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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 224 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a LIMBADI (VV) il 29/04/1967. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BROGGI ANTONIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NAPOLI (NA) il 17/06/1969 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SARTORIS ELENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
.2) Dichiarare che la separazione è addebitabile al sig. ; .3) Disporre le seguenti condizioni di separazione;
3.a) I Controparte_1 figli in quanto maggiorenni decideranno con chi stare;
3.b) Nel caso essi decidano di stare con la madre, il padre procurerà di tenerli con sé: -Tutti i weekend;
-Almeno un mese di ferie (eventualmente 15 gg d'inverno e 15 gg d'estate) all'anno;
3.c) Verserà un assegno di mantenimento
- per di € 250,00/mese fino alla raggiunta autosufficienza economica;
- per di € ER Per_2
300,00/mese fino alla raggiunta autosufficienza economica, che possa essere sospeso nei momenti in cui il ragazzo abbia uno stipendio, per riprenderlo non appena dovesse perderlo - Oltre a spese straordinarie come da Protocollo di Torino;
3.d) Gli importi sopra indicati potranno essere proporzionalmente ridotti nel caso e soggiornino continuativamente presso il ER Per_2
Pag. 1 padre continuativamente per oltre una settimana in aggiunta ai periodi sopra indicati;
.4) Disporre a favore di , tenuto conto dell'addebito della separazione un assegno di Parte_1 mantenimento € 450,00 mese;
5) La casa coniugale, di proprità di resta Parte_1 assegnata a lei, con tutti gli arredi che contiene;
6) Disporre lo scioglimento del fondo patrimoniale di cui all'atto notaio 20.2.2002 RGN 401.683, Racc.23.737; 7) Tutti gli assegni di cui ai Per_3 punti che precedono, dovranno essere rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo .8) Spese della presente procedura a carico di . Controparte_1
Si dichiara che il contributo unificato per la presente causa è –ratione materiae- di € 98,00
Per parte resistente: Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, rigettando la richiesta di addebito. Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla sig.ra . Quale unica proprietaria dell'immobile conferito nel fondo CP_1 patrimoniale. Nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto, essendo i coniugi autosufficienti. Disporre che il sig. versi alla ricorrente quale contributo nel mantenimento CP_1 del figlio maggiore fino alla di lui autosufficienza, la somma di Euro 200,00 mensili, oltre ER
50% delle spese straordinarie, come da protocollo di Torino, oltre al 100% dell'assegno unico universale
Per il P.M.: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per la determinazione delle condizioni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 18/8/1991 trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Novara anno 1991 parte II serie A al n. 176. Dall'unione tra le parti nascevano: dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e PE
(nato il [...]) è inoltre stato adottato (nato il [...]), ER Persona_5 quest'ultimo adottato dalla coppia, con un ritardo dell'apprendimento. Rappresentava, quindi, che il rapporto con il marito si era deteriorato nel corso del tempo e che questi aveva intrapreso una relazione con un'altra donna (circostanza confermata in sede di esame) Chiedeva, quindi, come in epigrafe. Si costituiva tardivamente resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 24/6/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
Pag. 2 entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 26/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea GHINETTI Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 224 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a LIMBADI (VV) il 29/04/1967. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BROGGI ANTONIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NAPOLI (NA) il 17/06/1969 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SARTORIS ELENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
.2) Dichiarare che la separazione è addebitabile al sig. ; .3) Disporre le seguenti condizioni di separazione;
3.a) I Controparte_1 figli in quanto maggiorenni decideranno con chi stare;
3.b) Nel caso essi decidano di stare con la madre, il padre procurerà di tenerli con sé: -Tutti i weekend;
-Almeno un mese di ferie (eventualmente 15 gg d'inverno e 15 gg d'estate) all'anno;
3.c) Verserà un assegno di mantenimento
- per di € 250,00/mese fino alla raggiunta autosufficienza economica;
- per di € ER Per_2
300,00/mese fino alla raggiunta autosufficienza economica, che possa essere sospeso nei momenti in cui il ragazzo abbia uno stipendio, per riprenderlo non appena dovesse perderlo - Oltre a spese straordinarie come da Protocollo di Torino;
3.d) Gli importi sopra indicati potranno essere proporzionalmente ridotti nel caso e soggiornino continuativamente presso il ER Per_2
Pag. 1 padre continuativamente per oltre una settimana in aggiunta ai periodi sopra indicati;
.4) Disporre a favore di , tenuto conto dell'addebito della separazione un assegno di Parte_1 mantenimento € 450,00 mese;
5) La casa coniugale, di proprità di resta Parte_1 assegnata a lei, con tutti gli arredi che contiene;
6) Disporre lo scioglimento del fondo patrimoniale di cui all'atto notaio 20.2.2002 RGN 401.683, Racc.23.737; 7) Tutti gli assegni di cui ai Per_3 punti che precedono, dovranno essere rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo .8) Spese della presente procedura a carico di . Controparte_1
Si dichiara che il contributo unificato per la presente causa è –ratione materiae- di € 98,00
Per parte resistente: Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, rigettando la richiesta di addebito. Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla sig.ra . Quale unica proprietaria dell'immobile conferito nel fondo CP_1 patrimoniale. Nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto, essendo i coniugi autosufficienti. Disporre che il sig. versi alla ricorrente quale contributo nel mantenimento CP_1 del figlio maggiore fino alla di lui autosufficienza, la somma di Euro 200,00 mensili, oltre ER
50% delle spese straordinarie, come da protocollo di Torino, oltre al 100% dell'assegno unico universale
Per il P.M.: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per la determinazione delle condizioni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 18/8/1991 trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Novara anno 1991 parte II serie A al n. 176. Dall'unione tra le parti nascevano: dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e PE
(nato il [...]) è inoltre stato adottato (nato il [...]), ER Persona_5 quest'ultimo adottato dalla coppia, con un ritardo dell'apprendimento. Rappresentava, quindi, che il rapporto con il marito si era deteriorato nel corso del tempo e che questi aveva intrapreso una relazione con un'altra donna (circostanza confermata in sede di esame) Chiedeva, quindi, come in epigrafe. Si costituiva tardivamente resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 24/6/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
Pag. 2 entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 26/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea GHINETTI Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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