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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2023 R.G. promossa da:
(P.I. e C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato ad in via Principe Umberto n. 230 presso lo studio Pt_1 dell'avv. Emilia Pignato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a in Viale Teracati n. 158/B CP_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Napoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 30/01/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1126/2023 reso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento n. R.G 4493/2022 il 10/09/2023 e notificato l'11/09/2023 con il quale l' aveva Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di €. 391.954,32 oltre interessi come determinati in domanda, nonché le spese del procedimento liquidate in €. 4.185,00 oltre spese generali iva e c.p.a.
Deduceva che la fattura n. 1/16 del 20/01/2022 per l'importo complessivo di €. 2.096,07 era stata regolarmente pagata in data 21/02/2022, come da mandato di pagamento allegato.
In ordine alle fatture n. 1375/14 del 16/12/2016 di euro 3.944,78, n. 1394/14 del 28/12/2016 di euro
3.944,78, n. 904/14 del 14/12/2017 di euro 3.944,78, n. 303/14 del 31/12/2018 di euro 3.942,78, n.
30/16 del 22/10/2019 di €. 3.944,78, n. 49/16 del 02/11/2020 di euro 3.944,78, n. 5/16 del 02/02/2022 di euro 3.944,78, n. 60/16 del 12/09/2022 di euro 2.630,56, per un importo complessivo pari ad euro
30.242,02, dovute a titolo di canone di locazione con aggiornamento ISTAT dell'immobile di Via Marina di Levante-Piazza Madonna delle Grazie, deduceva la non debenza delle somme stante la comunicazione di avvenuto rilascio dell'immobile avvenuto il 10/03/2014.
Precisava che, dichiarato lo stato di dissesto del con deliberazione di Consiglio Comunale Pt_1
Part n. 27 del 30/07/2015 cui faceva seguito la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione, l' aveva presentato istanza di ammissione al passivo dell'ente comunale per il pagamento, tra le altro, Cont di alcuni canoni di locazione dal 2009 al 2014, e che con delibera 224/2019 l' ne aveva disposto l'ammissione parziale, riconoscendo le annualità relative ai canoni dal 2009 al 2013, mentre per l'anno 2014 il debito era stato riconosciuto fino alla data del 10/03/2014, data della comunicazione di rilascio dell'immobile.
Deduceva poi che l'azienda sanitaria non aveva impugnato la deliberazione ma che, al contrario, aveva stipulato transazione con l' con regolare proposta transattiva prot. 23200 Controparte_3
del 29/03/2021 e sua successiva accettazione con prot. N. 30591 del 30/04/2021 con la quale il si era impegnato al pagamento del credito riconosciuto dalla Commissione Straordinaria di Pt_1
Liquidazione e di contro, l' aveva accettato la somma offerta Controparte_1
“ a saldo e completo soddisfo di ogni diritto derivante dal predetto credito, con rinunzia ad ogni altra pretesa attuale e/o futura nei confronti del ”, rinunciando, altresì “ a tutte Parte_1 le azioni giudiziali o extragiudiziali ed esecutive eventualmente intraprese” così accettando la validità della comunicazione di rilascio dell'immobile ai fini dell'interruzione definitiva del rapporto locatizio.
Deduceva ancora la pendenza di altro giudizio nel quale il aveva chiesto di Parte_1 accertare l'illegittimità del rifiuto opposto dall' alla restituzione delle Controparte_1
chiavi.
Quanto alle fatture relative ai ricoveri in RSA per un importo complessivo di euro 36.609,38 di seguito specificate, contestava la fondatezza della pretesa creditoria evidenziando che non erano dovuti non essendo stata calcolata la quota di compartecipazione da parte dell'
[...]
come da Decreto Regionale 25 gennaio 2013 e succ. modificazioni ponendo, Controparte_1
di contro, interamente le spese a carico del Pt_1
Contestava quindi gli importi portati dalle fatture di seguito richiamate: fattura N. 576/14 del
12/07/2016, fattura n. 577/14 del 12/07/2016, fattura n. 578/14 del 12/07/2016, fattura n. 1217/14 del
15/01/2017, fattura n. 297/14 del 24/07/2017, fattura n. 379/14 del 15/08/2017, fattura n. 928/14 del
27/02/2018, fattura n. 161/14 del 02/04/2016, fattura n. 936/14 del 27/02/2018, fattura n. 30/2014 del
16/04/2018, fattura n. 35/14 del 20/04/2018, fattura n. 283/14 del 26/04/2016, fattura n. 43/14 del
18/05/2018, fattura n. 99/14 del 07/07/2018, fattura n. 960/14 del 17/12/2016, fattura n. 32/14 del
14/04/2019, fattura n. 908/14 del 16/02/2018, fattura n. 72/14 del 15/06/2019, fattura n. 961/14 del 17/12/2016, fattura n. 206/14 del 24/11/2018, fattura n. 153/14 del 06/09/2019, fattura n. 179/14 del
12/10/2019, fattura n. 259/14 del 09/02/2020, fattura n. 34/14 del 25/04/2020, fattura n. 194 del
27/02/2021, fattura n. 196/14 del 27/02/2021, fattura n. 197/14 del 27/02/2021, fattura n. 199/14 del
27/02/2021, fattura n. 47/14 del 28/04/2022.
Contestava inoltre la pretesa creditoria riferita al rifiuto delle altre e residue fatture relative alle attività socio-riabilitative in strutture psichiatriche, rilevando il mancato rispetto della tabella A del
D.P.C.M. 14/02/2001 recepito dall'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia con
D.A. 320/2014 all'art. 3 e deducendo la genericità e la incompletezza della documentazione. Parte Chiedeva poi in via riconvenzionale, assumendo di aver svolto in sostituzione dell' servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti delle utenze di tipo nel corso dell'emergenza Parte epidemiologica da virus covid 19, la condanna dell' al pagamento delle somme corrispondenti ai crediti correlati a tali servizi, deducendo di aver avanzato richiesta di rimborso per il periodo dal
19/11/2020 al 31/07/2021 per un importo quantificato con nota di protocollo 57490 del 08/09/2021 pari ad euro 182.822,76, rispetto al quale controparte si era riconosciuta debitrice nella nota protocollata n. 33809/22 e che quindi tale importo doveva porsi a compensazione del credito di €.
391.954,21.
Faceva rilevare altresì che in data 03/06/2022, con prot. N. 37730/22 il aveva Parte_1
sollecitato il rimborso spese raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti Covid 19 per il periodo da agosto
2021 al 31/03/2022 per una somma complessiva di euro 696.962,75 e che con successiva nota prot.
37800/22 del 03/06/2022 aveva trasmesso tutti i documenti giustificativi del credito vantato;
che aveva fatto seguito un ulteriore sollecito del credito sopra descritto di euro 696.962,75 con prot. N.
48793/23 del 24/07/2023.
Deduceva quindi, anche sulla base della determina N. 1943 del 26/10/2021 del Responsabile del
Settore Finanza e Patrimonio, Servizio Bilancio e Contabilità del che l'Asp era Parte_1
debitrice per il periodo dal 19/11/2020 al 31/08/2021 di un credito certo, liquido ed esigibile per la somma di euro 220.161,26, mentre sulla base della determina N. 1612 del 11/05/2023 del
Responsabile del Settore Finanza e Patrimonio, Servizio Bilancio e Contabilità del Parte_1
dall' 01/09/2021 al 31/03/2022 era debitrice di un credito certo, liquido ed esigibile per la
[...]
somma di euro 696.962,75, e quindi complessivamente della somma di euro 917.124,01.
Tanto premesso chiedeva accogliersi l'opposizione, revocando il decreto opposto e in via Parte riconvenzionale la condanna dell' al pagamento della somma di €. 917.124,01 oltre interessi nella misura di legge prevista. In subordine, chiedeva la compensazione delle somme dovute dalla CP_ Parte opposta, con condanna a versare la eventuale differenza. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio l' deducendo, in via preliminare, il Controparte_1
mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Quanto al credito vantato, in ordine alle fatture relative ai canoni di locazione dell'immobile di via
Marina di Levante, sede della ex prefettura ed ex Tribunale di Augusta deduceva che quelle azionate con la procedura monitoria riguardavano le successive annualità e, quindi, i canoni scaduti e non Cont ancora pagati dal per gli anni 2015 – 2022 periodo non di competenza della Parte_1 del dissesto e, rispetto alle quali, non era stata sottoscritta alcuna transazione, quest'ultima interamente riferita ai crediti ammessi alla massa passiva del dissesto.
Contestava l'assunto secondo cui l' , accettando la Controparte_1 transazione aveva accettato la comunicazione di rilascio dell'immobile in data 10/03/2014 , con conseguente cessazione definitiva del rapporto locatizio, tenuto conto delle risultanze dei verbali di sopralluogo del febbraio 2017, redatti e firmati congiuntamente dalle parti, che evidenziavano i Part macroscopici danni all'immobile, tali che l' aveva rifiutato di acquisire il possesso delle chiavi riservandosi di chiedere al di eseguire le manutenzioni necessarie e/o il risarcimento del Pt_1
danno, questione questa estranea al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Siracusa iscritto al n. 4428/2022 R.G.
Quanto al credito portato dalle fatture relative ai ricoveri in RSA e alle attività socio - riabilitative deduceva oltre alla genericità della produzione documentale, che il rifiuto opposto dal Parte_1
indicava tra le causali sempre e solamente la mancanza dello stanziamento economico –
[...]
finanziario, non essendo mai stato opposto alcun errore di calcolo.
Contestava infine la domanda riconvenzionale evidenziando la mancanza dei requisiti per far luogo alla invocata compensazione, liquidità ed esigibilità del credito, trattandosi di somme disomogenee rispetto ai crediti vantati con l'ingiunzione.
Deduceva in ogni caso che la documentazione inoltrata dal comune per il servizio svolto dal Pt_1 per conto dell'azienda sanitaria durante il periodo Covid era al vaglio dei competenti uffici.
Tanto premesso chiedeva rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto al pagamento dei crediti indicati oltre interessi di legge ex D. Lgs 231/2002 su tutte le fatture azionate, sino al soddisfo e alle spese del procedimento monitorio. Chiedeva ancora il rigetto della domanda di riconvenzionale, affermarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Con Parte_1
vittoria di spese e compensi.
Esperita la procedura di mediazione, come da verbale negativo allegato, con decreto del 30/01/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue *****
L'opposizione va accolta solo parzialmente per le ragioni di seguito espresse.
Va ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la regola iuris del giudizio ordinario di cognizione, che segue la fase a cognizione sommaria, si intreccia con la disciplina dell'onere probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni, delineata dall'indirizzo granitico del
Supremo CO (vedi per tutte SS.UU. Cass. civ. n. 13533/2001) secondo cui “…il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, il risarcimento ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, laddove invece grava su quest'ultima (debitore) l'onere della prova del fatto estintivo della pretesa altrui, mediante
l'adempimento”
Quanto alla valutazione dell'assolvimento degli oneri probatori nel presente giudizio da parte del creditore/opposto va ricordato che la fattura commerciale, in quanto documento unilaterale riveste rilevanza di prova idonea nella sola fase monitoria, sicchè concesso il decreto si riespandono le regole in tema di prova di cui all'art. 2697 c.c. dell'ordinario giudizio di cognizione che esigono la prova piena della pretesa creditoria, in riferimento alle quali quindi la fattura non può essere considerata di per sé elemento di prova idoneo a suffragare la pretesa creditoria azionata con il monitorio.
Ne deriva allora che nel caso di specie la fattura n. 1/16 del 20/01/2022, in ordine alla quale parte opponente invoca e dimostra l'avvenuto pagamento, non rientra tra quelle allegate al fascicolo monitorio né risulta inclusa nell'estratto conto al 19/09/2022, sicchè il pagamento della stessa è del tutto ininfluente ai fini della odierna decisione.
Quanto alle somme portate dalle fatture che riportano, quale descrizione giustificativa “canone di locazione con aggiornamento ISTAT immobile Via Marina di Levante – Piazza Madonna delle
Grazie” sostiene l'opponente la non debenza, evidenziando la cessata locazione e l'avvenuto pagamento delle somme già accertate e ammesse al passivo come da transazione prodotta.
Tale argomento tuttavia cozza con il principio giurisprudenziale del Supremo CO (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 12977/2013) secondo cui, in caso di rifiuto al rilascio dell'immobile locato da parte del locatore così rileva “…qualora il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato o compiuto innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto” Dirimente risulta altresì il consolidato principio per cui il solo rilascio dell'immobile non può costituire, ex se, presupposto utile alla cessazione del rapporto, in quanto l'obbligo di restituire l'immobile locato deve essere adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio del locatore o con l'incondizionata messa a disposizione del bene, attività che nel caso di specie non risultano essere state poste dal locatore, così evidenziando una carenza dimostrativa in ordine alla interruzione del rapporto locatizio.
Inequivocabile è quanto emerge in proposito dai verbali di sopralluogo del 15 e 23 febbraio 2017, ritualmente depositati dalla difesa dell' , da cui risulta non solo la presenza di Controparte_1 notevoli danni all'interno dell'immobile locato al Comune di ma soprattutto, proprio in Pt_1 considerazione delle condizioni precarie del bene locato, il rifiuto da parte dell'
[...]
di acquisire il possesso delle chiavi, con riserva di richiedere le opportune Controparte_1
manutenzioni e/o il risarcimento dei danni.
Si aggiunga poi che, ad ulteriore supporto dell'argomento difensivo dell' , in ordine Controparte_1
alla mancata interruzione del contratto di locazione, che con la nota a firma a firma del Direttore
Amministrativo e del Direttore della , (raccomandata a.r. prot. N. 29236 del 6 Parte_3
novembre 2020, ricevuta dal il 13 novembre 2020) si prende atto del fatto che Parte_1
il alla data della missiva non aveva provveduto alla esecuzione dei lavori occorrenti nello Pt_1
stabile di cui continuava a detenere le chiavi, piuttosto sollecitandone lo svolgimento .
Ne deriva allora che , nonostante la comunicazione del rilascio dell'immobile inoltrata nel marzo
2014 alla stessa non ha fatto seguito la consegna delle chiavi, per come si riscontra all'esito dei richiamati sopralluoghi , a causa del rifiuto opposto dal proprietario motivatamente .
Ne consegue quindi che a fronte della continuazione del rapporto locativo fondatamente il proprietario ha preteso il pagamento delle somme dovute a titolo di canoni locativi scaduti e non ancora pagati dal per gli anni 2015 - 2022. Parte_1
Né a diverse conclusioni può addivenirsi, come pretende la difesa di parte opponente, invocando la deliberazione n. 224/2019, a mezzo dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, che avrebbe riconosciuto in capo alla stessa il credito relativo ai canoni Controparte_1 di locazione per gli anni dal 2009 al 2013 e, parzialmente, anche per l'anno 2014, delibera questa alla quale avrebbe fatto seguito accettazione della transazione a saldo e completo soddisfo del credito.
Invero, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, se è innegabile che, per quanto attiene alla detta voce, la delibera di ammissione è chiaramente riferibile a debiti pregressi rispetto a quelli per cui è causa, ovvero alle somme dovute fino al 10/03/2014, data individuata in quella sede come quella in cui sarebbe avvenuto il rilascio non vi è dubbio che la mancata consegna delle chiavi dell'immobile e dell'accettazione dell'immobile da parte del proprietario, costituiscono elemento fattuali ostativi a ritenere cessato il rapporto locativo tra le parti.
Ne deriva quindi che nessuna rilevanza riveste tale documento in ordine al credito maturato per il periodo successivo a titolo di canoni scaduti, di cui parte opponente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento.
Né in senso contrario rileva la dichiarazione di accettazione della proposta di transazione del
Part 06/04/2021 in cui l' afferma di accettare le somme “..a saldo e completo soddisfo di ogni diritto derivante dal predetto credito ” dichiarazione il cui tenore letterale non può che convergere Cont esclusivamente con quanto accertato dall' in riferimento ai crediti ammessi alla massa passiva del dissesto, la cui delibera risulta espressamente indicata nell'atto in questione.
Le medesime considerazioni vanno evidenziate anche in ordine alla invocata rinunzia ad ogni altra pretesa attuale e/o futura nei confronti del che chiaramente risulta connessa al Parte_1
credito individuato, oltretutto comprensivo di somme dovute da parte dell'ente locale ad altro titolo.
Deve quindi ritenersi senz'altro dovuto da parte del in favore dell' Parte_1 CP_5
la somma complessiva di euro 30.242,02 portata dalle seguenti fatture: n. 1375/14 del
[...]
16/12/2016 per l'importo di euro 3.944,78; n. 1394/14 del 28/12/2016 per l'importo di euro 3.944,78;
n. 904/14 del 14/12/2017 per l'importo di euro 3.944,78, n. 303/14 del 31/12/2018 per l'importo di euro 3.942,78, n. 30/16 del 22/10/2019 per l'importo di euro 3.944,78, n. 49/16 del 02/11/2020 per l'importo di euro 3.944,78, n. 5/16 del 02/02/2022 per l'importo di euro 3.944,78, n. 60/16 del
12/09/2022 per l'importo di euro 2.630,56.
Quanto al credito portato dalle fatture relative ai ricoveri in RSA, contesta il la pretesa Pt_1
azionata assumendo che la somma ingiunta al detto titolo non terrebbe conto della quota di Part compartecipazione tra e evidenziando al contempo che riguardo a ciascuna delle fatture Pt_1
azionate al predetto titolo, sarebbe stato opposto il rifiuto e mancando quindi una prova della pretesa.
Sul punto va rilevato che la opposizione dell'opponente si fonda su una serie di documenti massivamente indicati e come tali privi di decisività laddove invece parte opposta, in ottemperanza al proprio onere probatorio, ha dimostrato la fonte del proprio credito, quanto meno per un consistente numero delle allegate fatture, mediante produzione di documenti da cui risultano indicati i nominativi dei pazienti, i giorni di ricovero e la capacità contributiva del ricoverato unitamente alle modalità di distribuzione delle somme nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Regionale 24 maggio 2010 come modificato dal Decreto Regionale 25 gennaio 2013, evidenziando la corrispondenza dell'importo indicato con quello esposto nella fattura. Può quindi affermarsi che dalle acquisizioni processuali risulta provata la pretesa creditoria mediante le fatture di seguito indicate, a cui sono allegate le autocertificazioni del paziente, indicative del criterio di riparto delle somme e, in alcuni casi, anche della lettera di comunicazione della quota di compartecipazione del comune, debitamente protocollata.
Provati devono ritenersi i crediti riferiti alle seguenti fatture : n. 576/14 del 12/07/2016 di €. 885,80,
n. 578/14 del 12/07/2016 pari ad importo di €. 1453,91, n. 1217/14 del 15/01/2017 pari ad €. 2.288,27,
n. 297/14 del 24/07/2017 pari ad €. 2.162,00, n. 379/14 del 15/08/2017 pari ad €. 1.082,66, n. 161/14 del 02/04/2016 pari ad €. 843,52, n. 936/14 del 27/02/2018 pari ad €. 177,93, n. 30/14 del 16/04/2018 pari ad €. 433.04, n. 35/14 del 20/04/2018 pari ad €, 1079,57, n. 283/14 del 26/04/2016 pari ad €.
759,37, n. 99/14 del 07/07/2018 pari ad €. 760,05, n. 960/14 del 17/12/2016 pari ad €. 4.781,00, n.
32/14 del 14/04/2019 pari €. 1.078,65, n. 908/14 del 16/02/2018 pari ad €. 1.413,07, n. 72/14 del
15/06/2019 pari ad €. 181,44, n. 961/14/ del 17/12/2016 pari ad €. 1.237,78, n. 206/14 del 24/11/2018 pari ad €. 1.078,65, n. 259/14 del 09/02/2020 pari ad €. 2.155,30, n. 34/14 del 25/04/2020 pari ad €.
2.772,17, n. 194 del 27/02/2021 pari ad €. 1.503,92, n. 196/14 del 27/02/2021 pari ad €. 1.415,90, n.
197/14 del 27/02/2021 pari ad €. 703,40, n. 199/14 del 27/02/2021 pari ad €. 1.108,50, 47/14 del
28/04/2022 pari ad €. 798,50.
Di contro privo di prova, attesa la insufficienza della documentazione allegata, deve ritenersi il credito portato dalle fatture n. 577/14 del 12/07/2016, n. 179/14 del 12/10/2019, il cui importo non risulta supportato da alcuna allegazione ulteriore a supporto.
Ugualmente deve ritenersi con riferimento al credito esposto nella fattura n. 928/14 del 27/02/2018
e nella fattura n. 153/14 del 06/09/2019 e nella n. 43/14 del 18/05/2018 ove risultano prodotte le sole dichiarazioni d'impegno rese dal tutore familiare o dal paziente senza indicazioni ulteriori a supporto della domanda di parte opponente.
Ne consegue che la somma oggetto della pretesa creditoria azionata mediante l'opposta ingiunzione riferita a tale causale va ridotta a quella di euro 32.154,40.
Quanto al credito portato dalle fatture relative alle attività socio - riabilitative in strutture psichiatriche si osserva che il rifiuto opposto dal Comune, identificato nel mancato rispetto della tabella A del
D.P.C.M. 14/02/2001 recepito dall'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia con
D.A. 320/2014 all'art. 3 e all'art. 4 non trova adeguata giustificazione alla luce della documentazione allegata da parte opposta.
