Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Roberta Manzon, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 9.4.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9300/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONE ROBERTO presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to Controparte_1 e difeso dall'Avv. ASARO MASSIMO e dalla dott.ssa MANCINI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Roma RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte Con ricorso del 16.05.2023 la ricorrente, dipendente del con la qualifica indicata in ricorso dal 1.01.1996, dapprima in forza di contratto a tempo determinato ed a partire dal 2.01.2001 con contratto a tempo indeterminato, agiva per ottenere la quantificazione delle differenze retributive e le progressioni di carriera, accertate dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4002/2019 e da quella della Corte di appello di Napoli n. 2491/2020.
Esponeva che la sentenza n. 4002/2019 aveva accertato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 a tutti gli effetti giuridici ed economici, Parte nonché alla ricostruzione della carriera professionale, condannando il al pagamento delle differenze retributive maturate da calcolarsi in separato giudizio con decorrenza dal 1° dicembre
2013; che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2491/2020 passata in giudicato aveva statuito che l'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato doveva essere riconosciuta ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, dovendosi accertare il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal
1° gennaio 1996 a fini giuridici ed economici con decorrenza dal 10 luglio 2001. Parte Per tali motivi, con comunicazione del 16/03/2021 aveva formalizzato tali richieste al richiedendo l'inquadramento immediato nella VI fascia a decorrere dal 01/01/2017, nonché il riconoscimento della V fascia per le annualità 2013-2014-2015-2016. Parte Si costituiva in giudizio il contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiedeva dichiarare la non spettanza di incrementi economici, ai fini della ricostruzione di carriera, per il periodo di operatività del blocco delle progressioni economiche riferite ai contratti del pubblico impiego.
La domanda è fondata e va accolta. La pronuncia di secondo grado intervenuta fra le parti ha sancito che, nel caso di specie, “l'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti andrà riconosciuta ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio
2001, nella stessa misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab initio con contratto a tempo indeterminato”. Dunque, il periodo riconosciuto a titolo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1996 a fini giuridici va preso in considerazione al fine di computare le differenze spettanti a fini economici con decorrenza dal 10 luglio 2001.
che la nomina del detto CTP è avvenuta con note depositate il 21.3.2024, e che rispetto ad essa alcuna contestazione ha mosso parte ricorrente nel primo atto successivo (cfr. note dell'11.9.24); che la nomina di detto CTP dr.ssa non è mutata pur a seguito di rinuncia del CTU dr. R. e di Persona_2 Per_3 nomina del nuovo CTU dr. che l'unica PEC per essa indicata nell'atto di nomina è: Per_1
laddove dal verbale di primo accesso del 17.10.2024 il Email_1 Parte collegamento con il CTP del è avvenuto dalla medesima Pec;
che non vi sono stati ulteriori accessi del CTU;
infine, che, da una verifica delle comunicazioni come eseguite alle parti con le relative Pec di accettazione e consegna, il detto indirizzo Pec risulta utilizzato dal CTU per ogni comunicazione telematica (cfr. note ed allegati depositati dal CTU l'11.2.2025); di conseguenza alcuna irregolarità può ritenersi compiuta nel procedimento peritale de quo.
Nel merito, reputando pienamente condivisibile il percorso logico e giuridico seguito dal CTU nella ricostruzione della carriera della istante, al quale si rinvia stante la completezza, analiticità ed assenza di errori, la progressione stipendiale spettante, anche alla luce di quanto statuito ex art. 8
CCNL 2006, può essere così ricostruita:
- V fascia fino al 31 dicembre 2016;
- VI fascia fino al 31 dicembre 2023, con permanenza nella singola fascia retributiva per anni dal 22° al compimento del 29°;
- VII fascia a far data dal 1° gennaio 2024 (ultima progressione stipendiale) a partire dal 30° anno. Quanto all'applicabilità ed alla durata di permanenza nelle fasce VI e VII, può richiamarsi il contratto collettivo nazionale integrativo su “Criteri per l'attuazione dell'art. 8 del CCNL 2002/2005, secondo biennio economico 2004/2005 riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di Ricercatore e Tecnologo” (cfr. doc. A allegato alle note dell'11.3.2025 di parte ricorrente), in cui è prevista una riduzione del tempo di permanenza nella fascia di appartenenza (art. 4) del 50 %, per verificare la quale si è prevista una procedura di selezione;
ad essa l'istante ha partecipato (cfr. allegato alle medesime note doc. B) vedendosi ridotta del 50% (da 4 a 2 anni) la permanenza nella IV fascia (cfr. evidenziazioni in giallo relative alla specifica posizione della ricorrente). Di qui il ricalcolo correttamente computato dal CTU avuto riguardo alla detta riduzione del 50% per il periodo di permanenza nella IV fascia, che ha condotto ad un computo dello scatto alla VI fascia ed alla VII fascia parametrato rispettivamente ad anni 20 e di anni 28, anziché a 22 anni ed anni 30. Poiché la ricorrente ha maturato al 01/01/2024 un'anzianità di servizio pari a 28 anni (assunzione 01/01/1996), correttamente il CTU ha riconosciuto a partire dal 01/01/2024 lo scatto alla VII. Per incidens, va detto che dall'elaborazione svolta si evince che per gli anni 2021, 2022 e 2023 vi è stata corrispondenza tra la fascia spettante e quella attribuita.
La domanda pertanto va accolta condannandosi parte resistente all'effettivo riconoscimento delle progressioni di carriera, attribuibili, in virtù delle pronunce tra gli stessi intervenute, con correzione della stessa in modo conforme a quanto indicato sopra.
Da tale riconoscimento consegue la spettanza, in favore della istante, di un importo, per il periodo fino al 31.12.2020 (oggetto di conteggi allegati al ricorso), di €. 23.979,44, al cui pagamento il CNR resistente va condannato in favore di essa ricorrente, oltre maggiorazione di interessi, dalle singole scadenze e sui relativi importi come indicati a pag. 9, 10, 11 e 12 della perizia, al saldo. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto, e seguono anch'esse la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: 1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., all'effettivo riconoscimento delle
[...] progressioni di carriera spettanti alla ricorrente come meglio indicato in parte Parte_1 motiva (V fascia fino al 31 dicembre 2016; VI fascia fino al 31 dicembre 2023, con permanenza nella singola fascia retributiva per anni dal 22° al compimento del 29° anno) ed a provvedere al relativo adeguamento;
Parte 2) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di €. Parte_1
23.979,44, oltre interessi come in motivazione al saldo, nonchè al rimborso delle spese legali, che liquida in complessivi €. 2.694,00, oltre €. 118,50 per CU, ed oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon