Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1636 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito in ricorso chiedendone l'accoglimento;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda evidenziando “il ctu ha escluso il requisito il ricorso in tema di anf va rigettato”;
Letti gli atti del fascicolo,
Preso atto che è stata depositata la disposta consulente tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in atti, resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l' ANF secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 settembre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc;
• Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante o chi di ragione a corrispondere al ricorrente gli assegni al nucleo familiare secondo l'importi previsto dal primo scaglione reddituale della tabella pari 21 C - Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile, a decorrere dal 01 settembre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc.” Premetteva a dette domande di essere “titolare della pensione Cat. VO n. 10031161 a carico dell' resistente” che “in data 10/08/2023 presentava domanda per la riliquidazione CP_2
CP_ dell'assegno per il nucleo familiare a cagione della propria inabilità” che “Successivamente l' con provvedimento del 20/02/2023 …. respingeva la domanda precisando che il Sig. Pt_1
non è stato riconosciuto inabile”; che il ricorso al Comitato Provinciale proposto il
[...]
19.3.2024 rimaneva privo di riscontro.
Allegando la sussistenza dei requisiti di legge adiva l'intestata Curia rassegnando le su indicate conclusioni
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente ed CP_2
eccepiva la mancanza in capo a quest'ultimo del requisito sanitario sotteso alla chiesta prestazione
Chiedeva quindi il rigetto della domanda
Il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti.
Il Tribunale tenuto conto delle specifiche contestazioni del resistente, ha ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza del requisito sanitario.
Nel merito la domanda non può essere accolta
I requisiti per ottenere la prestazione de qua sono: - il reddito del nucleo familiare non deve superare i limiti stabiliti ogni anno dalla legge;
- il reddito del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati quali: ◦ pensione, comprese quelle concesse a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le pensioni e gli assegni sociali, le pensioni e gli assegni concessi agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti;
◦ redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata (arretrati spettanti su pensione o retribuzione, indennità sostitutiva del preavviso), e quelli esenti da Irpef (assegni accessori per le pensioni privilegiate); ◦ lavoro dipendente conseguito all'estero o presso Enti internazionali, con sede in Italia, non soggetti alle norme fiscali italiane;
◦ assegni periodici corrisposti dal coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o divorzio con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli (in mancanza di effettiva ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, quanto stabilito dal provvedimento giudiziale costituisce reddito al 50%); ◦ emolumenti percepiti dai lavoratori che versano nella gestione separata - parasubordinati con riferimento ai soli redditi da co.co.co. e da collaborazione a progetto.
Inoltre i limiti di reddito familiare - che hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo - sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat; sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.
Per quanto riguarda il nucleo familiare, questo può essere formato da: il richiedente;
il coniuge del/della richiedente non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente;
i figli ed equiparati minori di età, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili impossibilitati a svolgere proficuo lavoro, previa autorizzazione;
i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, minori di età o maggiorenni inabili, anche se la richiesta viene effettuata dal genitore non convivente con i figli;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai
18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", previa autorizzazione, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente minorenni o maggiorenni inabili, previa autorizzazione.
Infine, il titolare di pensione ai superstiti può chiedere l'assegno per il Nucleo Familiare anche solo per sé stesso, purché “inabile” ovvero orfano minore.
Ebbene nel caso di specie il nominato consulente dopo aver confermato la diagnosi di “diabete mellito non complicato, ipertensione arteriosa in assenza di documentato danno d'organo, portatore di PM, esiti di embolia polmonare e pleurite destra in assenza di documentata insufficienza respiratoria, rinite cronica, ipoacusia neurosensoriale protesizzata, pregressa ( 2006) neoplasia delle corde vocali in assenza di danno funzionale e di recidive” esaminata la documentazione medica in atti, visitato il ricorrente, valutata l'incidenza di ciascuna delle accertate patologie, ha concluso la propria relazione affermando che “il complessivo quadro menomativo non rende il Ricorrente Inabile al proficuo lavoro” potendo egli “tenuto conto delle capacità psico- fisiche residue e delle esperienze lavorative acquisite negli anni, espletare un lavoro autonomo
(conducente di transfer, autista di auto blu o anche gestore di autonoleggi)”. Tali conclusioni in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridico oltre che scientifici e metodologici meritano piena condivisione. Esse inoltre all'udienza odierna, immediatamente successiva al deposito della consulenza, non sono state nemmeno genericamente contestate dal ricorrente.
Ne deriva che non sussistendo uno dei presupposti della chiesta provvidenza (nella specie quello sanitario) la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili sussistendo i presupposti di cui all'art 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico del resistente il costo della espletata CTU come già liquidato con separato decreto in atti
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo