Ordinanza cautelare 16 novembre 2017
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Decreto cautelare 29 novembre 2019
Decreto cautelare 13 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2020
Sentenza 2 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/11/2020, n. 11202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11202 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2020
N. 11202/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09515/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Calculli, Maria Angela Rosaria Petrachi, Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Accertamento Requisiti Psico Fisici non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio di non idoneità della ricorrente, espresso nel verbale 6 luglio 2017 dalla competente Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto 15 dicembre 2015;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 25\9\2018:
A) decreto del 12.6.2018 (non notificato) del MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIRETTORE CENTRALE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE pubblicato su Bollettino Ufficiale del Personale supplemento straordinario del 12.6.18 n. 1/32 che rende l'approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori;
B) del successivo decreto (non notificato) del MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIRETTORE CENTRALE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE pubblicato su Bollettino Ufficiale del Personale supplemento straordinario del 6/7/2018 n. 1/37bis che colloca con riserva tra i vincitori (correttamente e senza alcuna conflittualità) due concorrenti parti di contenzioso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28\11\2019:
a) della graduatoria finale pubblicata presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato"G. Rivera" di Campobasso in data 22.11.2019 or 11,00 (e di ogni graduatoria ulteriore e relativi incogniti atti approvativi) nella parte in cui non include la ricorrente e relativi atti approvativi;
b) della nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - nr. 333C/2-SEZ.IAV/COL.9041 - BCIlO protocollo nr. 81778 del 20.11.2019 (notificata il 20.11.2019) e di ogni atto sottostante allo stesso nella quale si assume che nei confronti dell'allieva vice ispettore non verrà espresso il giudizio di idoneità ai servizi di polizia e che pertanto non potra' essere inserita nella graduatoria finale, né prestare giuramento e cio' posto, in considerazione del ricorso giurisdizionale pendente relativo alla suddetta allieva e, in virtu' di quanto previsto dall' articolo 27 quater, comma l lettera a), del DPR 24.4.1982, n. 335, si comunica che la ricorrente deve essere rinviata nel luogo di residenza a decorrere dalla data di notifica della comunicazione;
c) della incognita precorsa corrispondenza di cui è parola nell’atto sub b);
d) della (incognita) nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio Contenzioso e Affari Legali) nr. 333.AIU.C/320 V.I/C del 26.10. 2019, relativa alla posizione dei candidati ammessi con riserva al 10° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, che dà parere di non esprimere il giudizio di idoneità al servizio di Polizia per l'allieva, ammessa al Corso di formazione in esecuzione di ordinanza cautelare nel giudizio tuttora pendente innanzi al T.A.R.;
e) nonché, per quanto di ragione, la (incognita) nota della Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione-Servizio Corsi n. 26660 del 31.10.19 che, nel richiamare i contenuti della sopra indicata nota sub d), dispone di doversi riservare l'espressione del giudizio di idoneità nei confronti della ricorrente;
f) nonché, per quanto di ragione, la nota del Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato"G. Rivera" di Campobasso del 20.11.2019 prot. 301.1/1 prot. 407/studi (notificata il 20.11.19) che si riserva di esprimere il Giudizio di Idoneità al servizio di Polizia nei confronti della ricorrente ammessa con riserva, in esecuzione di ordinanza cautelare, alla frequenza del 10° Corso di Formazione suddetto in quanto il ricorso giurisdizionale è ancora pendente nel merito innanzi al T.A.R.;
g) atti di eventuale conferma degli stessi provvedimenti a cura di altro organo e soggettività ministeriale, ivi compreso, se del caso, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed atti di proposta;
h) atti presupposti, connessi, consultivi, esecutivi, anche impliciti, ancorchè incogniti, ed anche di eventuale diniego o parziale diniego (ancorchè implicito) o omesso esame della nota, contenuti e contributi partecipativi preventivi del 17.11.2019 trasmessa dalla ricorrente con pec del 17.11.2019, ivi compresi omesso avvio a giuramento e scelta delle sedi;
i) informale elenco dei candidati ammessi nella graduatoria iniziale con riserva e che non hanno ancora ricevuto sentenza di merito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\1\2020:
per l’annullamento nei limiti dell’interesse (ed, ove ne sussistano le ragioni, prioritariamente per la declaratoria di nullità anche ex art. 21 septies a seguito di decreto cautelare), previo richiesto esercizio dei poteri cautelari conferiti dall’art. 56 cpa (misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.) nonché PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE nelle forme ed adozione collegiali secondo le circostanze più idonee di:
1) provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Contenzioso e Affari Legali prot. n. 333.A/U.C./Iansiti-Paolicelli/320 V.I./2101/C del 28/11/2019 (prot. Scuola Allievi Agenti Campobasso 29.11.2019 301.1./1/2730) - conseguito in accesso il 12.12.2019 - con cui a seguito delle diffide della ricorrente …. e -OMISSIS-“a rettifica di quanto comunicato con la nota del 26 novembre u.s. ….. e con riferimento al telex di invio nel luogo di residenza del 20 novembre, si prega codesto Servizio di disporre la riammissione, con riserva al corso di formazione degli allievi agenti in questione, cui faranno seguito i successivi adempimenti di competenza della Scuola Allievi Agenti di Campobasso, relativi alla conclusione della fase formativa, in particolare l’espressione del giudizio di idoneità e il conseguente inserimento in graduatoria. Si precisa, quindi, che gli stessi non dovranno essere nominati vice Ispettori in prova né essere conseguentemente assegnati alle sedi per il tirocinio operativo”;
2) provvedimento del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato – Scuola Allievi Agenti di Campobasso prot. n. Cat. 301.1/1 Prot. nr 816/Segreteria del 30.11.2019 con cui l’allievo vice Ispettore -OMISSIS-“è stata inserita con riserva nella graduatoria finale, riportando la votazione finale di 27,688 e posizionandosi tra -OMISSIS-(posto in graduatoria nr. 468) e-OMISSIS-(posto in graduatoria nr 469)”;
3) tabella denominata “Assegnazione Allievi Vice Ispettori 10° Corso”, recante la data dell’11.12.2019 ed ogni eventuale atto approvativo, nella quale sono riportati i Reparti di
assegnazione di n. 617 Colleghi, tra i quali non è ricompreso, nemmeno con riserva, il nominativo della ricorrente;
4) nota del medesimo Ministero - Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio Contenzioso e Affari Legali) nr. 333.A/U.C/320 V.I/C del 26.10.2019 - conseguita in accesso il 29.11.2019 - che esprime parere (quanto alla ricorrente, ammessa con riserva con ordinanza in giudizio pendente) di non sottoposizione al giudizio di idoneità e di non avviamento al periodo di prova;
5-6) nota priva di data di cui a prot. 31.10.2019 n. 26660 Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Studi di Istruzione – Servizio Corsi ed allegata mera appendice del 29.10.19 della Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio Contenzioso e Affari Legali) nr. 333.A/U.C/320 V.I/C del 29.10. 2019 - conseguite in accesso il 29.11.2019 – recanti espressione, per la ricorrente, affermativa quanto all’attualità di sostenere l’esame finale, ma di riserva dall’espressione del giudizio di idoneità, da inserimento in graduatoria finale e da prestazione di giuramento, in attesa di provvedimento di rinvio al domicilio in fase di adozione;
7) nota prot. 4.12.2019 prot.829 cat.301 1 AA GG. della Scuola Allievi Giulio Rivera di Campobasso trasmissiva ad albo, ad oggetto inserimento con riserva della ricorrente in graduatoria;
8) si opus, atto Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane 333-C/2- SEZ. 1 AV/COLL.9041-BC/10 Prot. 0090400 del 13.12.2019 (cd. telex), ove, per inconcessum, lesivo e, a titolo esemplificativo, non ugualmente comprensivo e ricognitivo, e peraltro neanche con riserva, di pari garanzie e par condicio per la ricorrente, ivi compreso titolo a decreto di nomina;
9 e ss) ogni atto, ivi compresi elenco assegnazione sedi dell'11.12.2019, elenco sedi del 3.12.2019 (prot. DD86671 del 3/12/2019 – N333C/2-sez. Mobilità/coll. 9041-BC/10), piano di ripartizione provinciale (nota del 27.11.2019 nota prot. 333C72 -sez Mobilità /Coll 9041 – BC /10 prot.n.0085048 del 27.11.2019 ad oggetto avvio procedure di assegnazione), nelle parti in cui di eventuale pregiudizio per la ricorrente, anche nel numero di sedi e del principio di osservanza delle proprie preferenze in ordine alle sedi di assegnazione;
10) atti di eventuale conferma, anche ignoti, degli stessi provvedimenti a cura di altro organo e soggettività ministeriale, ivi compreso, se del caso, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal 27\5\2020:
per l’annullamento 1) del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 14.2.2020, non comunicato nè notificato alla dr.ssa -OMISSIS-, con cui sono stati, tra l’altro, nominati vice ispettori in prova della Polizia di Stato allievi vice ispettori della Polizia di Stato, che hanno terminato con esito favorevole il 10° corso di formazione nella parte in cui non viene inclusa fra i nominati vice ispettori la dr.ssa -OMISSIS- anche con la formula “con riserva di rideterminare la sua posizione amministrativa all’esito del contenzioso amministrativo pendente” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, il verbale del 6.7.2017, con cui la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell’Interno – Dipartimento di PS, nominata con decreto n. 333-B/12F.5 nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami a 320 posti di allievo vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 15 dicembre 2015, l’ha dichiarata non idonea al servizio di polizia per “-OMISSIS-) ai sensi dell'art. 3 comma 2 Rif Tab. 1 punto 12)”.
A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva violazione dell’art. 3, comma 2, Rif. Tab. 1 punto 12, del d.m. 30.6.2003 n. 198, dell’art. 5, comma 9, del d.m. 28.4.2005, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 14 del bando ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto “il giudizio è affetto da erroneità sostanziale nell’an e nei presupposti, oltre che nel quomodo”. Ad avviso della ricorrente, infatti, ella non presenterebbe “sindromi dipendenti da -OMISSIS-”, allegando - a supporto - risultanze di verifiche mediche presso strutture pubbliche, già prodotte nel procedimento selettivo, che attestano “-OMISSIS-cp S 75 mcg/die lun mar gio sabato; 50 mcg/die mer ven dom”. Inoltre, deduceva la ricorrente, il d.m. n. 198 del 2003, nella dizione indicata al punto 12 della Tabella 1 (Le sindromi dipendenti da -OMISSIS-), “non fa riferimento al-OMISSIS-cronico (patologia sfumata, controllabile farmacologicamente e che non produce alcuna alterazione fisiognomica), bensì fa riferimento alle sindromi ormonali complesse che causano dismorfismi somatici di varia natura (es. nanismo ipofisario; l'esoftalmo ed il gozzo del morbo di Basedow; il cretinismo ipotiroideo, ecc.), che il sanitario va a rappresentare e che rendono invalidante il candidato dal punto di vista sia fisico che mentale”. Per contro, “-OMISSIS-é una condizione morbosa (e non una sindrome), caratterizzata da -OMISSIS-, ma che non produce alcun dismorfismo fisico né deficit mentale”.
Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto il provvedimento gravato difetta di “ogni prova oggettiva, strumentale, controllabile dal G.A, tracciabile, posta in essere nella selezione ed afferente al tema e condizione di cui si discute. E ciò configura anche deficit istruttorio”.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 6091 del 2017, il Collegio disponeva verificazione e, visti gli esiti favorevoli della stessa, con ordinanza n. 57 del 2018, sospendeva l’esecuzione del giudizio gravato e riammetteva con riserva la ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava, per illegittimità derivata, il d.m. del 12.6.2018 di approvazione della graduatoria del concorso per cui è causa.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava poi il provvedimento del Ministero dell’Interno-Dipartimento PS-Direzione centrale risorse umane n. 81778 del 20.11.2019 e il provvedimento della Direzione della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso del 20.11.2019, con cui non veniva espresso il giudizio di idoneità e non si procedeva all’inserimento in graduatoria, fino all’esito del giudizio di merito, nonché la graduatoria finale del corso pubblicata il 22.11.2019, deducendo, oltre che illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti gravati con ricorso principale, eccesso di potere e violazione di legge, in quanto gli atti gravati si fondano esclusivamente sul fatto che la ricorrente sarebbe stata ammessa con riserva alla frequenza del Corso di formazione in virtù dell’ordinanza n. 57 del 2018, ma il giudizio non sarebbe stato definito con sentenza di merito. Così facendo però essi avrebbero violato l’ordine impartito dal Tribunale di ammettere la ricorrente stessa con riserva alle ulteriori fasi della procedura concorsuale, in quanto il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale è l’approvazione della graduatoria di merito, in cui la ricorrente doveva essere inclusa sia pure con riserva.
