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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dr.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dr.ssa Alessia Caprio Giudice
dr.ssa Cristina Colombo Giudice onorario letti gli atti,
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133/2025 V.G., avente ad oggetto: adozione di persona maggiorenne promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025 da
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Martina Ircani, elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), via Gruccia, n.
23/g;
PARTE RICORRENTE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, il ricorrente, adottante, , Parte_1 di anni 62, coniuge dal 2009 della madre dell'adottando, Persona_1 vedova del padre biologico dell'adottando, , deceduto il Persona_2
23.11.1995, ha chiesto di poter adottare nato a [...] il Persona_3
28.03.1993.
Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 28.06.2009, ovvero dopo quattordici anni Persona_4 dalla morte del padre biologico dell'adottando.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che avrebbe da sempre Persona_3
fatto parte del nucleo familiare e, dopo varie esperienze in giro per Parte_2
il mondo, sarebbe tornato a vivere insieme al e alla Pt_1 Per_1
Ha inoltre dedotto di non aver nessun discendente.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto di poter adottare Persona_3
Disposta con decreto del 30.01.2025 la convocazione degli interessati, ai sensi degli artt. 296 e 297 c.c., costoro sono comparsi all'udienza del
08.04.2025 e, in particolare, sono comparsi: il ricorrente adottante , Parte_1
l'adottando e la madre dell'adottando , i quali Persona_3 Persona_1
tutti hanno espresso il loro consenso e ribadito la loro volontà di addivenire all'adozione di Persona_3
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione per la decisione collegiale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2025.
Ciò posto, sussistendo tutte le condizioni di cui all'art. 291, comma primo,
c.c. e considerato che l'adozione corrisponde agli interessi della persona adottanda, anche in ragione del forte e continuativo legame che si è instaurato tra l'adottante e l'adottando nel corso degli anni, ritiene questo Collegio che la domanda deve essere accolta.
2 La persona adottata aggiunge al proprio cognome quello di ” Pt_1
anteponendolo al proprio, ex art. 299 c.c.
P.Q.M.
visti gli artt. 313 e 314 c.c. il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: si fa luogo all'adozione di nato a [...] il Persona_3
28.03.1993, da parte di , nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...].
La persona adottata aggiunge al proprio cognome quello di ” Pt_1
anteponendolo al proprio.
Manda alla Cancelleria per l'iscrizione della presente sentenza nell'apposito
Registro e di comunicarla all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Arezzo, camera di consiglio del 11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dr.ssa Lucia Faltoni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dr.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dr.ssa Alessia Caprio Giudice
dr.ssa Cristina Colombo Giudice onorario letti gli atti,
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133/2025 V.G., avente ad oggetto: adozione di persona maggiorenne promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025 da
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Martina Ircani, elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), via Gruccia, n.
23/g;
PARTE RICORRENTE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, il ricorrente, adottante, , Parte_1 di anni 62, coniuge dal 2009 della madre dell'adottando, Persona_1 vedova del padre biologico dell'adottando, , deceduto il Persona_2
23.11.1995, ha chiesto di poter adottare nato a [...] il Persona_3
28.03.1993.
Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 28.06.2009, ovvero dopo quattordici anni Persona_4 dalla morte del padre biologico dell'adottando.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che avrebbe da sempre Persona_3
fatto parte del nucleo familiare e, dopo varie esperienze in giro per Parte_2
il mondo, sarebbe tornato a vivere insieme al e alla Pt_1 Per_1
Ha inoltre dedotto di non aver nessun discendente.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto di poter adottare Persona_3
Disposta con decreto del 30.01.2025 la convocazione degli interessati, ai sensi degli artt. 296 e 297 c.c., costoro sono comparsi all'udienza del
08.04.2025 e, in particolare, sono comparsi: il ricorrente adottante , Parte_1
l'adottando e la madre dell'adottando , i quali Persona_3 Persona_1
tutti hanno espresso il loro consenso e ribadito la loro volontà di addivenire all'adozione di Persona_3
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione per la decisione collegiale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2025.
Ciò posto, sussistendo tutte le condizioni di cui all'art. 291, comma primo,
c.c. e considerato che l'adozione corrisponde agli interessi della persona adottanda, anche in ragione del forte e continuativo legame che si è instaurato tra l'adottante e l'adottando nel corso degli anni, ritiene questo Collegio che la domanda deve essere accolta.
2 La persona adottata aggiunge al proprio cognome quello di ” Pt_1
anteponendolo al proprio, ex art. 299 c.c.
P.Q.M.
visti gli artt. 313 e 314 c.c. il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: si fa luogo all'adozione di nato a [...] il Persona_3
28.03.1993, da parte di , nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...].
La persona adottata aggiunge al proprio cognome quello di ” Pt_1
anteponendolo al proprio.
Manda alla Cancelleria per l'iscrizione della presente sentenza nell'apposito
Registro e di comunicarla all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Arezzo, camera di consiglio del 11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dr.ssa Lucia Faltoni
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