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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_2 CodiceFiscale_2 Avv.ti ELEONORA MAUCERI e GIUSEPPE MAUCERI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Uggiano La SA (LE) in data 1.9.2014 (atto trascritto nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di Uggiano La SA al n. 14, Parte II, serie A Anno 2014, e nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di LO BI al n. 4 Parte II Serie B Anno 2014), che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 5.7.2015), ed (il 22.02.2018),e che il Tribunale di Lodi, con Persona_1 CP_1 sentenza n.133/2025 emessa in data 26.03.2025, depositata il 27.03.2025 e passata in giudicato il 4.04.2025, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“A) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Parte_2
26/01/1987, a Uggiano La SA (LE) in data 1/9/2014, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Uggiano La SA (LE) al N. 14 Parte II Serie A - Anno 2014 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di LO BI al N.4 Parte II Serie B Anno 2014; B) - ordinare al Comune di Uggiano La SA (LE) ed al Comune di LO BI, dove pure l'atto risulta trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) - affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione Per_1 CP_1
e residenza presso la madre e gestione separata della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
D) – assegnare la casa coniugale alla moglie;
E) - dare atto che i genitori si impegnano a gestire i figli compatibilmente con i propri turni lavorativi affinché i figli siano sempre con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso ciò non fosse possibile e/o sorgano contrasti irrisolvibili il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alla Domenica sera alle ore 21,00 o fino al lunedì mattina accompagnandoli a scuola;
- quando i figli staranno con il padre nel fine settimana staranno con lui anche il Mercoledì dall'uscita dalla scuola sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel fine settimana il padre li prenderà dall'uscita dalla scuola del martedì sino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola e il giovedì dall'uscita dalla scuola alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola;
- un periodo consecutivo di 15 giorni o due periodi di una settimana ciascuno durante le ferie estive, in periodi che verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio in base alle ferie di entrambi;
- alternativamente ogni anno il giorno di Natale o di Santo Stefano;
- alternativamente ogni anno un periodo continuativo durante le vacanze natalizie dal 27/12 all'1/1
o dall'1/1 al 6/1;
- alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- un periodo consecutivo di tre giorni durante le vacanze Pasquali o ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
- i figli trascorreranno con il papà la Festa del Papà e con la mamma la Festa della Mamma e trascorreranno il giorno del compleanno, se possibile, insieme ad entrambi i genitori;
- alternativamente i ponti e le altre festività religiose o civili. F) - Dare atto che i genitori autorizzano reciprocamente che i figli trascorrano tutto il periodo delle vacanze estive dalla fine delle lezioni scolastiche o dalla fine del grest e fino all'inizio delle lezioni scolastiche in Puglia a casa della nonna materna. Il padre quindi, per il periodo continuativo o per le due settimane non consecutive in cui terrà i figli durante le vacanze estive, dovrà andarli a prendere in Puglia a casa della nonna materna. G) - A titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di Euro 300,00= (150,00 per ciascun figlio) sino alla completa indipendenza economica dei figli stessi. Tale somma è ancorata al costo della vita e verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita per impiegati ed operai a partire dall'anno 2026 (base il mese di marzo). H) - L'assegno unico per i figli (ad oggi di 420,00 euro al mese) verrà integralmente percepito dalla madre. I) - Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta, secondo il seguente schema: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a)-visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante- b)-cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza- c)-trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza- d)-tickets sanitari- e)-occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico (se prescritte dallo specialista)- f)-farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale- Spese mediche che richiedono di preventivo accordo: a)-cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private- b)-cure termali e fisioterapiche- c)-trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico- d)-farmaci omeopatici- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)-tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post- universitari per la frequentazione di istituti pubblici- b)-libri di testo- c)-materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica- d)-dotazione informatica (pc/tablet/calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato- e)-assicurazione scolastica- f)-fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe- g)-gite scolastiche senza pernottamento- h)-spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico- i)-mensa scolastica- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati- b)-gite scolastiche con pernottamento- c)-corsi di recupero e lezioni private- d)-corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati- e)-alloggio presso la sede universitaria- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola- b)-centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c)-il servizio baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado dei figli per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)-corsi di lingue- b)-corsi di musica e strumenti musicali- c)-attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte)- d)-spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, boy-scout)- e)-viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori- f)-spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni ed esame)- g)-acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli- i)-spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet) L)-In ordine alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (anche via mail) ed entro al massimo 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”. All'udienza cartolare del 19.11.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Uggiano La SA (LE) in data 1.9.2014 (atto trascritto nei Parte_2
Registri Atti di Matrimonio del Comune di Uggiano La SA al n. 14, Parte II, serie A Anno 2014, e nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di LO BI al n. 4 Parte II Serie B Anno 2014);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaletto Uggiano La SA (LE) e di LO BI (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 4.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_2 CodiceFiscale_2 Avv.ti ELEONORA MAUCERI e GIUSEPPE MAUCERI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Uggiano La SA (LE) in data 1.9.2014 (atto trascritto nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di Uggiano La SA al n. 14, Parte II, serie A Anno 2014, e nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di LO BI al n. 4 Parte II Serie B Anno 2014), che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 5.7.2015), ed (il 22.02.2018),e che il Tribunale di Lodi, con Persona_1 CP_1 sentenza n.133/2025 emessa in data 26.03.2025, depositata il 27.03.2025 e passata in giudicato il 4.04.2025, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“A) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Parte_2
26/01/1987, a Uggiano La SA (LE) in data 1/9/2014, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Uggiano La SA (LE) al N. 14 Parte II Serie A - Anno 2014 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di LO BI al N.4 Parte II Serie B Anno 2014; B) - ordinare al Comune di Uggiano La SA (LE) ed al Comune di LO BI, dove pure l'atto risulta trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) - affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione Per_1 CP_1
e residenza presso la madre e gestione separata della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
D) – assegnare la casa coniugale alla moglie;
E) - dare atto che i genitori si impegnano a gestire i figli compatibilmente con i propri turni lavorativi affinché i figli siano sempre con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso ciò non fosse possibile e/o sorgano contrasti irrisolvibili il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alla Domenica sera alle ore 21,00 o fino al lunedì mattina accompagnandoli a scuola;
- quando i figli staranno con il padre nel fine settimana staranno con lui anche il Mercoledì dall'uscita dalla scuola sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel fine settimana il padre li prenderà dall'uscita dalla scuola del martedì sino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola e il giovedì dall'uscita dalla scuola alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola;
- un periodo consecutivo di 15 giorni o due periodi di una settimana ciascuno durante le ferie estive, in periodi che verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio in base alle ferie di entrambi;
- alternativamente ogni anno il giorno di Natale o di Santo Stefano;
- alternativamente ogni anno un periodo continuativo durante le vacanze natalizie dal 27/12 all'1/1
o dall'1/1 al 6/1;
- alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- un periodo consecutivo di tre giorni durante le vacanze Pasquali o ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
- i figli trascorreranno con il papà la Festa del Papà e con la mamma la Festa della Mamma e trascorreranno il giorno del compleanno, se possibile, insieme ad entrambi i genitori;
- alternativamente i ponti e le altre festività religiose o civili. F) - Dare atto che i genitori autorizzano reciprocamente che i figli trascorrano tutto il periodo delle vacanze estive dalla fine delle lezioni scolastiche o dalla fine del grest e fino all'inizio delle lezioni scolastiche in Puglia a casa della nonna materna. Il padre quindi, per il periodo continuativo o per le due settimane non consecutive in cui terrà i figli durante le vacanze estive, dovrà andarli a prendere in Puglia a casa della nonna materna. G) - A titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di Euro 300,00= (150,00 per ciascun figlio) sino alla completa indipendenza economica dei figli stessi. Tale somma è ancorata al costo della vita e verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita per impiegati ed operai a partire dall'anno 2026 (base il mese di marzo). H) - L'assegno unico per i figli (ad oggi di 420,00 euro al mese) verrà integralmente percepito dalla madre. I) - Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta, secondo il seguente schema: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a)-visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante- b)-cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza- c)-trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza- d)-tickets sanitari- e)-occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico (se prescritte dallo specialista)- f)-farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale- Spese mediche che richiedono di preventivo accordo: a)-cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private- b)-cure termali e fisioterapiche- c)-trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico- d)-farmaci omeopatici- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)-tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post- universitari per la frequentazione di istituti pubblici- b)-libri di testo- c)-materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica- d)-dotazione informatica (pc/tablet/calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato- e)-assicurazione scolastica- f)-fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe- g)-gite scolastiche senza pernottamento- h)-spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico- i)-mensa scolastica- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati- b)-gite scolastiche con pernottamento- c)-corsi di recupero e lezioni private- d)-corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati- e)-alloggio presso la sede universitaria- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola- b)-centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c)-il servizio baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado dei figli per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)-corsi di lingue- b)-corsi di musica e strumenti musicali- c)-attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte)- d)-spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, boy-scout)- e)-viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori- f)-spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni ed esame)- g)-acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli- i)-spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet) L)-In ordine alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (anche via mail) ed entro al massimo 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”. All'udienza cartolare del 19.11.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Uggiano La SA (LE) in data 1.9.2014 (atto trascritto nei Parte_2
Registri Atti di Matrimonio del Comune di Uggiano La SA al n. 14, Parte II, serie A Anno 2014, e nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di LO BI al n. 4 Parte II Serie B Anno 2014);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaletto Uggiano La SA (LE) e di LO BI (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 4.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello