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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 30535/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 30535/2019 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Carbone, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO partita IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 rappresentata da in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe Controparte_2 rappresentate e difese dall' Avv. Marco Pesenti pec: Email_2
- Opposte -
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 01.10.2019, la procuratrice di CP_3 Parte_3
intimava a il pagamento della somma di euro 122.201,01, oltre spese ed
[...] Parte_1
pagina 1 di 11 accessori, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario per notaio dott.
in data 27.05.2003, rep. 22076, racc. 8645, registrato il 05.06.2003. Persona_1
Avverso il precetto presentava opposizione ex art. 615 e 617 cpc ed eccepiva: Parte_1
- in via preliminare che il titolo esecutivo non era stato notificato unitamente al precetto;
- nel merito, l'inesistenza del titolo esecutivo per la presenza nel contratto di mutuo di condizioni future ed incerte;
- il superamento del tasso soglia determinato dalla Banca d'Italia per il trimestre aprile-giugno
2003 il cui il mutuo fu stipulato (tale superamento è invero precisata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc);
- l'illegittimità delle condizioni per il caso di estinzione anticipata, con determinazione del TAEG in misura superiore al tasso soglia anti usura rilevato per il trimestre dalla Banca d'Italia;
- l'illegittima applicazione del tasso Euribor, che era stato poi sanzionato dalla Commissione europea per distorsione o limitazione della competizione nel settore dei tassi di interesse.
Pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedeva di dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido l'atto di precetto opposto e condannare parte opposta alla restituzione di tutti gli interessi già corrisposti dall'opponente, indicati nella somma di euro 52.766,47 o in quella diversamente determinata, e al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura di euro 20.000,00 o in quella determinata nel giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la che eccepiva la genericità della contestazione in Controparte_1 merito all'inesistenza del credito, la mancanza di qualsiasi obbligo, ai sensi dell'art. 41 TUB, di notifica del titolo unitamente al precetto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo, l'infondatezza della contestata usurarietà del contratto, avendo il contratto rispettato la soglia limite stabilita, e della clausola di estinzione anticipata, la quale, peraltro, non era stata mai attivata, e l'insussistenza dell'eccezione circa le manipolazioni del mercato del tasso Euribor, non essendo stata fornita la prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
e c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.
Dunque, la Banca domandava in via preliminare di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, mentre nel merito il rigetto di tutte le domande attoree.
Con atto del 11.03.2021 interveniva in giudizio la rappresentando che la banca CP_4 [...] si era scissa, trasferendole un compendio di attività e passività. La scissione Controparte_1
pagina 2 di 11 parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. era stata perfezionata mediante atto del 25.11.2020 per notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Persona_2 CP_1 CP_1
e di Napoli in data 26.11.2020
Del trasferimento del Compendio era poi stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Per_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151.
Dunque, la diventava unica titolare del credito già vantato dalla Banca nei confronti di CP_4 Pt_1
precisando di non essere legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o
[...] risarcitorie, che restavano di competenza della ma di essere la sola Controparte_1 legittimata ai fini del recupero del credito originariamente vantato.
Con ordinanza in data 28.10.2021, il Giudice disponeva espletarsi CTU contabile nominando a tal fine il dott. . Persona_4
La consulenza tecnica veniva, poi, depositata il giorno 01.08.2022.
All'udienza del 13.02.2025 la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente devono essere rigettate le contestazioni relative alla costituzione nel presente giudizio della società intervenuta nella qualità di cessionaria del credito.
Al riguardo, si osserva che il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi è giudizio diretto all'accertamento negativo, rispettivamente, del diritto di procedere ad esecuzione forzata consacrato nel titolo e della regolarità dei singoli atti posti in essere nell'ambito del processo esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, le contestazioni rivolte all'indirizzo della cessionaria del credito sono inammissibili atteso che il contratto di cessione invocato dalla parte intervenuta è pacificamente successivo tanto alla notifica del precetto, quanto all'introduzione del giudizio di opposizione.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato: da un lato ed in termini generali, che “in tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa” (Cass. 6 giugno 2018,
n. 14480; Cass. 17 giugno 1996, n. 5562); dall'altro lato e con riguardo specificamente alla successione nel credito azionato esecutivamente, che
“in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111
c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le pagina 3 di 11 parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga” (Cass. 22 giugno 2017, n. 15622).
Il che significa che le contestazioni sollevate in merito alla legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla società cessionaria non incidono sull'accertamento cui è chiamato il giudicante in merito all'oggetto della domanda in opposizione formulata.
Benchè la pronuncia si riferisca al caso di esecuzione già pendente - mentre nel caso in esame essa è solo minacciata mediante la notifica del precetto - essa esprime comunque un principio di carattere generale che trova applicazione anche nel caso di specie, che ne condivide la ratio.
Ciò senza contare che una chiara e “motivata” contestazione è stata formulata dall'opponente per la prima volta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025, a fronte di una costituzione in giudizio avvenuta con atto depositato l'11.03.2021 (la contestazione generica e non circostanziata contenuta nelle note scritte per l'udienza del 29.09.2022 è apparsa del tutto inidonea a manifestare con serietà l'intento di eccepire, con la precisione ed il rigore che si richiedono, la mancanza di legittimazione, apparendo piuttosto la deduzione come un'eccezione di mero stile e come tale tamquam non esset ).
Nel merito valgono le seguenti considerazioni.
Per quel che riguarda l'eccezione inerente la mancata notifica del titolo esecutivo, essendo il titolo esecutivo rappresentato da un contratto di mutuo fondiario l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso dalla previsione espressa dell'art. 41 d.lgs. 1 settembre 1993,
n.385.
L'eccezione va dunque rigettata.
Per quel che riguarda il tema della genericità delle pattuizioni contrattuali, l'eccezione è stata formulata dall'opponente nei seguenti termini:
“Nella fattispecie in esame, come si desume dall'articolo 2 del contratto di mutuo la consegna della somma mutuata è stata sottoposta a condizioni future ed incerte in particolare dallo stesso si legge
“entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze in difetto previsto al patto n. 1 del capitoilato allegato, l‟assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all‟ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni : assicurazione dell‟immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato”.”
Non si comprende, invero, in cosa consisterebbe l'illiceità della clausola, atteso che la verifica pagina 4 di 11 dell'assenza di formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte sull'immobile dato in garanzia, e la richiesta di un'assicurazione contro i danni relativamente all'immobile stesso, sono pattuizioni del tutto ordinarie e lecite, fisiologicamente rientranti nel sinallagma contrattuale al fine di tutelare l'interesse del creditore mutuante ad ottenere una garanzia effettiva e scevra da rischi, a fronte della dazione del denaro in favore del mutuatario.
Anche tale eccezione va dunque disattesa.
Per quel che riguarda le eccezioni inerenti la pattuizione di interessi corrispettivi e/o di mora in misura superiore al tasso soglia e l'usurarietà del TAEG per il caso di estinzione anticipata, tali motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente.
In ordine ai menzionati profili è stato dato incarico al CTU, dott. , al fine di procedere ad Persona_4 una consulenza contabile, le cui conclusioni sugli specifici motivi di doglianza sono del tutto condivisibili, essendo sorrette da argomentazioni logico – contabili rigorose ed ostensibili.
Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti riportando le principali condizioni economiche regolanti il finanziamento.
IMPORTO FINANZIATO: € 160.000,00
DURATA: 20 ANNI
SCADENZA RATE: MENSILE
IMPORTO RATA: € 1.009,13 (evincibile unicamente dal piano di ammortamento)
TIPO TASSO: VARIABILE DECORSI 24 MESI SALVO OPZIONE
TASSO NOMINALE: 4,46%
T.A.E.G./ISC: NON INDICATO IN CONTRATTO
TASSO DI MORA: TASSO CORRISPETTIVO + 2,72%
Il tasso di interesse – sì come riportato all'articolo 4 del contratto di mutuo – veniva convenuto nella misura del 4,46% fisso sino alla scadenza della ventiquattresima rata, con automatica conversione a tasso variabile – pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread dell'1,50% – per il periodo successivo, fatta salva la facoltà del mutuatario di richiedere, prima della scadenza di ciascun biennio,
l'applicazione di un tasso fisso per i successivi 24 mesi.
…
Le parti - come indicato all'art.5 del contratto – pattuivano il tasso di mora nella misura del tasso convenzionale maggiorato di 2,72 punti.
Ciò posto il CTU ha provveduto a calcolare il tasso di interesse pattuito, sia quello corrispettivo sia pagina 5 di 11 quello moratorio, rilevando la totale non configurazione di usura originaria:
“Il T.E.G. del finanziamento oggetto di causa – determinato includendo tutti gli oneri posti a carico del mutuatario – risulta pari al 4,59% (allegato n.5), saggio inferiore al “tasso soglia” del 7,185%.
Pertanto, il tasso di interesse di natura corrispettiva risulta conforme alla normativa antiusura.
…
Premesso quanto sopra e ribadito che le parti, onde disciplinare i casi di ritardato pagamento, convennero l'applicazione di un tasso di mora inizialmente pari al 7,185% (pari al tasso corrispettivo del 4,464% maggiorato di 2,721 punti), lo scrivente ha accertato il rispetto della soglia di usura pari proprio al 7,185%.
In ogni caso, occorre osservare che la Corte di Cassazione, mediante la sentenza resa a SS.UU.
n.19597/2020, ha stabilito che la soglia dei moratori deve ricomprendere la maggiorazione del 2,1% rilevata dalla Banca d'Italia. Pertanto, il tasso di mora del 7,185% andrebbe, più correttamente, raffrontato con la soglia del 10,335%.