Dirimenti sul punto risultano le comunicazioni aventi ad oggetto le richieste di fatturazione, inviate al e munite di apposito protocollo, indicative delle modalità di determinazione Parte_1 dell'importo, con indicazione del periodo di riferimento, della retta giornaliera e dell'importo totale mensile per ospite a carico del il tutto in conformità alla disciplina sopra citata e coincidente Pt_1 con quanto poi riportato in alcune delle fatture per cui v'è causa.
In particolare, attraverso la richiesta di fatturazione prot. 1295/15 SMA 2 dell'11/06/2015 - prot.
3139/B.F. del 16/06/2015 risulta provato il credito indicato nella fattura n. 462/14 del 27/09/2015 di importo pari ad €. 3.170,00; con la richiesta prot. 1801/15 del 24/08/2015 S.M.A. 2 – prot. 4608/BF del 28/08/2015 del credito portato dalla fattura 659/14 del 16/11/2015 di €. 4.358,00, con la richiesta prot. 1924/18 S.M.A. 2 del 19/10/2018 – prot. 5482/EP del credito portato dalla fattura n. 225 del
25/12/2018 di €. 3.962,00; con la richiesta prot. 1930/18 S.M.A. 2 del 19/10/2018 – prot. 5491 EP del 24/10/2018 risulta provato il credito portato dalla fattura 231/14 di €. 4.028,00; con la richiesta prot. 2054/18 S.M.A. 2 del 09/11/2018 – prot. 6131/EP del 14/11/2018 risulta provato il credito portato dalla fattura n. 245/14 del 13/01/2019 di importo pari ad €. 4.061,00; con la richiesta prot.
1135/15 S.M.A. 2 del 19/05/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 400/14 del 07/08/2015 di importo pari ad €. 3.071,00; con la richiesta prot. 613/16 S.M.A. 2 del 09/03/2016 – prot. 1552/ B.F. del 14/03/2016 dell'importo portato dalla fattura n. 438/14 del 18/06/2016 di €. 5.117,00, con la richiesta prot. 1486/2015 S.M.A. 2 del 07/07/2015 – prot. 3733/B.F. del 10 luglio 2015 dell'importo portato dalla fattura n. 466/14 del 27/09/2015 di €. 4.193,00, con la richiesta Prot. 2153/15 S.M.A 2 del 14/10/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 907/14 di €. 4.259,00, con la richiesta prot. N.
2154/15 S.M.A 2 del 14/10/2014 dell'importo portato dalla fattura n. 908/14 del 08/01/2016 di €.
3.698,00, con la richiesta Prot. 2252/2015 S.M.A. 2 del 27/10/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 987/14 del 25/01/2016 di €. 3.335,00, con la richiesta prot. 2327/15 S.M.A. 2 del 05/11/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 993/14 del 25/01/2016 di €. 4.688,00.
Conseguentemente, a fronte del complessivo importo richiesto a tale titolo il credito azionato dall'azienda sanitaria nei confronti del va rideterminato nella somma di euro Parte_1
47.940.00
Ne consegue che l' risulta creditrice nei confronti del Controparte_1
per le causali di cui sopra della somma di euro €. 110.336,42, somma al cui Parte_1
pagamento va condannato il Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dal Comune opponente con cui si chiede in via riconvenzionale la condanna dell'Azienda sanitaria di al pagamento della somma di euro CP_1
917.124,01 oltre interessi nella misura per legge deve ritenersi che il credito del Parte_1
Parte nei confronti dell' trova titolo nell'Ordinanza 2/Rif del 25/09/2020 che all'art. 2 prevede l'esercizio a carico del dell'attività di raccolta, trasporto, e smaltimento dei Parte_1
rifiuti delle utenze di tipo A durante il periodo emergenza epidemiologica da virus Covid 19 . In ordine a tale servizio, il cui svolgimento da parte del non vi è alcuna contestazione ex Pt_1 adverso in entrambi i periodi specificati (dal 19/11/2020 al 31/07/2021 e dall' agosto 2021 al
31/03/2022 ) va rilevato che dalle acquisizioni processuali non è dato ricavare elementi a supporto esigibilità del credito che il comune chiede portarsi in compensazione
Infatti dalla documentazione versata in atti risulta in corso da parte dei competenti Uffici dell'
[...]
(economato e Patrimonio), la pendenza dell'attività valutativa tecnico/contabile per CP_1
verificare la congruità delle somme richieste dal Pt_1
In proposito va rilevato che con la nota protocollo ASP n. 89979 del 19.10.2023 la stessa azienda sanitaria in risposta alla richiesta di pagamento inoltrata dal ha evidenziato che Parte_1
“…. la documentazione fornita non risulta sufficiente a provare in concreto gli accessi effettuati dalla
IGM Rifiuti Industriale s.r.l. presso il domicilio degli utenti positivi al Covid 19…” sollecitando al contempo il detto comune ad elencare “… la data ed i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali
è stato effettuato il servizio di prelievo dei rifiuti a domicilio”
A fronte di ciò non risulta evasa alcuna richiesta in tal senso dal chen on ha Controparte_6
neanche contestato in questa sede la fondatezza del richiesto approfondimento istruttorio. Parte Va poi rilevato che secondo la difesa con nota protocollo n. 33809/22 del 17/05/2022 l' nel sollecitare il al pagamento della somma di euro 391.954,21 ha concluso che Parte_1
“in caso di mancato saldo del dovuto entro il termine di 30 giorni a far data dal ricevimento della presente si porranno in essere, senza ulteriore avviso tutte le azioni finalizzate al recupero dei crediti, comprese eventuali compensazioni per somme a qualsiasi titolo dovute a Codesto e per le Pt_1
quali ad oggi sono in corso le procedure di liquidazione per un importo complessivo pari a
192.822,80 (poi rettificato in correzione in euro 182.822,76)”.
Ora deve ritenersi che al contrario di quanto preteso dal opponente in forza dell'alletata Pt_1
nota non può configurarsi un riconoscimento di debito in ordine alle somme dovute per servizio svolto durante il Covid in quanto solo genericamente si fa riferimento alla somma indicata dall'azienda sanitaria dovuta al non essendo specificata affatto la causale di tale credito. Pt_1
Ne consegue che a fronte della rilevata genericità non può neanche addivenirsi alla invocata compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. né tantomeno può ritenersi provata la pretesa azionata in via riconvenzionale che va quindi rigettata.
Va quindi revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannato il al pagamento Parte_1 in favore dell'azienda sanitaria convenuta della somma di euro 110.336,42, oltre interessi come da domanda.
Quanto alle spese processuali considerato l'esito della lite, ovvero la riduzione dell' importo ingiunto, da euro 391.954,32 , intimata con l'opposto decreto a quella di euro 110.336,42 nonché del rigetto della proposta riconvenzionale, vista la prevalente soccombenza del possono Pt_1
porsi a carico del limitatamente alla metà, compensandosi per la rimanente parte. Pt_1 liquidarsi per l'intero come da dispositivo che segue ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche, avendo riferimento al decisum,
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4024/2023 in parziale accoglimento della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1126/2023 così dispone:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna il al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 110.336,42, oltre interessi come da domanda;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna il al rimborso in favore dell' delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali limitatamente alla metà, liquidandosi per l'intero nella somma di euro 14.103,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA, e compensandosi per la rimanente parte.
Siracusa 25 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2023 R.G. promossa da:
(P.I. e C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato ad in via Principe Umberto n. 230 presso lo studio Pt_1 dell'avv. Emilia Pignato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a in Viale Teracati n. 158/B CP_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Napoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 30/01/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1126/2023 reso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento n. R.G 4493/2022 il 10/09/2023 e notificato l'11/09/2023 con il quale l' aveva Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di €. 391.954,32 oltre interessi come determinati in domanda, nonché le spese del procedimento liquidate in €. 4.185,00 oltre spese generali iva e c.p.a.
Deduceva che la fattura n. 1/16 del 20/01/2022 per l'importo complessivo di €. 2.096,07 era stata regolarmente pagata in data 21/02/2022, come da mandato di pagamento allegato.
In ordine alle fatture n. 1375/14 del 16/12/2016 di euro 3.944,78, n. 1394/14 del 28/12/2016 di euro
3.944,78, n. 904/14 del 14/12/2017 di euro 3.944,78, n. 303/14 del 31/12/2018 di euro 3.942,78, n.
30/16 del 22/10/2019 di €. 3.944,78, n. 49/16 del 02/11/2020 di euro 3.944,78, n. 5/16 del 02/02/2022 di euro 3.944,78, n. 60/16 del 12/09/2022 di euro 2.630,56, per un importo complessivo pari ad euro
30.242,02, dovute a titolo di canone di locazione con aggiornamento ISTAT dell'immobile di Via Marina di Levante-Piazza Madonna delle Grazie, deduceva la non debenza delle somme stante la comunicazione di avvenuto rilascio dell'immobile avvenuto il 10/03/2014.
Precisava che, dichiarato lo stato di dissesto del con deliberazione di Consiglio Comunale Pt_1
Part n. 27 del 30/07/2015 cui faceva seguito la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione, l' aveva presentato istanza di ammissione al passivo dell'ente comunale per il pagamento, tra le altro, Cont di alcuni canoni di locazione dal 2009 al 2014, e che con delibera 224/2019 l' ne aveva disposto l'ammissione parziale, riconoscendo le annualità relative ai canoni dal 2009 al 2013, mentre per l'anno 2014 il debito era stato riconosciuto fino alla data del 10/03/2014, data della comunicazione di rilascio dell'immobile.
Deduceva poi che l'azienda sanitaria non aveva impugnato la deliberazione ma che, al contrario, aveva stipulato transazione con l' con regolare proposta transattiva prot. 23200 Controparte_3
del 29/03/2021 e sua successiva accettazione con prot. N. 30591 del 30/04/2021 con la quale il si era impegnato al pagamento del credito riconosciuto dalla Commissione Straordinaria di Pt_1
Liquidazione e di contro, l' aveva accettato la somma offerta Controparte_1
“ a saldo e completo soddisfo di ogni diritto derivante dal predetto credito, con rinunzia ad ogni altra pretesa attuale e/o futura nei confronti del ”, rinunciando, altresì “ a tutte Parte_1 le azioni giudiziali o extragiudiziali ed esecutive eventualmente intraprese” così accettando la validità della comunicazione di rilascio dell'immobile ai fini dell'interruzione definitiva del rapporto locatizio.
Deduceva ancora la pendenza di altro giudizio nel quale il aveva chiesto di Parte_1 accertare l'illegittimità del rifiuto opposto dall' alla restituzione delle Controparte_1
chiavi.
Quanto alle fatture relative ai ricoveri in RSA per un importo complessivo di euro 36.609,38 di seguito specificate, contestava la fondatezza della pretesa creditoria evidenziando che non erano dovuti non essendo stata calcolata la quota di compartecipazione da parte dell'
[...]
come da Decreto Regionale 25 gennaio 2013 e succ. modificazioni ponendo, Controparte_1
di contro, interamente le spese a carico del Pt_1
Contestava quindi gli importi portati dalle fatture di seguito richiamate: fattura N. 576/14 del
12/07/2016, fattura n. 577/14 del 12/07/2016, fattura n. 578/14 del 12/07/2016, fattura n. 1217/14 del
15/01/2017, fattura n. 297/14 del 24/07/2017, fattura n. 379/14 del 15/08/2017, fattura n. 928/14 del
27/02/2018, fattura n. 161/14 del 02/04/2016, fattura n. 936/14 del 27/02/2018, fattura n. 30/2014 del
16/04/2018, fattura n. 35/14 del 20/04/2018, fattura n. 283/14 del 26/04/2016, fattura n. 43/14 del
18/05/2018, fattura n. 99/14 del 07/07/2018, fattura n. 960/14 del 17/12/2016, fattura n. 32/14 del
14/04/2019, fattura n. 908/14 del 16/02/2018, fattura n. 72/14 del 15/06/2019, fattura n. 961/14 del 17/12/2016, fattura n. 206/14 del 24/11/2018, fattura n. 153/14 del 06/09/2019, fattura n. 179/14 del
12/10/2019, fattura n. 259/14 del 09/02/2020, fattura n. 34/14 del 25/04/2020, fattura n. 194 del
27/02/2021, fattura n. 196/14 del 27/02/2021, fattura n. 197/14 del 27/02/2021, fattura n. 199/14 del
27/02/2021, fattura n. 47/14 del 28/04/2022.
Contestava inoltre la pretesa creditoria riferita al rifiuto delle altre e residue fatture relative alle attività socio-riabilitative in strutture psichiatriche, rilevando il mancato rispetto della tabella A del
D.P.C.M. 14/02/2001 recepito dall'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia con
D.A. 320/2014 all'art. 3 e deducendo la genericità e la incompletezza della documentazione. Parte Chiedeva poi in via riconvenzionale, assumendo di aver svolto in sostituzione dell' servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti delle utenze di tipo nel corso dell'emergenza Parte epidemiologica da virus covid 19, la condanna dell' al pagamento delle somme corrispondenti ai crediti correlati a tali servizi, deducendo di aver avanzato richiesta di rimborso per il periodo dal
19/11/2020 al 31/07/2021 per un importo quantificato con nota di protocollo 57490 del 08/09/2021 pari ad euro 182.822,76, rispetto al quale controparte si era riconosciuta debitrice nella nota protocollata n. 33809/22 e che quindi tale importo doveva porsi a compensazione del credito di €.
391.954,21.
Faceva rilevare altresì che in data 03/06/2022, con prot. N. 37730/22 il aveva Parte_1
sollecitato il rimborso spese raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti Covid 19 per il periodo da agosto
2021 al 31/03/2022 per una somma complessiva di euro 696.962,75 e che con successiva nota prot.
37800/22 del 03/06/2022 aveva trasmesso tutti i documenti giustificativi del credito vantato;
che aveva fatto seguito un ulteriore sollecito del credito sopra descritto di euro 696.962,75 con prot. N.
48793/23 del 24/07/2023.
Deduceva quindi, anche sulla base della determina N. 1943 del 26/10/2021 del Responsabile del
Settore Finanza e Patrimonio, Servizio Bilancio e Contabilità del che l'Asp era Parte_1
debitrice per il periodo dal 19/11/2020 al 31/08/2021 di un credito certo, liquido ed esigibile per la somma di euro 220.161,26, mentre sulla base della determina N. 1612 del 11/05/2023 del
Responsabile del Settore Finanza e Patrimonio, Servizio Bilancio e Contabilità del Parte_1
dall' 01/09/2021 al 31/03/2022 era debitrice di un credito certo, liquido ed esigibile per la
[...]
somma di euro 696.962,75, e quindi complessivamente della somma di euro 917.124,01.
