TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11604/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mandarini Francesca, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 16/11/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 909 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: ER il 05/05/2008, il 06/12/2010 e il 27/05/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 22.05.2018.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono CP_1 Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
CONFERMA l'affidamento condiviso paritario dei figli minori con collocazione dei medesimi presso la madre, nella casa familiare sita in Torino, alla Via Bernardino n. 20;
CONFERMA l'affidamento con tempi di permanenza paritari e, pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le ineludibili quanto inderogabili esigenze primarie dei minori e, comunque, secondo le seguenti minime modalità e cadenze:
▪ i figli trascorreranno i fine settimana, alternativamente, presso ciascun genitore il venerdì dall'uscita da scuola con prelievo a carico del medesimo genitore (ossia dalle ore 13:00 per i frequentatori della scuola superiore e medie, e ore 16:30 per il frequentatore della scuola primaria) sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola (ossia fino alle ore 08:00 per tutti i figli);
▪ in settimana i figli trascorreranno le giornate del lunedì e del martedì dal padre dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, il mercoledì ed il giovedì dalla madre (ovverosia dal termine dell'impegno scolastico giornaliero sino al mattino successivo); pagina 2 di 4 ▪ anche per quanto riguarda le vacanze di Natale e di Pasqua o i periodi di assenza da impegni scolastici, verrà osservato il principio dei tempi di permanenza alternati paritari fra i genitori;
▪ durante le vacanze di Natale i bambini trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro, in modo alternato ogni anno (per il 2023 il primo periodo con la mamma e il secondo con il papà);
▪ durante le vacanze pasquali -da individuarsi con il periodo di chiusura delle scuole- e ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e il resto delle vacanze con tempi di permanenza paritari fra i genitori;
▪ in merito alle ferie estive i bambini trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con un genitore e 15 giorni con l'altro. Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore, reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno, salvo impedimenti dettati dai rispettivi datori di lavoro.
DÀ ATTO che, in ogni caso, entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali imprevisti, i quali non consentano il rispetto degli orari e/o dei giorni supra indicati;
DÀ ATTO che i genitori dei minori concordano che gestiranno separatamente le decisioni educative di ordinaria amministrazione, impegnandosi al confronto per quanto attiene, per contro, alle scelte di maggiore importanza (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, interventi sanitari importanti che richiedano anche ospedalizzazione, viaggi all'estero, scelta della scuola, scelta delle attività ludico- ricreative e sportive cui avviare i minori, anche e soprattutto tenendo primariamente conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni) che ne vedranno condivisa la responsabilità.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi i genitori;
DISPONE, per quanto attiene al contributo al mantenimento dei figli minori, che il sig.
[...]
si impegni a versare mensilmente, alla madre, entro il 15 di ogni mese, l'importo CP_1 complessivo di euro 921,00= (diconsi euro novecentoventuno / 00 centesimi=), rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
DÀ ATTO che i coniugi concordano quanto segue:
-nel caso in cui il sig. si dovesse assentare, per impegni di lavoro, per un periodo compreso CP_1 fra 15 e 30 giorni continuativi- durante i quali, in ogni caso, i figli staranno con l'altro coniuge- verserà, per il periodo di assenza, la ulteriore somma di € 300,00 complessiva alla sig.ra entro il 15 del CP_2 mese in cui inizia l'assenza;
-nel caso in cui l'assenza si protragga per oltre un mese la somma di € 300,00 salirà a € 400,00 per ogni mese aggiuntivo o salirà per l'importo in proporzione ad ogni giorno in più aggiuntosi calcolato su € 400,00 al mese;
-nel caso in cui l'assenza dovesse riguardare la sig.ra figli verranno collocati presso il padre CP_2
e il contributo al mantenimento sopra descritto e quantificato dovrà essere corrisposto dalla madre al padre in condizione di totale reciprocità;
DÀ ATTO che i coniugi concordano e individuano nella misura del 50% la percentuale di divisione delle spese straordinarie, delle spese di istruzione, delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese extrascolastiche in genere (a titolo esemplificativo corsi sportivi, corsi linguistici, sportivi, musicali, vacanze studi e simili) e di tutte quelle spese straordinarie necessarie per i figli.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico (o eventuale analogo contributo che dovesse sostituirsi all'assegno familiare) verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi sottoscrivono e qui richiamo integralmente l'allegato piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze di solito godute