Pertanto, il rapporto non risulta affetto da “usura originaria” neanche per il tasso di mora.”
Anche le contestazioni sollevate in ordine al TAEG ed alla usurarietà di tale parametro per il caso di estinzione anticipata del mutuo non ha trovato conforto alcuno nelle operazioni demandate al CTU:
“Il CTU rammenta che il sig. e Banca stipulavano il Parte_1 Controparte_1 contratto in data 27.05.2003, data in cui non era ancora entrata in vigore la delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, che ha posto l'obbligo, in capo agli istituti di credito, di indicare in contratto il TAEG/
ISC del rapporto calcolato ricomprendendovi tutti gli oneri posti a carico del mutuatario.
Tanto premesso, lo scrivente – come richiesto dal quesito – ha provveduto a determinare il reale valore del T.A.E.G. applicato dalla banca sulla base delle originarie condizioni contrattuali.
Orbene, alla luce delle elaborazioni operate facendo applicazione della metodologia di calcolo innanzi indicata, lo scrivente ha accertato che il T.A.E.G. del rapporto, calcolato includendo gli oneri sostenuti all'atto dell'erogazione del finanziamento, risulta pari al 4,59% (allegato n.5).”
Ebbene, anche tale profilo del contratto stipulato non ha dato luogo a fenomeni usurari di sorta.
Risultano irrilevanti, invece, gli accertamenti svolti dal CTU in ordine al regime di capitalizzazione, se semplice o composta, che hanno portato poi al ricalcolo del credito.
Tale doglianza, infatti, non era stata oggetto di contestazioni da parte dell'opponente, né in citazione, né nella memoria di precisazione della domanda ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc.
Pertanto, l'accertamento - benchè contenuto nei quesiti formulati nel mandato al CTU - risulta fuoriuscire dal thema decidendum e le correlative conclusioni non possono essere qui condivise e fatte pagina 6 di 11 oggetto della presente sentenza, pena il rischio di pronunciarsi ultra petitum.
Per quanto attiene, infine, alla questione della manipolazione del tasso Euribor, occorre preliminarmente, ripercorrere l'interpretazione giurisprudenziale in materia, sottolineando come, allo stato, la questione sia stata rimessa allo stesso tempo all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione, nonché sottoposta, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ciò nonostante, la questione oggetto del presente giudizio può essere esaminata sulla base delle allegazioni delle parti e delle pronunce della Suprema Corte, che comunque si sono espresse sul punto.
La questione oggetto di giudizio prende le mosse dalle decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016, con cui la Commissione Antitrust Europea ha accertato l'illecita alterazione - da parte di alcuni istituti di credito - nel procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi del rendimento medio Euribor pubblicato nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 parametro Euribor (a causa dell'avvenuta violazione dell'art. 101 del TFUE).
Posto ciò, nel nostro caso, l'opponente deduce la nullità della pattuizione degli interessi, in virtù del fatto che il contratto di mutuo azionato, stipulato nel maggio 2003, prevedeva una formula secondo cui tasso di interesse – come riportato all'articolo 4 del contratto di mutuo – veniva convenuto nella misura del 4,46% fisso sino alla scadenza della ventiquattresima rata, con automatica conversione a tasso variabile – pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread dell'1,50% – per il periodo successivo, fatta salva la facoltà del mutuatario di richiedere, prima della scadenza di ciascun biennio,
l'applicazione di un tasso fisso per i successivi 24 mesi.
Va immediatamente segnalato che l'opponente non ha neanche chiarito se abbia avuto accesso al prolungamento del tasso fisso per ulteriori 24 mesi o più, così come va evidenziato che l'istituto di credito concedente il mutuo non faceva parte dell'intesa sanzionata dalla Commissione Europea.
Ebbene, come accennato, la questione risulta rimessa al giudizio delle Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria della Prima Sez. della Cassazione, n. 19900 del 19 luglio 2024.
In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla soluzione dei seguenti quesiti: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice
Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra
i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa pagina 7 di 11 vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
Nelle more, la Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza del 24 gennaio 2025, ha investito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulle preliminari questioni: “se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla
Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza”.
Pertanto, preso atto della rimessione alla CGUE, le Sezioni Unite hanno deciso di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 6943/2025).
Nelle more della pronuncia, dunque, almeno quattro opzioni rimediali sono state vagliate dalla giurisprudenza: quella della nullità del contratto di finanziamento quale sbocco dell'intesa, quella della nullità parziale dettata dall'indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione, quella della annullabilità per dolo del terzo ex art. 1439 cod. civ. e, infine, una soluzione risarcitoria.