Tanto premesso chiedeva accogliersi l'opposizione, revocando il decreto opposto e in via Parte riconvenzionale la condanna dell' al pagamento della somma di €. 917.124,01 oltre interessi nella misura di legge prevista. In subordine, chiedeva la compensazione delle somme dovute dalla CP_ Parte opposta, con condanna a versare la eventuale differenza. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio l' deducendo, in via preliminare, il Controparte_1
mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Quanto al credito vantato, in ordine alle fatture relative ai canoni di locazione dell'immobile di via
Marina di Levante, sede della ex prefettura ed ex Tribunale di Augusta deduceva che quelle azionate con la procedura monitoria riguardavano le successive annualità e, quindi, i canoni scaduti e non Cont ancora pagati dal per gli anni 2015 – 2022 periodo non di competenza della Parte_1 del dissesto e, rispetto alle quali, non era stata sottoscritta alcuna transazione, quest'ultima interamente riferita ai crediti ammessi alla massa passiva del dissesto.
Contestava l'assunto secondo cui l' , accettando la Controparte_1 transazione aveva accettato la comunicazione di rilascio dell'immobile in data 10/03/2014 , con conseguente cessazione definitiva del rapporto locatizio, tenuto conto delle risultanze dei verbali di sopralluogo del febbraio 2017, redatti e firmati congiuntamente dalle parti, che evidenziavano i Part macroscopici danni all'immobile, tali che l' aveva rifiutato di acquisire il possesso delle chiavi riservandosi di chiedere al di eseguire le manutenzioni necessarie e/o il risarcimento del Pt_1
danno, questione questa estranea al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Siracusa iscritto al n. 4428/2022 R.G.
Quanto al credito portato dalle fatture relative ai ricoveri in RSA e alle attività socio - riabilitative deduceva oltre alla genericità della produzione documentale, che il rifiuto opposto dal Parte_1
indicava tra le causali sempre e solamente la mancanza dello stanziamento economico –
[...]
finanziario, non essendo mai stato opposto alcun errore di calcolo.
Contestava infine la domanda riconvenzionale evidenziando la mancanza dei requisiti per far luogo alla invocata compensazione, liquidità ed esigibilità del credito, trattandosi di somme disomogenee rispetto ai crediti vantati con l'ingiunzione.
Deduceva in ogni caso che la documentazione inoltrata dal comune per il servizio svolto dal Pt_1 per conto dell'azienda sanitaria durante il periodo Covid era al vaglio dei competenti uffici.
Tanto premesso chiedeva rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto al pagamento dei crediti indicati oltre interessi di legge ex D. Lgs 231/2002 su tutte le fatture azionate, sino al soddisfo e alle spese del procedimento monitorio. Chiedeva ancora il rigetto della domanda di riconvenzionale, affermarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Con Parte_1
vittoria di spese e compensi.
Esperita la procedura di mediazione, come da verbale negativo allegato, con decreto del 30/01/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue *****
L'opposizione va accolta solo parzialmente per le ragioni di seguito espresse.
Va ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la regola iuris del giudizio ordinario di cognizione, che segue la fase a cognizione sommaria, si intreccia con la disciplina dell'onere probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni, delineata dall'indirizzo granitico del
Supremo CO (vedi per tutte SS.UU. Cass. civ. n. 13533/2001) secondo cui “…il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, il risarcimento ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, laddove invece grava su quest'ultima (debitore) l'onere della prova del fatto estintivo della pretesa altrui, mediante
l'adempimento”
Quanto alla valutazione dell'assolvimento degli oneri probatori nel presente giudizio da parte del creditore/opposto va ricordato che la fattura commerciale, in quanto documento unilaterale riveste rilevanza di prova idonea nella sola fase monitoria, sicchè concesso il decreto si riespandono le regole in tema di prova di cui all'art. 2697 c.c. dell'ordinario giudizio di cognizione che esigono la prova piena della pretesa creditoria, in riferimento alle quali quindi la fattura non può essere considerata di per sé elemento di prova idoneo a suffragare la pretesa creditoria azionata con il monitorio.
Ne deriva allora che nel caso di specie la fattura n. 1/16 del 20/01/2022, in ordine alla quale parte opponente invoca e dimostra l'avvenuto pagamento, non rientra tra quelle allegate al fascicolo monitorio né risulta inclusa nell'estratto conto al 19/09/2022, sicchè il pagamento della stessa è del tutto ininfluente ai fini della odierna decisione.
Quanto alle somme portate dalle fatture che riportano, quale descrizione giustificativa “canone di locazione con aggiornamento ISTAT immobile Via Marina di Levante – Piazza Madonna delle
Grazie” sostiene l'opponente la non debenza, evidenziando la cessata locazione e l'avvenuto pagamento delle somme già accertate e ammesse al passivo come da transazione prodotta.
Tale argomento tuttavia cozza con il principio giurisprudenziale del Supremo CO (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 12977/2013) secondo cui, in caso di rifiuto al rilascio dell'immobile locato da parte del locatore così rileva “…qualora il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato o compiuto innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto” Dirimente risulta altresì il consolidato principio per cui il solo rilascio dell'immobile non può costituire, ex se, presupposto utile alla cessazione del rapporto, in quanto l'obbligo di restituire l'immobile locato deve essere adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio del locatore o con l'incondizionata messa a disposizione del bene, attività che nel caso di specie non risultano essere state poste dal locatore, così evidenziando una carenza dimostrativa in ordine alla interruzione del rapporto locatizio.
Inequivocabile è quanto emerge in proposito dai verbali di sopralluogo del 15 e 23 febbraio 2017, ritualmente depositati dalla difesa dell' , da cui risulta non solo la presenza di Controparte_1 notevoli danni all'interno dell'immobile locato al Comune di ma soprattutto, proprio in Pt_1 considerazione delle condizioni precarie del bene locato, il rifiuto da parte dell'
[...]
di acquisire il possesso delle chiavi, con riserva di richiedere le opportune Controparte_1
manutenzioni e/o il risarcimento dei danni.
Si aggiunga poi che, ad ulteriore supporto dell'argomento difensivo dell' , in ordine Controparte_1
alla mancata interruzione del contratto di locazione, che con la nota a firma a firma del Direttore
Amministrativo e del Direttore della , (raccomandata a.r. prot. N. 29236 del 6 Parte_3
novembre 2020, ricevuta dal il 13 novembre 2020) si prende atto del fatto che Parte_1
il alla data della missiva non aveva provveduto alla esecuzione dei lavori occorrenti nello Pt_1
stabile di cui continuava a detenere le chiavi, piuttosto sollecitandone lo svolgimento .
Ne deriva allora che , nonostante la comunicazione del rilascio dell'immobile inoltrata nel marzo
2014 alla stessa non ha fatto seguito la consegna delle chiavi, per come si riscontra all'esito dei richiamati sopralluoghi , a causa del rifiuto opposto dal proprietario motivatamente .
Ne consegue quindi che a fronte della continuazione del rapporto locativo fondatamente il proprietario ha preteso il pagamento delle somme dovute a titolo di canoni locativi scaduti e non ancora pagati dal per gli anni 2015 - 2022. Parte_1
Né a diverse conclusioni può addivenirsi, come pretende la difesa di parte opponente, invocando la deliberazione n. 224/2019, a mezzo dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, che avrebbe riconosciuto in capo alla stessa il credito relativo ai canoni Controparte_1 di locazione per gli anni dal 2009 al 2013 e, parzialmente, anche per l'anno 2014, delibera questa alla quale avrebbe fatto seguito accettazione della transazione a saldo e completo soddisfo del credito.
Invero, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, se è innegabile che, per quanto attiene alla detta voce, la delibera di ammissione è chiaramente riferibile a debiti pregressi rispetto a quelli per cui è causa, ovvero alle somme dovute fino al 10/03/2014, data individuata in quella sede come quella in cui sarebbe avvenuto il rilascio non vi è dubbio che la mancata consegna delle chiavi dell'immobile e dell'accettazione dell'immobile da parte del proprietario, costituiscono elemento fattuali ostativi a ritenere cessato il rapporto locativo tra le parti.
Ne deriva quindi che nessuna rilevanza riveste tale documento in ordine al credito maturato per il periodo successivo a titolo di canoni scaduti, di cui parte opponente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento.
Né in senso contrario rileva la dichiarazione di accettazione della proposta di transazione del
Part 06/04/2021 in cui l' afferma di accettare le somme “..a saldo e completo soddisfo di ogni diritto derivante dal predetto credito ” dichiarazione il cui tenore letterale non può che convergere Cont esclusivamente con quanto accertato dall' in riferimento ai crediti ammessi alla massa passiva del dissesto, la cui delibera risulta espressamente indicata nell'atto in questione.
Le medesime considerazioni vanno evidenziate anche in ordine alla invocata rinunzia ad ogni altra pretesa attuale e/o futura nei confronti del che chiaramente risulta connessa al Parte_1
credito individuato, oltretutto comprensivo di somme dovute da parte dell'ente locale ad altro titolo.
Deve quindi ritenersi senz'altro dovuto da parte del in favore dell' Parte_1 CP_5
la somma complessiva di euro 30.242,02 portata dalle seguenti fatture: n. 1375/14 del
[...]
16/12/2016 per l'importo di euro 3.944,78; n. 1394/14 del 28/12/2016 per l'importo di euro 3.944,78;
n. 904/14 del 14/12/2017 per l'importo di euro 3.944,78, n. 303/14 del 31/12/2018 per l'importo di euro 3.942,78, n. 30/16 del 22/10/2019 per l'importo di euro 3.944,78, n. 49/16 del 02/11/2020 per l'importo di euro 3.944,78, n. 5/16 del 02/02/2022 per l'importo di euro 3.944,78, n. 60/16 del
12/09/2022 per l'importo di euro 2.630,56.
Quanto al credito portato dalle fatture relative ai ricoveri in RSA, contesta il la pretesa Pt_1
azionata assumendo che la somma ingiunta al detto titolo non terrebbe conto della quota di Part compartecipazione tra e evidenziando al contempo che riguardo a ciascuna delle fatture Pt_1
azionate al predetto titolo, sarebbe stato opposto il rifiuto e mancando quindi una prova della pretesa.
Sul punto va rilevato che la opposizione dell'opponente si fonda su una serie di documenti massivamente indicati e come tali privi di decisività laddove invece parte opposta, in ottemperanza al proprio onere probatorio, ha dimostrato la fonte del proprio credito, quanto meno per un consistente numero delle allegate fatture, mediante produzione di documenti da cui risultano indicati i nominativi dei pazienti, i giorni di ricovero e la capacità contributiva del ricoverato unitamente alle modalità di distribuzione delle somme nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Regionale 24 maggio 2010 come modificato dal Decreto Regionale 25 gennaio 2013, evidenziando la corrispondenza dell'importo indicato con quello esposto nella fattura. Può quindi affermarsi che dalle acquisizioni processuali risulta provata la pretesa creditoria mediante le fatture di seguito indicate, a cui sono allegate le autocertificazioni del paziente, indicative del criterio di riparto delle somme e, in alcuni casi, anche della lettera di comunicazione della quota di compartecipazione del comune, debitamente protocollata.
Provati devono ritenersi i crediti riferiti alle seguenti fatture : n. 576/14 del 12/07/2016 di €. 885,80,
n. 578/14 del 12/07/2016 pari ad importo di €. 1453,91, n. 1217/14 del 15/01/2017 pari ad €. 2.288,27,
n. 297/14 del 24/07/2017 pari ad €. 2.162,00, n. 379/14 del 15/08/2017 pari ad €. 1.082,66, n. 161/14 del 02/04/2016 pari ad €. 843,52, n. 936/14 del 27/02/2018 pari ad €. 177,93, n. 30/14 del 16/04/2018 pari ad €. 433.04, n. 35/14 del 20/04/2018 pari ad €, 1079,57, n. 283/14 del 26/04/2016 pari ad €.
759,37, n. 99/14 del 07/07/2018 pari ad €. 760,05, n. 960/14 del 17/12/2016 pari ad €. 4.781,00, n.
32/14 del 14/04/2019 pari €. 1.078,65, n. 908/14 del 16/02/2018 pari ad €. 1.413,07, n. 72/14 del
15/06/2019 pari ad €. 181,44, n. 961/14/ del 17/12/2016 pari ad €. 1.237,78, n. 206/14 del 24/11/2018 pari ad €. 1.078,65, n. 259/14 del 09/02/2020 pari ad €. 2.155,30, n. 34/14 del 25/04/2020 pari ad €.
2.772,17, n. 194 del 27/02/2021 pari ad €. 1.503,92, n. 196/14 del 27/02/2021 pari ad €. 1.415,90, n.
197/14 del 27/02/2021 pari ad €. 703,40, n. 199/14 del 27/02/2021 pari ad €. 1.108,50, 47/14 del
28/04/2022 pari ad €. 798,50.
Di contro privo di prova, attesa la insufficienza della documentazione allegata, deve ritenersi il credito portato dalle fatture n. 577/14 del 12/07/2016, n. 179/14 del 12/10/2019, il cui importo non risulta supportato da alcuna allegazione ulteriore a supporto.
Ugualmente deve ritenersi con riferimento al credito esposto nella fattura n. 928/14 del 27/02/2018
e nella fattura n. 153/14 del 06/09/2019 e nella n. 43/14 del 18/05/2018 ove risultano prodotte le sole dichiarazioni d'impegno rese dal tutore familiare o dal paziente senza indicazioni ulteriori a supporto della domanda di parte opponente.
Ne consegue che la somma oggetto della pretesa creditoria azionata mediante l'opposta ingiunzione riferita a tale causale va ridotta a quella di euro 32.154,40.
Quanto al credito portato dalle fatture relative alle attività socio - riabilitative in strutture psichiatriche si osserva che il rifiuto opposto dal Comune, identificato nel mancato rispetto della tabella A del
D.P.C.M. 14/02/2001 recepito dall'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia con
D.A. 320/2014 all'art. 3 e all'art. 4 non trova adeguata giustificazione alla luce della documentazione allegata da parte opposta.
