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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2024, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6170 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti MENNILLO FRANCESCO e DI CICCO IMMACOLATA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. NATALE FRANCESCA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 02/04/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2019 il ricorrente deduceva di avere contratto matrimonio con la resistente in CAPUA il 30/12/2006, dal quale non erano nati figli, e che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
pertanto, posta l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, chiedeva la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa familiare.
1 All'udienza presidenziale del 12/02/2020, il Presidente delegato, verificata la regolarità della notifica a controparte, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti in istruttoria.
Si costituiva la resistente il 04/11/2021, la quale non si opponeva alla domanda di separazione del ricorrente e all'assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, chiedendo la restituzione dei suoi beni personali.
Infine, all'udienza del 02/04/2024, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al
Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: assegnare la casa coniugale al sig. che ne è il proprietario e, a ragione della Parte_1
rispettiva indipendenza economica, nulla resta dovuto per il mantenimento.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione (atto n. 1, parte I, serie /, anno 2006, ufficio 2);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02/04/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6170 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti MENNILLO FRANCESCO e DI CICCO IMMACOLATA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. NATALE FRANCESCA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 02/04/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2019 il ricorrente deduceva di avere contratto matrimonio con la resistente in CAPUA il 30/12/2006, dal quale non erano nati figli, e che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
pertanto, posta l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, chiedeva la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa familiare.
1 All'udienza presidenziale del 12/02/2020, il Presidente delegato, verificata la regolarità della notifica a controparte, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti in istruttoria.
Si costituiva la resistente il 04/11/2021, la quale non si opponeva alla domanda di separazione del ricorrente e all'assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, chiedendo la restituzione dei suoi beni personali.
Infine, all'udienza del 02/04/2024, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al
Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: assegnare la casa coniugale al sig. che ne è il proprietario e, a ragione della Parte_1
rispettiva indipendenza economica, nulla resta dovuto per il mantenimento.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione (atto n. 1, parte I, serie /, anno 2006, ufficio 2);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02/04/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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