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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 17 aprile 2025)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6571 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014 tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Monserrato ed elettivamente domiciliati in Cagliari, nella piazza Repubblica
n.22, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Murgia, che insieme agli avvocati Valeria Farigu, Martina Pes, Romina Tore e Andrea Pusceddu li rappresentano e difendono in forza di procura a margine del ricorso
Parte attrice contro
P.VA , in Controparte_1 P.VA_1
persona del liquidatore in carica, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Millelire n.1, presso lo studio dell'avvocato Antonio
Incerpi, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
e contro
P.VA , in persona Controparte_2 P.VA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in ed elettivamente CP_2
1 domiciliata in Sassari, nella via Roma n.71, presso lo studio dell'avvocato
Gemma Maurizi, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte convenuta
***
Oggetto: risoluzione del contratto per grave inadempimento, collegamento negoziale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1) “accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato dalla ricorrente con la ai sensi Controparte_1
dell'art. 1454 e ss c.c. oltre al risarcimento del danno, come determinato in corso di causa, nella forma del lucro cessante, nei termini di danno futuro;
2) accertare e dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con ai sensi dell'art. 125 Parte_3
quinquies TUB e per l'effetto condannarla al rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_1
“in via preliminare 1) dichiarare la domanda improcedibile e/o inammissibile per
l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù del decorso del termine di cui all'art. 132 del Codice di Consumo ovvero per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
in via subordinata 2) rigettare integralmente la domanda in quanto infondata ovvero, in
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, ordinare agli attori la restituzione
2 dell'impianto a favore della oltre alla restituzione della CP_1 somma anticipata di euro 2.617,70”.
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_2
1) “in via principale dichiarare le domande proposte degli attori inammissibili per intervenuta decadenza dal diritto di far valere la garanzia per la non conformità dell'impianto ex art.129 Codice consumo nei termini di cui all'art.132 Codice consumo ed in subordine per infondatezza delle stesse;
2) in via subordinata e nel merito rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
3) sempre con vittoria delle spese del giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio le società e al Controparte_1 Parte_3
fine di ottenere l'accertamento della risoluzione dei contratti stipulati con le stesse, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, gli attori hanno evidenziato:
- che in data 6/12/2010 avevano stipulato con un CP_1
contratto avente ad oggetto l'acquisto, l'installazione e la gestione delle pratiche necessarie per la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico;
- che il contratto era stato definito “a costo zero”, con configurazione dell'impianto “Power 7.2” con potenza di 7.200 kwh, per un investimento lordo stimato in euro 30.000,00;
- che nel contratto era stato specificato che non avrebbe dovuto essere corrisposto “alcun importo per tutta la fase di programmazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico, accordo soluzione Easy … attraverso il quale l'impianto fotovoltaico si pagherà con gli stessi incentivi statali. Nel caso in cui le pratiche autorizzative ricevano un diniego dagli enti preposti la signora non dovrà Pt_1 corrispondere alcun importo”;
3 -
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che l'installazione di impianti di produzione di energia dalla luce solare era regolamentato dal cd. “3° conto energia” (d.m.
6/08/2010) gestito dal (Gestore Servizi Energetici), che CP_3
prevedeva delle tariffe incentivanti per la produzione di energia attraverso gli impianti fotovoltaici a seconda della potenza e dell'effettivo periodo di messa in esercizio dell'impianto; che contestualmente al modulo di avvio della pratica gli attori avevano sottoscritto anche un finanziamento finalizzato con del gruppo per un importo totale Parte_3 Controparte_2 di euro 32.670,00, di cui euro 30.000,00 per l'investimento energetico, euro 250,00 di spese di istruttoria ed euro 2.420,00 per il premio di assicurazione;
nella brochure informativa loro esibita, facente parte del contratto, era espressamente indicato che il “costo zero” dell'investimento sarebbe stato dato dal fatto che gli importi corrisposti al cliente da parte del attraverso gli incentivi di produzione, CP_3
avrebbero compensato quanto dovuto per le rate del finanziamento;
che tale prospettiva di profitto si era rivelata assolutamente falsa, perchè le 120 rate mensili del finanziamento, pari ad euro 362,70 ciascuna, non erano mai state compensate dai promessi ricavi del
CP_3
che inizialmente aveva corrisposto loro il rimborso CP_1 delle rate del finanziamento, sino all'allaccio al G.S.E., per tranquillizzarli sul fatto che l'operazione sarebbe stata a costo zero;
che, tuttavia, a fronte di un investimento totale di euro
32.670,00, gli attori avevano ricevuto da parte del G.S.E. nell'anno
2012 l'importo di euro 2.163,11, maturando una perdita economica annua pari ad euro 2.189,29, e nell'anno 2013 euro 2.301,48, maturando una perdita economica di euro 2.050,92; che, peraltro, mentre la modulistica sottoscritta prevedeva l'acquisto di un impianto di potenza nominale pari a 7.2 kw, in realtà era stato installato un impianto di potenza inferiore pari a 4.2 kw;
4 - che a causa di tale grave inadempimento, determinato dall'avere installato un impianto fotovoltaico inidoneo a produrre energia sufficiente a garantire la compensazione delle obbligazioni derivanti dal finanziamento, avevano costituito in mora la società con lettera a/r del 22/05/2013; CP_1
- che la stessa lettera era stata inviata anche alla società finanziaria.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la risoluzione di entrambi i contratti collegati, in forza degli artt. 1454 c.c. e 125 quinquies TUB.
e hanno dedotto anche di avere patito un grave Parte_1 Parte_2
danno, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
Quanto al primo profilo, gli attori hanno esposto che il danno emergente era dato dall'investimento lordo, ovvero dal costo complessivo del finanziamento, dedotto quanto percepito dal G.S.E.
Quanto al secondo, hanno evidenziato che la misura del lucro cessante è data dal ricavo potenziale lordo al ventesimo anno, così come determinato nella brochure, detratto il costo complessivo del finanziamento.
A seguito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, con le note conclusionali gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno emergente, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento deve essere risolto e della conseguente condanna della società finanziaria alla restituzione delle rate già versate.
Quanto al lucro cessante, in ragione degli esiti degli accertamenti peritali condotti nel corso del procedimento, gli attori lo hanno quantificato nella misura pari ad euro 13.794,00, quale differenza tra il ricavo potenziale lordo di euro 46.464,00 al ventesimo anno ed il costo totale del finanziamento di euro 32.670,00.
Si è costituita in giudizio la società contestando l'avversa CP_1
prospettazione dei fatti in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto ed evidenziando:
5 -
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che gli attori erano decaduti dall'azione perchè avevano denunciato i presunti difetti oltre il termine di cui agli artt. 132 del codice del consumo e 1490 c.c.; che dalla stessa documentazione prodotta in causa dagli attori era evidente che i medesimi potevano avvedersi dei difetti asseritamente sussistenti sin dal mese di agosto 2011, data in cui l'impianto era entrato in esercizio;
che si era prescritto il relativo diritto di garanzia;
che gli attori avevano errato nel considerare la potenza dell'impianto, perchè avevano confuso la potenza nominale con quella di produzione oraria, in quanto la sigla Power 7.2. non era relativa alla potenza nominale o di picco, ma alla possibile produzione massima, come indicato nel modulo avvio pratica;
che, contrariamente a quanto lamentato dalla parte attrice,
l'impianto fotovoltaico era assolutamente in grado di fornire i vantaggi economici tali da ripagare il costo dello stesso, in base a quanto previsto dal IV conto energia;
che, peraltro, posto che dal momento dell'attivazione del finanziamento al momento dell'effettiva entrata in funzione dell'impianto poteva decorrere un tempo mediamente di 4/6 mesi, per propria strategia commerciale la società aveva scelto di accompagnare i clienti economicamente, corrispondendo loro degli sconti incondizionati sul prezzo di entità tale da anticipare il valore presunto della produzione;
che a tal fine aveva corrisposto agli attori la somma di euro
3.305,33 a titolo di cd. anticipi di produzione;
che in ragione dei principi basilari di funzionamento dell'impianto fotovoltaico e dell'ammortamento, qualsiasi proiezione economica era in grado di dimostrare che dopo l'ammortamento del costo dell'impianto, i ricavi/guadagni su proiezione trentennale sono dell'ordine di svariate decine di migliaia di euro tra incentivi residui, autoconsumo e vendita di energia;
6 - che, pertanto, l'impianto consente di autoprodurre energia elettrica finalizzata ai propri consumi domestici e, nel periodo di ammortamento, determina il suo tendenziale ripagamento;
- che, in ogni caso, non era stata promessa o garantita la gratuità dell'operazione e che lo slogan pubblicitario menzionato dagli attori era stato travisato e risultava inconferente con il contratto concluso;
- che, infatti, il riferimento alla frase “l'unico modo per avere il tuo impianto fotovoltaico completamente gratis” era riferito alla possibilità che veniva offerta a ciascun cliente di poter vedere estinto il finanziamento in corso qualora fossero stati segnalati almeno dieci nuovi potenziali clienti e questi avessero concluso il contratto di acquisto dell'impianto.
Per queste ragioni, la società ha chiesto in via preliminare la CP_1 dichiarazione di improcedibilità per intervenuta decadenza dall'azione e per estinzione del relativo diritto di garanzia;
in via subordinata, il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento e, nella denegata ipotesi di accoglimento, la restituzione dell'impianto fotovoltaico e della somma anticipata pari ad euro 2.617,70.
