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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29237 2023 RG
FRA
Avv. NASO DOMENICO Parte_1
E
Avv. PRINCIPE EMILIA Controparte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.9.203 ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo
Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal
CCNL del comparto scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011 E PER L'EFFETTO
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2018, nella seconda fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 7 Mesi 0 giorni 29, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 9.169,40 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di Cont precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
Ha allegato in fatto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente come Assistente tecnico e di essere stata assunto a tempo determinato dal 1.9.2018; che, nel corso degli anni (e sino alla sua immissione in ruolo) aveva prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato della durata emergente dai contratti e/o certificati di servizio, per complessivi anni 7, mesi 0 e gg 29, al 1° settembre 2018 e, precisamente: Ha quindi lamentato che nonostante avesse lavorato per tutti gli anni indicati con le medesime mansioni e competenze dei colleghi a tempo indeterminato aveva percepito esclusivamente la retribuzione base prevista per i colleghi, senza mai avere aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato, nonché che, dopo l'immissione in ruolo, aveva ottenuto la sua ricostruzione di carriera con anzianità di servizio di anni 6 mesi 0 gg 16, inferiore a quelle effettivamente maturata.
Ha quindi argomentato diffusamente in diritto, anche quanto alla chiamata in giudizio dell' ed al comportamento discriminatorio attuato, in violazione della clausola 4 CP_4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva 1999/70/ce richiamando giurisprudenza di legittimità e merito.
L'Amministrazione resistente si è costituita tempestivamente in giudizio con memoria del 27.3.2024, per la prima udienza del 11.4.2024 (tenuta il 2.5.24) eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e nel merito la prescrizione parziale della pretesa creditoria rivendicata dalla ricorrente;
in ogni caso ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento…;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”.
Concesso termine per note del quale si è avvalsa solo la parte ricorrente, rilevando esclusivamente questioni in diritto, la controversia è stata quindi decisa alla odierna udienza.
Il ricorso non può essere accolto.
Osserva il Giudice che la parte ricorrente, appartenente al personale amministrativo quale Assistente tecnico, assunta in ruolo dal 1.9.2018, chiede di valutare e computare integralmente questo servizio pre-ruolo ai fini degli inquadramenti economici dovuti dalla data di immissione in ruolo.
Per come ormai ritenuto da costante e uniforme giurisprudenza, invero, il servizio pre- ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994.
La S. Corte “A partire da Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti
a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n.
8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918)” (Cass. n. 26505/2023).
Consegue che il lavoratore dipendente a tempo determinato nel corso del servizio pre- ruolo matura gli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n. 30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai CCNL del comparto Scuola via via vigenti.
Sempre nello stesso contesto (cit. Cass. 26505/2023) la S. Corte, con richiamo a precedenti condivisi, ha altresì ritenuto che "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto
a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina" (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che "l'art.
2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)”.
Va poi considerato che la odierna domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE, e che nessuna differenza appare sussistere tra un dipendente ATA assunto a tempo determinato ed un dipendente a tempo indeterminato essendo le mansioni identiche anche in ordine alle modalità esecutive e alla loro regolamentazione (né la modalità di selezione del personale incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento).
Venendo, tuttavia, alla specifica vicenda, risulta che la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato sin dall'a.s. 2006/2007 e, specificamente, per come in ricorso precisato: per l'a.s. 2006/2007 dal 9.1.2006 al 15 2 2007 e dal 16.2. al 31.8.2007 (per 129 + 197 gg.); per l'a.s.2008/2009 al 4.12.2008 al 4.12.2008, dal 15.1.2009 al 25.1.2009, dal 26.1.2009 al 1.2.2009, dal 5.5.2009 al 22.5.2009 (34 gg), per l'a.s. 2009/2010 dal 12.11.2009 al 30.6.2010 (gg. 230); per l'a.s. 2010/2011, dal 28.1.2011 al 20.2.2011, dal 15.3.2011 al 20.3.2011, dall'11.5.2011 al 29.5.2011, dal 30.5.2011 al 1.6.2011, dal 2.6.2011 al 12.6.2011 (gg
34); per l'a.s. 2011/2012 dal 1.12.2011 al 7.12.2011, dal 22.12.2011 al 18.6.2012, dal
19.6.2012 al 30.6.2012, dal 1.7.2012 al 30.8.2012; per l'a.s. 2012/2013, dal 1.9.2012 al 9.9.2012, 1.10.2012 al 30.6.2013; per l'a.s. 2013/2014, dal 1.9.2013 al 1.12.2013, dal 2.112.2013 al 8.12.2013, dal
9.12.2013 al 30.6.2014;
per l'a.s. 2014/2015, dal 17.9.2014 al 31.8.2015;
per l'a.s. 2015/2016, dal 231.10.2015 al 31.8.2016;
per l'a.s. 2016/2017, dal 21.9.2016 al 23.9.2016, dal 30.9.2016 al 30.6.2017;
per l'a.s. 2017/2018 dal 1.9.2017 al 18.9.2017, dal 19.9.2017 al 30.6.2018, e dall'1.7. al
31.8.2018.
Il tutto per complessivi gg 2.234 equivalenti ad anni 6.141.
Considerando le differenze conseguenti al riconoscimento della corretta anzianità all'atto della ricostruzione della carriera, non di meno, deve darsi atto del fatto che la ricorrente, una volta stabilizzata, non ha subìto un effettivo pregiudizio.
Parte Al personale non si applica infatti l'art. 11, comma 14 della Legge 124/1999 che ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento («se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.») e pertanto il periodo pre-ruolo di servizio, a tempo determinato, deve essere riconosciuto il periodo effettivamente prestato (in giorni).
Dal decreto di ricostruzione della carriera in atti, si evince che alla ricorrente è stata riconosciuta l'anzianità di anni 6 e gg 16, a fronte della rivendicata anzianità di 7 anni, mesi 10 e gg 0, che tuttavia non trova riscontro, mentre la retribuzione di euro
18.281,68, alla data del 1.9.2018, risulta peraltro maggiore rispetto a quella indicata come percepita nel conteggio di cui al ricorso.
Il ricorso, quindi, merita l'esito del rigetto, assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali vanno regolate secondo l'ordinaria regola della soccombenza e liquidate considerata anche la limitata attività processuale nonché tenuta presente la riduzione di cui all'art. 152bis Disp. Att. C. p.c., nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 1200,00.
Roma lì, 12.6.2025 Il Giudice