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta ER Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11604/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mandarini Francesca, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 16/11/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 909 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: ER il 05/05/2008, il 06/12/2010 e il 27/05/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 22.05.2018.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono CP_1 Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
CONFERMA l'affidamento condiviso paritario dei figli minori con collocazione dei medesimi presso la madre, nella casa familiare sita in Torino, alla Via Bernardino n. 20;
CONFERMA l'affidamento con tempi di permanenza paritari e, pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le ineludibili quanto inderogabili esigenze primarie dei minori e, comunque, secondo le seguenti minime modalità e cadenze:
▪ i figli trascorreranno i fine settimana, alternativamente, presso ciascun genitore il venerdì dall'uscita da scuola con prelievo a carico del medesimo genitore (ossia dalle ore 13:00 per i frequentatori della scuola superiore e medie, e ore 16:30 per il frequentatore della scuola primaria) sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola (ossia fino alle ore 08:00 per tutti i figli);
▪ in settimana i figli trascorreranno le giornate del lunedì e del martedì dal padre dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, il mercoledì ed il giovedì dalla madre (ovverosia dal termine dell'impegno scolastico giornaliero sino al mattino successivo); pagina 2 di 4 ▪ anche per quanto riguarda le vacanze di Natale e di Pasqua o i periodi di assenza da impegni scolastici, verrà osservato il principio dei tempi di permanenza alternati paritari fra i genitori;
▪ durante le vacanze di Natale i bambini trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro, in modo alternato ogni anno (per il 2023 il primo periodo con la mamma e il secondo con il papà);
▪ durante le vacanze pasquali -da individuarsi con il periodo di chiusura delle scuole- e ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e il resto delle vacanze con tempi di permanenza paritari fra i genitori;
▪ in merito alle ferie estive i bambini trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con un genitore e 15 giorni con l'altro. Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore, reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno, salvo impedimenti dettati dai rispettivi datori di lavoro.
DÀ ATTO che, in ogni caso, entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali imprevisti, i quali non consentano il rispetto degli orari e/o dei giorni supra indicati;
DÀ ATTO che i genitori dei minori concordano che gestiranno separatamente le decisioni educative di ordinaria amministrazione, impegnandosi al confronto per quanto attiene, per contro, alle scelte di maggiore importanza (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, interventi sanitari importanti che richiedano anche ospedalizzazione, viaggi all'estero, scelta della scuola, scelta delle attività ludico- ricreative e sportive cui avviare i minori, anche e soprattutto tenendo primariamente conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni) che ne vedranno condivisa la responsabilità.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi i genitori;
DISPONE, per quanto attiene al contributo al mantenimento dei figli minori, che il sig.
[...]
si impegni a versare mensilmente, alla madre, entro il 15 di ogni mese, l'importo CP_1 complessivo di euro 921,00= (diconsi euro novecentoventuno / 00 centesimi=), rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
DÀ ATTO che i coniugi concordano quanto segue:
-nel caso in cui il sig. si dovesse assentare, per impegni di lavoro, per un periodo compreso CP_1 fra 15 e 30 giorni continuativi- durante i quali, in ogni caso, i figli staranno con l'altro coniuge- verserà, per il periodo di assenza, la ulteriore somma di € 300,00 complessiva alla sig.ra entro il 15 del CP_2 mese in cui inizia l'assenza;
-nel caso in cui l'assenza si protragga per oltre un mese la somma di € 300,00 salirà a € 400,00 per ogni mese aggiuntivo o salirà per l'importo in proporzione ad ogni giorno in più aggiuntosi calcolato su € 400,00 al mese;
-nel caso in cui l'assenza dovesse riguardare la sig.ra figli verranno collocati presso il padre CP_2
e il contributo al mantenimento sopra descritto e quantificato dovrà essere corrisposto dalla madre al padre in condizione di totale reciprocità;
DÀ ATTO che i coniugi concordano e individuano nella misura del 50% la percentuale di divisione delle spese straordinarie, delle spese di istruzione, delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese extrascolastiche in genere (a titolo esemplificativo corsi sportivi, corsi linguistici, sportivi, musicali, vacanze studi e simili) e di tutte quelle spese straordinarie necessarie per i figli.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico (o eventuale analogo contributo che dovesse sostituirsi all'assegno familiare) verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi sottoscrivono e qui richiamo integralmente l'allegato piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze di solito godute
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta ER Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4