Articolo 57 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 56Articolo 58
Versione
27 marzo 1968
Art. 57. Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera

Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968