale puntualizzazione si rende necessaria solo in quanto le attrici e gli intervenuti e CP_10
CONSER, in comparsa conclusionale, hanno adombrato tale fattispecie;
tuttavia, non essendo stata proposta alcuna domanda in tal senso (nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, quando comunque sarebbe stata tardiva), tanto il dolo quanto la violenza asseritamente esercitati dal convenuto risultano estranei al thema decidendum.
Non è inoltre corretto quanto si legge nelle repliche conclusive depositate da e CP_10
CONSER, vale a dire (testualmente) che “mai nessuno in sede civile ha dichiarato che la IG.ra sia stata circonvenuta, come penalmente deve intendersi, bensì, nella presente causa si S_ ritiene invece, che, come ampiamente dedotto e dimostrato, l'allontanamento e l'isolamento a cui la IG.ra è stata sottoposta, circostanza incontrovertibile proprio in ragione delle S_ risultanze penali, l'hanno indotta ad elaborare ed esternare una volontà “suggerita””. Ed infatti
22 costoro, intervenendo in giudizio, hanno concluso per la nullità del testamento, senza mai chiederne l'annullamento, aderendo dichiaratamente alla domanda delle attrici e alla tesi della circonvenzione di incapace (basti leggere il seguente estratto degli atti di intervento della
“La domanda attrice volta a far dichiarare la nullità del testamento pubblico del CP_10
23.6.2011 appare pienamente fondata posto che gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile come fosse stata vittima di Testimone_1
una grave e prolungata attività di circonvenzione volta a minarne la libera volontà in sede testamentaria” e di CONSER “La domanda attrice volta a far dichiarare la nullità del testamento pubblico del 23/06/2011, Rep. Ultime Volontà n. 269 ai rogiti AI , appare CP_15
pienamente fondata posto che gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile come la GN fosse stata vittima di una Testimone_1
grave e prolungata attività di circonvenzione volta a minarne la libera volontà in sede testamentaria”).
In definitiva, la domanda di nullità può trovare accoglimento solo ed esclusivamente se risulteranno dimostrati i presupposti della fattispecie delittuosa della circonvenzione di incapace, come sopra tratteggiati.
4. Venendo dunque all'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, pare ineludibile il prioritario confronto con tutta la documentazione idonea a far comprendere quale fosse lo stato di capacità d'intendere e di volere di nel periodo in cui venivano rese le (nuove) Testimone_1
ultime volontà ricevute dal notaio e alla presenza di due testimoni (23.6.2011), in primis CP_15
la documentazione del procedimento di volontaria giurisdizione n. 882/2010 culminato, in data
29.4.2011, nell'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Il procedimento era scaturito dal ricorso presentato in data 9.4.2010 dai servizi sociali del
Comune di Lucca, nella persona dell'assistente sociale volto all'apertura di CP_22
CP_1 una misura di tutela per le sorelle e (doc. 5 di parte attrice). Ivi si legge Testimone_1
che: - le sorelle non erano sposate e non avevano familiari a cui poter far riferimento;
- per quanto riferito dall'allora medico di base delle sorelle, costoro "sono state sempre dei tipi molto CP_1 particolari e con il passare del tempo sono diventate ancora di più "ostiche""; - era affetta da demenza senile;
- , a fronte del suggerimento di un supporto domiciliare in loro favore, S_
23 "con un modo di fare piuttosto allarmato e sulla difensiva, ha rifiuta[to] categoricamente qualsiasi aiuto"; - l'appartamento nel quale le sorelle vivevano "appare trascurato soprattutto a livello igienico".
Nel giugno 2010 il Giudice Tutelare ha sentito in udienza l'assistente sociale la CP_22
quale ha ribadito che le sorelle erano molto riservate, aprivano la casa solo al medico S_
(all'epoca il dott. ) e, benché vi fosse qualcuno che si occupasse delle faccende Per_2
domestiche, il loro appartamento era sporco e le loro condizioni personali apparivano molto trascurate (doc. 11 di parte attrice).
Il Giudice ha fissato per l'inizio del mese di agosto 2010 l'audizione delle sorelle;
nelle more,
è deceduta. Il Giudice Tutelare ha dunque proceduto con l'audizione di , in CP_16 S_
data 6.8.2010, presso il suo domicilio alla presenza dell'assistente sociale del CP_22
medico curante (nel frattempo cambiato: al dott. era subentrato il dott. ) e del Per_2 Per_7
convenuto A verbale (fogli 2126 e 2127 del fascicolo penale) ha Controparte_1 S_
dichiarato: - "mi aiuta lo conosco da circa 2 o 3 anni è venuto qui la mia Controparte_1
sorella stava male ci ha aiutato"; - "sono proprietaria dell'immobile in cui vivo, poi sono proprietaria di 10 o 12 altre case sono affittate, io riscuoto gli affitti, alcune non so quanto riscuoto o meglio circa 2000 o 3000 l'uno"; - "il un amico, non gli do dei soldi"; CP_1
- "io ho 88 anni e faccio tutto da me";
All'esito dell'audizione il Giudice, ravvisando una sufficiente lucidità dell'amministranda ma, al contempo, una scarsa consapevolezza circa l'entità del suo patrimonio, con il conseguente rischio di circonvenzione ("ella si presta ad essere facilmente circonvenuta", si legge nel provvedimento), aveva disposto un approfondimento a mezzo TU, affidando l'incarico al dott.
e aveva nominato quale amministratore di sostegno provvisorio l'avv. Persona_8
(doc. 6 di parte attrice). Testimone_4
È bene qui rilevare che l'avv. (il cui nominativo, per il vero, non compare mai nei Tes_4
primi atti del procedimento di volontaria giurisdizione) non pare essere stato nominato casualmente. Come si evince dal doc. 8 prodotto dalle attrici, vale a dire una memoria depositata da costui nel parte conclusiva del procedimento de quo (e sul cui contenuto si tornerà più diffusamente), l'avv. era il figlio del geometra (di nome che, per oltre Tes_4 Pt_1
24 cinquant'anni, aveva coadiuvato la famiglia unitamente al geom. S_ CP_17
il quale ultimo, nonostante la propria qualifica tecnica, si sarebbe occupato delle
[...] questioni più strettamente contabili connesse all'ingente patrimonio delle S_
Nel frattempo, in data 30.8.2010 (dunque circa una ventina di giorni dopo l'audizione da parte del giudice tutelare), si era recata dal notaio e aveva conferito a Testimone_1 CP_15
giudicato "persona di fiducia", il potere di "controllare i miei interessi Controparte_1
sia economici che personali e nominare liberi professionisti e quanto possa esservi bisogno.
Inoltre, il predetto deve occuparsi di ritirare raccomandate e di riscuotere affitti e di apporre la sua firma in mancanza di mia indisponibilità di poterlo fare" (doc. 13 di parte attrice). Il
6.9.2010, inoltre, la veva indirizzato una lettera al Presidente del Tribunale (poi messa S_
agli atti del giudizio di volontaria giurisdizione) con la quale, da un lato, aveva nominato come proprio legale l'avv. e, dall'altro lato, aveva ribadito la propria fiducia nei CP_14
confronti del esprimendo la volontà che, in caso di nomina di un amministratore CP_1 di sostegno, questi fosse individuato proprio nella persona dell'odierno convenuto (nuovamente il doc. 13 delle attrici).
Sempre prima del deposito della relazione peritale del dott. precisamente il 6.9.2010, Per_3
si era recata dal notaio e aveva reso testamento nel quale aveva Testimone_1 CP_15
devoluto, a titolo di legato, ai vari conduttori gli appartamenti e negozi a quella data concessi in locazione, per poi istituire erede del restante patrimonio il (doc. 4 delle Controparte_1
attrici).
Il dott. aveva eseguito un colloquio con l'amministranda il 13.10.2010, presso il suo Per_3
domicilio e alla presenza di Di seguito si riportano alcuni passaggi Controparte_1
salienti delle dichiarazioni rilasciate dalla IG.ra nel corso dell'audizione (tutte le S_
successive citazioni sono tratte dal doc. 3 prodotto dal convenuto CP_1
- "Ho lasciato i miei beni non ad enti, ma a persone che mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato, per esempio a mi ha aiutato tanto, ha aiutato anche mia sorella, è morta a lui CP_1
CP_1
. Conosco la gente che sta qui, che è vicina, in negozio, i vicini, ma non ho amiche di nessun genere. Di notte dormo da sola, sta vicino a S. Frediano, ha la sua famiglia e CP_1
pover'uomo fa anche troppo" (pag. 3);
25 CP_1
- "Fino a poco tempo fa avevo un avvocato di fiducia, poi un bel giorno il [il commercialista] mi chiamò perché voleva che firmassi per cedergli tutto [la delega] perché voleva fare tante botteghine in corso Garibaldi e piazza Grande. Io non ho firmato, questo è successo ai primi di agosto 2010. [...] Mi ha fatto arrabbiare ed ho deciso di licenziarlo: ora non ho commercialista, la dichiarazione dei redditi me la farà il geometra Amministratore Per_9
di Sostegno. Mi cercherò un altro commercialista" (pag. 3 e 4);
- "Ho fatto il testamento nel 1987 dopo la morte di mamma avvenuta il 13 aprile del 1944, anzi del 1984. Ho lasciato a lui e alla sua moglie. Lui è venuto dopo la Controparte_1
CP_1 morte di mamma, non ha conosciuto mamma, ha conosciuto . Il testamento? Per ora non
l'ho cambiato, forse lo cambierò anche, ma per ora non l'ho cambiato. Ce l'ha il notaio di Piazza
S.Frediano" (pag. 4);
- "Ho dato la procura al IG. che conosco da 15 anni e che nell'agosto Controparte_1
2010 mi ha firmato questa procura quale mia persona di fiducia per controllare i miei interessi sia economici che personali e nominare liberi professionisti e a quanto possa esservi bisogno, ecc., il tutto davanti al notaio " (pag. 4). Per_10
All'esito del colloquio con l'amministranda, il dott. ha giudicato Per_3 Testimone_1
"persona ottantottenne in condizioni sia psichiche che fisiche più che discrete in senso assoluto ed ampiamente congrue con l'età avanzata: si può definire persona anziana intellettualmente molto vivace e determinata" (pag. 4). Si legge inoltre nella relazione:
- "Viene però accudita in ogni bisogno da una coppia di coniugi che da circa 15 anni l'hanno avvolta nella loro protezione globale: le sono assiduamente vicini, hanno ottenuto la completa fiducia e gratitudine dell'interessata, che afferma senza esitare di aver stabilito di lasciar loro gran parte o la totalità dei suoi beni mobili ed immobili" (pag. 5);
- "Dal colloquio riferito si è visto che è capace di provvedere alla cura dei propri interessi, sia direttamente che con la nomina di personale tecnico in grado di gestire i suoi beni mobili ed immobili, di cui peraltro si occupa con occhiuta attenzione. Appare infatti attenta alle entrate ed alle uscite bancarie, è diffidente sospettosa e suscettibile quanto basta per condurre in prima persona il dialogo col commercialista e di averlo dismesso dopo che le sono state proposte con sgradita insistenza iniziative commerciali riguardanti la gestione dei suoi beni" (pag. 5);
26 - "Può essere manipolata dalla coppia degli attuali fiduciari, che hanno un accesso dichiaratamente preferenziale sia nella sua abitazione che nel suo cuore;
infatti senza dubbio potrebbero chiedere ed ottenere ripetutamente beni liquidi od oggetti di entità modesta, emolumenti sproporzionati alla loro attività, o addirittura potrebbero tentare (caso molto difficile nella fattispecie!) di ottenere donazioni o false vendite di immobili, non contentandosi o non fidandosi di quanto loro promesso in riferimento al testamento, che probabilmente non hanno letto e che comunque può essere cambiato in qualsiasi momento. Questa ipotesi sembra poco probabile, ma non è certo impossibile" (pag. 6);
- "Non sorprende che a coloro che le hanno instillato da molti anni tali sentimenti di affetto e di gratitudine a causa del loro operato voglia dare una giusta ricompensa, al di là della remunerazione puramente lavorativa: trattasi di un comportamento comprensibile ed addirittura di una generosità apprezzabile" (pag. 7).
Ad ogni modo, tracciando le conclusioni, il dott. ha suggerito, in caso di apertura della Per_3 misura dell'amministrazione di sostegno (scelta comunque sconIGliata dall'ausiliario), la nomina non di un soggetto "istituzionale", figura che non sarebbe stata mai stata accettata dalla ma piuttosto di una delle due persone di sua fiducia (ossia, il e la S_ CP_1
moglie) con questa motivazione: "si tratterebbe dunque di individuare un AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO nella persona di uno dei suddetti medesimi fiduciari attualmente esistenti, in modo tale da prevenire circonvenzioni ad opera di terze persone estranee (anche se la cosa sembrerebbe improbabile data la descritta personalità dell'Esaminanda), e nello stesso tempo in modo di prevenire azioni illecite anche da parte degli attuali custodi" (pag. 9).
All'esito della TU, la per mezzo del legale incaricato, avv. si è S_ CP_14 opposta all'apertura della misura, solo in subordine chiedendo la nomina del uale CP_1
AD (doc. 7 di parte attrice).
Da parte sua l'amministratore provvisorio, avv. , ha depositato nel procedimento Testimone_4
di volontaria giurisdizione delle note critiche rispetto agli esiti della TU (doc. 8 di parte attrice).
Per quanto di maggiore interesse, si riportano i passaggi più rilevanti:
27 - "Fin dall'inizio del mio incarico, ho incontrato insuperabili difficoltà nel relazionarmi con la persona beneficiaria e ciò in maniera del tutto inaspettata ed imprevedibile, in considerazione
CP_1 del sempre ottimo rapporto personale e professionale con la stessa e la sorella " (pag. 1);
- il giorno 6.9.2010 ha riferito essersi recato presso l'abitazione della la quale però lo S_ aveva accolto con “incomprensibile diffidenza”; ella, inoltre, aveva dimostrato “di non recepire pienamente i motivi della mia visita, a lei esposti con calma e completezza di spiegazioni, limitandosi a ripetermi "lasciatemi stare, tanto presto muoio, lasciatemi vivere in pace i miei ultimi giorni, cosa vi siete messi in testa..."”(pag. 2);
- “Di fronte alle mie domande sulle sue necessità personali e domestiche, mi comunicava che, a tutto, pensava un certo IG. da me incontrato, successivamente, in occasione di un CP_1 appuntamento con la beneficiaria presso la sede della Cassa di Risparmio di Lucca” (pag. 2);
- delle questioni più strettamente economico-patrimoniali, ha riferito essersi sempre occupato il
CP_1 geom. , anche per le pratiche successive alla morte della sorella avvenuta nel luglio CP_17
2010; sennonché il geom. , “pur avendo avuto contatti, quanto meno settimanali, con le CP_17
sorelle e non solo per questioni esclusivamente professionali, ma anche per necessità S_
personali di vario genere delle stesse, non ha mai avuto conoscenza del loro rapporto con il IG.
(pag. 3); Controparte_1
- in merito alla descrizione degli eventi che avrebbero portato al "licenziamento" del geom.
, ha evidenziato come la on avesse mai posseduto beni nelle zone indicate, vale CP_17 S_
a dire Corso Garibaldi e Piazza Grande, e ha adombrato un possibile condizionamento da parte del irritualmente presente nel corso dell'audizione (pag. 3 e 4). CP_1
Il Giudice Tutelare, con provvedimento assunto il 20.4.2011, ha aperto l'amministrazione di sostegno, nominando quale AD l'avv. (il quale nel frattempo aveva dato la CP_14
sua disponibilità); ciò in quanto aveva ritenuto non opportuna la nomina del CP_1
"posto che lo stesso TU ha rilevato che la beneficiaria potrebbe "essere manipolata dalla coppia di attuali fiduciari che hanno accesso dichiaratamente preferenziale nella sua abitazione
e nel suo cuore"” (doc. 12 delle attrici).
La seconda scheda testamentaria, vale a dire quella oggetto delle domande di nullità di cui è causa, è stata resa dalla ppena due mesi dopo l'apertura della misura. Precisamente, il S_
28 23.6.2011 la de cuius si è recata nuovamente presso il AI dott. e, CP_15
revocando previamente ogni precedente testamento, ha nominato quale unico erede doc. 3 delle attrici). Controparte_1
È in atti, inoltre, un certificato redatto il 22.6.2011 dal dott. (già consulente Testimone_6
di parte della nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione), su richiesta S_
dell'amministratore di sostegno, avv. (doc. 5 di parte ). Il dott. , CP_14 CP_15 Tes_6
dopo aver riportato in sintesi i contenuti del colloquio avuto con la il giorno S_ precedente, ha concluso in questi termini: “la paziente è apparsa lucida, ben orientata nei parametri spazio-temporali e nelle persone. Nel colloquio sono emerse solo delle alterazioni della memoria di fissazione, del tutto comprensibili per l'età. Ho rilevato una buona rappresentazione delle capacità critiche e di giudizio”. Nel corso di questo giudizio le parti hanno dibattuto circa la conoscenza di tale certificato da parte del notaio in data precedente al rilascio delle dichiarazioni testamentarie (si vedano anche i capitoli di prova testimoniale nn. 35 e
36 di parte attrice), ma trattasi di un profilo a ben vedere non rilevante giacché a venire in interesse non è la qualità professionale del lavoro svolto dal notaio in quell'occasione, ma quale fossero le condizioni di capacità volitiva della n quel momento, e non è in discussione S_
che il certificato sia stato redatto in prossimità della redazione del secondo testamento pubblico.
Volgendo uno sguardo più ampio al periodo successivo all'apertura dell'amministrazione di sostegno, prolungatosi per circa sei anni e mezzo ( è infatti deceduta in data Testimone_1
15.11.2017), può dirsi quanto segue. Contr La lettura delle relazioni annuali depositate in Tribunale dall' (tutte prodotte in allegato alla comparsa del convenuto) testimoniano una situazione di sempre maggiore chiusura verso il mondo esterno. Più nel dettaglio:
- nella relazione del 2012 si legge che l'amministrata aveva una limitata vita sociale, uscendo solo per brevi passeggiate e per andare in chiesa (accompagnata dal e non gradendo CP_1
intrattenersi a lungo in colloquio, anche con persone conosciute, sia al telefono che di persona. Il suo atteggiamento nei confronti delle persone (ivi compreso l'AD) viene descritto come
“diffidente e guardingo”. Le uniche persone definite amiche nella relazione sono i coniugi ai quali l'AD, nei limiti fissati nel decreto di nomina, lasciava di fatto la gestione CP_1
29 delle spese quotidiane. Infine, si legge che con la bella stagione la beneficiaria amava trascorrere buona parte della giornata presso il podere di FO e, talvolta, presso la casa di Lido di
Camaiore; Contr
- nella relazione del 2013, l' ha enfatizzato maggiormente il carattere “diffidente ed arcigno” della beneficiaria, la quale - si legge – “non gradisce la presenza di estranei ma anche di persone che conosce da tempo, con esclusione dei coniugi e . CP_20 Controparte_1
Questi ultimi, secondo quanto si evince dalla relazione, si occupavano di tutte le eIGenze primarie dell'anziana (cucina, pulizie, aiuto nella cura e nell'igiene, trasporto nei luoghi desiderati), talora trattenendosi nell'abitazione anche di notte;
- la situazione descritta rimane pressoché invariata nella relazione dell'anno 2014;
- nell'anno 2015, l'AD ha segnalato che la moglie del era rimasta CP_20 CP_1
vittima di un incidente stradale e per tale ragione era stata assunta una badante. L'AD ha inoltre evidenziato che l'incidente occorso alla aveva determinato un'ulteriore chiusura della CP_20 la quale trascorreva la maggior parte del tempo a letto e “pare demotivata e S_ rassegnata”;
- la situazione descritta nelle ultime due relazioni annuali è rimasta sostanzialmente immutata.
