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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2451/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Parte_1 C.F._1
prof. Avv. Valerio Vallefuoco, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), difesa e rappresentata dagli NT PartitaIVA_1
Avv.ti Federico Maggiani e Mauro F. Miglio giusta procura speciale alle liti in atti
pagina 1 di 27 in proprio e nella qualità di socio dell'associazione Controparte_2
professionale MERCANTI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mercanti e C.F._2
Chiara Mosconi giusta procura speciale alle liti in atti
MERCANTI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO-GIA'
(C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi P.IVA_2
giusta procura speciale alle liti in atti
Avv. (C.F. ), Controparte_4 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Compagnino e dall'Avv. Francesca Ferrario giusta procura speciale alle liti in atti
(C.F. ) (già Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò, giusta procura speciale
[...]
alle liti in atti
APPELLATI
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5519/2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano,
Giudice Unico Dott. Nicola Di Plotti, nell'ambito del giudizio di R.G. n. 7826/2019, depositata in Cancelleria in data 04/07/2023, notificata il 06/07/2023, accogliere tutte le pagina 2 di 27 conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come precisate nelle memorie ex art. 183, comma IV, n. 1) c.p.c. che qui si riportano: - in via principale nel merito, previo accertamento della tardiva presentazione dell'istanza di in favore Controparte_7
del Dott. oltre il termine perentorio del 30/09/15 quale originariamente Parte_1
previsto dalla normativa italiana ovvero del mancato inoltro dell'istanza di CP_7
“con riserva di integrazione documentale” entro il termine del 30/09/2015
[...]
quale originariamente previsto dalla normativa italiana, e dunque della responsabilità contrattuale dei professionisti, condannare in solido tra loro la e NT
lo al pagamento a titolo Controparte_8
di risarcimento dei danni in favore di parte attrice, della somma di Euro 462.546,24 o della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adìto riterrà di giustizia;
- in via principale nel merito, previo accertamento della tardiva presentazione dell'istanza di oltre il termine perentorio del 30/09/15 ovvero del mancato inoltro Controparte_7
dell'istanza di “con riserva di integrazione documentale” entro il Controparte_7
termine del 30/09/2015 quale direttamente consequenziale al comportamento colposo dell'Avv. in proprio e nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 [...]
e del Dott. in proprio e nella sua Parte_3 Controparte_2
qualità di socio della Controparte_3
condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento, in favore dell'odierna parte attrice, della somma di Euro 462.546,24 a titolo di risarcimento dei danni ovvero della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adìto riterrà di giustizia
- in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale sia dell'Avv.
[...]
sia del Dott. nonché prova per testi sulle circostanze di CP_4 Controparte_2
cui alla narrativa esposta nell'atto di citazione, da intendersi ritualmente capitolate, epurate da eventuali valutazioni e/o espressioni negative e precedute dalla locuzione
“vero che”; Si indica quale teste il Dott. l'Avv. Chiara Rudella, la Testimone_1
Dott.ssa la Dott.ssa con riserva di indicarne altri. Con Testimone_2 Testimone_3
pagina 3 di 27 ogni più ampia riserva anche istruttoria all'esito delle difese avversarie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie, quali indicate nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “Si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale sia dell'Avv. sia del Dott. nonché prova per testi Controparte_4 Controparte_2
sulle seguenti circostanze, epurate da eventuali valutazioni e/o espressioni negative: 1)
Vero che nel mese di aprile 2015 il dott. su indicazione della dott.ssa Parte_1
(della Banca BS Zurigo ovvero della Chefinvest International S.A.), si Testimone_3
rivolgeva all'Avv. (nato a [...] il [...]) della Controparte_4 [...]
in Lugano (Svizzera) ai fini della Voluntary disclosure prevista dalla CP_1
normativa italiana di cui alla Legge 15/12/14 n. 186; 2) Vero che il primo incontro tra il dott. e l'Avv. si svolgeva dunque in data 28/04/2015, Parte_1 Controparte_4
presso in Lugano (Svizzera), alla presenza della dott.ssa NT [...]
della Banca BS Zurigo ovvero della Chefinvest International S.A.. 3) Vero Tes_3
che in occasione del primo incontro tra il dott. e l'Avv. - Parte_1 Controparte_4
svoltosi in data 28/04/2015 presso in Lugano (Svizzera) alla NT
presenza della dott.ssa della Banca BS Zurigo ovvero della Chefinvest Testimone_3
International S.A. – lo stesso dott. dichiarava il proprio interesse Parte_1
all'espletamento della procedura di e l'Avv. riferiva Controparte_7 CP_4
al dott. dell'esistenza di un rapporto di collaborazione tra la Parte_1 [...]
e lo , CP_1 Controparte_8 Controparte_3
consigliando pertanto al dott. di conferire incarico ad entrambi (ossia, a Parte_1
pagina 4 di 27 allo e NT Controparte_8 Controparte_3
) per lo studio e l'assistenza relativa alla domanda di .
[...] Controparte_7
4) Vero che in data 04/06/2015, il dott. inviava (per il tramite di suo figlio Parte_1
all'Avv. (di ) anche il Testimone_4 Controparte_4 NT
proprio passaporto (come da “doc. 1” allegato all'atto di citazione); 5) Vero che, attesi i rapporti di collaborazione tra e lo NT Controparte_8
(quali riferiti dall'Avv. di Controparte_3 Controparte_4
), e la necessità del mandato professionale congiunto (quale NT
suggerita dallo stesso Avv. di ), il dott. Controparte_4 NT
– fidandosi del consiglio dell'Avv. Compagnino della Parte_1 [...]
in Lugano (Svizzera) in quanto segnalatogli dalla dott.ssa CP_1 Testimone_3
di Banca BS Zurigo ovvero di Chefinvest International S.A. - conferiva dunque incarico per lo studio e l'assistenza per la domanda di sia all'Avv. Controparte_7
nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 Parte_3
sia al Dott. nella sua qualità di socio della
[...] Controparte_2 [...]
associazione professionale (come da “doc. 2” e “doc. 3” allegati Controparte_3
all'atto di citazione); 6) Vero che, in conseguenza della tardiva o mancata presentazione della istanza di oltre il termine del 30/09/15, quale originariamente Controparte_7
previsto dalla normativa italiana, il dott. riceveva, nel mese di ottobre Parte_1
2015, dalla Agenzia delle Entrate un accertamento in relazione ai conti detenuti in CR
SS, da tempo chiusi, e la cui esistenza era certamente nota sia alla
[...]
sia alla associazione professionale;
7) Vero che, CP_1 Controparte_3
in data 06/11/2015, il dott. incontrava dunque a Roma sia l'Avv. Parte_1
nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 Parte_3
sia il Dott. quale socio della
[...] Controparte_2 Controparte_3
; 8) Vero che in occasione dell'incontro svoltosi a Roma il
[...]
06/11/2015, il dott. esprimeva, ai professionisti Avv. nella Parte_1 Controparte_4
pagina 5 di 27 sua qualità di dipendente e e al Dott. Parte_3
quale socio della Controparte_2 Controparte_3
, tutto il proprio disappunto per la tardiva ed inescusabile presentazione
[...]
dell'istanza di oltre il termine del 30/09/15 quale originariamente Controparte_7
previsto dalla normativa italiana;
9) Vero che in occasione dell'incontro svoltosi a Roma il 06/11/2015, il dott. veniva convinto, dagli stessi professionisti Avv. Parte_1 [...]
nella sua qualità di dipendente e CP_4 Parte_3
al Dott. quale socio della
[...] Controparte_2 Controparte_3
, a conferire, a questo punto, anche l'ulteriore incarico per
[...]
l'assistenza nella procedura di accertamento (come da “doc. 4” allegato all'atto di citazione). 10) Vero che, in conseguenza della tardiva presentazione della istanza di
, il dott. era quindi costretto a pagare al Fisco Controparte_7 Parte_1
italiano la rilevante somma di Euro 484.778,76 (come da “doc. 5”).
11) Vero che il costo presunto che il dott. avrebbe sostenuto con la procedura Parte_1
di Voluntary Disclosure sarebbe stato invero di gran lunga inferiore in quanto sarebbe ammontato ad Euro 104.461,38 (come da report allegato all'atto di citazione quale “doc.
6”); 12) Vero che per l'assistenza nella procedura di e per Controparte_7
l'assistenza nella procedura di accertamento, il dott. a titolo di Parte_1
onorari, versava alla il complessivo importo di € 27.630,86 NT
(CHF 30.000,00) (come da “doc. 7”; “doc. 8”; “doc. 9”; “doc. 10” allegati all'atto di citazione), mentre versava alla Controparte_3
l'importo di € 54.598,00 (compresa IVA e Cassa Previdenza) (come da “doc. 11”; “doc.
12”; “doc. 13”; “doc. 14”; “doc. 15” allegati all'atto di citazione); 13) Vero che, al momento del conferimento dell'incarico per la procedura di ai Controparte_7
professionisti Avv. nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 Parte_3
di e al Dott. nella sua qualità di
[...] NT Controparte_2
socio della associazione professionale, la normativa italiana Controparte_3
pagina 6 di 27 prevedeva il giorno 30/09/15 quale termine perentorio di presentazione della relativa domanda;
14) Vero che il danno patito dal dott. si quantifica in Euro Parte_1
380.317,38 ossia nell'importo corrispondente alla considerevole differenza tra il costo che sarebbe stato sostenuto dal dott. per la e quello che Parte_1 Controparte_7
invece è stato pagato dal dott. in conseguenza dell'accertamento ricevuto per Parte_1
la tardiva ovvero mancata presentazione della domanda di , a cui Controparte_7
devono ovviamente aggiungersi anche le somme (pari a complessivi Euro 82.228,86) che lo stesso dott. ha corrisposto ai consulenti incaricati per l'assistenza nella Parte_1
procedura di e per l'assistenza nella procedura di accertamento. Si Controparte_7
indica a teste sui sopraccitati capitoli il Dott. l'Avv. Chiara Rudella, la Testimone_1
Dott.ssa la Dott.ssa il dott. Si Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
insiste per l'ammissione in ogni caso della prova contraria a quella ex adverso eventualmente richiesta, con riserva di indicare i nominativi dei relativi testi”
b) atteso il mancato pronunciamento in ordine all'ammissione della CTU richiesta in particolare dalla Compagnia assicurativa, reitera nuovamente la richiesta per la sottoposizione al CTU del seguente corretto quesito: “Potevano in professionisti interessati presentare l'istanza di conoscendo i dati della pratica, Controparte_7
con riserva di integrazione documentale, tenuto peraltro conto della imminente prima scadenza del termine per l'inoltro delle domande di e tenuto altresì Controparte_7
conto dell'imminenza del prevedibile accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in conseguenza dell'acquisizione da parte delle Autorità italiane dei dati dei clienti presso la succursale italiana di sita in Controparte_9
Milano, Via Santa Margherita n. 3, quale società del e dunque NT0
società direttamente collegata all'istituto bancario CR SS AG, acquisizione questa certamente nota a tutti i professionisti in quanto ampiamente e da tempo pubblicizzata anche dagli organi di stampa?”.
pagina 7 di 27 Per “ ” NT
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'atto di appello ex adverso proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.
Per il Dott. – NT1 NT2
(già ) NT3
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, previi gli opportuni e necessari provvedimenti, così giudicare: I. In via principale
Rigettarsi integralmente l'appello proposto dal dott. e i singoli motivi Parte_1
di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta e a verbale d'udienza, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 5519/23 del 3.7.2023 del Tribunale di Milano, con ogni conseguenza di legge e di prassi. II. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
“2.1 Nel merito Rigettare le domande formulate dal Dott. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto.
2.2. In via subordinata 2.1. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande del Dott. Parte_1
condannare , con sede in NT4
Verona, Lungadige Cangrande n. 16, c.f. e p.iva , a manlevare e tenere P.IVA_4
indenne il Dott. e l Controparte_2 NT5
per ogni importo che questi fossero tenuti a corrispondere al Dott.
[...]
in accoglimento – anche parziale – delle domande dal medesimo attore Parte_1
formulate, condannandola al pagamento diretto al Dott. delle somme Parte_1
che fossero riconosciute allo stesso dovute da parte del Dott. e/o Controparte_2
dall'associazione .
2.2. Nell'ipotesi di NT5
cui al punto 2.1. che precede, rigettare le eccezioni e le contestazioni tutte sollevate da pagina 8 di 27 con sede in Verona, NT4
Lungadige Cangrande n. 16, c.f. e p.iva , nei confronti del Dott. P.IVA_4 CP_2
3 e dell' in CP_2 NT5
quanto infondate in forza della polizza n. 00067032300232 stipulata in data 29.01.2019 con la relativa estensione, e conseguentemente accertare e dichiarare che con riferimento al sinistro in oggetto la polizza n. 00067032300232 stipulata in data 29.01.2019 con la relativa estensione, riconosce un massimale di Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro
4.000.000,00 per annualità, oltre alla franchigia di Euro 2.000,00 e conseguentemente tenere indenne il Dott. e l' Controparte_2 NT5
da qualsiasi somma entro i limiti dei massimali così accertati, che in
[...]
ipotesi denegata dovessero essere singolarmente e/o cumulativamente condannati a pagare al Dott. per i fatti di cui è causa.
2.3. In via istruttoria 3.1. Parte_1
Senza inversione degli oneri probatori, si chiede di essere ammessi a provare, a mezzo testi e interrogatorio formale dell'attore, dott. le seguenti circostanze: Parte_1
1) Vero che nell'anno 2015 il dott. era cliente della società di diritto Parte_1
svizzero Chefinvest International SA;
2) Vero che nell'aprile del 2015 la dott.ssa
[...]
di Chefinvest International SA si è rivolta alla società di diritto Tes_3 [...]
chiedendo l'assistenza di quest'ultima a favore del dott. NT6 [...]
allo scopo di valutare la sussistenza dei requisiti in capo al dott. Parte_1 [...]
per aderire alla procedura di Voluntary Disclosure di cui alla legge italiana Parte_1
15.12.14 n. 186; 3) Vero che nel giugno 2015 , a mezzo dell'avv. NT
, ha contattato il dott. per ottenere la disponibilità Controparte_4 Controparte_2
di quest'ultimo ad assumere l'incarico per la valutazione della sussistenza, in capo al dott. dei requisiti per aderire alla procedura di Voluntary Disclosure Parte_1
di cui alla legge italiana 15.12.14 n. 186, e, in caso di esito positivo, per la presentazione della relativa domanda di adesione del dott. 4) Vero che Parte_1
nell'espletamento dell'incarico di cui al cap. 3, il dott. si è sempre Controparte_2
pagina 9 di 27 rapportato con , la quale, tramite l'avv. ha NT Controparte_4
sollecitato all'inizio del mese di agosto 2015 a Chefinvest International SA, società incaricata dal dott. la consegna della documentazione atta a valutare Parte_1
la sussistenza dei requisiti in capo al dott. per aderire alla procedura di Parte_1
Voluntary Disclosure di cui alla legge italiana 15.12.14 n. 186; 5) Vero che alla fine del mese di agosto 2015 Chefinvest International SA ha dichiarato a NT
, in persona dell'avv. , di essere indisponibile a supportare il dott.
[...] Controparte_4
per la raccolta della documentazione di cui al precedente capitolo 4; 6) Vero Parte_1
che, preso atto della comunicazione di Chefinvest International SA di cui al capitolo 5 che precede, a partire dal settembre 2015 , a mezzo dell'avv. NT
, ha tenuto i rapporti con BS ER AG, al fine di ottenere la Controparte_4
documentazione relativa al conto n. 206-870831, ivi detenuto dal dott. Parte_1
con CR SS AG, al fine di ottenere la documentazione relativa al conto n. 0065-
580996-8 20437 Venice, ivi detenuto dal dott. e con BS ER Parte_1
AG e WealthAssurance al fine di ottenere la documentazione relativa al conto n. 206-
127414 acceso presso BS ER AG ma detenuto dal dott. Parte_1
tramite l'interposizione di WealthAssurance;
7) Vero che la richiesta documentale di data 3.9.2015 sottoscritta dal dott. in autentica notarile del 7.9.2015, Parte_1
di cui al documento prodotto sub 8 dal dott. e dallo che si CP_2 CP_15
rammostra al teste, è stata inviata a BS ER AG, a CR SS AG e
WealthAssurance, tramite l'avv. di;
8) Vero Controparte_4 CP_1 CP_1
che, in via disgiunta con l'avv. al dott. è stata Controparte_4 Controparte_2
rilasciata procura speciale dal dott. in data 3.9.2015, in autentica Parte_1
notarile del 7.9.2015, per consentire al dott. di poter accedere alla Controparte_2
documentazione bancaria richiesta dal dott. a BS ER AG, a Parte_1
CR SS AG e WealthAssurance, tramite l'avv. di Controparte_4 CP_1 [...]
, trattandosi di documenti dal contenuto riservato;
9) Vero che, come risulta CP_1
pagina 10 di 27 dai documenti prodotti sub docc. 3 e 4 dal dott. e dallo Controparte_2 [...]
in data 8.10.2015 è stata consegnata dall'avv. CP_15 Controparte_4 [...]
allo a) parte della documentazione bancaria relativa al Parte_3 CP_15
conto n. 206 870831 detenuto dal dott. presso BS ER AG e Parte_1
precisamente la documentazione di apertura conto, gli estratti conto relativi agli anni dal
2010 al 2012 (ad eccezione degli estratti conto relativi al sottoconto in franchi svizzeri n.
206- 870831.01P degli anni 2010 e 2011), le situazioni patrimoniali al 31.12 per gli anni dal 2009 al 2011 e l'elenco dei redditi finanziari percepiti negli anni dal 2010 al 2012;
10) Vero che, come risulta dai documenti prodotti sub docc. 3 e 4 dal dott. e CP_2
dallo la documentazione di cui al precedente capitolo 9 è stata CP_15
trasmessa dall'avv. allo Controparte_4 Parte_3 CP_15
mediante caricamento su Firmato Da: Giuseppe Mercanti Emesso Da: InfoCert Firma
Qualificata 2 Serial#: 16a2703 5 un Cloud messo a disposizione dallo CP_15
denominato “WebArea”, di una cartella ZIP denominata “7.10.2015.zip”, al cui interno vi era tra l'altro la cartella a sua volta denominata LL AL (dove BO identifica il dott. ; 11) Vero che in data 8.10.2015 è stata consegnata dall'avv. Parte_1 [...]
di allo la documentazione CP_4 NT CP_15
bancaria relativa al conto 206 127414 detenuto dal dott. presso BS Parte_1
ER AG e precisamente la documentazione di apertura conto, gli estratti conto relativi agli anni dal 2012 al 2014, le situazioni patrimoniali al 31.12 per gli anni dal
2012 al 2014, l'elenco dei redditi finanziari percepiti negli anni 2012 al 2014; 12) Vero che, come risulta dal documento prodotto sub doc. 2 dal dott. e dallo CP_2 [...]
in data 8.10.2015 è stata consegnata dall'avv. CP_15 NT7
allo parte della documentazione bancaria relativa al
[...] CP_15
conto n. 204 37 VENICE acceso dal dott. originariamente, presso Parte_1
l'istituto bancario elvetico , successivamente incorporato per fusione in CP_18
, e precisamente gli estratti conto relativi agli anni dal 2003 al 2012, le NT9
pagina 11 di 27 situazioni patrimoniali al 31.12 per gli anni dal 2002 al 2011 e le contabili bancarie relative agli anni dal 2003 al 2012; 13) Vero che, come risulta dai documenti prodotti sub docc. 5 e 6 dal dott. e dallo in data 26.10.2015 sono stati CP_2 CP_15
consegnati allo mediante caricamento sul Cloud messo a disposizione CP_15
dello di una cartella zip denominata “BO-Final.zip", gli estratti conto CP_15
del sottoconto n. 206 870831 in CHF, detenuto dal dott. presso BS Parte_1
ER AG per gli anni 2010 e 2011; 14) Vero che il dott. ha Controparte_2
avuto conoscenza dell'esistenza della polizza Life Porfolio International n.
111PTF803551, intestata al dott. in data 26.10.2015, allorquando il Parte_1
dott. lo ha informato di aver ricevuto l'invito a comparire n. Parte_1
I01238/2015 da parte dell'Agenzia delle Entrate, come da documento prodotto sub n. 7 dal dott. e dallo 15) Vero che nel corso di un incontro a CP_2 CP_15
Roma in data 6.11.2015 il dott. ha manifestato al dott. Parte_1 CP_2
il suo apprezzamento sull'attività professionale svolta in relazione all'incarico
[...]
ricevuto nel giugno 2015 e ha conferito al dott. e allo CP_2 CP_15
l'incarico di procedere alla sua difesa in relazione all'invito a comparire n. I01238/2015 inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate al dott. il 26.10.2015; 16) Parte_1
Vero che le notule dello prodotte dal dott. sub docc. 11, 12, CP_15 Parte_1
13, 14 e 15, sono relative all'attività professionale svolta dal dott. Controparte_2
nella fase Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Email_1
Serial#: 16a2703 6 di accertamento conseguente all'invito a comparire n. I01238/2015 inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate al dott. il 26.10.2015. Si Parte_1
indicano a testi: sui capitoli nn. 1, 2 e 5 la dott.ssa presso ChefInvest Testimone_3
LTD, Limmatquai, CH-8001 Zurigo;
su tutti i capitoli, ad eccezione dei capitoli da n. 14
a n. 16, la sig.ra , via Vegetti n. 4, Lugano (CH); su tutti i capitoli di Testimone_5
prova, il dott. residente a [...]; la Testimone_1
dott.ssa c/o Studio Mercanti, vicolo Pietrone n. 1/B, Verona.
3.2. Ci si Testimone_2
pagina 12 di 27 oppone all'ammissione dei capitoli di prova del dott. a mezzo testi ed Parte_1
interrogatorio formale, in quanto inammissibili per i motivi esposti in atti di prime cure ed in particolare per i seguenti motivi: - capitoli 1), 2), 3), 4): irrilevanti;
- capitolo 5): inammissibile perché contrario al contenuto del doc. 2 prodotto dall'attore, da cui risulta che l'incarico è stato conferito esclusivamente al dott. e allo - CP_2 CP_15
capitolo 6): è inammissibilmente valutativo, in quanto diretto a far esprimere al teste una personale valutazione sulle circostanze capitolate, a partire dalle (errate) cause che avrebbero comportato l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del
26.10.2015. Parimenti valutative sono le espressioni “certamente nota” e generiche le espressioni “da tempo chiusi” e “conti detenuti in CR SS”. Le circostanze ivi articolate sono altresì contrarie al contenuto del documento sub 7 di parte attrice: come risulta dal contenuto del predetto documento: l'invito a comparire trae fondamento da due segnalazioni (prot. n. 0714610 del 12.12.2014 e n. 0247882/15 del 28.04.2015) con le quali la Guardia di Finanza, nucleo Polizia Tributaria di Milano, informava l'Agenzia delle Entrate che il dott. nel 2006 aveva versato un premio di euro 592.990 per Parte_1
la sottoscrizione della polizza Life Porfolio International n. 111PTF803551 con una compagnia assicurativa delle appartenente al gruppo CR SS, a motivo Pt_4
delle quali l'amministrazione finanziaria chiedeva al contribuente informazioni sulle attività detenute all'estero per tutti i periodi di imposta dal 2004 al 2014 (v. ns. doc. 7). - capitolo 7): irrilevante e non pertinente;
- capitolo 8): irrilevante, perché tale circostanza, se vera (come non è) non potrebbe aver alcuna conseguenza sull'esito del giudizio;
palesemente non vera, essendo pacifico in causa che nessuna richiesta di adesione alla
V.D. è mai stata presentata, né avrebbe potuto esserlo;
inammissibile perché valutativo;
Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: Email_1
16a2703 7 - capitolo 9): irrilevante, perché relativo a un incarico professionale estraneo al giudizio, sul quale nessun rilievo viene mosso dall'attore nel presente giudizio;
- capitolo 10): inammissibile, perché deferisce al teste l'individuazione di un rapporto di pagina 13 di 27 causalità; - capitoli 11): inammissibile, perché chiede al teste una valutazione del preteso danno addebitabile;
- capitolo 12): inammissibile perché contrario a prova scritta: le notule dello prodotte dal dott. sub docc. 11, 12, 13, 14 e 15, CP_15 Parte_1
sono tutte relative all'attività professionale svolta dal dott. in forza Controparte_2
dell'incarico ricevuto in data 6.11.2015 dal dott. per la fase di accertamento Parte_1
conseguente all'invito a comparire n. I01238/2015 inviato da parte dell'Agenzia delle
Entrate al dott. il 26.10.2015; - capitolo 13): la circostanza è pacifica Parte_1
nel riferimento normativo e irrilevante per il suo superamento e quindi il capitolo è inammissibile;
nella parte in cui chiede al teste di riferire l'incarico professionale anche all'avv. è inammissibile perché contrario a prova scritta (doc. 2 di parte CP_4
attrice); - capitolo 14): inammissibile perché reitera la richiesta al teste di quantificazione del preteso danno e perché contrario a prova scritta nell'imputazione dei pagamenti eseguiti dall'attore. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta con la nostra memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del
18.01.2021 di prime cure e per interrogatorio formale dell'attore. Ci si oppone all'ammissione della consulenza tecnica richiesta dalle controparti in quanto inammissibile.”. III. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_4
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. 5519/2023, RG
n. 7826/2019, pubblicata il 04/07/2023 dal Tribunale di Milano. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per Controparte_5
pagina 14 di 27
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito In via principale, respingere l'appello proposto dal dott.
poiché infondato, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di lite. In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su
(già ), a quanto ritenuto di Controparte_5 Controparte_6
giustizia all'esito dell'istruttoria - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I co. c.c. - con riferimento ai soli danni riconducibili a specifiche responsabilità dell'assicurato, senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri convenuti/appellati e comunque nei termini ed entro i limiti previsti dal contratto. In via istruttoria Per la denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria: - ci si oppone alla richiesta di perizia formulata dall'appellante per le ragioni esposte in narrativa;
- ci si oppone all'ammissione della prova orale richiesta dal dott. con riferimento ai capitoli:
1. poiché Parte_1
vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
2. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
3. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
4. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
5. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili;
6. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili;
7. poiché vertente su una circostanza irrilevante ai fini del decidere;
8. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili, oltre che vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, fermo restando che alcuna richiesta di adesione alla voluntary disclosure venne presentata nell'interesse dell'attore;
9. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, non avendo l'attore svolto contestazioni in merito all'assistenza fornitagli nella fase di accertamento;
10. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili;
11. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili,
pagina 15 di 27 osservandosi peraltro che il “costo presunto” che l'attore avrebbe dovuto sostenere, cui controparte fa riferimento, si basa su una mera stima di parte, priva di valore probatorio;
12. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, fermo restando che alcun onere di rimborso potrebbe gravare su , non essendo la restituzione dei CP_6
compensi oggetto della garanzia assicurativa e non potendo questa - in ogni caso - restituire somme percepite da altri;
13. poiché vertente sul contenuto di una disposizione legislativa, peraltro nemmeno richiamata, e non su “fatti”, come previsto dall'art. 244 cpc;
fermo testando che la circostanza sarebbe comunque irrilevante, non avendo l'attore mai trasmesso ai convenuti la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di adesione alla voluntary disclosure;
14. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili, oltre al fatto che “il costo che sarebbe stato sostenuto dal dott. per la ”, ex adverso proposto, si basa su una Parte_1 Controparte_7
mera stima di parte, priva di valore probatorio;
- Ove ritenuto opportuno, disporsi CTU contabile, al fine di valutare se la domanda di adesione alla voluntary disclosure del dott.
ove presentata in base alla documentazione da lui consegnata ai Parte_1
convenuti/appellati, sarebbe stata meritevole di accoglimento, consentendogli di sanare la sua posizione fiscale, anche con riferimento all'invito dell'Agenzia delle Entrate n.
I01238/15; in caso positivo, il perito vorrà quantificare quanto l'attore/appellante avrebbe dovuto versare per adesione a tale procedura, nonché indicare in che misura l'importo di € 484.778/76, da lui invece pagato, sia imputabile a sanzioni, multe e/o ammende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Milano – Controparte_2 Controparte_8
pagina 16 di 27 , e esponendo Controparte_3 NT Controparte_4
quanto segue.
Nell'aprile del 2015 l'attore, su indicazione di della Banca BS di Testimone_3
Zurigo, si rivolgeva a avvocato della in Controparte_4 NT
Lugano, ai fini della di cui alla L. 186/14. Controparte_7
Il primo incontro avveniva il 28.4.2015 presso la sede di;
in tale occasione CP_1
l'avvocato gli riferiva l'esistenza di un accordo di collaborazione tra CP_4
e lo , suggerendo CP_1 Controparte_20
di conferire un mandato congiunto ad entrambi per lo studio e l'assistenza relativa alla domanda di . Controparte_7
L'incarico veniva pertanto congiuntamente conferito all'Avv. e al Dott. CP_4
quale socio di Controparte_2 Controparte_3
In conseguenza della tardiva presentazione della istanza di Disclosure oltre il CP_7
termine del 30/09/15, quale originariamente previsto dalla normativa italiana, il dott. riceveva, nel mese di ottobre 2015, dalla Agenzia delle Entrate un Parte_1
accertamento in relazione ai conti detenuti in CR SS, da tempo chiusi, e la cui esistenza era certamente nota sia alla sia alla NT Controparte_3
associazione professionale.
[...]
In data 06/11/2015, l'attore incontrava l'Avv. nella sua qualità di Controparte_4
dipendente e e il Dott. Parte_3 Controparte_2
ed esprimeva loro tutto il proprio disappunto per la tardiva ed inescusabile presentazione dell'istanza di oltre il termine del 30/09/15 quale originariamente Controparte_7
previsto dalla normativa italiana.
In tale occasione l'attore veniva convinto dagli stessi professionisti a conferire anche l'ulteriore incarico per l'assistenza nella procedura di accertamento.
pagina 17 di 27 Veniva pertanto conferito ai medesimi professionisti l'incarico professionale per l'assistenza in relazione a tale accertamento;
a causa della tardiva presentazione della indicata istanza l'attore versava al fisco l'importo di € 448.778,76, in luogo di quello di
€ 104.461,38, che avrebbe pagato in caso di corretta attivazione della procedura.
Sulla base di tali presupposti l'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, consistenti nella differenza tra quanto effettivamente versato e quanto avrebbe pagato qualora la procedura fosse stata correttamente avviata, pari a €
380.317,38, oltre al pagamento dell'importo di € 27.630,86, versato alla
[...]
e di € 54.598,00 versato alla e Associati per l'assistenza CP_1 CP_3
nella procedura di e di successivo accertamento. Controparte_7
Le parti convenute si costituivano in giudizio contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
Previa autorizzazione del giudice istruttore, si costituiva in giudizio la Controparte_6
– compagni assicuratrice di e dello
[...] Controparte_2 [...]
, che contestava la domanda di parte Controparte_21
attrice e, in ogni caso, eccepiva i limiti di operatività della polizza assicurativa.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva le domande proposte da condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute dalle controparti e dalla terza chiamata.
In particolare il Giudice di prime cure osservava che l'incarico professionale sottoscritto dal dott. con il dott. era finalizzato prioritariamente ad esaminare la Parte_1 CP_2
posizione giuridica del cliente, al fine di valutare la possibilità di accedere alla procedura di VD sulla base della documentazione che sarebbe stata messa a disposizione dal cliente stesso.
pagina 18 di 27 Rilevava inoltre che non era in contestazione la circostanza che, alla data del 30.9.2015 di scadenza del termine per la presentazione della domanda di accesso alla VD, la documentazione non fosse completa per una condotta omissiva dell'attore.
L'Agenzia delle Entrate aveva comunicato, con nota del 22.10.2015, di aver avviato un procedimento nei confronti del dott. “in relazione alla detenzione all'estero di Parte_1
attività di natura finanziaria e/o patrimoniale”, con particolare riferimento alla
“sottoscrizione della 'polizza mantello' denominata Life Portfolio International, emessa da compagnie assicurative delle Isole Bermude o del Liechtenstein del gruppo CR
SS non effettuati per il tramite di un intermediario residente in ”. CP_5
Osservava, infine, che “emerge dunque documentalmente come la nota dell'Agenzia delle Entrate non sia successiva all'effettiva disponibilità in capo ai convenuti non solo della documentazione inerente la polizza Life Portfolio International, ma anche di quella acquisita il 26.10.2015….” e che “Non può pertanto considerarsi imputabile ai convenuti la circostanza che l'avviso dell'Agenzia delle Entrate abbia impedito
l'attivazione della VD”.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati.
, Controparte_2 Controparte_21
e si sono costituiti in giudizio contestando NT Controparte_4
l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Si è costituita altresì in giudizio quale società incorporante Controparte_22
di concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_6
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione pagina 19 di 27 l'udienza del 19 novembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., poi differita al 10 dicembre 2024.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure della tempistica relativa al conferimento dell'incarico ai professionisti e della volontà del dott. finalizzata all'espletamento della procedura di volontary Parte_1
disclosure entro il termine del 30 settembre 2015.
Osserva a tale riguardo l'appellante che il Giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto i contatti e gli incontri intercorsi tra il dott. e l'Avv. Compagnino Parte_1
( ), aventi ad oggetto l'espletamento della procedura di voluntary Controparte_23
disclosure, che avevano portato all'accordo intervenuto nel giugno del 2015, aveva poi del tutto erroneamente ritenuto solo eventuale il ricorso a tale procedura, nonostante i dimostrati esborsi effettuati a favore dei professionisti proprio per il pagamento dei compensi relativi alla procedura di voluntary disclosure.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, riferendosi all'incarico conferito al dott. ha configurato solo come CP_2
“eventuale” il ricorso alla procedura di Voluntary Disclosure.
Osserva, infatti, che il dott. si era rivolto ai professionisti in questione (i cui Parte_1
nominativi gli erano stati suggeriti per la loro asserita esperienza in consulenza tributaria internazionale) al fine dell'espletamento della procedura di che, al Controparte_7
pagina 20 di 27 momento del conferimento dell'incarico, prevedeva il giorno 30/09/15 quale termine perentorio di presentazione della relativa domanda.
Emergeva infatti pacificamente dagli atti di causa che il dott. aveva rilasciato Parte_1
procure congiunte (allegate all'atto di citazione come doc. 3) all'Avv. e al CP_4
Dott. per la richiesta della documentazione bancaria di cui – a dire Controparte_2
dello stesso nella propria comparsa di costituzione – si sarebbe interessato il CP_2
professionista Avv. Compagnino in persona, sulla base di una ripartizione di compiti decisa internamente tra gli stessi professionisti.
Ciò nonostante, detti professionisti presentavano tardivamente l'istanza di CP_7
oltre il termine del 30/09/15 quale originariamente previsto dalla normativa
[...]
italiana.
Il mancato rispetto del termine non potrebbe neppure essere giustificato dal fatto che, a ridosso della fine del mese di settembre 2015, fosse stata già ventilata una possibile proroga del termine, dovendo ogni professionista incaricato - per diligenza professionale ed in via prudenziale - procedere comunque al deposito dell'istanza di CP_7
entro il termine originario.
[...]
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per non avere il Giudice di prime cure considerato il fatto che, “in sede di obbligatoria adeguata verifica del cliente” (che si presume di certo avvenuta a giugno 2015) i professionisti avevano acquisito tutte le informazioni relative all'origine dei fondi e avevano così appreso tutti i dati relativi ai rapporti con gli istituti esteri, essendo l'acquisizione della relativa documentazione solo successiva all'adeguata verifica del cliente.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur facendo risalire l'accordo con i professionisti al 04/06/2015, in modo contraddittorio e comunque erroneo, ha ritenuto che tra il Dott. e l'Avv. Parte_1
Compagnino vi era stato solo l'accordo costituito dalle “procure del 7.9.2015”, pagina 21 di 27 relegando l'avv. in un ruolo secondario rispetto al dott. in ordine CP_4 CP_2
alla procedura di voluntary disclosure.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure “non ha considerato il fatto (allegato da parte attrice) che, al tempo, la nota prassi “validata” dall'Agenzia delle Entrate ben consentiva ai professionisti (onde evitare la decadenza dal termine del 30/09/2015 a danno del cliente) la presentazione telematica dell'istanza di voluntary disclosure “con riserva di integrazione documentale”, non essendo pertanto fattore per nulla preclusivo all'inoltro dell'istanza né la mancata ricezione, da parte dei professionisti, della documentazione bancaria estera (richiesta prima della scadenza del termine ed il cui rilascio, come noto, segue delle tempistiche non brevi), né tantomeno (come pure riconosciuto dal Dott. CP_2
e lo ) l'asserita
[...] Controparte_8
omissione del cliente riguardo alla polizza Life Portfolio International afferente alla banca CR SS” (così pagg. 37-38 atto d'appello).
Con il sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto attendibile e credibile l'unica teste escussa, dott.ssa Tes_2
tanto da porre la relativa testimonianza a fondamento della propria decisione.
[...]
La teste, infatti, “si limitava” a confermare l'utilizzo, da parte dello studio di CP_2
un non meglio precisato cloud “interno” di cui nulla è dato sapere, ma “non smentisce affatto” che la obbligatoria adeguata verifica del cliente fosse avvenuta a Parte_1
giugno 2015 e che in tal sede i professionisti avevano già acquisito tutte le informazioni relative all'origine dei fondi, avendo quindi appreso tutti i dati relativi ai rapporti con gli istituti esteri ed essendo l'acquisizione della relativa documentazione solo successiva all'adeguata verifica del cliente.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
pagina 22 di 27 Preliminarmente appare opportuno ricordare, in punto di diritto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista […] alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente […] il danno derivante da eventuali sue omissioni […] intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (così Cass. sentenza n. 2836/2002 e in senso analogo Cass. sentenze nn. 5153/03, 16846/05,
20828/09).
Occorre poi considerare che, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio, spetta al cliente, che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del professionista, provare non solo la difettosa o inadeguata prestazione professionale, ma anche l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato (così Cass. sentenza n. 9238/07).
pagina 23 di 27 Esaminando la fattispecie oggetto di causa alla luce dei suesposti principi, si osserva quanto segue.
L'incarico professionale intercorso tra il dott. e il dott. stipulato per Parte_1 CP_2
iscritto nel mese di giugno del 2015, individuava l'oggetto dell'incarico “nell'esame della vostra posizione giuridica finalizzata all'eventuale ricorso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali …” e
“(b) nel caso di adesione alla menzionata procedura, nell'espletamento dei compiti di difesa e rappresentanza”.
Pertanto, come si evince dal tenore letterale del contratto, costituiva compito prioritario del professionista la valutazione della posizione giuridica del cliente, al fine di procedere all'eventuale attivazione della procedura di volontary disclosure.
L'accordo intercorso tra le parti prevedeva poi espressamente che “il cliente garantisce allo Studio: … che fornirà allo Studio tutti i documenti relativi ai menzionati investimenti ed attività e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo” (così art. 5.2).
Da ciò si desume, quindi, che soltanto in seguito alla trasmissione, da parte del cliente, di tutta la documentazione, bancaria e finanziaria, relativa agli investimenti effettuati all'estero, il professionista avrebbe potuto valutare la fattibilità della procedura di volontary disclosure.
Nel caso in esame non è controverso tra le parti che alla data di scadenza, originariamente prevista dalla L. 186/2014 per il deposito della domanda di volontary disclosure (30.09.2015) l'attore non avesse ancora fornito al dott. tutta la CP_2
documentazione bancaria relativa ai conti detenuti all'estero.
pagina 24 di 27 Risulta altresì dagli atti di causa che soltanto in data 7.9.2015 l'appellante ebbe a conferire agli avv.ti e una procura per “accedere a tutta la CP_2 CP_4
documentazione riguardante il conto in oggetto”, procure riferite al conto CP_24
detenuto presso CR SS AG in Zurigo e ad altro conto presso BS ER
AG in Zurigo, tanto è vero che immediatamente, il 7 settembre 2015, l'Avv. provvedeva a richiedere con urgenza alle banche in questione la CP_4
documentazione relativa alle posizioni del Dott. Parte_1
È altresì pacifico tra le parti che alla data del 30 settembre 2015 le banche non avevano ancora fornito tutta la documentazione richiesta: infatti, dai documenti nn. 3 e 4 prodotti dalla difesa dello non oggetto di tempestiva e specifica contestazione, è CP_15
emerso che la documentazione necessaria per poter effettuare la verifica della sussistenza dei presupposti per aderire alla procedura di volontary disclosure era stata trasmessa dagli istituti di credito in data 7.10.2015 e 26.10.2015.
Né parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, ha provato di aver inviato ai professionisti la documentazione necessaria in data anteriore al 30.9.2015.
Risulta infine dagli atti di causa che in data 26.10.2015 il dott. aveva ricevuto Parte_1
l'invito a comparire da parte dell'Agenzia delle Entrate “per fornire dati e notizie rilevanti al fine dell'accertamento avviato nei suoi confronti” (v. doc. n. 7 fascicolo e precisamente, in merito alla polizza Life Porfolio International n. CP_2
111PTF803551, che risultava aver contratto nel 2006 con una compagnia del gruppo
CR SS.
Ciò significa che alla data del 26 ottobre 2015 (data in cui era pervenuta l'ultima documentazione bancaria necessaria) la procedura di volontary disclosure non era più attivabile in quanto, ai sensi dell'art. 5 quater DL 167/1990, l'accertamento avviato nei confronti dell'appellante da parte dell precludeva definitivamente Controparte_25
all'attore la possibilità di accedere alla procedura di volontary disclosure. pagina 25 di 27 Pertanto, le modalità con le quali si sono svolti i fatti oggetto di causa evidenziano che non può essere mosso ai professionisti dello e al dott. NT5 [...]
alcun addebito di responsabilità per non aver presentato entro il 30.09.2015 CP_4
la procedura di volontary disclosure, in quanto il cliente non aveva consegnato loro la documentazione necessaria per espletare l'incarico.
Né tanto meno il fatto che il termine per la presentazione della domanda di volontary disclosure sia stato prorogato al 30.11.2015 giustifica l'affermazione di responsabilità dei professionisti in questione, posto che, nel momento in cui era pervenuta tutta la documentazione contabile (26.10.2015) la procedura di volontary disclosure non era più attivabile.
Occorre inoltre considerare che la nota dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento alle informazioni acquisite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Milano in data 12.12.2014 e 28.4.2015: pertanto, trattandosi di accertamenti avviati in epoca ampiamente antecedente ogni contatto tra i convenuti e l'attore, i cui esiti sono del tutto indipendenti dall'attività dei professionisti, non può neppure ritenersi che l'avviso dell'Agenzia delle Entrate abbia impedito l'attivazione della procedura di volontary disclosure.
In definitiva, quindi, neppure è ravvisabile la sussistenza del nesso di causalità tra il preteso inadempimento dei professionisti e il danno derivato dall'omessa attivazione della procedura di volontary disclosure.
Si osserva, infine, che appaiono inammissibili le prove orali, reiterate dall'appellante in questo grado del giudizio, vertendo su circostanze irrilevanti ai fini del giudizio e valutative.
Le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro motivo, conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
pagina 26 di 27 Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n.
5519/2023, resa in data 3 luglio 2023 e pubblicata il 4 luglio 2023; condanna a rifondere a , Parte_1 NT CP_4
- Studio legale e tributario,
[...] NT1
le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna di loro, in euro Controparte_5
14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2451/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Parte_1 C.F._1
prof. Avv. Valerio Vallefuoco, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), difesa e rappresentata dagli NT PartitaIVA_1
Avv.ti Federico Maggiani e Mauro F. Miglio giusta procura speciale alle liti in atti
pagina 1 di 27 in proprio e nella qualità di socio dell'associazione Controparte_2
professionale MERCANTI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mercanti e C.F._2
Chiara Mosconi giusta procura speciale alle liti in atti
MERCANTI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO-GIA'
(C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi P.IVA_2
giusta procura speciale alle liti in atti
Avv. (C.F. ), Controparte_4 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Compagnino e dall'Avv. Francesca Ferrario giusta procura speciale alle liti in atti
(C.F. ) (già Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò, giusta procura speciale
[...]
alle liti in atti
APPELLATI
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5519/2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano,
Giudice Unico Dott. Nicola Di Plotti, nell'ambito del giudizio di R.G. n. 7826/2019, depositata in Cancelleria in data 04/07/2023, notificata il 06/07/2023, accogliere tutte le pagina 2 di 27 conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come precisate nelle memorie ex art. 183, comma IV, n. 1) c.p.c. che qui si riportano: - in via principale nel merito, previo accertamento della tardiva presentazione dell'istanza di in favore Controparte_7
del Dott. oltre il termine perentorio del 30/09/15 quale originariamente Parte_1
previsto dalla normativa italiana ovvero del mancato inoltro dell'istanza di CP_7
“con riserva di integrazione documentale” entro il termine del 30/09/2015
[...]
quale originariamente previsto dalla normativa italiana, e dunque della responsabilità contrattuale dei professionisti, condannare in solido tra loro la e NT
lo al pagamento a titolo Controparte_8
di risarcimento dei danni in favore di parte attrice, della somma di Euro 462.546,24 o della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adìto riterrà di giustizia;
- in via principale nel merito, previo accertamento della tardiva presentazione dell'istanza di oltre il termine perentorio del 30/09/15 ovvero del mancato inoltro Controparte_7
dell'istanza di “con riserva di integrazione documentale” entro il Controparte_7
termine del 30/09/2015 quale direttamente consequenziale al comportamento colposo dell'Avv. in proprio e nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 [...]
e del Dott. in proprio e nella sua Parte_3 Controparte_2
qualità di socio della Controparte_3
condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento, in favore dell'odierna parte attrice, della somma di Euro 462.546,24 a titolo di risarcimento dei danni ovvero della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adìto riterrà di giustizia
- in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale sia dell'Avv.
[...]
sia del Dott. nonché prova per testi sulle circostanze di CP_4 Controparte_2
cui alla narrativa esposta nell'atto di citazione, da intendersi ritualmente capitolate, epurate da eventuali valutazioni e/o espressioni negative e precedute dalla locuzione
“vero che”; Si indica quale teste il Dott. l'Avv. Chiara Rudella, la Testimone_1
Dott.ssa la Dott.ssa con riserva di indicarne altri. Con Testimone_2 Testimone_3
pagina 3 di 27 ogni più ampia riserva anche istruttoria all'esito delle difese avversarie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie, quali indicate nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “Si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale sia dell'Avv. sia del Dott. nonché prova per testi Controparte_4 Controparte_2
sulle seguenti circostanze, epurate da eventuali valutazioni e/o espressioni negative: 1)
Vero che nel mese di aprile 2015 il dott. su indicazione della dott.ssa Parte_1
(della Banca BS Zurigo ovvero della Chefinvest International S.A.), si Testimone_3
rivolgeva all'Avv. (nato a [...] il [...]) della Controparte_4 [...]
in Lugano (Svizzera) ai fini della Voluntary disclosure prevista dalla CP_1
normativa italiana di cui alla Legge 15/12/14 n. 186; 2) Vero che il primo incontro tra il dott. e l'Avv. si svolgeva dunque in data 28/04/2015, Parte_1 Controparte_4
presso in Lugano (Svizzera), alla presenza della dott.ssa NT [...]
della Banca BS Zurigo ovvero della Chefinvest International S.A.. 3) Vero Tes_3
che in occasione del primo incontro tra il dott. e l'Avv. - Parte_1 Controparte_4
svoltosi in data 28/04/2015 presso in Lugano (Svizzera) alla NT
presenza della dott.ssa della Banca BS Zurigo ovvero della Chefinvest Testimone_3
International S.A. – lo stesso dott. dichiarava il proprio interesse Parte_1
all'espletamento della procedura di e l'Avv. riferiva Controparte_7 CP_4
al dott. dell'esistenza di un rapporto di collaborazione tra la Parte_1 [...]
e lo , CP_1 Controparte_8 Controparte_3
consigliando pertanto al dott. di conferire incarico ad entrambi (ossia, a Parte_1
pagina 4 di 27 allo e NT Controparte_8 Controparte_3
) per lo studio e l'assistenza relativa alla domanda di .
[...] Controparte_7
4) Vero che in data 04/06/2015, il dott. inviava (per il tramite di suo figlio Parte_1
all'Avv. (di ) anche il Testimone_4 Controparte_4 NT
proprio passaporto (come da “doc. 1” allegato all'atto di citazione); 5) Vero che, attesi i rapporti di collaborazione tra e lo NT Controparte_8
(quali riferiti dall'Avv. di Controparte_3 Controparte_4
), e la necessità del mandato professionale congiunto (quale NT
suggerita dallo stesso Avv. di ), il dott. Controparte_4 NT
– fidandosi del consiglio dell'Avv. Compagnino della Parte_1 [...]
in Lugano (Svizzera) in quanto segnalatogli dalla dott.ssa CP_1 Testimone_3
di Banca BS Zurigo ovvero di Chefinvest International S.A. - conferiva dunque incarico per lo studio e l'assistenza per la domanda di sia all'Avv. Controparte_7
nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 Parte_3
sia al Dott. nella sua qualità di socio della
[...] Controparte_2 [...]
associazione professionale (come da “doc. 2” e “doc. 3” allegati Controparte_3
all'atto di citazione); 6) Vero che, in conseguenza della tardiva o mancata presentazione della istanza di oltre il termine del 30/09/15, quale originariamente Controparte_7
previsto dalla normativa italiana, il dott. riceveva, nel mese di ottobre Parte_1
2015, dalla Agenzia delle Entrate un accertamento in relazione ai conti detenuti in CR
SS, da tempo chiusi, e la cui esistenza era certamente nota sia alla
[...]
sia alla associazione professionale;
7) Vero che, CP_1 Controparte_3
in data 06/11/2015, il dott. incontrava dunque a Roma sia l'Avv. Parte_1
nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 Parte_3
sia il Dott. quale socio della
[...] Controparte_2 Controparte_3
; 8) Vero che in occasione dell'incontro svoltosi a Roma il
[...]
06/11/2015, il dott. esprimeva, ai professionisti Avv. nella Parte_1 Controparte_4
pagina 5 di 27 sua qualità di dipendente e e al Dott. Parte_3
quale socio della Controparte_2 Controparte_3
, tutto il proprio disappunto per la tardiva ed inescusabile presentazione
[...]
dell'istanza di oltre il termine del 30/09/15 quale originariamente Controparte_7
previsto dalla normativa italiana;
9) Vero che in occasione dell'incontro svoltosi a Roma il 06/11/2015, il dott. veniva convinto, dagli stessi professionisti Avv. Parte_1 [...]
nella sua qualità di dipendente e CP_4 Parte_3
al Dott. quale socio della
[...] Controparte_2 Controparte_3
, a conferire, a questo punto, anche l'ulteriore incarico per
[...]
l'assistenza nella procedura di accertamento (come da “doc. 4” allegato all'atto di citazione). 10) Vero che, in conseguenza della tardiva presentazione della istanza di
, il dott. era quindi costretto a pagare al Fisco Controparte_7 Parte_1
italiano la rilevante somma di Euro 484.778,76 (come da “doc. 5”).
11) Vero che il costo presunto che il dott. avrebbe sostenuto con la procedura Parte_1
di Voluntary Disclosure sarebbe stato invero di gran lunga inferiore in quanto sarebbe ammontato ad Euro 104.461,38 (come da report allegato all'atto di citazione quale “doc.
6”); 12) Vero che per l'assistenza nella procedura di e per Controparte_7
l'assistenza nella procedura di accertamento, il dott. a titolo di Parte_1
onorari, versava alla il complessivo importo di € 27.630,86 NT
(CHF 30.000,00) (come da “doc. 7”; “doc. 8”; “doc. 9”; “doc. 10” allegati all'atto di citazione), mentre versava alla Controparte_3
l'importo di € 54.598,00 (compresa IVA e Cassa Previdenza) (come da “doc. 11”; “doc.
12”; “doc. 13”; “doc. 14”; “doc. 15” allegati all'atto di citazione); 13) Vero che, al momento del conferimento dell'incarico per la procedura di ai Controparte_7
professionisti Avv. nella sua qualità di dipendente e Controparte_4 Parte_3
di e al Dott. nella sua qualità di
[...] NT Controparte_2
socio della associazione professionale, la normativa italiana Controparte_3
pagina 6 di 27 prevedeva il giorno 30/09/15 quale termine perentorio di presentazione della relativa domanda;
14) Vero che il danno patito dal dott. si quantifica in Euro Parte_1
380.317,38 ossia nell'importo corrispondente alla considerevole differenza tra il costo che sarebbe stato sostenuto dal dott. per la e quello che Parte_1 Controparte_7
invece è stato pagato dal dott. in conseguenza dell'accertamento ricevuto per Parte_1
la tardiva ovvero mancata presentazione della domanda di , a cui Controparte_7
devono ovviamente aggiungersi anche le somme (pari a complessivi Euro 82.228,86) che lo stesso dott. ha corrisposto ai consulenti incaricati per l'assistenza nella Parte_1
procedura di e per l'assistenza nella procedura di accertamento. Si Controparte_7
indica a teste sui sopraccitati capitoli il Dott. l'Avv. Chiara Rudella, la Testimone_1
Dott.ssa la Dott.ssa il dott. Si Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
insiste per l'ammissione in ogni caso della prova contraria a quella ex adverso eventualmente richiesta, con riserva di indicare i nominativi dei relativi testi”
b) atteso il mancato pronunciamento in ordine all'ammissione della CTU richiesta in particolare dalla Compagnia assicurativa, reitera nuovamente la richiesta per la sottoposizione al CTU del seguente corretto quesito: “Potevano in professionisti interessati presentare l'istanza di conoscendo i dati della pratica, Controparte_7
con riserva di integrazione documentale, tenuto peraltro conto della imminente prima scadenza del termine per l'inoltro delle domande di e tenuto altresì Controparte_7
conto dell'imminenza del prevedibile accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in conseguenza dell'acquisizione da parte delle Autorità italiane dei dati dei clienti presso la succursale italiana di sita in Controparte_9
Milano, Via Santa Margherita n. 3, quale società del e dunque NT0
società direttamente collegata all'istituto bancario CR SS AG, acquisizione questa certamente nota a tutti i professionisti in quanto ampiamente e da tempo pubblicizzata anche dagli organi di stampa?”.
pagina 7 di 27 Per “ ” NT
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'atto di appello ex adverso proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.
