TAR
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
>
TAR
Sentenza 27 maggio 2023
Sentenza 27 maggio 2023
>
CS
Ordinanza presidenziale 28 settembre 2023
Ordinanza presidenziale 28 settembre 2023
>
CS
Rigetto
Sentenza 27 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 27 novembre 2023
>
CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10144/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02404 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10144/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10144 del 2023, proposto da AR TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Massari, Salvatore Alberto Romano e
EL AR US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 615/2023. N. 10144/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
ES;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.
FATTO e DIRITTO
1 – l'appellante impugna la sentenza del Tar per la Puglia, sezione staccata di Lecce
(Sezione Prima) n. 615/2023 che ha rigettato il suo ricorso avverso l'atto di diniego della domanda di sanatoria n. 6744/CO del 20 novembre 2018, comunicato a mezzo raccomandata dal Comune di Brindisi. La medesima ricorrente aveva inoltre impugnato il parere contrario alla sanatoria espresso dal Nucleo di valutazione paesaggistica in data 27 novembre 2009 ed aveva chiesto la condanna del Comune resistente al risarcimento in forma specifica mediante il rilascio del condono edilizio di cui alla domanda n. 223 del 14 novembre 1985 presentata dal defunto marito.
Inoltre, con motivi aggiunti in data 29 ottobre 2020, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento prot. n. 54102 del 23 giugno 2020, con cui il Dirigente del settore
Urbanistica del Comune di Brindisi aveva disposto l'annullamento della CILA n.
98108 del 10 ottobre 2019.
2 – In particolare, nel 1978 il defunto marito chiedeva ed otteneva una concessione edilizia per recintare il suolo di sua proprietà in catasto terreni del Comune di Brindisi al foglio 77, particelle 162 e 184, dove realizzava alcuni piccoli box chiusi per svolgere attività di autocarrozzeria. Con due distinte ordinanze, in data 17 ottobre 1979 e 12 maggio 1980, il Sindaco intimava la demolizione delle suddette opere abusivamente realizzate. Successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 47/1985, veniva N. 10144/2023 REG.RIC.
presentata domanda di condono dei manufatti abusivi. La odierna appellante succedeva nella proprietà dell'immobile continuando a svolgere l'attività di autocarrozzeria. Con nota n. 5838 dell'8 febbraio 2011 del Settore Urbanistico veniva comunicato il preavviso di diniego del condono ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
A seguito della valutazione delle osservazioni il 20 giugno 2011, il Comune in data 4 dicembre 2018 comunicava infine alla ricorrente l'impugnato atto di rigetto della domanda.
3 - Con l'appellata sentenza n. 615/2023 il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. Secondo la sentenza impugnata, sarebbe risultata infondata la tesi della ricorrente circa l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla istanza di condono ex art. 35 legge n. 47/1985, fondata sulla circostanza che la documentazione essenziale alla definizione della pratica di condono era stata depositata a marzo 1997 e che il vincolo idrogeologico sull'area era sopraggiunto soltanto nel 2005, quando, nel marzo 1999, si era ormai formato il silenzio-assenso. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il
TAR riteneva infatti sussistente il vincolo di cui all'art. 1, lett. c), del D.M. Beni
Culturali ed Ambientali del 21 settembre 1984 già al momento della presentazione della domanda di condono edilizio.
4 - Avverso tale pronuncia la sig.ra TE ha presentava appello riproponendo integralmente, in chiave critica, i motivi che il Tar aveva rigettato in primo grado.
Con atto depositato l'11 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Comune di Brindisi con atto di mero stile.
5 - Con l'appello vengono dedotte le censure di seguito sintetizzate.
5.1 – “Violazione degli artt. 35 commi 12 e 13 e 32 comma 13 L. 47/85. – Eccesso di potere”. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ripropone la tesi prospettata in primo grado, secondo cui sulla domanda di condono a fine marzo 1999 si è ope legis formato il silenzio assenso, di cui all'art. 35 comma 12 L. n. 47/1985, dovendosi N. 10144/2023 REG.RIC.
calcolare il decorso del termine biennale per la formazione del silenzio assenso a partire dal 31 marzo 1997, data in cui l'istante aveva presentato la documentazione a completamento della domanda di sanatoria.
L'appellante inoltre, nega la sussistenza del vincolo paesaggistico al momento della domanda valorizzando il preavviso di diniego in cui si dava atto che “il fabbricato ricade in un'area sottoposta a vincoli territoriali imposti dal P.U.T.T. e dall'Autorità di Bacino della Puglia”.
Si contesta altresì l'affermazione del Comune circa la mancanza di prova in ordine alla completezza della pratica di condono e al pagamento dell'oblazione.
5.2 – “Violazione di legge - Eccesso di potere per difetto di motivazione”. Con tale motivo la ricorrente assume l'illegittimità del diniego di condono in quanto adottato non per motivi di tutela paesaggistica, ma a tutela di un vincolo idrogeologico, la cui cura non spetta al Comune.
Si ritiene inoltre carente la motivazione di diniego in quanto fondata, si sostiene, in modo stereotipato su di una generica incompatibilità.
6 – L'appello non è fondato.
6.1 - In particolare, la sentenza impugnata ha esattamente attribuito rilievo, nel caso di specie, alla circostanza per cui risulta accertato che le opere abusive oggetto della domanda di condono sono state realizzate in una zona paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.M. 21 settembre 1984, che imponeva una distanza minima (fascia di rispetto) dal Canale Patri-Palmarini di 150 m. mentre il manufatto in esame risultava realizzato a circa 70 mt da quel canale.
6.2 - Dalla documentazione agli atti di causa risulta, dunque, che la presenza del manufatto confliggeva in concreto con un vincolo preesistente alla domanda di condono edilizio, ragione per cui l'istanza in esame non poteva avvalersi della maturazione del silenzio assenso ex lege 47/1985, art. 32: ostava infatti alla N. 10144/2023 REG.RIC.
formazione di un titolo tacito sia la mancanza di parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo, sia l'insanabile contrasto con il vincolo stesso.
6.3 – Il lungo periodo di tempo trascorso fra l'istanza (1985) e il diniego di condono
(2018) a propria volta è certamente censurabile dal punto di vista del buon andamento amministrativo, ma non è idoneo a far insorgere in capo all'appellante un legittimo affidamento circa il perpetuarsi di una situazione illegittima (in termini: C.d.S., A.P.
n. 9/2017), a maggior ragione considerando che si trattava di area certamente critica dal punto di vista idrogeologico, al punto che nel 2005 vi è stato imposto un vincolo di inedificabilità assoluta;
6.4 – Infine, solo in grado di appello l'appellante ha addotto elementi (non proposti in primo grado e quindi non valutabili nella presente sede alla luce del divieto di nova di cui al'art. 104 c.p.a.) in base ai quali l'area su cui sorge il manufatto sarebbe già stata tipizzata dal PRG come F1-Attrezzature urbane. Tale circostanza potrà comunque essere verificata dal Comune in sede di attuazione dei propri provvedimenti di ripristino, al fine di valutare l'eventuale possibilità di evitare la chiusura dell'attività di carrozzeria e la conseguente perdita dei posti di lavoro.
6.5 –In conclusione, sussistendo il vincolo paesaggistico ab origine, l'appello va respinto (Cons. Stato, Sez. VII, del 25.11.2025, n. 9274, Cons. Stato, del 22.10.2025,
n. 8213).
6.6 - La complessità della fattispecie giustifica tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 10144/2023 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente
Raffaello ES, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello ES IO CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02404 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10144/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10144 del 2023, proposto da AR TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Massari, Salvatore Alberto Romano e
EL AR US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 615/2023. N. 10144/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
ES;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.
FATTO e DIRITTO
1 – l'appellante impugna la sentenza del Tar per la Puglia, sezione staccata di Lecce
(Sezione Prima) n. 615/2023 che ha rigettato il suo ricorso avverso l'atto di diniego della domanda di sanatoria n. 6744/CO del 20 novembre 2018, comunicato a mezzo raccomandata dal Comune di Brindisi. La medesima ricorrente aveva inoltre impugnato il parere contrario alla sanatoria espresso dal Nucleo di valutazione paesaggistica in data 27 novembre 2009 ed aveva chiesto la condanna del Comune resistente al risarcimento in forma specifica mediante il rilascio del condono edilizio di cui alla domanda n. 223 del 14 novembre 1985 presentata dal defunto marito.
Inoltre, con motivi aggiunti in data 29 ottobre 2020, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento prot. n. 54102 del 23 giugno 2020, con cui il Dirigente del settore
Urbanistica del Comune di Brindisi aveva disposto l'annullamento della CILA n.
98108 del 10 ottobre 2019.
2 – In particolare, nel 1978 il defunto marito chiedeva ed otteneva una concessione edilizia per recintare il suolo di sua proprietà in catasto terreni del Comune di Brindisi al foglio 77, particelle 162 e 184, dove realizzava alcuni piccoli box chiusi per svolgere attività di autocarrozzeria. Con due distinte ordinanze, in data 17 ottobre 1979 e 12 maggio 1980, il Sindaco intimava la demolizione delle suddette opere abusivamente realizzate. Successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 47/1985, veniva N. 10144/2023 REG.RIC.
presentata domanda di condono dei manufatti abusivi. La odierna appellante succedeva nella proprietà dell'immobile continuando a svolgere l'attività di autocarrozzeria. Con nota n. 5838 dell'8 febbraio 2011 del Settore Urbanistico veniva comunicato il preavviso di diniego del condono ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
A seguito della valutazione delle osservazioni il 20 giugno 2011, il Comune in data 4 dicembre 2018 comunicava infine alla ricorrente l'impugnato atto di rigetto della domanda.