La tendenza all'isolamento sociale emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni da parte delle persone sentite dalla polizia giudiziaria, la quasi totalità coincidenti le parti oggi in causa, che ne attribuivano la responsabilità al CP_1
Sinteticamente:
- il geom. (già collaboratore del geom. , professionista che, fino a metà del CP_19 CP_17
2010, si occupava di seguire le questioni riguardanti la gestione degli immobili affittati dalle sorelle ha dichiarato che “alla morte della IG.ra [ma probabilmente la S_ S_
CP_1 persona sentita intendeva riferirsi a n.d.r.] ci siamo premuniti di accertarci delle condizioni della IG.ra , anche perché era a conoscenza del geometra l'esistenza di un legame S_ CP_17
particolarmente forte tra le due sorelle. Abbiamo cercato diverse volte di contattare sia la IG.ra
che il tesso ma non abbiamo ricevuto risposta. Circa 10/15 giorni dopo il S_ CP_1
si presentò, da solo, presso il nostro ufficio con tono indispettito e perentorio ci CP_1
intimava di non occuparci più della IG.ra , in quanto ci avrebbe pensato lui. Da quel S_
30 momento in poi non abbiamo avuto più contatti con il abbiamo invece provato a CP_1 contattare alcune volte la IG.ra , ma non abbiamo avuto risposta” (foglio 631 del S_
fascicolo penale);
- l'amministratore di condominio, ha dichiarato che dopo il 2010 la Per_11 S_
non avevano più partecipato alle assemblee di condominio, recandovisi piuttosto il CP_1
quale suo delegato (foglio 634 del fascicolo penale);
- (parte attrice e querelante) ha dichiarato che “quando nella vita della Parte_3
IG.ra è comparso il IG. a me ed altri affittuari, ci sono stati S_ Controparte_1
preclusi i rapporti con la IG.ra , ci è stato persino impedito di fargli gli auguri per le S_ ricorrenze” (foglio 688 del fascicolo penale);
- (parte attrice e querelante) ha dichiarato che “dalla nomina ad Parte_2 amministratore di sostegno dell'Avv. non ho avuto più modo di incontrare la IG.ra CP_14
, in particolare una volta sono riuscita a parlarci telefonicamente e gli preannunciai una S_ mia visita, ma la stessa dispiaciuta, mi disse testuali parole “mi dispiace non posso riceverla perché mi chiudono dentro e non ho le chiavi per aprire”; ho riferito tale circostanza all'Avv.
ma lo stesso mi ebbe a riferire che tale argomentazione era frutto della volontà della CP_14
stessa IG.ra in quanto non voleva essere disturbata. Successivamente a tale ultimo S_
episodio ho provato diverse volte a telefonare alla IG.ra alcune volte senza ricevere S_
risposta, in poche circostanze mi ha risposto il IG. che comunque non mi ha CP_1 consentito di(o) parlare con ” (fogli 690 e 691 del fascicolo penale); S_
- (parte attrice e querelante) dichiarava che “dopo qualche mese il Parte_1
CP_1 decesso della IG.ra , ho iniziato ad avere difficoltà a colloquiare con , alcune volte S_
non mi rispondevano al telefono altre volte mi rispondeva un uomo, forse il che CP_1 comunque non mi passava affermando che riposava” (foglio 693 del fascicolo penale); S_
- (parte intervenuta) dichiarava che “[…] avendo comunque un rapporto CP_13
CP_1 amichevole con entrambe le sorelle già da quando era in vita , in prossimità del Natale, mi recavo presso la loro abitazione per omaggiarle di un panettone e di una bottiglia di spumante CP_1 ricordo però che il secondo Natale dopo la morte di , presso l'abitazione di , venni S_
31 ricevuto da l quale mi disse che le condizioni di erano cambiate e quindi CP_1 S_ era preferibile non disturbarla […]” (foglio 699 del fascicolo penale).
5. Un primo elemento che può trarsi con sufficiente sicurezza dalla disamina dei documenti fin qui sintetizzati è che la nel momento in cui ha rilasciato le proprie ultime volontà, S_ fosse capace d'intendere e di volere. Sebbene, come anche rilevato dal giudice tutelare, ella non sembrasse avere esatta contezza del contenuto del proprio ingente patrimonio, ciò pare dipendere, più che da una scarsa lucidità (ipotesi del tutto esclusa tanto dal TU, quanto dal dott.
[...]
CP_1
), dallo stile di vita ritirato e povero di agi e vizi che sia lei che la sorella avevano Tes_6
deciso di assumere nel corso della loro esistenza. Detto in altri termini, era Testimone_1
perfettamente consapevole di essere proprietaria di un IGnificativo numero di immobili ed era in grado di comprendere la funzione e lo scopo delle dichiarazioni di ultima volontà rese dinnanzi a un notaio, nonché cogliere la differenza tra la devoluzione dell'intero patrimonio ad un'unica persona, quale erede universale (come fatto nel testamento del 2011) o, piuttosto, la sua distribuzione tra più persone (scelta adottata nel testamento del 2010). Coerentemente con tali presupposti, il decreto di nomina di amministratore di sostegno non aveva posto alcuna limitazione alla capacità di testare della S_
Un secondo elemento che emerge in maniera piuttosto lampante dall'istruttoria documentale è che, dall'anno 2010, si sia assistito ad un IGnificativo attivismo della IG.ra sul versante S_
della gestione del suo patrimonio, così come, più in generale, a un cambio dei professionisti cui fino a qual momento era stata solita rivolgersi. Ed infatti, in serie: - nella prima parte dell'anno
2010, ha cambiato il medico di base (il dott. è stato sostituito dal Testimone_1 Per_2
dott. ); - a inizio agosto 2010, ha cessato di avere rapporti con il geom. (soggetto Per_7 CP_17
che, da anni, seguiva le pratiche di natura "commercialistica" delle sorelle); - il 30.8.2010, circa
15 giorni dopo l'audizione da parte del Giudice Tutelare e quando era già stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio (nella figura dell'avv. , professionista Testimone_4
vicino alla famiglia , l'amministranda ha conferito una procura generale notarile per la S_
gestione dei suoi rapporti patrimoniali a - il 6.9.2010 la si è Controparte_1 S_
recata nuovamente dal notaio per rendere le proprie dichiarazioni di ultime volontà CP_15
(nelle quali aveva lasciato gli appartamenti e negozi in legato agli allora conduttori e il restante
32 patrimonio in eredità al - il 23.6.2011, quindi circa 9 mesi dopo, la a CP_1 S_
mutato le proprie ultime volontà, revocando il precedente testamento e nominando quale erede universale il CP_1
Le attrici e la quasi totalità degli intervenuti ascrivono questi comportamenti alla comparsa in scena del Più in particolare, è stato sostenuto che fino al 2010 quest'ultimo altri CP_1
non era che il fattore del podere di FO (anch'esso rientrante tra le proprietà della , S_
mentre in seguito, e in concomitanza con la pendenza della procedura di amministrazione di sostegno, questi abbia avuto l'abilità di carpire la fiducia della isolandola dal mondo S_
esterno (ivi compresi i vicini e i conduttori con i quali avrebbe avuto un rapporto di amicizia) e inducendola a revocare gli incarichi conferiti ai professionisti che in precedenza la assistevano. Il insomma, avrebbe profittato di una fase di debolezza dell'anziana IGnora, acuita CP_1
dalla morte della sorella, per portarla a fare di lui il suo unico punto di riferimento e indurla, quindi, a mutare il testamento in proprio favore.
Tale ricostruzione, tuttavia, non convince.
Anzitutto, quanto al valore probatorio delle sommarie informazioni rese dalle parti oggi in causa, non può trascurarsi l'interesse di cui le stesse erano e sono portatrici (nell'ottica di attribuire al i avere isolato, influenzato e circuito la ciò che costituisce l'oggetto CP_1 S_
specifico del presente procedimento); il che impone, evidentemente, una prudente valutazione in termini di attendibilità.
Inoltre, sussistono più che solidi elementi che inducono a ritenere che il convenuto, nel 2010, fosse ben più che il fattore del podere di FO.
In questo senso depongono, in primo luogo, le dichiarazioni rese dalla stessa Testimone_1
tanto al Giudice Tutelare (agosto 2010) quanto al TU incaricato nel procedimento di volontaria giurisdizione (ottobre 2010). La IG.ra definiva n amico e una persona S_ CP_1
CP_1 che aveva aiutato sia lei che la sorella L'appellativo di "amico" non era viceversa utilizzato né per i vicini, né per coloro che stavano "in negozio" (cioè, si presume, gli affittuari), sebbene i rapporti contrattuali con alcuni di essi fossero in essere ormai da circa 30 anni. Testimone_1
è bene ricordarlo, era parsa lucida e orientata (fatta salva qualche défaillance mnesica, ben rintracciabile nei marchiani errori contenuti nelle sue dichiarazioni con riferimento alla
33 collocazione temporale di taluni eventi), e nel qualificare i propri rapporti interpersonali aveva inteso attribuire rilevanza solo ed esclusivamente a quello intessuto con il Ecco, è CP_1
assai arduo pensare che il convenuto, da figura pressoché sconosciuta, il cui unico ruolo era quello di occuparsi della gestione di un podere fuori città (nel Comune di Capannori), abbia potuto in così breve tempo carpire la fiducia e l'affetto di una persona pacificamente lucida e capace di intendere e di volere, al punto da offuscare o addirittura far pressochè scomparire ogni altra persona.
Lo stesso TU incaricato dal Tribunale, non causalmente, nella sua relazione ha evidenziato che la viene però accudita in ogni bisogno da una coppia di coniugi che da circa 15 anni S_
l'hanno avvolta nella loro protezione globale: le sono assiduamente vicini, hanno ottenuto la completa fiducia e gratitudine dell'interessata, che afferma senza esitare di aver stabilito di lasciar loro gran parte o la totalità dei suoi beni mobili ed immobili”.
Anche dalla lettura delle sommarie informazioni testimoniali pare evincersi che la figura del osse tutt'altro che estranea al contesto domestico delle sorelle già da CP_1 S_
prima del 2010. La IG.ra (parte attrice) ha dichiarato di aver conosciuto il Parte_2 el corso di una visita di cortesia nell'abitazione delle sorelle, poco prima della CP_1
CP_1 morte di (foglio 690 del fascicolo penale). La IG.ra (parte attrice) ha Parte_1 dichiarato testualmente: “ho avuto modo di conoscere tale IG. da Controparte_1
CP_1 quando era ancora in vita la IG.ra , lo stesso l'ho visto alcune volte occuparsi di alcune faccende per le due IGnore” (foglio 693 del fascicolo penale).
Peraltro, il primo medico di base delle sorelle in sede di sommarie informazioni S_ testimoniali, riferendosi al periodo antecedente all'apertura del procedimento di volontaria giurisdizione, ha dichiarato che “era restia ad accettare intromissioni nella sua vita S_ privata” (foglio 627 del fascicolo penale); allo stesso modo, l'avv. sia nelle note Tes_4
conclusive del giudizio di volontaria giurisdizione, sia in sede di sommarie informazioni (foglio
611 del fascicolo penale), ha evidenziato particolarmente il carattere da sempre “diffidente” delle sorelle Tale atteggiamento serbato verso il mondo esterno rende grandemente S_ implausibile che il da persona solo periferica, nell'arco di breve tempo (come CP_1
sostengono le parti attrici e intervenute), sia riuscito ad oltrepassare il muro di diffidenza a tal
34 punto da: farsi rilasciare una procura generale a fine agosto 2010; farsi nominare erede già nel primo testamento;
divenire una presenza costante nell'abitazione della Tali S_
accadimenti sono decisamente più coerenti con la sussistenza di un rapporto preesistente, tutt'altro che episodico e leggero, che nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione, CP_1 anche complice la morte della sorella finiva per intrecciarsi ancora di più (su tale aspetto si tornerà oltre).
D'altra parte, che nel corso del tempo, avesse intessuto un rapporto particolare Testimone_1
con il e ben diverso da quello avuto con gli altri inquilini/conduttori può essere CP_1
ragionevolmente ricollegato anche al fatto che costei amava trascorrere molto tempo presso il podere in località FO, da moltissimo tempo gestito appunto dal convenuto. Ciò lo si evince dalla relazione per l'anno 2012 redatta dall'AD: "con la bella stagione ama trascorrere buona parte della giornata presso il suo podere di FO (Capannori, Lucca) in quanto è amante del verde e degli animali [...]"; consuetudine che, con tutta probabilità, la beneficiaria soleva avere anche in precedenza.
Che il osse una persona tutt'altro che marginale nella vita della già da CP_1 S_
prima del 2010 non è contraddetto dal fatto che alcune figure fino a quel momento in un certo qual modo vicine all'anziana abbiano riferito di essere venuti a conoscenza della sua esistenza solo nel 2010.
Si allude, in primo luogo, a quanto scritto dall'avv. nelle note depositate nel Tes_4
procedimento di volontaria giurisdizione e nel verbale di sommarie informazioni (si veda il foglio
611 del fascicolo penale), e ciò in quanto non si ha alcuna contezza della profondità e intimità del rapporto che vi era tra il legale e le sorelle Invero, emerge che un forte legame vi fosse S_ stato, in passato, con il padre dell'avvocato (geom. , mentre il figlio Persona_12 Tes_4
si era occupato solo delle questioni legali, ed è perfettamente possibile, quindi, che prima di assumere il ruolo di amministratore di sostegno questi non conoscesse il né ne CP_1
avesse mai sentito parlare.
L'avv. ha anche affermato che nemmeno il geom. (già deceduto all'epoca Tes_4 CP_17
dello svolgimento delle indagini penali) aveva mai conosciuto il Tuttavia, ove CP_1
anche volesse ravvisarsi una qualche anomalia in tale dato (come già detto più volte, il si CP_17
35 occupava di questioni commercialistiche, rispetto alle quali il almeno fino al CP_1
2010, era sempre rimasto del tutto estraneo), tale affermazione pare almeno in parte contraddetta
Contr da quanto riferito in sede di sommarie informazioni dal geom. collaboratore del ): CP_17 quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto il irca un anno o un anno e CP_1
CP_1 mezzo prima della morte di
E ancora, quanto sopra esposto non è contraddetto dal fatto che il dott. (medico di base Per_2 della fino all'inizio del 2010) abbia dichiarato che “per quanto è di mia conoscenza S_ non c'è ma stata nessuna terza persona che si sia interessata allo stato di salute delle due CP_1 sorelle, infatti come dicevo prima la IGnora non è mai venuta presso il mio ambulatorio mentre la IGnora è venuta diverse volte ma sempre da sola” (foglio 627 del fascicolo S_
penale). Ed infatti, il medico aveva visitato le sorelle (principalmente ) solo presso il suo S_ studio, fatta salva una visita domiciliare nel 2009 e un'altra visita per accompagnare l'assistente sociale, ed il fatto che persona all'epoca del tutto autonoma, si recasse da sola Testimone_1
(e non con il convenuto) ad effettuare le visite non pare poter costituire un elemento denotante l'inesistenza del ella vita delle sorelle. CP_1
Infine, occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese dall'assistente sociale attivatasi CP_22
dopo la segnalazione fatta dal dott. . In sede di sommarie informazioni, la stessa ha Per_2 dichiarato che “dai primi accertamenti emergeva chele due anziane risultavano effettivamente vivere sole, senza alcuna assistenza di prossimi congiunti o altre persone”, mentre in una relazione del novembre 2010 ha dato atto del fatto che fosse seguita “costantemente” dal S_
(foglio 629 del fascicolo penale). Non si ha contezza in cosa siano consistiti i CP_1
“primi accertamenti”, ma essi ben potrebbero coincidere con quanto segnalato dal dott. Per_2 oltre alla pura e semplice constatazione, in sede di visita domiciliare effettuata nell'aprile 2010, che in casa le sorelle erano state trovate sole, senza l'assistenza di familiari o badanti.
Conclusivamente, è del tutto verosimile che fosse una persona vicina a Controparte_1 da tempo ben antecedente all'apertura del procedimento per la nomina di un Testimone_1
amministratore di sostegno, e a lei legata da un rapporto di amicizia non paragonabile al rapporto personale intessuto, invece, con vicini e conduttori degli appartamenti e fondi commerciali di sua proprietà, come chiaramente evincibile dalle richiamate dichiarazioni della medesima. Pt_4
36 Ciò che è accaduto nel corso del procedimento giurisdizionale, semmai, è che il CP_1
divenuto il punto di riferimento della anche nella cura di aspetti patrimoniali in S_
precedenza gestiti o direttamente dalla stessa (come la riscossione degli affitti) o dal geom.
. CP_17
Come visto poc'anzi, secondo la tesi attorea, ciò sarebbe dipeso dall'esclusiva volontà del impegnato nella sua strategia di isolamento della A tale conclusione, CP_1 S_
tuttavia, non può pervenirsi con un sufficiente grado di probabilità logica, se non altro perché è possibile ascrivere l'allontanamento delle precedenti figure professionali ad altri fattori.
Si è detto più volte – questo dato emerge ripetutamente dai documenti acquisiti e può ritenersi assolutamente pacifico – che era assolutamente contraria all'apertura Testimone_1 dell'amministrazione di sostegno e, più in generale, all'intromissione di alcuno nei suoi affari patrimoniali che ella riteneva di poter gestire autonomamente. Tale atteggiamento fortemente oppositivo ben può spiegare, di per sé solo, la sostituzione del dott. quale medico di Per_2 base: era stato quest'ultimo, infatti, a segnalare la situazione delle sorelle gli assistenti S_
sociali e ad originare, così, il procedimento di volontaria giurisdizione. Del pari, la contrarietà alla misura protettiva può essere alla base dell'atteggiamento freddo e non collaborativo assunto da nei confronti dell'avv. , “reo” di essere stato nominato AD Testimone_1 Tes_4
provvisorio dal Giudice Tutelare.
Quanto all'allontanamento del geom. , la stessa ha fornito una motivazione nel CP_17 S_
corso del colloquio con il TU alludendo a uno specifico episodio di intromissione (o quantomeno percepito come tale) nei suoi affari privati, con particolare riferimento alla proposta di cedere gli immobili per realizzare delle "botteghine" in corso Garibaldi e Piazza Grande. La veridicità di tale accadimento è stata posta in dubbio dall'avv. nella memoria Tes_4
depositata al termine del procedimento di volontaria giurisdizione, ma pare francamente implausibile che la che pure, sul punto, non doveva la benché minima spiegazione al S_ dott. – avesse ritenuto opportuno inventare di sana pianta tale motivazione. Peraltro, Per_3
anche a voler ritenere che su tale decisione della l bbia potuto recitare S_ CP_1
un qualche ruolo, non si comprende quale specifico interesse avrebbe potuto trarre da tale decisione: un conto, infatti, è l'(asserito) isolamento da persone potenzialmente concorrenti nei
37 lasciti patrimoniali, mentre altro è l'allontanamento di chi, fino a quel momento, si era occupato esclusivamente degli aspetti fiscali connessi alla gestione dei numerosi immobili di proprietà della donna.
