TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata Milano il 23.07.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Roma il 24.12.1972
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 05.07.2003
(anno 2003 atto n.0636 reg.03 parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadino italiano e Persona_1 Per_2 nato il [...] in [...], cittadino italiano
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Pieve Emanuele (MI), Via Liguria n. 26, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, al marito che vi abiterà unitamente ai figli;
c) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalentemente presso l'abitazione paterna;
d) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni quindici giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina;
durante la settimana il minore trascorrerà con la madre due giorni nella settimana in cui passerà il fine settimana con la stessa, tre giorni durante la settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni infrasettimanali in cui il minore starà presso l'abitazione materna;
e) durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, tale periodo verrà concordato entro il entro il 30 aprile di ogni anno;
per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale e il giorno di Capodanno. Le festività pasquali il minore le trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
f) i coniugi si faranno carico di provvedere al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui gli stessi staranno presso ciascuno di loro e che provvederanno a suddividere nella misura del 50% le spese relative al vestiario;
g) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
h) l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
i) i coniugi al fine di regolare i rapporti economici fra gli stessi, stabiliscono che: la moglie cederà al marito, che fin d'ora accetta, la propria quota di proprietà della casa coniugale sita in Pieve Emanuele
(MI), Via Liguria n. 26 e dei n. 2 box siti in Pieve Emanuele (MI), Via Liguria n.26 al prezzo di Euro
180.000,00=, somma che verrà versata dal marito alla moglie al momento del rogito notarile che verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2025;
l) considerato che gli atti di trasferimento delle proprietà di cui al punto sub i) sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione consensuale della vertenza coniugale, sono soggetti al regime agevolato ex art. 19 L. 74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte Costituzionale;
m) la moglie lascerà la casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali, non appena avrà reperito altra abitazione e, comunque, la stessa lascerà la casa coniugale entro e non oltre il
31.12.2025. Fino a tale momento i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto;
n) fino a quando i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto si faranno carico al 50% ciascuno di tutte le spese relative alla casa coniugale;
o) il conto corrente cointestato presso la Banca verrà chiuso entro e non oltre il Controparte_1
31.12.2025 e le somme giacenti alla data della chiusura verranno suddivise al 50% fra i coniugi;
p) il libretto di risparmio presso la Banca Popolare di SO cointestato ad entrambi i coniugi resterà aperto. I coniugi concordano sin da adesso che nel caso di chiusura le somme giacenti sul libretto succitato verranno suddivise al 50% tra i figli;
q) l'autovettura Ford Fiesta targata DP991DE cointestata ai coniugi rimane in uso al marito;
r) il veicolo caravan (AA65406) intestato al marito e parcheggiato in località Chatillon (Valle
d'Aosta) presso il villaggio LA AM diviene di proprietà della moglie, la quale si farà carico esclusivo di provvedere a tutte le spese di gestione e manutenzione dello stesso a partire dal mese di agosto del 2025;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 05.07.20023 in Milano
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata Milano il 23.07.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Roma il 24.12.1972
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 05.07.2003
(anno 2003 atto n.0636 reg.03 parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadino italiano e Persona_1 Per_2 nato il [...] in [...], cittadino italiano
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Pieve Emanuele (MI), Via Liguria n. 26, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, al marito che vi abiterà unitamente ai figli;
c) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalentemente presso l'abitazione paterna;
d) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni quindici giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina;
durante la settimana il minore trascorrerà con la madre due giorni nella settimana in cui passerà il fine settimana con la stessa, tre giorni durante la settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni infrasettimanali in cui il minore starà presso l'abitazione materna;
e) durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, tale periodo verrà concordato entro il entro il 30 aprile di ogni anno;
per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale e il giorno di Capodanno. Le festività pasquali il minore le trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
f) i coniugi si faranno carico di provvedere al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui gli stessi staranno presso ciascuno di loro e che provvederanno a suddividere nella misura del 50% le spese relative al vestiario;
g) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
h) l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
i) i coniugi al fine di regolare i rapporti economici fra gli stessi, stabiliscono che: la moglie cederà al marito, che fin d'ora accetta, la propria quota di proprietà della casa coniugale sita in Pieve Emanuele
(MI), Via Liguria n. 26 e dei n. 2 box siti in Pieve Emanuele (MI), Via Liguria n.26 al prezzo di Euro
180.000,00=, somma che verrà versata dal marito alla moglie al momento del rogito notarile che verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2025;
l) considerato che gli atti di trasferimento delle proprietà di cui al punto sub i) sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione consensuale della vertenza coniugale, sono soggetti al regime agevolato ex art. 19 L. 74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte Costituzionale;
m) la moglie lascerà la casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali, non appena avrà reperito altra abitazione e, comunque, la stessa lascerà la casa coniugale entro e non oltre il
31.12.2025. Fino a tale momento i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto;
n) fino a quando i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto si faranno carico al 50% ciascuno di tutte le spese relative alla casa coniugale;
o) il conto corrente cointestato presso la Banca verrà chiuso entro e non oltre il Controparte_1
31.12.2025 e le somme giacenti alla data della chiusura verranno suddivise al 50% fra i coniugi;
p) il libretto di risparmio presso la Banca Popolare di SO cointestato ad entrambi i coniugi resterà aperto. I coniugi concordano sin da adesso che nel caso di chiusura le somme giacenti sul libretto succitato verranno suddivise al 50% tra i figli;
q) l'autovettura Ford Fiesta targata DP991DE cointestata ai coniugi rimane in uso al marito;
r) il veicolo caravan (AA65406) intestato al marito e parcheggiato in località Chatillon (Valle
d'Aosta) presso il villaggio LA AM diviene di proprietà della moglie, la quale si farà carico esclusivo di provvedere a tutte le spese di gestione e manutenzione dello stesso a partire dal mese di agosto del 2025;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 05.07.20023 in Milano
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG