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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI SI GI
COSTANZA TETI GI nel procedimento per separazione consensuale n. 21780/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 con l'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini
e
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita a Torbole Casaglia (BS) via Luigi Einaudi n. 28 rimarrà assegnata al marito;
c) gli arredi della casa coniugale suddetta, di proprietà di entrambi, vengono lasciati all'interno dell'abitazione;
d) l'affido della figlia risulterà congiunto con collocamento prevalente presso la madre;
1 e) i coniugi dichiarano sin d'ora d'essere finanziariamente autonomi e pertanto nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto nei confronti di entrambi;
f) il marito verserà alla moglie euro 350,00 mensili complessivi per il mantenimento dei figli fino alla data in cui gli stessi verranno ad essere economicamente indipendente;
g) il suddetto importo risulterà corrisposto al 15 di ogni mese;
h) entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, eventuali corsi od attività sportive ……) relative al figlio, da concordarsi tra i coniugi medesimi;
i) la figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre e la madre, il padre, nei fine settimana di propria competenza, preleverà la figlia il sabato dopo la scuola e la riporterà dalla madre la domenica alle 18.00;
j) i figli trascorreranno le festività comandate alternativamente con il padre e la madre;
k) la figlia trascorrerà una serata (da concordarsi settimanalmente, visto gli orari di lavoro del sig.
che, in quanto autotrasportatore, varia i medesimi) con il padre;
Pt_1
l) i coniugi si autorizzano fin d'ora a richiedere i documenti validi ai fini dell'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 18.07.2011 hanno contratto matrimonio in Sri Lanka.
Con ricorso congiunto depositato il 24.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA AN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI SI GI
COSTANZA TETI GI nel procedimento per separazione consensuale n. 21780/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 con l'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini
e
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita a Torbole Casaglia (BS) via Luigi Einaudi n. 28 rimarrà assegnata al marito;
c) gli arredi della casa coniugale suddetta, di proprietà di entrambi, vengono lasciati all'interno dell'abitazione;
d) l'affido della figlia risulterà congiunto con collocamento prevalente presso la madre;
1 e) i coniugi dichiarano sin d'ora d'essere finanziariamente autonomi e pertanto nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto nei confronti di entrambi;
f) il marito verserà alla moglie euro 350,00 mensili complessivi per il mantenimento dei figli fino alla data in cui gli stessi verranno ad essere economicamente indipendente;
g) il suddetto importo risulterà corrisposto al 15 di ogni mese;
h) entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, eventuali corsi od attività sportive ……) relative al figlio, da concordarsi tra i coniugi medesimi;
i) la figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre e la madre, il padre, nei fine settimana di propria competenza, preleverà la figlia il sabato dopo la scuola e la riporterà dalla madre la domenica alle 18.00;
j) i figli trascorreranno le festività comandate alternativamente con il padre e la madre;
k) la figlia trascorrerà una serata (da concordarsi settimanalmente, visto gli orari di lavoro del sig.
che, in quanto autotrasportatore, varia i medesimi) con il padre;
Pt_1
l) i coniugi si autorizzano fin d'ora a richiedere i documenti validi ai fini dell'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 18.07.2011 hanno contratto matrimonio in Sri Lanka.
Con ricorso congiunto depositato il 24.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA AN
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