Per il Dott. – NT1 NT2
(già ) NT3
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, previi gli opportuni e necessari provvedimenti, così giudicare: I. In via principale
Rigettarsi integralmente l'appello proposto dal dott. e i singoli motivi Parte_1
di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta e a verbale d'udienza, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 5519/23 del 3.7.2023 del Tribunale di Milano, con ogni conseguenza di legge e di prassi. II. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
“2.1 Nel merito Rigettare le domande formulate dal Dott. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto.
2.2. In via subordinata 2.1. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande del Dott. Parte_1
condannare , con sede in NT4
Verona, Lungadige Cangrande n. 16, c.f. e p.iva , a manlevare e tenere P.IVA_4
indenne il Dott. e l Controparte_2 NT5
per ogni importo che questi fossero tenuti a corrispondere al Dott.
[...]
in accoglimento – anche parziale – delle domande dal medesimo attore Parte_1
formulate, condannandola al pagamento diretto al Dott. delle somme Parte_1
che fossero riconosciute allo stesso dovute da parte del Dott. e/o Controparte_2
dall'associazione .
2.2. Nell'ipotesi di NT5
cui al punto 2.1. che precede, rigettare le eccezioni e le contestazioni tutte sollevate da pagina 8 di 27 con sede in Verona, NT4
Lungadige Cangrande n. 16, c.f. e p.iva , nei confronti del Dott. P.IVA_4 CP_2
3 e dell' in CP_2 NT5
quanto infondate in forza della polizza n. 00067032300232 stipulata in data 29.01.2019 con la relativa estensione, e conseguentemente accertare e dichiarare che con riferimento al sinistro in oggetto la polizza n. 00067032300232 stipulata in data 29.01.2019 con la relativa estensione, riconosce un massimale di Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro
4.000.000,00 per annualità, oltre alla franchigia di Euro 2.000,00 e conseguentemente tenere indenne il Dott. e l' Controparte_2 NT5
da qualsiasi somma entro i limiti dei massimali così accertati, che in
[...]
ipotesi denegata dovessero essere singolarmente e/o cumulativamente condannati a pagare al Dott. per i fatti di cui è causa.
2.3. In via istruttoria 3.1. Parte_1
Senza inversione degli oneri probatori, si chiede di essere ammessi a provare, a mezzo testi e interrogatorio formale dell'attore, dott. le seguenti circostanze: Parte_1
1) Vero che nell'anno 2015 il dott. era cliente della società di diritto Parte_1
svizzero Chefinvest International SA;
2) Vero che nell'aprile del 2015 la dott.ssa
[...]
di Chefinvest International SA si è rivolta alla società di diritto Tes_3 [...]
chiedendo l'assistenza di quest'ultima a favore del dott. NT6 [...]
allo scopo di valutare la sussistenza dei requisiti in capo al dott. Parte_1 [...]
per aderire alla procedura di Voluntary Disclosure di cui alla legge italiana Parte_1
15.12.14 n. 186; 3) Vero che nel giugno 2015 , a mezzo dell'avv. NT
, ha contattato il dott. per ottenere la disponibilità Controparte_4 Controparte_2
di quest'ultimo ad assumere l'incarico per la valutazione della sussistenza, in capo al dott. dei requisiti per aderire alla procedura di Voluntary Disclosure Parte_1
di cui alla legge italiana 15.12.14 n. 186, e, in caso di esito positivo, per la presentazione della relativa domanda di adesione del dott. 4) Vero che Parte_1
nell'espletamento dell'incarico di cui al cap. 3, il dott. si è sempre Controparte_2
pagina 9 di 27 rapportato con , la quale, tramite l'avv. ha NT Controparte_4
sollecitato all'inizio del mese di agosto 2015 a Chefinvest International SA, società incaricata dal dott. la consegna della documentazione atta a valutare Parte_1
la sussistenza dei requisiti in capo al dott. per aderire alla procedura di Parte_1
Voluntary Disclosure di cui alla legge italiana 15.12.14 n. 186; 5) Vero che alla fine del mese di agosto 2015 Chefinvest International SA ha dichiarato a NT
, in persona dell'avv. , di essere indisponibile a supportare il dott.
[...] Controparte_4
per la raccolta della documentazione di cui al precedente capitolo 4; 6) Vero Parte_1
che, preso atto della comunicazione di Chefinvest International SA di cui al capitolo 5 che precede, a partire dal settembre 2015 , a mezzo dell'avv. NT
, ha tenuto i rapporti con BS ER AG, al fine di ottenere la Controparte_4
documentazione relativa al conto n. 206-870831, ivi detenuto dal dott. Parte_1
con CR SS AG, al fine di ottenere la documentazione relativa al conto n. 0065-
580996-8 20437 Venice, ivi detenuto dal dott. e con BS ER Parte_1
AG e WealthAssurance al fine di ottenere la documentazione relativa al conto n. 206-
127414 acceso presso BS ER AG ma detenuto dal dott. Parte_1
tramite l'interposizione di WealthAssurance;
7) Vero che la richiesta documentale di data 3.9.2015 sottoscritta dal dott. in autentica notarile del 7.9.2015, Parte_1
di cui al documento prodotto sub 8 dal dott. e dallo che si CP_2 CP_15
rammostra al teste, è stata inviata a BS ER AG, a CR SS AG e
WealthAssurance, tramite l'avv. di;
8) Vero Controparte_4 CP_1 CP_1
che, in via disgiunta con l'avv. al dott. è stata Controparte_4 Controparte_2
rilasciata procura speciale dal dott. in data 3.9.2015, in autentica Parte_1
notarile del 7.9.2015, per consentire al dott. di poter accedere alla Controparte_2
documentazione bancaria richiesta dal dott. a BS ER AG, a Parte_1
CR SS AG e WealthAssurance, tramite l'avv. di Controparte_4 CP_1 [...]
, trattandosi di documenti dal contenuto riservato;
9) Vero che, come risulta CP_1
pagina 10 di 27 dai documenti prodotti sub docc. 3 e 4 dal dott. e dallo Controparte_2 [...]
in data 8.10.2015 è stata consegnata dall'avv. CP_15 Controparte_4 [...]
allo a) parte della documentazione bancaria relativa al Parte_3 CP_15
conto n. 206 870831 detenuto dal dott. presso BS ER AG e Parte_1
precisamente la documentazione di apertura conto, gli estratti conto relativi agli anni dal
2010 al 2012 (ad eccezione degli estratti conto relativi al sottoconto in franchi svizzeri n.
206- 870831.01P degli anni 2010 e 2011), le situazioni patrimoniali al 31.12 per gli anni dal 2009 al 2011 e l'elenco dei redditi finanziari percepiti negli anni dal 2010 al 2012;
10) Vero che, come risulta dai documenti prodotti sub docc. 3 e 4 dal dott. e CP_2
dallo la documentazione di cui al precedente capitolo 9 è stata CP_15
trasmessa dall'avv. allo Controparte_4 Parte_3 CP_15
mediante caricamento su Firmato Da: Giuseppe Mercanti Emesso Da: InfoCert Firma
Qualificata 2 Serial#: 16a2703 5 un Cloud messo a disposizione dallo CP_15
denominato “WebArea”, di una cartella ZIP denominata “7.10.2015.zip”, al cui interno vi era tra l'altro la cartella a sua volta denominata LL AL (dove BO identifica il dott. ; 11) Vero che in data 8.10.2015 è stata consegnata dall'avv. Parte_1 [...]
di allo la documentazione CP_4 NT CP_15
bancaria relativa al conto 206 127414 detenuto dal dott. presso BS Parte_1
ER AG e precisamente la documentazione di apertura conto, gli estratti conto relativi agli anni dal 2012 al 2014, le situazioni patrimoniali al 31.12 per gli anni dal
2012 al 2014, l'elenco dei redditi finanziari percepiti negli anni 2012 al 2014; 12) Vero che, come risulta dal documento prodotto sub doc. 2 dal dott. e dallo CP_2 [...]
in data 8.10.2015 è stata consegnata dall'avv. CP_15 NT7
allo parte della documentazione bancaria relativa al
[...] CP_15
conto n. 204 37 VENICE acceso dal dott. originariamente, presso Parte_1
l'istituto bancario elvetico , successivamente incorporato per fusione in CP_18
, e precisamente gli estratti conto relativi agli anni dal 2003 al 2012, le NT9
pagina 11 di 27 situazioni patrimoniali al 31.12 per gli anni dal 2002 al 2011 e le contabili bancarie relative agli anni dal 2003 al 2012; 13) Vero che, come risulta dai documenti prodotti sub docc. 5 e 6 dal dott. e dallo in data 26.10.2015 sono stati CP_2 CP_15
consegnati allo mediante caricamento sul Cloud messo a disposizione CP_15
dello di una cartella zip denominata “BO-Final.zip", gli estratti conto CP_15
del sottoconto n. 206 870831 in CHF, detenuto dal dott. presso BS Parte_1
ER AG per gli anni 2010 e 2011; 14) Vero che il dott. ha Controparte_2
avuto conoscenza dell'esistenza della polizza Life Porfolio International n.
111PTF803551, intestata al dott. in data 26.10.2015, allorquando il Parte_1
dott. lo ha informato di aver ricevuto l'invito a comparire n. Parte_1
I01238/2015 da parte dell'Agenzia delle Entrate, come da documento prodotto sub n. 7 dal dott. e dallo 15) Vero che nel corso di un incontro a CP_2 CP_15
Roma in data 6.11.2015 il dott. ha manifestato al dott. Parte_1 CP_2
il suo apprezzamento sull'attività professionale svolta in relazione all'incarico
[...]
ricevuto nel giugno 2015 e ha conferito al dott. e allo CP_2 CP_15
l'incarico di procedere alla sua difesa in relazione all'invito a comparire n. I01238/2015 inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate al dott. il 26.10.2015; 16) Parte_1
Vero che le notule dello prodotte dal dott. sub docc. 11, 12, CP_15 Parte_1
13, 14 e 15, sono relative all'attività professionale svolta dal dott. Controparte_2
nella fase Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Email_1
Serial#: 16a2703 6 di accertamento conseguente all'invito a comparire n. I01238/2015 inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate al dott. il 26.10.2015. Si Parte_1
indicano a testi: sui capitoli nn. 1, 2 e 5 la dott.ssa presso ChefInvest Testimone_3
LTD, Limmatquai, CH-8001 Zurigo;
su tutti i capitoli, ad eccezione dei capitoli da n. 14
a n. 16, la sig.ra , via Vegetti n. 4, Lugano (CH); su tutti i capitoli di Testimone_5
prova, il dott. residente a [...]; la Testimone_1
dott.ssa c/o Studio Mercanti, vicolo Pietrone n. 1/B, Verona.
3.2. Ci si Testimone_2
pagina 12 di 27 oppone all'ammissione dei capitoli di prova del dott. a mezzo testi ed Parte_1
interrogatorio formale, in quanto inammissibili per i motivi esposti in atti di prime cure ed in particolare per i seguenti motivi: - capitoli 1), 2), 3), 4): irrilevanti;
- capitolo 5): inammissibile perché contrario al contenuto del doc. 2 prodotto dall'attore, da cui risulta che l'incarico è stato conferito esclusivamente al dott. e allo - CP_2 CP_15
capitolo 6): è inammissibilmente valutativo, in quanto diretto a far esprimere al teste una personale valutazione sulle circostanze capitolate, a partire dalle (errate) cause che avrebbero comportato l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del
26.10.2015. Parimenti valutative sono le espressioni “certamente nota” e generiche le espressioni “da tempo chiusi” e “conti detenuti in CR SS”. Le circostanze ivi articolate sono altresì contrarie al contenuto del documento sub 7 di parte attrice: come risulta dal contenuto del predetto documento: l'invito a comparire trae fondamento da due segnalazioni (prot. n. 0714610 del 12.12.2014 e n. 0247882/15 del 28.04.2015) con le quali la Guardia di Finanza, nucleo Polizia Tributaria di Milano, informava l'Agenzia delle Entrate che il dott. nel 2006 aveva versato un premio di euro 592.990 per Parte_1
la sottoscrizione della polizza Life Porfolio International n. 111PTF803551 con una compagnia assicurativa delle appartenente al gruppo CR SS, a motivo Pt_4
delle quali l'amministrazione finanziaria chiedeva al contribuente informazioni sulle attività detenute all'estero per tutti i periodi di imposta dal 2004 al 2014 (v. ns. doc. 7). - capitolo 7): irrilevante e non pertinente;
- capitolo 8): irrilevante, perché tale circostanza, se vera (come non è) non potrebbe aver alcuna conseguenza sull'esito del giudizio;
palesemente non vera, essendo pacifico in causa che nessuna richiesta di adesione alla
V.D. è mai stata presentata, né avrebbe potuto esserlo;
inammissibile perché valutativo;
Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: Email_1
16a2703 7 - capitolo 9): irrilevante, perché relativo a un incarico professionale estraneo al giudizio, sul quale nessun rilievo viene mosso dall'attore nel presente giudizio;
- capitolo 10): inammissibile, perché deferisce al teste l'individuazione di un rapporto di pagina 13 di 27 causalità; - capitoli 11): inammissibile, perché chiede al teste una valutazione del preteso danno addebitabile;
- capitolo 12): inammissibile perché contrario a prova scritta: le notule dello prodotte dal dott. sub docc. 11, 12, 13, 14 e 15, CP_15 Parte_1
sono tutte relative all'attività professionale svolta dal dott. in forza Controparte_2
dell'incarico ricevuto in data 6.11.2015 dal dott. per la fase di accertamento Parte_1
conseguente all'invito a comparire n. I01238/2015 inviato da parte dell'Agenzia delle
Entrate al dott. il 26.10.2015; - capitolo 13): la circostanza è pacifica Parte_1
nel riferimento normativo e irrilevante per il suo superamento e quindi il capitolo è inammissibile;
nella parte in cui chiede al teste di riferire l'incarico professionale anche all'avv. è inammissibile perché contrario a prova scritta (doc. 2 di parte CP_4
attrice); - capitolo 14): inammissibile perché reitera la richiesta al teste di quantificazione del preteso danno e perché contrario a prova scritta nell'imputazione dei pagamenti eseguiti dall'attore. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta con la nostra memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del
18.01.2021 di prime cure e per interrogatorio formale dell'attore. Ci si oppone all'ammissione della consulenza tecnica richiesta dalle controparti in quanto inammissibile.”. III. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_4
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. 5519/2023, RG
n. 7826/2019, pubblicata il 04/07/2023 dal Tribunale di Milano. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per Controparte_5
pagina 14 di 27
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito In via principale, respingere l'appello proposto dal dott.
poiché infondato, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di lite. In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su
(già ), a quanto ritenuto di Controparte_5 Controparte_6
giustizia all'esito dell'istruttoria - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I co. c.c. - con riferimento ai soli danni riconducibili a specifiche responsabilità dell'assicurato, senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri convenuti/appellati e comunque nei termini ed entro i limiti previsti dal contratto. In via istruttoria Per la denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria: - ci si oppone alla richiesta di perizia formulata dall'appellante per le ragioni esposte in narrativa;
- ci si oppone all'ammissione della prova orale richiesta dal dott. con riferimento ai capitoli:
1. poiché Parte_1
vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
2. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
3. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
4. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
5. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili;
6. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili;
7. poiché vertente su una circostanza irrilevante ai fini del decidere;
8. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili, oltre che vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, fermo restando che alcuna richiesta di adesione alla voluntary disclosure venne presentata nell'interesse dell'attore;
9. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, non avendo l'attore svolto contestazioni in merito all'assistenza fornitagli nella fase di accertamento;
10. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili;
11. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili,
pagina 15 di 27 osservandosi peraltro che il “costo presunto” che l'attore avrebbe dovuto sostenere, cui controparte fa riferimento, si basa su una mera stima di parte, priva di valore probatorio;
12. poiché vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, fermo restando che alcun onere di rimborso potrebbe gravare su , non essendo la restituzione dei CP_6
compensi oggetto della garanzia assicurativa e non potendo questa - in ogni caso - restituire somme percepite da altri;
13. poiché vertente sul contenuto di una disposizione legislativa, peraltro nemmeno richiamata, e non su “fatti”, come previsto dall'art. 244 cpc;
fermo testando che la circostanza sarebbe comunque irrilevante, non avendo l'attore mai trasmesso ai convenuti la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di adesione alla voluntary disclosure;
14. poiché diretto a far esprimere ai testi valutazioni loro non demandabili, oltre al fatto che “il costo che sarebbe stato sostenuto dal dott. per la ”, ex adverso proposto, si basa su una Parte_1 Controparte_7
mera stima di parte, priva di valore probatorio;
- Ove ritenuto opportuno, disporsi CTU contabile, al fine di valutare se la domanda di adesione alla voluntary disclosure del dott.
ove presentata in base alla documentazione da lui consegnata ai Parte_1
convenuti/appellati, sarebbe stata meritevole di accoglimento, consentendogli di sanare la sua posizione fiscale, anche con riferimento all'invito dell'Agenzia delle Entrate n.
I01238/15; in caso positivo, il perito vorrà quantificare quanto l'attore/appellante avrebbe dovuto versare per adesione a tale procedura, nonché indicare in che misura l'importo di € 484.778/76, da lui invece pagato, sia imputabile a sanzioni, multe e/o ammende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Milano – Controparte_2 Controparte_8
pagina 16 di 27 , e esponendo Controparte_3 NT Controparte_4
quanto segue.
Nell'aprile del 2015 l'attore, su indicazione di della Banca BS di Testimone_3
Zurigo, si rivolgeva a avvocato della in Controparte_4 NT
Lugano, ai fini della di cui alla L. 186/14. Controparte_7
Il primo incontro avveniva il 28.4.2015 presso la sede di;
in tale occasione CP_1
l'avvocato gli riferiva l'esistenza di un accordo di collaborazione tra CP_4
e lo , suggerendo CP_1 Controparte_20
di conferire un mandato congiunto ad entrambi per lo studio e l'assistenza relativa alla domanda di . Controparte_7
L'incarico veniva pertanto congiuntamente conferito all'Avv. e al Dott. CP_4
quale socio di Controparte_2 Controparte_3
In conseguenza della tardiva presentazione della istanza di Disclosure oltre il CP_7
termine del 30/09/15, quale originariamente previsto dalla normativa italiana, il dott. riceveva, nel mese di ottobre 2015, dalla Agenzia delle Entrate un Parte_1
accertamento in relazione ai conti detenuti in CR SS, da tempo chiusi, e la cui esistenza era certamente nota sia alla sia alla NT Controparte_3
associazione professionale.
[...]
In data 06/11/2015, l'attore incontrava l'Avv. nella sua qualità di Controparte_4
dipendente e e il Dott. Parte_3 Controparte_2
ed esprimeva loro tutto il proprio disappunto per la tardiva ed inescusabile presentazione dell'istanza di oltre il termine del 30/09/15 quale originariamente Controparte_7
previsto dalla normativa italiana.
In tale occasione l'attore veniva convinto dagli stessi professionisti a conferire anche l'ulteriore incarico per l'assistenza nella procedura di accertamento.
pagina 17 di 27 Veniva pertanto conferito ai medesimi professionisti l'incarico professionale per l'assistenza in relazione a tale accertamento;
a causa della tardiva presentazione della indicata istanza l'attore versava al fisco l'importo di € 448.778,76, in luogo di quello di
€ 104.461,38, che avrebbe pagato in caso di corretta attivazione della procedura.
Sulla base di tali presupposti l'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, consistenti nella differenza tra quanto effettivamente versato e quanto avrebbe pagato qualora la procedura fosse stata correttamente avviata, pari a €
380.317,38, oltre al pagamento dell'importo di € 27.630,86, versato alla
[...]
e di € 54.598,00 versato alla e Associati per l'assistenza CP_1 CP_3
nella procedura di e di successivo accertamento. Controparte_7
Le parti convenute si costituivano in giudizio contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
Previa autorizzazione del giudice istruttore, si costituiva in giudizio la Controparte_6
– compagni assicuratrice di e dello
[...] Controparte_2 [...]
, che contestava la domanda di parte Controparte_21
attrice e, in ogni caso, eccepiva i limiti di operatività della polizza assicurativa.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva le domande proposte da condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute dalle controparti e dalla terza chiamata.
In particolare il Giudice di prime cure osservava che l'incarico professionale sottoscritto dal dott. con il dott. era finalizzato prioritariamente ad esaminare la Parte_1 CP_2
posizione giuridica del cliente, al fine di valutare la possibilità di accedere alla procedura di VD sulla base della documentazione che sarebbe stata messa a disposizione dal cliente stesso.
pagina 18 di 27 Rilevava inoltre che non era in contestazione la circostanza che, alla data del 30.9.2015 di scadenza del termine per la presentazione della domanda di accesso alla VD, la documentazione non fosse completa per una condotta omissiva dell'attore.
L'Agenzia delle Entrate aveva comunicato, con nota del 22.10.2015, di aver avviato un procedimento nei confronti del dott. “in relazione alla detenzione all'estero di Parte_1
attività di natura finanziaria e/o patrimoniale”, con particolare riferimento alla
“sottoscrizione della 'polizza mantello' denominata Life Portfolio International, emessa da compagnie assicurative delle Isole Bermude o del Liechtenstein del gruppo CR
SS non effettuati per il tramite di un intermediario residente in ”. CP_5
Osservava, infine, che “emerge dunque documentalmente come la nota dell'Agenzia delle Entrate non sia successiva all'effettiva disponibilità in capo ai convenuti non solo della documentazione inerente la polizza Life Portfolio International, ma anche di quella acquisita il 26.10.2015….” e che “Non può pertanto considerarsi imputabile ai convenuti la circostanza che l'avviso dell'Agenzia delle Entrate abbia impedito
l'attivazione della VD”.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati.
, Controparte_2 Controparte_21
e si sono costituiti in giudizio contestando NT Controparte_4
l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Si è costituita altresì in giudizio quale società incorporante Controparte_22
di concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_6
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione pagina 19 di 27 l'udienza del 19 novembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., poi differita al 10 dicembre 2024.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure della tempistica relativa al conferimento dell'incarico ai professionisti e della volontà del dott. finalizzata all'espletamento della procedura di volontary Parte_1
disclosure entro il termine del 30 settembre 2015.
Osserva a tale riguardo l'appellante che il Giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto i contatti e gli incontri intercorsi tra il dott. e l'Avv. Compagnino Parte_1
( ), aventi ad oggetto l'espletamento della procedura di voluntary Controparte_23
disclosure, che avevano portato all'accordo intervenuto nel giugno del 2015, aveva poi del tutto erroneamente ritenuto solo eventuale il ricorso a tale procedura, nonostante i dimostrati esborsi effettuati a favore dei professionisti proprio per il pagamento dei compensi relativi alla procedura di voluntary disclosure.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, riferendosi all'incarico conferito al dott. ha configurato solo come CP_2
“eventuale” il ricorso alla procedura di Voluntary Disclosure.
Osserva, infatti, che il dott. si era rivolto ai professionisti in questione (i cui Parte_1
nominativi gli erano stati suggeriti per la loro asserita esperienza in consulenza tributaria internazionale) al fine dell'espletamento della procedura di che, al Controparte_7
pagina 20 di 27 momento del conferimento dell'incarico, prevedeva il giorno 30/09/15 quale termine perentorio di presentazione della relativa domanda.
Emergeva infatti pacificamente dagli atti di causa che il dott. aveva rilasciato Parte_1
procure congiunte (allegate all'atto di citazione come doc. 3) all'Avv. e al CP_4
Dott. per la richiesta della documentazione bancaria di cui – a dire Controparte_2
dello stesso nella propria comparsa di costituzione – si sarebbe interessato il CP_2
professionista Avv. Compagnino in persona, sulla base di una ripartizione di compiti decisa internamente tra gli stessi professionisti.
Ciò nonostante, detti professionisti presentavano tardivamente l'istanza di CP_7
oltre il termine del 30/09/15 quale originariamente previsto dalla normativa
[...]
italiana.
Il mancato rispetto del termine non potrebbe neppure essere giustificato dal fatto che, a ridosso della fine del mese di settembre 2015, fosse stata già ventilata una possibile proroga del termine, dovendo ogni professionista incaricato - per diligenza professionale ed in via prudenziale - procedere comunque al deposito dell'istanza di CP_7
entro il termine originario.
[...]
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per non avere il Giudice di prime cure considerato il fatto che, “in sede di obbligatoria adeguata verifica del cliente” (che si presume di certo avvenuta a giugno 2015) i professionisti avevano acquisito tutte le informazioni relative all'origine dei fondi e avevano così appreso tutti i dati relativi ai rapporti con gli istituti esteri, essendo l'acquisizione della relativa documentazione solo successiva all'adeguata verifica del cliente.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur facendo risalire l'accordo con i professionisti al 04/06/2015, in modo contraddittorio e comunque erroneo, ha ritenuto che tra il Dott. e l'Avv. Parte_1
Compagnino vi era stato solo l'accordo costituito dalle “procure del 7.9.2015”, pagina 21 di 27 relegando l'avv. in un ruolo secondario rispetto al dott. in ordine CP_4 CP_2
alla procedura di voluntary disclosure.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure “non ha considerato il fatto (allegato da parte attrice) che, al tempo, la nota prassi “validata” dall'Agenzia delle Entrate ben consentiva ai professionisti (onde evitare la decadenza dal termine del 30/09/2015 a danno del cliente) la presentazione telematica dell'istanza di voluntary disclosure “con riserva di integrazione documentale”, non essendo pertanto fattore per nulla preclusivo all'inoltro dell'istanza né la mancata ricezione, da parte dei professionisti, della documentazione bancaria estera (richiesta prima della scadenza del termine ed il cui rilascio, come noto, segue delle tempistiche non brevi), né tantomeno (come pure riconosciuto dal Dott. CP_2
e lo ) l'asserita
[...] Controparte_8
omissione del cliente riguardo alla polizza Life Portfolio International afferente alla banca CR SS” (così pagg. 37-38 atto d'appello).
Con il sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto attendibile e credibile l'unica teste escussa, dott.ssa Tes_2
tanto da porre la relativa testimonianza a fondamento della propria decisione.
[...]
La teste, infatti, “si limitava” a confermare l'utilizzo, da parte dello studio di CP_2
un non meglio precisato cloud “interno” di cui nulla è dato sapere, ma “non smentisce affatto” che la obbligatoria adeguata verifica del cliente fosse avvenuta a Parte_1
giugno 2015 e che in tal sede i professionisti avevano già acquisito tutte le informazioni relative all'origine dei fondi, avendo quindi appreso tutti i dati relativi ai rapporti con gli istituti esteri ed essendo l'acquisizione della relativa documentazione solo successiva all'adeguata verifica del cliente.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
pagina 22 di 27 Preliminarmente appare opportuno ricordare, in punto di diritto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista […] alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente […] il danno derivante da eventuali sue omissioni […] intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (così Cass. sentenza n. 2836/2002 e in senso analogo Cass. sentenze nn. 5153/03, 16846/05,
20828/09).
Occorre poi considerare che, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio, spetta al cliente, che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del professionista, provare non solo la difettosa o inadeguata prestazione professionale, ma anche l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato (così Cass. sentenza n. 9238/07).
pagina 23 di 27 Esaminando la fattispecie oggetto di causa alla luce dei suesposti principi, si osserva quanto segue.
L'incarico professionale intercorso tra il dott. e il dott. stipulato per Parte_1 CP_2
iscritto nel mese di giugno del 2015, individuava l'oggetto dell'incarico “nell'esame della vostra posizione giuridica finalizzata all'eventuale ricorso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali …” e
“(b) nel caso di adesione alla menzionata procedura, nell'espletamento dei compiti di difesa e rappresentanza”.
Pertanto, come si evince dal tenore letterale del contratto, costituiva compito prioritario del professionista la valutazione della posizione giuridica del cliente, al fine di procedere all'eventuale attivazione della procedura di volontary disclosure.
L'accordo intercorso tra le parti prevedeva poi espressamente che “il cliente garantisce allo Studio: … che fornirà allo Studio tutti i documenti relativi ai menzionati investimenti ed attività e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo” (così art. 5.2).
Da ciò si desume, quindi, che soltanto in seguito alla trasmissione, da parte del cliente, di tutta la documentazione, bancaria e finanziaria, relativa agli investimenti effettuati all'estero, il professionista avrebbe potuto valutare la fattibilità della procedura di volontary disclosure.
Nel caso in esame non è controverso tra le parti che alla data di scadenza, originariamente prevista dalla L. 186/2014 per il deposito della domanda di volontary disclosure (30.09.2015) l'attore non avesse ancora fornito al dott. tutta la CP_2
documentazione bancaria relativa ai conti detenuti all'estero.
pagina 24 di 27 Risulta altresì dagli atti di causa che soltanto in data 7.9.2015 l'appellante ebbe a conferire agli avv.ti e una procura per “accedere a tutta la CP_2 CP_4
documentazione riguardante il conto in oggetto”, procure riferite al conto CP_24
detenuto presso CR SS AG in Zurigo e ad altro conto presso BS ER
AG in Zurigo, tanto è vero che immediatamente, il 7 settembre 2015, l'Avv. provvedeva a richiedere con urgenza alle banche in questione la CP_4
documentazione relativa alle posizioni del Dott. Parte_1
È altresì pacifico tra le parti che alla data del 30 settembre 2015 le banche non avevano ancora fornito tutta la documentazione richiesta: infatti, dai documenti nn. 3 e 4 prodotti dalla difesa dello non oggetto di tempestiva e specifica contestazione, è CP_15
emerso che la documentazione necessaria per poter effettuare la verifica della sussistenza dei presupposti per aderire alla procedura di volontary disclosure era stata trasmessa dagli istituti di credito in data 7.10.2015 e 26.10.2015.
Né parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, ha provato di aver inviato ai professionisti la documentazione necessaria in data anteriore al 30.9.2015.
Risulta infine dagli atti di causa che in data 26.10.2015 il dott. aveva ricevuto Parte_1
l'invito a comparire da parte dell'Agenzia delle Entrate “per fornire dati e notizie rilevanti al fine dell'accertamento avviato nei suoi confronti” (v. doc. n. 7 fascicolo e precisamente, in merito alla polizza Life Porfolio International n. CP_2
111PTF803551, che risultava aver contratto nel 2006 con una compagnia del gruppo
CR SS.
Ciò significa che alla data del 26 ottobre 2015 (data in cui era pervenuta l'ultima documentazione bancaria necessaria) la procedura di volontary disclosure non era più attivabile in quanto, ai sensi dell'art. 5 quater DL 167/1990, l'accertamento avviato nei confronti dell'appellante da parte dell precludeva definitivamente Controparte_25
all'attore la possibilità di accedere alla procedura di volontary disclosure. pagina 25 di 27 Pertanto, le modalità con le quali si sono svolti i fatti oggetto di causa evidenziano che non può essere mosso ai professionisti dello e al dott. NT5 [...]
alcun addebito di responsabilità per non aver presentato entro il 30.09.2015 CP_4
la procedura di volontary disclosure, in quanto il cliente non aveva consegnato loro la documentazione necessaria per espletare l'incarico.
Né tanto meno il fatto che il termine per la presentazione della domanda di volontary disclosure sia stato prorogato al 30.11.2015 giustifica l'affermazione di responsabilità dei professionisti in questione, posto che, nel momento in cui era pervenuta tutta la documentazione contabile (26.10.2015) la procedura di volontary disclosure non era più attivabile.
Occorre inoltre considerare che la nota dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento alle informazioni acquisite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Milano in data 12.12.2014 e 28.4.2015: pertanto, trattandosi di accertamenti avviati in epoca ampiamente antecedente ogni contatto tra i convenuti e l'attore, i cui esiti sono del tutto indipendenti dall'attività dei professionisti, non può neppure ritenersi che l'avviso dell'Agenzia delle Entrate abbia impedito l'attivazione della procedura di volontary disclosure.
In definitiva, quindi, neppure è ravvisabile la sussistenza del nesso di causalità tra il preteso inadempimento dei professionisti e il danno derivato dall'omessa attivazione della procedura di volontary disclosure.
Si osserva, infine, che appaiono inammissibili le prove orali, reiterate dall'appellante in questo grado del giudizio, vertendo su circostanze irrilevanti ai fini del giudizio e valutative.
Le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro motivo, conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
pagina 26 di 27 Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n.
5519/2023, resa in data 3 luglio 2023 e pubblicata il 4 luglio 2023; condanna a rifondere a , Parte_1 NT CP_4
- Studio legale e tributario,
[...] NT1
le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna di loro, in euro Controparte_5
14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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