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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1115/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Canal (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Monselice (PD) in via A. Manin n. 6; attrice opponente nei confronti di
C.F. e P.IVA ), in persona della procuratrice , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (C.F. e Andrea Aloi (C.F. C.F._3
), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Claudia Lodo (C.F. C.F._4
) in Rovigo via N. Bedendo n. 3; C.F._5
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti
Parte opponente : “- In via preliminare subordinata: previa fissazione urgente Parte_1 di un'udienza per la trattazione dell'istanza inibitoria anteriore alla prima udienza di trattazione, disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione al quale è stato notificato il contestato atto di precetto, a termini dell'art. 615, co. 1, ult. parte, c.p.c.; -Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza Controparte_1
del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 10.06.2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari da rifondere al procuratore antistatario. -Nel merito, in via
1 subordinata dichiarare nulla e di nessun effetto la garanzia fideiussoria prestata dalla sig.ra
per i motivi esposti in narrativa e ordinare la cancellazione conseguente dell'ipoteca Pt_1 iscritta”.
Parte convenuta “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione a) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata ex adverso;
b) nel merito, rigettare integralmente ogni domanda avanzata da parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in parte narrativa, puntualmente documentato;
c) condannare parte opponente alle spese del presente giudizio di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione al precetto notificatole il 10.6.2024 da Parte_2 CP_1
(cessionaria), per il mancato pagamento della somma di € 58.495,70 per residuo del mutuo
[...]
fondiario stipulato il 04.10.2018 tra e Parte_3 Controparte_3
(cedente) a rogito del Notaio dott.ssa Notaio in Solesino (rep. n. 1563 racc. Persona_1
n. 1026), registrato a Padova il 17/10/2018 al n. 11710 serie 1T, in cui l'opponente interveniva quale fideiussore e terzo datore di ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Padova - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Este in data 17/10/2018, reg. gen.
n. 5505, reg. part. n. 782, per complessivi € 118.000,00.
L'opponente lamentava la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate, deducendo che la si era limitata ad indicare la somma capitale senza alcuna CP_3
precisazione in ordine alla sua composizione e alla data di valuta e, quanto agli interessi corrispettivi e moratori, ometteva di specificare il capitale di riferimento, il periodo di maturazione ed il saggio applicato.
In relazione al titolo esecutivo, ex art. 617 c.p.c., lamentava l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario esponendo che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vanno inclusi tutti gli oneri certi a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella misura e secondo le condizioni di applicazione previste dal contratto. Di conseguenza, ai fini della verifica della usurarietà del tasso pattuito nel contratto di mutuo, deve tenersi conto non solo dei saggi di interesse convenuti
(sia corrispettivi che moratori) ma anche di tutti gli altri oneri previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali;
all'uopo allegava una perizia econometrica in cui il proprio consulente di parte aveva provveduto a “calcolare il costo effettivo del mutuo per gli opponenti, al fine di verificare l'incidenza dei maggiori costi sostenuti sul capitale mutuato”.
Quale ulteriore motivo di opposizione deduceva la nullità del tasso di interesse applicato per mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche nel contratto di mutuo fondiario
2 in violazione dell'art. 1284, terzo comma, c.c. e dell'art. 117 T.U.B. che, impongono una specifica pattuizione scritta a pena di nullità ai fini della legittima applicazione di interessi in misura ultralegale.
Ancora, lamentava l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese contestando un fenomeno anatocistico occulto intrinseco generante un aumento del costo effettivo del rapporto conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo, non soddisfacendo il requisito di determinatezza o determinabilità del tasso di interesse. Precisava che la rata del mutuo con rimborso frazionato si sarebbe calcolata, nel caso in esame, con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale dei medesimi contratti, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici.
Lamentava che al momento della sottoscrizione del contratto né lei né il mutuatario erano stati resi edotti “dell'alto tasso effettivo che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l'altro era occultato nel piano di ammortamento”.
Riteneva la sussistenza di una incertezza o indeterminatezza del tasso e la violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 117, commi 4 e 6, TUB che comporta la sostituzione automatica di clausole in applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c. e la conseguente illegittimità del piano di ammortamento e la nullità del titolo.
Infine, deduceva la decadenza di dal diritto di chiedere il pagamento oggetto Controparte_1 di precetto al fideiussore, odierna opponente, non avendo iniziato l'azione contro il debitore principale nei sei mesi previsti dalla legge e negando di essere stata informata dell'aggravamento del rischio fideiussorio.
Pertanto, concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione al quale è stato notificato l'atto di precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, ult. parte, c.p.c. e dell'art. 625, comma 2 (o, in alternativa, art. 669 sexies, co. 2), c.p.c. e, nel merito, chiedeva di dichiararsi che l'opponente nulla deve a perché il credito è estinto;
chiedeva Controparte_1
altresì di dichiarare l'inefficacia del precetto notificato e, in via subordinata, dichiarare nulla e inefficace la garanzia fideiussoria prestata dalla e ordinare la cancellazione dell'ipoteca Pt_1
iscritta.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice contestando Controparte_1 CP_2 le avversarie allegazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, essa puntualmente replicava alle doglianze attoree rilevando, quanto al credito preteso, di aver specificato per iscritto il tasso di interesse applicato al contratto e l'intervenuta risoluzione del
3 finanziamento per mancato pagamento;
in ordine alla presunta usurarietà del contratto, la genericità della contestazione dell'opponente ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico;
sul piano di ammortamento alla francese richiamava, invece, la sentenza Cass.
SS.UU. 20.5.2024 n. 15130.
Con ordinanza in data 25.11.2024 il primo Giudice assegnatario della causa rigettava l'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo, nulla avendo dedotto la parte sotto il profilo del periculum in mora e, con successiva ordinanza del
04.03.2025, rigettava altresì la richiesta di parte opponente di assegnazione di termini per il deposito di memorie per consumazione del relativo potere, essendo il giudizio disciplinato dal rito ordinario come modificato dal d.lgs. 149/2022, che prevede che i termini per memorie decorrano a ritroso dall'udienza ex art. 171ter c.p.c., e la richiesta di CTU e fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies co. 1 e 3 c.p.c. l'udienza del
22.10.2025.
Giunta alla cognizione di questo Giudice, a seguito di riassegnazione del procedimento, la causa
è stata discussa all'udienza anticipata del 22.05.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma,
c.p.c. sulle conclusioni come precisate in epigrafe.
2. Le domande attoree sono infondate.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615
c.p.c., comma 1, c.p.c. è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002 n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr., tra le altre, Cass. 9 novembre
2000 n. 14554).
Spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
4 2.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione, secondo cui il precetto sarebbe nullo per indeterminatezza delle somme precettate, sotto il profilo del capitale e degli interessi, si rileva che nell'atto di precetto risulta specificato che ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio il tasso di interesse è fissato nella misura del 4,50% nominale annuo, oltre ad un tasso di 2,5 punti in più per la mora (doc. 6 convenuta e doc. 1 parte opponente).
Inoltre, ha depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. da cui risulta Controparte_1 che alla data contabile del 01/03/2024, l'Istituto Bancario risultava creditore nei confronti di e dell'importo complessivo di € 57.875,58, per residuo mutuo, Parte_3 Parte_1
oltre interessi successivi al tasso convenzionalmente pattuito (cfr. doc. 4 convenuta).
Con lettera raccomandata del 27.4.2023, ricevuta il 10.05.2023, la convenuta società comunicava ai debitori e la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento Pt_3 Pt_1
e la decadenza dal beneficio del termine concesso con riferimento alle rate ancora a scadere, essendosi resi morosi nel rimborso dell'importo mutuato (doc. 5 parte convenuta).
Infine, si rileva che il contratto di mutuo contiene il dettaglio delle condizioni economiche regolanti il finanziamento e che è in atti il documento di sintesi del mutuo (doc. 8 opposta).
Anche il secondo motivo di opposizione inerente alla nullità del tasso di interesse applicato per mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche nel contratto di mutuo fondiario non può trovare accoglimento.
Infatti, nel contratto di mutuo (cfr. artt. 2 e 3 contratto) e nel documento di sintesi allegato (doc.
1 opponente) le parti hanno espressamente pattuito (e sottoscritto) il tasso di interesse applicabile ed i criteri di calcolo con i relativi parametri di riferimento da utilizzare, nonché le
“condizioni economiche” ed il “capitolato di patti e condizioni”.
Risulta, pertanto rispettato il requisito della forma scritta richiesta dalla legge.
2.2. Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione inerente l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario si osserva quanto segue.
Si premette che sul soggetto che intende provare il superamento del c.d. tasso di usura incombe lo specifico onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite nonché indicare specificamente le ragioni della presunta illegittimità dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (Cass. Sezioni Unite 9941/2009). Nel caso di specie l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto per cui è causa e comunque rimasta priva di prova.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi ultralegali superiori alla soglia di usura risulta essere supportata esclusivamente dalla perizia econometrica (doc. 2 opponente) in cui il
5 consulente di parte, dopo aver analizzato il contratto di mutuo stipulato il 4.10.2018, ha esposto le seguenti conclusioni: non può essere considerata garante del contratto Parte_1
oggetto di C.T.P. Il tasso effettivo applicato è del 9,776% superiore al tasso soglia al momento della stipula pari a 6,850% per i mutui a tasso variabile. non è responsabile Parte_1
della restituzione del capitale mutuato, in quanto affetto da usura. Aggravante è che la banca ha messo garanzia ipotecaria anche sui suoi beni personali che deve essere revocata” (cfr. pag.
8 relazione depositata sub doc. 2 opponente). Procede il consulente poi indicando i “tassi da contratto”, il “tasso soglia secondo la legge n. 108/1996” e la “rideterminazione dei tassi applicati”.
Infine, afferma che “Il contratto di mutuo fondiario risulta nullo ab origine per il superamento del tasso soglia ed inefficaci le clausole contrattuali. L'istituto applicava in CP_3
difformità alle suddette previsioni contrattuali interessi superiori alla detta soglia. Pertanto, risulta il superamento del tasso soglia ed inefficaci le clausole contrattuali”.
La perizia di parte depositata, di per sé valevole quale mera allegazione difensiva e non avente autonomo valore probatorio, non chiarisce i criteri utilizzati per l'effettuazione dei calcoli su cui sono fondate le conclusioni formulate, limitandosi a riportare il piano di ammortamento del finanziamento ed una scheda riepilogativa del contratto con l'indicazione degli elementi del contratto, il tasso soglia e il tasso contrattuale asseritamente usurario, senza indicare quali dati il perito abbia valorizzato per ottenere il risultato riportato nel doc. 2 e non essendo noto con riferimento a quale periodo avesse effettuato la verifica.
Non soccorrono a colmare la genericità della censura le numerose pronunce di merito in calce alla perizia di parte, rappresentanti un'elencazione di massime giurisprudenziali.
Per tali ragioni il motivo di opposizione va disatteso.
2.3. Con riferimento all'ultimo motivo di doglianza, va escluso che il piano di ammortamento alla francese nasconda un meccanismo anatocistico;
sul punto, si richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024.
La Corte ha affermato che il piano di ammortamento “alla francese” è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
6 (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno) determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
L'art. 1283 c.c. (rubricato “anatocismo”) stabilisce che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La norma fa riferimento alla produzione di interessi su altri interessi, fenomeno che non si verifica in un piano di ammortamento del mutuo alla francese come sopra esposto.
Infatti, nel periodo successivo alla loro periodica scadenza, gli interessi non maturano sul totale risultante dalla somma di capitale e interessi, bensì maturano solo sul capitale residuo (quindi al netto del capitale già rimborsato e dei precedenti interessi liquidati) ovvero il capitale del periodo precedente meno la quota capitale inclusa nella rata.
La Suprema Corte ha ancora affermato che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue,
a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Ad escludere l'effetto anatocistico con riferimento al sistema di ammortamento alla francese la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato che “con riferimento ai piani di ammortamento ″alla francese″ standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”.
Infatti, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni
7 rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
In conseguenza di ciò nei piani di ammortamento “alla francese” nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente e quindi non sussiste alcuna violazione del divieto di anatocismo.
I principi enunciati dalle Sezioni Unite per i piani di ammortamento “alla francese” a tasso fisso trovano parimenti applicazione nel caso in cui il piano di ammortamento non sia fisso ma variabile, come nel caso oggetto di giudizio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n.
7382, Rv. 673973 - 01).
Si può osservare, del resto che la censura mossa dalla ricorrente, non può ritenersi sufficientemente specifica, in quanto si risolve nel dedurre - del tutto astrattamente - la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate - e soprattutto chiare - deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U -
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Tanto premesso in punto di esclusione di un meccanismo anatocistico nascosto, in punto di determinatezza e determinabilità del tasso di interesse, nel caso di specie, va rilevato che le parti hanno individuato dettagliatamente i criteri di calcolo della quota interessi delle rate di ammortamento facendo riferimento al tasso Euribor (art. 2 contratto di mutuo) ossia a un
8 parametro ben individuato che esprime un valore oggettivo ed agevolmente accertabile.
In particolare, l'art. 2 del contratto regola in modo specifico il tasso di interesse, le modalità di determinazione dello stesso e le possibili variazioni dell'indice.
L'art. 5 del contratto di mutuo disciplina le modalità di rimborso, stabilendo chiaramente che il finanziamento dovrà essere restituito nel termine di 10 anni mediante pagamento di 120 rate posticipate con cadenza mensile, comprensive di quota capitale e quota interessi calcolati nella misura pattuita ed indicata nell'art. 2, come peraltro risulta anche dal piano di ammortamento allegato e sottoscritto (doc. 8 parte convenuta).
L'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito è quindi smentita dall'analisi del contratto di mutuo in cui risultano contemplati sia i parametri di calcolo che la durata del mutuo, il numero, la composizione e l'ammontare delle rate.
Conseguentemente, una volta raggiunto l'accordo, come sopra detto, sulla somma mutuata, sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali e risulta di immediata percezione per il contraente. Non può, pertanto, discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Pertanto, il motivo di opposizione va rigettato.
2.4. Evidentemente infondata l'eccezione di parte opponente di decadenza di dal CP_1
diritto di chiedere il pagamento della somma oggetto di precetto al fideiussore Parte_1
per asserita mancata escussione del debitore principale nel termine di sei mesi, atteso che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dall'odierna opponente prevede espressamente che la medesima si costituisce fideiussore a favore della banca mutuante per la somma complessiva di € 59.000,00 in via solidale e indivisibile “con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ad ogni eccezione che possa derivare alla parte fidejubente dagli articoli 1955 e
1957 del Codice Civile” ( art. 7 contratto di mutuo) e pertanto la garanzia prestata dalla Pt_1
deve ritenersi valida ed efficace.
In conclusione, va quindi pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00) con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/04/2021, n. 10206, che esclude la liquidazione di tale fase quando alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni).
P.Q.M
.
9 Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) rigetta le ulteriori domande proposte dall'opponente;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona della Parte_1 Controparte_1 procuratrice delle spese di lite che liquida nella somma di € 8.433,00 per CP_2
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 13.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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