3 - Con l'appellata sentenza n. 615/2023 il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. Secondo la sentenza impugnata, sarebbe risultata infondata la tesi della ricorrente circa l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla istanza di condono ex art. 35 legge n. 47/1985, fondata sulla circostanza che la documentazione essenziale alla definizione della pratica di condono era stata depositata a marzo 1997 e che il vincolo idrogeologico sull'area era sopraggiunto soltanto nel 2005, quando, nel marzo 1999, si era ormai formato il silenzio-assenso. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il
TAR riteneva infatti sussistente il vincolo di cui all'art. 1, lett. c), del D.M. Beni
Culturali ed Ambientali del 21 settembre 1984 già al momento della presentazione della domanda di condono edilizio.
4 - Avverso tale pronuncia la sig.ra TE ha presentava appello riproponendo integralmente, in chiave critica, i motivi che il Tar aveva rigettato in primo grado.
Con atto depositato l'11 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Comune di Brindisi con atto di mero stile.
5 - Con l'appello vengono dedotte le censure di seguito sintetizzate.
5.1 – “Violazione degli artt. 35 commi 12 e 13 e 32 comma 13 L. 47/85. – Eccesso di potere”. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ripropone la tesi prospettata in primo grado, secondo cui sulla domanda di condono a fine marzo 1999 si è ope legis formato il silenzio assenso, di cui all'art. 35 comma 12 L. n. 47/1985, dovendosi N. 10144/2023 REG.RIC.
calcolare il decorso del termine biennale per la formazione del silenzio assenso a partire dal 31 marzo 1997, data in cui l'istante aveva presentato la documentazione a completamento della domanda di sanatoria.
L'appellante inoltre, nega la sussistenza del vincolo paesaggistico al momento della domanda valorizzando il preavviso di diniego in cui si dava atto che “il fabbricato ricade in un'area sottoposta a vincoli territoriali imposti dal P.U.T.T. e dall'Autorità di Bacino della Puglia”.
Si contesta altresì l'affermazione del Comune circa la mancanza di prova in ordine alla completezza della pratica di condono e al pagamento dell'oblazione.
5.2 – “Violazione di legge - Eccesso di potere per difetto di motivazione”. Con tale motivo la ricorrente assume l'illegittimità del diniego di condono in quanto adottato non per motivi di tutela paesaggistica, ma a tutela di un vincolo idrogeologico, la cui cura non spetta al Comune.
Si ritiene inoltre carente la motivazione di diniego in quanto fondata, si sostiene, in modo stereotipato su di una generica incompatibilità.
6 – L'appello non è fondato.
6.1 - In particolare, la sentenza impugnata ha esattamente attribuito rilievo, nel caso di specie, alla circostanza per cui risulta accertato che le opere abusive oggetto della domanda di condono sono state realizzate in una zona paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.M. 21 settembre 1984, che imponeva una distanza minima (fascia di rispetto) dal Canale Patri-Palmarini di 150 m. mentre il manufatto in esame risultava realizzato a circa 70 mt da quel canale.
6.2 - Dalla documentazione agli atti di causa risulta, dunque, che la presenza del manufatto confliggeva in concreto con un vincolo preesistente alla domanda di condono edilizio, ragione per cui l'istanza in esame non poteva avvalersi della maturazione del silenzio assenso ex lege 47/1985, art. 32: ostava infatti alla N. 10144/2023 REG.RIC.
formazione di un titolo tacito sia la mancanza di parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo, sia l'insanabile contrasto con il vincolo stesso.
6.3 – Il lungo periodo di tempo trascorso fra l'istanza (1985) e il diniego di condono
(2018) a propria volta è certamente censurabile dal punto di vista del buon andamento amministrativo, ma non è idoneo a far insorgere in capo all'appellante un legittimo affidamento circa il perpetuarsi di una situazione illegittima (in termini: C.d.S., A.P.
n. 9/2017), a maggior ragione considerando che si trattava di area certamente critica dal punto di vista idrogeologico, al punto che nel 2005 vi è stato imposto un vincolo di inedificabilità assoluta;
6.4 – Infine, solo in grado di appello l'appellante ha addotto elementi (non proposti in primo grado e quindi non valutabili nella presente sede alla luce del divieto di nova di cui al'art. 104 c.p.a.) in base ai quali l'area su cui sorge il manufatto sarebbe già stata tipizzata dal PRG come F1-Attrezzature urbane. Tale circostanza potrà comunque essere verificata dal Comune in sede di attuazione dei propri provvedimenti di ripristino, al fine di valutare l'eventuale possibilità di evitare la chiusura dell'attività di carrozzeria e la conseguente perdita dei posti di lavoro.
6.5 –In conclusione, sussistendo il vincolo paesaggistico ab origine, l'appello va respinto (Cons. Stato, Sez. VII, del 25.11.2025, n. 9274, Cons. Stato, del 22.10.2025,
n. 8213).
6.6 - La complessità della fattispecie giustifica tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 10144/2023 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente
Raffaello ES, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello ES IO CO
IL SEGRETARIO