Venendo, allora, proprio all'isolamento sociale, l'istruttoria ha restituito uno scenario in cui a partire dal 2010, ha diminuito sempre di più i propri contatti con persone Testimone_1
estranee, ad eccezione dei coniugi Anche in questo caso, le attrici e alcuni degli CP_1 intervenuti ascrivono tale comportamento all'intervento del ma ad avviso di CP_1 questo Collegio trascurano degli elementi tutt'altro che irrilevanti, già altrove evidenziati. Invero, il 2010 è l'anno nel corso del quale, da un lato, è stato aperto il procedimento che ha condotto CP_1 all'apertura dell'amministrazione di sostegno e, dall'altro lato, è morta la sorella vale a dire l'unica familiare ancora in vita con la quale, fino a quel momento, la veva convissuto. S_
Trattasi di fattori – soprattutto quest'ultimo – che possono aver accentuato i tratti del carattere di
, già perfettamente presenti, vale a dire la diffidenza verso il prossimo e una tendenza S_ quasi ossessiva alla riservatezza, oltre ad aver determinato un fisiologico calo dell'umore, acuitosi con l'avanzare dell'età. In questo quadro d'insieme è assai arduo affermare con sufficiente certezza probatoria che l'isolamento sia stato invece il frutto, anche solo parziale, di una manipolazione da parte del interessato a far sparire dalla vita di coloro CP_1 S_
ai quali (come emerge dalle sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria) aveva promesso di lasciare in eredità, sotto forma di legato, gli immobili in affitto.
D'altro canto, nel ricostruire la vicenda, non è possibile prescindere da un dato di fatto di rilievo piuttosto centrale, non a caso particolarmente valorizzato dal Pubblico Ministero nella sua richiesta di archiviazione (prodotta unitamente alla prima memoria dal convenuto).
In particolare, si è già dato conto del fatto che i due testamenti pubblici resi da Testimone_1
sono intervallati da appena nove mesi: settembre 2010, il primo, e giugno 2011, il secondo. Nel primo testamento il è stato nominato erede, mentre i vari conduttori sono stati CP_1
destinatari di legati aventi ad oggetto gli immobili loro rispettivamente locati. Non è dato sapere se il osse a conoscenza del contenuto specifico del testamento, ma per certo ne CP_1 conosceva l'esistenza, come si ricava dalle dichiarazioni rese dalla stessa l TU dott. S_
“Ho lasciato i miei beni non ad enti, ma a persone che mi hanno voluto bene e mi hanno Per_3
38 aiutato, per esempio a mi ha aiutato tanto, ha aiutato anche mia sorella, è morta a lui CP_1
CP_1
. […] Ho fatto il testamento nel 1987 dopo la morte di mamma avvenuta il 13 aprile del
1944, anzi del 1984. Ho lasciato a lui e alla sua moglie. Lui è venuto Controparte_1
CP_1 dopo la morte di mamma, non ha conosciuto mamma, ha conosciuto . Il testamento? Per ora non l'ho cambiato, forse lo cambierò anche, ma per ora non l'ho cambiato. Ce l'ha il notaio di
Piazza S.Frediano”. Insomma, nell'ottobre 2010, il oteva dirsi ragionevolmente CP_1
certo di essere destinatario di beni ereditari, presumibilmente insieme ad alcuni altri beneficiari
(la aveva infatti fatto riferimento a “persone che mi hanno voluto bene e mi hanno S_ aiutato”, pur facendo solo il nome del e della moglie). Ebbene, sul piano CP_1
presuntivo risulta difficile credere che il convenuto avesse bisogno di indurre la a S_ modificare le proprie ultime volontà per vedersi riconoscere tutto l'enorme patrimonio mobiliare e immobiliare della de cuius, tentando un'intromissione che, visto il carattere della donna, avrebbe potuto determinare l'effetto opposto. Inoltre, non è agevole credere che il CP_1 sia riuscito in quest'opera di convincimento o induzione in un lasso di tempo brevissimo, quando per il vero l'isolamento sociale (asseritamente orchestrato dallo stesso secondo CP_1
quanto lamentato da attrici e intervenuti) era da poco iniziato.
Volendo trarre le fila dei ragionamenti fin qui condotti, può affermarsi che: - è più probabile che non che tra il esistesse un rapporto di amicizia e vicinanza da CP_1 Testimone_1
molto prima del 2010 e che in ogni caso tale rapporto fosse ben più forte di quello creato con vicini di casa e conduttori di appartamenti/negozi; - il mutamento delle figure professionali di cui la si era avvalsa negli anni precedenti parrebbe piuttosto una reazione alla pendenza S_ del procedimento volto all'apertura dell'amministrazione di sostegno piuttosto che frutto di una strategia indotta dal - del pari, l'isolamento sociale può essere stata una CP_1
CP_1 conseguenza emotiva delle vicende giudiziarie e, soprattutto, della morte della sorella alla quale era molto legata;
- il rafforzamento del legame tra e S_ Controparte_1
può essere spiegato sia con la pendenza del procedimento di volontaria Testimone_1 giurisdizione, sia con il venir meno dell'amata sorella, e con esso il bisogno di costruire un rapporto di maggior vicinanza con il la moglie sia per avere compagnia, sia per CP_1
essere aiutata nelle faccende quotidiane;
- nei fatti il la moglie hanno gestito la CP_1
39 Contr negli ultimi anni della sua vita, come riportato nelle relazioni dall' il tutto senza S_ alcun tipo di remunerazione e, quindi, per spirito di solidarietà e solo con l'aspettativa di un lascito testamentario;
- il ra comunque a conoscenza del fatto che la CP_1 S_
l'avesse reso destinatario quantomeno di una parte dell'eredità, per cui non aveva un forte interesse a che tale volontà fosse modificata per accaparrarsi l'intero patrimonio;
- non è inverosimile che la abbia mutato le proprie ultime volontà nel giro di pochi mesi non S_
già perché indotta dal con manovre illecite, ma perché orientata a ricompensare CP_1
una persona con la quale aveva già stretto da tempo un rapporto di amicizia e che, in occasione
CP_1 della morte della sorella (si ricordano qui le dichiarazioni rese da al TU: “ S_ CP_1
CP_1 mi ha aiutato tanto, ha aiutato anche mia sorella, è morta a lui ”) e subito dopo, si era dimostrato molto vicino e disponibile all'aiuto; aiuto peraltro poi prolungatosi per l'intera esistenza in vita dell'anziana, e quindi per altri sei anni circa, senza alcun tipo di gratificazione economica;
- d'altra parte, non può omettersi di considerare che la non avesse forti S_
motivi per tenere ferme le disposizioni testamentarie revocate;
invero, per quanto possa corrispondere al vero che lei e la sorella avessero promesso ai vari inquilini che avrebbero lasciato loro in eredità gli immobili (la circostanza emerge variamente dai verbali di sommarie informazioni), l'assenza di un legame forte con tali persone può aver indotto la a S_ lasciare tutti i propri averi all'unica persona che riteneva veramente amica;
il tutto sull'onda emotiva degli accadimenti verificatisi tra il 2010 e il 2011 e non invece come conseguenza di pressioni illecite e manipolatorie nel processo formativo della sua volontà.
6. V'è a questo punto da comprendere se il quadro probatorio di cui sopra possa risultare perturbato dall'ultimo elemento (presuntivo) fatto valere dalle attrici, vale a dire il fatto che il convenuto, una volta ricevuta l'eredità, abbia donato all'avv. due unità immobiliari CP_14
facenti parte dei beni ereditari. La tesi attorea, in buona sostanza, è che tra i due vi sia stata complicità e che, dunque, l'avv. abbia concorso nel reato di circonvenzione nella sua CP_14
qualità di AD e, per tale ragione, sia stato successivamente ricompensato.
Tale ipotesi, tuttavia, appare poco credibile.
Innanzitutto, emerge in maniera piuttosto chiara dagli atti di causa che l'avv. fosse CP_14 tutt'altro che una figura ben accetta alla In particolare, dagli atti del procedimento di S_
40 volontaria giurisdizione emerge che questa, oppostasi fino all'ultimo alla nomina di un amministratore di sostegno, abbia prestato condiscendenza alla nomina dell'avvocato CP_14
amico del soltanto in via subordinata e una volta compreso che la nomina di CP_1 quest'ultimo, da lei indicato in prima battuta, non sarebbe stata accolta. L'avv. nelle CP_14
sue relazioni periodiche al giudice tutelare, non manca di rilevare come la ccettasse le S_
sue visite solo alla presenza del non gradisse, né avesse mai accettato la misura CP_1 dell'amministrazione di sostegno. Può quindi sicuramente escludersi che il possa CP_14 essere intervenuto direttamente sull'amministrata per indurla a lasciare l'intera eredità al convenuto.
Escluso il diretto intervento sulla IG.ra non si comprende appieno in cosa sarebbe S_ consistita la condotta “complice” che l'avv. avrebbe posto in essere, certamente non CP_14
ravvisabile in un presunto silenzio di fronte ad asserite condotte intrusive da parte del
Contr poteticamente conosciute dall' come già detto, il non frequentava CP_1 CP_14
l'abitazione dell'amministrata.
Vero è che, in concreto, il in prossimità del secondo testamento, si è attivato per CP_14 ottenere un certificato medico che dimostrasse la persistente capacità d'intendere e di volere da parte della beneficiaria. Tale iniziativa, tuttavia, anche a volerla connettere alla necessità di redigere un nuovo testamento (secondo quando dedotto dall'avv. in realtà egli aveva CP_14
chiesto tale certificato in vista di altri atti di straordinaria amministrazione), più che rappresentare un atto di complicità con il convenuto, pare costituire un accertamento a tutela della S_
ciò salvo a voler ritenere che anche il medico incaricato (dott. , primario di Tes_6
psichiatria della di Viareggio) non si fosse prestato a redigere una certificazione falsa su Pt_5
Contr pressione dello stesso a sua volta convinto dal a fronte della promessa di CP_1
future donazioni.
Infine, tanto il convenuto quanto l'avv. hanno comunque fornito una spiegazione CP_14 plausibile a fondamento dell'atto di liberalità, vale a dire l'esistenza di pregressi rapporti non solo di amicizia, ma anche di natura professionale. È infatti documentato (fogli da 2212 a 2228) che l'avv. abbia prestato la propria assistenza legale in favore del convenuto e dei suoi CP_14 familiari in svariate occasioni, da ultimo a seguito dell'investimento stradale della moglie
41 senza aver mai percepito alcuna remunerazione (quantomeno “tracciata”) da parte del CP_20 sul punto si veda l'annotazione di Polizia Giudiziaria, foglio 1793). D'altra parte, CP_1
è verosimile ritenere che, ove davvero il avesse voluto remunerare l'avv. CP_1
per il supposto concorso in una condotta illecita, ciò verosimilmente sarebbe avvenuto CP_14
con modalità di elargizione più difficilmente tracciabili piuttosto che con la donazione di immobili di provenienza ereditaria, agevolmente conoscibili all'esterno.
Del tutto irrilevanti appaiono infine le dichiarazioni rese dalle badanti che, a partire dalla fine del
2015, hanno assistito la de cujus, in quanto riferite ad un periodo successivo di oltre quattro anni rispetto alla data in cui è stato formato il testamento impugnato e, pertanto, prive di valore probatorio circa la presunta circonvenzione ascritta al econdo la tesi attorea. CP_1
7. In definitiva, il Collegio ritiene che non vi siano elementi probatori sufficienti per ritenere che il testamento del 2011 sia stato il frutto della manipolazione del processo volitivo di S_
da parte di il quale avrebbe profittato di un presunto stato di
[...] Controparte_1 debolezza psichica dell'anziana donna determinandola al compimento di atti pregiudizievoli, parendo piuttosto la conseguenza della volontà, chiaramente espressa dinnanzi al dott. di Per_3
ricompensare le persone amiche, in primis il CP_1
Per completezza, è bene precisare che le prove orali richieste dalle parti attrici e intervenute in questo giudizio, rigettate dal Giudice Istruttore, non avrebbero apportato elementi degni di rilievo giacché, in massima parte, concernono profili fattuali già ampiamente approfonditi (sia nell'ambito delle sommarie informazioni, sia a livello documentale) in sede di indagini penali, nel corso delle quali sono state sentite le stesse persone che sarebbero state chiamate a testimoniare in questo processo. Inoltre, in moltissimi casi le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova si appalesano completamente irrilevanti poiché investono episodi accaduti a partire dal 2015 (si allude alle condizioni in cui versava la IG.ra ll'epoca in cui erano S_
state assunte le badanti o ad incendi occorsi agli appartamenti), e quindi ben successivi al momento in cui la de cuius aveva modificato le sue ultime volontà (giugno 2011) o comunque, in ultima analisi, non decisivi (come ad esempio la conoscenza o meno del certificato del dott.
[...]
da parte del notaio prima della redazione del secondo testamento pubblico;
Tes_6 CP_15
profilo sul quale ci si è già soffermati).
42 Il rigetto della domanda di nullità porta con sé, inevitabilmente, il rigetto o comunque l'assorbimento di tutte le domande che costituiscono una conseguenza della declaratoria di nullità del testamento, ivi compresa la domanda svolta da ei confronti di e quella CP_8 CP_14
successiva svolta da nei confronti di . CP_14 CP_15
8. Non rimane che soffermarsi sulle spese di lite. deve ritenersi vincitore nei confronti tanto delle attrici quanto di tutte le Controparte_1
parti intervenute che hanno aderito alle domande attoree ( e CP_10 [...]
e Controparte_24 CP_12 CP_13
e, infine, . Giova puntualizzare che non vi è ragione alcuna per la quale Controparte_8
dovrebbe addivenirsi alla compensazione delle spese di lite richiesta dal in comparsa CP_8
conclusionale. Ed infatti, l'adesione alla domanda attorea da parte sua non costituiva affatto un atto consequenziale al fatto che il è sottoposto ad amministrazione di sostegno, CP_8
dovendo pur sempre essere valutato da parte dell'AD, in uno con la prospettiva di successo giudiziale, il rischio di causa. Diversamente opinando, del resto, verrebbe a determinarsi una sorta di speciale statuto protettivo rispetto al rischio di soccombenza processuale per tutti i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno o ad altre misure protettive della persona, il che evidentemente non è compatibile con i principi ordinamentali.
Il valore di causa andrebbe individuato in misura pari all'ammontare della massa ereditaria, tuttavia non conosciuta;
deve pertanto farsi applicazione del valore indeterminabile, complessità media. Stante quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, va altresì riconosciuta la maggiorazione per pluralità di parti;
tenuto conto del fatto che alcuni degli intervenuti si sono costituiti con gli stessi legali, spendendo gli stessi argomenti difensivi, la misura della maggiorazione va contenuta nei limiti del 60%. Non v'è ragione per discostarsi dai medi tabellari.
Rimangono estranei alla condanna al pagamento delle spese, invece, sia i convenuti rimasti contumaci (coinvolti solo in qualità di litisconsorti necessari in quanto destinatari di legati nel testamento del 2010), sia il quale si è costituito senza, tuttavia, prestare CP_2
adesione alle domande attoree e limitandosi ad attendere le sorti del giudizio (la sua posizione è quindi del tutto assimilabile a quella dei convenuti contumaci).
43 va altresì condannato a rifondere le spese sostenute da Controparte_8 CP_14
ed infatti, come detto, al rigetto della domanda di nullità del testamento del 2011 consegue anche il rigetto della domanda di accertamento della nullità della donazione effettuata dal n favore dell'avv. e avente ad oggetto l'immobile che era stato locato CP_1 CP_14
dal Il valore di causa, in questo caso, deve equipararsi al controvalore dell'immobile CP_8 specifico (€ 35.310,00, secondo quanto dichiarato nell'atto di donazione ai fini fiscali). Non v'è ragione per discostarsi dai medi tabellari.
Quanto al rapporto processuale intercorso tra e deve CP_14 CP_15
considerarsi quanto segue. è stato coinvolto nel giudizio da CP_14 Controparte_8 poiché, nell'ipotesi in cui il testamento del 2011 fosse stato riconosciuto come invalido, con conseguente riviviscenza del testamento del 2010 e del legato dell'appartamento locato al tesso, sarebbe venuto meno l'atto donativo dell'immobile il cui avente causa era stato CP_8 proprio il Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, dopo aver variamente argomentato CP_14
nel senso che il testamento del 2011 fosse perfettamente valido, ha pur tuttavia deciso di coinvolgere nel processo il notaio che aveva ricevuto le ultime volontà della IG.ra nel S_
giugno 2011. Al notaio, sostanzialmente, viene addebitato di non aver valutato la capacità di intendere e di volere della testatrice, come invece prescritto dalla legge notarile e, sia pure in via subordinata, ne è stata chiesta la condanna al risarcimento dei danni provocati nella misura di tutti gli esborsi sostenuti in dipendenza della donazione accettata dal facendo CP_14
affidamento sulla stabilità del testamento. La domanda, tuttavia, si appalesa del tutto infondata una volta appurato che, sulla base delle certificazioni mediche in atti, la fosse S_ perfettamente capace d'intendere e di volere. Inoltre, e più a monte, sussistono forti dubbi sulla possibilità di qualificare come danno risarcibile le spese connesse all'atto donativo che l'avv.
(soggetto qualificato in virtù della professione svolta) si decideva ad accettare benché CP_14
sapesse benissimo che il bene era di provenienza ereditaria e conoscesse perfettamente le condizioni della de cujus, da lui amministrata.
Per tali ragioni, le spese processuali sostenute da non possono che rimanere a CP_15
carico di senza che esse possano essere scaricate sul chiamante in causa CP_14
ed infatti, costituisce ius receptum quello in base al quale “in caso di rigetto della CP_8
44 domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”
(cfr. tra le molte Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Le spese vanno quantificate avuto riguardo al valore di causa (indeterminabile, complessità bassa: la somma dovuta a titolo risarcitorio, infatti, non è mai stata precisata da e CP_14
facendo applicazione dei medi tabellari.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. chiesta da CP_1
(nei confronti delle attrici e degli intervenuti), (nei confronti di
[...] CP_14
e (nei confronti di . Controparte_8 CP_15 CP_14
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e
[...] Controparte_7
rigetta la domanda di accertamento di nullità testamentaria avanzata dalle attrici Parte_1
e cui hanno aderito gli intervenuti
[...] Parte_2 Parte_3
e CP_10 Controparte_11
e e, CP_12 CP_13 Controparte_8
rigetta, conseguentemente, la domanda di accertamento della nullità della donazione avanzata da
Controparte_8 rigetta, altresì, per l'effetto la domanda spiegata da nei confronti di CP_14 [...]