Con ordinanza n. 127 del 2020, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, disponendo che, stante la frequentazione del Corso di formazione e il superamento degli esami e della prova finale, la ricorrente venisse inserita nella graduatoria dei vincitori di concorso e scegliesse la sede di assegnazione, sempre con riserva.
Successivamente, con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il provvedimento del 28.11.2019, con cui l’Amministrazione, pur consentendo alla ricorrente di prestare giuramento in data 2.12.2019 e di esprimere in data 4.12.2019 le proprie preferenze in ordine alle sedi di assegnazione, ha disposto che ella non dovesse essere nominata vice Ispettore in prova né essere conseguentemente assegnata alle sedi per il tirocinio operativo, per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione aveva nuovamente violato l’ordine impartito dall’ordinanza cautelare e non aveva comunicato l’avvio del procedimento.
Con ordinanza n. 645 del 2020, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti gravati. Con successiva ordinanza n. 3080 del 2020, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare.
Successivamente, con altro ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale di PS del 14.2.2020, con cui sono stati nominati vice Ispettori in prova della Polizia di Stato 617 allievi vice Ispettori della Polizia di Stato, che hanno terminato con esito favorevole il 10° Corso di formazione, e nominati vice Ispettori in prova con riserva 4 allievi vice Ispettori già nominati con riserva, nella parte in cui ella non viene inclusa fra i nominati vice Ispettori anche con la formula “con riserva di rideterminare la sua posizione amministrativa all’esito del contenzioso amministrativo pendente”.
Parte ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione aveva nuovamente violato l’ordine impartito in sede cautelare e, in particolare, le ordinanze n. 127 del 2020 e n. 645 del 2020, con cui il Tribunale aveva disposto il suo inserimento “con riserva”, nella graduatoria finale del concorso, e non aveva comunicato l’avvio del procedimento.
Alla pubblica udienza del 6.10.2020, previo deposito di memorie difensive, integrato il contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso principale è fondato e, pertanto, va accolto.
Oggetto di gravame è il provvedimento del 6.7.2017, con cui la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell’Interno – Dipartimento di PS, nominata con decreto n. 333-B/12F.5 nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami a 320 posti di allievo vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 15 dicembre 2015, l’ha dichiarata non idonea al servizio di polizia per “Sindrome dipendente da -OMISSIS- e nello specifico della ghiandola tiroide (ipotiroidismo in trattamento farmacologico sostitutivo) ai sensi dell'art. 3 comma 2 Rif Tab. 1 punto 12)”.
Nel gravare il suddetto giudizio la ricorrente ha dedotto, con un primo gruppo di censure, violazione dell’art. 3, comma 2, Tab. 1 punto 12, del d.m. 30.6.2003 n. 198, dell’art. 5, comma 9, del d.m. 28.4.2005, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 14 del bando ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto “il giudizio è affetto da erroneità sostanziale nell’an e nei presupposti, oltre che nel quomodo”. Ad avviso della ricorrente, infatti, ella non presenterebbe “sindromi dipendenti da -OMISSIS-”, allegando - a supporto - risultanze di verifiche mediche presso strutture pubbliche, già prodotte nel procedimento selettivo, che attestano “-OMISSIS-cp S 75 mcg/die lun mar gio sabato; 50 mcg/die mer ven dom.”. Inoltre, deduceva la ricorrente, il d.m. n. 198 del 2003, nella dizione indicata al punto 12 della Tabella 1 (Le sindromi dipendenti da -OMISSIS-), “non fa riferimento al-OMISSIS-cronico (patologia sfumata, controllabile farmacologicamente e che non produce alcuna alterazione fisiognomica), bensì fa riferimento alle sindromi ormonali complesse che causano dismorfismi somatici di varia natura (es. nanismo ipofisario; l'esoftalmo ed il gozzo del morbo di Basedow; il cretinismo ipotiroideo, e.cc.), che il sanitario va a rappresentare e che rendono invalidante il candidato dal punto di vista sia fisico che mentale”. Per contro, “-OMISSIS-é una condizione morbosa (e non una sindrome), caratterizzata da-OMISSIS-”.
A sostegno delle proprie censure, la ricorrente ha allegato la consulenza medico-legale del Prof. Strada di Bari del 16.7.2017, il certificato del Dott. Lagonigro della Asl di Matera del 19.7.2017, certificato del Dott. Lippi di Pisa del 20.7.2017, da cui risulta in sostanza che la ricorrente è affetta da “-OMISSIS-”. Ciò significa che ella non è affetta da alcuna-OMISSIS-
In ragione del rilievo che il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite, il Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio.
La verificazione – effettuata da una Commissione medica del Policlinico militare di Roma il 4.12.2017 – ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza della causa di inidoneità opposta dall’Amministrazione, così come contemplata nella normativa richiamata nel provvedimento impugnato, ossia in ordine alla sussistenza di “sindromi dipendenti da -OMISSIS-”. In particolare, la ricorrente risulta sì -OMISSIS-, ma “in ottimo controllo terapeutico”.
Peraltro, come si è detto, dal certificato del Dott. Lagonigro della Asl di Matera del 19.7.2017 risulta che non sussistono, a carico della ricorrente, limitazioni endocrinologiche ad alcuna attività fisica o psichica, dal certificato del Dott. Lippi del 20.7.2017 risulta che la ricorrente non presenta alcun deficit fisico o neurologico, dalla verificazione stessa risulta idonea al servizio di Polizia.
In sostanza, dalla documentazione medica in atti risulta che la funzione tiroidea è normale, seppure con l’assunzione di farmaci.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il punto 12 della tabella 1 del d.m. n. 198 del 2003 considera causa di esclusione dell’idoneità al servizio di Polizia di Stato “le sindromi dipendenti da -OMISSIS-”. Tuttavia, come chiarito dalla documentazione medica in atti e dalla verificazione, tale causa di esclusione non ricorre nel caso di specie, in quanto fa riferimento non già al -OMISSIS-controllabile farmacologicamente, da cui risulta affetta la ricorrente, bensì a sindromi ormonali complesse che causano invalidità fisiche o neurologiche.
Ne consegue che, essendo la ricorrente affetta da -OMISSIS-in ottimo controllo terapeutico, non sussiste nel caso di specie alcuna sindrome dipendente da -OMISSIS-: il provvedimento gravato, pertanto, è affetto da violazione del d.m. n. 198 del 2003 e da eccesso di potere per l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda e, come tale, assorbiti gli altri motivi di gravame, va annullato.
L’accoglimento del ricorso principale comporta l’accoglimento dei ricorsi per motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha gravato il d.m. del 12.6.2018 di approvazione della graduatoria del concorso per cui è causa; il provvedimento del Ministero dell’Interno-Dipartimento PS-Direzione centrale risorse umane n. 81778 del 20.11.2019 e il provvedimento della Direzione della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso del 20.11.2019, con cui non veniva espresso il giudizio di idoneità e non si procedeva all’inserimento in graduatoria, fino all’esito del giudizio di merito, nonché la graduatoria finale del corso pubblicata il 22.11.2019; il provvedimento del 28.11.2019, con cui l’Amministrazione, pur consentendo alla ricorrente di prestare giuramento in data 2.12.2019 e di esprimere in data 4.12.2019 le proprie preferenze in ordine alle sedi di assegnazione, ha disposto che non dovesse essere nominata vice Ispettore in prova né essere conseguentemente assegnata alle sedi per il tirocinio operativo; il decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale di PS del 14.2.2020, con cui sono stati nominati vice Ispettori in prova della Polizia di Stato 617 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, che hanno terminato con esito favorevole il 10° Corso di formazione, e nominati vice Ispettori in prova con riserva 4 allievi vice ispettori già nominati con riserva, nella parte in cui ella non viene inclusa fra i nominati vice ispettori anche con la formula “con riserva di rideterminare la sua posizione amministrativa all’esito del contenzioso amministrativo pendente”.
L’accoglimento, nel merito, del ricorso avverso il provvedimento di inidoneità psico-fisica e di esclusione dalla procedura concorsuale, infatti, è idoneo a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione stesso e, dunque, a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso.
Alla luce della peculiarità della fattispecie trattata, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lucia Gizzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.