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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.302/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 302/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
26/03/2025
OGGETTO: d a
Querela di falso
con il patrocinio dell'avv. Salvadori Mario Parte_1
Codice: 101001 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Carra Nicola CP_1
APPELLATA
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 158/2022 pubblicata
1 in data 22 febbraio 2022 e notificata in data 14 marzo 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria diversa
istanza, richiesta, deduzione, argomentazione ed eccezione in riforma della
sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Mantova:
1) Dichiarare la falsità materiale e/o ideologica totale del testamento datato
09.02.2007 di pubblicato con atto notaio Rep. Persona_1 Per_2
1019 perché redatto in data successiva di quella indicata nel medesimo,
prevedendo disposizioni testamentarie a favore di un nipote ( CP_2
che sarebbe stato adottato solamente nel luglio 2008 dal padre
[...]
adottivo , con iscrizione alla anagrafe del Comune di Ostiglia Parte_1
lo stesso mese, con definitivo provvedimento Tribunale dei minori del
settembre 2008 e per inesistenza di polizza assicurativa ivi indicata. NI
inesistente all'epoca della presunta redazione del testamento, Documento
prodotto nel giudizio civile 833/2018 Tribunale dei Mantova doc 1 atto
citazione Avv. Carta.
2) Dichiarare la falsità materiale e/o ideologica totale del presunto ed
inesistente testamento olografo datato 26.09,2005 di per Persona_1
assoluta inesistenza di un deposito bancario o rapporto bancario n.
6030864988.05 presso ex Banca LA Mantova ora Banca Monte dei
Paschi di Siena a favore di per € 15.493,70 essendo il Parte_1
numero riportato nel suddetto documento corrispondente ad un semplice
2 assegno circolare pagato da al figlio per Persona_1 Parte_1
rimborso spese edili ed idrauliche della casa comune divisa in due
appartamenti singoli tra la madre ed il figlio Persona_1 Parte_1
e falsità di data essendo lo stesso realizzato in data successiva a quella
indicata nel documento medesimo e riportante dichiarazioni contrarie ad
atto pubblico Notaio Rep 3450 Documento prodotto nel giudizio Per_3
civile 833/2018 Tribunale di Mantova con. 31 terza memoria art. 183 C.P.C.
Avv. Carra. 3) Dichiarare la falsità materiale e/o ideologica della nota a
firma di posta al termine del testo, del testamento datato Persona_1
15.01.1993 a firma costituente il doc. n. 27 allegato alla CP_2
terza memoria ai sensi art. 183 6° comma prodotta dall'Avv. Carra nella
causa civile R.G. 833/2018 del Tribunale di Mantova perché contrario al
testamento olografo pubblicato dal Notaio il giorno 06.03.1995 con Per_4
rep. 71084 per evidente contrarietà ad atto pubblico notaio rep 71084. Per_4
Documento prodotto nel giudizio civile 833/2018 Tribunale di Mantova.
4) Escludere i suddetti documenti contraffatti, di cui ai precedenti punti I - 2
- 3 dalle fonti probatorie introdotte dalla Sig,ra nel giudizio CP_1
civile R.G.N.R.833/2018 del Tribunale di Mantova.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
a) In via istruttoria ordinare il completamento della istruzione probatoria
richiesta nella causa di primo grado avanti al Tribunale di Mantova R.G.
2933/2019 ammettendo le prove richieste ed indicate da parte appallante a
pag. 11 della sentenza impugnata terzo capoverso, nonché nella seconda
memoria ai sensi art. 183 6° comma, depositata nel predetto procedimento
3 R.G. 2933/2019 in particolare le prove testimoniali e le C.T.U. cosi come
richieste e capitolate nella suddetta memoria istruttoria, in particolare da
pag, 8 a pag. 11 della medesima.
b) Si chiede l'acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado sia cartaceo
che telematico tenutosi avanti al Tribunale di Mantova R.G. 2933/2019”.
Dell'appellata
“reiectis adversis: – Nel merito:
– Respingersi integralmente, anche nel denegato caso di eventuale
istruttoria, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
158/2022 emessa inter partes dal Tribunale di Mantova in composizione
collegiale per infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni addotte,
confermandosi così in toto l'impugnata sentenza;
– Con la condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese del presente grado
di giudizio.
– In via istruttoria:
− Nel denegato caso di ammissione delle richieste istruttorie di parte
appellante, il sottoscritto difensore chiede ammettersi i mezzi istruttori
dedotti davanti al Giudice di prime cure in memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. datata 11.12.2020 e in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
datata 30.12.2020 alle quali si riporta: mezzi istruttori che, comunque, qui
sotto vengono per esteso riesposti in unico e completo elenco:
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Tribunale per i Minorenni di Brescia,
4 l'esibizione in giudizio per la sua acquisizione del decreto di idoneità
all'adozione di minore straniero n. 444/2003 RGDA, Cron. 1212 emesso il
16.03.2004 nei confronti dei coniugi e e di tutto Parte_1 Persona_5
il relativo fascicolo d'ufficio, nonché del fascicolo d'ufficio n. 126/08
R.G.A./n. 3502/08 Cron. del medesimo Tribunale per i Minorenni di Brescia
relativo all'adozione del minore nato il [...] Persona_6
a Karbunar – Lushnje (ALBANIA);
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Sig. di esibire in giudizio Parte_1
per la sua acquisizione del certificato di nascita e di residenza storico (sia
nel paese d'origine, l'Albania, sia in Italia) del minore ( Pt_1 Per_6
nato il [...] a [...] – Lushnje (ALBANIA), ora residente in [...]
Ostiglia (MN), via Verrara n. 58;
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Servizio Adozioni del Consultorio
Familiare dell'ASST di Mantova, l'esibizione in giudizio per la sua
acquisizione, di tutta la documentazione relativa alla pratica di adozione
istruita a favore dei Sigg. e presso il suddetto Parte_1 Persona_5
ufficio per l'adozione di minore, e/o richiedersi, ex art. 213 c.p.c., al Servizio
Adozioni del Consultorio Familiare dell'ASST di Mantova, le informazioni
scritte relative a tutta la documentazione relativa alla pratica di adozione
istruita a favore dei Sigg. e presso il suddetto Parte_1 Persona_5
ufficio per l'adozione di minore;
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a MPS S.p.a. – Filiale di Ostiglia, l'esibizione
in giudizio per la sua acquisizione, ovvero, in subordine, autorizzare la
5 sottoscritta difesa ad acquisire, ai fini della sua produzione in giudizio,
l'estratto conto analitico dei movimenti relativo al semestre gennaio –
giugno 2013 del conto corrente intestato a aperto presso la Persona_1
predetta filiale, della documentazione relativa alla costituzione della polizza
vita Quadrifoglio Vita QV Crescita n. 7620299 sottoscritta da Per_1
con beneficiario e al suo disinvestimento, di tutte le
[...] Parte_1
altre polizze intestate alla Sig.ra in vita, nonchè della Persona_1
documentazione relativa alla formazione, origine, negoziazione ed incasso
dell'assegno circolare n. 6030864988-05 tratto dal MPS Spa – Filiale di
Ostiglia;
− Ammettersi prova per interrogatorio formale di sulle Parte_1
seguenti circostanze:
a) “Vero che e la moglie esplicitavano alla Parte_1 Persona_5
madre di lui, , l'intenzione di voler adottare un bambino già Persona_1
nel corso dell'anno 2003”;
b) “Vero che alla data del 09.02.2007 sapeva che il figlio Persona_1
e la moglie avrebbe avuto in adozione un Parte_1 Persona_5
bambino”;
c) “Vero che aveva espresso l'intenzione di gratificare tutti Persona_1
i suoi nipoti, con una dazione pecuniaria”;
d) “Vero che gratificava il figlio adottivo di suo figlio Persona_1 Pt_1
con la dazione di € 5.000,00 ai genitori – dica in che forma”;
6 e) “Vero che in data 06.09.2005 sottoscriveva, con effetto Persona_1
dal 30.09.2005, una polizza vita “Quadrifoglio Vita” con la Banca LA
TO (ora MPS S.p.a.) – Filiale di Ostiglia (n. 7620299 - Tariffa: 0617
CRESCITA (617)), con beneficiario caso morte , con premio Parte_1
unico di € 15.493,00”;
f) “Vero che la polizza vita accesa in data 06.09.2005 da con Persona_1
beneficiario veniva estinta solo nel corso dell'anno 2013 e, Parte_1
quindi, dopo la data del 09.02.2007”;
g) “Vero che a veniva consegnata in data 07.02.2013, da Parte_1
parte della mamma , la somma di € 15.000,00”; Persona_1
h) “Vero che l'assegno circolare n. 603086498805 tratto dal MPS S.p.a. –
Filiale di Ostiglia, datato 08.11.2005, veniva trattenuto e posto
immediatamente all'incasso da ”; Parte_1
i) “Vero che a partire dall'anno 2002 e con Parte_1 CP_1
le rispettive famiglie, trascorrevano tutte le festività di Santo TE e lunedì
di Pasqua uscendo a pranzo con la mamma ”; Persona_1
j) “Vero che l'usanza di riunirsi per le festività permaneva fino alla morte
della mamma ”; Persona_1
k) “Vero che viveva da sola, in piena autonomia”; Persona_1
l) “Vero che , nel corso dell'anno 1996, trasferiva la propria Parte_1
abitazione dalla casa di Ostiglia a Poggio Rusco per circa un anno e mezzo,
visti i continui litigi con la madre ”; Persona_1
7 m) “Vero che tale trasferimento avveniva a causa dei continui litigi con la
madre ”; Persona_1
Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria con i propri testi
sui capitoli di prova eventualmente ammessi di controparte.
− Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che i coniugi e intraprendevano il Parte_1 Persona_5
percorso adottivo per l'adozione di un minore nel corso dell'anno 2003”;
2) “Vero che ai genitori dei coniugi adottanti viene richiesto l'esplicito
assenso all'accoglimento dell'istanza di adozione avanzata dai propri figli”;
3) “Vero che ha espresso per iscritto parere favorevole Persona_1
all'accoglimento dell'istanza di adozione di minore avanzata dal figlio
e dalla moglie ”; Parte_1 Persona_5
4) “Vero che il Tribunale di Tirana in data 20.05.2008 emetteva sentenza di
adozione del minore nato a [...]-Lushnjr il Persona_6
23.10.2005”;
5) “Vero che prima del 09.02.2007 la Sig.ra poteva sapere che Per_1
sarebbe stato affidato al figlio un minore, senza conoscerne Parte_1
i suoi dati anagrafici”;
6) “Vero che a era oggettivamente impossibile conoscere, Persona_1
almeno fino alla data del 09.02.2007, l'identità del minore che suo figlio e
sua nuora stavano ricevendo in adozione”;
7) “Vero che litigava con la figlia in Persona_1 CP_1
8 prossimità del giorno 26 dicembre 1994 perché la seconda non voleva
pranzare con la compagna di allora di per una questione di Parte_1
ordine morale”;
8) “Vero che il rifiuto di pranzare con la compagna di Parte_1
derivava dal fatto che questa era nota per essere una meretrice e non voleva
che i figli si sedessero al tavolo con lei”;
9) “Vero che nel corso dell'anno 2002 e la figlia si Persona_1
rappacificarono definitivamente, senza più interrompere il rapporto”;
10) “Vero che a partire dall'anno 2002 e fino alla morte della mamma,
e la sua famiglia, il fratello e la sua famiglia CP_1 Parte_1
si riunivano con la madre tutte le giornate di Santo TE Persona_1
e Lunedì di Pasqua per pranzare al ristorante e trascorrere insieme tali
festività”;
11) “Vero che la Sig.ra viveva da sola, nella casa di sua Persona_1
proprietà”;
12) “Vero che assisteva la madre in CP_1 Persona_1
occasione dell'intervento alla cataratta eseguito presso l'Ospedale di
Negrar (VR), accompagnandola, pernottando in un albergo vicino
all'ospedale stesso ed occupandosi di portarla alle successive visite mediche
di controllo post-operatorio”;
13) “Vero che pernottava a casa della madre CP_1 Persona_1
ad Ostiglia nei periodi in cui il fratello e la moglie partivano per le vacanze
9 estive”;
14) “Vero che provvedeva fino al mese di febbraio 1997 al Persona_1
pagamento in proprio dell'assegno di mantenimento di Lire 200.000 mensili
di cui era onerato il figlio nei confronti della prima moglie Pt_1
provvedendo anche a saldare le fatture delle spese legali sostenute per le
procedure di separazione e divorzio”;
15) “Vero che riceveva in data 14.09.2004 dalla madre Parte_1
, a mezzo di atto notarile n. 3450/460 Notaio , Persona_1 Persona_7
a titolo di donazione di quota di usufrutto, la somma di € 11.500,00”;
16) Vero che la polizza QV (Quadrifoglio Vita) n. 7620299 Crescita (617)
intestata a e beneficiario è stata riscattata Persona_1 Parte_1
nel 2013 e il relativo importo è stato accreditato sul conto corrente intestato
a aperto presso la filiale MPS di Ostiglia”; Persona_1
17) “Vero che l'assegno circolare n. 603086498805 tratto dal MPS S.p.a. –
Filiale di Ostiglia datato 08.11.2005 tratto da MPS che mi viene
rammostrato (Doc. 12 del fascicolo di parte attrice) è stato ricevuto dai Sigg.
e e lo stesso giorno è stato negoziato”; Parte_1 Persona_5
18) “Vero che per redigere i propri scritti redatti a Persona_1
macchina, si recava presso gli uffici della confederazione CISL - Sezione di
Ostiglia - a cui era affiliata, per farsi aiutare in tale compito”;
19) “Vero che la CISL – Sezione di Ostiglia – aveva in dotazione, nei propri
uffici e fino a quando sono stati normalmente in uso, almeno fino a tutto
10 l'anno 2005, macchine da scrivere comuni, a disposizione di chi lo
richiedesse”;
20) “Vero che il documento che mi viene rammostrato (Doc. 13 fascicolo di
parte convenuta) è stato compilato presso la sede della CISL di Ostiglia”;
21) “Vero che il giorno mercoledì 11.05.2016, due giorni prima della sua
morte, chiedeva alla figlia di partecipare Persona_1 CP_1
all'assemblea con gli alti ex dipendenti ENEL di Ostiglia, organizzata dalla
SPI/CGIL di Mantova, tenutasi presso l'oratorio di Ostiglia per avviare la
pratica relativa ai rimborsi loro spettanti in restituzione”;
22) “Vero che partecipava il giorno 11.05.2016 CP_1
all'assemblea con gli alti ex dipendenti ENEL di Ostiglia, organizzata dalla
SPI/CGIL di Mantova, tenutasi presso l'oratorio di Ostiglia per avviare la
pratica relativa ai rimborsi loro spettanti in restituzione”;
23) “Vero che in data 22.02.2015 sventava un tentativo di Persona_1
scippo ai suoi danni, fermando la ladra tenendola per i capelli e facendola
fuggire”;
24) “Vero che per tale gesto riceveva un encomio dal Sindaco di Ostiglia”,
25) “Vero che , nel corso dell'anno 1996 e fin verso la fine Parte_1
del 1997, trasferiva la propria abitazione dalla casa di Ostiglia a Poggio
Rusco per circa un anno e mezzo”;
26) “Vero che lo spostamento di abitazione era motivato dai litigi continui
con la madre ”; indicandosi a testi:… Persona_1
11 Con richiesta di essere ammessi a prova contraria con i propri testi sui
capitoli di prova eventualmente ammessi di controparte”.
del Procuratore Generale:
“letti gli atti del proc. civ. n. 302/22 RG, ritenute corrette e condivisibili le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, chiede il rigetto
dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova in composizione collegiale ha: rigettato la querela di falso proposta avverso il testamento datato 09.02.2007 di pubblicato con atto del Notaio dott.ssa Persona_1
Rep. 1019, Racc. n. 713; dichiarato inammissibile la querela di Per_2
falso avverso il testamento datato 26.09.2005 di e avverso la Persona_1
nota a firma di posta al termine del testo del testamento datato Persona_1
15.01.1993 a firma condannato alla CP_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di nonché al pagamento CP_1
dell'ulteriore somma di € 7.254,00, pari all'importo liquidato a titolo di spese, ex art. 96 terzo comma c.p.c.; condannato al Parte_1
pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
Ha, poi, disposto a cura del Cancelliere la menzione della sentenza sull'originale del testamento datato 09.02.2007 di pubblicato Persona_1
con atto del Notaio dott.ssa Rep. 1019, Racc. n. 713 e che siano Per_2
restituiti i documenti custoditi in cassetta di sicurezza.
12 1.1.Il Tribunale, quanto al testamento olografo del 09 febbraio 2007:
ha rigettato la eccezione d'inammissibilità della querela di falso sollevata da sulla base del rilievo che ha rinunciato al CP_1 Parte_1
disconoscimento e all'azione di accertamento negativo e ha dedotto che l'atto
è stato redatto dalla madre in data posteriore alla data da esso Persona_1
risultante, integrandosi un falso materiale sub specie di contraffazione;
ha escluso che vi sia prova della falsificazione di tale testamento;
riguardo al riferimento in esso contenuto “ai miei nipoti”, ha evidenziato che il decreto di idoneità all'adozione del figlio da parte di e della Parte_1
moglie risale al 2004 ed era certamente noto alla testatrice, che il riferimento generico era tale da ricomprendere tutti i nipoti effettivamente esistenti al momento dell'apertura della successione, con ciò non rilevando un ipotetico annullamento della adozione;
riguardo al richiamo alla polizza vita ha ritenuto che l'avvenuto riscattato nel gennaio 2013 non rende plausibile la falsificazione della data in quanto la polizza è stata contratta nel 2005, reca quale beneficiario e Parte_1
il 07 febbraio 2013 ha sottoscritto una dichiarazione in cui Persona_1
dà atto della consegna della somma di € 15.000,00 al figlio per <<
“pareggiare” in vita i conti tra i fratelli relativamente alla somma di e
15.000,00 (pari alla quota materna di quanto corrisposto a;
ha, poi, CP_1
ritenuto tardiva la deduzione, svolta nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ., d'inesistenza della polizza per cui vi sarebbe stata solo una proposta non seguita dal contratto in assenza di versamento
13 dell'importo, ritenendo provata la esistenza della polizza dal doc. 8B)
prodotto dall'attore e dai testamenti olografi del 21 gennaio 2006, 16 maggio
2006 e 20 dicembre 2006 prodotti in copia dalla convenuta e non oggetto di contestazione.
1.2. Quanto alla querela di falso del documento datato 26 settembre 2005,
l'ha ritenuta inammissibile in quanto: la redazione del testo a macchina determina la nullità del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 cod.civ. e non attiene alla sua falsità; non è stata allegata la redazione di foglio firmato in bianco absque pactis, unica che consente la proposizione di querela di falso, alla cui proposizione è estranea anche la deduzione di eventuale violenza o costrizione a carico del sottoscrittore;
la contestazione di autenticità del testamento olografo richiederebbe comunque la formulazione di domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura;
mancherebbe comunque l'interesse ad agire attesa la invalidità della scheda in quanto non redatta di pugno dal testatore;
non è proponile la querela di falso di scrittura privata per falso ideologico (Cass. 8766/2018);
l'accertamento chiesto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio dell'utilizzo della macchina da scrivere della convenuta è superfluo in quanto non proverebbe la redazione da parte della convenuta stessa.
1.3. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile anche la querela di falso proposta avverso la dichiarazione datata 15 gennaio 2013, mai rinvenuta in originale;
ha rilevato che la contestazione attiene alla veridicità della dichiarazione e quindi ad un asserito falso ideologico che è inammissibile configurare nei
14 riguardi di una scrittura privata.
1.4. Ha, inoltre, evidenziato la mancata proposizione di domande con riferimento alla polizza assicurativa, prodotta dallo stesso attore a sostegno delle proprie allegazioni, ed ha ritenuto un mero refuso il riferimento ad essa contenuto nell'ultima frase dell'atto di citazione.
1.5. Ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale e non rilevante la chiesta consulenza tecnica d'ufficio
2. Ha proposto appello sulla base di nove motivi, previa Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1. ha chiesto il rigetto della istanza ex art. 283 cod.proc.civ. CP_1
e del gravame.
2.2. E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Alla udienza del 22 gennaio 2025, visti gli artt. 70 e 71 cod.proc.civ., la
Corte ha disposto la comunicazione a cura della Cancelleria di tutti gli atti al
Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale.
2.4. Il Procuratore Generale, con nota depositata il 24 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto dell'appello.
2.5. Alla udienza del 26 marzo 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni già precisate, trascritte in epigrafe, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15 1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale,
a pgg. 6 e 9 della sentenza, critica l'avvenuta proposizione della querela di falso quale mezzo d'impugnazione dei tre documenti in questione e prospetta la necessità di proposizione dell'azione di accertamento negativo circa la provenienza di esse.
Deduce che nel giudizio in corso dinanzi al Tribunale di Mantova vi è stato il riconoscimento della provenienza dei tre documenti da Persona_1
che, pertanto, essi hanno la efficacia probatoria di cui all'art. 2702 cod.civ.,
che l'azione di disconoscimento o quella di accertamento negativo non sono più proponibili e che l'autenticità di tali scritture può essere inficiata solo attraverso querela di falso.
1.1.Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha indicato la necessità del di effettuare il disconoscimento ovvero di proporre l'azione di accertamento negativo ma, proprio sulla base dell'avvenuto riconoscimento della redazione autografa da parte di Per_1
del testamento olografo del 09 febbraio 2007, ha ritenuto ammissibile
[...]
la querela di falso proposta da ed ha rigettato la eccezione Parte_1
d'inammissibilità sollevata da unica ad avere interesse a CP_1
proporre sul punto impugnazione (incidentale), non proposta.
Quanto al richiamo contenuto a pg. 9 circa la necessità di contestare l'autenticità del testamento olografo mediante azione di accertamento negativo con riferimento al documento del 26 settembre 2005, va rilevato che poco prima lo stesso Giudicante ha evidenziato che esso è “pure
16 pacificamente firmato dall'apparente sottoscrittore”, ed ha fondato la statuizione d'inammissibilità della querela di falso non già sulla necessità di proporre azione di accertamento negativo, richiamo chiaramente effettuato solo in tesi, ma sulla base della considerazione che la querela di falso è stata proposta sul presupposto che si tratti di “testamento olografo” mentre esso
è stato redatto a macchina, profilo che ne determina la nullità ai sensi dell'art. 602 cod.civ. e non attiene alla sua falsità.
In sostanza, non si può discutere della falsità di un testamento olografo che è
con evidenza nullo per mancanza dei presupposti dell'art. 602 cod.civ.
E', quindi, evidente che questa ratio decidendi è di per sé sufficiente a fondare la ritenuta inammissibilità della querela di falso su tale documento e,
rispetto ad essa, il motivo in esame non svolge censure.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura le statuizioni inerenti il testamento del 09 febbraio 2007 e la valutazione che è stata operata dal
Tribunale circa gli elementi addotti a riprova della contraffazione materiale della data (disposizione a favore “dei miei nipoti figli dei miei figli”, pur se a quella data egli non aveva figli, sottoscrizione non di una polizza ma di una proposta di polizza (doc. 8°) e coincidenza tra l'importo in essa indicato, del cui versamento si sostiene non vi sia prova, e quello del presunto ma inesistente deposito bancario (doc. 11).
Deduce che, comunque, si tratterebbe di elementi che determinano la falsità
ideologica del testamento e richiama giurisprudenza di legittimità, pur minoritaria, a conforto della tesi per cui tale falsità può essere fatta valere
17 anche con riferimento a scrittura privata purché riconosciuta ovvero oggetto di positivo accertamento attraverso procedimento di verificazione (Cass.
2152/2021, 23669/2015, 4728/2007 e altre).
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Riguardo al profilo della contraffazione materiale della data del testamento olografo del 09 febbraio 2007 l'appellante ripropone le medesime considerazioni già oggetto di esame da parte del Tribunale senza censurare la interpretazione effettuata (funzionale all'accertamento della denunciata falsità) del riferimento, contenuto nel testamento, ai “miei nipoti figli dei miei
figli” come riferita ai nipoti esistenti al momento dell'apertura della successione. Il Tribunale ha ricavato da essa la volontà del testatore di mantenere ferme le disposizioni testamentarie nel caso di sopravvenienza di nipoti e, di conseguenza, ha ritenuto irrilevante ogni indagine sulla certezza o meno di tale evento che, comunque, è pacifico essersi realizzato.
Comunque, non vengono forniti elementi per contrastare il ragionamento presuntivo per cui alla data di redazione del testamento la testatrice si sia potuta prospettare la sopravvenienza di nipoti ex filio atteso che il procedimento di adozione era già in corso e e la moglie erano Parte_1
stati dichiarati già da anni idonei all'adottabilità.
Con riferimento alla polizza assicurativa, il testamento del 09 febbraio 2007
menziona una donazione fatta da alla figlia di € 15.000 Persona_1 CP_1
(rispetto ad un maggior importo riferibile al coniuge), il rifiuto della donazione di pari importo da parte del figlio e il deposito di tale Pt_1
18 importo in una “polizza Vitanaturaldurante, intestandosli alla sottoscritta
e figlio ”. Parte_2 Parte_1
E' lo stesso appellante che ha prodotto “modulo di proposta per polizza vita
e contratto di capitalizzazione” sottoscritto da (doc. 8A) ed Persona_1
ha documentato l'avvenuta liquidazione con riscatto il 30 gennaio 2013 (doc.
8 B e 8 C), in data posteriore alla datazione del testamento ma pressoché
coeva alla successiva dichiarazione del 07 febbraio 2013 (doc. 10) con cui ella dichiara di consegnare l'importo di € 15.000,00 al figlio Parte_1
che sottoscrive il testo.
La ricostruzione operata dal Tribunale circa la insussistenza di elementi che depongano per la falsità della data del testamento non merita, quindi, censure in quanto si fonda, oltre che su documentazione prodotta dallo stesso Pt_1
anche sul documento da questi sottoscritto che però, con il motivo
[...]
in esame, egli non prende in alcun modo in considerazione (la doglianza relativa a profili di extra ed ultra petizione al riguardo viene esaminata con riferimento al sesto motivo in cui viene articolata) .
Inoltre, il contrasto tra la dichiarazione contenuta nel predetto testamento e il contenuto dello “pseudo documento nullo per vizio di forma datato
26.09.2005” appare non rilevante al fine di contrastare la statuizione del
Tribunale circa la coerenza della documentazione prodotta con la datazione del testamento del 09 febbraio 2007; in esso la testatrice ha fatto riferimento ad una polizza preesistente e la circostanza che nel prosieguo non abbia adeguato le proprie disposizioni a quanto nel frattempo è occorso non depone
19 certo per la falsità della sua datazione.
Le censure ulteriori svolte al riguardo sono oggetto specifico del quinto motivo che sarà di seguito esaminato.
2.3. Per quanto riguarda, poi, l'inammissibilità della querela per falso ideologico, va rilevato che il Tribunale ha ricondotto la questione posta della redazione del testamento del 09 febbraio 2007 in data differente da quella in esso indicata alla falsità materiale, venendo in rilievo un'asserita contraffazione e sul punto ha, quindi, ritenuto ammissibile la querela ma infondata per le ragioni già specificate.
In ordine alla falsità ideologica del medesimo testamento, è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale riguardo alla non esperibilità della querela di falso avente ad oggetto una scrittura privata.
L'orientamento della Suprema Corte cui ha fatto riferimento il Tribunale
(Cass. 8766/2018) con riferimento al documento datato 26 settembre 2005 e a quello datato 15 gennaio 1993 è senz'altro riferibile anche al testamento olografo del 09 febbraio 2007; il principio di diritto espresso sul punto trova ragione nel valore di prova legale della scrittura riconosciuta, limitato, ai sensi dell'art. 2702 cod.civ., alla <> delle dichiarazioni dal sottoscrittore.
Tale orientamento, a cui questo Collegio ritiene di prestare adesione, è stato costantemente ribadito: <Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai
sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad
essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone
20 l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma
non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere
contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità;
ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità
materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra
dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per
impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi
ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e
dichiarazione>> (Cass. 24841/2020; cfr. anche 12707/2019, 5383/1999,
47/1988, 3667/1987).
3.Con il terzo motivo l'appellante, con riferimento alle statuizioni inerenti il testamento datato 26 settembre 2005, ribadisce le considerazioni già esposte riguardo al testamento olografo del 09 febbraio 2007 circa i profili di falsità
materiale ed ideologica ed espone gli elementi che, a suo dire, ne conforterebbero la sussistenza.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della querela di falso proposta
<“testamento olografo” redatto pacificamente a macchina e pure pacificamente firmato dall'apparente sottoscrittore>>, ha rilevato che il documento non ha le caratteristiche per essere considerato olografo per assenza del requisito indispensabile della redazione autografa e che tale profilo attiene alla sua validità e non alla falsità che attraverso la querela si vorrebbe sia accertata;
ha ritenuto che, trattandosi di testo dattiloscritto la cui
21 sottoscrizione è riferibile in modo pacifico ad non vi sia stata Persona_1
allegazione, oltre che prova, dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco absque pactis o sine pactis; ha, inoltre, ritenuto che non vi sia in capo a l'interesse ad agire per richiedere l'accertamento della Parte_1
falsità di un testamento olografo che, comunque, è invalido.
Il motivo non attinge alcuna di tali argomentazioni (ciascuna delle quali costituisce autonoma ratio dedicendi) per contrastarla, rimanendo inficiato da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017, 13535/2018).
4. Con il quarto motivo l'appellante, con riferimento alle statuizioni inerenti
22 il terzo documento, individuato in sentenza quale <
datato 15/1/1993>> recante < CP_2 Persona_8
che dichiarava che il vero e il giusto era quanto risultante da tale atto e che quello pubblicato era stato falsificato>>, l'appellante espone che non gli è
addebitabile la mancata produzione in originale del documento e la necessità
per lui d'impugnarlo per contrastare il tentativo della sorella di inficiare la tacita accettazione ed acquiescenza prestata in relazione al testamento originario paterno pubblicato il 06 marzo 1985.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni svolte e le questioni poste con il motivo in esame non incidono in alcun modo sulla statuizione d'inammissibilità della querela che il Tribunale ha pronunciato sia in ragione della mancanza dell'originale del documento (acclarata sin dalla udienza del 14 gennaio 2020) sia della inammissibilità della querela di falso con riferimento alle scritture private per falso ideologico.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione del Tribunale circa la incontestata validità ed efficacia della polizza e del suo riscatto e la tardività dell'allegazione per cui si tratterebbe di una mera proposta di polizza in relazione alla quale non sarebbe avvenuto alcun versamento del premio;
censura, inoltre, che il Tribunale abbia evidenziato il richiamo di tale polizza in altri testamenti prodotti dalla controparte, recanti date anteriori al testamento del 2007, e che abbia ritenuto il contenuto di tali testamenti non oggetto di contestazione.
23 Espone che il principio di non contestazione riguarda i fatti enunciati dalla controparte e non può riguardare i documenti prodotti (tra le altre menziona
Cass. 6606/2016), che tale principio non può operare in controversie in cui si controverte di diritti indisponibili e tale è quello in cui sia parte obbligatoria il Pubblico Ministero (Cass. S.U. 10311/2006).
Evidenzia di avere prodotto documenti a confutazione di quelli prodotti da controparte e che tanto basta per ritenere che vi sia contestazione, essendo sufficiente la contestazione generica da egli operata nei propri scritti difensivi.
Espone, inoltre, che di non avere contestato i testamenti menzionati in sentenza in quanto revocati da quelli aventi data successiva e la controparte ha fatto valere nella causa ereditaria solo il testamento datato 09 febbraio
2017.
6.Con il sesto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia dato per esistente la polizza di assicurazione sulla vita contratta da Parte_2
pur se la questione è oggetto della causa ereditaria pendente dinanzi al
Tribunale di Mantova nella quale si discute anche del presunto pagamento a proprio favore della somma di € 15.000,00; evidenzia di avere prodotto la proposta di polizza (doc. 8A) e le dichiarazioni di e Banca CP_3
Monte dei Paschi di Siena solo per comprovare la inesistenza di polizze assicurative a proprio nome al momento dell'apertura della successione;
lamenta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e la necessità di proporre sul punto impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato vincolante
24 nel giudizio ancora pendente.
7. Il quinto ed il sesto motivo, in quanto inerenti alla polizza menzionata nel testamento olografo del 09 febbraio 2007 vanno esaminati congiuntamente e sono per alcuni profili inammissibili e per altri infondati.
La condivisione in tesi dell'ambito di operatività del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ. non conduce ad alcun risultato utile in favore dell'appellante in quanto: il riferimento ad ulteriori
“copie di testamenti olografi” è stato effettuato solo “in via incidentale”, a conferma di una ricostruzione che ha condotto il Tribunale a ritenere insussistenti elementi che depongano per la falsità della data del testamento;
come già evidenziato nell'esame del secondo motivo, tale ricostruzione non merita, censure in quanto si fonda oltre che su documentazione prodotta dallo stesso (è la medesima documentazione menzionata nel sesto Parte_1
motivo) anche sul documento da questi sottoscritto.
Il riferimento a tale documento non travalica il giudizio di querela di falso e,
quindi, la questione sulla datazione del testamento in questione che è stato lo stesso a correlare alla menzionata polizza assicurativa;
non Parte_1
viene espressa da parte del Tribunale alcuna valutazione circa l'effettività del pagamento di cui si dà atto in esso ma viene riportato il fatto oggettivo della sua sottoscrizione da parte di e la esistenza di un contenuto Parte_1
coerente con gli altri documenti che fanno riferimento alla polizza.
Il Tribunale ha quindi esaminato tutti i documenti non già per sindacare la rilevanza di essi rispetto ai fatti che si vogliono provare ma per decidere
25 nell'ambito delle contestazioni operate circa la genuinità del testamento.
8.Con il settimo motivo l'appellante lamenta la esistenza di elementi di contraddittorietà: il Tribunale prima avrebbe evidenziato la necessità di esperimento dell'azione di accertamento negativo, poi avrebbe ritenuto corretta l'azione da egli proposta per poi rigettarla con riferimento al testamento datato 09 febbraio 2007 per mancanza di elementi probatori,
rigettando le richieste di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio che gli avrebbero consentito di confermare la propria tesi circa la falsità dei documenti;
lo avrebbe poi “rimproverato” per la mancata impugnazione dei testamenti datati 21 gennaio 2006, 16 maggio 2006 e 20 dicembre 2006, pur se inefficaci in quanto anteriori all'ultimo testamento datato 09 febbraio
2007 nonché per la mancata proposizione della querela di falso in via incidentale nella causa ereditaria pendente così implicitamente confermando la correttezza della proposizione della querela di falso verso la sola scrittura privata riconosciuta o verificata.
8. Il motivo ripropone in sintesi questioni già esaminate con gli altri motivi e ritenute infondate per le ragioni già esposte.
Non si ravvisano elementi di contraddittorietà nella sentenza impugnata pur nelle plurime ragioni che sono state poste a fondamento della decisione.
9.Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 96
cod.proc.civ.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese deduce che la eccezione d'inammissibilità della querela di falso è stata rigettata e il Pubblico
26 Ministero ha espresso “parere favorevole all'accoglimento e conferma del
provvedimento dell'A.G.” e tali circostanze avrebbero richiesto la compensazione delle spese.
Per quanto riguarda la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. evidenzia che essa è stata motivata con la necessità di proporre la querela di falso in via incidentale e con la giurisprudenza in tema di falsità ideologica.
Quanto alla prima considerazione espone che l'art. 221 cod.proc.civ. lascia alla parte la libertà di proporre un procedimento autonomo e la causa ereditaria avrebbe potuto proseguire e non essere sospesa in quanto tale sospensione è necessaria solo nel caso in cui la querela di falso sia stata proposta dinanzi alla Corte d'Appello e l'azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta in relazione ad alcuno dei tre documenti e la querela di falso era l'unico strumento proponibile.
Per quanto riguarda la seconda considerazione, deduce di avere menzionato i riferimenti giurisprudenziali che danno conto della esistenza di un orientamento della Corte di cassazione che consente la proposizione della querela di falso anche con riferimento alle falsità ideologiche, il che smentisce la contrarietà della propria tesi al diritto vivente ed alla giurisprudenza prevalente.
Evidenzia che le conclusioni assunte dal Pubblico Ministero confortano le proprie domande e ne escludono la temerarietà.
9.1. Il motivo è solo parzialmente fondato.
27 9.2. E' infondato con riferimento alla statuizione di condanna alle spese che il Tribunale ha fondato sull'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza;
la compensazione delle spese presuppone, in alternativa alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 92 cod.proc.civ., la sussistenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (nella accezione risultante dalla sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92
cod.proc.civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132) non ravvisabili nelle circostanze dedotte.
9.3. Questa Corte ritiene invece fondato il motivo in esame laddove l'appellante lamenta la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.: la contestazione anche del falso ideologico con riferimento a scritture private e la scelta di di proporre la querela in via principale non Parte_1
integrano gli estremi della mala fede o della colpa grave nell'azione,
prerequisito ritenuto necessario dalla consolidata giurisprudenza anche per la condanna ai sensi del terzo comma (cfr. Cass. 19948/2023).
Pertanto, la condanna di ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. va Parte_1
revocata.
10. Rileva, infine, il Collegio che non costituisce motivo di gravame il nono in cui l'appellante esprime “contestazione dei fatti e delle argomentazioni
richieste dalla controparte ai sensi artt. 115 e 116 C.P.C.”
11. In conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, e va revocata la condanna ex art. 96 c.p.c. di al pagamento a Parte_1
28 favore di della somma equitativamente determinata in € CP_1
7.254,00.
10. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96
cod.proc.civ. non incide sulla determinazione della complessiva e sostanziale soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado è stata respinta.
Infatti, <le questioni su tale capo, da qualificarsi meramente accessorio,
non incidono sulla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di
temperarla o di qualificarla parziale o reciproca (in termini: Cass.
5466/2020, 9532/2017).
Ne consegue che non si deve procedere a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, in ragione della conferma sostanziale della decisione e che le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante quale soccombente sostanziale;
dette spese si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media), ad eccezione della “fase di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
29 1.in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Mantova n. 158/2022 pubblicata in data 22
febbraio 2022, che conferma per il resto, revoca la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
30
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.302/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 302/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
26/03/2025
OGGETTO: d a
Querela di falso
con il patrocinio dell'avv. Salvadori Mario Parte_1
Codice: 101001 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Carra Nicola CP_1
APPELLATA
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 158/2022 pubblicata
1 in data 22 febbraio 2022 e notificata in data 14 marzo 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria diversa
istanza, richiesta, deduzione, argomentazione ed eccezione in riforma della
sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Mantova:
1) Dichiarare la falsità materiale e/o ideologica totale del testamento datato
09.02.2007 di pubblicato con atto notaio Rep. Persona_1 Per_2
1019 perché redatto in data successiva di quella indicata nel medesimo,
prevedendo disposizioni testamentarie a favore di un nipote ( CP_2
che sarebbe stato adottato solamente nel luglio 2008 dal padre
[...]
adottivo , con iscrizione alla anagrafe del Comune di Ostiglia Parte_1
lo stesso mese, con definitivo provvedimento Tribunale dei minori del
settembre 2008 e per inesistenza di polizza assicurativa ivi indicata. NI
inesistente all'epoca della presunta redazione del testamento, Documento
prodotto nel giudizio civile 833/2018 Tribunale dei Mantova doc 1 atto
citazione Avv. Carta.
2) Dichiarare la falsità materiale e/o ideologica totale del presunto ed
inesistente testamento olografo datato 26.09,2005 di per Persona_1
assoluta inesistenza di un deposito bancario o rapporto bancario n.
6030864988.05 presso ex Banca LA Mantova ora Banca Monte dei
Paschi di Siena a favore di per € 15.493,70 essendo il Parte_1
numero riportato nel suddetto documento corrispondente ad un semplice
2 assegno circolare pagato da al figlio per Persona_1 Parte_1
rimborso spese edili ed idrauliche della casa comune divisa in due
appartamenti singoli tra la madre ed il figlio Persona_1 Parte_1
e falsità di data essendo lo stesso realizzato in data successiva a quella
indicata nel documento medesimo e riportante dichiarazioni contrarie ad
atto pubblico Notaio Rep 3450 Documento prodotto nel giudizio Per_3
civile 833/2018 Tribunale di Mantova con. 31 terza memoria art. 183 C.P.C.
Avv. Carra. 3) Dichiarare la falsità materiale e/o ideologica della nota a
firma di posta al termine del testo, del testamento datato Persona_1
15.01.1993 a firma costituente il doc. n. 27 allegato alla CP_2
terza memoria ai sensi art. 183 6° comma prodotta dall'Avv. Carra nella
causa civile R.G. 833/2018 del Tribunale di Mantova perché contrario al
testamento olografo pubblicato dal Notaio il giorno 06.03.1995 con Per_4
rep. 71084 per evidente contrarietà ad atto pubblico notaio rep 71084. Per_4
Documento prodotto nel giudizio civile 833/2018 Tribunale di Mantova.
4) Escludere i suddetti documenti contraffatti, di cui ai precedenti punti I - 2
- 3 dalle fonti probatorie introdotte dalla Sig,ra nel giudizio CP_1
civile R.G.N.R.833/2018 del Tribunale di Mantova.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
a) In via istruttoria ordinare il completamento della istruzione probatoria
richiesta nella causa di primo grado avanti al Tribunale di Mantova R.G.
2933/2019 ammettendo le prove richieste ed indicate da parte appallante a
pag. 11 della sentenza impugnata terzo capoverso, nonché nella seconda
memoria ai sensi art. 183 6° comma, depositata nel predetto procedimento
3 R.G. 2933/2019 in particolare le prove testimoniali e le C.T.U. cosi come
richieste e capitolate nella suddetta memoria istruttoria, in particolare da
pag, 8 a pag. 11 della medesima.
b) Si chiede l'acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado sia cartaceo
che telematico tenutosi avanti al Tribunale di Mantova R.G. 2933/2019”.
Dell'appellata
“reiectis adversis: – Nel merito:
– Respingersi integralmente, anche nel denegato caso di eventuale
istruttoria, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
158/2022 emessa inter partes dal Tribunale di Mantova in composizione
collegiale per infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni addotte,
confermandosi così in toto l'impugnata sentenza;
– Con la condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese del presente grado
di giudizio.
– In via istruttoria:
− Nel denegato caso di ammissione delle richieste istruttorie di parte
appellante, il sottoscritto difensore chiede ammettersi i mezzi istruttori
dedotti davanti al Giudice di prime cure in memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. datata 11.12.2020 e in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
datata 30.12.2020 alle quali si riporta: mezzi istruttori che, comunque, qui
sotto vengono per esteso riesposti in unico e completo elenco:
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Tribunale per i Minorenni di Brescia,
4 l'esibizione in giudizio per la sua acquisizione del decreto di idoneità
all'adozione di minore straniero n. 444/2003 RGDA, Cron. 1212 emesso il
16.03.2004 nei confronti dei coniugi e e di tutto Parte_1 Persona_5
il relativo fascicolo d'ufficio, nonché del fascicolo d'ufficio n. 126/08
R.G.A./n. 3502/08 Cron. del medesimo Tribunale per i Minorenni di Brescia
relativo all'adozione del minore nato il [...] Persona_6
a Karbunar – Lushnje (ALBANIA);
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Sig. di esibire in giudizio Parte_1
per la sua acquisizione del certificato di nascita e di residenza storico (sia
nel paese d'origine, l'Albania, sia in Italia) del minore ( Pt_1 Per_6
nato il [...] a [...] – Lushnje (ALBANIA), ora residente in [...]
Ostiglia (MN), via Verrara n. 58;
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Servizio Adozioni del Consultorio
Familiare dell'ASST di Mantova, l'esibizione in giudizio per la sua
acquisizione, di tutta la documentazione relativa alla pratica di adozione
istruita a favore dei Sigg. e presso il suddetto Parte_1 Persona_5
ufficio per l'adozione di minore, e/o richiedersi, ex art. 213 c.p.c., al Servizio
Adozioni del Consultorio Familiare dell'ASST di Mantova, le informazioni
scritte relative a tutta la documentazione relativa alla pratica di adozione
istruita a favore dei Sigg. e presso il suddetto Parte_1 Persona_5
ufficio per l'adozione di minore;
− Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a MPS S.p.a. – Filiale di Ostiglia, l'esibizione
in giudizio per la sua acquisizione, ovvero, in subordine, autorizzare la
5 sottoscritta difesa ad acquisire, ai fini della sua produzione in giudizio,
l'estratto conto analitico dei movimenti relativo al semestre gennaio –
giugno 2013 del conto corrente intestato a aperto presso la Persona_1
predetta filiale, della documentazione relativa alla costituzione della polizza
vita Quadrifoglio Vita QV Crescita n. 7620299 sottoscritta da Per_1
con beneficiario e al suo disinvestimento, di tutte le
[...] Parte_1
altre polizze intestate alla Sig.ra in vita, nonchè della Persona_1
documentazione relativa alla formazione, origine, negoziazione ed incasso
dell'assegno circolare n. 6030864988-05 tratto dal MPS Spa – Filiale di
Ostiglia;
− Ammettersi prova per interrogatorio formale di sulle Parte_1
seguenti circostanze:
a) “Vero che e la moglie esplicitavano alla Parte_1 Persona_5
madre di lui, , l'intenzione di voler adottare un bambino già Persona_1
nel corso dell'anno 2003”;
b) “Vero che alla data del 09.02.2007 sapeva che il figlio Persona_1
e la moglie avrebbe avuto in adozione un Parte_1 Persona_5
bambino”;
c) “Vero che aveva espresso l'intenzione di gratificare tutti Persona_1
i suoi nipoti, con una dazione pecuniaria”;
d) “Vero che gratificava il figlio adottivo di suo figlio Persona_1 Pt_1
con la dazione di € 5.000,00 ai genitori – dica in che forma”;
6 e) “Vero che in data 06.09.2005 sottoscriveva, con effetto Persona_1
dal 30.09.2005, una polizza vita “Quadrifoglio Vita” con la Banca LA
TO (ora MPS S.p.a.) – Filiale di Ostiglia (n. 7620299 - Tariffa: 0617
CRESCITA (617)), con beneficiario caso morte , con premio Parte_1
unico di € 15.493,00”;
f) “Vero che la polizza vita accesa in data 06.09.2005 da con Persona_1
beneficiario veniva estinta solo nel corso dell'anno 2013 e, Parte_1
quindi, dopo la data del 09.02.2007”;
g) “Vero che a veniva consegnata in data 07.02.2013, da Parte_1
parte della mamma , la somma di € 15.000,00”; Persona_1
h) “Vero che l'assegno circolare n. 603086498805 tratto dal MPS S.p.a. –
Filiale di Ostiglia, datato 08.11.2005, veniva trattenuto e posto
immediatamente all'incasso da ”; Parte_1
i) “Vero che a partire dall'anno 2002 e con Parte_1 CP_1
le rispettive famiglie, trascorrevano tutte le festività di Santo TE e lunedì
di Pasqua uscendo a pranzo con la mamma ”; Persona_1
j) “Vero che l'usanza di riunirsi per le festività permaneva fino alla morte
della mamma ”; Persona_1
k) “Vero che viveva da sola, in piena autonomia”; Persona_1
l) “Vero che , nel corso dell'anno 1996, trasferiva la propria Parte_1
abitazione dalla casa di Ostiglia a Poggio Rusco per circa un anno e mezzo,
visti i continui litigi con la madre ”; Persona_1
7 m) “Vero che tale trasferimento avveniva a causa dei continui litigi con la
madre ”; Persona_1
Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria con i propri testi
sui capitoli di prova eventualmente ammessi di controparte.
− Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che i coniugi e intraprendevano il Parte_1 Persona_5
percorso adottivo per l'adozione di un minore nel corso dell'anno 2003”;
2) “Vero che ai genitori dei coniugi adottanti viene richiesto l'esplicito
assenso all'accoglimento dell'istanza di adozione avanzata dai propri figli”;
3) “Vero che ha espresso per iscritto parere favorevole Persona_1
all'accoglimento dell'istanza di adozione di minore avanzata dal figlio
e dalla moglie ”; Parte_1 Persona_5
4) “Vero che il Tribunale di Tirana in data 20.05.2008 emetteva sentenza di
adozione del minore nato a [...]-Lushnjr il Persona_6
23.10.2005”;
5) “Vero che prima del 09.02.2007 la Sig.ra poteva sapere che Per_1
sarebbe stato affidato al figlio un minore, senza conoscerne Parte_1
i suoi dati anagrafici”;
6) “Vero che a era oggettivamente impossibile conoscere, Persona_1
almeno fino alla data del 09.02.2007, l'identità del minore che suo figlio e
sua nuora stavano ricevendo in adozione”;
7) “Vero che litigava con la figlia in Persona_1 CP_1
8 prossimità del giorno 26 dicembre 1994 perché la seconda non voleva
pranzare con la compagna di allora di per una questione di Parte_1
ordine morale”;
8) “Vero che il rifiuto di pranzare con la compagna di Parte_1
derivava dal fatto che questa era nota per essere una meretrice e non voleva
che i figli si sedessero al tavolo con lei”;
9) “Vero che nel corso dell'anno 2002 e la figlia si Persona_1
rappacificarono definitivamente, senza più interrompere il rapporto”;
10) “Vero che a partire dall'anno 2002 e fino alla morte della mamma,
e la sua famiglia, il fratello e la sua famiglia CP_1 Parte_1
si riunivano con la madre tutte le giornate di Santo TE Persona_1
e Lunedì di Pasqua per pranzare al ristorante e trascorrere insieme tali
festività”;
11) “Vero che la Sig.ra viveva da sola, nella casa di sua Persona_1
proprietà”;
12) “Vero che assisteva la madre in CP_1 Persona_1
occasione dell'intervento alla cataratta eseguito presso l'Ospedale di
Negrar (VR), accompagnandola, pernottando in un albergo vicino
all'ospedale stesso ed occupandosi di portarla alle successive visite mediche
di controllo post-operatorio”;
13) “Vero che pernottava a casa della madre CP_1 Persona_1
ad Ostiglia nei periodi in cui il fratello e la moglie partivano per le vacanze
9 estive”;
14) “Vero che provvedeva fino al mese di febbraio 1997 al Persona_1
pagamento in proprio dell'assegno di mantenimento di Lire 200.000 mensili
di cui era onerato il figlio nei confronti della prima moglie Pt_1
provvedendo anche a saldare le fatture delle spese legali sostenute per le
procedure di separazione e divorzio”;
15) “Vero che riceveva in data 14.09.2004 dalla madre Parte_1
, a mezzo di atto notarile n. 3450/460 Notaio , Persona_1 Persona_7
a titolo di donazione di quota di usufrutto, la somma di € 11.500,00”;
16) Vero che la polizza QV (Quadrifoglio Vita) n. 7620299 Crescita (617)
intestata a e beneficiario è stata riscattata Persona_1 Parte_1
nel 2013 e il relativo importo è stato accreditato sul conto corrente intestato
a aperto presso la filiale MPS di Ostiglia”; Persona_1
17) “Vero che l'assegno circolare n. 603086498805 tratto dal MPS S.p.a. –
Filiale di Ostiglia datato 08.11.2005 tratto da MPS che mi viene
rammostrato (Doc. 12 del fascicolo di parte attrice) è stato ricevuto dai Sigg.
e e lo stesso giorno è stato negoziato”; Parte_1 Persona_5
18) “Vero che per redigere i propri scritti redatti a Persona_1
macchina, si recava presso gli uffici della confederazione CISL - Sezione di
Ostiglia - a cui era affiliata, per farsi aiutare in tale compito”;
19) “Vero che la CISL – Sezione di Ostiglia – aveva in dotazione, nei propri
uffici e fino a quando sono stati normalmente in uso, almeno fino a tutto
10 l'anno 2005, macchine da scrivere comuni, a disposizione di chi lo
richiedesse”;
20) “Vero che il documento che mi viene rammostrato (Doc. 13 fascicolo di
parte convenuta) è stato compilato presso la sede della CISL di Ostiglia”;
21) “Vero che il giorno mercoledì 11.05.2016, due giorni prima della sua
morte, chiedeva alla figlia di partecipare Persona_1 CP_1
all'assemblea con gli alti ex dipendenti ENEL di Ostiglia, organizzata dalla
SPI/CGIL di Mantova, tenutasi presso l'oratorio di Ostiglia per avviare la
pratica relativa ai rimborsi loro spettanti in restituzione”;
22) “Vero che partecipava il giorno 11.05.2016 CP_1
all'assemblea con gli alti ex dipendenti ENEL di Ostiglia, organizzata dalla
SPI/CGIL di Mantova, tenutasi presso l'oratorio di Ostiglia per avviare la
pratica relativa ai rimborsi loro spettanti in restituzione”;
23) “Vero che in data 22.02.2015 sventava un tentativo di Persona_1
scippo ai suoi danni, fermando la ladra tenendola per i capelli e facendola
fuggire”;
24) “Vero che per tale gesto riceveva un encomio dal Sindaco di Ostiglia”,
25) “Vero che , nel corso dell'anno 1996 e fin verso la fine Parte_1
del 1997, trasferiva la propria abitazione dalla casa di Ostiglia a Poggio
Rusco per circa un anno e mezzo”;
26) “Vero che lo spostamento di abitazione era motivato dai litigi continui
con la madre ”; indicandosi a testi:… Persona_1
11 Con richiesta di essere ammessi a prova contraria con i propri testi sui
capitoli di prova eventualmente ammessi di controparte”.
del Procuratore Generale:
“letti gli atti del proc. civ. n. 302/22 RG, ritenute corrette e condivisibili le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, chiede il rigetto
dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova in composizione collegiale ha: rigettato la querela di falso proposta avverso il testamento datato 09.02.2007 di pubblicato con atto del Notaio dott.ssa Persona_1
Rep. 1019, Racc. n. 713; dichiarato inammissibile la querela di Per_2
falso avverso il testamento datato 26.09.2005 di e avverso la Persona_1
nota a firma di posta al termine del testo del testamento datato Persona_1
15.01.1993 a firma condannato alla CP_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di nonché al pagamento CP_1
dell'ulteriore somma di € 7.254,00, pari all'importo liquidato a titolo di spese, ex art. 96 terzo comma c.p.c.; condannato al Parte_1
pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
Ha, poi, disposto a cura del Cancelliere la menzione della sentenza sull'originale del testamento datato 09.02.2007 di pubblicato Persona_1
con atto del Notaio dott.ssa Rep. 1019, Racc. n. 713 e che siano Per_2
restituiti i documenti custoditi in cassetta di sicurezza.
12 1.1.Il Tribunale, quanto al testamento olografo del 09 febbraio 2007:
ha rigettato la eccezione d'inammissibilità della querela di falso sollevata da sulla base del rilievo che ha rinunciato al CP_1 Parte_1
disconoscimento e all'azione di accertamento negativo e ha dedotto che l'atto
è stato redatto dalla madre in data posteriore alla data da esso Persona_1
risultante, integrandosi un falso materiale sub specie di contraffazione;
ha escluso che vi sia prova della falsificazione di tale testamento;
riguardo al riferimento in esso contenuto “ai miei nipoti”, ha evidenziato che il decreto di idoneità all'adozione del figlio da parte di e della Parte_1
moglie risale al 2004 ed era certamente noto alla testatrice, che il riferimento generico era tale da ricomprendere tutti i nipoti effettivamente esistenti al momento dell'apertura della successione, con ciò non rilevando un ipotetico annullamento della adozione;
riguardo al richiamo alla polizza vita ha ritenuto che l'avvenuto riscattato nel gennaio 2013 non rende plausibile la falsificazione della data in quanto la polizza è stata contratta nel 2005, reca quale beneficiario e Parte_1
il 07 febbraio 2013 ha sottoscritto una dichiarazione in cui Persona_1
dà atto della consegna della somma di € 15.000,00 al figlio per <<
“pareggiare” in vita i conti tra i fratelli relativamente alla somma di e
15.000,00 (pari alla quota materna di quanto corrisposto a;
ha, poi, CP_1
ritenuto tardiva la deduzione, svolta nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ., d'inesistenza della polizza per cui vi sarebbe stata solo una proposta non seguita dal contratto in assenza di versamento
13 dell'importo, ritenendo provata la esistenza della polizza dal doc. 8B)
prodotto dall'attore e dai testamenti olografi del 21 gennaio 2006, 16 maggio
2006 e 20 dicembre 2006 prodotti in copia dalla convenuta e non oggetto di contestazione.
1.2. Quanto alla querela di falso del documento datato 26 settembre 2005,
l'ha ritenuta inammissibile in quanto: la redazione del testo a macchina determina la nullità del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 cod.civ. e non attiene alla sua falsità; non è stata allegata la redazione di foglio firmato in bianco absque pactis, unica che consente la proposizione di querela di falso, alla cui proposizione è estranea anche la deduzione di eventuale violenza o costrizione a carico del sottoscrittore;
la contestazione di autenticità del testamento olografo richiederebbe comunque la formulazione di domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura;
mancherebbe comunque l'interesse ad agire attesa la invalidità della scheda in quanto non redatta di pugno dal testatore;
non è proponile la querela di falso di scrittura privata per falso ideologico (Cass. 8766/2018);
l'accertamento chiesto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio dell'utilizzo della macchina da scrivere della convenuta è superfluo in quanto non proverebbe la redazione da parte della convenuta stessa.
1.3. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile anche la querela di falso proposta avverso la dichiarazione datata 15 gennaio 2013, mai rinvenuta in originale;
ha rilevato che la contestazione attiene alla veridicità della dichiarazione e quindi ad un asserito falso ideologico che è inammissibile configurare nei
14 riguardi di una scrittura privata.
1.4. Ha, inoltre, evidenziato la mancata proposizione di domande con riferimento alla polizza assicurativa, prodotta dallo stesso attore a sostegno delle proprie allegazioni, ed ha ritenuto un mero refuso il riferimento ad essa contenuto nell'ultima frase dell'atto di citazione.
1.5. Ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale e non rilevante la chiesta consulenza tecnica d'ufficio
2. Ha proposto appello sulla base di nove motivi, previa Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1. ha chiesto il rigetto della istanza ex art. 283 cod.proc.civ. CP_1
e del gravame.
2.2. E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Alla udienza del 22 gennaio 2025, visti gli artt. 70 e 71 cod.proc.civ., la
Corte ha disposto la comunicazione a cura della Cancelleria di tutti gli atti al
Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale.
2.4. Il Procuratore Generale, con nota depositata il 24 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto dell'appello.
2.5. Alla udienza del 26 marzo 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni già precisate, trascritte in epigrafe, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15 1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale,
a pgg. 6 e 9 della sentenza, critica l'avvenuta proposizione della querela di falso quale mezzo d'impugnazione dei tre documenti in questione e prospetta la necessità di proposizione dell'azione di accertamento negativo circa la provenienza di esse.
Deduce che nel giudizio in corso dinanzi al Tribunale di Mantova vi è stato il riconoscimento della provenienza dei tre documenti da Persona_1
che, pertanto, essi hanno la efficacia probatoria di cui all'art. 2702 cod.civ.,
che l'azione di disconoscimento o quella di accertamento negativo non sono più proponibili e che l'autenticità di tali scritture può essere inficiata solo attraverso querela di falso.
1.1.Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha indicato la necessità del di effettuare il disconoscimento ovvero di proporre l'azione di accertamento negativo ma, proprio sulla base dell'avvenuto riconoscimento della redazione autografa da parte di Per_1
del testamento olografo del 09 febbraio 2007, ha ritenuto ammissibile
[...]
la querela di falso proposta da ed ha rigettato la eccezione Parte_1
d'inammissibilità sollevata da unica ad avere interesse a CP_1
proporre sul punto impugnazione (incidentale), non proposta.
Quanto al richiamo contenuto a pg. 9 circa la necessità di contestare l'autenticità del testamento olografo mediante azione di accertamento negativo con riferimento al documento del 26 settembre 2005, va rilevato che poco prima lo stesso Giudicante ha evidenziato che esso è “pure
16 pacificamente firmato dall'apparente sottoscrittore”, ed ha fondato la statuizione d'inammissibilità della querela di falso non già sulla necessità di proporre azione di accertamento negativo, richiamo chiaramente effettuato solo in tesi, ma sulla base della considerazione che la querela di falso è stata proposta sul presupposto che si tratti di “testamento olografo” mentre esso
è stato redatto a macchina, profilo che ne determina la nullità ai sensi dell'art. 602 cod.civ. e non attiene alla sua falsità.
In sostanza, non si può discutere della falsità di un testamento olografo che è
con evidenza nullo per mancanza dei presupposti dell'art. 602 cod.civ.
E', quindi, evidente che questa ratio decidendi è di per sé sufficiente a fondare la ritenuta inammissibilità della querela di falso su tale documento e,
rispetto ad essa, il motivo in esame non svolge censure.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura le statuizioni inerenti il testamento del 09 febbraio 2007 e la valutazione che è stata operata dal
Tribunale circa gli elementi addotti a riprova della contraffazione materiale della data (disposizione a favore “dei miei nipoti figli dei miei figli”, pur se a quella data egli non aveva figli, sottoscrizione non di una polizza ma di una proposta di polizza (doc. 8°) e coincidenza tra l'importo in essa indicato, del cui versamento si sostiene non vi sia prova, e quello del presunto ma inesistente deposito bancario (doc. 11).
Deduce che, comunque, si tratterebbe di elementi che determinano la falsità
ideologica del testamento e richiama giurisprudenza di legittimità, pur minoritaria, a conforto della tesi per cui tale falsità può essere fatta valere
17 anche con riferimento a scrittura privata purché riconosciuta ovvero oggetto di positivo accertamento attraverso procedimento di verificazione (Cass.
2152/2021, 23669/2015, 4728/2007 e altre).
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Riguardo al profilo della contraffazione materiale della data del testamento olografo del 09 febbraio 2007 l'appellante ripropone le medesime considerazioni già oggetto di esame da parte del Tribunale senza censurare la interpretazione effettuata (funzionale all'accertamento della denunciata falsità) del riferimento, contenuto nel testamento, ai “miei nipoti figli dei miei
figli” come riferita ai nipoti esistenti al momento dell'apertura della successione. Il Tribunale ha ricavato da essa la volontà del testatore di mantenere ferme le disposizioni testamentarie nel caso di sopravvenienza di nipoti e, di conseguenza, ha ritenuto irrilevante ogni indagine sulla certezza o meno di tale evento che, comunque, è pacifico essersi realizzato.
Comunque, non vengono forniti elementi per contrastare il ragionamento presuntivo per cui alla data di redazione del testamento la testatrice si sia potuta prospettare la sopravvenienza di nipoti ex filio atteso che il procedimento di adozione era già in corso e e la moglie erano Parte_1
stati dichiarati già da anni idonei all'adottabilità.
Con riferimento alla polizza assicurativa, il testamento del 09 febbraio 2007
menziona una donazione fatta da alla figlia di € 15.000 Persona_1 CP_1
(rispetto ad un maggior importo riferibile al coniuge), il rifiuto della donazione di pari importo da parte del figlio e il deposito di tale Pt_1
18 importo in una “polizza Vitanaturaldurante, intestandosli alla sottoscritta
e figlio ”. Parte_2 Parte_1
E' lo stesso appellante che ha prodotto “modulo di proposta per polizza vita
e contratto di capitalizzazione” sottoscritto da (doc. 8A) ed Persona_1
ha documentato l'avvenuta liquidazione con riscatto il 30 gennaio 2013 (doc.
8 B e 8 C), in data posteriore alla datazione del testamento ma pressoché
coeva alla successiva dichiarazione del 07 febbraio 2013 (doc. 10) con cui ella dichiara di consegnare l'importo di € 15.000,00 al figlio Parte_1
che sottoscrive il testo.
La ricostruzione operata dal Tribunale circa la insussistenza di elementi che depongano per la falsità della data del testamento non merita, quindi, censure in quanto si fonda, oltre che su documentazione prodotta dallo stesso Pt_1
anche sul documento da questi sottoscritto che però, con il motivo
[...]
in esame, egli non prende in alcun modo in considerazione (la doglianza relativa a profili di extra ed ultra petizione al riguardo viene esaminata con riferimento al sesto motivo in cui viene articolata) .
Inoltre, il contrasto tra la dichiarazione contenuta nel predetto testamento e il contenuto dello “pseudo documento nullo per vizio di forma datato
26.09.2005” appare non rilevante al fine di contrastare la statuizione del
Tribunale circa la coerenza della documentazione prodotta con la datazione del testamento del 09 febbraio 2007; in esso la testatrice ha fatto riferimento ad una polizza preesistente e la circostanza che nel prosieguo non abbia adeguato le proprie disposizioni a quanto nel frattempo è occorso non depone
19 certo per la falsità della sua datazione.
Le censure ulteriori svolte al riguardo sono oggetto specifico del quinto motivo che sarà di seguito esaminato.
2.3. Per quanto riguarda, poi, l'inammissibilità della querela per falso ideologico, va rilevato che il Tribunale ha ricondotto la questione posta della redazione del testamento del 09 febbraio 2007 in data differente da quella in esso indicata alla falsità materiale, venendo in rilievo un'asserita contraffazione e sul punto ha, quindi, ritenuto ammissibile la querela ma infondata per le ragioni già specificate.
In ordine alla falsità ideologica del medesimo testamento, è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale riguardo alla non esperibilità della querela di falso avente ad oggetto una scrittura privata.
L'orientamento della Suprema Corte cui ha fatto riferimento il Tribunale
(Cass. 8766/2018) con riferimento al documento datato 26 settembre 2005 e a quello datato 15 gennaio 1993 è senz'altro riferibile anche al testamento olografo del 09 febbraio 2007; il principio di diritto espresso sul punto trova ragione nel valore di prova legale della scrittura riconosciuta, limitato, ai sensi dell'art. 2702 cod.civ., alla <> delle dichiarazioni dal sottoscrittore.
Tale orientamento, a cui questo Collegio ritiene di prestare adesione, è stato costantemente ribadito: <Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai
sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad
essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone
20 l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma
non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere
contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità;
ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità
materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra
dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per
impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi
ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e
dichiarazione>> (Cass. 24841/2020; cfr. anche 12707/2019, 5383/1999,
47/1988, 3667/1987).
3.Con il terzo motivo l'appellante, con riferimento alle statuizioni inerenti il testamento datato 26 settembre 2005, ribadisce le considerazioni già esposte riguardo al testamento olografo del 09 febbraio 2007 circa i profili di falsità
materiale ed ideologica ed espone gli elementi che, a suo dire, ne conforterebbero la sussistenza.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della querela di falso proposta
<“testamento olografo” redatto pacificamente a macchina e pure pacificamente firmato dall'apparente sottoscrittore>>, ha rilevato che il documento non ha le caratteristiche per essere considerato olografo per assenza del requisito indispensabile della redazione autografa e che tale profilo attiene alla sua validità e non alla falsità che attraverso la querela si vorrebbe sia accertata;
ha ritenuto che, trattandosi di testo dattiloscritto la cui
21 sottoscrizione è riferibile in modo pacifico ad non vi sia stata Persona_1
allegazione, oltre che prova, dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco absque pactis o sine pactis; ha, inoltre, ritenuto che non vi sia in capo a l'interesse ad agire per richiedere l'accertamento della Parte_1
falsità di un testamento olografo che, comunque, è invalido.