CP_15
condanna le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché gli intervenuti e
[...] CP_10 Controparte_11
e e, tutti in solido
[...] CP_12 CP_13 Controparte_8
tra di loro, a rifondere le spese legali sostenute da liquidate in Controparte_1
45 complessivi € 17.376,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_8 CP_14 liquidate in misura pari a € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna a rifondere le spese legali sostenute da CP_14 CP_15 liquidate in misura pari a € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti di e dei convenuti rimasti contumaci;
CP_2
rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Lucca, 31 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
46
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3887/2020 r.g. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Giulio Roberti
ATTRICI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Giuseppe Salvatore Pasquino
CONVENUTO PRINCIPALE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora De CP_2 C.F._5
Santis
, , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Controparte_7
1 CONVENUTI A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE EX ART. 102 CPC DISPOSTA IL 3.12.2021 nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona dell'amministratore di Controparte_8 C.F._6
sostegno avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Dario Vannucci Controparte_9
(c.f. , e CP_10 C.F._7 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_11 P.IVA_1
Maria Grazia Fontana e Simona Piano
(c.f. ) e (c.f. CP_12 C.F._8 CP_13
, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Da Prato e Silvia Fontana C.F._9
INTERVENUTI VOLONTARIAMENTE
e di
(c.f. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_14 C.F._10
(chiamato in causa da ) Controparte_8
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicolao CP_15 C.F._11
Berti (chiamato in causa da ) CP_14
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO
Nullità testamento
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma 6° n. 2, c.p.c. depositata il 7 marzo 2023 e nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
nel merito, dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal AI
[...]
di Lucca da in data 23.6.2011 – Repertorio ultime Volontà n. 269 -; CP_15 Testimone_1
dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal AI
da in data 6.9.2010 - Rep. Ultime Volontà n. 260 -, e, per l'effetto, CP_15 Testimone_1 dichiarare proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Piazza Cittadella Parte_1
n. 14, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca sul foglio 129, dalla particella 343 subalterno 3, categoria A/3, classe 9, vani 7, con la rendita di € 560,36; Parte_2
2 proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Piazza Cittadella n. 13 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca sul foglio 129, mappale 343, sub. 2, cat. C/1, classe 7, consistenza 50 mq, rendita € 1.141,37 e proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Piazza Parte_3
Cittadella n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca sul foglio 129, particella
342, sub. 11, cat. C/1, classe 7, consistenza 58 mq, rendita € 1.323,99 (doc. 24). Voglia, altresì, il
Tribunale adito condannare a restituire alle comparenti le somme Controparte_1
corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di S_
, oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui abbia, nel
[...] Controparte_1
frattempo, venduto i beni sopra descritti, si chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dalle esponenti il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese e competenze professionale di lite”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca rigettare la domanda avanzata dalle CP_1
IG.re e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
citazione notificato al IG. in data 29.10.2020, perché infondata, in fatto Controparte_1 ed in diritto, per i motivi di cui alle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare le attrici, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del IG. CP_1
nonché, atteso il comportamento processuale delle attrici, riconducibile alla colpa
[...]
grave, per avere infondatamente accusato il convenuto di avere raggirato la de cuius e di avere approfittato di insussistenti minorazioni psichiche della testatrice, pur nella consapevolezza di non essere in possesso di alcun elemento probatorio a sostegno di tali gravi accuse, condannare le attrici medesime per responsabilità aggravata. E ciò anche nei confronti dei terzi intervenuti.
Dichiarando il difetto di legittimazione attiva del in quanto non destinatario di alcun CP_13 legato”.
BIANCHI: “In via principale nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da in data CP_15 Testimone_1
23.06.2011 ( rep. Ultime Volontà n. 269 ) e, per l'effetto, dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data CP_15 Testimone_1
3 06.09.2010 (rep. Ultime Volontà n. 260); in via consequenziale, dichiarare la nullità dell'atto di donazione ai rogiti notaio del 24/04/2018 (rep. 1340, racc. 1.177) con cui il Persona_1
IG. donava all'Avv. l'immobile sito in Lucca (LU), Piazza Cittadella n. 14, CP_1 CP_14
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 129, particella 343, sub 8, cat. A3, classe 9, vani 3,5, con la rendita di € 280,18 e, per l'effetto, dichiarare il IG. Controparte_8 proprietario dell'immobile medesimo, sito in Lucca (LU), Piazza Cittadella n. 14, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 129, particella 343, sub 8, cat. A3, classe 9, vani 3,5, con la rendita di € 280,18.
Sempre in via principale nel merito:
Voglia altresì il Tribunale di Lucca condannare e il terzo chiamato Avv. Controparte_1
, ciascuno per la rispettiva parte, a restituire al IG. le somme CP_14 Controparte_8
corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di S_
, di cui all'accordo transattivo del 30.07.2019 meglio descritto al punto 9) della narrativa
[...] del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Nell'ipotesi in cui l'Avv.
[...]
abbia, nel frattempo, alienato l'immobile sopra descritto, si chiede che il Tribunale CP_14
Ill.mo condanni il medesimo terzo chiamato al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese
e compensi professionali di giudizio”.
LOCANE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca, per i motivi di fatto e di diritto esposti in tutti gli atti difensivi, rigettare tutte le domande avanzate dal IG. nei Controparte_8
confronti di perché infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alle CP_14 premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare il predetto alla refusione delle CP_8
spese di giudizio in favore del medesimo chiamato in causa, nonché, atteso il suo comportamento processuale, riconducibile alla colpa grave, per avere infondatamente accusato il convenuto di avere raggirato la de cuius e di avere approfittato di insussistenti minorazioni psichiche della testatrice, pur nella consapevolezza di non essere in possesso di alcun elemento probatorio a sostegno di tali gravi accuse, condannarlo per responsabilità aggravata;
in subordinata ipotesi, solo in caso di accoglimento delle domande delle parti attrici ed intervenute, condannare il
4 notaio al risarcimento dei danni provocati a nella misura di CP_15 CP_14
tutti gli esborsi sostenuti dal medesimo comparente in dipendenza della donazione accettata od in quella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
in ulteriore subordinata ipotesi, in caso di accoglimento della domanda del IG. condannarlo al Controparte_8 pagamento dell'indennizzo in favore dello scrivente, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile nella misura minima di € 73.490,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre le spese per tasse, tributi e manutenzioni successive occorrende o, quanto meno, nella misura del valore delle migliorie apportate all'appartamento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
LOSITO: “Piaccia All.mo Tribunale Adito, in via istruttoria, seppur per mero tuziorismo difensivo e al fine di non incorrere in decadenze, ammettere le istanze istruttorie con i testi indicati, così come articolate con la depositata sua seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi come qui integralmente riportate e trascritte e ancora per scrupolo difensivo, ferme le contestazioni ai mezzi istruttori avversari per le ragioni di cui alla sua successiva depositata terza memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. e quindi nella denegata ed avversata ipotesi di ammissione anche parziale delle istanze orali ex adverso articolate, autorizzarlo alla controprova con i testi già indicati in prova diretta.
Nel merito, per le ragioni ampiamente dedotte, rigettare la domanda svolta nei suoi confronti dall'Avv. seppur in via subordinata con il notificato atto di chiamata in causa CP_14 di terzo (cfr. doc. 01) e per l'effetto, atteso l'assoluta infondatezza e temerarietà della lite così nei suoi confronti proposta, condannarlo ex art. 96 c.p.c. al risarcimento in suo favore dell'afferente danno da liquidarsi secondo equità e giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali di Avvocato ex D.M. 140/2012 e successive modifiche, oltre al rimborso delle spese vive, spese forfettarie ex art. 13, Iva e Cap come per legge”.
COTTINI: “IN TESI:
<<voglia l tribunale di lucca contrariis reiectis dichiarare la nullit del testamento>
pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da in data 23.6.2011 - CP_15 Testimone_1
Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data 6.9.2010 - Rep. Ultime CP_15 Testimone_1
5 Volontà n° 260-, e, per l'effetto, dichiarare proprietaria dell'immobile sito in CP_10
Lucca, Via S.Zita n° 5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 9, categoria C/3, classe 11, consistenza 94 mq, totale 98 mq, rendita euro
718,49, e dell'immobile sito in Lucca, Via S. Zita n° 5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 8, categoria C/1, classe 8, consistenza 50 mq, totale
60 mq, rendita euro 1.327,29. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare Controparte_1
a restituire alla comparente le somme corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di , oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in Testimone_1
cui abbia, nel frattempo, venduto il bene sopra descritto, si chiede che il Controparte_1
Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarò ritenuta congrua. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite>>
IN IPOTESI:
<<in via istruttoria: previa ammissione delle istanze istruttorie formulate con gli atti di causa>
seguito reiterate, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la pratica relativa al contratto di locazione stipulato da con CP_10 S_
e in data 14.3.2008 fu gestita dal geom.
[...] CP_16 Controparte_17
2) Vero che e in più occasioni avevano riferito a Testimone_1 CP_16 CP_10 che, dopo la loro morte, l'avrebbero deIGnata proprietaria dell'immobile occupato a titolo di CP_1 locazione e che tale promessa fu ribadita da dopo il decesso della sorella . Testimone_1
3 ) Vero che il locale sito in Lucca, Via S. Zita n ° 5 di fronte al negozio di , CP_10
quando le sorelle erano in vita e fino alla data del decesso di , non era S_ Testimone_1
occupato da alcuno ed è stato affittato da quando ne è diventato Controparte_1
proprietario.
4 ) Vero che il locale sito in Lucca, Via S. Zita n° 5 di fronte al negozio di in CP_10
Lucca, Via S. Zita n° 5, è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 8, categoria C/1, classe 8, consistenza 50 mq, totale 60 mq, rendita euro
1.327,29 come da visura catastale e dettaglio dei due fondi che le vengono mostrati.
6 5) D.c.v.che dalla fine dell'anno 2010 la GN usciva solo accompagnata dal IGnor S_
CP_1
6) D.c.v. che a partire dal 2011 avete cessato di vedere la GN uscire dal proprio S_
appartamento.
7) D.c.v. che da allora avete visto il IGnor e la di lui moglie oltre una 'badante' CP_1
recarsi dalla GN . S_ S_
(Il capitolo 8), al fine di ottenere risposta negativa:
8) D.c.v che avete visto altre persone recarsi dalla GN oltre al IGnor Testimone_1
e la di lui moglie e a una 'badante'. CP_1
9) D.c.v. che nell'anno 2011 avete chiesto almeno una volta al mese di fare visita alla GN
. Testimone_1
10) D.c.v. che il IGnor ha sempre negato ogni accesso e visita alla GN CP_1 S_
11) D.c.v. che anche negli anni a seguire e fino alla morte della GN avete Testimone_1 richiesto al IGnor notizie di quest'ultima e il IGnor ha risposto che la CP_1 CP_1
GN voleva stare sola. S_
12) D.c.v. che anche altri condomini hanno chiesto di poter salutare e visitare la GN S_
e che il IGnor e alla moglie di questi ha sempre rifiutato. CP_1
13) D.c.v. che nell'anno 2017 intorno al mese di Aprile lei e altri condomini avete sentito urlare
e chiedere aiuto dalla GN S_
14) D.c.v che a seguito delle urla e richieste di aiuto da parte della GN avete S_
telefonato al IGnor senza ottenere risposta CP_1
15) D.c.v. che qualcuno dei condomini ha chiamato il 118 e i Vigili del Fuoco.
16) D.c.v che la porta dell'appartamento della GN fu aperta dai Vigili del Fuoco. S_
17) D.c.v .che gli operatori del 118 dopo l'intervento sono usciti dall'appartamento tappandosi il naso e la bocca con un fazzoletto.
18) D. c.v. che gli operatori e i vigili dissero – qui dentro la situazione è invivibile -
18) D. c.v. che il IGnor appreso dell'intervento disse molto irritato – dovevate CP_1
aspettare me-.
7 Indica a testi sui presenti capitoli la GN residente in [...] e la Testimone_2
GN residente in [...]. Testimone_3
La comparente formula istanza ex art 210 c.p.c. affinchè il Giudice ordini ai Vigili del Fuoco e alla Misericordia di Lucca di esibire in giudizio il verbale e il referto dell'intervento effettuato nell'anno 2017 presso l'abitazione della GN , residente in [...]
Carmine I procuratori della parte chiedono altresì essere ammessi in controprova sui capitoli avversari..
Nel merito, dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di CP_15
Lucca da in data 23.6.2011 - Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la Testimone_1
validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da CP_15
in data 6.9.2010 - Rep. Ultime Volontà n° 260-, e, per l'effetto, dichiarare Testimone_1 CP_10
proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Via S.Zita n° 5, censito al Catasto Fabbricati
[...]
del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 9, categoria C/3, classe 11, consistenza
94 mq, totale 98 mq, rendita euro 718,49, e dell'immobile sito in Lucca, Via S. Zita n°5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130, particella 293, sub 8, categoria C/1, classe 8, consistenza 50 mq, totale 60 mq, rendita euro 1.327,29. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare a restituire alla comparente le somme corrispondenti ai Controparte_1
canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di , oltre Testimone_1 interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui abbia, nel frattempo, venduto il Controparte_1
bene sopra descritto, si chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarò ritenuta congrua. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.”.
CONSER: “IN TESI:
<<voglia l tribunale di lucca contrariis reiectis dichiarare la nullit del testamento>
pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da in data 23.6.2011 - CP_15 Testimone_1
Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data 6.9.2010 - Rep. Ultime CP_15 Testimone_1
Volontà n° 260 -, e, per l'effetto, dichiarare il Conser-Consorzio Servizi Società cooperativa a
8 r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. , proprietario Controparte_18 dell'immobile sito in Lucca, Via S.Zita n.5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al
Foglio 130 particella 293 sub 6. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare CP_1
a restituire alle comparenti le somme corrispondenti ai canoni di locazione
[...]
illecitamente percepiti dalla data del decesso di , oltre interessi e rivalutazione. Testimone_1
Nell'ipotesi in cui abbia, nel frattempo, venduti i beni sopra descritti, si Controparte_1
chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.>>.
IN IPOTESI:
<<voglia l tribunale di lucca contrariis reiectis dichiarare la nullit del testamento>
in via istruttoria, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in corso di causa, che di seguito si riportano, ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. DCV che quando lei era amministratore di sostegno provvisorio il IG. CP_1
accompagnava in banca la IG.,ra senza sua autorizzazione;
S_
2. DCV che nell'occasione di cui al punto che precede venivano svolte operazioni bancarie inerenti i conti della IG.ra S_
3. DCV che nel periodo in cui è stato amministratore era escluso dalla gestione del patrimonio della IG.ra S_
4. DCV che conosceva la IG.ra sin da piccolo;
S_
5. DCV che la IG.ra aveva riferito che avrebbe lasciato i propri beni agli inquilini che li S_
conducevano in locazione dopo la propria morte;
Al fine di ottenere risposta negativa:
6. DCV che poteva fare visita alla IG.ra S_
CP_1 7. DCV che il Geom. e il medico di famiglia Dott. potevano fare visita alla IG.ra Per_2
S_
8. DCV che avete proposto alla IG.ra di fare delle botteghine negli immobili di sua S_
proprietà.
9 Si indica a teste l'Avv. con studio in Lucca, Via Pisana n.69; Testimone_4
9. DCV che avete svolto l'incarico di badante della IG.ra Testimone_1
10. DCV che il le aveva vietato di far entrare persone in casa;
CP_1
11. DCV che il IG. aveva riferito di tenere le finestre chiuse;
CP_1
12. DCV che la mattina la IG,ra si presentava sporca ed affamata;
S_
13. DCV che la mattina la IG.ra si presentava graffiata ed arrosata;
S_
14. DCV che la camera da letto e la cucina erano sporche;
15. DCV che avete insistito affinchè fosse cambiato il materasso della IG.ra S_
16. DCV che avete insisto affinchè fosse dato alla IG.ra da mangiare anche di sera;
S_
17. DCV che lei portava del cibo da casa per la IG.ra S_
18. DCV che i vicini di casa le chiedevano notizie sullo stato di salute della IG,ra S_
Al fine di ottenere risposte negative:
19. DCV che quando lei parlava con la IG.ra questa capiva;
S_
20. DCV che per il periodo in cui lei ha fatto da badante vi sono state visite da parte del medico di famiglia;
21. DCV che la IG.ra rispondeva alle sue domande;
S_
Si indica a teste la IG.ra , residente in [...]
Annunziata n.696.
22.D.C.V. avete consegnato il certificato datato 22.6.2011 da Voi redatto su incarico dell'Avv.
(doc. n. 5 parte ) unicamente allo stesso, CP_14 CP_15
Indica a teste il Dott. , presso Azienda Usl Via Aurelia, 335 Viareggio;
Testimone_6
Chiedono ammettersi l'interrogatorio formale del AI sul seguente capitolo: CP_15
DCV che quando la IG.ra in data 23/06/2011 si è presentata al suo studio per la Testimone_1
redazione del testamento Lei ha previamente acquisito il certificato medico datato 22/06/2011 a firma del Prof. indirizzato all'amministratore di sostegno Testimone_6 CP_14
(Doc.5 comparsa AI ); CP_15
Chiedono l'interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: CP_14
DCV che il certificato del Dott. datato 22/06/2011 a lei indirizzato le è Testimone_6
pervenuto presso il suo studio in data 01/07/2011 in originale;
10 DCV che lei non ha mai consegnato il documento al AI;
DCV che ha consegnato copia del documento di cui al capitolo che precede solo all'amministrata in data 05/07/2011.
I procuratori della parte chiedono ammettersi la controprova sui capitoli avversari. nel merito, dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di CP_15
Lucca da in data 23.6.2011 - Repertorio Ultime Volontà n° 269 -; dichiarare la Testimone_1
validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da CP_15
in data 6.9.2010 - Rep. Ultime Volontà n° 260 -, e, per l'effetto, dichiarare il Testimone_1
CP_1 Conser- Consorzio Servizi Società cooperativa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. , proprietario dell'immobile sito in Lucca, Via S.Zita n.5, Controparte_18
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 130 particella 293 sub 6. Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare a restituire alla comparente le somme Controparte_1
corrispondenti ai canoni di locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di S_
, oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui abbia, nel
[...] Controparte_1
frattempo, venduti i beni sopra descritti, si chiede che il Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall' esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite”.
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, Email_1
- in via preliminare, ammettere le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 comma
6, n. 2 cpc, e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo;
- dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal notaio di Lucca da CP_15
in data 23.6.2011, Repertorio Ultime Volontà n. 269; Testimone_1
- dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio da in data 6.9.2010, Repertorio Ultime Volontà n. 260, CP_15 Testimone_1
e per l'effetto,
11 - dichiarare proprietario dell'immobile sito in Lucca, Via Anfiteatro n. 105 (con CP_13
accesso da Via S. Zita n. 7) rappresentato nel NCEU del Comune di Lucca nel foglio 130 dalla particella 285 subalterno 1, categoria D/8 con la RC di euro 7.875,97.
Conseguentemente, condannare al pagamento in favore del IGnor Controparte_1 CP_13
della somma corrispondente a quanto percepito a titolo di canone di locazione dalla data
[...] del decesso di , oltre interessi e rivalutazione. Nell'ipotesi in cui Testimone_1 CP_1
abbia, nel frattempo venduto il bene sopra descritto, si chiede che il Tribunale Ill.mo
[...] condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua.
- dichiarare proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Via Anfiteatro n. 35 CP_12
rappresentato al Catasto fabbricati del Comune di Lucca al foglio 130, mappale 221 sub 6, cat.
C/1, classe 13, consistenza 24 mq, rendita euro 1.344,85. Conseguentemente, condannare
a restituire alla IGnora la somma corrispondente ai canoni di Controparte_1 CP_12
locazione illecitamente percepiti dalla data del decesso di , alla data del Testimone_1
31.12.2019, oltre interessi e rivalutazione. Condannare altresì il IG. al Controparte_1
pagamento in favore della IGnora della somma corrispondente ai canoni di CP_12
locazione che, a partire dal 1.1.2020, avrebbe percepito quale legittima proprietaria del fondo dall'attuale conduttore. Nell'ipotesi in cui abbia, nel frattempo venduto il bene sopra descritto, si chiede che il Controparte_1
Tribunale Ill.mo condanni il convenuto al risarcimento del danno subito dall'esponente il cui ammontare sarà provato in corso di causa, con concessione di sequestro conservativo sugli immobili di proprietà del medesimo nella misura che sarà ritenuta congrua.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per i motivi e le causali di cui sopra, Emai_2
1) nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse che il testamento pubblico ricevuto dal notaio
di Lucca da in data 23/06/2011, Repertorio Atti di Ultima CP_15 Testimone_1
Volontà n. 269 sia nullo
12 - dichiarare la validità ed efficacia del precedente testamento pubblico ricevuto sempre dal notaio di Lucca da in data 06/09/2010, Repertorio Atti di Ultima CP_15 Testimone_1
Volontà n. 260
- e per l'effetto dichiarare il IG. legatario e proprietario del locale al piano terra CP_2
sito in Lucca, Piazza Cittadella 15, di mq 12, rappresentato al NCEU del Comune di Lucca nel foglio 129, particella 343, porzione di subalterno 11 (già subalterno 6 fino alla data del
07/07/2020), categoria C/1;
2) in ogni caso con compensazione integrale delle spese di lite nei confronti del comparente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E SINTESI DEI FATTI DI CAUSA
DI e hanno adito, Parte_1 Parte_2 Parte_3
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo che: - le attrici detengono da Controparte_1
molto tempo in locazione tre distinti immobili siti in Lucca, Piazza Cittadella (numeri civici 11,
13 e 14), a suo tempo di proprietà delle sorelle (deceduta il 10.7.2010) e CP_16
(deceduta il 15.11.2017); - tra le attrici e le due proprietarie si era instaurato un Testimone_1
rapporto di amicizia e fiducia, tanto che le sorelle avevano loro promesso che avrebbero lasciato loro in eredità i beni locati;
- in effetti, con testamento pubblico del 6.9.2010, Testimone_1
CP_1 (divenuta unica proprietaria a seguito della morte della sorella aveva disposto in coerenza con quanto promesso, prevedendo dei legati in favore delle attrici (e degli altri conduttori degli immobili di proprietà della medesima); - proprio nel 2010, su iniziativa del Comune di Lucca
(settore politiche sociali), si era aperto dinanzi a questo Tribunale un procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di (deceduta nelle more CP_16 dell'avvio del procedimento) e - il giudice tutelare, esaminata la diretta Testimone_1
interessata in udienza, aveva nominato in via provvisoria, quale amministratore di sostegno, l'avv.
(storico legale delle sorelle e aveva disposto il compimento di una Testimone_4 S_
TU psichiatrica;
- nel procedimento era intervenuto l'avv. nuovo legale di CP_14
chiedendo il rigetto del ricorso, e nell'occasione l'AD provvisorio aveva Testimone_1
manifestato alcune perplessità sia rispetto alla nomina del nuovo legale, sia rispetto alle ragioni addotte a fondamento della richiesta di rigetto dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- il giudice tutelare, valutate le condizioni della e ritenuto che ella potesse essere S_
13 facilmente circonvenuta, aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nominando tuttavia quale
AD definitivo l'avv. - due mesi dopo la nomina dell'avv. CP_14 CP_14
aveva modificato le proprie disposizioni testamentarie, nominando quale unico Testimone_1
erede (persona alla quale, con una procura da lei firmata nell'agosto Controparte_1
2010, era stato conferito il potere di controllare i suoi interessi e di nominare professionisti nel suo interesse); - il una volta divenuto proprietario dell'intero patrimonio di CP_1
dopo la sua morte, aveva donato due unità immobiliari all'avv. Testimone_1 CP_14
La tesi delle attrici essenzialmente ritiene che il con la complicità dell'avv. CP_1
abbia dapprima isolato la recidendo ogni rapporto con le persone che fino CP_14 S_
a quel momento l'avevano assistita (l'avv. , il medico di base GALLIA Pierluigi, i Tes_4
geometri e ) e per poi circuirla, facendole firmare il Controparte_17 CP_19
testamento oggetto di causa (si rileva al riguardo che, all'epoca dell'introduzione della presente causa, era anche in corso un procedimento penale in fase di indagini preliminari che vedeva indagati il il per il delitto di cui all'art. 643 c.p.). CP_1 CP_14
Sulla scorta di quanto sopra, le attrici hanno domandato: - l'accertamento della nullità del testamento pubblico (ricevuto dal notaio del 23.6.2011 con il quale CP_15
aveva nominato unico erede - l'accertamento della Testimone_1 Controparte_1
validità ed efficacia del testamento pubblico del 6.9.2010, nel quale erano state nominate legatarie;
- la dichiarazione del diritto di proprietà in capo alle stesse sugli immobili oggetto di legato in loro favore;
- la condanna di a restituire le somme Controparte_1
corrispondenti ai canoni di locazione percepiti dopo il decesso di Testimone_1
Si è costituito in giudizio l'originario (unico) convenuto, contestando Controparte_1
puntualmente le allegazioni di cui all'atto di citazione e precisamente esponendo che: - i legati in favore delle attrici contenuti nel testamento del 6.9.2010 non erano dipesi da rapporti di amicizia con le medesime (invece assenti), ma piuttosto da ragioni economiche (le spese per manutenzione e tributi erano equivalenti alle entrate da canoni di locazione); - l'assistente sociale del Comune di
Lucca, nel rivolgersi al Tribunale, aveva evidenziato lo stato di demenza senile della sola
[...]
(che nel frattempo era deceduta) e non anche di - quest'ultima CP_16 Testimone_1
aveva cambiato il medico di fiducia all'inizio del 2010 (ben prima quindi della nomina dell'avv.
14 quale AD); - il rapporto di fiducia tra e tanto l'avv. CP_14 Testimone_1 Tes_4
quanto il geom. si era incrinato perché quest'ultimi avevano provato a convincerla a CP_17
compiere delle operazioni immobiliari sostanzialmente favorevoli allo stesso;
- l'avv. Tes_4
era stato nominato dalla al preciso scopo di bloccare il tentativo di porre il CP_14 S_
suo patrimonio sotto il controllo esclusivo dell'avv. , che nel frattempo era stato Tes_4
nominato dal Tribunale amministratore di sostegno provvisorio e che oltretutto, pur percependo direttamente i canoni locatizi, non lasciava alla sufficienti risorse per il suo S_
mantenimento; - resosi conto del disegno di circonvenzione messo in atto dall'avv. , Tes_4
l'avv. a suo tempo aveva presentato denuncia presso la Procura della Repubblica (i CP_14
relativi procedimenti erano stati tuttavia archiviati); - la TU svolta nell'ambito del procedimento di apertura della misura di amministrazione di sostegno (redatta dal dott. aveva Per_3
evidenziato la piena capacità di intendere e di volere di e il giudice tutelare Testimone_1
aveva aperto la misura non perché la beneficiaria fosse incapace, ma per l'enorme entità del suo patrimonio (necessitante di un ausilio sul piano gestorio); - dalla suddetta relazione di TU era emerso lo stretto rapporto di fiducia intessuto dalla con il la moglie, S_ CP_1
che si occupavano di lei in tutto e per tutto;
e proprio al dott. la nell'ottobre Per_3 S_
2010 aveva dichiarato che aveva intenzione di mutare le disposizioni testamentarie;
- la donazione posta in essere dal n favore dell'avv. cinque mesi dopo la CP_1 CP_14
morte della non sarebbe indicativa di alcuna complicità nel paventato delitto di S_
circonvenzione, ma piuttosto conseguenza dei pregressi rapporti personali e professionali intercorsi tra di loro;
- non sarebbe stato posto in essere alcun isolamento della la S_
quale (semplicemente) era persona di indole piuttosto riservata;
- non sarebbe inoltre vero che la non fosse stata assistita o seguita medicalmente nel corso dell'amministrazione di S_ sostegno;
al contrario, il e la moglie ( l'avrebbero assistita e CP_1 CP_20
accudita quotidianamente;
- peraltro il era stato nominato erede anche nel CP_1
precedente testamento (revocato da quello successivo ed oggetto di causa), e non avrebbe avuto quindi alcuno specifico interesse a circuire l'anziana IGnora.
15 Tanto puntualizzato in fatto, il convenuto in punto di diritto ha sostenuto l'inesistenza di tutti gli elementi tipici del delitto di circonvenzione di incapace, in particolare sottolineando come sia onere della parte attrice dimostrare rigorosamente l'incapacità della de cuius.
In data 12.2.2021 è intervenuto volontariamente nel processo per il tramite Controparte_8
dell'amministratore di sostegno L'intervento risulta adesivo rispetto alla Controparte_9
domanda di nullità svolta dalle attrici. In particolare, il ha rilevato di essere stato CP_8
nominato legatario dell'immobile sito in Lucca, Piazza Cittadella, n. 14 nel testamento del
6.9.2010. Da tale immobile era stato poi sfrattato per morosità dal il quale lo CP_1
aveva successivamente donato all'avv. ha concluso per la CP_14 Controparte_8
dichiarazione di nullità del testamento del giugno 2011, per l'accertamento della validità del testamento del settembre 2010 e, per l'effetto, per la dichiarazione di nullità dell'atto di donazione del 24.4.2018 in favore dell'avv. del quale contestualmente ha chiesto l'autorizzazione CP_14
alla chiamata in causa.
Il giudice istruttore ha concesso la richiesta autorizzazione, differendo la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c..
Si è costituito in giudizio l'avv. il quale, in via preliminare, ha eccepito CP_14
l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa del (e, conseguentemente, la nullità CP_8
del provvedimento autorizzativo della chiamata in causa) in quanto, al momento dell'intervento adesivo, non era più consentito alle parti chiedere la chiamata in causa (e, ai sensi dell'art. 268 comma 2 c.p.c., il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte). Nel merito, la difesa dell'avv. ha ricalcato quella del CP_14
convenuto con l'aggiunta delle seguenti circostanze: - la de cuius non aveva alcun CP_1
particolare rapporto con i locatori, essendo peraltro a suo avviso inverosimile che i legati previsti nel precedente testamento potessero essere connessi ad asseriti rapporti di amicizia con i conduttori stante la loro numerosità; - con particolare riferimento al poi, senz'altro CP_8
non vi era alcun legame affettivo, tenuto conto delle pessime condizioni in cui teneva l'immobile, tali da causare infiltrazioni nell'appartamento della stessa In via subordinata Testimone_1
rispetto al rigetto della domanda, l'avv. ha domandato la condanna del al CP_14 CP_8
pagamento in suo favore di un indennizzo per arricchimento senza giusta causa atteso che, una
16 volta divenutone proprietario, egli avrebbe eseguito molteplici lavori manutentivi nell'immobile oggetto del legato in favore del chiamante. Inoltre, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di estromissione per nullità della propria chiamata in causa, l'avv. ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il notaio per veder CP_14 CP_15
accertata (in via riconvenzionale) la sua eventuale responsabilità per non aver accertato compiutamente la capacità d'intendere e di volere della testatrice.
La chiamata in causa del dott. è stata ritualmente autorizzata e quest'ultimo si è CP_15
costituito in data 5.11.2021. Il notaio ha contestato la chiamata in causa rilevando come CP_15
alcun rapporto di garanzia intercorreva con l'avv. soggetto estraneo alle disposizioni CP_14
testamentarie oggetto di causa, non essendo nemmeno chiaro quale sarebbe il danno ingiusto subito da quest'ultimo per il caso di eventuale accoglimento dell'azione di nullità spiegata dalle attrici (accoglimento che sarebbe intervenuto in conseguenza dell'accertamento proprio della condotta illecita dello stesso chiamante). In ogni caso, il dott. ha negato qualsivoglia CP_15
responsabilità a proprio carico, in particolare evidenziando come la de cuius fosse ben consapevole dell'atto che stava ponendo in essere e delle relative conseguenze sul piano giuridico. Ha aggiunto, a comprova di tale assunto, che la IG.ra si era presentata S_
presso il suo studio con un testamento olografo scritto di suo pugno nel quale nominava erede universale volontà che tuttavia aveva voluto trasfondere in un nuovo Controparte_1
testamento pubblico. Prima di raccogliere le volontà della de cuius, inoltre, il dott. CP_15
avrebbe acquisito la certificazione del prof. (primario in psichiatria presso Testimone_6
l'ospedale di Viareggio e professore a contratto dell'Università di Pisa), che attestava la piena capacità di intendere e di volere di In conclusione, il dott. ha chiesto Testimone_1 CP_15
il rigetto della domanda svolta dall'avv. chiedendone la condanna per lite temeraria ai CP_14
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more hanno depositato comparsa di intervento volontario , CP_10 CP_12
il i quali hanno Controparte_21 CP_13
aderito alle domande e argomentazioni attoree, chiedendo l'accertamento del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di legato in loro favore nel testamento pubblico del 6.9.2010, sostituito da
17 quello oggetto di causa, con condanna del lla ripetizione di quanto a lui versato a CP_1
titolo di canoni locatizi.
Alla prima udienza del 3.12.2021 il giudice istruttore, ritenuto necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione (e ciò in considerazione dell'unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità nelle disposizioni testamentarie oggetto di causa.
A seguito della citazione in giudizio, si è costituito il solo rappresentando in CP_2
punto di fatto che anche a lui (così come alle attrici) la aveva promesso la proprietà S_
dell'immobile detenuto in locazione. Il convenuto non si è tuttavia associato in senso proprio alle domande di parte attrice, chiedendo che, per il caso di accertamento della nullità del testamento del giugno 2011, fosse accertata la validità del legato in suo favore, con compensazione delle spese giudiziali.
Con ordinanza del 18.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2022, il giudice istruttore ha rigettato la (reiterata) istanza di estromissione dal giudizio avanzata dall'avv.
e ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. CP_14
Con decreto del 25.7.2023, preso atto dell'intervenuto decesso dell'avv. BIANCHINI Donatello, procuratore di è stata dichiarata l'interruzione del processo. Lo stesso Controparte_8
ha in seguito depositato ricorso in riassunzione con un nuovo legale ed è stata CP_8 conseguentemente fissata l'udienza per la prosecuzione del processo.
Con ordinanza del 18.12.2023, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio a seguito della riassunzione, è stata rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da
[...]
ed è stata disposta l'acquisizione degli atti e documenti del procedimento penale che CP_14
aveva visto coinvolti come indagati per i medesimi fatti e CP_14 CP_1
(procedimento chiuso con decreto di archiviazione). La documentazione, in formato
[...]
cartaceo, è stata prodotta dalla Procura della Repubblica il 7.5.2024 e ne è stata disposta la conservazione in cassaforte. Con provvedimento in data 8.9.2024, reso a seguito di un'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., è stato chiarito che ciascuna parte avesse diritto a visionare e prendere copia della documentazione acquisita ed è stata fissata un'udienza
18 successiva per la discussione sul contenuto della predetta. Esaminate le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 24.1.2025 per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata posta in decisione con provvedimento assunto ex art. 127-ter c.p.c. il 6.2.2025.
MOTIVAZIONE
1. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
e Costoro, infatti, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
risultano beneficiari di disposizioni mortis causa, sub specie di legato, nel testamento pubblico del 2010 (doc. 4 di parte attrice) e per questo ne è stato disposto il coinvolgimento nel processo quali litisconsorti necessari. Nonostante la ritualità delle notifiche eseguite nei loro confronti dalle attrici a seguito dell'ordine impartito dal Tribunale, tuttavia, essi non si sono costituiti.
2. Sempre preliminarmente, stante l'eccezione svolta dal convenuto ritiene questo CP_1
Collegio che sia legittimato a stare in giudizio. È ben vero, infatti, che nel CP_13
testamento del 2010 tra i legatari risulta tale (e non ), ma è altrettanto Persona_4 CP_13
vero che: - nella stessa scheda testamentaria aveva concesso in legato i vari Testimone_1
appartamenti e fondi ai soggetti che all'epoca ne erano i conduttori;
- si legge nel testamento che a veniva lasciato "il negozio in Via Anfiteatro n.105"; - come dimostrato dal Persona_4
documento prodotto in allegato alla comparsa del , tale immobile era stato concesso in CP_13
locazione dalle sorelle alla LANZA & CO. S.r.l., di cui erano soci i coniugi S_ [...]
e e il figlio - è quindi del tutto verosimile che il Per_5 Persona_6 CP_13
" trascritto nella scheda testamentaria corrisponda all'unico dei soci rimasti in Persona_4
vita, ossia - appunto - , e che dunque la testatrice sia incorsa semplicemente in un errore CP_13
materiale.
3. Venendo al merito della causa, la domanda principale proposta dalle attrici , Parte_1
alla quale hanno aderito gli intervenuti Parte_2 Parte_3 CP_8 CP_10
CP_1 CONSER, e , mira ad ottenere una declaratoria di nullità del testamento pubblico di CP_13
ricevuto dal notaio in data 23.6.2011 (doc. 4 di parte Testimone_1 CP_15
attrice), con conseguente riviviscenza del testamento pubblico ricevuto dallo stesso notaio in data
6.9.2010. La nullità dell'ultimo testamento viene invocata in quanto, secondo la tesi attorea, le
19 ultime volontà espresse dalla IG.ra sarebbero il frutto del delitto di circonvenzione di S_
incapace perpetrato da Controparte_1
La tesi qui sostenuta ha originato un procedimento penale a carico del convenuto CP_1
di (già amministratore di sostegno della . Il procedimento de quo CP_14 S_
(R.G.N.R. 3747/2018), ancora in corso alla data di introduzione del giudizio civile, è sfociato in un decreto di archiviazione depositato dal Giudice per le Indagini preliminari di questo Tribunale in data 26.9.2021 (prodotto in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dal
È tuttavia ben noto che il decreto di archiviazione non è equiparabile ad una CP_1
sentenza irrevocabile e non produce gli effetti caratteristici della cosa giudicata di cui all'art. 652
c.p.p., di talché nulla osta a che i medesimi fatti venga rivalutati in sede civilistica.
Ciò posto, è opportuno soffermarsi sui caratteri propri che assume il giudizio civile in casi siffatti onde inquadrare il perimetro oggettivo del thema decidendum, i riflessi sull'onere probatorio e i rapporti che sussistono con il procedimento penale.
In primo luogo, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, viene in interesse la categoria della nullità piuttosto che quella dell'annullamento, in presenza di un negozio giuridico che sia il frutto di un reato. Proprio in una fattispecie nella quale la parte attrice aveva dedotto la sussistenza di una circonvenzione d'incapace, la Suprema Corte ha affermato che il contratto (ma lo stesso vale per una scheda testamentaria) concluso per effetto diretto della consumazione di un reato deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle eIGenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008, nonché, più di recente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10609 del 28/04/2017).
La Suprema Corte ha già avuto modo di puntualizzare la diversità ontologica che intercorre tra la nullità del testamento come conseguenza del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p., in combinato con l'art. 1418 c.c.) e l'annullabilità per incapacità di intendere e di volere disciplinata dall'art. 591 c.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015).
20 Invero, l'ipotesi prevista dall'art. 591 c. 2 n. 3 c.c. ricorre non in presenza di una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, essendo invece necessario che, a causa dell'infermità, il de cuius, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (tra le tante, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
27351 del 23/12/2014 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018).
Viceversa, il delitto di circonvenzione di incapace non postula necessariamente che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idonea a porla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (tra le molte, Cass. Pen., Sez. 2,
Sentenza n. 23283 del 24/02/2023). Con maggior impegno esplicativo, è stato affermato che “il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori
- di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo;
ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione” (cfr. Cass. Pen, Sez. 2, Sentenza n. 36424 del 26/05/2015).
Se dunque ai fini della declaratoria di nullità per intervenuta circonvenzione di incapace è sufficiente un quid minus rispetto allo stato di incapacità di intendere e di volere del testatore, tuttavia la consumazione del reato passa attraverso la dimostrazione di una condotta dell'agente tesa all'induzione della vittima al compimento di atti dannosi per la sua sfera giuridica, proprio mediante l'approfittamento delle sue condizioni. L'agente, con il proprio comportamento, deve
21 dunque influire sul processo volitivo della persona offesa (mediante pressioni o persuasione morale che si giovano della sua condizione di menomazione psichica), determinandola al compimento di atti pregiudizievoli con la finalità di procurare, a sé o ad altri, un profitto.
Tracciata la differenza tra le due fattispecie, logica conseguenza è che la parte che invochi in sede civilistica una nullità negoziale discendente dalla consumazione di un delitto debba fornire la prova della sussistenza degli elementi tipici dell'ipotesi criminosa, onde consentire al giudice civile un accertamento incidenter tantum, strumentale alla decisione dell'impugnativa negoziale.
La prova può essere fornita con ogni mezzo ammesso dal processo civile e nulla osta a che ai fini probatori vengano utilizzati gli atti del procedimento penale. Invero, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (così Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Ancora diversa, poi, è l'ipotesi di annullamento per vizio della volontà ai sensi dell'art. 624 c.c..
Tale puntualizzazione si rende necessaria solo in quanto le attrici e gli intervenuti e CP_10
CONSER, in comparsa conclusionale, hanno adombrato tale fattispecie;
tuttavia, non essendo stata proposta alcuna domanda in tal senso (nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, quando comunque sarebbe stata tardiva), tanto il dolo quanto la violenza asseritamente esercitati dal convenuto risultano estranei al thema decidendum.
Non è inoltre corretto quanto si legge nelle repliche conclusive depositate da e CP_10
CONSER, vale a dire (testualmente) che “mai nessuno in sede civile ha dichiarato che la IG.ra sia stata circonvenuta, come penalmente deve intendersi, bensì, nella presente causa si S_ ritiene invece, che, come ampiamente dedotto e dimostrato, l'allontanamento e l'isolamento a cui la IG.ra è stata sottoposta, circostanza incontrovertibile proprio in ragione delle S_ risultanze penali, l'hanno indotta ad elaborare ed esternare una volontà “suggerita””. Ed infatti
22 costoro, intervenendo in giudizio, hanno concluso per la nullità del testamento, senza mai chiederne l'annullamento, aderendo dichiaratamente alla domanda delle attrici e alla tesi della circonvenzione di incapace (basti leggere il seguente estratto degli atti di intervento della
“La domanda attrice volta a far dichiarare la nullità del testamento pubblico del CP_10
23.6.2011 appare pienamente fondata posto che gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile come fosse stata vittima di Testimone_1
una grave e prolungata attività di circonvenzione volta a minarne la libera volontà in sede testamentaria” e di CONSER “La domanda attrice volta a far dichiarare la nullità del testamento pubblico del 23/06/2011, Rep. Ultime Volontà n. 269 ai rogiti AI , appare CP_15
pienamente fondata posto che gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile come la GN fosse stata vittima di una Testimone_1
grave e prolungata attività di circonvenzione volta a minarne la libera volontà in sede testamentaria”).
In definitiva, la domanda di nullità può trovare accoglimento solo ed esclusivamente se risulteranno dimostrati i presupposti della fattispecie delittuosa della circonvenzione di incapace, come sopra tratteggiati.
4. Venendo dunque all'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, pare ineludibile il prioritario confronto con tutta la documentazione idonea a far comprendere quale fosse lo stato di capacità d'intendere e di volere di nel periodo in cui venivano rese le (nuove) Testimone_1
ultime volontà ricevute dal notaio e alla presenza di due testimoni (23.6.2011), in primis CP_15
la documentazione del procedimento di volontaria giurisdizione n. 882/2010 culminato, in data
29.4.2011, nell'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Il procedimento era scaturito dal ricorso presentato in data 9.4.2010 dai servizi sociali del
Comune di Lucca, nella persona dell'assistente sociale volto all'apertura di CP_22
CP_1 una misura di tutela per le sorelle e (doc. 5 di parte attrice). Ivi si legge Testimone_1
che: - le sorelle non erano sposate e non avevano familiari a cui poter far riferimento;
- per quanto riferito dall'allora medico di base delle sorelle, costoro "sono state sempre dei tipi molto CP_1 particolari e con il passare del tempo sono diventate ancora di più "ostiche""; - era affetta da demenza senile;
- , a fronte del suggerimento di un supporto domiciliare in loro favore, S_
23 "con un modo di fare piuttosto allarmato e sulla difensiva, ha rifiuta[to] categoricamente qualsiasi aiuto"; - l'appartamento nel quale le sorelle vivevano "appare trascurato soprattutto a livello igienico".
Nel giugno 2010 il Giudice Tutelare ha sentito in udienza l'assistente sociale la CP_22
quale ha ribadito che le sorelle erano molto riservate, aprivano la casa solo al medico S_
(all'epoca il dott. ) e, benché vi fosse qualcuno che si occupasse delle faccende Per_2
domestiche, il loro appartamento era sporco e le loro condizioni personali apparivano molto trascurate (doc. 11 di parte attrice).
Il Giudice ha fissato per l'inizio del mese di agosto 2010 l'audizione delle sorelle;
nelle more,
è deceduta. Il Giudice Tutelare ha dunque proceduto con l'audizione di , in CP_16 S_
data 6.8.2010, presso il suo domicilio alla presenza dell'assistente sociale del CP_22
medico curante (nel frattempo cambiato: al dott. era subentrato il dott. ) e del Per_2 Per_7
convenuto A verbale (fogli 2126 e 2127 del fascicolo penale) ha Controparte_1 S_
dichiarato: - "mi aiuta lo conosco da circa 2 o 3 anni è venuto qui la mia Controparte_1
sorella stava male ci ha aiutato"; - "sono proprietaria dell'immobile in cui vivo, poi sono proprietaria di 10 o 12 altre case sono affittate, io riscuoto gli affitti, alcune non so quanto riscuoto o meglio circa 2000 o 3000 l'uno"; - "il un amico, non gli do dei soldi"; CP_1
- "io ho 88 anni e faccio tutto da me";
All'esito dell'audizione il Giudice, ravvisando una sufficiente lucidità dell'amministranda ma, al contempo, una scarsa consapevolezza circa l'entità del suo patrimonio, con il conseguente rischio di circonvenzione ("ella si presta ad essere facilmente circonvenuta", si legge nel provvedimento), aveva disposto un approfondimento a mezzo TU, affidando l'incarico al dott.
e aveva nominato quale amministratore di sostegno provvisorio l'avv. Persona_8
(doc. 6 di parte attrice). Testimone_4
È bene qui rilevare che l'avv. (il cui nominativo, per il vero, non compare mai nei Tes_4
primi atti del procedimento di volontaria giurisdizione) non pare essere stato nominato casualmente. Come si evince dal doc. 8 prodotto dalle attrici, vale a dire una memoria depositata da costui nel parte conclusiva del procedimento de quo (e sul cui contenuto si tornerà più diffusamente), l'avv. era il figlio del geometra (di nome che, per oltre Tes_4 Pt_1
24 cinquant'anni, aveva coadiuvato la famiglia unitamente al geom. S_ CP_17
il quale ultimo, nonostante la propria qualifica tecnica, si sarebbe occupato delle
[...] questioni più strettamente contabili connesse all'ingente patrimonio delle S_
Nel frattempo, in data 30.8.2010 (dunque circa una ventina di giorni dopo l'audizione da parte del giudice tutelare), si era recata dal notaio e aveva conferito a Testimone_1 CP_15
giudicato "persona di fiducia", il potere di "controllare i miei interessi Controparte_1
sia economici che personali e nominare liberi professionisti e quanto possa esservi bisogno.
Inoltre, il predetto deve occuparsi di ritirare raccomandate e di riscuotere affitti e di apporre la sua firma in mancanza di mia indisponibilità di poterlo fare" (doc. 13 di parte attrice). Il
6.9.2010, inoltre, la veva indirizzato una lettera al Presidente del Tribunale (poi messa S_
agli atti del giudizio di volontaria giurisdizione) con la quale, da un lato, aveva nominato come proprio legale l'avv. e, dall'altro lato, aveva ribadito la propria fiducia nei CP_14
confronti del esprimendo la volontà che, in caso di nomina di un amministratore CP_1 di sostegno, questi fosse individuato proprio nella persona dell'odierno convenuto (nuovamente il doc. 13 delle attrici).
Sempre prima del deposito della relazione peritale del dott. precisamente il 6.9.2010, Per_3
si era recata dal notaio e aveva reso testamento nel quale aveva Testimone_1 CP_15
devoluto, a titolo di legato, ai vari conduttori gli appartamenti e negozi a quella data concessi in locazione, per poi istituire erede del restante patrimonio il (doc. 4 delle Controparte_1
attrici).
Il dott. aveva eseguito un colloquio con l'amministranda il 13.10.2010, presso il suo Per_3
domicilio e alla presenza di Di seguito si riportano alcuni passaggi Controparte_1
salienti delle dichiarazioni rilasciate dalla IG.ra nel corso dell'audizione (tutte le S_
successive citazioni sono tratte dal doc. 3 prodotto dal convenuto CP_1
- "Ho lasciato i miei beni non ad enti, ma a persone che mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato, per esempio a mi ha aiutato tanto, ha aiutato anche mia sorella, è morta a lui CP_1
CP_1
. Conosco la gente che sta qui, che è vicina, in negozio, i vicini, ma non ho amiche di nessun genere. Di notte dormo da sola, sta vicino a S. Frediano, ha la sua famiglia e CP_1
pover'uomo fa anche troppo" (pag. 3);
25 CP_1
- "Fino a poco tempo fa avevo un avvocato di fiducia, poi un bel giorno il [il commercialista] mi chiamò perché voleva che firmassi per cedergli tutto [la delega] perché voleva fare tante botteghine in corso Garibaldi e piazza Grande. Io non ho firmato, questo è successo ai primi di agosto 2010. [...] Mi ha fatto arrabbiare ed ho deciso di licenziarlo: ora non ho commercialista, la dichiarazione dei redditi me la farà il geometra Amministratore Per_9
di Sostegno. Mi cercherò un altro commercialista" (pag. 3 e 4);
- "Ho fatto il testamento nel 1987 dopo la morte di mamma avvenuta il 13 aprile del 1944, anzi del 1984. Ho lasciato a lui e alla sua moglie. Lui è venuto dopo la Controparte_1
CP_1 morte di mamma, non ha conosciuto mamma, ha conosciuto . Il testamento? Per ora non
l'ho cambiato, forse lo cambierò anche, ma per ora non l'ho cambiato. Ce l'ha il notaio di Piazza
S.Frediano" (pag. 4);
- "Ho dato la procura al IG. che conosco da 15 anni e che nell'agosto Controparte_1
2010 mi ha firmato questa procura quale mia persona di fiducia per controllare i miei interessi sia economici che personali e nominare liberi professionisti e a quanto possa esservi bisogno, ecc., il tutto davanti al notaio " (pag. 4). Per_10
All'esito del colloquio con l'amministranda, il dott. ha giudicato Per_3 Testimone_1
"persona ottantottenne in condizioni sia psichiche che fisiche più che discrete in senso assoluto ed ampiamente congrue con l'età avanzata: si può definire persona anziana intellettualmente molto vivace e determinata" (pag. 4). Si legge inoltre nella relazione:
- "Viene però accudita in ogni bisogno da una coppia di coniugi che da circa 15 anni l'hanno avvolta nella loro protezione globale: le sono assiduamente vicini, hanno ottenuto la completa fiducia e gratitudine dell'interessata, che afferma senza esitare di aver stabilito di lasciar loro gran parte o la totalità dei suoi beni mobili ed immobili" (pag. 5);
- "Dal colloquio riferito si è visto che è capace di provvedere alla cura dei propri interessi, sia direttamente che con la nomina di personale tecnico in grado di gestire i suoi beni mobili ed immobili, di cui peraltro si occupa con occhiuta attenzione. Appare infatti attenta alle entrate ed alle uscite bancarie, è diffidente sospettosa e suscettibile quanto basta per condurre in prima persona il dialogo col commercialista e di averlo dismesso dopo che le sono state proposte con sgradita insistenza iniziative commerciali riguardanti la gestione dei suoi beni" (pag. 5);
26 - "Può essere manipolata dalla coppia degli attuali fiduciari, che hanno un accesso dichiaratamente preferenziale sia nella sua abitazione che nel suo cuore;
infatti senza dubbio potrebbero chiedere ed ottenere ripetutamente beni liquidi od oggetti di entità modesta, emolumenti sproporzionati alla loro attività, o addirittura potrebbero tentare (caso molto difficile nella fattispecie!) di ottenere donazioni o false vendite di immobili, non contentandosi o non fidandosi di quanto loro promesso in riferimento al testamento, che probabilmente non hanno letto e che comunque può essere cambiato in qualsiasi momento. Questa ipotesi sembra poco probabile, ma non è certo impossibile" (pag. 6);
- "Non sorprende che a coloro che le hanno instillato da molti anni tali sentimenti di affetto e di gratitudine a causa del loro operato voglia dare una giusta ricompensa, al di là della remunerazione puramente lavorativa: trattasi di un comportamento comprensibile ed addirittura di una generosità apprezzabile" (pag. 7).
Ad ogni modo, tracciando le conclusioni, il dott. ha suggerito, in caso di apertura della Per_3 misura dell'amministrazione di sostegno (scelta comunque sconIGliata dall'ausiliario), la nomina non di un soggetto "istituzionale", figura che non sarebbe stata mai stata accettata dalla ma piuttosto di una delle due persone di sua fiducia (ossia, il e la S_ CP_1
moglie) con questa motivazione: "si tratterebbe dunque di individuare un AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO nella persona di uno dei suddetti medesimi fiduciari attualmente esistenti, in modo tale da prevenire circonvenzioni ad opera di terze persone estranee (anche se la cosa sembrerebbe improbabile data la descritta personalità dell'Esaminanda), e nello stesso tempo in modo di prevenire azioni illecite anche da parte degli attuali custodi" (pag. 9).
All'esito della TU, la per mezzo del legale incaricato, avv. si è S_ CP_14 opposta all'apertura della misura, solo in subordine chiedendo la nomina del uale CP_1
AD (doc. 7 di parte attrice).
Da parte sua l'amministratore provvisorio, avv. , ha depositato nel procedimento Testimone_4
di volontaria giurisdizione delle note critiche rispetto agli esiti della TU (doc. 8 di parte attrice).
Per quanto di maggiore interesse, si riportano i passaggi più rilevanti:
27 - "Fin dall'inizio del mio incarico, ho incontrato insuperabili difficoltà nel relazionarmi con la persona beneficiaria e ciò in maniera del tutto inaspettata ed imprevedibile, in considerazione
CP_1 del sempre ottimo rapporto personale e professionale con la stessa e la sorella " (pag. 1);
- il giorno 6.9.2010 ha riferito essersi recato presso l'abitazione della la quale però lo S_ aveva accolto con “incomprensibile diffidenza”; ella, inoltre, aveva dimostrato “di non recepire pienamente i motivi della mia visita, a lei esposti con calma e completezza di spiegazioni, limitandosi a ripetermi "lasciatemi stare, tanto presto muoio, lasciatemi vivere in pace i miei ultimi giorni, cosa vi siete messi in testa..."”(pag. 2);
- “Di fronte alle mie domande sulle sue necessità personali e domestiche, mi comunicava che, a tutto, pensava un certo IG. da me incontrato, successivamente, in occasione di un CP_1 appuntamento con la beneficiaria presso la sede della Cassa di Risparmio di Lucca” (pag. 2);
- delle questioni più strettamente economico-patrimoniali, ha riferito essersi sempre occupato il
CP_1 geom. , anche per le pratiche successive alla morte della sorella avvenuta nel luglio CP_17
2010; sennonché il geom. , “pur avendo avuto contatti, quanto meno settimanali, con le CP_17
sorelle e non solo per questioni esclusivamente professionali, ma anche per necessità S_
personali di vario genere delle stesse, non ha mai avuto conoscenza del loro rapporto con il IG.
(pag. 3); Controparte_1
- in merito alla descrizione degli eventi che avrebbero portato al "licenziamento" del geom.
, ha evidenziato come la on avesse mai posseduto beni nelle zone indicate, vale CP_17 S_
a dire Corso Garibaldi e Piazza Grande, e ha adombrato un possibile condizionamento da parte del irritualmente presente nel corso dell'audizione (pag. 3 e 4). CP_1
Il Giudice Tutelare, con provvedimento assunto il 20.4.2011, ha aperto l'amministrazione di sostegno, nominando quale AD l'avv. (il quale nel frattempo aveva dato la CP_14
sua disponibilità); ciò in quanto aveva ritenuto non opportuna la nomina del CP_1
"posto che lo stesso TU ha rilevato che la beneficiaria potrebbe "essere manipolata dalla coppia di attuali fiduciari che hanno accesso dichiaratamente preferenziale nella sua abitazione
e nel suo cuore"” (doc. 12 delle attrici).
La seconda scheda testamentaria, vale a dire quella oggetto delle domande di nullità di cui è causa, è stata resa dalla ppena due mesi dopo l'apertura della misura. Precisamente, il S_
28 23.6.2011 la de cuius si è recata nuovamente presso il AI dott. e, CP_15
revocando previamente ogni precedente testamento, ha nominato quale unico erede doc. 3 delle attrici). Controparte_1
È in atti, inoltre, un certificato redatto il 22.6.2011 dal dott. (già consulente Testimone_6
di parte della nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione), su richiesta S_
dell'amministratore di sostegno, avv. (doc. 5 di parte ). Il dott. , CP_14 CP_15 Tes_6
dopo aver riportato in sintesi i contenuti del colloquio avuto con la il giorno S_ precedente, ha concluso in questi termini: “la paziente è apparsa lucida, ben orientata nei parametri spazio-temporali e nelle persone. Nel colloquio sono emerse solo delle alterazioni della memoria di fissazione, del tutto comprensibili per l'età. Ho rilevato una buona rappresentazione delle capacità critiche e di giudizio”. Nel corso di questo giudizio le parti hanno dibattuto circa la conoscenza di tale certificato da parte del notaio in data precedente al rilascio delle dichiarazioni testamentarie (si vedano anche i capitoli di prova testimoniale nn. 35 e
36 di parte attrice), ma trattasi di un profilo a ben vedere non rilevante giacché a venire in interesse non è la qualità professionale del lavoro svolto dal notaio in quell'occasione, ma quale fossero le condizioni di capacità volitiva della n quel momento, e non è in discussione S_
che il certificato sia stato redatto in prossimità della redazione del secondo testamento pubblico.
Volgendo uno sguardo più ampio al periodo successivo all'apertura dell'amministrazione di sostegno, prolungatosi per circa sei anni e mezzo ( è infatti deceduta in data Testimone_1
15.11.2017), può dirsi quanto segue. Contr La lettura delle relazioni annuali depositate in Tribunale dall' (tutte prodotte in allegato alla comparsa del convenuto) testimoniano una situazione di sempre maggiore chiusura verso il mondo esterno. Più nel dettaglio:
- nella relazione del 2012 si legge che l'amministrata aveva una limitata vita sociale, uscendo solo per brevi passeggiate e per andare in chiesa (accompagnata dal e non gradendo CP_1
intrattenersi a lungo in colloquio, anche con persone conosciute, sia al telefono che di persona. Il suo atteggiamento nei confronti delle persone (ivi compreso l'AD) viene descritto come
“diffidente e guardingo”. Le uniche persone definite amiche nella relazione sono i coniugi ai quali l'AD, nei limiti fissati nel decreto di nomina, lasciava di fatto la gestione CP_1
29 delle spese quotidiane. Infine, si legge che con la bella stagione la beneficiaria amava trascorrere buona parte della giornata presso il podere di FO e, talvolta, presso la casa di Lido di
Camaiore; Contr
- nella relazione del 2013, l' ha enfatizzato maggiormente il carattere “diffidente ed arcigno” della beneficiaria, la quale - si legge – “non gradisce la presenza di estranei ma anche di persone che conosce da tempo, con esclusione dei coniugi e . CP_20 Controparte_1
Questi ultimi, secondo quanto si evince dalla relazione, si occupavano di tutte le eIGenze primarie dell'anziana (cucina, pulizie, aiuto nella cura e nell'igiene, trasporto nei luoghi desiderati), talora trattenendosi nell'abitazione anche di notte;
- la situazione descritta rimane pressoché invariata nella relazione dell'anno 2014;
- nell'anno 2015, l'AD ha segnalato che la moglie del era rimasta CP_20 CP_1
vittima di un incidente stradale e per tale ragione era stata assunta una badante. L'AD ha inoltre evidenziato che l'incidente occorso alla aveva determinato un'ulteriore chiusura della CP_20 la quale trascorreva la maggior parte del tempo a letto e “pare demotivata e S_ rassegnata”;
- la situazione descritta nelle ultime due relazioni annuali è rimasta sostanzialmente immutata.
