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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/11/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2849 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO Pt_1 P.IVA_1
UMBERTO, con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso l' Ufficio Legale dell'Istituto
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPATARO ANDREA con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio in Corigliano-Rossano, AU di Rossano, Via Aspromonte, 34
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'
[...]
, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno CP_2 ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come parte ricorrente in ATP non fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il presupposto di natura sanitaria afferente alla pensione accertato positivamente in quella sede con decorrenza dalla data della domanda svolta in via amministrativa (16.10.2023) dal nominato ctu dott. ; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di nuovo Consulente allo scopo di accertare l'insussistenza dello stato invalidante suscettibile di condurre al conseguimento del beneficio o, gradatamente, la decorrenza differita del medesimo previ, in ogni caso, i dedotti profili di inammissibilità del ricorso afferenti al mancato rispetto dei termini posti a carico della ricorrente in
ATP.
Ha spiegato costituzione in Giudizio la sig.ra rilevando l'infondatezza delle Controparte_1 eccezioni svolte dall ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale a firma CP_2 del dott. , svolto nella pregressa fase, meritevole di conferma;
ancor prima deducendo Per_1 profili di palese infondatezza del ricorso.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(2577/24) alla udienza odierna le Parti insistevano nelle rispettive richieste e conclusioni.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte dell'odierno ricorrente, i termini previsti a pena di decadenza.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore dell in data 09.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta Pt_1 essere stato depositato in Cancelleria il 23.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 15.05.2025.
Sotto altro profilo risulta da parte della ricorrente in ATP rispettato il termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la Commissione medica il 29.12.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (poi riuniti) sono stati iscritti in data 26.06.2024.
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le ragioni che seguono.
L'attuale resistente, con procedimento per ATP n. 2577/2024, aveva richiesto l'accertamento del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo Giudicante che l'odierno ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione non rilevando criticità alcuna nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo essendosi limitato a rilevare che “I riscontri clinico-obiettivi e documentali del ctu non sono congrui con la valutazione effettuata ne è motivata la decorrenza retrodatata attribuita”
(pag. 2 del ricorso).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo e/o altri compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal dott. Per_1 né, ancor prima e tenuto conto della documentazione versata in atti, ha avuto modo di chiarire e precisare se e quale patologia - e sulla scorta di quale certificazione e/o esame strumentale - il ctu abbia sovrastimato. Né, ulteriormente, l' ha inteso contestare la Tabellazione delle patologie CP_2 ad opera del ctu con l'attribuzione dei Codici corrispondenti ed i relativi valori percentuali assegnati.
Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, immune da qualsivoglia vizio ed analiticamente descrittivo dello stato di salute della perizianda afflitta da patologie piuttosto serie e tali da far ritenere integrati i presupposti di ordine sanitario per darsi luogo al riconoscimento del beneficio invocato.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
2. Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 2577/24.
3. Le spese del presente Giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall , in Pt_1
p.l.r.p.t., nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara inammissibile il proposto ricorso;
b) condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in €. Pt_1
1.350,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Spataro,
Procuratore costituito.
Castrovillari lì, 24 novembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2849 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO Pt_1 P.IVA_1
UMBERTO, con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso l' Ufficio Legale dell'Istituto
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPATARO ANDREA con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio in Corigliano-Rossano, AU di Rossano, Via Aspromonte, 34
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'
[...]
, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno CP_2 ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come parte ricorrente in ATP non fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il presupposto di natura sanitaria afferente alla pensione accertato positivamente in quella sede con decorrenza dalla data della domanda svolta in via amministrativa (16.10.2023) dal nominato ctu dott. ; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di nuovo Consulente allo scopo di accertare l'insussistenza dello stato invalidante suscettibile di condurre al conseguimento del beneficio o, gradatamente, la decorrenza differita del medesimo previ, in ogni caso, i dedotti profili di inammissibilità del ricorso afferenti al mancato rispetto dei termini posti a carico della ricorrente in
ATP.
Ha spiegato costituzione in Giudizio la sig.ra rilevando l'infondatezza delle Controparte_1 eccezioni svolte dall ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale a firma CP_2 del dott. , svolto nella pregressa fase, meritevole di conferma;
ancor prima deducendo Per_1 profili di palese infondatezza del ricorso.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(2577/24) alla udienza odierna le Parti insistevano nelle rispettive richieste e conclusioni.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte dell'odierno ricorrente, i termini previsti a pena di decadenza.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore dell in data 09.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta Pt_1 essere stato depositato in Cancelleria il 23.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 15.05.2025.
Sotto altro profilo risulta da parte della ricorrente in ATP rispettato il termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la Commissione medica il 29.12.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (poi riuniti) sono stati iscritti in data 26.06.2024.
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le ragioni che seguono.
L'attuale resistente, con procedimento per ATP n. 2577/2024, aveva richiesto l'accertamento del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo Giudicante che l'odierno ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione non rilevando criticità alcuna nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo essendosi limitato a rilevare che “I riscontri clinico-obiettivi e documentali del ctu non sono congrui con la valutazione effettuata ne è motivata la decorrenza retrodatata attribuita”
(pag. 2 del ricorso).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo e/o altri compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal dott. Per_1 né, ancor prima e tenuto conto della documentazione versata in atti, ha avuto modo di chiarire e precisare se e quale patologia - e sulla scorta di quale certificazione e/o esame strumentale - il ctu abbia sovrastimato. Né, ulteriormente, l' ha inteso contestare la Tabellazione delle patologie CP_2 ad opera del ctu con l'attribuzione dei Codici corrispondenti ed i relativi valori percentuali assegnati.
Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, immune da qualsivoglia vizio ed analiticamente descrittivo dello stato di salute della perizianda afflitta da patologie piuttosto serie e tali da far ritenere integrati i presupposti di ordine sanitario per darsi luogo al riconoscimento del beneficio invocato.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
2. Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 2577/24.
3. Le spese del presente Giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall , in Pt_1
p.l.r.p.t., nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara inammissibile il proposto ricorso;
b) condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in €. Pt_1
1.350,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Spataro,
Procuratore costituito.
Castrovillari lì, 24 novembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo