Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/04/2026, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato EL AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Interno, nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento dell’Ambasciata d'Italia al Cairo
di diniego del visto di reingresso - protocollo n. 90 del 23/1/2025 - n. Pratica 220183356, passaporto A27456307 - nonché di ogni altro atto a esso connesso, presupposto e consequenziale .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT AR OR.
Con gravame ritualmente proposto, il ricorrente, di nazionalità egiziana, impugnava - chiedendo, altresì, tutela cautelare - il provvedimento n. 90 del 23/1/2025, notificato al destinatario il 4/7/2024.
Con tale determinazione, la competente Rappresentanza Diplomatica al Cairo respingeva la relativa richiesta di visto di reingresso in Italia.
La gravata decisione negativa viene motivata con la mancanza dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 286/1998, dal D.P.R. 394/99 e dal Decreto interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 12.
Secondo l’ Ufficio procedente, il richiedente - il cui permesso di soggiorno è scaduto -
avrebbe superato abbondantemente il periodo di assenza dal territorio nazionale consentito dalle vigenti disposizioni, come rilevato dal prescritto parere della competente Questura.
Si costituivano in resistenza il MAECI e il Ministero dell’Interno - a mezzo della difesa erariale – depositando la relativa documentazione.
All’ udienza camerale del 24/3/2026 – previo avviso di sentenza in forma semplificata – la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorrente censura il diniego del visto di reingresso in Italia deducendo – in sintesi – l’ inosservanza delle regole sul giusto procedimento per difetto assoluto della fase di contraddittorio endoprocedimentale, il travisamento dei fatti nonché il difetto d’istruttoria e di motivazione.
Evidenzia, in particolare, l’interessato di essere stato costretto dalle autorità egiziane a svolgere il servizio di leva obbligatorio dal 10/3/2022 al 1/11/2024. Fatto che ha inciso sulla contestata tardività della necessaria istanza di reingresso in Italia.
Al riguardo, il Collegio rileva quanto segue.
La domanda di visto ai fini del reingresso nel territorio dello Stato è regolata dall’ art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) del DPR 394/1999 .
La relativa disposizione regolamentare di attuazione del TU Immigrazione n. 286/1998 – al comma 3 - stabilisce che “ Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno ”.
La competente Rappresentanza Diplomatica ha disatteso tale norma, per giunta inaudita altera parte , benchè non contesti le circostanze di fatto rappresentate dall’interessato.
Tanto più che, in caso di dubbi circa il possesso dei requisiti prescritti per il permesso di soggiorno – al fine di assicurare l’ effettività del contraddittorio amministrativo legittimamente pretesa dall’odierno ricorrente - avrebbe potuto convocarlo per procedere al cd. colloquio consolare, da verbalizzare nelle forme di rito. Né può ragionevolmente ritenersi che l’ Ambasciata al Cairo - a fronte del parere negativo della competente Questura - non disponga di margini di apprezzamento rispetto alle circostanze di fatto rappresentate dall’istante e che il rifiuto di reingresso configuri una sorta di atto dovuto , avendo la PA l’onere procedimentale di valutare le ragioni per le quali il ritardo si è verificato, anche alla luce della necessità di svolgere obblighi militari o degli eventuali “gravi e comprovati motivi” che, ai sensi dell’ art. 13 comma 4 D.P.R. n. 394/1999, ben possono essere invocati dal ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dall’ Italia. Sul punto,va ribadito che il ricorrente ha ampiamente dedotto la sussistenza degli obblighi militari ai quali è stato costretto. Né parte resistente ha ritenuto di eccepire in ordine all’attendibilità della relatuva argomentazione.
In fase istruttoria – infatti - l’ Ufficio procedente ha del tutto omesso di accertare i presupposti per il rilascio del visto di reingresso. Né il gravato diniego ha potuto, quindi, adeguatamente indicare
– in relazione alle risultanze del relativo procedimento - un motivo congruo, ai fini del rigetto dell’ istanza del richiedente.
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso, in ragione della fondatezza dei motivi espressamente esaminati e considera assorbiti quelli residui. Per l’effetto, annulla il provvedimento
di diniego del visto di reingresso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate – a carico del MAECI - nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in € 1000 (mille), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC ZI, Presidente
RT AR OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR OR | NC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.