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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Giudice
Dott. Giovanna Gianì Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 51141/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. VENTOLINI NORBERTO;
[...]
[...]
[.
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv.
E
) CP_2 P.IVA_2
Avv.
E
( ) CP_3 P.IVA_3
Avv.
E
) Controparte_4 P.IVA_4
Avv.
1 E
) Controparte_5 P.IVA_5
Avv.
E
( CP_6 P.IVA_6
Avv.
E
) Controparte_7 P.IVA_7
Avv.
E
Controparte_8
( P.IVA_8
Avv.
E
( ) Controparte_9 P.IVA_9
Avv.
E
( ) Controparte_10 P.IVA_10
Avv.
E
( ) Controparte_11 P.IVA_11
Avv.
E
( ) Controparte_12 P.IVA_12
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso decreto del 19.6.2024 in p.u. 925-1-
2 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Parte_1
Giudice Delegato del Tribunale di Roma, Dott. Fabio Miccio, in data 19.06.2024,
e come in pari data comunicato dalla cancelleria, con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato minore formulata ex 74 e ss. del nuovo
Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza formulata dall'odierno ricorrente, nel procedimento con assunto P.U. n. 925-1/2024.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Rilievo dirimente ha il fatto che la maggiore convenienza del piano è esclusa dalla mancata messa a disposizione degli immobili in Lucoli, non strumentali all'esercizio dell'attività professionale e per i beni mobili registrati ( potendosi solo escludere il veicolo immatricolato nel 1999 sostanzialmente privo di valore economico)”
Risulta in particolare dalla proposta “ La proposta che il debitore intende formulare si concretizza in una soddisfazione completa dei creditori ipotecari, nei limiti di valore della garanzia ipotecaria vantata sul bene di proprietà, su una soddisfazione del 3,8% dei creditori con posizioni di credito assistite da privilegio mobiliare generale, pertanto con uno stralcio del 96,20%, ed una proposta di soddisfacimento del 2% delle restanti posizioni debitorie, secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali e delle spese necessarie di sostentamento, in un numero variabile di rate mensili di pari importo per un massimo di 48 rate, ed un pagamento integrale delle residue posizioni di debito garantite, nei limiti del valore del credito e della relativa garanzia, secondo la tempistica di seguito indicata: …”
Osserva la Corte che la mancata messa a disposizione di tutti i beni non necessari per l'esercizio dell'attività lavorativa integri, di fatto una limitazione del principio di cui all'art. 2740 c.c.. con il riflesso che invece, messi a disposizione anche i beni inopinatamente esclusi, i redditi futuri consentirebbero di far conseguire agli altri creditori, le cui ragioni creditorie
3 sarebbero, invece, con tali modalità, fortemente falcidiate, una maggiore soddisfacimento.
PQM
Rigetta il reclamo.
Dà atto della sussistenza di presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
4
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Giudice
Dott. Giovanna Gianì Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 51141/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. VENTOLINI NORBERTO;
[...]
[...]
[.
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv.
E
) CP_2 P.IVA_2
Avv.
E
( ) CP_3 P.IVA_3
Avv.
E
) Controparte_4 P.IVA_4
Avv.
1 E
) Controparte_5 P.IVA_5
Avv.
E
( CP_6 P.IVA_6
Avv.
E
) Controparte_7 P.IVA_7
Avv.
E
Controparte_8
( P.IVA_8
Avv.
E
( ) Controparte_9 P.IVA_9
Avv.
E
( ) Controparte_10 P.IVA_10
Avv.
E
( ) Controparte_11 P.IVA_11
Avv.
E
( ) Controparte_12 P.IVA_12
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso decreto del 19.6.2024 in p.u. 925-1-
2 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Parte_1
Giudice Delegato del Tribunale di Roma, Dott. Fabio Miccio, in data 19.06.2024,
e come in pari data comunicato dalla cancelleria, con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato minore formulata ex 74 e ss. del nuovo
Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza formulata dall'odierno ricorrente, nel procedimento con assunto P.U. n. 925-1/2024.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Rilievo dirimente ha il fatto che la maggiore convenienza del piano è esclusa dalla mancata messa a disposizione degli immobili in Lucoli, non strumentali all'esercizio dell'attività professionale e per i beni mobili registrati ( potendosi solo escludere il veicolo immatricolato nel 1999 sostanzialmente privo di valore economico)”
Risulta in particolare dalla proposta “ La proposta che il debitore intende formulare si concretizza in una soddisfazione completa dei creditori ipotecari, nei limiti di valore della garanzia ipotecaria vantata sul bene di proprietà, su una soddisfazione del 3,8% dei creditori con posizioni di credito assistite da privilegio mobiliare generale, pertanto con uno stralcio del 96,20%, ed una proposta di soddisfacimento del 2% delle restanti posizioni debitorie, secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali e delle spese necessarie di sostentamento, in un numero variabile di rate mensili di pari importo per un massimo di 48 rate, ed un pagamento integrale delle residue posizioni di debito garantite, nei limiti del valore del credito e della relativa garanzia, secondo la tempistica di seguito indicata: …”
Osserva la Corte che la mancata messa a disposizione di tutti i beni non necessari per l'esercizio dell'attività lavorativa integri, di fatto una limitazione del principio di cui all'art. 2740 c.c.. con il riflesso che invece, messi a disposizione anche i beni inopinatamente esclusi, i redditi futuri consentirebbero di far conseguire agli altri creditori, le cui ragioni creditorie
3 sarebbero, invece, con tali modalità, fortemente falcidiate, una maggiore soddisfacimento.
PQM
Rigetta il reclamo.
Dà atto della sussistenza di presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
4