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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Dott. Italo Mirko De Pasquale, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e segg. CCII depositato in data 12.02.2025 nell'interesse della sig.ra ; Parte_1 rilevata la propria competenza;
letta la relazione finale ex art 70 CCII presentata dal gestore della crisi, dott. Persona_1
;
[...] esaminate le osservazioni presentate al piano di ristrutturazione a cura dei creditori XT SP
e Controparte_1 osservato che le suddette contestazioni afferiscono: il difetto di meritevolezza, la carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento, la mancata indicazione dell'utilizzo delle somme percepite dai finanziamenti erogati in favore della richiedente e, in ultimo, la incompletezza del piano per mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;
osservate le repliche a cura dell'OCC e, in particolare, esaminate le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento della ricorrente e l'utilizzo da parte di quest'ultima delle somme ottenute dalle società finanziarie per affrontare vicissitudini personali e lavorative nonché gravi problemi di salute e investimenti non profittevoli;
ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alle ragioni del sovraindebitamento della ricorrente avuto riguardo anche alle modifiche apportate dall'art. 69 del Codice della crisi;
ed invero, il requisito della «meritevolezza» aveva un ruolo più esplicito nella precedente legge (L. 3/2012) – nell'art. 12-bis, comma 3 bis – ed era inteso come una valutazione della buona fede del consumatore, della sua diligenza nel contrarre i debiti e della causa del sovraindebitamento. Con il CCII c'è stato un parziale cambiamento: il legislatore ha introdotto requisiti più precisi e ha spostato l'attenzione su altri elementi (es. la presenza di colpa grave, frode, malafede) ricordato come il requisito di meritevolezza nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore alla luce del nuovo CCII vada inteso come mancanza di malafede, colpa grave o
1 PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
frode nell'aver creato la propria situazione di sovraindebitamento;
invero, il giudice non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento;
considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa necessitano che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra- indebitamento in maniera negligente in malafede o al fine di frodare i creditori. La colpa grave richiede una condotta che esuli dalla normale imprudenza e vada oltre, ad esempio consapevolezza dell'insostenibilità del debito;
ribadito che la debitrice non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento né dolosamente né colposamente così come già confermato da questo Tribunale in sede di decreto di ammissibilità ex art 67 CCII in data 24 aprile 2025; ribadito che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che la debitrice abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
ritenuto, inoltre, che le creditrici dissenzienti non hanno provveduto ad una adeguata stima delle capacità reddituali della richiedente rispetto alle sue capacità di sostenere e rimborsare adeguatamente i prestiti contratti: se la banca o l'ente creditore ha concesso un credito senza valutare il merito creditizio si riduce la colpa del consumatore;
rilevato, anzi, come le società creditrici avessero ben presente la situazione debitoria della ricorrente tanto da finanziarie nuove liquidità volte ad estinguere i precedenti finanziamenti contratti, a loro volta, nel vano tentativo di ristrutturare la propria situazione debitoria;
esaminata dunque la valutazione del merito creditizio a cura dell'OCC; ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento in ogni caso superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa della liquidazione controllata;
rilevato che la situazione complessiva debitoria della ricorrente ammonta ad € 157.353,98; rilevato che la ricorrente è lavoratrice dipendente con una retribuzione netta mensile media pari ad € 2.000,00 e che le spese familiari attestate ammontano ad € 1.400,00; osservato che il piano proposto prevede il pagamento di € 36.000,00 a soddisfacimento nella misura del 100% dei crediti in prededuzione, dei creditori privilegiati nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 14 % mediante il versamento di n. 60 rate da €
600,00;
2 PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
rilevato, con riferimento alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, che la ricorrente è proprietaria di beni immobili e di beni mobili registrati che verranno liquidati sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC con piena messa a disposizione del ricavato in favore dei creditori con pieno rispetto della par condicio creditorum;
rilevato altresì che il piano prevede il versamento dei canoni di locazione non percepiti, in caso di recupero, relativi all'immobile in Monza al netto delle spese della procedura di sfratto;
ritenuto che il piano proposto rappresenta pertanto un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare alla ricorrente il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra (C.F.: ) con l'ausilio del Parte_1 CodiceFiscale_1 gestore della crisi Dott. ; Persona_1 dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che
3 PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 06.11.2025
Il Giudice Delegato
dott. Italo Mirko De Pasquale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Dott. Italo Mirko De Pasquale, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e segg. CCII depositato in data 12.02.2025 nell'interesse della sig.ra ; Parte_1 rilevata la propria competenza;
letta la relazione finale ex art 70 CCII presentata dal gestore della crisi, dott. Persona_1
;
[...] esaminate le osservazioni presentate al piano di ristrutturazione a cura dei creditori XT SP
e Controparte_1 osservato che le suddette contestazioni afferiscono: il difetto di meritevolezza, la carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento, la mancata indicazione dell'utilizzo delle somme percepite dai finanziamenti erogati in favore della richiedente e, in ultimo, la incompletezza del piano per mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;
osservate le repliche a cura dell'OCC e, in particolare, esaminate le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento della ricorrente e l'utilizzo da parte di quest'ultima delle somme ottenute dalle società finanziarie per affrontare vicissitudini personali e lavorative nonché gravi problemi di salute e investimenti non profittevoli;
ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alle ragioni del sovraindebitamento della ricorrente avuto riguardo anche alle modifiche apportate dall'art. 69 del Codice della crisi;
ed invero, il requisito della «meritevolezza» aveva un ruolo più esplicito nella precedente legge (L. 3/2012) – nell'art. 12-bis, comma 3 bis – ed era inteso come una valutazione della buona fede del consumatore, della sua diligenza nel contrarre i debiti e della causa del sovraindebitamento. Con il CCII c'è stato un parziale cambiamento: il legislatore ha introdotto requisiti più precisi e ha spostato l'attenzione su altri elementi (es. la presenza di colpa grave, frode, malafede) ricordato come il requisito di meritevolezza nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore alla luce del nuovo CCII vada inteso come mancanza di malafede, colpa grave o
1 PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
frode nell'aver creato la propria situazione di sovraindebitamento;
invero, il giudice non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento;
considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa necessitano che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra- indebitamento in maniera negligente in malafede o al fine di frodare i creditori. La colpa grave richiede una condotta che esuli dalla normale imprudenza e vada oltre, ad esempio consapevolezza dell'insostenibilità del debito;
ribadito che la debitrice non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento né dolosamente né colposamente così come già confermato da questo Tribunale in sede di decreto di ammissibilità ex art 67 CCII in data 24 aprile 2025; ribadito che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che la debitrice abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
ritenuto, inoltre, che le creditrici dissenzienti non hanno provveduto ad una adeguata stima delle capacità reddituali della richiedente rispetto alle sue capacità di sostenere e rimborsare adeguatamente i prestiti contratti: se la banca o l'ente creditore ha concesso un credito senza valutare il merito creditizio si riduce la colpa del consumatore;
rilevato, anzi, come le società creditrici avessero ben presente la situazione debitoria della ricorrente tanto da finanziarie nuove liquidità volte ad estinguere i precedenti finanziamenti contratti, a loro volta, nel vano tentativo di ristrutturare la propria situazione debitoria;
esaminata dunque la valutazione del merito creditizio a cura dell'OCC; ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento in ogni caso superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa della liquidazione controllata;
rilevato che la situazione complessiva debitoria della ricorrente ammonta ad € 157.353,98; rilevato che la ricorrente è lavoratrice dipendente con una retribuzione netta mensile media pari ad € 2.000,00 e che le spese familiari attestate ammontano ad € 1.400,00; osservato che il piano proposto prevede il pagamento di € 36.000,00 a soddisfacimento nella misura del 100% dei crediti in prededuzione, dei creditori privilegiati nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 14 % mediante il versamento di n. 60 rate da €
600,00;
2 PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
rilevato, con riferimento alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, che la ricorrente è proprietaria di beni immobili e di beni mobili registrati che verranno liquidati sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC con piena messa a disposizione del ricavato in favore dei creditori con pieno rispetto della par condicio creditorum;
rilevato altresì che il piano prevede il versamento dei canoni di locazione non percepiti, in caso di recupero, relativi all'immobile in Monza al netto delle spese della procedura di sfratto;
ritenuto che il piano proposto rappresenta pertanto un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare alla ricorrente il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra (C.F.: ) con l'ausilio del Parte_1 CodiceFiscale_1 gestore della crisi Dott. ; Persona_1 dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che
3 PROC. N. 44/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 06.11.2025
Il Giudice Delegato
dott. Italo Mirko De Pasquale
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