Orbene, a parere di chi scrive, non può seguirsi tout court la strada (fatta propria da Cass. 34889 del
13/12/2023) della nullità del contratto di finanziamento (rectius della clausola del contratto di finanziamento) che si richiami per relationem al tasso manipolato, così estendendo la nozione di contratti “a valle” a tutti quei contratti che si richiamano a tale tasso “assurgendo la predetta decisione
a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (v. Cass. 34889/2023, cit.).
Invero, il solco tracciato di recente dalle Sezioni Unite, con riguardo alle clausole dei «contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante» (Cfr. S.U. sentenza n. 41994 del 2021), rappresenta il limite oltre cui non poter comunque estendere la tutela del consumatore finale (del contratto a valle) ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101
TFUE all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno).
Per quanto attiene alla stessa delimitazione del concetto di contratto a valle, la giurisprudenza legittimità, non si è espressa in maniera univoca, ma comunque è possibile rimarcare alcuni aspetti pagina 8 di 11 comuni nelle varie pronunce.
Facendo applicazione delle Sezioni unite 41994/2021 citate, è stato esplicitato che: “affinchè possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa
(o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa”.
In particolare, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, ciò richiederebbe,
l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa.
Solo in tale ipotesi, potrebbe dichiararsi la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE (cfr., su tutto il percorso motivazionale, Cass. 12007/2024).
Orbene, ove tale prova non emerga, la clausola non potrà ritenersi ex se nulla, ma solo laddove tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore “falsato”, il concreto regolamento di interessi potrebbe restare alterato, a danno di uno dei contraenti.
In tale ipotesi (secondo Cass. 12007/2024 già citata) andrebbero applicati i rimedi dell'ordinamento interno;
ciò , implicherebbe che, ove tale parametro - alterato da una attività illecita posta in essere da terzi – non dovesse ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse e se il valore “genuino” e non alterato del dato di riferimento esterno non sia ricostruibile, sarà di impossibile determinazione e la clausola stessa dovrà ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), limitatamente al periodo in cui manchi il predetto dato. In pratica: o il dato si epura da alterazione o viene meno come parametro di riferimento come se non fosse rilevabile.
E' necessaria, però (secondo l'ultima pronuncia citata) la prova fattuale che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto di quello specifico contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. pagina 9 di 11 Sul punto, però, non vanno dimenticati i rilievi motivazionali della stessa Suprema Corte (Ordinanza della Prima Sez. Civ. n. 19900/2024), che nel rimettere la questione alle Sezioni Unite ha sottolineato, in primo luogo, come ”l'intesa restrittiva accertata dalla decisione della Commissione Europea riguarderebbe mercato degli «EIRD» (derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor), diverso da quello dei mutui a tasso variabile;
di talchè, risulterebbe proprio traballante la stessa premessa del ragionamento, ossia che i contratti di mutuo a tasso variabile possano considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita “tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (cfr., Cass. Ordinanza 19900/2024 cit.); alla stessa stregua vengono sollevati dubbi all'indiscriminata estensione del principio mutuato da Cass. S.U. n. 41994/2021, di potenziale nullità di tutti i contratti «a valle» di intese restrittive della concorrenza.
Quest'ultima pronuncia (Cass. Ordinanza n. 19900/2024) – oltre a ristringere la portata dell'illiceità dell'intesa e dell'eventuale venuta meno del consenso delle parti ai contratti stipulati nell'arco temporale dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 - ha affermato che “l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, per cui l'alterazione dell'Euribor può, semmai, essere elemento idoneo a determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà”.
In sintesi, sulla base delle lettura sinergica delle ultime due pronunce citate, ove (come nel caso in esame) non venga neanche adombrata la conoscenza e coscienza dell'Istituto di credito di avvalersi del risultato oggettivo dell'intesa illecita (anche in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite), è necessario, per l'istante, dimostrare che il parametro esterno al contratto abbia deformato la volontà negoziale, determinando una pattuizione a condizioni peggiorative per il consumatore finale (ciò che renderebbe necessario ricomporre tale volontà negoziale originaria epurando, ove possibile, il parametro dall'alterazione o – in caso di impossibilità - ritenendolo non idoneo come parametro di riferimento).
Nel caso di specie, l'opponente ha speso argomenti estremamente vaghi e generici al riguardo, senza nulla dedurre in merito all'eventuale distorsione della propria volontà negoziale, con la conseguenza che il parametro applicato non può essere invalidato nella presente sede.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ed assorbita ogni altra eccezione o deduzione,
l'opposizione di deve essere rigettata con conseguente condanna alle spese di lite Parte_1 secondo soccombenza, nella misura liquidata in motivazione.
pagina 10 di 11
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di avverso il Controparte_1 Parte_2 precetto notificato il 01.10.2019, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a precetto;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposte, liquidandole in euro 12.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso;
c) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 21.07.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 30535/2019 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Carbone, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO partita IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 rappresentata da in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe Controparte_2 rappresentate e difese dall' Avv. Marco Pesenti pec: Email_2
- Opposte -
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 01.10.2019, la procuratrice di CP_3 Parte_3
intimava a il pagamento della somma di euro 122.201,01, oltre spese ed
[...] Parte_1
pagina 1 di 11 accessori, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario per notaio dott.
in data 27.05.2003, rep. 22076, racc. 8645, registrato il 05.06.2003. Persona_1
Avverso il precetto presentava opposizione ex art. 615 e 617 cpc ed eccepiva: Parte_1
- in via preliminare che il titolo esecutivo non era stato notificato unitamente al precetto;
- nel merito, l'inesistenza del titolo esecutivo per la presenza nel contratto di mutuo di condizioni future ed incerte;
- il superamento del tasso soglia determinato dalla Banca d'Italia per il trimestre aprile-giugno
2003 il cui il mutuo fu stipulato (tale superamento è invero precisata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc);
- l'illegittimità delle condizioni per il caso di estinzione anticipata, con determinazione del TAEG in misura superiore al tasso soglia anti usura rilevato per il trimestre dalla Banca d'Italia;
- l'illegittima applicazione del tasso Euribor, che era stato poi sanzionato dalla Commissione europea per distorsione o limitazione della competizione nel settore dei tassi di interesse.
Pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedeva di dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido l'atto di precetto opposto e condannare parte opposta alla restituzione di tutti gli interessi già corrisposti dall'opponente, indicati nella somma di euro 52.766,47 o in quella diversamente determinata, e al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura di euro 20.000,00 o in quella determinata nel giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la che eccepiva la genericità della contestazione in Controparte_1 merito all'inesistenza del credito, la mancanza di qualsiasi obbligo, ai sensi dell'art. 41 TUB, di notifica del titolo unitamente al precetto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo, l'infondatezza della contestata usurarietà del contratto, avendo il contratto rispettato la soglia limite stabilita, e della clausola di estinzione anticipata, la quale, peraltro, non era stata mai attivata, e l'insussistenza dell'eccezione circa le manipolazioni del mercato del tasso Euribor, non essendo stata fornita la prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
e c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.
Dunque, la Banca domandava in via preliminare di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, mentre nel merito il rigetto di tutte le domande attoree.
Con atto del 11.03.2021 interveniva in giudizio la rappresentando che la banca CP_4 [...] si era scissa, trasferendole un compendio di attività e passività. La scissione Controparte_1
pagina 2 di 11 parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. era stata perfezionata mediante atto del 25.11.2020 per notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Persona_2 CP_1 CP_1
e di Napoli in data 26.11.2020
Del trasferimento del Compendio era poi stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Per_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151.
Dunque, la diventava unica titolare del credito già vantato dalla Banca nei confronti di CP_4 Pt_1
precisando di non essere legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o
[...] risarcitorie, che restavano di competenza della ma di essere la sola Controparte_1 legittimata ai fini del recupero del credito originariamente vantato.
Con ordinanza in data 28.10.2021, il Giudice disponeva espletarsi CTU contabile nominando a tal fine il dott. . Persona_4
La consulenza tecnica veniva, poi, depositata il giorno 01.08.2022.
All'udienza del 13.02.2025 la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente devono essere rigettate le contestazioni relative alla costituzione nel presente giudizio della società intervenuta nella qualità di cessionaria del credito.
Al riguardo, si osserva che il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi è giudizio diretto all'accertamento negativo, rispettivamente, del diritto di procedere ad esecuzione forzata consacrato nel titolo e della regolarità dei singoli atti posti in essere nell'ambito del processo esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, le contestazioni rivolte all'indirizzo della cessionaria del credito sono inammissibili atteso che il contratto di cessione invocato dalla parte intervenuta è pacificamente successivo tanto alla notifica del precetto, quanto all'introduzione del giudizio di opposizione.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato: da un lato ed in termini generali, che “in tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa” (Cass. 6 giugno 2018,
n. 14480; Cass. 17 giugno 1996, n. 5562); dall'altro lato e con riguardo specificamente alla successione nel credito azionato esecutivamente, che
“in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111
c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le pagina 3 di 11 parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga” (Cass. 22 giugno 2017, n. 15622).
Il che significa che le contestazioni sollevate in merito alla legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla società cessionaria non incidono sull'accertamento cui è chiamato il giudicante in merito all'oggetto della domanda in opposizione formulata.
Benchè la pronuncia si riferisca al caso di esecuzione già pendente - mentre nel caso in esame essa è solo minacciata mediante la notifica del precetto - essa esprime comunque un principio di carattere generale che trova applicazione anche nel caso di specie, che ne condivide la ratio.
Ciò senza contare che una chiara e “motivata” contestazione è stata formulata dall'opponente per la prima volta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025, a fronte di una costituzione in giudizio avvenuta con atto depositato l'11.03.2021 (la contestazione generica e non circostanziata contenuta nelle note scritte per l'udienza del 29.09.2022 è apparsa del tutto inidonea a manifestare con serietà l'intento di eccepire, con la precisione ed il rigore che si richiedono, la mancanza di legittimazione, apparendo piuttosto la deduzione come un'eccezione di mero stile e come tale tamquam non esset ).
Nel merito valgono le seguenti considerazioni.
Per quel che riguarda l'eccezione inerente la mancata notifica del titolo esecutivo, essendo il titolo esecutivo rappresentato da un contratto di mutuo fondiario l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso dalla previsione espressa dell'art. 41 d.lgs. 1 settembre 1993,
n.385.
L'eccezione va dunque rigettata.
Per quel che riguarda il tema della genericità delle pattuizioni contrattuali, l'eccezione è stata formulata dall'opponente nei seguenti termini:
“Nella fattispecie in esame, come si desume dall'articolo 2 del contratto di mutuo la consegna della somma mutuata è stata sottoposta a condizioni future ed incerte in particolare dallo stesso si legge
“entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze in difetto previsto al patto n. 1 del capitoilato allegato, l‟assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all‟ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni : assicurazione dell‟immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato”.”
Non si comprende, invero, in cosa consisterebbe l'illiceità della clausola, atteso che la verifica pagina 4 di 11 dell'assenza di formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte sull'immobile dato in garanzia, e la richiesta di un'assicurazione contro i danni relativamente all'immobile stesso, sono pattuizioni del tutto ordinarie e lecite, fisiologicamente rientranti nel sinallagma contrattuale al fine di tutelare l'interesse del creditore mutuante ad ottenere una garanzia effettiva e scevra da rischi, a fronte della dazione del denaro in favore del mutuatario.
Anche tale eccezione va dunque disattesa.
Per quel che riguarda le eccezioni inerenti la pattuizione di interessi corrispettivi e/o di mora in misura superiore al tasso soglia e l'usurarietà del TAEG per il caso di estinzione anticipata, tali motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente.
In ordine ai menzionati profili è stato dato incarico al CTU, dott. , al fine di procedere ad Persona_4 una consulenza contabile, le cui conclusioni sugli specifici motivi di doglianza sono del tutto condivisibili, essendo sorrette da argomentazioni logico – contabili rigorose ed ostensibili.
Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti riportando le principali condizioni economiche regolanti il finanziamento.
IMPORTO FINANZIATO: € 160.000,00
DURATA: 20 ANNI
SCADENZA RATE: MENSILE
IMPORTO RATA: € 1.009,13 (evincibile unicamente dal piano di ammortamento)
TIPO TASSO: VARIABILE DECORSI 24 MESI SALVO OPZIONE
TASSO NOMINALE: 4,46%
T.A.E.G./ISC: NON INDICATO IN CONTRATTO
TASSO DI MORA: TASSO CORRISPETTIVO + 2,72%
Il tasso di interesse – sì come riportato all'articolo 4 del contratto di mutuo – veniva convenuto nella misura del 4,46% fisso sino alla scadenza della ventiquattresima rata, con automatica conversione a tasso variabile – pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread dell'1,50% – per il periodo successivo, fatta salva la facoltà del mutuatario di richiedere, prima della scadenza di ciascun biennio,
l'applicazione di un tasso fisso per i successivi 24 mesi.
…
Le parti - come indicato all'art.5 del contratto – pattuivano il tasso di mora nella misura del tasso convenzionale maggiorato di 2,72 punti.
Ciò posto il CTU ha provveduto a calcolare il tasso di interesse pattuito, sia quello corrispettivo sia pagina 5 di 11 quello moratorio, rilevando la totale non configurazione di usura originaria:
“Il T.E.G. del finanziamento oggetto di causa – determinato includendo tutti gli oneri posti a carico del mutuatario – risulta pari al 4,59% (allegato n.5), saggio inferiore al “tasso soglia” del 7,185%.
Pertanto, il tasso di interesse di natura corrispettiva risulta conforme alla normativa antiusura.
…
Premesso quanto sopra e ribadito che le parti, onde disciplinare i casi di ritardato pagamento, convennero l'applicazione di un tasso di mora inizialmente pari al 7,185% (pari al tasso corrispettivo del 4,464% maggiorato di 2,721 punti), lo scrivente ha accertato il rispetto della soglia di usura pari proprio al 7,185%.
In ogni caso, occorre osservare che la Corte di Cassazione, mediante la sentenza resa a SS.UU.
n.19597/2020, ha stabilito che la soglia dei moratori deve ricomprendere la maggiorazione del 2,1% rilevata dalla Banca d'Italia. Pertanto, il tasso di mora del 7,185% andrebbe, più correttamente, raffrontato con la soglia del 10,335%.