La tendenza all'isolamento sociale emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni da parte delle persone sentite dalla polizia giudiziaria, la quasi totalità coincidenti le parti oggi in causa, che ne attribuivano la responsabilità al CP_1
Sinteticamente:
- il geom. (già collaboratore del geom. , professionista che, fino a metà del CP_19 CP_17
2010, si occupava di seguire le questioni riguardanti la gestione degli immobili affittati dalle sorelle ha dichiarato che “alla morte della IG.ra [ma probabilmente la S_ S_
CP_1 persona sentita intendeva riferirsi a n.d.r.] ci siamo premuniti di accertarci delle condizioni della IG.ra , anche perché era a conoscenza del geometra l'esistenza di un legame S_ CP_17
particolarmente forte tra le due sorelle. Abbiamo cercato diverse volte di contattare sia la IG.ra
che il tesso ma non abbiamo ricevuto risposta. Circa 10/15 giorni dopo il S_ CP_1
si presentò, da solo, presso il nostro ufficio con tono indispettito e perentorio ci CP_1
intimava di non occuparci più della IG.ra , in quanto ci avrebbe pensato lui. Da quel S_
30 momento in poi non abbiamo avuto più contatti con il abbiamo invece provato a CP_1 contattare alcune volte la IG.ra , ma non abbiamo avuto risposta” (foglio 631 del S_
fascicolo penale);
- l'amministratore di condominio, ha dichiarato che dopo il 2010 la Per_11 S_
non avevano più partecipato alle assemblee di condominio, recandovisi piuttosto il CP_1
quale suo delegato (foglio 634 del fascicolo penale);
- (parte attrice e querelante) ha dichiarato che “quando nella vita della Parte_3
IG.ra è comparso il IG. a me ed altri affittuari, ci sono stati S_ Controparte_1
preclusi i rapporti con la IG.ra , ci è stato persino impedito di fargli gli auguri per le S_ ricorrenze” (foglio 688 del fascicolo penale);
- (parte attrice e querelante) ha dichiarato che “dalla nomina ad Parte_2 amministratore di sostegno dell'Avv. non ho avuto più modo di incontrare la IG.ra CP_14
, in particolare una volta sono riuscita a parlarci telefonicamente e gli preannunciai una S_ mia visita, ma la stessa dispiaciuta, mi disse testuali parole “mi dispiace non posso riceverla perché mi chiudono dentro e non ho le chiavi per aprire”; ho riferito tale circostanza all'Avv.
ma lo stesso mi ebbe a riferire che tale argomentazione era frutto della volontà della CP_14
stessa IG.ra in quanto non voleva essere disturbata. Successivamente a tale ultimo S_
episodio ho provato diverse volte a telefonare alla IG.ra alcune volte senza ricevere S_
risposta, in poche circostanze mi ha risposto il IG. che comunque non mi ha CP_1 consentito di(o) parlare con ” (fogli 690 e 691 del fascicolo penale); S_
- (parte attrice e querelante) dichiarava che “dopo qualche mese il Parte_1
CP_1 decesso della IG.ra , ho iniziato ad avere difficoltà a colloquiare con , alcune volte S_
non mi rispondevano al telefono altre volte mi rispondeva un uomo, forse il che CP_1 comunque non mi passava affermando che riposava” (foglio 693 del fascicolo penale); S_
- (parte intervenuta) dichiarava che “[…] avendo comunque un rapporto CP_13
CP_1 amichevole con entrambe le sorelle già da quando era in vita , in prossimità del Natale, mi recavo presso la loro abitazione per omaggiarle di un panettone e di una bottiglia di spumante CP_1 ricordo però che il secondo Natale dopo la morte di , presso l'abitazione di , venni S_
31 ricevuto da l quale mi disse che le condizioni di erano cambiate e quindi CP_1 S_ era preferibile non disturbarla […]” (foglio 699 del fascicolo penale).
5. Un primo elemento che può trarsi con sufficiente sicurezza dalla disamina dei documenti fin qui sintetizzati è che la nel momento in cui ha rilasciato le proprie ultime volontà, S_ fosse capace d'intendere e di volere. Sebbene, come anche rilevato dal giudice tutelare, ella non sembrasse avere esatta contezza del contenuto del proprio ingente patrimonio, ciò pare dipendere, più che da una scarsa lucidità (ipotesi del tutto esclusa tanto dal TU, quanto dal dott.
[...]
CP_1
), dallo stile di vita ritirato e povero di agi e vizi che sia lei che la sorella avevano Tes_6
deciso di assumere nel corso della loro esistenza. Detto in altri termini, era Testimone_1
perfettamente consapevole di essere proprietaria di un IGnificativo numero di immobili ed era in grado di comprendere la funzione e lo scopo delle dichiarazioni di ultima volontà rese dinnanzi a un notaio, nonché cogliere la differenza tra la devoluzione dell'intero patrimonio ad un'unica persona, quale erede universale (come fatto nel testamento del 2011) o, piuttosto, la sua distribuzione tra più persone (scelta adottata nel testamento del 2010). Coerentemente con tali presupposti, il decreto di nomina di amministratore di sostegno non aveva posto alcuna limitazione alla capacità di testare della S_
Un secondo elemento che emerge in maniera piuttosto lampante dall'istruttoria documentale è che, dall'anno 2010, si sia assistito ad un IGnificativo attivismo della IG.ra sul versante S_
della gestione del suo patrimonio, così come, più in generale, a un cambio dei professionisti cui fino a qual momento era stata solita rivolgersi. Ed infatti, in serie: - nella prima parte dell'anno
2010, ha cambiato il medico di base (il dott. è stato sostituito dal Testimone_1 Per_2
dott. ); - a inizio agosto 2010, ha cessato di avere rapporti con il geom. (soggetto Per_7 CP_17
che, da anni, seguiva le pratiche di natura "commercialistica" delle sorelle); - il 30.8.2010, circa
15 giorni dopo l'audizione da parte del Giudice Tutelare e quando era già stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio (nella figura dell'avv. , professionista Testimone_4
vicino alla famiglia , l'amministranda ha conferito una procura generale notarile per la S_
gestione dei suoi rapporti patrimoniali a - il 6.9.2010 la si è Controparte_1 S_
recata nuovamente dal notaio per rendere le proprie dichiarazioni di ultime volontà CP_15
(nelle quali aveva lasciato gli appartamenti e negozi in legato agli allora conduttori e il restante
32 patrimonio in eredità al - il 23.6.2011, quindi circa 9 mesi dopo, la a CP_1 S_
mutato le proprie ultime volontà, revocando il precedente testamento e nominando quale erede universale il CP_1
Le attrici e la quasi totalità degli intervenuti ascrivono questi comportamenti alla comparsa in scena del Più in particolare, è stato sostenuto che fino al 2010 quest'ultimo altri CP_1
non era che il fattore del podere di FO (anch'esso rientrante tra le proprietà della , S_
mentre in seguito, e in concomitanza con la pendenza della procedura di amministrazione di sostegno, questi abbia avuto l'abilità di carpire la fiducia della isolandola dal mondo S_
esterno (ivi compresi i vicini e i conduttori con i quali avrebbe avuto un rapporto di amicizia) e inducendola a revocare gli incarichi conferiti ai professionisti che in precedenza la assistevano. Il insomma, avrebbe profittato di una fase di debolezza dell'anziana IGnora, acuita CP_1
dalla morte della sorella, per portarla a fare di lui il suo unico punto di riferimento e indurla, quindi, a mutare il testamento in proprio favore.
Tale ricostruzione, tuttavia, non convince.
Anzitutto, quanto al valore probatorio delle sommarie informazioni rese dalle parti oggi in causa, non può trascurarsi l'interesse di cui le stesse erano e sono portatrici (nell'ottica di attribuire al i avere isolato, influenzato e circuito la ciò che costituisce l'oggetto CP_1 S_
specifico del presente procedimento); il che impone, evidentemente, una prudente valutazione in termini di attendibilità.
Inoltre, sussistono più che solidi elementi che inducono a ritenere che il convenuto, nel 2010, fosse ben più che il fattore del podere di FO.
In questo senso depongono, in primo luogo, le dichiarazioni rese dalla stessa Testimone_1
tanto al Giudice Tutelare (agosto 2010) quanto al TU incaricato nel procedimento di volontaria giurisdizione (ottobre 2010). La IG.ra definiva n amico e una persona S_ CP_1
CP_1 che aveva aiutato sia lei che la sorella L'appellativo di "amico" non era viceversa utilizzato né per i vicini, né per coloro che stavano "in negozio" (cioè, si presume, gli affittuari), sebbene i rapporti contrattuali con alcuni di essi fossero in essere ormai da circa 30 anni. Testimone_1
è bene ricordarlo, era parsa lucida e orientata (fatta salva qualche défaillance mnesica, ben rintracciabile nei marchiani errori contenuti nelle sue dichiarazioni con riferimento alla
33 collocazione temporale di taluni eventi), e nel qualificare i propri rapporti interpersonali aveva inteso attribuire rilevanza solo ed esclusivamente a quello intessuto con il Ecco, è CP_1
assai arduo pensare che il convenuto, da figura pressoché sconosciuta, il cui unico ruolo era quello di occuparsi della gestione di un podere fuori città (nel Comune di Capannori), abbia potuto in così breve tempo carpire la fiducia e l'affetto di una persona pacificamente lucida e capace di intendere e di volere, al punto da offuscare o addirittura far pressochè scomparire ogni altra persona.
Lo stesso TU incaricato dal Tribunale, non causalmente, nella sua relazione ha evidenziato che la viene però accudita in ogni bisogno da una coppia di coniugi che da circa 15 anni S_
l'hanno avvolta nella loro protezione globale: le sono assiduamente vicini, hanno ottenuto la completa fiducia e gratitudine dell'interessata, che afferma senza esitare di aver stabilito di lasciar loro gran parte o la totalità dei suoi beni mobili ed immobili”.
Anche dalla lettura delle sommarie informazioni testimoniali pare evincersi che la figura del osse tutt'altro che estranea al contesto domestico delle sorelle già da CP_1 S_
prima del 2010. La IG.ra (parte attrice) ha dichiarato di aver conosciuto il Parte_2 el corso di una visita di cortesia nell'abitazione delle sorelle, poco prima della CP_1
CP_1 morte di (foglio 690 del fascicolo penale). La IG.ra (parte attrice) ha Parte_1 dichiarato testualmente: “ho avuto modo di conoscere tale IG. da Controparte_1
CP_1 quando era ancora in vita la IG.ra , lo stesso l'ho visto alcune volte occuparsi di alcune faccende per le due IGnore” (foglio 693 del fascicolo penale).
Peraltro, il primo medico di base delle sorelle in sede di sommarie informazioni S_ testimoniali, riferendosi al periodo antecedente all'apertura del procedimento di volontaria giurisdizione, ha dichiarato che “era restia ad accettare intromissioni nella sua vita S_ privata” (foglio 627 del fascicolo penale); allo stesso modo, l'avv. sia nelle note Tes_4
conclusive del giudizio di volontaria giurisdizione, sia in sede di sommarie informazioni (foglio
611 del fascicolo penale), ha evidenziato particolarmente il carattere da sempre “diffidente” delle sorelle Tale atteggiamento serbato verso il mondo esterno rende grandemente S_ implausibile che il da persona solo periferica, nell'arco di breve tempo (come CP_1
sostengono le parti attrici e intervenute), sia riuscito ad oltrepassare il muro di diffidenza a tal
34 punto da: farsi rilasciare una procura generale a fine agosto 2010; farsi nominare erede già nel primo testamento;
divenire una presenza costante nell'abitazione della Tali S_
accadimenti sono decisamente più coerenti con la sussistenza di un rapporto preesistente, tutt'altro che episodico e leggero, che nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione, CP_1 anche complice la morte della sorella finiva per intrecciarsi ancora di più (su tale aspetto si tornerà oltre).
D'altra parte, che nel corso del tempo, avesse intessuto un rapporto particolare Testimone_1
con il e ben diverso da quello avuto con gli altri inquilini/conduttori può essere CP_1
ragionevolmente ricollegato anche al fatto che costei amava trascorrere molto tempo presso il podere in località FO, da moltissimo tempo gestito appunto dal convenuto. Ciò lo si evince dalla relazione per l'anno 2012 redatta dall'AD: "con la bella stagione ama trascorrere buona parte della giornata presso il suo podere di FO (Capannori, Lucca) in quanto è amante del verde e degli animali [...]"; consuetudine che, con tutta probabilità, la beneficiaria soleva avere anche in precedenza.
Che il osse una persona tutt'altro che marginale nella vita della già da CP_1 S_
prima del 2010 non è contraddetto dal fatto che alcune figure fino a quel momento in un certo qual modo vicine all'anziana abbiano riferito di essere venuti a conoscenza della sua esistenza solo nel 2010.
Si allude, in primo luogo, a quanto scritto dall'avv. nelle note depositate nel Tes_4
procedimento di volontaria giurisdizione e nel verbale di sommarie informazioni (si veda il foglio
611 del fascicolo penale), e ciò in quanto non si ha alcuna contezza della profondità e intimità del rapporto che vi era tra il legale e le sorelle Invero, emerge che un forte legame vi fosse S_ stato, in passato, con il padre dell'avvocato (geom. , mentre il figlio Persona_12 Tes_4
si era occupato solo delle questioni legali, ed è perfettamente possibile, quindi, che prima di assumere il ruolo di amministratore di sostegno questi non conoscesse il né ne CP_1
avesse mai sentito parlare.
L'avv. ha anche affermato che nemmeno il geom. (già deceduto all'epoca Tes_4 CP_17
dello svolgimento delle indagini penali) aveva mai conosciuto il Tuttavia, ove CP_1
anche volesse ravvisarsi una qualche anomalia in tale dato (come già detto più volte, il si CP_17
35 occupava di questioni commercialistiche, rispetto alle quali il almeno fino al CP_1
2010, era sempre rimasto del tutto estraneo), tale affermazione pare almeno in parte contraddetta
Contr da quanto riferito in sede di sommarie informazioni dal geom. collaboratore del ): CP_17 quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto il irca un anno o un anno e CP_1
CP_1 mezzo prima della morte di
E ancora, quanto sopra esposto non è contraddetto dal fatto che il dott. (medico di base Per_2 della fino all'inizio del 2010) abbia dichiarato che “per quanto è di mia conoscenza S_ non c'è ma stata nessuna terza persona che si sia interessata allo stato di salute delle due CP_1 sorelle, infatti come dicevo prima la IGnora non è mai venuta presso il mio ambulatorio mentre la IGnora è venuta diverse volte ma sempre da sola” (foglio 627 del fascicolo S_
penale). Ed infatti, il medico aveva visitato le sorelle (principalmente ) solo presso il suo S_ studio, fatta salva una visita domiciliare nel 2009 e un'altra visita per accompagnare l'assistente sociale, ed il fatto che persona all'epoca del tutto autonoma, si recasse da sola Testimone_1
(e non con il convenuto) ad effettuare le visite non pare poter costituire un elemento denotante l'inesistenza del ella vita delle sorelle. CP_1
Infine, occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese dall'assistente sociale attivatasi CP_22
dopo la segnalazione fatta dal dott. . In sede di sommarie informazioni, la stessa ha Per_2 dichiarato che “dai primi accertamenti emergeva chele due anziane risultavano effettivamente vivere sole, senza alcuna assistenza di prossimi congiunti o altre persone”, mentre in una relazione del novembre 2010 ha dato atto del fatto che fosse seguita “costantemente” dal S_
(foglio 629 del fascicolo penale). Non si ha contezza in cosa siano consistiti i CP_1
“primi accertamenti”, ma essi ben potrebbero coincidere con quanto segnalato dal dott. Per_2 oltre alla pura e semplice constatazione, in sede di visita domiciliare effettuata nell'aprile 2010, che in casa le sorelle erano state trovate sole, senza l'assistenza di familiari o badanti.
Conclusivamente, è del tutto verosimile che fosse una persona vicina a Controparte_1 da tempo ben antecedente all'apertura del procedimento per la nomina di un Testimone_1
amministratore di sostegno, e a lei legata da un rapporto di amicizia non paragonabile al rapporto personale intessuto, invece, con vicini e conduttori degli appartamenti e fondi commerciali di sua proprietà, come chiaramente evincibile dalle richiamate dichiarazioni della medesima. Pt_4
36 Ciò che è accaduto nel corso del procedimento giurisdizionale, semmai, è che il CP_1
divenuto il punto di riferimento della anche nella cura di aspetti patrimoniali in S_
precedenza gestiti o direttamente dalla stessa (come la riscossione degli affitti) o dal geom.
. CP_17
Come visto poc'anzi, secondo la tesi attorea, ciò sarebbe dipeso dall'esclusiva volontà del impegnato nella sua strategia di isolamento della A tale conclusione, CP_1 S_
tuttavia, non può pervenirsi con un sufficiente grado di probabilità logica, se non altro perché è possibile ascrivere l'allontanamento delle precedenti figure professionali ad altri fattori.
Si è detto più volte – questo dato emerge ripetutamente dai documenti acquisiti e può ritenersi assolutamente pacifico – che era assolutamente contraria all'apertura Testimone_1 dell'amministrazione di sostegno e, più in generale, all'intromissione di alcuno nei suoi affari patrimoniali che ella riteneva di poter gestire autonomamente. Tale atteggiamento fortemente oppositivo ben può spiegare, di per sé solo, la sostituzione del dott. quale medico di Per_2 base: era stato quest'ultimo, infatti, a segnalare la situazione delle sorelle gli assistenti S_
sociali e ad originare, così, il procedimento di volontaria giurisdizione. Del pari, la contrarietà alla misura protettiva può essere alla base dell'atteggiamento freddo e non collaborativo assunto da nei confronti dell'avv. , “reo” di essere stato nominato AD Testimone_1 Tes_4
provvisorio dal Giudice Tutelare.
Quanto all'allontanamento del geom. , la stessa ha fornito una motivazione nel CP_17 S_
corso del colloquio con il TU alludendo a uno specifico episodio di intromissione (o quantomeno percepito come tale) nei suoi affari privati, con particolare riferimento alla proposta di cedere gli immobili per realizzare delle "botteghine" in corso Garibaldi e Piazza Grande. La veridicità di tale accadimento è stata posta in dubbio dall'avv. nella memoria Tes_4
depositata al termine del procedimento di volontaria giurisdizione, ma pare francamente implausibile che la che pure, sul punto, non doveva la benché minima spiegazione al S_ dott. – avesse ritenuto opportuno inventare di sana pianta tale motivazione. Peraltro, Per_3
anche a voler ritenere che su tale decisione della l bbia potuto recitare S_ CP_1
un qualche ruolo, non si comprende quale specifico interesse avrebbe potuto trarre da tale decisione: un conto, infatti, è l'(asserito) isolamento da persone potenzialmente concorrenti nei
37 lasciti patrimoniali, mentre altro è l'allontanamento di chi, fino a quel momento, si era occupato esclusivamente degli aspetti fiscali connessi alla gestione dei numerosi immobili di proprietà della donna.
Venendo, allora, proprio all'isolamento sociale, l'istruttoria ha restituito uno scenario in cui a partire dal 2010, ha diminuito sempre di più i propri contatti con persone Testimone_1
estranee, ad eccezione dei coniugi Anche in questo caso, le attrici e alcuni degli CP_1 intervenuti ascrivono tale comportamento all'intervento del ma ad avviso di CP_1 questo Collegio trascurano degli elementi tutt'altro che irrilevanti, già altrove evidenziati. Invero, il 2010 è l'anno nel corso del quale, da un lato, è stato aperto il procedimento che ha condotto CP_1 all'apertura dell'amministrazione di sostegno e, dall'altro lato, è morta la sorella vale a dire l'unica familiare ancora in vita con la quale, fino a quel momento, la veva convissuto. S_
Trattasi di fattori – soprattutto quest'ultimo – che possono aver accentuato i tratti del carattere di
, già perfettamente presenti, vale a dire la diffidenza verso il prossimo e una tendenza S_ quasi ossessiva alla riservatezza, oltre ad aver determinato un fisiologico calo dell'umore, acuitosi con l'avanzare dell'età. In questo quadro d'insieme è assai arduo affermare con sufficiente certezza probatoria che l'isolamento sia stato invece il frutto, anche solo parziale, di una manipolazione da parte del interessato a far sparire dalla vita di coloro CP_1 S_
ai quali (come emerge dalle sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria) aveva promesso di lasciare in eredità, sotto forma di legato, gli immobili in affitto.
D'altro canto, nel ricostruire la vicenda, non è possibile prescindere da un dato di fatto di rilievo piuttosto centrale, non a caso particolarmente valorizzato dal Pubblico Ministero nella sua richiesta di archiviazione (prodotta unitamente alla prima memoria dal convenuto).
In particolare, si è già dato conto del fatto che i due testamenti pubblici resi da Testimone_1
sono intervallati da appena nove mesi: settembre 2010, il primo, e giugno 2011, il secondo. Nel primo testamento il è stato nominato erede, mentre i vari conduttori sono stati CP_1
destinatari di legati aventi ad oggetto gli immobili loro rispettivamente locati. Non è dato sapere se il osse a conoscenza del contenuto specifico del testamento, ma per certo ne CP_1 conosceva l'esistenza, come si ricava dalle dichiarazioni rese dalla stessa l TU dott. S_
“Ho lasciato i miei beni non ad enti, ma a persone che mi hanno voluto bene e mi hanno Per_3
38 aiutato, per esempio a mi ha aiutato tanto, ha aiutato anche mia sorella, è morta a lui CP_1
CP_1
. […] Ho fatto il testamento nel 1987 dopo la morte di mamma avvenuta il 13 aprile del
1944, anzi del 1984. Ho lasciato a lui e alla sua moglie. Lui è venuto Controparte_1
CP_1 dopo la morte di mamma, non ha conosciuto mamma, ha conosciuto . Il testamento? Per ora non l'ho cambiato, forse lo cambierò anche, ma per ora non l'ho cambiato. Ce l'ha il notaio di
Piazza S.Frediano”. Insomma, nell'ottobre 2010, il oteva dirsi ragionevolmente CP_1
certo di essere destinatario di beni ereditari, presumibilmente insieme ad alcuni altri beneficiari
(la aveva infatti fatto riferimento a “persone che mi hanno voluto bene e mi hanno S_ aiutato”, pur facendo solo il nome del e della moglie). Ebbene, sul piano CP_1
presuntivo risulta difficile credere che il convenuto avesse bisogno di indurre la a S_ modificare le proprie ultime volontà per vedersi riconoscere tutto l'enorme patrimonio mobiliare e immobiliare della de cuius, tentando un'intromissione che, visto il carattere della donna, avrebbe potuto determinare l'effetto opposto. Inoltre, non è agevole credere che il CP_1 sia riuscito in quest'opera di convincimento o induzione in un lasso di tempo brevissimo, quando per il vero l'isolamento sociale (asseritamente orchestrato dallo stesso secondo CP_1
quanto lamentato da attrici e intervenuti) era da poco iniziato.
Volendo trarre le fila dei ragionamenti fin qui condotti, può affermarsi che: - è più probabile che non che tra il esistesse un rapporto di amicizia e vicinanza da CP_1 Testimone_1
molto prima del 2010 e che in ogni caso tale rapporto fosse ben più forte di quello creato con vicini di casa e conduttori di appartamenti/negozi; - il mutamento delle figure professionali di cui la si era avvalsa negli anni precedenti parrebbe piuttosto una reazione alla pendenza S_ del procedimento volto all'apertura dell'amministrazione di sostegno piuttosto che frutto di una strategia indotta dal - del pari, l'isolamento sociale può essere stata una CP_1
CP_1 conseguenza emotiva delle vicende giudiziarie e, soprattutto, della morte della sorella alla quale era molto legata;
- il rafforzamento del legame tra e S_ Controparte_1
può essere spiegato sia con la pendenza del procedimento di volontaria Testimone_1 giurisdizione, sia con il venir meno dell'amata sorella, e con esso il bisogno di costruire un rapporto di maggior vicinanza con il la moglie sia per avere compagnia, sia per CP_1
essere aiutata nelle faccende quotidiane;
- nei fatti il la moglie hanno gestito la CP_1
39 Contr negli ultimi anni della sua vita, come riportato nelle relazioni dall' il tutto senza S_ alcun tipo di remunerazione e, quindi, per spirito di solidarietà e solo con l'aspettativa di un lascito testamentario;
- il ra comunque a conoscenza del fatto che la CP_1 S_
l'avesse reso destinatario quantomeno di una parte dell'eredità, per cui non aveva un forte interesse a che tale volontà fosse modificata per accaparrarsi l'intero patrimonio;
- non è inverosimile che la abbia mutato le proprie ultime volontà nel giro di pochi mesi non S_
già perché indotta dal con manovre illecite, ma perché orientata a ricompensare CP_1
una persona con la quale aveva già stretto da tempo un rapporto di amicizia e che, in occasione
CP_1 della morte della sorella (si ricordano qui le dichiarazioni rese da al TU: “ S_ CP_1
CP_1 mi ha aiutato tanto, ha aiutato anche mia sorella, è morta a lui ”) e subito dopo, si era dimostrato molto vicino e disponibile all'aiuto; aiuto peraltro poi prolungatosi per l'intera esistenza in vita dell'anziana, e quindi per altri sei anni circa, senza alcun tipo di gratificazione economica;
- d'altra parte, non può omettersi di considerare che la non avesse forti S_
motivi per tenere ferme le disposizioni testamentarie revocate;
invero, per quanto possa corrispondere al vero che lei e la sorella avessero promesso ai vari inquilini che avrebbero lasciato loro in eredità gli immobili (la circostanza emerge variamente dai verbali di sommarie informazioni), l'assenza di un legame forte con tali persone può aver indotto la a S_ lasciare tutti i propri averi all'unica persona che riteneva veramente amica;
il tutto sull'onda emotiva degli accadimenti verificatisi tra il 2010 e il 2011 e non invece come conseguenza di pressioni illecite e manipolatorie nel processo formativo della sua volontà.
6. V'è a questo punto da comprendere se il quadro probatorio di cui sopra possa risultare perturbato dall'ultimo elemento (presuntivo) fatto valere dalle attrici, vale a dire il fatto che il convenuto, una volta ricevuta l'eredità, abbia donato all'avv. due unità immobiliari CP_14
facenti parte dei beni ereditari. La tesi attorea, in buona sostanza, è che tra i due vi sia stata complicità e che, dunque, l'avv. abbia concorso nel reato di circonvenzione nella sua CP_14
qualità di AD e, per tale ragione, sia stato successivamente ricompensato.
Tale ipotesi, tuttavia, appare poco credibile.
Innanzitutto, emerge in maniera piuttosto chiara dagli atti di causa che l'avv. fosse CP_14 tutt'altro che una figura ben accetta alla In particolare, dagli atti del procedimento di S_
40 volontaria giurisdizione emerge che questa, oppostasi fino all'ultimo alla nomina di un amministratore di sostegno, abbia prestato condiscendenza alla nomina dell'avvocato CP_14
amico del soltanto in via subordinata e una volta compreso che la nomina di CP_1 quest'ultimo, da lei indicato in prima battuta, non sarebbe stata accolta. L'avv. nelle CP_14
sue relazioni periodiche al giudice tutelare, non manca di rilevare come la ccettasse le S_
sue visite solo alla presenza del non gradisse, né avesse mai accettato la misura CP_1 dell'amministrazione di sostegno. Può quindi sicuramente escludersi che il possa CP_14 essere intervenuto direttamente sull'amministrata per indurla a lasciare l'intera eredità al convenuto.
Escluso il diretto intervento sulla IG.ra non si comprende appieno in cosa sarebbe S_ consistita la condotta “complice” che l'avv. avrebbe posto in essere, certamente non CP_14
ravvisabile in un presunto silenzio di fronte ad asserite condotte intrusive da parte del
Contr poteticamente conosciute dall' come già detto, il non frequentava CP_1 CP_14
l'abitazione dell'amministrata.
Vero è che, in concreto, il in prossimità del secondo testamento, si è attivato per CP_14 ottenere un certificato medico che dimostrasse la persistente capacità d'intendere e di volere da parte della beneficiaria. Tale iniziativa, tuttavia, anche a volerla connettere alla necessità di redigere un nuovo testamento (secondo quando dedotto dall'avv. in realtà egli aveva CP_14
chiesto tale certificato in vista di altri atti di straordinaria amministrazione), più che rappresentare un atto di complicità con il convenuto, pare costituire un accertamento a tutela della S_
ciò salvo a voler ritenere che anche il medico incaricato (dott. , primario di Tes_6
psichiatria della di Viareggio) non si fosse prestato a redigere una certificazione falsa su Pt_5
Contr pressione dello stesso a sua volta convinto dal a fronte della promessa di CP_1
future donazioni.
Infine, tanto il convenuto quanto l'avv. hanno comunque fornito una spiegazione CP_14 plausibile a fondamento dell'atto di liberalità, vale a dire l'esistenza di pregressi rapporti non solo di amicizia, ma anche di natura professionale. È infatti documentato (fogli da 2212 a 2228) che l'avv. abbia prestato la propria assistenza legale in favore del convenuto e dei suoi CP_14 familiari in svariate occasioni, da ultimo a seguito dell'investimento stradale della moglie
41 senza aver mai percepito alcuna remunerazione (quantomeno “tracciata”) da parte del CP_20 sul punto si veda l'annotazione di Polizia Giudiziaria, foglio 1793). D'altra parte, CP_1
è verosimile ritenere che, ove davvero il avesse voluto remunerare l'avv. CP_1
per il supposto concorso in una condotta illecita, ciò verosimilmente sarebbe avvenuto CP_14
con modalità di elargizione più difficilmente tracciabili piuttosto che con la donazione di immobili di provenienza ereditaria, agevolmente conoscibili all'esterno.
Del tutto irrilevanti appaiono infine le dichiarazioni rese dalle badanti che, a partire dalla fine del
2015, hanno assistito la de cujus, in quanto riferite ad un periodo successivo di oltre quattro anni rispetto alla data in cui è stato formato il testamento impugnato e, pertanto, prive di valore probatorio circa la presunta circonvenzione ascritta al econdo la tesi attorea. CP_1
7. In definitiva, il Collegio ritiene che non vi siano elementi probatori sufficienti per ritenere che il testamento del 2011 sia stato il frutto della manipolazione del processo volitivo di S_
da parte di il quale avrebbe profittato di un presunto stato di
[...] Controparte_1 debolezza psichica dell'anziana donna determinandola al compimento di atti pregiudizievoli, parendo piuttosto la conseguenza della volontà, chiaramente espressa dinnanzi al dott. di Per_3
ricompensare le persone amiche, in primis il CP_1
Per completezza, è bene precisare che le prove orali richieste dalle parti attrici e intervenute in questo giudizio, rigettate dal Giudice Istruttore, non avrebbero apportato elementi degni di rilievo giacché, in massima parte, concernono profili fattuali già ampiamente approfonditi (sia nell'ambito delle sommarie informazioni, sia a livello documentale) in sede di indagini penali, nel corso delle quali sono state sentite le stesse persone che sarebbero state chiamate a testimoniare in questo processo. Inoltre, in moltissimi casi le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova si appalesano completamente irrilevanti poiché investono episodi accaduti a partire dal 2015 (si allude alle condizioni in cui versava la IG.ra ll'epoca in cui erano S_
state assunte le badanti o ad incendi occorsi agli appartamenti), e quindi ben successivi al momento in cui la de cuius aveva modificato le sue ultime volontà (giugno 2011) o comunque, in ultima analisi, non decisivi (come ad esempio la conoscenza o meno del certificato del dott.
[...]
da parte del notaio prima della redazione del secondo testamento pubblico;
Tes_6 CP_15
profilo sul quale ci si è già soffermati).
42 Il rigetto della domanda di nullità porta con sé, inevitabilmente, il rigetto o comunque l'assorbimento di tutte le domande che costituiscono una conseguenza della declaratoria di nullità del testamento, ivi compresa la domanda svolta da ei confronti di e quella CP_8 CP_14
successiva svolta da nei confronti di . CP_14 CP_15
8. Non rimane che soffermarsi sulle spese di lite. deve ritenersi vincitore nei confronti tanto delle attrici quanto di tutte le Controparte_1
parti intervenute che hanno aderito alle domande attoree ( e CP_10 [...]
e Controparte_24 CP_12 CP_13
e, infine, . Giova puntualizzare che non vi è ragione alcuna per la quale Controparte_8
dovrebbe addivenirsi alla compensazione delle spese di lite richiesta dal in comparsa CP_8
conclusionale. Ed infatti, l'adesione alla domanda attorea da parte sua non costituiva affatto un atto consequenziale al fatto che il è sottoposto ad amministrazione di sostegno, CP_8
dovendo pur sempre essere valutato da parte dell'AD, in uno con la prospettiva di successo giudiziale, il rischio di causa. Diversamente opinando, del resto, verrebbe a determinarsi una sorta di speciale statuto protettivo rispetto al rischio di soccombenza processuale per tutti i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno o ad altre misure protettive della persona, il che evidentemente non è compatibile con i principi ordinamentali.
Il valore di causa andrebbe individuato in misura pari all'ammontare della massa ereditaria, tuttavia non conosciuta;
deve pertanto farsi applicazione del valore indeterminabile, complessità media. Stante quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, va altresì riconosciuta la maggiorazione per pluralità di parti;
tenuto conto del fatto che alcuni degli intervenuti si sono costituiti con gli stessi legali, spendendo gli stessi argomenti difensivi, la misura della maggiorazione va contenuta nei limiti del 60%. Non v'è ragione per discostarsi dai medi tabellari.
Rimangono estranei alla condanna al pagamento delle spese, invece, sia i convenuti rimasti contumaci (coinvolti solo in qualità di litisconsorti necessari in quanto destinatari di legati nel testamento del 2010), sia il quale si è costituito senza, tuttavia, prestare CP_2
adesione alle domande attoree e limitandosi ad attendere le sorti del giudizio (la sua posizione è quindi del tutto assimilabile a quella dei convenuti contumaci).
43 va altresì condannato a rifondere le spese sostenute da Controparte_8 CP_14
ed infatti, come detto, al rigetto della domanda di nullità del testamento del 2011 consegue anche il rigetto della domanda di accertamento della nullità della donazione effettuata dal n favore dell'avv. e avente ad oggetto l'immobile che era stato locato CP_1 CP_14
dal Il valore di causa, in questo caso, deve equipararsi al controvalore dell'immobile CP_8 specifico (€ 35.310,00, secondo quanto dichiarato nell'atto di donazione ai fini fiscali). Non v'è ragione per discostarsi dai medi tabellari.
Quanto al rapporto processuale intercorso tra e deve CP_14 CP_15
considerarsi quanto segue. è stato coinvolto nel giudizio da CP_14 Controparte_8 poiché, nell'ipotesi in cui il testamento del 2011 fosse stato riconosciuto come invalido, con conseguente riviviscenza del testamento del 2010 e del legato dell'appartamento locato al tesso, sarebbe venuto meno l'atto donativo dell'immobile il cui avente causa era stato CP_8 proprio il Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, dopo aver variamente argomentato CP_14
nel senso che il testamento del 2011 fosse perfettamente valido, ha pur tuttavia deciso di coinvolgere nel processo il notaio che aveva ricevuto le ultime volontà della IG.ra nel S_
giugno 2011. Al notaio, sostanzialmente, viene addebitato di non aver valutato la capacità di intendere e di volere della testatrice, come invece prescritto dalla legge notarile e, sia pure in via subordinata, ne è stata chiesta la condanna al risarcimento dei danni provocati nella misura di tutti gli esborsi sostenuti in dipendenza della donazione accettata dal facendo CP_14
affidamento sulla stabilità del testamento. La domanda, tuttavia, si appalesa del tutto infondata una volta appurato che, sulla base delle certificazioni mediche in atti, la fosse S_ perfettamente capace d'intendere e di volere. Inoltre, e più a monte, sussistono forti dubbi sulla possibilità di qualificare come danno risarcibile le spese connesse all'atto donativo che l'avv.
(soggetto qualificato in virtù della professione svolta) si decideva ad accettare benché CP_14
sapesse benissimo che il bene era di provenienza ereditaria e conoscesse perfettamente le condizioni della de cujus, da lui amministrata.
Per tali ragioni, le spese processuali sostenute da non possono che rimanere a CP_15
carico di senza che esse possano essere scaricate sul chiamante in causa CP_14
ed infatti, costituisce ius receptum quello in base al quale “in caso di rigetto della CP_8
44 domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”
(cfr. tra le molte Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Le spese vanno quantificate avuto riguardo al valore di causa (indeterminabile, complessità bassa: la somma dovuta a titolo risarcitorio, infatti, non è mai stata precisata da e CP_14
facendo applicazione dei medi tabellari.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. chiesta da CP_1
(nei confronti delle attrici e degli intervenuti), (nei confronti di
[...] CP_14
e (nei confronti di . Controparte_8 CP_15 CP_14
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e
[...] Controparte_7
rigetta la domanda di accertamento di nullità testamentaria avanzata dalle attrici Parte_1
e cui hanno aderito gli intervenuti
[...] Parte_2 Parte_3
e CP_10 Controparte_11
e e, CP_12 CP_13 Controparte_8
rigetta, conseguentemente, la domanda di accertamento della nullità della donazione avanzata da
Controparte_8 rigetta, altresì, per l'effetto la domanda spiegata da nei confronti di CP_14 [...]
CP_15
condanna le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché gli intervenuti e
[...] CP_10 Controparte_11
e e, tutti in solido
[...] CP_12 CP_13 Controparte_8
tra di loro, a rifondere le spese legali sostenute da liquidate in Controparte_1
45 complessivi € 17.376,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_8 CP_14 liquidate in misura pari a € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna a rifondere le spese legali sostenute da CP_14 CP_15 liquidate in misura pari a € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti di e dei convenuti rimasti contumaci;
CP_2
rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Lucca, 31 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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