Il motivo non attinge alcuna di tali argomentazioni (ciascuna delle quali costituisce autonoma ratio dedicendi) per contrastarla, rimanendo inficiato da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017, 13535/2018).
4. Con il quarto motivo l'appellante, con riferimento alle statuizioni inerenti
22 il terzo documento, individuato in sentenza quale <
datato 15/1/1993>> recante < CP_2 Persona_8
che dichiarava che il vero e il giusto era quanto risultante da tale atto e che quello pubblicato era stato falsificato>>, l'appellante espone che non gli è
addebitabile la mancata produzione in originale del documento e la necessità
per lui d'impugnarlo per contrastare il tentativo della sorella di inficiare la tacita accettazione ed acquiescenza prestata in relazione al testamento originario paterno pubblicato il 06 marzo 1985.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni svolte e le questioni poste con il motivo in esame non incidono in alcun modo sulla statuizione d'inammissibilità della querela che il Tribunale ha pronunciato sia in ragione della mancanza dell'originale del documento (acclarata sin dalla udienza del 14 gennaio 2020) sia della inammissibilità della querela di falso con riferimento alle scritture private per falso ideologico.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione del Tribunale circa la incontestata validità ed efficacia della polizza e del suo riscatto e la tardività dell'allegazione per cui si tratterebbe di una mera proposta di polizza in relazione alla quale non sarebbe avvenuto alcun versamento del premio;
censura, inoltre, che il Tribunale abbia evidenziato il richiamo di tale polizza in altri testamenti prodotti dalla controparte, recanti date anteriori al testamento del 2007, e che abbia ritenuto il contenuto di tali testamenti non oggetto di contestazione.
23 Espone che il principio di non contestazione riguarda i fatti enunciati dalla controparte e non può riguardare i documenti prodotti (tra le altre menziona
Cass. 6606/2016), che tale principio non può operare in controversie in cui si controverte di diritti indisponibili e tale è quello in cui sia parte obbligatoria il Pubblico Ministero (Cass. S.U. 10311/2006).
Evidenzia di avere prodotto documenti a confutazione di quelli prodotti da controparte e che tanto basta per ritenere che vi sia contestazione, essendo sufficiente la contestazione generica da egli operata nei propri scritti difensivi.
Espone, inoltre, che di non avere contestato i testamenti menzionati in sentenza in quanto revocati da quelli aventi data successiva e la controparte ha fatto valere nella causa ereditaria solo il testamento datato 09 febbraio
2017.
6.Con il sesto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia dato per esistente la polizza di assicurazione sulla vita contratta da Parte_2
pur se la questione è oggetto della causa ereditaria pendente dinanzi al
Tribunale di Mantova nella quale si discute anche del presunto pagamento a proprio favore della somma di € 15.000,00; evidenzia di avere prodotto la proposta di polizza (doc. 8A) e le dichiarazioni di e Banca CP_3
Monte dei Paschi di Siena solo per comprovare la inesistenza di polizze assicurative a proprio nome al momento dell'apertura della successione;
lamenta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e la necessità di proporre sul punto impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato vincolante
24 nel giudizio ancora pendente.
7. Il quinto ed il sesto motivo, in quanto inerenti alla polizza menzionata nel testamento olografo del 09 febbraio 2007 vanno esaminati congiuntamente e sono per alcuni profili inammissibili e per altri infondati.
La condivisione in tesi dell'ambito di operatività del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ. non conduce ad alcun risultato utile in favore dell'appellante in quanto: il riferimento ad ulteriori
“copie di testamenti olografi” è stato effettuato solo “in via incidentale”, a conferma di una ricostruzione che ha condotto il Tribunale a ritenere insussistenti elementi che depongano per la falsità della data del testamento;
come già evidenziato nell'esame del secondo motivo, tale ricostruzione non merita, censure in quanto si fonda oltre che su documentazione prodotta dallo stesso (è la medesima documentazione menzionata nel sesto Parte_1
motivo) anche sul documento da questi sottoscritto.
Il riferimento a tale documento non travalica il giudizio di querela di falso e,
quindi, la questione sulla datazione del testamento in questione che è stato lo stesso a correlare alla menzionata polizza assicurativa;
non Parte_1
viene espressa da parte del Tribunale alcuna valutazione circa l'effettività del pagamento di cui si dà atto in esso ma viene riportato il fatto oggettivo della sua sottoscrizione da parte di e la esistenza di un contenuto Parte_1
coerente con gli altri documenti che fanno riferimento alla polizza.
Il Tribunale ha quindi esaminato tutti i documenti non già per sindacare la rilevanza di essi rispetto ai fatti che si vogliono provare ma per decidere
25 nell'ambito delle contestazioni operate circa la genuinità del testamento.
8.Con il settimo motivo l'appellante lamenta la esistenza di elementi di contraddittorietà: il Tribunale prima avrebbe evidenziato la necessità di esperimento dell'azione di accertamento negativo, poi avrebbe ritenuto corretta l'azione da egli proposta per poi rigettarla con riferimento al testamento datato 09 febbraio 2007 per mancanza di elementi probatori,
rigettando le richieste di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio che gli avrebbero consentito di confermare la propria tesi circa la falsità dei documenti;
lo avrebbe poi “rimproverato” per la mancata impugnazione dei testamenti datati 21 gennaio 2006, 16 maggio 2006 e 20 dicembre 2006, pur se inefficaci in quanto anteriori all'ultimo testamento datato 09 febbraio
2007 nonché per la mancata proposizione della querela di falso in via incidentale nella causa ereditaria pendente così implicitamente confermando la correttezza della proposizione della querela di falso verso la sola scrittura privata riconosciuta o verificata.
8. Il motivo ripropone in sintesi questioni già esaminate con gli altri motivi e ritenute infondate per le ragioni già esposte.
Non si ravvisano elementi di contraddittorietà nella sentenza impugnata pur nelle plurime ragioni che sono state poste a fondamento della decisione.
9.Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 96
cod.proc.civ.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese deduce che la eccezione d'inammissibilità della querela di falso è stata rigettata e il Pubblico
26 Ministero ha espresso “parere favorevole all'accoglimento e conferma del
provvedimento dell'A.G.” e tali circostanze avrebbero richiesto la compensazione delle spese.
Per quanto riguarda la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. evidenzia che essa è stata motivata con la necessità di proporre la querela di falso in via incidentale e con la giurisprudenza in tema di falsità ideologica.
Quanto alla prima considerazione espone che l'art. 221 cod.proc.civ. lascia alla parte la libertà di proporre un procedimento autonomo e la causa ereditaria avrebbe potuto proseguire e non essere sospesa in quanto tale sospensione è necessaria solo nel caso in cui la querela di falso sia stata proposta dinanzi alla Corte d'Appello e l'azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta in relazione ad alcuno dei tre documenti e la querela di falso era l'unico strumento proponibile.
Per quanto riguarda la seconda considerazione, deduce di avere menzionato i riferimenti giurisprudenziali che danno conto della esistenza di un orientamento della Corte di cassazione che consente la proposizione della querela di falso anche con riferimento alle falsità ideologiche, il che smentisce la contrarietà della propria tesi al diritto vivente ed alla giurisprudenza prevalente.
Evidenzia che le conclusioni assunte dal Pubblico Ministero confortano le proprie domande e ne escludono la temerarietà.
9.1. Il motivo è solo parzialmente fondato.
27 9.2. E' infondato con riferimento alla statuizione di condanna alle spese che il Tribunale ha fondato sull'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza;
la compensazione delle spese presuppone, in alternativa alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 92 cod.proc.civ., la sussistenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (nella accezione risultante dalla sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92
cod.proc.civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132) non ravvisabili nelle circostanze dedotte.
9.3. Questa Corte ritiene invece fondato il motivo in esame laddove l'appellante lamenta la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.: la contestazione anche del falso ideologico con riferimento a scritture private e la scelta di di proporre la querela in via principale non Parte_1
integrano gli estremi della mala fede o della colpa grave nell'azione,
prerequisito ritenuto necessario dalla consolidata giurisprudenza anche per la condanna ai sensi del terzo comma (cfr. Cass. 19948/2023).
Pertanto, la condanna di ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. va Parte_1
revocata.
10. Rileva, infine, il Collegio che non costituisce motivo di gravame il nono in cui l'appellante esprime “contestazione dei fatti e delle argomentazioni
richieste dalla controparte ai sensi artt. 115 e 116 C.P.C.”
11. In conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, e va revocata la condanna ex art. 96 c.p.c. di al pagamento a Parte_1
28 favore di della somma equitativamente determinata in € CP_1
7.254,00.
10. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96
cod.proc.civ. non incide sulla determinazione della complessiva e sostanziale soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado è stata respinta.
Infatti, <le questioni su tale capo, da qualificarsi meramente accessorio,
non incidono sulla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di
temperarla o di qualificarla parziale o reciproca (in termini: Cass.
5466/2020, 9532/2017).
Ne consegue che non si deve procedere a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, in ragione della conferma sostanziale della decisione e che le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante quale soccombente sostanziale;
dette spese si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media), ad eccezione della “fase di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
29 1.in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Mantova n. 158/2022 pubblicata in data 22
febbraio 2022, che conferma per il resto, revoca la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
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