___
Si è costituita in giudizio anche la società appartenente al Parte_3
gruppo che ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
Quanto alla domanda formulata dagli attori, ha eccepito la decadenza dal diritto di far valere i vizi e/o la mancanza di qualità dell'impianto fotovoltaico, sostenendo che risulta in via documentale che gli stessi avevano avuto piena e completa conoscenza sin dal momento dell'installazione che l'impianto aveva una potenza nominale di 4 kw. ha rilevato che la risoluzione del contratto di cui all'art. 125 Parte_3 quinquies TUB presuppone che ricorrano “le condizioni di cui all'art. 1455
7 c.c.” e che, nel caso di specie, non risultava sussistere alcun inadempimento, tantomeno grave, imputabile alla società CP_1
Ha sostenuto, infatti, che la asserita minore produttività di energia dell'impianto fotovoltaico non era stata in alcun modo dimostrata dagli attori, che non avevano neppure dimostrato, attraverso la produzione degli estratti conto quant'era l'effettiva energia prodotta dall'impianto e CP_3
consumata.
Per queste ragioni, ha chiesto in via preliminare la dichiarazione Parte_3
di improcedibilità della domanda di parte attrice per decadenza dal diritto di far valere la garanzia e, in subordine, per infondatezza della stessa.
Con memoria depositata in data 30/05/2023, il nuovo difensore della parte convenuta ha prodotto in giudizio l'atto di fusione con il quale
[...]
ha incorporato .it. Controparte_4 CP_5
In data 6/02/2015 è stato esperito il tentativo di mediazione tra le parti, concluso con esito negativo.
Con provvedimento del 4/04/2016 è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
___
In ragione delle contestazioni delle parti, occorre procedere alla qualificazione della vicenda negoziale per cui è causa.
La fattispecie contrattuale in esame deve essere sussunta nella disciplina della compravendita, e non in quella dell'appalto.
Dall'esame delle produzioni documentali e, in particolare del contratto stipulato tra l'attrice e la società e dal contratto di Parte_1 CP_1
finanziamento stipulato dagli attori e la società MPS Parte_4
Consum.it (doc. 1 e 2 di parte attrice), nonché dal comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto
(doc. 5 di parte attrice contenente la denuncia stragiudiziale), emerge chiaramente che l'operazione di installazione dell'impianto fotovoltaico era
8 semplicemente finalizzata a garantire l'utilizzazione e la funzionalità dello stesso, così da conseguire lo scopo del contratto di vendita.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cassazione civile, sezione 2, sentenza
5935/2018).
Sulla base di tali principi, il complesso regolamento negoziale instaurato tra le parti - che comprendeva prestazioni di dare e di facere - deve essere qualificato come vendita, poiché le prestazioni di fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico erano funzionali al trasferimento e all'utilizzazione del bene da parte dell'acquirente, e non alla realizzazione di un'opera sulla base di specifiche indicazioni ed esigenze del committente.
Peraltro, l'operazione economica di fornitura dell'impianto fotovoltaico in questione integra una fattispecie di credito al consumo, caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita dell'impianto e il contratto di mutuo stipulato espressamente per finanziare l'acquisto del bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. t.u.b., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Il “contratto di credito collegato” è definito, infatti, dall'art. 121, comma 1, lett. d) t.u.b., come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
9 concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Tale fattispecie è perfettamente integrata nel caso in esame, considerato che nel contratto di fornitura con la è indicato il finanziamento CP_1 concesso da MPS – Consum.it per il “programma fotovoltaico” e nel contratto di mutuo la descrizione dell'oggetto di finanziamento è così individuata: “Impianto fotovoltaico soluzione easy by Ingeteam Power 7.2”
(doc. 1 e 2 di parte attrice).
Ove ricorra il citato collegamento negoziale di fonte legale è accordata al consumatore la speciale tutela di cui all'art. 125 quinquies t.u.b., rubricato
“Inadempimento del fornitore”, che così prevede ai commi 1 e 2: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni
o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2.
La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tale disposizione accorda al consumatore un'azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla controversia in esame, la parte attrice ha lamentato che l'impianto fotovoltaico non aveva una produttività tale da consentire l'erogazione degli incentivi per un importo tale da rendere l'intera operazione economica “a costo zero”.
10 In altri termini, secondo la prospettazione degli attori, nel contratto e nella brochure illustrativa, costituente parte integrante del primo, era stato prospettato che la produttività energetica dell'impianto fotovoltaico avrebbe consentito loro di ottenere degli incentivi del tali da CP_3 compensare i costi di acquisto dell'impianto e del finanziamento collegato.
Tuttavia, i coniugi – hanno sostenuto che tale prospettazione si Pt_1 Pt_2
era rivelata falsa.
La fattispecie, allora, è quella della mancanza delle qualità promesse e, alla luce delle caratteristiche delle parti, la relativa disciplina deve essere individuata in quella consumeristica, applicabile ratione temporis.
È pacifico, infatti, che la parte attrice aveva concluso il contratto per ottenere un bene o un servizio per scopi estranei alla propria attività professionale e che, al contrario, la società convenuta svolge CP_1
attività imprenditoriale nel settore degli impianti fotovoltaici.
In ragione della sussunzione della fattispecie concreta nella garanzia prevista dal codice del consumo, che peraltro unifica quanto ai presupposti e ai rimedi la vendita e l'appalto (art. 128 cod. cons.), le questioni inerenti alla tempestività dell'esercizio dell'azione devono essere esaminate alla luce dei relativi principi di diritto.
Sul punto, anche alla luce di quanto sinora esposto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “il fatto che detta azione diretta nei confronti del finanziatore si «aggiunga» alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale […] non vale ad alterare le condizioni cui deve, comunque, sottostare l'accertamento incidentale delle condizioni di risoluzione del contratto di fornitura secondo la normativa codicistica integrata da quella di maggior favore prevista dal d.lgs. n. 206/2005 ( c.d. codice del consumo), poiché la disposizione dell'art. 125 quinquies Tub non può considerarsi avulsa dall'impianto sistematico a cui fa riferimento richiamando l'art. 1455 c.c., dunque con le norme che disciplinano la prescrizione e la decadenza dell'azione redibitoria, che va raccordata con le norme dettate dal codice di consumo, che in tema di decadenza del
11 consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto di vendita prevede una disciplina più favorevole e dunque un termine più ampio per la denuncia dei vizi o della non conformità del bene acquistato da quello promesso. Il senso dell'affermazione secondo cui la speciale tutela apprestata dall'articolo 125 quinquies si aggiunge agli altri strumenti di cui il consumatore può avvalersi, sta proprio in ciò, che il rapporto è regolato dalla normativa complessivamente ad esso applicabile. Del resto, diversamente ragionando, si conseguirebbe un risultato non solo elusivo della previsione normativa in questione, ma impeditivo della sua operatività, poiché, ove si consentisse la risoluzione del contratto di finanziamento «a valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini per la denuncia dei vizi idonei a determinare un inadempimento grave del fornitore, si renderebbe impossibile la risoluzione di quello di fornitura «a monte» (che è, invece, il presupposto logico giuridico della caducazione del primo) ben potendo il fornitore opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che agisse ― ai sensi del comma 2 dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso». Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore
― unica condizione dell'esercizio dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (Cass. Civ., ordinanza n. 6639 del
13.3.2025).
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data 8/06/2013
l'attrice aveva trasmesso alle società e una Parte_1 CP_1 Parte_3
raccomandata a/r, ricevuta dai destinatari in data 13/06/2013, con la quale
12 aveva denunciato che l'impianto fornitole era inidoneo a produrre energia sufficiente a coprire i costi della rata di finanziamento (doc. 5 di parte attrice).
Tale denuncia della minore produttività dell'impianto deve ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 132 cod. cons., nel testo applicabile ratione temporis, in forza del quale il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene e il consumatore è onerato di denunciare il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta.
Appare erroneo – come prospettato dalla società convenuta ed Parte_3
essendo le similari doglianze di tardive – ritenere la scoperta dei CP_1
difetti contestuale alla installazione dell'impianto fotovoltaico in data
11/03/2011 (doc. 4 di parte convenuta MPS Consum.it), perché l'effettivo collegamento alla rete energetica era avvenuto successivamente, in data
12/05/2011, e perché è incontestato che nel primo periodo avesse CP_1
corrisposto agli attori i cd. anticipi di produzione.
In proposito, la società convenuta ha rilevato che “posto che dal momento dell'attivazione del finanziamento (il che avviene solo ed esclusivamente ad impianto già installato) al momento della effettiva entrata in funzione dello stesso (produzione di energia e percepimento degli incentivi) poteva decorrere un tempo mediamente di 4/6 mesi, la al fine di evitare il CP_1
pagamento delle rate (il cui primo pagamento avveniva, comunque, dopo quattro mesi in virtù di previsione contrattuale con la società finanziaria) senza che il cliente avesse ancora ottenuto i benefici economici derivanti dall'impianto, corrispondeva periodicamente degli importi ai propri clienti
a titolo di sconto incondizionato sul prezzo dell'impianto, di entità tale da anticipare il valore presunto della produzione” (v. comparsa di costituzione e risposta p. 6-7); e ha dedotto di avere corrisposto CP_1
anticipi di produzione agli attori per un valore pari ad euro 3.305,33 (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
La stessa società ha concluso chiedendo in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda attrice di risoluzione del contratto, la
13 restituzione della somma anticipata pari ad euro 2.617,70 (pag. 12 comparsa di costituzione e risposta).
A conferma di tale circostanza, dall'esame degli estratti conto della parte attrice (doc. 8 di parte attrice) emerge che gli addebiti delle rate del finanziamento erano state compensate dagli anticipi di produzione disposti da in data 20/01/2012 e 2/03/2012. CP_1
Peraltro, costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che un impianto fotovoltaico non possa avere nel corso dell'anno una produttività omogenea. in quanto tendenzialmente maggiore sarà la produzione di energia elettrica nel periodo della primavera – estate e minore nel periodo autunno – inverno.
Ne consegue che l'acquirente ed utilizzatore dell'impianto, al fine di maturare la consapevolezza circa una resa dell'impianto al di sotto delle qualità promesse – e di conseguenza circa l'impossibilità di coprire i costi legati alla restituzione del finanziamento collegato con gli incentivi per la produzione di energia pulita –, dovrà attendere un tempo pari ad un anno dal collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o comunque un tempo congruo ed apprezzabile, che consenta almeno di verificare la produttività nei mesi primaverili o estivi, in cui verosimilmente l'impianto conseguirà i maggiori risultati.
Per cui, nel caso di specie, si deve ritenere che durante l'anno 2012 la parte attrice non aveva potuto avere la percezione piena della produttività dell'impianto fotovoltaico, specie in ragione della erogazione degli anticipi di produzione da parte di CP_1
Soltanto nel successivo anno 2013, in cui la parte attrice aveva sostenuto i costi del finanziamento e percepito in modo continuativo gli incentivi, aveva potuto avere percezione del difetto di produttività del sistema energetico, determinato dalla mancata compensazione dei costi con i ricavi.
Nella specie, considerato che il periodo di maggiore produttività dell'impianto è quello di primavera – estate, è verosimile ritenere che il difetto di produttività si sia manifestato nei mesi di marzo – aprile – maggio, dunque entro il termine di prescrizione di due anni dalla consegna,
14 e che pertanto la denuncia effettuata dagli attori nel mese di giugno 2013 fosse intervenuta tempestivamente.
Si ricorda, in proposito che, secondo il consolidato orientamento della più autorevole giurisprudenza, la scoperta del vizio deve essere individuata nel momento in cui gli attori avevano potuto conseguire un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa della gravità dei difetti, o della carenza delle qualità promesse, come nel caso di specie, nonché della loro derivazione causale, non essendo sufficiente una percezione sommaria (tra tante Cass. Civ., sezioni 6 -2, ordinanza n.40814/2021).
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Tanto premesso, al fine di verificare la sussistenza del difetto di qualità promesse e conformità e la sua rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto, è stata disposta una consulenza tecnica per accertare la conformità dell'impianto fotovoltaico alle previsioni contrattuali e l'effettiva produttività di energia dello stesso.
Il ctu dott. ing. ha proceduto ad esaminare l'impianto Persona_1 fotovoltaico installato presso l'abitazione degli attori, riportando i propri rilievi nella consulenza tecnica depositata in giudizio.
Durante il sopralluogo, il consulente ha verificato il corretto funzionamento dei moduli fotovoltaici e dell'inverter – che non è in contestazione in questa sede – e ha poi proseguito le operazioni peritali mediante la verifica della documentazione in atti e della normativa e l'esecuzione dei calcoli di producibilità dell'impianto fotovoltaico.
All'esito di tale indagine, è risultato che secondo le previsioni contrattuali
(contratto di vendita, brochure esplicativa e modulo di finanziamento)
l'impianto da installare era del tipo “Power 7.2” e avrebbe permesso una produzione di energia elettrica pari a 7.200 kwh/annuo.
In particolare, considerate le contestazioni sul punto delle società convenute, giova rilevare che il contratto di compravendita non ha alcun riferimento alla potenza di picco ma si limita ad indicare la tipologia
“Power 7.2” che trova esplicazione nella brochure informativa, ove
15 fornisce il seguente dato “autoconsumo massimo annuo = 7 200 CP_1
kWh”.
Osserva il ctu che “il dato è da intendersi come quantità di energia producibile e nulla ha a che vedere con la potenza di picco dell'impianto, di cui il contratto non fa menzione. L'autoconsumo è dato dalla quota di energia prodotta dall'impianto e contemporaneamente assorbita dall'utenza ad esso collegata. Stabilito che l'autoconsumo è una frazione dell'energia producibile dall'impianto, indicare un autoconsumo massimo di 7200 kWh/anno equivale a indicare una producibilità pari o superiore a
7200 kWh/anno. I calcoli sulla producibilità dell'impianto ampiamente esposti nel capitolo 4 mostrano che un impianto da 3,96 kWp non può produrre 7200 kWh/anno di energia elettrica. E ancora, come spiegato nel quesito precedente al punto III: per garantire la resa annua di 7200 kWh, la avrebbe dovuto installare un impianto fotovoltaico CP_1 CP_1 con potenza di picco non inferiore a 5,20 kW”.
In sostanza, il consulente ha esaminato i dati numerici esemplificativi del ricavo potenziale dell'impianto fotovoltaico contenuti nella brochure di e ha concluso che, in considerazione del conto energia applicabile CP_1
al caso di specie, nonché delle caratteristiche specifiche quali il costo e l'efficienza dell'impianto, l'area geografica, la tipologia di installazione ed i consumi energetici, in nessun modo questi dati avrebbero potuto essere applicati all'impianto proposto agli attori.
Infatti, “il 06/12/2010, data di stipula del contratto, era noto a tutti gli operatori del settore che il “terzo conto energia”, disciplinato dal D.M.
06/08/2010 sarebbe entrato in vigore dal 01/01/2011 e che le tariffe del
“secondo conto energia” potevano essere applicate solo agli impianti installati prima di quella data, o almeno realizzati entro il 31 dicembre con
Cont comunicazione di fine lavori al Enel Distribuzione e entro la CP_6 stessa data. Data l'impossibilità di realizzare l'impianto proposto entro
l'anno, si potevano proporre solo le tariffe incentivanti previste dal D.M.
06/08/2010 per gli impianti su edifici. - Nessun impianto fotovoltaico realizzato in Sardegna, a prescindere dalle condizioni ambientali e
16 dall'efficienza dei componenti utilizzati, potrebbe produrre 1800 kWh di energia elettrica per ogni kW di potenza installata. Il calcolo della resa economica viene eseguito con la somma dell'incentivo e del risparmio in bolletta, come se si potesse consumare in loco tutta l'energia prodotta. È noto a tutti gli operatori del settore che l'autoconsumo non può essere totale in mancanza di accumulatori elettrici, ma si attesta normalmente tra il 30% e il 50% dell'energia prodotta. La frazione restante viene immessa in rete e remunerata con i meccanismi dello scambio sul posto o del ritiro dedicato, con tariffe molto inferiori a 0,27 €/kWh”.
In conclusione, il calcolo della producibilità teorica, unito al calcolo dei ricavi di cui gli attori possono beneficiare considerate le caratteristiche dell'impianto effettivamente installato, dimostrano l'impossibilità che l'investimento potesse essere considerato a costo zero.
Infatti, secondo i calcoli eseguiti dal ctu, i benefici economici derivanti dalla produzione di energia elettrica ammontano a circa 243,00 euro/mese contro i 362,70 euro/mese previsti dal finanziamento MPS Consum.it.
Per quanto sopra, si deve ritenere che l'impianto fotovoltaico realizzato non
è idoneo a produrre l'energia sufficiente a garantire al cliente il costo zero, derivante dalla compensazione delle obbligazioni derivanti dal finanziamento con il guadagno determinato dall'autoproduzione e dagli incentivi G.S.E.
___
Alla luce degli esiti degli accertamenti peritali, è da ritenersi accertato l'inadempimento imputabile alla società concretatosi nell'avere CP_1
consegnato un impianto fotovoltaico privo delle qualità promesse, ossia incapace di produrre energia in quantità tale da compensare con gli incentivi statali il costo del finanziamento.
Infatti, alla luce dei dati rilevati dal consulente tecnico e tenuto conto degli interessi economici sottesi all'operazione negoziale posta in essere dagli attori sussiste un difetto di conformità del bene di non lieve Parte_4
entità, e quindi un inadempimento della che Controparte_1
giustificava la risoluzione del contratto.
17 Nella specie, l'enfatizzazione nella brochure e nel contratto (di cui la prima costituiva espressamente parte integrante) della redditività dell'impianto dimostra come il bene promesso non fosse semplicemente un impianto fotovoltaico funzionante, ma un impianto in grado di produrre energia sufficiente per ripagare integralmente, in ragione di anno, la spesa per l'acquisto, se non addirittura a creare un guadagno per l'acquirente.
Sul punto, tra l'altro, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 130, comma 7, cod. cons., in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: “a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Nel caso in esame, è risultato che in seguito alla ricezione della denuncia delle difformità risalente al mese di giugno 2013, la società fornitrice era rimasta del tutto inerte, senza manifestare alcuna volontà di riparare o sostituire il dispositivo, per cui non v'è dubbio circa la concreta operatività del rimedio della risoluzione approntato dal sistema di garanzia europea.
Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto ed installazione dell'impianto fotovoltaico stipulato tra e Parte_1 CP_1
in data 6/12/2010 e, correlativamente, anche del contratto di finanziamento concluso contestualmente da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
MPS.
Per l'effetto, da un lato gli attori e devono Parte_1 Parte_2 essere condannati alla restituzione dell'impianto fotovoltaico alla società
oltre alla somma pari ad euro 2.617,70 da questa erogata a titolo CP_1
di cd. anticipi di produzione, rispetto alla quale non sono stati domandati interessi.
Sul punto, occorre precisare che la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla società è rimasta incontestata nell'an e nel CP_1
quantum, avendo anzi la parte attrice espressamente riconosciuto che “la
18 Cont
inizialmente – fino all'allaccio al – ha corrisposto CP_1 all'acquirente il rimborso delle rate del finanziamento, così rassicurandolo del fatto che l'operazione sarebbe stata a costo zero, in quanto la rata Cont sarebbe stata integralmente coperta dall'importo ricevuto dal ” (v. prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice).
La società deve essere condannata al rimborso, Controparte_2
in favore degli attori e , delle rate di Parte_1 Parte_2
finanziamento già versate e di ogni altro onere contrattuale.
Al riguardo, la parte attrice ha evidenziato di avere corrisposto dal mese di aprile 2011 sino al mese di gennaio 2013 la somma complessiva pari ad euro 7.979,40, corrispondente a ventidue rate del finanziamento.
Poiché tale circostanza è rimasta priva di specifica contestazione, entro tali limiti deve essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito.
Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere applicati gli interessi al tasso legale, ossia ai sensi dell'art. 1284, comma 1 c.c., dalla data della domanda giudiziale (11/07/2014) al saldo.
___
La parte attrice ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno subito a causa del grave inadempimento della società fornitrice dell'impianto fotovoltaico CP_1
Nello specifico, con la comparsa conclusionale la parte attrice ha rinunciato
“alla domanda di risarcimento relativamente al danno emergente, in quanto anche il contratto di finanziamento deve essere risolto, con conseguente condanna della alla restituzione agli attori delle Parte_3 rate già da questi versate”; ha invece insistito nella richiesta di risarcimento del lucro cessante, consistente nella differenza tra il ricavo potenziale lordo (euro 46.464,00) al ventesimo anno e il costo totale del finanziamento (euro 32.670,00), per un importo di euro 13.794,00.
In altri termini, secondo la prospettazione di parte attrice, considerato che il contratto le aveva garantito un ricavo potenziale lordo di euro 46.464,00 nel ventennio, detratto il costo del finanziamento, il ricavo netto avrebbe
19 dovuto essere pari ad euro 13.794,00, la società convenuta deve essere condannata al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento dei danni.
Tale domanda risarcitoria deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.
La prospettazione del lucro cessante proposta dalla parte attrice, fondata sulla differenza tra il ricavo potenziale lordo e il costo del finanziamento, è del tutto priva di supporto probatorio.
Tale posta risarcitoria appare fondata sul mero prospetto esplicativo contenuto nella brochure di che, tuttavia si riferisce a un impianto CP_1
Power 5.4, dunque diverso da quello concretamente installato nel caso di specie del tipo Power 7.2, ed esplicita chiaramente che la prospettazione costituisce un mero “esempio”.
Più nello specifico, la brochure così si esprime “a titolo di mero esempio si suppone una realizzazione integrata architettonicamente nell'edificio in una zona geografica con buona esposizione solare. Un impianto familiare come il POWER 5.4. può produrre in un anno un massimo di 5400 kwh.
Consideriamo infine un costo medio dell'energia consumata di 0.27 euro/kwh” (doc. 4 di parte attrice).
Appare chiaro ed evidente che il prospetto illustrativo non possa essere qualificato nei termini di obbligazione contrattuale avente ad oggetto un ricavo garantito al cliente;
lo stesso, infatti, costituisce una mera illustrazione del potenziale investimento parametrato a delle caratteristiche
(costo ed efficienza dell'impianto, area geografica, tipologia di installazione, consumi energetici) del tutto astratte e non determinate sulla base del contratto effettivamente stipulato tra le parti.
Peraltro, anche considerando la soluzione “Power 7.2” coincidente con quella oggetto del programma negoziale, si deve comunque escludere che il ricavo potenziale lordo al ventesimo anno stimato in euro 63.036,00 costituisse oggetto di una specifica obbligazione assunta dalla società produttrice.
In sostanza, gli schemi contenuti nella brochure pubblicitaria costituiscono una esemplificazione dei costi e dei ricavi collegati all'installazione del sistema energetico integrato;
non può sostenersi che l'indicazione delle
20 somme ricavabili possa avere prodotto l'effetto dell'assunzione di un impegno contrattualmente assunto dalla società fornitrice.
Del resto, dalla stessa prospettazione del contratto quale “vendita dell'impianto solare a costo zero” si desume che il regolamento negoziale era volto ad assicurare al cliente il totale ripagamento dell'impianto tramite gli incentivi statali e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata e/o immessa in rete, non anche un sicuro guadagno.
Deve allora escludersi da un lato che la società venditrice dell'impianto fotovoltaico avesse assunto una vera e propria obbligazione volta ad assicurare e garantire che il ricavo ventennale del cliente sarebbe stato pari alla cifra indicata in brochure;
dall'altro lato che questo dato di ricavo potenziale possa essere qualificato nei termini di componente di danno subito dal cliente a titolo di lucro cessante.
Correlativamente, in tema di danno patrimoniale, spetta al danneggiato fornire dimostrazione di avere perduto un reddito futuro, tenuto conto anche delle circostanze future, a condizione che le stesse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Sul punto, si deve rammentare che “il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che
l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cassazione civile, sezione 3, sentenza n.10072/2010).
Si deve quindi concludere che la prospettazione del danno allegata dalla parte attrice - sulla base del mero dato esemplificativo del ricavo potenziale di cui alla brochure illustrativa - non può essere accolta.
21 Né a tal fine rileva il mero prospetto contenuto nella relazione tecnica del ctu, che appare inficiato dal medesimo vizio logico – giuridico dovuto al fatto che il parametro utilizzato quale termine per quantificare il lucro cessante è un prospetto di ricavo meramente astratto e potenziale, dunque del tutto privo di consistenza concreta e avulso dalle circostanze di specie dell'impianto fotovoltaico.
Del resto, considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica, i valori di efficienza energetica prospettati dal contratto non avrebbero mai potuto essere realizzati nel caso concreto, analogamente si deve concludere con riguardo al dato del ricavo potenziale, che dunque non può configurarsi quale danno da lucro cessante per la parte attrice.
Ancora, la volontà di risolvere il contratto, espressa in luogo della domanda di esatto adempimento, non può surrettiziamente tradursi in una ingiustificata locupletazione della parte danneggiata.
Avendo riguardo alla natura del risarcimento del danno da inadempimento, che mira a tenere indenne il creditore dalle conseguenze negative dell'inadempimento o del ritardo nell'adempiere, occorre tenere presente il principio generale che permea l'intera materia risarcitoria, per cui il danneggiato non può trovarsi, per effetto del risarcimento, in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di subire il danno.
A conferma, si deve evidenziare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “quando la richiesta di risarcimento si accoppia alla domanda di adempimento, il danno da risarcire è equivalente alla differenza tra un'esatta o tempestiva esecuzione del contratto e un'esecuzione inesatta o tardiva ma fermo restando il contratto, mentre il danno scaturente dalla rimozione degli effetti del contratto è pari alla differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez.
Il 24 maggio 1978, n. 2599; Sez. III 7 maggio 1982, n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez. Il 7 febbraio 1998, n. 1298; Sez. H 30 agosto
2012, n. 14714)” (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n.8510/2014).
22 Per queste ragioni, la domanda risarcitoria deve essere rigettata in quanto infondata.
___
In conclusione, all'esito del giudizio deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 6/12/2010 e, correlativamente, del contratto di finanziamento, dipendente dal primo in forza del collegamento negoziale.
Per l'effetto, la parte attrice deve essere condannata alla restituzione dell'impianto fotovoltaico in favore della società convenuta oltre CP_1
alla restituzione della somma pari ad euro 2.617,70 a titolo di ripetizione dell'indebito, somma sulla quale non sono stati domandati interessi.
Correlativamente, considerato che la risoluzione del contratto di finanziamento pacificamente comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, con ogni eventuale onere, la società convenuta (quale successore di Controparte_2
deve essere condannata alla restituzione della somma pari ad Parte_3
euro 7.979,40, corrispondente a ventidue rate del finanziamento, oltre interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo.
___
Con riferimento alle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, le società convenute e Controparte_1 [...]
quale successore di devono essere Controparte_2 Parte_3
condannate, in soldto tra loro, alla rifusione delle stesse in favore degli attori e , nella misura liquidata in dispositivo. Parte_1 Parte_2
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si
è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal D.M.
147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dei relativi esiti – che hanno consentito di accertare la sussistenza del difetto delle qualità promesse e difformità nell'impianto fotovoltaico per cui è causa, e dunque
23 del grave inadempimento imputabile alla società fornitrice - CP_1
devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Infine, visto l'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta deve Controparte_1
essere condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione in materia di contratti finanziari senza giustificato motivo (nel verbale di mediazione del
6/02/2015, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della società
nonostante la sua regolare convocazione, con la Controparte_1
conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data
6/12/2010 tra e , per Parte_1 Controparte_1 grave inadempimento di quest'ultima;
2. dichiara, in forza del collegamento negoziale, la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_5 Parte_2
Parte_3
3. condanna gli attori e alla restituzione in Parte_1 Parte_2 favore di dell'impianto Controparte_1
fotovoltaico, oltre alla somma di euro 2.617,70;
4. condanna quale successore di Controparte_2
alla restituzione delle rate corrisposte in esecuzione del Parte_3
contratto di finanziamento nella misura di euro 7.979,40, oltre interessi in misura legale dall'11/07/2014 al saldo;
5. rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
24 6. condanna le società convenute e Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_2
spese processuali in favore degli attori e , Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 5.077,00 per competenze di avvocato, euro
259,00 di spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. come dovute per legge;
7. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti convenute e Controparte_1
e le condanna, in solido tra loro, a Controparte_2
rifondere quanto eventualmente anticipato dagli attori e Parte_1
al ctu;
Parte_2
8. condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'erario, della somma di euro 259,00 pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cagliari, 17/04/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6571 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014 tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Monserrato ed elettivamente domiciliati in Cagliari, nella piazza Repubblica
n.22, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Murgia, che insieme agli avvocati Valeria Farigu, Martina Pes, Romina Tore e Andrea Pusceddu li rappresentano e difendono in forza di procura a margine del ricorso
Parte attrice contro
P.VA , in Controparte_1 P.VA_1
persona del liquidatore in carica, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Millelire n.1, presso lo studio dell'avvocato Antonio
Incerpi, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
e contro
P.VA , in persona Controparte_2 P.VA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in ed elettivamente CP_2
1 domiciliata in Sassari, nella via Roma n.71, presso lo studio dell'avvocato
Gemma Maurizi, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte convenuta
***
Oggetto: risoluzione del contratto per grave inadempimento, collegamento negoziale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1) “accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato dalla ricorrente con la ai sensi Controparte_1
dell'art. 1454 e ss c.c. oltre al risarcimento del danno, come determinato in corso di causa, nella forma del lucro cessante, nei termini di danno futuro;
2) accertare e dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con ai sensi dell'art. 125 Parte_3
quinquies TUB e per l'effetto condannarla al rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_1
“in via preliminare 1) dichiarare la domanda improcedibile e/o inammissibile per
l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù del decorso del termine di cui all'art. 132 del Codice di Consumo ovvero per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
in via subordinata 2) rigettare integralmente la domanda in quanto infondata ovvero, in
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, ordinare agli attori la restituzione
2 dell'impianto a favore della oltre alla restituzione della CP_1 somma anticipata di euro 2.617,70”.
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_2
1) “in via principale dichiarare le domande proposte degli attori inammissibili per intervenuta decadenza dal diritto di far valere la garanzia per la non conformità dell'impianto ex art.129 Codice consumo nei termini di cui all'art.132 Codice consumo ed in subordine per infondatezza delle stesse;
2) in via subordinata e nel merito rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
3) sempre con vittoria delle spese del giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio le società e al Controparte_1 Parte_3
fine di ottenere l'accertamento della risoluzione dei contratti stipulati con le stesse, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, gli attori hanno evidenziato:
- che in data 6/12/2010 avevano stipulato con un CP_1
contratto avente ad oggetto l'acquisto, l'installazione e la gestione delle pratiche necessarie per la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico;
- che il contratto era stato definito “a costo zero”, con configurazione dell'impianto “Power 7.2” con potenza di 7.200 kwh, per un investimento lordo stimato in euro 30.000,00;
- che nel contratto era stato specificato che non avrebbe dovuto essere corrisposto “alcun importo per tutta la fase di programmazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico, accordo soluzione Easy … attraverso il quale l'impianto fotovoltaico si pagherà con gli stessi incentivi statali. Nel caso in cui le pratiche autorizzative ricevano un diniego dagli enti preposti la signora non dovrà Pt_1 corrispondere alcun importo”;
3 -
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-
-
che l'installazione di impianti di produzione di energia dalla luce solare era regolamentato dal cd. “3° conto energia” (d.m.
6/08/2010) gestito dal (Gestore Servizi Energetici), che CP_3
prevedeva delle tariffe incentivanti per la produzione di energia attraverso gli impianti fotovoltaici a seconda della potenza e dell'effettivo periodo di messa in esercizio dell'impianto; che contestualmente al modulo di avvio della pratica gli attori avevano sottoscritto anche un finanziamento finalizzato con del gruppo per un importo totale Parte_3 Controparte_2 di euro 32.670,00, di cui euro 30.000,00 per l'investimento energetico, euro 250,00 di spese di istruttoria ed euro 2.420,00 per il premio di assicurazione;
nella brochure informativa loro esibita, facente parte del contratto, era espressamente indicato che il “costo zero” dell'investimento sarebbe stato dato dal fatto che gli importi corrisposti al cliente da parte del attraverso gli incentivi di produzione, CP_3
avrebbero compensato quanto dovuto per le rate del finanziamento;
che tale prospettiva di profitto si era rivelata assolutamente falsa, perchè le 120 rate mensili del finanziamento, pari ad euro 362,70 ciascuna, non erano mai state compensate dai promessi ricavi del
CP_3
che inizialmente aveva corrisposto loro il rimborso CP_1 delle rate del finanziamento, sino all'allaccio al G.S.E., per tranquillizzarli sul fatto che l'operazione sarebbe stata a costo zero;
che, tuttavia, a fronte di un investimento totale di euro
32.670,00, gli attori avevano ricevuto da parte del G.S.E. nell'anno
2012 l'importo di euro 2.163,11, maturando una perdita economica annua pari ad euro 2.189,29, e nell'anno 2013 euro 2.301,48, maturando una perdita economica di euro 2.050,92; che, peraltro, mentre la modulistica sottoscritta prevedeva l'acquisto di un impianto di potenza nominale pari a 7.2 kw, in realtà era stato installato un impianto di potenza inferiore pari a 4.2 kw;
4 - che a causa di tale grave inadempimento, determinato dall'avere installato un impianto fotovoltaico inidoneo a produrre energia sufficiente a garantire la compensazione delle obbligazioni derivanti dal finanziamento, avevano costituito in mora la società con lettera a/r del 22/05/2013; CP_1
- che la stessa lettera era stata inviata anche alla società finanziaria.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la risoluzione di entrambi i contratti collegati, in forza degli artt. 1454 c.c. e 125 quinquies TUB.
e hanno dedotto anche di avere patito un grave Parte_1 Parte_2
danno, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
Quanto al primo profilo, gli attori hanno esposto che il danno emergente era dato dall'investimento lordo, ovvero dal costo complessivo del finanziamento, dedotto quanto percepito dal G.S.E.
Quanto al secondo, hanno evidenziato che la misura del lucro cessante è data dal ricavo potenziale lordo al ventesimo anno, così come determinato nella brochure, detratto il costo complessivo del finanziamento.
A seguito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, con le note conclusionali gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno emergente, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento deve essere risolto e della conseguente condanna della società finanziaria alla restituzione delle rate già versate.
Quanto al lucro cessante, in ragione degli esiti degli accertamenti peritali condotti nel corso del procedimento, gli attori lo hanno quantificato nella misura pari ad euro 13.794,00, quale differenza tra il ricavo potenziale lordo di euro 46.464,00 al ventesimo anno ed il costo totale del finanziamento di euro 32.670,00.
Si è costituita in giudizio la società contestando l'avversa CP_1
prospettazione dei fatti in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto ed evidenziando:
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che gli attori erano decaduti dall'azione perchè avevano denunciato i presunti difetti oltre il termine di cui agli artt. 132 del codice del consumo e 1490 c.c.; che dalla stessa documentazione prodotta in causa dagli attori era evidente che i medesimi potevano avvedersi dei difetti asseritamente sussistenti sin dal mese di agosto 2011, data in cui l'impianto era entrato in esercizio;
che si era prescritto il relativo diritto di garanzia;
che gli attori avevano errato nel considerare la potenza dell'impianto, perchè avevano confuso la potenza nominale con quella di produzione oraria, in quanto la sigla Power 7.2. non era relativa alla potenza nominale o di picco, ma alla possibile produzione massima, come indicato nel modulo avvio pratica;
che, contrariamente a quanto lamentato dalla parte attrice,
l'impianto fotovoltaico era assolutamente in grado di fornire i vantaggi economici tali da ripagare il costo dello stesso, in base a quanto previsto dal IV conto energia;
che, peraltro, posto che dal momento dell'attivazione del finanziamento al momento dell'effettiva entrata in funzione dell'impianto poteva decorrere un tempo mediamente di 4/6 mesi, per propria strategia commerciale la società aveva scelto di accompagnare i clienti economicamente, corrispondendo loro degli sconti incondizionati sul prezzo di entità tale da anticipare il valore presunto della produzione;
che a tal fine aveva corrisposto agli attori la somma di euro
3.305,33 a titolo di cd. anticipi di produzione;
che in ragione dei principi basilari di funzionamento dell'impianto fotovoltaico e dell'ammortamento, qualsiasi proiezione economica era in grado di dimostrare che dopo l'ammortamento del costo dell'impianto, i ricavi/guadagni su proiezione trentennale sono dell'ordine di svariate decine di migliaia di euro tra incentivi residui, autoconsumo e vendita di energia;
6 - che, pertanto, l'impianto consente di autoprodurre energia elettrica finalizzata ai propri consumi domestici e, nel periodo di ammortamento, determina il suo tendenziale ripagamento;
- che, in ogni caso, non era stata promessa o garantita la gratuità dell'operazione e che lo slogan pubblicitario menzionato dagli attori era stato travisato e risultava inconferente con il contratto concluso;
- che, infatti, il riferimento alla frase “l'unico modo per avere il tuo impianto fotovoltaico completamente gratis” era riferito alla possibilità che veniva offerta a ciascun cliente di poter vedere estinto il finanziamento in corso qualora fossero stati segnalati almeno dieci nuovi potenziali clienti e questi avessero concluso il contratto di acquisto dell'impianto.
Per queste ragioni, la società ha chiesto in via preliminare la CP_1 dichiarazione di improcedibilità per intervenuta decadenza dall'azione e per estinzione del relativo diritto di garanzia;
in via subordinata, il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento e, nella denegata ipotesi di accoglimento, la restituzione dell'impianto fotovoltaico e della somma anticipata pari ad euro 2.617,70.
___
Si è costituita in giudizio anche la società appartenente al Parte_3
gruppo che ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
Quanto alla domanda formulata dagli attori, ha eccepito la decadenza dal diritto di far valere i vizi e/o la mancanza di qualità dell'impianto fotovoltaico, sostenendo che risulta in via documentale che gli stessi avevano avuto piena e completa conoscenza sin dal momento dell'installazione che l'impianto aveva una potenza nominale di 4 kw. ha rilevato che la risoluzione del contratto di cui all'art. 125 Parte_3 quinquies TUB presuppone che ricorrano “le condizioni di cui all'art. 1455
7 c.c.” e che, nel caso di specie, non risultava sussistere alcun inadempimento, tantomeno grave, imputabile alla società CP_1
Ha sostenuto, infatti, che la asserita minore produttività di energia dell'impianto fotovoltaico non era stata in alcun modo dimostrata dagli attori, che non avevano neppure dimostrato, attraverso la produzione degli estratti conto quant'era l'effettiva energia prodotta dall'impianto e CP_3
consumata.
Per queste ragioni, ha chiesto in via preliminare la dichiarazione Parte_3
di improcedibilità della domanda di parte attrice per decadenza dal diritto di far valere la garanzia e, in subordine, per infondatezza della stessa.
Con memoria depositata in data 30/05/2023, il nuovo difensore della parte convenuta ha prodotto in giudizio l'atto di fusione con il quale
[...]
ha incorporato .it. Controparte_4 CP_5
In data 6/02/2015 è stato esperito il tentativo di mediazione tra le parti, concluso con esito negativo.
Con provvedimento del 4/04/2016 è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
___
In ragione delle contestazioni delle parti, occorre procedere alla qualificazione della vicenda negoziale per cui è causa.
La fattispecie contrattuale in esame deve essere sussunta nella disciplina della compravendita, e non in quella dell'appalto.
Dall'esame delle produzioni documentali e, in particolare del contratto stipulato tra l'attrice e la società e dal contratto di Parte_1 CP_1
finanziamento stipulato dagli attori e la società MPS Parte_4
Consum.it (doc. 1 e 2 di parte attrice), nonché dal comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto
(doc. 5 di parte attrice contenente la denuncia stragiudiziale), emerge chiaramente che l'operazione di installazione dell'impianto fotovoltaico era
8 semplicemente finalizzata a garantire l'utilizzazione e la funzionalità dello stesso, così da conseguire lo scopo del contratto di vendita.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cassazione civile, sezione 2, sentenza
5935/2018).
Sulla base di tali principi, il complesso regolamento negoziale instaurato tra le parti - che comprendeva prestazioni di dare e di facere - deve essere qualificato come vendita, poiché le prestazioni di fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico erano funzionali al trasferimento e all'utilizzazione del bene da parte dell'acquirente, e non alla realizzazione di un'opera sulla base di specifiche indicazioni ed esigenze del committente.
Peraltro, l'operazione economica di fornitura dell'impianto fotovoltaico in questione integra una fattispecie di credito al consumo, caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita dell'impianto e il contratto di mutuo stipulato espressamente per finanziare l'acquisto del bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. t.u.b., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Il “contratto di credito collegato” è definito, infatti, dall'art. 121, comma 1, lett. d) t.u.b., come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
9 concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Tale fattispecie è perfettamente integrata nel caso in esame, considerato che nel contratto di fornitura con la è indicato il finanziamento CP_1 concesso da MPS – Consum.it per il “programma fotovoltaico” e nel contratto di mutuo la descrizione dell'oggetto di finanziamento è così individuata: “Impianto fotovoltaico soluzione easy by Ingeteam Power 7.2”
(doc. 1 e 2 di parte attrice).
Ove ricorra il citato collegamento negoziale di fonte legale è accordata al consumatore la speciale tutela di cui all'art. 125 quinquies t.u.b., rubricato
“Inadempimento del fornitore”, che così prevede ai commi 1 e 2: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni
o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2.
La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tale disposizione accorda al consumatore un'azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla controversia in esame, la parte attrice ha lamentato che l'impianto fotovoltaico non aveva una produttività tale da consentire l'erogazione degli incentivi per un importo tale da rendere l'intera operazione economica “a costo zero”.
10 In altri termini, secondo la prospettazione degli attori, nel contratto e nella brochure illustrativa, costituente parte integrante del primo, era stato prospettato che la produttività energetica dell'impianto fotovoltaico avrebbe consentito loro di ottenere degli incentivi del tali da CP_3 compensare i costi di acquisto dell'impianto e del finanziamento collegato.
Tuttavia, i coniugi – hanno sostenuto che tale prospettazione si Pt_1 Pt_2
era rivelata falsa.
La fattispecie, allora, è quella della mancanza delle qualità promesse e, alla luce delle caratteristiche delle parti, la relativa disciplina deve essere individuata in quella consumeristica, applicabile ratione temporis.
È pacifico, infatti, che la parte attrice aveva concluso il contratto per ottenere un bene o un servizio per scopi estranei alla propria attività professionale e che, al contrario, la società convenuta svolge CP_1
attività imprenditoriale nel settore degli impianti fotovoltaici.
In ragione della sussunzione della fattispecie concreta nella garanzia prevista dal codice del consumo, che peraltro unifica quanto ai presupposti e ai rimedi la vendita e l'appalto (art. 128 cod. cons.), le questioni inerenti alla tempestività dell'esercizio dell'azione devono essere esaminate alla luce dei relativi principi di diritto.
Sul punto, anche alla luce di quanto sinora esposto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “il fatto che detta azione diretta nei confronti del finanziatore si «aggiunga» alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale […] non vale ad alterare le condizioni cui deve, comunque, sottostare l'accertamento incidentale delle condizioni di risoluzione del contratto di fornitura secondo la normativa codicistica integrata da quella di maggior favore prevista dal d.lgs. n. 206/2005 ( c.d. codice del consumo), poiché la disposizione dell'art. 125 quinquies Tub non può considerarsi avulsa dall'impianto sistematico a cui fa riferimento richiamando l'art. 1455 c.c., dunque con le norme che disciplinano la prescrizione e la decadenza dell'azione redibitoria, che va raccordata con le norme dettate dal codice di consumo, che in tema di decadenza del
11 consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto di vendita prevede una disciplina più favorevole e dunque un termine più ampio per la denuncia dei vizi o della non conformità del bene acquistato da quello promesso. Il senso dell'affermazione secondo cui la speciale tutela apprestata dall'articolo 125 quinquies si aggiunge agli altri strumenti di cui il consumatore può avvalersi, sta proprio in ciò, che il rapporto è regolato dalla normativa complessivamente ad esso applicabile. Del resto, diversamente ragionando, si conseguirebbe un risultato non solo elusivo della previsione normativa in questione, ma impeditivo della sua operatività, poiché, ove si consentisse la risoluzione del contratto di finanziamento «a valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini per la denuncia dei vizi idonei a determinare un inadempimento grave del fornitore, si renderebbe impossibile la risoluzione di quello di fornitura «a monte» (che è, invece, il presupposto logico giuridico della caducazione del primo) ben potendo il fornitore opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che agisse ― ai sensi del comma 2 dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso». Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore
― unica condizione dell'esercizio dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (Cass. Civ., ordinanza n. 6639 del
13.3.2025).
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data 8/06/2013
l'attrice aveva trasmesso alle società e una Parte_1 CP_1 Parte_3
raccomandata a/r, ricevuta dai destinatari in data 13/06/2013, con la quale
12 aveva denunciato che l'impianto fornitole era inidoneo a produrre energia sufficiente a coprire i costi della rata di finanziamento (doc. 5 di parte attrice).
Tale denuncia della minore produttività dell'impianto deve ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 132 cod. cons., nel testo applicabile ratione temporis, in forza del quale il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene e il consumatore è onerato di denunciare il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta.
Appare erroneo – come prospettato dalla società convenuta ed Parte_3
essendo le similari doglianze di tardive – ritenere la scoperta dei CP_1
difetti contestuale alla installazione dell'impianto fotovoltaico in data
11/03/2011 (doc. 4 di parte convenuta MPS Consum.it), perché l'effettivo collegamento alla rete energetica era avvenuto successivamente, in data
12/05/2011, e perché è incontestato che nel primo periodo avesse CP_1
corrisposto agli attori i cd. anticipi di produzione.
In proposito, la società convenuta ha rilevato che “posto che dal momento dell'attivazione del finanziamento (il che avviene solo ed esclusivamente ad impianto già installato) al momento della effettiva entrata in funzione dello stesso (produzione di energia e percepimento degli incentivi) poteva decorrere un tempo mediamente di 4/6 mesi, la al fine di evitare il CP_1
pagamento delle rate (il cui primo pagamento avveniva, comunque, dopo quattro mesi in virtù di previsione contrattuale con la società finanziaria) senza che il cliente avesse ancora ottenuto i benefici economici derivanti dall'impianto, corrispondeva periodicamente degli importi ai propri clienti
a titolo di sconto incondizionato sul prezzo dell'impianto, di entità tale da anticipare il valore presunto della produzione” (v. comparsa di costituzione e risposta p. 6-7); e ha dedotto di avere corrisposto CP_1
anticipi di produzione agli attori per un valore pari ad euro 3.305,33 (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
La stessa società ha concluso chiedendo in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda attrice di risoluzione del contratto, la
13 restituzione della somma anticipata pari ad euro 2.617,70 (pag. 12 comparsa di costituzione e risposta).
A conferma di tale circostanza, dall'esame degli estratti conto della parte attrice (doc. 8 di parte attrice) emerge che gli addebiti delle rate del finanziamento erano state compensate dagli anticipi di produzione disposti da in data 20/01/2012 e 2/03/2012. CP_1
Peraltro, costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che un impianto fotovoltaico non possa avere nel corso dell'anno una produttività omogenea. in quanto tendenzialmente maggiore sarà la produzione di energia elettrica nel periodo della primavera – estate e minore nel periodo autunno – inverno.
Ne consegue che l'acquirente ed utilizzatore dell'impianto, al fine di maturare la consapevolezza circa una resa dell'impianto al di sotto delle qualità promesse – e di conseguenza circa l'impossibilità di coprire i costi legati alla restituzione del finanziamento collegato con gli incentivi per la produzione di energia pulita –, dovrà attendere un tempo pari ad un anno dal collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o comunque un tempo congruo ed apprezzabile, che consenta almeno di verificare la produttività nei mesi primaverili o estivi, in cui verosimilmente l'impianto conseguirà i maggiori risultati.
Per cui, nel caso di specie, si deve ritenere che durante l'anno 2012 la parte attrice non aveva potuto avere la percezione piena della produttività dell'impianto fotovoltaico, specie in ragione della erogazione degli anticipi di produzione da parte di CP_1
Soltanto nel successivo anno 2013, in cui la parte attrice aveva sostenuto i costi del finanziamento e percepito in modo continuativo gli incentivi, aveva potuto avere percezione del difetto di produttività del sistema energetico, determinato dalla mancata compensazione dei costi con i ricavi.
Nella specie, considerato che il periodo di maggiore produttività dell'impianto è quello di primavera – estate, è verosimile ritenere che il difetto di produttività si sia manifestato nei mesi di marzo – aprile – maggio, dunque entro il termine di prescrizione di due anni dalla consegna,
14 e che pertanto la denuncia effettuata dagli attori nel mese di giugno 2013 fosse intervenuta tempestivamente.
Si ricorda, in proposito che, secondo il consolidato orientamento della più autorevole giurisprudenza, la scoperta del vizio deve essere individuata nel momento in cui gli attori avevano potuto conseguire un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa della gravità dei difetti, o della carenza delle qualità promesse, come nel caso di specie, nonché della loro derivazione causale, non essendo sufficiente una percezione sommaria (tra tante Cass. Civ., sezioni 6 -2, ordinanza n.40814/2021).
___
Tanto premesso, al fine di verificare la sussistenza del difetto di qualità promesse e conformità e la sua rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto, è stata disposta una consulenza tecnica per accertare la conformità dell'impianto fotovoltaico alle previsioni contrattuali e l'effettiva produttività di energia dello stesso.
Il ctu dott. ing. ha proceduto ad esaminare l'impianto Persona_1 fotovoltaico installato presso l'abitazione degli attori, riportando i propri rilievi nella consulenza tecnica depositata in giudizio.
Durante il sopralluogo, il consulente ha verificato il corretto funzionamento dei moduli fotovoltaici e dell'inverter – che non è in contestazione in questa sede – e ha poi proseguito le operazioni peritali mediante la verifica della documentazione in atti e della normativa e l'esecuzione dei calcoli di producibilità dell'impianto fotovoltaico.
All'esito di tale indagine, è risultato che secondo le previsioni contrattuali
(contratto di vendita, brochure esplicativa e modulo di finanziamento)
l'impianto da installare era del tipo “Power 7.2” e avrebbe permesso una produzione di energia elettrica pari a 7.200 kwh/annuo.
In particolare, considerate le contestazioni sul punto delle società convenute, giova rilevare che il contratto di compravendita non ha alcun riferimento alla potenza di picco ma si limita ad indicare la tipologia
“Power 7.2” che trova esplicazione nella brochure informativa, ove
15 fornisce il seguente dato “autoconsumo massimo annuo = 7 200 CP_1
kWh”.
Osserva il ctu che “il dato è da intendersi come quantità di energia producibile e nulla ha a che vedere con la potenza di picco dell'impianto, di cui il contratto non fa menzione. L'autoconsumo è dato dalla quota di energia prodotta dall'impianto e contemporaneamente assorbita dall'utenza ad esso collegata. Stabilito che l'autoconsumo è una frazione dell'energia producibile dall'impianto, indicare un autoconsumo massimo di 7200 kWh/anno equivale a indicare una producibilità pari o superiore a
7200 kWh/anno. I calcoli sulla producibilità dell'impianto ampiamente esposti nel capitolo 4 mostrano che un impianto da 3,96 kWp non può produrre 7200 kWh/anno di energia elettrica. E ancora, come spiegato nel quesito precedente al punto III: per garantire la resa annua di 7200 kWh, la avrebbe dovuto installare un impianto fotovoltaico CP_1 CP_1 con potenza di picco non inferiore a 5,20 kW”.
In sostanza, il consulente ha esaminato i dati numerici esemplificativi del ricavo potenziale dell'impianto fotovoltaico contenuti nella brochure di e ha concluso che, in considerazione del conto energia applicabile CP_1
al caso di specie, nonché delle caratteristiche specifiche quali il costo e l'efficienza dell'impianto, l'area geografica, la tipologia di installazione ed i consumi energetici, in nessun modo questi dati avrebbero potuto essere applicati all'impianto proposto agli attori.
Infatti, “il 06/12/2010, data di stipula del contratto, era noto a tutti gli operatori del settore che il “terzo conto energia”, disciplinato dal D.M.
06/08/2010 sarebbe entrato in vigore dal 01/01/2011 e che le tariffe del
“secondo conto energia” potevano essere applicate solo agli impianti installati prima di quella data, o almeno realizzati entro il 31 dicembre con
Cont comunicazione di fine lavori al Enel Distribuzione e entro la CP_6 stessa data. Data l'impossibilità di realizzare l'impianto proposto entro
l'anno, si potevano proporre solo le tariffe incentivanti previste dal D.M.
06/08/2010 per gli impianti su edifici. - Nessun impianto fotovoltaico realizzato in Sardegna, a prescindere dalle condizioni ambientali e
16 dall'efficienza dei componenti utilizzati, potrebbe produrre 1800 kWh di energia elettrica per ogni kW di potenza installata. Il calcolo della resa economica viene eseguito con la somma dell'incentivo e del risparmio in bolletta, come se si potesse consumare in loco tutta l'energia prodotta. È noto a tutti gli operatori del settore che l'autoconsumo non può essere totale in mancanza di accumulatori elettrici, ma si attesta normalmente tra il 30% e il 50% dell'energia prodotta. La frazione restante viene immessa in rete e remunerata con i meccanismi dello scambio sul posto o del ritiro dedicato, con tariffe molto inferiori a 0,27 €/kWh”.
In conclusione, il calcolo della producibilità teorica, unito al calcolo dei ricavi di cui gli attori possono beneficiare considerate le caratteristiche dell'impianto effettivamente installato, dimostrano l'impossibilità che l'investimento potesse essere considerato a costo zero.
Infatti, secondo i calcoli eseguiti dal ctu, i benefici economici derivanti dalla produzione di energia elettrica ammontano a circa 243,00 euro/mese contro i 362,70 euro/mese previsti dal finanziamento MPS Consum.it.
Per quanto sopra, si deve ritenere che l'impianto fotovoltaico realizzato non
è idoneo a produrre l'energia sufficiente a garantire al cliente il costo zero, derivante dalla compensazione delle obbligazioni derivanti dal finanziamento con il guadagno determinato dall'autoproduzione e dagli incentivi G.S.E.
___
Alla luce degli esiti degli accertamenti peritali, è da ritenersi accertato l'inadempimento imputabile alla società concretatosi nell'avere CP_1
consegnato un impianto fotovoltaico privo delle qualità promesse, ossia incapace di produrre energia in quantità tale da compensare con gli incentivi statali il costo del finanziamento.
Infatti, alla luce dei dati rilevati dal consulente tecnico e tenuto conto degli interessi economici sottesi all'operazione negoziale posta in essere dagli attori sussiste un difetto di conformità del bene di non lieve Parte_4
entità, e quindi un inadempimento della che Controparte_1
giustificava la risoluzione del contratto.
17 Nella specie, l'enfatizzazione nella brochure e nel contratto (di cui la prima costituiva espressamente parte integrante) della redditività dell'impianto dimostra come il bene promesso non fosse semplicemente un impianto fotovoltaico funzionante, ma un impianto in grado di produrre energia sufficiente per ripagare integralmente, in ragione di anno, la spesa per l'acquisto, se non addirittura a creare un guadagno per l'acquirente.
Sul punto, tra l'altro, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 130, comma 7, cod. cons., in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: “a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Nel caso in esame, è risultato che in seguito alla ricezione della denuncia delle difformità risalente al mese di giugno 2013, la società fornitrice era rimasta del tutto inerte, senza manifestare alcuna volontà di riparare o sostituire il dispositivo, per cui non v'è dubbio circa la concreta operatività del rimedio della risoluzione approntato dal sistema di garanzia europea.
Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto ed installazione dell'impianto fotovoltaico stipulato tra e Parte_1 CP_1
in data 6/12/2010 e, correlativamente, anche del contratto di finanziamento concluso contestualmente da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
MPS.
Per l'effetto, da un lato gli attori e devono Parte_1 Parte_2 essere condannati alla restituzione dell'impianto fotovoltaico alla società
oltre alla somma pari ad euro 2.617,70 da questa erogata a titolo CP_1
di cd. anticipi di produzione, rispetto alla quale non sono stati domandati interessi.
Sul punto, occorre precisare che la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla società è rimasta incontestata nell'an e nel CP_1
quantum, avendo anzi la parte attrice espressamente riconosciuto che “la
18 Cont
inizialmente – fino all'allaccio al – ha corrisposto CP_1 all'acquirente il rimborso delle rate del finanziamento, così rassicurandolo del fatto che l'operazione sarebbe stata a costo zero, in quanto la rata Cont sarebbe stata integralmente coperta dall'importo ricevuto dal ” (v. prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice).
La società deve essere condannata al rimborso, Controparte_2
in favore degli attori e , delle rate di Parte_1 Parte_2
finanziamento già versate e di ogni altro onere contrattuale.
Al riguardo, la parte attrice ha evidenziato di avere corrisposto dal mese di aprile 2011 sino al mese di gennaio 2013 la somma complessiva pari ad euro 7.979,40, corrispondente a ventidue rate del finanziamento.
Poiché tale circostanza è rimasta priva di specifica contestazione, entro tali limiti deve essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito.
Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere applicati gli interessi al tasso legale, ossia ai sensi dell'art. 1284, comma 1 c.c., dalla data della domanda giudiziale (11/07/2014) al saldo.
___
La parte attrice ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno subito a causa del grave inadempimento della società fornitrice dell'impianto fotovoltaico CP_1
Nello specifico, con la comparsa conclusionale la parte attrice ha rinunciato
“alla domanda di risarcimento relativamente al danno emergente, in quanto anche il contratto di finanziamento deve essere risolto, con conseguente condanna della alla restituzione agli attori delle Parte_3 rate già da questi versate”; ha invece insistito nella richiesta di risarcimento del lucro cessante, consistente nella differenza tra il ricavo potenziale lordo (euro 46.464,00) al ventesimo anno e il costo totale del finanziamento (euro 32.670,00), per un importo di euro 13.794,00.
In altri termini, secondo la prospettazione di parte attrice, considerato che il contratto le aveva garantito un ricavo potenziale lordo di euro 46.464,00 nel ventennio, detratto il costo del finanziamento, il ricavo netto avrebbe
19 dovuto essere pari ad euro 13.794,00, la società convenuta deve essere condannata al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento dei danni.
Tale domanda risarcitoria deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.
La prospettazione del lucro cessante proposta dalla parte attrice, fondata sulla differenza tra il ricavo potenziale lordo e il costo del finanziamento, è del tutto priva di supporto probatorio.
Tale posta risarcitoria appare fondata sul mero prospetto esplicativo contenuto nella brochure di che, tuttavia si riferisce a un impianto CP_1
Power 5.4, dunque diverso da quello concretamente installato nel caso di specie del tipo Power 7.2, ed esplicita chiaramente che la prospettazione costituisce un mero “esempio”.
Più nello specifico, la brochure così si esprime “a titolo di mero esempio si suppone una realizzazione integrata architettonicamente nell'edificio in una zona geografica con buona esposizione solare. Un impianto familiare come il POWER 5.4. può produrre in un anno un massimo di 5400 kwh.
Consideriamo infine un costo medio dell'energia consumata di 0.27 euro/kwh” (doc. 4 di parte attrice).
Appare chiaro ed evidente che il prospetto illustrativo non possa essere qualificato nei termini di obbligazione contrattuale avente ad oggetto un ricavo garantito al cliente;
lo stesso, infatti, costituisce una mera illustrazione del potenziale investimento parametrato a delle caratteristiche
(costo ed efficienza dell'impianto, area geografica, tipologia di installazione, consumi energetici) del tutto astratte e non determinate sulla base del contratto effettivamente stipulato tra le parti.
Peraltro, anche considerando la soluzione “Power 7.2” coincidente con quella oggetto del programma negoziale, si deve comunque escludere che il ricavo potenziale lordo al ventesimo anno stimato in euro 63.036,00 costituisse oggetto di una specifica obbligazione assunta dalla società produttrice.
In sostanza, gli schemi contenuti nella brochure pubblicitaria costituiscono una esemplificazione dei costi e dei ricavi collegati all'installazione del sistema energetico integrato;
non può sostenersi che l'indicazione delle
20 somme ricavabili possa avere prodotto l'effetto dell'assunzione di un impegno contrattualmente assunto dalla società fornitrice.
Del resto, dalla stessa prospettazione del contratto quale “vendita dell'impianto solare a costo zero” si desume che il regolamento negoziale era volto ad assicurare al cliente il totale ripagamento dell'impianto tramite gli incentivi statali e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata e/o immessa in rete, non anche un sicuro guadagno.
Deve allora escludersi da un lato che la società venditrice dell'impianto fotovoltaico avesse assunto una vera e propria obbligazione volta ad assicurare e garantire che il ricavo ventennale del cliente sarebbe stato pari alla cifra indicata in brochure;
dall'altro lato che questo dato di ricavo potenziale possa essere qualificato nei termini di componente di danno subito dal cliente a titolo di lucro cessante.
Correlativamente, in tema di danno patrimoniale, spetta al danneggiato fornire dimostrazione di avere perduto un reddito futuro, tenuto conto anche delle circostanze future, a condizione che le stesse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Sul punto, si deve rammentare che “il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che
l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cassazione civile, sezione 3, sentenza n.10072/2010).
Si deve quindi concludere che la prospettazione del danno allegata dalla parte attrice - sulla base del mero dato esemplificativo del ricavo potenziale di cui alla brochure illustrativa - non può essere accolta.
21 Né a tal fine rileva il mero prospetto contenuto nella relazione tecnica del ctu, che appare inficiato dal medesimo vizio logico – giuridico dovuto al fatto che il parametro utilizzato quale termine per quantificare il lucro cessante è un prospetto di ricavo meramente astratto e potenziale, dunque del tutto privo di consistenza concreta e avulso dalle circostanze di specie dell'impianto fotovoltaico.
Del resto, considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica, i valori di efficienza energetica prospettati dal contratto non avrebbero mai potuto essere realizzati nel caso concreto, analogamente si deve concludere con riguardo al dato del ricavo potenziale, che dunque non può configurarsi quale danno da lucro cessante per la parte attrice.
Ancora, la volontà di risolvere il contratto, espressa in luogo della domanda di esatto adempimento, non può surrettiziamente tradursi in una ingiustificata locupletazione della parte danneggiata.
Avendo riguardo alla natura del risarcimento del danno da inadempimento, che mira a tenere indenne il creditore dalle conseguenze negative dell'inadempimento o del ritardo nell'adempiere, occorre tenere presente il principio generale che permea l'intera materia risarcitoria, per cui il danneggiato non può trovarsi, per effetto del risarcimento, in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di subire il danno.
A conferma, si deve evidenziare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “quando la richiesta di risarcimento si accoppia alla domanda di adempimento, il danno da risarcire è equivalente alla differenza tra un'esatta o tempestiva esecuzione del contratto e un'esecuzione inesatta o tardiva ma fermo restando il contratto, mentre il danno scaturente dalla rimozione degli effetti del contratto è pari alla differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez.
Il 24 maggio 1978, n. 2599; Sez. III 7 maggio 1982, n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez. Il 7 febbraio 1998, n. 1298; Sez. H 30 agosto
2012, n. 14714)” (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n.8510/2014).
22 Per queste ragioni, la domanda risarcitoria deve essere rigettata in quanto infondata.
___
In conclusione, all'esito del giudizio deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 6/12/2010 e, correlativamente, del contratto di finanziamento, dipendente dal primo in forza del collegamento negoziale.
Per l'effetto, la parte attrice deve essere condannata alla restituzione dell'impianto fotovoltaico in favore della società convenuta oltre CP_1
alla restituzione della somma pari ad euro 2.617,70 a titolo di ripetizione dell'indebito, somma sulla quale non sono stati domandati interessi.
Correlativamente, considerato che la risoluzione del contratto di finanziamento pacificamente comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, con ogni eventuale onere, la società convenuta (quale successore di Controparte_2
deve essere condannata alla restituzione della somma pari ad Parte_3
euro 7.979,40, corrispondente a ventidue rate del finanziamento, oltre interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo.
___
Con riferimento alle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, le società convenute e Controparte_1 [...]
quale successore di devono essere Controparte_2 Parte_3
condannate, in soldto tra loro, alla rifusione delle stesse in favore degli attori e , nella misura liquidata in dispositivo. Parte_1 Parte_2
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si
è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal D.M.
147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dei relativi esiti – che hanno consentito di accertare la sussistenza del difetto delle qualità promesse e difformità nell'impianto fotovoltaico per cui è causa, e dunque
23 del grave inadempimento imputabile alla società fornitrice - CP_1
devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Infine, visto l'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta deve Controparte_1
essere condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione in materia di contratti finanziari senza giustificato motivo (nel verbale di mediazione del
6/02/2015, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della società
nonostante la sua regolare convocazione, con la Controparte_1
conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data
6/12/2010 tra e , per Parte_1 Controparte_1 grave inadempimento di quest'ultima;
2. dichiara, in forza del collegamento negoziale, la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_5 Parte_2
Parte_3
3. condanna gli attori e alla restituzione in Parte_1 Parte_2 favore di dell'impianto Controparte_1
fotovoltaico, oltre alla somma di euro 2.617,70;
4. condanna quale successore di Controparte_2
alla restituzione delle rate corrisposte in esecuzione del Parte_3
contratto di finanziamento nella misura di euro 7.979,40, oltre interessi in misura legale dall'11/07/2014 al saldo;
5. rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
24 6. condanna le società convenute e Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_2
spese processuali in favore degli attori e , Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 5.077,00 per competenze di avvocato, euro
259,00 di spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. come dovute per legge;
7. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti convenute e Controparte_1
e le condanna, in solido tra loro, a Controparte_2
rifondere quanto eventualmente anticipato dagli attori e Parte_1
al ctu;
Parte_2
8. condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'erario, della somma di euro 259,00 pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cagliari, 17/04/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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