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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2603/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2603/2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 19/11/2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in ISOLA DEL LI (FR) alla Via Siracusa n. 5, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO
AR RZ che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] l' 08/06/1978; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note scritte per l'udienza del 19/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
21/05/2016 con , deducendo che i coniugi si erano separati, Controparte_1 come da sentenza di separazione del Tribunale di Cassino n. 587/2023 del 04/05/2023, che erano nati i figli (il 18/07/2007) e (il 27/07/2013); che la convivenza Per_1 Per_2 non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) confermare l'affidamento i figli minori esclusivamente alla madre come disposto da sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 4.12.2023; 3) incaricare i Servizi sociali di sostenere il nucleo minori-madre; 4) prevedere un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre;
5) disporre la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del competente TSMREE di Frosinone;
6) porsi a carico Per_1 del Sig. un assegno pari ad euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio il resistente e il giudice all'udienza del 9.07.2025 verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto ed incaricava per il monitoraggio della situazione familiare i Servizi Sociali territorialmente competenti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e relazione dei Servizi
Sociali.
All'udienza del 19/11/2025, compariva la ricorrente e il giudice, dato atto dell'assenza del convenuto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
2 -questo Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione personale dei coniugi con provvedimento n 587/2023 del 04/05/2023;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ISOLA LI (FR) in data 21/05/2016, fra , nata in [...] il Parte_1
1/03/1988, e , nato in [...] il Controparte_1
08/06/1978, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ISOLA
LI (FR) dell'anno 2016, al n. 5, parte I;
2) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLA
3 DEL LI (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000.
Cassino, 19/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2603/2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 19/11/2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in ISOLA DEL LI (FR) alla Via Siracusa n. 5, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO
AR RZ che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] l' 08/06/1978; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note scritte per l'udienza del 19/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
21/05/2016 con , deducendo che i coniugi si erano separati, Controparte_1 come da sentenza di separazione del Tribunale di Cassino n. 587/2023 del 04/05/2023, che erano nati i figli (il 18/07/2007) e (il 27/07/2013); che la convivenza Per_1 Per_2 non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) confermare l'affidamento i figli minori esclusivamente alla madre come disposto da sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 4.12.2023; 3) incaricare i Servizi sociali di sostenere il nucleo minori-madre; 4) prevedere un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre;
5) disporre la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del competente TSMREE di Frosinone;
6) porsi a carico Per_1 del Sig. un assegno pari ad euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio il resistente e il giudice all'udienza del 9.07.2025 verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto ed incaricava per il monitoraggio della situazione familiare i Servizi Sociali territorialmente competenti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e relazione dei Servizi
Sociali.
All'udienza del 19/11/2025, compariva la ricorrente e il giudice, dato atto dell'assenza del convenuto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
2 -questo Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione personale dei coniugi con provvedimento n 587/2023 del 04/05/2023;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ISOLA LI (FR) in data 21/05/2016, fra , nata in [...] il Parte_1
1/03/1988, e , nato in [...] il Controparte_1
08/06/1978, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ISOLA
LI (FR) dell'anno 2016, al n. 5, parte I;
2) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLA
3 DEL LI (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000.
Cassino, 19/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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