Pertanto, il rapporto non risulta affetto da “usura originaria” neanche per il tasso di mora.”
Anche le contestazioni sollevate in ordine al TAEG ed alla usurarietà di tale parametro per il caso di estinzione anticipata del mutuo non ha trovato conforto alcuno nelle operazioni demandate al CTU:
“Il CTU rammenta che il sig. e Banca stipulavano il Parte_1 Controparte_1 contratto in data 27.05.2003, data in cui non era ancora entrata in vigore la delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, che ha posto l'obbligo, in capo agli istituti di credito, di indicare in contratto il TAEG/
ISC del rapporto calcolato ricomprendendovi tutti gli oneri posti a carico del mutuatario.
Tanto premesso, lo scrivente – come richiesto dal quesito – ha provveduto a determinare il reale valore del T.A.E.G. applicato dalla banca sulla base delle originarie condizioni contrattuali.
Orbene, alla luce delle elaborazioni operate facendo applicazione della metodologia di calcolo innanzi indicata, lo scrivente ha accertato che il T.A.E.G. del rapporto, calcolato includendo gli oneri sostenuti all'atto dell'erogazione del finanziamento, risulta pari al 4,59% (allegato n.5).”
Ebbene, anche tale profilo del contratto stipulato non ha dato luogo a fenomeni usurari di sorta.
Risultano irrilevanti, invece, gli accertamenti svolti dal CTU in ordine al regime di capitalizzazione, se semplice o composta, che hanno portato poi al ricalcolo del credito.
Tale doglianza, infatti, non era stata oggetto di contestazioni da parte dell'opponente, né in citazione, né nella memoria di precisazione della domanda ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc.
Pertanto, l'accertamento - benchè contenuto nei quesiti formulati nel mandato al CTU - risulta fuoriuscire dal thema decidendum e le correlative conclusioni non possono essere qui condivise e fatte pagina 6 di 11 oggetto della presente sentenza, pena il rischio di pronunciarsi ultra petitum.
Per quanto attiene, infine, alla questione della manipolazione del tasso Euribor, occorre preliminarmente, ripercorrere l'interpretazione giurisprudenziale in materia, sottolineando come, allo stato, la questione sia stata rimessa allo stesso tempo all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione, nonché sottoposta, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ciò nonostante, la questione oggetto del presente giudizio può essere esaminata sulla base delle allegazioni delle parti e delle pronunce della Suprema Corte, che comunque si sono espresse sul punto.
La questione oggetto di giudizio prende le mosse dalle decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016, con cui la Commissione Antitrust Europea ha accertato l'illecita alterazione - da parte di alcuni istituti di credito - nel procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi del rendimento medio Euribor pubblicato nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 parametro Euribor (a causa dell'avvenuta violazione dell'art. 101 del TFUE).
Posto ciò, nel nostro caso, l'opponente deduce la nullità della pattuizione degli interessi, in virtù del fatto che il contratto di mutuo azionato, stipulato nel maggio 2003, prevedeva una formula secondo cui tasso di interesse – come riportato all'articolo 4 del contratto di mutuo – veniva convenuto nella misura del 4,46% fisso sino alla scadenza della ventiquattresima rata, con automatica conversione a tasso variabile – pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread dell'1,50% – per il periodo successivo, fatta salva la facoltà del mutuatario di richiedere, prima della scadenza di ciascun biennio,
l'applicazione di un tasso fisso per i successivi 24 mesi.
Va immediatamente segnalato che l'opponente non ha neanche chiarito se abbia avuto accesso al prolungamento del tasso fisso per ulteriori 24 mesi o più, così come va evidenziato che l'istituto di credito concedente il mutuo non faceva parte dell'intesa sanzionata dalla Commissione Europea.
Ebbene, come accennato, la questione risulta rimessa al giudizio delle Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria della Prima Sez. della Cassazione, n. 19900 del 19 luglio 2024.
In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla soluzione dei seguenti quesiti: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice
Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra
i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa pagina 7 di 11 vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
Nelle more, la Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza del 24 gennaio 2025, ha investito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulle preliminari questioni: “se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla
Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza”.
Pertanto, preso atto della rimessione alla CGUE, le Sezioni Unite hanno deciso di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 6943/2025).
Nelle more della pronuncia, dunque, almeno quattro opzioni rimediali sono state vagliate dalla giurisprudenza: quella della nullità del contratto di finanziamento quale sbocco dell'intesa, quella della nullità parziale dettata dall'indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione, quella della annullabilità per dolo del terzo ex art. 1439 cod. civ. e, infine, una soluzione risarcitoria.
Orbene, a parere di chi scrive, non può seguirsi tout court la strada (fatta propria da Cass. 34889 del
13/12/2023) della nullità del contratto di finanziamento (rectius della clausola del contratto di finanziamento) che si richiami per relationem al tasso manipolato, così estendendo la nozione di contratti “a valle” a tutti quei contratti che si richiamano a tale tasso “assurgendo la predetta decisione
a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (v. Cass. 34889/2023, cit.).
Invero, il solco tracciato di recente dalle Sezioni Unite, con riguardo alle clausole dei «contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante» (Cfr. S.U. sentenza n. 41994 del 2021), rappresenta il limite oltre cui non poter comunque estendere la tutela del consumatore finale (del contratto a valle) ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101
TFUE all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno).
Per quanto attiene alla stessa delimitazione del concetto di contratto a valle, la giurisprudenza legittimità, non si è espressa in maniera univoca, ma comunque è possibile rimarcare alcuni aspetti pagina 8 di 11 comuni nelle varie pronunce.
Facendo applicazione delle Sezioni unite 41994/2021 citate, è stato esplicitato che: “affinchè possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa
(o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa”.
In particolare, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, ciò richiederebbe,
l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa.
Solo in tale ipotesi, potrebbe dichiararsi la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE (cfr., su tutto il percorso motivazionale, Cass. 12007/2024).
Orbene, ove tale prova non emerga, la clausola non potrà ritenersi ex se nulla, ma solo laddove tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore “falsato”, il concreto regolamento di interessi potrebbe restare alterato, a danno di uno dei contraenti.
In tale ipotesi (secondo Cass. 12007/2024 già citata) andrebbero applicati i rimedi dell'ordinamento interno;
ciò , implicherebbe che, ove tale parametro - alterato da una attività illecita posta in essere da terzi – non dovesse ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse e se il valore “genuino” e non alterato del dato di riferimento esterno non sia ricostruibile, sarà di impossibile determinazione e la clausola stessa dovrà ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), limitatamente al periodo in cui manchi il predetto dato. In pratica: o il dato si epura da alterazione o viene meno come parametro di riferimento come se non fosse rilevabile.
E' necessaria, però (secondo l'ultima pronuncia citata) la prova fattuale che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto di quello specifico contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. pagina 9 di 11 Sul punto, però, non vanno dimenticati i rilievi motivazionali della stessa Suprema Corte (Ordinanza della Prima Sez. Civ. n. 19900/2024), che nel rimettere la questione alle Sezioni Unite ha sottolineato, in primo luogo, come ”l'intesa restrittiva accertata dalla decisione della Commissione Europea riguarderebbe mercato degli «EIRD» (derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor), diverso da quello dei mutui a tasso variabile;
di talchè, risulterebbe proprio traballante la stessa premessa del ragionamento, ossia che i contratti di mutuo a tasso variabile possano considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita “tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (cfr., Cass. Ordinanza 19900/2024 cit.); alla stessa stregua vengono sollevati dubbi all'indiscriminata estensione del principio mutuato da Cass. S.U. n. 41994/2021, di potenziale nullità di tutti i contratti «a valle» di intese restrittive della concorrenza.
Quest'ultima pronuncia (Cass. Ordinanza n. 19900/2024) – oltre a ristringere la portata dell'illiceità dell'intesa e dell'eventuale venuta meno del consenso delle parti ai contratti stipulati nell'arco temporale dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 - ha affermato che “l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, per cui l'alterazione dell'Euribor può, semmai, essere elemento idoneo a determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà”.
In sintesi, sulla base delle lettura sinergica delle ultime due pronunce citate, ove (come nel caso in esame) non venga neanche adombrata la conoscenza e coscienza dell'Istituto di credito di avvalersi del risultato oggettivo dell'intesa illecita (anche in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite), è necessario, per l'istante, dimostrare che il parametro esterno al contratto abbia deformato la volontà negoziale, determinando una pattuizione a condizioni peggiorative per il consumatore finale (ciò che renderebbe necessario ricomporre tale volontà negoziale originaria epurando, ove possibile, il parametro dall'alterazione o – in caso di impossibilità - ritenendolo non idoneo come parametro di riferimento).
Nel caso di specie, l'opponente ha speso argomenti estremamente vaghi e generici al riguardo, senza nulla dedurre in merito all'eventuale distorsione della propria volontà negoziale, con la conseguenza che il parametro applicato non può essere invalidato nella presente sede.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ed assorbita ogni altra eccezione o deduzione,
l'opposizione di deve essere rigettata con conseguente condanna alle spese di lite Parte_1 secondo soccombenza, nella misura liquidata in motivazione.
pagina 10 di 11
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di avverso il Controparte_1 Parte_2 precetto notificato il 01.10.2019, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a precetto;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposte, liquidandole in euro 12.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso;
c) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 21.07.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
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