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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 844/2018 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carulli Michele in Parte_1
Potenza alla Via Caserma Lucania n. 109, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attore-opponente contro
, e per essa quale procuratore , in persona del Controparte_1 Controparte_2
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Andrea Ornati e
Raffaele Zurlo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, giusta procura in atti;
Convenuta - opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2018, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2018 (RGN 4183/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 18.01.2018 e notificato il 6.02.2018, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro 21.745,95 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Parte opponente rappresentava che in data 8.10.2009 richiedeva ad AGOS SPA un prestito personale per un importo di euro 17.000,00 e sottoscriveva il modulo predisposto dalla società finanziaria. La restituzione dell'importo veniva prevista in n. 84 rate mensili dell'importo di euro 308,00 ciascuna. Evidenziava che il prestito richiesto veniva erogato da AGOS SPA a mezzo bonifico in data 20.10.2009 per un ammontare di euro 9.620,70 e che provvedeva, a titolo di rimborso, al pagamento di solo sette rate di euro 309,30 ciascuna e poi, a seguito di
1 sopravvenute difficoltà economiche, sospendeva il pagamento in attesa di una rideterminazione del piano di ammortamento.
Successivamente, la sarebbe subentrata in data 16.01.2017 quale Controparte_1
cessionaria a titolo oneroso e pro soluto nel credito vantato da e da Parte_2 quest'ultima in precedenza acquistato con i contratti di cessione elencati in ricorso pagg. 1-3.
L'attuale opponente impugnava e contestava il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumeva che l'emesso decreto ingiuntivo fosse ingiusto, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepiva, in via preliminare, la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del decreto ingiuntivo stante la carenza di legittimazione attiva della e per essa, quale procuratore, Controparte_1
della , in quanto dagli atti di causa non emerge la qualità di cessionaria Controparte_2
della società opposta nei confronti della relativamente al contratto stipulato Parte_2
con AGOS SPA. Eccepiva, inoltre, la violazione e la carenza dei requisiti richiesti dall'art. 634 cpc, Contestava la documentazione prodotta a corredo del decreto ingiuntivo e nello specifico l'estratto conto perché inidoneo ai fini dell'ingiunzione, privo di data e del tutto generico, con un codice numerico di contratto diverso da quello evincibile dal modulo firmato;
la nullità del contratto di prestito per assenza di prova scritta ex art. 633 e ss cpc;
inesistenza ed inesigibilità della pretesa creditoria, insussistenza dei requisititi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Nel merito, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 cc ovvero l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto poiché priva del requisito di accettazione e di notificazione;
violazione dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto stipulato;
irregolarità del contratto per indeterminatezza dei tassi;
nullità del contratto per violazione di norme sulla trasparenza bancaria;
illegittimità del TAEG applicato in quanto calcolato diversamente da quanto pattuito;
sforamento del tasso soglia ed usurarietà dei tassi di interesse di mora;
oneri e spese illegittime;
vessatorietà delle clausole contrattuali;
non corrispondenza del quantum dovuto.
Concludeva, in via preliminare, per la nullità, inefficacia ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto ingiusto ed illegittimo e per la dichiarazione di inefficacia di ogni cessione del credito;
in subordine per la minor somma dovuta compresa tra euro 6.700,00 ed euro 8.440,00 o in quella minore e diversa da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.01.2020, (oltre i termini e pertanto tardivamente), si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che l'opponente stipulava con la società AGOS SPA il contratto di finanziamento per cui è causa, e che non contestava o disconosceva di averlo sottoscritto e di aver beneficiato della somma erogata, di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza del rapporto contrattuale e il credito maturato e vantato, certo, liquido ed esigibile.
In ordine alla validità della cessione evidenziava che il contratto di cessione intercorso tra la società cedente e è stato oggetto di una cessione di credito ovvero di una Controparte_1
cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 ed art. 58 TUB i cui obblighi pubblicitari venivano ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U. producendo ogni effetto ai sensi dell'art. 1264 cc, essendo irrilevante la singola accettazione o notifica dal momento che, dalla data di pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze di legge. La cessione del credito pertanto si è perfezionata con la pubblicazione sulla G.U. e la stessa produce una presunzione di conoscenza dell'avvenuta cessione assicurando, oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori, e dei terzi. La notificazione della cessione del credito costituisce atto a forma libera non soggetta a particolari formalità e ribadiva che ogni doglianza sollevata dall'opponente è da ritenersi infondata.
Sosteneva, nel merito, che il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di corposa documentazione e in ossequio a quanto disposto dall'art. 634 cpc e le eccezioni sollevate devono considerarsi generiche ed esplorative. Nello specifico, la documentazione prodotta e l'estratto conto hanno valenza probatoria fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate, che nel caso di specie sono mancate.
In ordine al quantum ritenuto ingiusto, parte opposta riferiva che l'opponente ometteva di evidenziare che con una parte della somma finanziata procedeva ad estinguere un precedente finanziamento con AGOS SPA con autorizzazione a decurtare Controparte_3
l'importo erogato fino alla concorrenza delle somme da rimborsare alla società creditrice. Ne consegue che l'opponente è tenuto a rimborsare ad AGOS l'intero importo comprensivo delle somme rimborsate a e non solo le somme erogate. CP_3
3 Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento, oggetto di causa, il tasso effettivo globale applicato è di molto inferiore al tasso soglia di usura vigente alla sottoscrizione del contratto.
Concludeva per il rigetto di ogni domanda avversa perché infondate e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, per la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione del 28.06.2010, parte convenuta non si costituiva e parte opposta chiedeva dichiararsi la contumacia e disporsi CTU.
Il Giudice designato, con ordinanza depositata il 1.07.2019, dava atto della ritualità della notifica dell'atto di citazione e della mancata costituzione di parte opposta, e, considerato opportuno disporre CTU contabile in ordine al rapporto oggetto di causa nominava la dr.ssa a cui conferiva i quesiti di cui all'ordinanza 1.07.2019, che qui si devono Persona_1
considerare integralmente trascritti e riportati. Nello specifico il Giudice chiedeva al CTU di verificare se i tassi d'interesse pattuiti, corrispettivo e moratorio, fossero superiori al tasso soglia, e, in caso di superamento del tasso soglia determinare la consistenza residua del rapporto di finanziamento ex art. 1815 ovvero, in caso di interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
di verificare se i tassi d'interesse pattuiti fossero determinati e se il
TAEG indicato nel contratto fosse esatto, diversamente determinare la consistenza residua applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi. Acquisire ulteriori documenti col solo consenso delle parti.
Successivamente in data 30.01.2020 si costituiva parte opposta.
Parte opponente ne eccepiva la tardività ed inammissibilità della produzione documentale perchè depositata oltre i termini ex art. 183 VI c. cpc. e chiedeva che il CTU valutasse ed utilizzasse solo i documenti ritualmente esibiti e prodotti.
Il CTU depositava la relazione in data 22.07.2020.
All'esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.12.2024, dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
4 Il CTU nell'elaborato evidenziava, a pag. 3 che la AGOS SPA in data 8.10.2009 concedeva al sig. un prestito personale flessibile n. 016617706.3 dell'importo di euro Parte_3
17.000,00, era previsto il rimborso in 84 rate mensili di euro 308,00 scadenza ultima rata
08.10.2016, spese di istruttoria e commissioni euro 340,00, servizio assicurativo aggiuntivo euro 389,00, TAN 11,48%, TAEG 12,81%, spese incasso rata euro 1,30, imposta di bollo contratto euro 14,62. A fronte di una richiesta di euro 17.000,00 l'importo totale da rimborsare era pari ad euro 25.872,00 così determinato: importo erogato euro 17.000,00 commissioni euro 340,00, servizi assicurativi aggiunti euro 389,00, totale finanziato euro
17.729,00 interessi euro 8.143,00..
Il contratto prevedeva all'art. 23 la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due rate e il cliente in tal caso era tenuto a rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 gg. dalla comunicazione, il capitale scaduto e residuo a scadere e gli interessi maturati, oneri, e penale pari all'1% del capitale residuo a scadere. Potevano essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto pari all'1,5% mensile, come da art. 22.
Il CTU verificava solo i documenti del fascicolo monitorio e la comunicazione del 30.11.2015 relativa al debito residuo di euro 21.745,95, capitale residuo euro 17.121,75 ed interessi residui euro 4.624,20.
In risposta ai quesiti conferiti il CTU verificava che il TAEG indicato in contratto è del
12,81% a fronte di quello applicato del 13,64% e non è superiore al tasso soglia vigente nel quarto trimestre 2009; il tasso di mora è pari al 18% annuo ed è superiore al tasso soglia
(16,41%) e pertanto ha ritenuto necessario rideterminare la consistenza residua del finanziamento in ossequio al principio ex art. 1815 cc secondo cui se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Procedendo allo storno della quota interessi determinava in euro 15.843,50 la consistenza residua del finanziamento (pag. 10 relazione) con l'applicazione degli interessi ai tassi legali sostitutivi.
In ordine alle osservazioni sollevate da parte opposta il CTU a pag. 12 segnala che non è stato possibile verificare la concreta applicazione della clausola di salvaguardia inserita in contratto in quanto non veniva esaminato il documento n. 4 “estratto conto al 31.08.20132” perché depositato tardivamente dall'opposta e solo con la comparsa di costituzione del 31.01.2020.
Il CTU dopo avere esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti a pag. 15 rappresenta che la consistenza residua del finanziamento con l'applicazione degli interessi ai tassi legali sostitutivi è pari ad euro 16.582,24 per capitale residuo alla sesta rata a cui va detratto l'importo di euro 738,74 quale differenza tra interessi pagati sulle rate dalla n. 1 alla n. 6 al tasso
5 convenuto e interessi calcolati al tasso legale, sicchè il debito residuo è pari a complessivi euro
15.843,50. Conclude e conferma quale debito residuo la somma di euro 15.843,50 o in alternativa la somma di euro 15.851,01 somma determinata al tasso minimo BOT dei 12 mesi antecedenti la stipula del contratto pari al 3,062%, come chiesto da parte opposta, rimettendosi alle determinazioni del Giudice.
Secondo il quesito posto con ordinanza del 1.07.2019 il CTU doveva verificare se i tassi d'interesse pattuiti fossero determinati o se il TAEG effettivo risultasse diverso da quello indicato in contratto e determinare la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi. In ossequio a tale quesito il CTU applicava gli interessi legali sostitutivi e determinava quale debito residuo la somma di euro 15.843,50 ne consegue che va preso in considerazione tale importo.
Preliminarmente va rilevato che nel corso del giudizio nessuna delle parti eccepiva l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, diversamente la parte incorre in decadenza dal diritto di sollevarla. Nella presente fattispecie nessuna delle parti eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, né il giudice designato la rilevava d'ufficio. L'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs 28/2010 deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. N. 29017/2018), in difetto è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda.
Nel caso in esame parte opposta non si costituiva tempestivamente e non richiedeva alcuna pronuncia su istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Pertanto,
l'opposta non ha esperito il tentativo di mediazione, né il Giudice poteva d'ufficio fissare udienza con onere per il convenuto di esperire la procedura di mediazione nei termini fissati..
Si precisa, inoltre, che parte opposta, nella propria comparsa, anche se tardiva, nulla eccepiva in tal senso e quant'anche avesse sollevato eccezione di improcedibilità, poiché non dedotta nei termini, ovvero entro la prima udienza, non poteva l'istanza essere accolta.
Nel merito del giudizio, risulta infondato il motivo di doglianza di parte opponente in ordine alla mancata notifica della cessione del credito e alla mancata prova della sua titolarità.
È pacifico che la cessione del credito non debba essere notificata al debitore ceduto, in quanto alla perfezione del contratto basta l'incontro della volontà di cedente e cessionario “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale”, ragion per cui il suo perfezionamento consegue
6 al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo. Ne consegue che, per effetto del semplice scambio dei consensi, il credito si trasferisce immediatamente dal cedente al cessionario, per cui quest'ultimo può, anche prima della notifica al debitore, trasferire a sua volta o pretendere direttamente il pagamento del debito ceduto” Trib. Roma 9551/2021, conforme Trib. Nocera inferiore
290/2022).
In ogni caso, la comunicazione della cessione al debitore ceduto è atto a forma libera “la cessione del credito è un negozio bilaterale che intercorre e produce effetti diretti solo tra il cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione al debitore non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto. Per tale ragione la notifica della cessione del credito al debitore ceduto, quale atto a forma libera, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex 645 c.p.c. ( Trib Pavia 581/2022, conformi
Trib. Cosenza 37/2023 e Trib. Pavia 279/2023), e tanto può avvenire anche con atti contenziosi, come un decreto ingiuntivo.
La notifica al debitore ceduto ha, infatti, solo lo scopo di evitare la portata liberatoria del pagamento al cedente “Il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, pertanto, si perfeziona con il solo scambio di consensi tra cedente e cessionario che attribuisce a quest'ultimo la qualifica di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione”.
La notifica prevista ex art.1264 c.c. è necessaria soltanto per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto, in buona fede, al cedente, in luogo del cessionario, oltre che, in caso di cessioni diacroniche dello stesso credito, per risolvere il contrasto tra più cessionari, credito ceduto in elenchi di cartolarizzazione, sia pure depositati per estratto.
Alla luce della documentazione prodotta e di quanto dettagliatamente espletato dal CTU nel proprio elaborato, l'opposizione merita accoglimento limitatamente a quanto segue e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Dalla documentazione prodotta parte opposta ha ampliamente provato il proprio credito depositava: il contratto per cui è causa, l'estratto conto, lettera racc. a/r di cessione CP_1
[...
del 13.04.2017, estratto G.U. parte seconda n. 21 del 18.02.2017.
In corso di causa è stato accertato che il debito residuo dovuto dall'opponente alla Parte_3
società opposta ammonta ad euro 15.843,50, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di euro 15.843,50 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della società opposta.
7 La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e poste definitivamente in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
144/2018 emesso il 18.01.2018 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 6.02.2018 (RGN
4183/2017);
-Accerta e determina quale debito residuo dovuto dall'opponente in favore della Parte_3 società opposta la somma di euro 15.843,50 e per l'effetto;
-Condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 15.843,50 oltre Parte_3 interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t.;
-Compensa le spese di lite integralmente tra le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 27.05.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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