Dirimenti sul punto risultano le comunicazioni aventi ad oggetto le richieste di fatturazione, inviate al e munite di apposito protocollo, indicative delle modalità di determinazione Parte_1 dell'importo, con indicazione del periodo di riferimento, della retta giornaliera e dell'importo totale mensile per ospite a carico del il tutto in conformità alla disciplina sopra citata e coincidente Pt_1 con quanto poi riportato in alcune delle fatture per cui v'è causa.
In particolare, attraverso la richiesta di fatturazione prot. 1295/15 SMA 2 dell'11/06/2015 - prot.
3139/B.F. del 16/06/2015 risulta provato il credito indicato nella fattura n. 462/14 del 27/09/2015 di importo pari ad €. 3.170,00; con la richiesta prot. 1801/15 del 24/08/2015 S.M.A. 2 – prot. 4608/BF del 28/08/2015 del credito portato dalla fattura 659/14 del 16/11/2015 di €. 4.358,00, con la richiesta prot. 1924/18 S.M.A. 2 del 19/10/2018 – prot. 5482/EP del credito portato dalla fattura n. 225 del
25/12/2018 di €. 3.962,00; con la richiesta prot. 1930/18 S.M.A. 2 del 19/10/2018 – prot. 5491 EP del 24/10/2018 risulta provato il credito portato dalla fattura 231/14 di €. 4.028,00; con la richiesta prot. 2054/18 S.M.A. 2 del 09/11/2018 – prot. 6131/EP del 14/11/2018 risulta provato il credito portato dalla fattura n. 245/14 del 13/01/2019 di importo pari ad €. 4.061,00; con la richiesta prot.
1135/15 S.M.A. 2 del 19/05/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 400/14 del 07/08/2015 di importo pari ad €. 3.071,00; con la richiesta prot. 613/16 S.M.A. 2 del 09/03/2016 – prot. 1552/ B.F. del 14/03/2016 dell'importo portato dalla fattura n. 438/14 del 18/06/2016 di €. 5.117,00, con la richiesta prot. 1486/2015 S.M.A. 2 del 07/07/2015 – prot. 3733/B.F. del 10 luglio 2015 dell'importo portato dalla fattura n. 466/14 del 27/09/2015 di €. 4.193,00, con la richiesta Prot. 2153/15 S.M.A 2 del 14/10/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 907/14 di €. 4.259,00, con la richiesta prot. N.
2154/15 S.M.A 2 del 14/10/2014 dell'importo portato dalla fattura n. 908/14 del 08/01/2016 di €.
3.698,00, con la richiesta Prot. 2252/2015 S.M.A. 2 del 27/10/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 987/14 del 25/01/2016 di €. 3.335,00, con la richiesta prot. 2327/15 S.M.A. 2 del 05/11/2015 dell'importo portato dalla fattura n. 993/14 del 25/01/2016 di €. 4.688,00.
Conseguentemente, a fronte del complessivo importo richiesto a tale titolo il credito azionato dall'azienda sanitaria nei confronti del va rideterminato nella somma di euro Parte_1
47.940.00
Ne consegue che l' risulta creditrice nei confronti del Controparte_1
per le causali di cui sopra della somma di euro €. 110.336,42, somma al cui Parte_1
pagamento va condannato il Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dal Comune opponente con cui si chiede in via riconvenzionale la condanna dell'Azienda sanitaria di al pagamento della somma di euro CP_1
917.124,01 oltre interessi nella misura per legge deve ritenersi che il credito del Parte_1
Parte nei confronti dell' trova titolo nell'Ordinanza 2/Rif del 25/09/2020 che all'art. 2 prevede l'esercizio a carico del dell'attività di raccolta, trasporto, e smaltimento dei Parte_1
rifiuti delle utenze di tipo A durante il periodo emergenza epidemiologica da virus Covid 19 . In ordine a tale servizio, il cui svolgimento da parte del non vi è alcuna contestazione ex Pt_1 adverso in entrambi i periodi specificati (dal 19/11/2020 al 31/07/2021 e dall' agosto 2021 al
31/03/2022 ) va rilevato che dalle acquisizioni processuali non è dato ricavare elementi a supporto esigibilità del credito che il comune chiede portarsi in compensazione
Infatti dalla documentazione versata in atti risulta in corso da parte dei competenti Uffici dell'
[...]
(economato e Patrimonio), la pendenza dell'attività valutativa tecnico/contabile per CP_1
verificare la congruità delle somme richieste dal Pt_1
In proposito va rilevato che con la nota protocollo ASP n. 89979 del 19.10.2023 la stessa azienda sanitaria in risposta alla richiesta di pagamento inoltrata dal ha evidenziato che Parte_1
“…. la documentazione fornita non risulta sufficiente a provare in concreto gli accessi effettuati dalla
IGM Rifiuti Industriale s.r.l. presso il domicilio degli utenti positivi al Covid 19…” sollecitando al contempo il detto comune ad elencare “… la data ed i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali
è stato effettuato il servizio di prelievo dei rifiuti a domicilio”
A fronte di ciò non risulta evasa alcuna richiesta in tal senso dal chen on ha Controparte_6
neanche contestato in questa sede la fondatezza del richiesto approfondimento istruttorio. Parte Va poi rilevato che secondo la difesa con nota protocollo n. 33809/22 del 17/05/2022 l' nel sollecitare il al pagamento della somma di euro 391.954,21 ha concluso che Parte_1
“in caso di mancato saldo del dovuto entro il termine di 30 giorni a far data dal ricevimento della presente si porranno in essere, senza ulteriore avviso tutte le azioni finalizzate al recupero dei crediti, comprese eventuali compensazioni per somme a qualsiasi titolo dovute a Codesto e per le Pt_1
quali ad oggi sono in corso le procedure di liquidazione per un importo complessivo pari a
192.822,80 (poi rettificato in correzione in euro 182.822,76)”.
Ora deve ritenersi che al contrario di quanto preteso dal opponente in forza dell'alletata Pt_1
nota non può configurarsi un riconoscimento di debito in ordine alle somme dovute per servizio svolto durante il Covid in quanto solo genericamente si fa riferimento alla somma indicata dall'azienda sanitaria dovuta al non essendo specificata affatto la causale di tale credito. Pt_1
Ne consegue che a fronte della rilevata genericità non può neanche addivenirsi alla invocata compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. né tantomeno può ritenersi provata la pretesa azionata in via riconvenzionale che va quindi rigettata.
Va quindi revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannato il al pagamento Parte_1 in favore dell'azienda sanitaria convenuta della somma di euro 110.336,42, oltre interessi come da domanda.
Quanto alle spese processuali considerato l'esito della lite, ovvero la riduzione dell' importo ingiunto, da euro 391.954,32 , intimata con l'opposto decreto a quella di euro 110.336,42 nonché del rigetto della proposta riconvenzionale, vista la prevalente soccombenza del possono Pt_1
porsi a carico del limitatamente alla metà, compensandosi per la rimanente parte. Pt_1 liquidarsi per l'intero come da dispositivo che segue ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche, avendo riferimento al decisum,
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4024/2023 in parziale accoglimento della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1126/2023 così dispone:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna il al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 110.336,42, oltre interessi come da domanda;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna il al rimborso in favore dell' delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali limitatamente alla metà, liquidandosi per l'intero nella somma di euro 14.103,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA, e compensandosi per la rimanente parte.
Siracusa 25 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore