Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03307/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3307 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elisicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0889EC2E0, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Marino, Luigi Borgia e Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Carone e Annunziata Timpano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale n. 1755 del 06.11.2024 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Acquisti Generale dell’Azienda-Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi Polo Universitario (cod.fisc e p.iva 03510050127), comunicata con nota del 08.11.2024,con cui è stata aggiudicata la procedura di gara aperta ai sensi dell’articolo 71 del Dlgs. 36/2023 alla Gruppo Servizi Associati s.p.a.-G.S.A. (p.iva 01484180391) avente ad oggetto il servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione delle emergenze occorrente alla ASST Sette Laghi (primo lotto) e AL ON (secondo lotto) per un periodo di anni 3 CIG B0889EC2E0 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali di gara di valutazione delle offerte e di verifica di anomalia dell’offerta e la relazione prot. 82753 del 23.10.2024 con cui il Responsabile Unico del Progetto ha valutato congrua l’offerta di GSA, limitatamente al lotto 1 ASST Sette Laghi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale n. 1755 del 06.11.2024 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Acquisti Generale dell’Azienda-Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi Polo Universitario (cod.fisc e p.iva 03510050127), comunicata con nota del 08.11.2024, con cui è stata aggiudicata la procedura di gara aperta ai sensi dell’articolo 71 del Dlgs. 36/2023 a Gruppo Servizi Associati s.p.a.-G.S.A. (p.iva 01484180391) avente ad oggetto il servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione delle emergenze occorrente alla ASST Sette Laghi (primo lotto) e AL ON (secondo lotto) per un periodo di anni 3 CIG B0889EC2E0 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali di gara di valutazione delle offerte e di verifica di anomalia dell’offerta e la relazione prot. 82753 del 23.10.2024 con cui il Responsabile Unico del Progetto ha valutato congrua l’offerta di GSA, limitatamente al lotto 1 ASST Sette Laghi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e della Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n. 200 dell’8.2.2024 l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi Polo Universitario ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36 del 31.3.2023 per l’affidamento del servizio di vigilanza prevenzione incendi e gestione delle emergenze, occorrente alle ASST dei Sette Laghi e AL ON, per un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, suddivisa in due lotti – il lotto 1 per un importo a base d’asta pari a 1.754.824,70 euro, di cui 500,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA - da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.
2. Con determinazione n. 1755 del 06.11.2024 entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla GSA - Gruppo Servizi Associati s.p.a., nel primo lotto con il punteggio di 100 punti.
3. La Elisicilia s.r.l. – seconda classificata nel primo lotto con il punteggio di 98,44 – ha impugnato la determinazione limitatamente alla parte in cui dispone l’aggiudicazione del primo lotto, articolando le seguenti doglianze:
I. eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art 47 del disciplinare di gara, violazione dell’articolo 5 del capitolato di gara. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 57 d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere per irragionevolezza, violazione dei principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’agire della p.a. contraddittorietà; disparità di trattamento; inammissibile modifica dell’offerta in sede di giustificativi;
II. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 42 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione nell’attribuzione dei punteggi tecnici; contraddittorietà.
4. Con atto depositato in data 16.12.2024 la ricorrente ha proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, c. 2 cod.proc.amm.
5. Con ordinanza n. 160/2025 il Tribunale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 116, c. 2, cod.proc.amm. e in parte l’ha accolta.
6. A seguito della ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria la ricorrente ha integrato i motivi proposti con il ricorso introduttivo con le seguenti censure:
III. eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del dlgs. 36/2023 e dell’art 47 del disciplinare di gara; violazione dell’articolo 5 del capitolato di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 57 d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere per irragionevolezza, violazione dei principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’agire della p.a.; contraddittorietà; disparità di trattamento; inammissibile modifica dell’offerta in sede di giustificativi;
IV. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 42 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione nell’attribuzione dei punteggi tecnici; contraddittorietà.
7. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia, ovvero, in subordine, per equivalente economico.
8. Con ordinanza n. 43/2025 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.
9. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e la GSA - Gruppo Servizi Associati s.p.a. chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
10. All’udienza del 21 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, viene contestata la valutazione di congruità dell’offerta della controinteressata espressa dal RUP con la nota del 23.10.2024.
In particolare, con riferimento al costo della manodopera, viene rilevato uno scostamento tra il costo orario indicato dalla GSA s.p.a. per i lavoratori inquadrati nei livelli G/F del CCNL sorveglianza antincendio Anisa pari a 13,26 euro, e il costo orario che il consulente incaricato dal RUP ha riportato nella relazione, e cioè 13,29 euro per il livello G e 13,90 euro per il livello F.
Viene poi contestata la previsione, in sede di giustificazioni, di lavoratori inquadrati nel livello G del CCNL sorveglianza antincendio Anisa e di apprendisti sostenendo che essa non sarebbe compatibile:
- con quanto previsto nell’offerta tecnica avendo la controinteressata assunto l’impegno a mettere a disposizione personale con esperienza - compresa tra i 4,75 anni e i 12,9 anni - e in possesso di attestati e abilitazioni superiori a quelle minime richieste dal capitolato: ciò comporterebbe una modifica non consentita dell’offerta tecnica, cui dovrebbe conseguire l’esclusione dalla gara;
- con l’impegno assunto dall’aggiudicataria a riassorbire il personale attualmente impiegato nel servizio il quale dovrebbe essere inquadrato al livello F, stante l’anzianità di servizio sulla commessa; inoltre, prevedendo l’impiego di 28 operatori, la controinteressata violerebbe la clausola sociale, portando il monte ore lavorato pro-capite a 1.218 ore/anno per gli operatori inquadrati al livello G/F, il che corrisponderebbe ad un contratto part-time;
- con il capitolato di gara che all’art. 5 richiede che il personale debba essere munito di specifica abilitazione antincendio a rischio elevato ai sensi dell’art.3 della legge 609/96 e D.M. interno10.03.1998.
L’anomalia dell’offerta si evincerebbe poi dalla mancata considerazione, tra i costi della manodopera, dell’indennità di turno prevista all’art. 21 del CCNL Anisa, che sarebbe dovuta in quanto l’aggiudicataria nella propria offerta prevede un piano organizzativo e una rotazione di turni, e dell’indennità di reperibilità, pur non prevista dal CCNL Anisa ma ricavabile dal CCNL metalmeccanici, che sarebbe dovuta poiché la GSA s.p.a. ha offerto la disponibilità di una “squadra di reperibilità interna ordinaria” e di una “squadra di reperibilità d’allerta”.
L’offerta della controinteressata sarebbe, dunque, in perdita, per oltre 400.000 euro, anche perché gli oneri della sicurezza aziendale, pari a 27.037 euro, le spese di formazione del personale, pari a 25.200 euro, le spese generali e i costi per ammortamenti, attrezzature e dotazioni, per 60.363,00 euro, sarebbero sottostimati.
12. Le censure sono infondate.
Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell'offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (così, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554; Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528).
Invero, la verifica di congruità dei costi della manodopera non è autonoma, ma è riconducibile a quella di verifica di congruità dell'offerta, che a sua volta è da intendersi globale e riferibile all'offerta nel suo complesso e non limitatamente alle sue singole componenti (così Cons. St., sez. V, 30 settembre 2020, n. 5735; sez. V, 4 novembre 2022, n.9691; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 gennaio 2023, n.165).
Nel caso di specie, la prova di una manifesta erroneità della valutazione espressa dal RUP non è stata data.
La ricorrente si è limitata a rilevare uno scostamento tra il costo orario indicato nelle giustificazioni dalla GSA s.p.a. per i lavoratori inquadrati nei livelli G/F (non è precisato il numero di lavoratori inquadrati nell’uno e nell’altro livello) e quelli indicati dal consulente incaricato dal RUP, senza tuttavia neppure dedurre quali sarebbero le conseguenze di tale scostamento sulla congruità del costo della manodopera, comprensivo del previsto margine accantonamenti per costi del personale e imprevisti.
Quanto affermato con riferimento alla sottostima degli oneri della sicurezza aziendale, delle spese di formazione del personale e dei costi per ammortamenti, attrezzature e dotazioni non è stato supportato da alcuna prova che dimostri la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dal RUP – che ha rilevato, per gli oneri della sicurezza aziendale, come il valore risulti “ampiamente superiore ai parametri tabellari del CCNL sorveglianza antincendio” e, quanto alle altre voci, ha attribuito rilievo alle economie di scala di cui gode la GSA s.p.a. e alla sua struttura organizzativa – con riferimento a costi che hanno, comunque, un’incidenza limitata a fronte di un servizio ad alta intensità di manodopera.
Non possono poi condividersi i rilievi sollevati con riferimento all’inquadramento del personale nel livello di ingresso G del CCNL sorveglianza antincendio Anisa e al ricorso all’apprendistato.
Non vi è un contrasto con le previsioni dettate dalla legge di gara.
Nel capitolato sono unicamente descritte le modalità di espletamento del servizio e previsto il totale complessivo di ore annue richieste (8760) ma non viene indicato il numero di operatori necessari all’espletamento del servizio né il relativo livello di inquadramento (a differenza del capitolato relativo al lotto 2 in cui viene previsto che “gli addetti antincendio operanti in turno dovranno essere inquadrati al livello G del CCNL del settore “sorveglianza antincendio operanti “ e/o alla categoria 7 livello della CCNL delle guardie ai fuochi”); all’art. 5, vengono, poi, elencati i requisiti degli addetti al servizio (aver acquisito idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato di incendio, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 della l. n. 609/96 e del D.M. interno del 10.3.1998; aver frequentato un corso di addestramento teorico/pratico per l’utilizzo d’auto protettori e autorespiratori antincendio (almeno un addetto per ogni turno); aver frequentato un corso di addestramento teorico/pratico relativamente ai rischi inerenti la natura dell’incarico; essere in possesso di un certificato medico di idoneità fisica alla mansione; essere provvisti di dispositivi di protezione individuali, attrezzature ed apparecchiature, in relazione alle mansioni da svolgere e sulla base dei rischi specifici presenti all’interno dell’ASST dei Sette Laghi, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..).
L’inquadramento del personale non contrasta con alcuna di queste previsioni e in particolare con il requisito della idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato di incendio, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 della l. n. 609/96 e del D.M. interno del 10.3.1998: il livello G ricomprende, invero, anche il profilo del “sorvegliante antincendio munito di specifica abilitazione” (art. 15 del CCNL Settore Sorveglianza antincendio).
L’inquadramento del personale nel livello G e il ricorso all’apprendistato non si pongono in contrasto, né vanno a modificare la previsione, nell’offerta tecnica della controinteressata, dell’impiego di personale con esperienza: come è stato condivisibilmente affermato dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 7538/2021, in una fattispecie analoga, l’inquadramento in un livello professionale ed il possesso di esperienza nei servizi antincendio “costituiscono due profili distinti non sovrapponibili”, conclusione cui il Tar è pervenuto condividendo proprio quanto sostenuto della stessa Elisicilia s.r.l. – in quel giudizio parte resistente – e cioè che “l’esperienza ben può essere stata maturata dal dipendente anche presso altra azienda” e, “di contro, solo l’anzianità di servizio di 12 mesi presso la medesima impresa determina il passaggio dal livello G al successivo livello F (cfr. CCNL Ansia, allegato 12, pag. 7)”; neppure lo strumento dell’apprendistato, come affermato dalla giurisprudenza, può ritenersi incompatibile con l’utilizzo di personale che abbia avuto precedenti esperienze lavorative (v. Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2021, n. 2747; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 29/3/2024, n. 255; Tar Campania, Napoli, sent. n. 7411/2024).
L’iniziale inquadramento degli operatori nel livello G non contrasta neanche con la clausola sociale: il personale attualmente impiegato nella commessa che la GSA s.p.a. si è impegnata a riassorbire non deve essere necessariamente inquadrato nel livello F, avendo la società previsto l’applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello applicato dalla ricorrente, gestore uscente del servizio.
Invero, se l'inserimento della clausola sociale comporta per l'offerente il tendenziale obbligo di mantenere i livelli occupazionali del precedente gestore dell'appalto, “tuttavia è stato da tempo precisato in giurisprudenza che la clausola sociale non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tanto meno ad applicare le medesime condizioni contrattuali né, infine, a riconoscere l'anzianità pregressa. Ciò in quanto, nell'applicazione di dette clausole, è necessario procedere attraverso un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale ed europeo; da un lato il rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost e dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di IZ), che riconosce la libertà di impresa, conformemente alle legislazioni nazionali; dall'altro il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost nonché dall'art. 15 della Carta di IZ (cfr. Consiglio di Stato, sez. V. 20.03.2023, n. 2806; Consiglio di Stato sez. V 2/11/2020 n. 6761; in termini anche Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703; cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255; Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; cfr. anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066).
Non può dirsi violata la clausola sociale neppure per la previsione dell’impiego di un numero di operatori superiore rispetto a quelli che svolgono attualmente il servizio: la ricorrente non ha invero fornito alcuna prova che da ciò consegua necessariamente una riduzione dell’orario di lavoro.
Non palesano una illogicità della valutazione del RUP neppure i rilievi afferenti i costi per l’indennità di turno - prevista all’art. 21 del CCNL Anisa, ai sensi del quale “ ai lavoratori che prestano la loro opera, in via esclusiva, in turni continui e avvicendati nelle ventiquattro ore, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 10%, da calcolare sul minimo di paga base conglobata, non computabile ai fini degli istituti retributivi indiretti, differiti e sul calcolo degli eventuali straordinari ” – e i costi per la reperibilità, istituto questo non previsto dal CCNL per il settore sorveglianza antincendio applicato dall’aggiudicataria.
Il solo richiamo nell’offerta tecnica ad “un piano organizzativo e di rotazione dei turni” non palesa la necessità di un’applicazione generalizzata dell’indennità di turno, che - come ragionevolmente obiettato dalla controinteressata - può non essere prevista in caso di organizzazione gestionale del lavoro ad orario costante, laddove non vi sia quindi una rotazione degli operatori tra i vari turni.
Non può, poi, condividersi la quantificazione dei costi delle squadre di c.d. reperibilità ordinaria e di allerta prospettata dalla ricorrente in quanto fa riferimento ad un contratto – quello metalmeccanici – che non trova applicazione nel caso di specie.
Quanto alla previsione di squadre di reperibilità ordinaria, il Collegio ritiene plausibili le repliche della controinteressata la quale ha esposto come la previsione di squadre di c.d. reperibilità ordinaria rappresenta una modalità organizzativa per la sostituzione degli addetti assenti che si basa sulla libera adesione manifestata del dipendente e che quindi, non prevedendo un obbligo in capo agli operatori di rispondere e di intervenire entro un tempo prestabilito, non integra una reperibilità in senso tecnico.
Quanto al servizio di c.d. reperibilità di allerta, i due operatori di cui è composta la squadra non sono dedicati esclusivamente al servizio oggetto della presente controversia per cui i relativi costi ben possono essere ripartiti fra tutte le commesse di cui l’operatore è titolare (cfr. Tar Liguria, sent. n. 910/2024).
13. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti vengono censurati i punteggi assegnati alle offerte tecniche con riferimento ai criteri B.1, B.5, C.1 e C.2 e, nei motivi aggiunti, anche in riferimento al criterio A.3, sostenendo che:
- quanto al criterio B.1 “Corsi di aggiornamento del personale operativo” la Elisicilia s.r.l. avrebbe meritato, in luogo dello stesso punteggio attribuito alla controinteressata, un punteggio migliore – pari a 6 punti contro i 5,5 della GSA - come si evincerebbe dal giudizio espresso dalla commissione e per il fatto che la Elisicilia s.r.l. descriverebbe in maniera più approfondita le attività di aggiornamento rispetto alla GSA s.p.a.;
- quanto al criterio B.5 “Ulteriori qualifiche del personale addetto antincendio” la Elisicilia s.r.l. avrebbe meritato, in luogo dello stesso punteggio attribuito alla controinteressata, un punteggio migliore – pari a 5 punti contro i 4,5 della GSA s.p.a. – poiché non tutto il personale proposto dalla GSA s.p.a. sarebbe in possesso di tutte le qualificazioni aggiuntive proposte a differenza della ricorrente;
quanto al criterio C.1 “Gestione segreteria dell'appaltatore” la Elisicilia s.r.l. avrebbe meritato, in luogo di 4,5 punti, lo stesso punteggio attribuito alla controinteressata, come si evincerebbe dal giudizio espresso dalla commissione e dalla “sostanziale parità delle due offerte”;
- quanto al criterio C.2 “Registro del servizio addetti antincendio” la Elisicilia s.r.l. avrebbe meritato, in luogo dello stesso punteggio attribuito alla controinteressata, un punteggio migliore – pari a 5 punti contro i 4,5 della GSA s.p.a. - come si evincerebbe dal giudizio espresso dalla commissione e dal fatto che la Elisicilia s.r.l. descrive ed illustra anche graficamente la possibilità del proprio applicativo di evidenziare attraverso foto le problematiche riscontrate, con vantaggio per la committente;
- quanto al criterio A.3 “Organizzazione dell’attività di controllo antincendio e supporto all’ASST” la Elisicilia s.r.l. avrebbe meritato, in luogo dello stesso punteggio attribuito alla controinteressata, un punteggio migliore – pari a 7 punti contro i 6,5 della GSA s.p.a. – in quanto la controinteressata si sarebbe limitata a descrivere l’esecuzione del servizio in modalità standard ed emergenza e a proporre una serie di misure per la riduzione del rischio, mentre la Elisicilia s.r.l. avrebbe proposto e descritto in maniera dettagliata: un’analisi dei Gap rispetto agli standard normativi antincendio delle strutture ospedaliere; le diverse tipologie di ronde offerte per l’esecuzione del servizio; i sistemi per garantire la continuità del servizio; il supporto nell’esecuzione delle prove di esodo; le migliori qualifiche del personale; una serie di altre misure migliorative.
La valutazione dei commissari sarebbe dunque contraddittoria, come risulterebbe dai giudizi espressi e dal confronto con le offerte tecniche, e viziata per difetto di motivazione. Inoltre l’assegnazione dei punteggi sarebbe “anomala” poiché la ricorrente e la controinteressata hanno ottenuto identica valutazione per il lotto 1 e per il lotto 2 pur a fronte di offerte tecniche relative a diverse strutture ospedaliere diverse.
14. Le censure, nella parte in cui mirano a contestare il merito della valutazione della commissione sulla base del giudizio personale della ricorrente, senza che siano stati dedotti elementi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, sono inammissibili.
Per unanime giurisprudenza nelle gare pubbliche è, invero, inammissibile una contestazione delle valutazioni operate dalla commissione di gara volta a sollecitare l'esercizio di un sindacato di merito sull'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4990; Consiglio di Stato, Sez. IV 26.8.2016, n. 3701; Sez. V, 29.7.2019, n. 5308 e 26.5.2015, n. 2615). In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016, è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte.
Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso "sommario") di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti.
Le censure che attengono al merito di tale valutazione (seppure opinabile) sono, dunque, “inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. in argomento, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2019 n. 173 e Sez. III, 21 novembre 2018 n. 6572). Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto" (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/10/2019, n. 6753).
15. Nella restante parte le censure sono infondate.
I giudizi sono, invero, sorretti da un’adeguata motivazione e la circostanza che siano identici per entrambi i lotti è tutt’altro che illogica a fronte della identità dei criteri previsti dalle leggi di gara e dell’oggetto degli stessi, attinente alle caratteristiche dell’operatore e non ad elementi specifici relativi alle strutture ospedaliere in cui i servizi devono essere svolti.
16. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto delle domande di dichiarazione dell’inefficacia del contratto di appalto e di subentro.
17. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
18. In considerazione dell’andamento della controversia, ivi compresa la fase instaurata con l’istanza ex art. 116, c. 2, cod.proc.amm., le spese di giudizio – previa parziale compensazione – sono poste a carico della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e 2.000,00 (duemila/00) a favore della GSA - Gruppo Servizi Associati s.p.a. - oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO