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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/06/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1754/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1974, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla via Riviera di Chiaia n. 242, presso lo studio dell'avv. Ferruccio
Fiorito (c.f.: , che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti C.F._2
rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi apposta in calce al ricorso depositato in data 09.04.2024 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_1
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
in OR NN (Na) alla via Carminiello n. 21 ed elettivamente domiciliato in Trecase (Na) alla via Vesuvio n. 81 presso lo studio dell'avv. Anna Amoruso (c.f.: ), C.F._4 che lo rappresenta e difende in virtu' di procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 9.8.2024 (per le comunicazioni: fax n. : 081-8610986; indirizzo di p.e.c.: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di OR NN
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025 i procuratori delle parti hanno concordemente concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate nel presente verbale di udienza, con compensazione delle spese di lite.
Il PM in data 4.3.2025, letti gli atti, chiede dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Con ricorso depositato in data 09.04.2024 chiedeva al Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Castellammare di TA in data 07.10.2007 e insieme al quale nel 2018 aveva adottato due bambini, , nata il [...], ed Per_1 Per_2 nato il [...]; chiedeva altresì disporsi l'affido condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre ed un'ampia regolamentazione del diritto di visita del padre e porsi a carico di quest'ultimo un contributo mensile al mantenimento della prole di euro
600,00 oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate e previamente concordate.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di differenze caratteriali dei coniugi e della decisione, assunta unilateralmente dal , CP_1
di tornare a lavorare in Lombardia, nonostante fosse stato assunto in Campania a tempo indeterminato ed avesse due figli di cui occuparsi;
che la situazione si era progressivamente aggravata perché l'istante si era ritrovata da sola, e priva di supporto morale e materiale, a gestire i figli con un marito assente e solito denigrarla nel suo ruolo di donna, di moglie e di madre ed una famiglia paterna sempre più invasiva, al punto da arrivare a continui scontri fino all'ultimo, nel 2021, allorchè la ricorrente si era determinata a chiedere la separazione;
che la condizione reddituale dei coniugi era sostanzialmente equivalente (lei era biologa e lavorava presso la
ME.DI. S.r.l. in Castellammare di TA con un reddito annuo di euro 24.000,00 mentre il coniuge era dipendente amministrativo del MIUR con sede lavorativa a Milano e reddito annuo di euro
18.000).
1.2. Costituitosi ritualmente e tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data
09.08.2024, non si opponeva alla domanda di separazione ma ne addebitava la CP_1
responsabilità alla moglie accusandola di averlo sempre umiliato per la qualifica lavorativa ricoperta e, con l'arrivo dei figli, di essersi concentrata esclusivamente su di loro, estromettendo il resistente da ogni decisione a riguardo;
acconsentiva altresì all'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre ed alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo il calendario predisposto dalla nel ricorso introduttivo ma Pt_1
chiedeva di concorrere al mantenimento dei figli versando un assegno mensile di euro 400,00 anziché di euro 600,00, oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie, dovendo sostenere il costo di vitto e alloggio in provincia di Milano, un esborso di euro 300,00 mensili in favore del proprio genitore per l'uso della casa familiare e le spese di viaggio in occasione dei rientri in Campania.
1.4. Depositate le note ex art. 173 ter c.p.c., all'udienza di comparizione dei coniugi del
28.10.2024, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti dichiaravano che i coniugi avevano raggiunto un accordo per regolare le condizioni della loro separazione, di cui venivano precisati i termini essenziali, rappresentando le parti che nelle more il aveva trasferito la sede di lavoro a Roma, per cui, rientrando tutti i CP_1
giorni in Campania, aveva ripristinato un rapporto più intenso con i figli e che la era in Pt_1
procinto di trasferirsi con i figli a Castellammare di TA, dove lavorava e dove i figli frequentavano la scuola;
la causa veniva pertanto rinviata per la formalizzazione di detto accordo all'udienza dell'11.2.2025. All'udienza suddetta, autorizzato dal giudice il deposito in formato cartaceo dell'accordo in data 12.12.2024, scritto e sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai rispettivi difensori, i coniugi ribadivano il contenuto dell'accordo medesimo e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale d'udienza; quindi, rimetteva la causa in decisione innanzi al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
2.1. La domanda di separazione personale dei coniugi proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 09.04.2024 è fondata e pertanto va accolta.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale desumibile dalla gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi e dalla condotta processuale degli stessi, e in particolare dal fallimento di ogni tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi di guisa che, essendo divenuta ormai del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
Vanno dunque disposte le formalità previste dalla legge.
2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come già anticipato, all'udienza di comparizione del
28.10.2024 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo poi formalizzato e depositato all'udienza dell'11.02.2025. Tale accordo, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme agli interessi dei due figli minori e, in specie, al loro diritto alla bigenitorialità, può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base della presente decisione, nei termini riportati in dispositivo.
In particolare si osserva che l'accordo regola ampiamente i tempi di permanenza dei minori presso il padre e,. quanto agi aspetti economici, determina in euro 500,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della prole, importo certamente congruo in considerazione dell'età e delle attuali esigenze dei predetti figli (rispettivamente di 15 e di 13 anni), del reddito del genitore e del mantenimento diretto dei minori cui lo stesso provvede nei periodi in cui ha i figli presso di sé.
Ad integrazione dell'accordo va, peraltro, disposta la rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento, a decorrere da gennaio 2026, in conformità a quanto al riguardo previsto dalla legge.
Deve infine darsi atto che, in base all'accordo delle parti, la in data 13/12/2024 avrebbe Pt_1
iniziato il trascolo che sarebbe terminato il giorno 16/12/2024, data in cui la avrebbe dovuto Pt_1
consegnare le chiavi dell'abitazione al marito;
inoltre dal giorno 14/12 al giorno 16/12, la Pt_1
avrebbe avuto facoltà di accedere presso la casa coniugale previo avviso al marito che avrebbe avuto cura di avvertire i propri familiari per evitare incontri con la signora Ebbene, per Pt_1 quanto allegato dagli stessi coniugi all'udienza dell'11.2.2025, la a quella data aveva Pt_1
effettivamente traslocato e si era trasferita a Castellammare di TA portando via dalla casa familiare “gli arredi, già convenuti dai coniugi, e precisamente, la camera da letto matrimoniale, la cucina, il salone, la cassettiera della figlia , la lavatrice, la , il bimby e gli altri Per_1 Pt_2
robot da cucina, i televisori ad esclusione di quello della figlia, oltre oggetti vari che saranno suddivisi direttamente da loro” (capo b) dell'accordo), sì che di tali patti è sufficiente dare atto in parte motiva, poiché ormai privi di rilevanza attuale.
2.3. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 09.04.2024 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 16.06.1974 e , nato a [...] il [...]; CP_1
2) Ordina all'ufficiale di anagrafe e stato civile del Comune di Castellammare di TA (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 378, parte II, serie A dell'anno
2007);
3) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, di 15 anni e Per_1
di 13 anni, con domicilio presso la madre che nelle more, con il consenso del si Per_2 CP_1
è trasferita con i figli a Castellammare di TA, in un immobile preso in locazione
4) Dispone che il sig. verserà alla sig. quale contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 minori, l'assegno mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie mediche, ludiche, scolastiche e sportive preventivate, concordate e documentate come da protocollo di intesa del COA di OR NN;
la decorrenza dell'assegno di mantenimento sarà dal mese di gennaio 2025 e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
esso inoltre sarà ex lege rivalutato annualmente in base agli indici Istat a decorrere da gennaio 2026;
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che ne avrà la possibilità
compatibilmente con i propri orari di lavoro e con gli impegni scolastici dei ragazzi, comunque almeno due pomeriggi a settimana che saranno, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21,00 (dopo cena) e a week-end alterni dal sabato mattina alle ore 20,00 della domenica sera sempre compatibilmente con i turni di lavoro;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno o in altra data da concordare;
per le festività natalizie un anno dal 24 dicembre al 28 dicembre e l'anno successivo dal 29 dicembre al 2 gennaio di modo che i ragazzi possono trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedi in Albis;
6) Dispone che le festività personali di ciascun genitore (compleanno, onomastico ecc.) verranno trascorse in compagnia dei figli e le festività “personali” dei figli saranno divise da entrambi i coniugi (se pranzano con la mamma ceneranno con il papà e viceversa);
7) Dispone che le decisioni di maggiore interesse per gli stessi figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo esclusivamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8) Dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minori;
9) Dà atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
10) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano alla domanda di addebito;
11) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in OR NN nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1754/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1974, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla via Riviera di Chiaia n. 242, presso lo studio dell'avv. Ferruccio
Fiorito (c.f.: , che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti C.F._2
rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi apposta in calce al ricorso depositato in data 09.04.2024 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_1
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
in OR NN (Na) alla via Carminiello n. 21 ed elettivamente domiciliato in Trecase (Na) alla via Vesuvio n. 81 presso lo studio dell'avv. Anna Amoruso (c.f.: ), C.F._4 che lo rappresenta e difende in virtu' di procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 9.8.2024 (per le comunicazioni: fax n. : 081-8610986; indirizzo di p.e.c.: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di OR NN
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025 i procuratori delle parti hanno concordemente concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate nel presente verbale di udienza, con compensazione delle spese di lite.
Il PM in data 4.3.2025, letti gli atti, chiede dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Con ricorso depositato in data 09.04.2024 chiedeva al Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Castellammare di TA in data 07.10.2007 e insieme al quale nel 2018 aveva adottato due bambini, , nata il [...], ed Per_1 Per_2 nato il [...]; chiedeva altresì disporsi l'affido condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre ed un'ampia regolamentazione del diritto di visita del padre e porsi a carico di quest'ultimo un contributo mensile al mantenimento della prole di euro
600,00 oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate e previamente concordate.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di differenze caratteriali dei coniugi e della decisione, assunta unilateralmente dal , CP_1
di tornare a lavorare in Lombardia, nonostante fosse stato assunto in Campania a tempo indeterminato ed avesse due figli di cui occuparsi;
che la situazione si era progressivamente aggravata perché l'istante si era ritrovata da sola, e priva di supporto morale e materiale, a gestire i figli con un marito assente e solito denigrarla nel suo ruolo di donna, di moglie e di madre ed una famiglia paterna sempre più invasiva, al punto da arrivare a continui scontri fino all'ultimo, nel 2021, allorchè la ricorrente si era determinata a chiedere la separazione;
che la condizione reddituale dei coniugi era sostanzialmente equivalente (lei era biologa e lavorava presso la
ME.DI. S.r.l. in Castellammare di TA con un reddito annuo di euro 24.000,00 mentre il coniuge era dipendente amministrativo del MIUR con sede lavorativa a Milano e reddito annuo di euro
18.000).
1.2. Costituitosi ritualmente e tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data
09.08.2024, non si opponeva alla domanda di separazione ma ne addebitava la CP_1
responsabilità alla moglie accusandola di averlo sempre umiliato per la qualifica lavorativa ricoperta e, con l'arrivo dei figli, di essersi concentrata esclusivamente su di loro, estromettendo il resistente da ogni decisione a riguardo;
acconsentiva altresì all'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre ed alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo il calendario predisposto dalla nel ricorso introduttivo ma Pt_1
chiedeva di concorrere al mantenimento dei figli versando un assegno mensile di euro 400,00 anziché di euro 600,00, oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie, dovendo sostenere il costo di vitto e alloggio in provincia di Milano, un esborso di euro 300,00 mensili in favore del proprio genitore per l'uso della casa familiare e le spese di viaggio in occasione dei rientri in Campania.
1.4. Depositate le note ex art. 173 ter c.p.c., all'udienza di comparizione dei coniugi del
28.10.2024, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti dichiaravano che i coniugi avevano raggiunto un accordo per regolare le condizioni della loro separazione, di cui venivano precisati i termini essenziali, rappresentando le parti che nelle more il aveva trasferito la sede di lavoro a Roma, per cui, rientrando tutti i CP_1
giorni in Campania, aveva ripristinato un rapporto più intenso con i figli e che la era in Pt_1
procinto di trasferirsi con i figli a Castellammare di TA, dove lavorava e dove i figli frequentavano la scuola;
la causa veniva pertanto rinviata per la formalizzazione di detto accordo all'udienza dell'11.2.2025. All'udienza suddetta, autorizzato dal giudice il deposito in formato cartaceo dell'accordo in data 12.12.2024, scritto e sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai rispettivi difensori, i coniugi ribadivano il contenuto dell'accordo medesimo e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale d'udienza; quindi, rimetteva la causa in decisione innanzi al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
2.1. La domanda di separazione personale dei coniugi proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 09.04.2024 è fondata e pertanto va accolta.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale desumibile dalla gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi e dalla condotta processuale degli stessi, e in particolare dal fallimento di ogni tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi di guisa che, essendo divenuta ormai del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
Vanno dunque disposte le formalità previste dalla legge.
2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come già anticipato, all'udienza di comparizione del
28.10.2024 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo poi formalizzato e depositato all'udienza dell'11.02.2025. Tale accordo, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme agli interessi dei due figli minori e, in specie, al loro diritto alla bigenitorialità, può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base della presente decisione, nei termini riportati in dispositivo.
In particolare si osserva che l'accordo regola ampiamente i tempi di permanenza dei minori presso il padre e,. quanto agi aspetti economici, determina in euro 500,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della prole, importo certamente congruo in considerazione dell'età e delle attuali esigenze dei predetti figli (rispettivamente di 15 e di 13 anni), del reddito del genitore e del mantenimento diretto dei minori cui lo stesso provvede nei periodi in cui ha i figli presso di sé.
Ad integrazione dell'accordo va, peraltro, disposta la rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento, a decorrere da gennaio 2026, in conformità a quanto al riguardo previsto dalla legge.
Deve infine darsi atto che, in base all'accordo delle parti, la in data 13/12/2024 avrebbe Pt_1
iniziato il trascolo che sarebbe terminato il giorno 16/12/2024, data in cui la avrebbe dovuto Pt_1
consegnare le chiavi dell'abitazione al marito;
inoltre dal giorno 14/12 al giorno 16/12, la Pt_1
avrebbe avuto facoltà di accedere presso la casa coniugale previo avviso al marito che avrebbe avuto cura di avvertire i propri familiari per evitare incontri con la signora Ebbene, per Pt_1 quanto allegato dagli stessi coniugi all'udienza dell'11.2.2025, la a quella data aveva Pt_1
effettivamente traslocato e si era trasferita a Castellammare di TA portando via dalla casa familiare “gli arredi, già convenuti dai coniugi, e precisamente, la camera da letto matrimoniale, la cucina, il salone, la cassettiera della figlia , la lavatrice, la , il bimby e gli altri Per_1 Pt_2
robot da cucina, i televisori ad esclusione di quello della figlia, oltre oggetti vari che saranno suddivisi direttamente da loro” (capo b) dell'accordo), sì che di tali patti è sufficiente dare atto in parte motiva, poiché ormai privi di rilevanza attuale.
2.3. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 09.04.2024 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 16.06.1974 e , nato a [...] il [...]; CP_1
2) Ordina all'ufficiale di anagrafe e stato civile del Comune di Castellammare di TA (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 378, parte II, serie A dell'anno
2007);
3) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, di 15 anni e Per_1
di 13 anni, con domicilio presso la madre che nelle more, con il consenso del si Per_2 CP_1
è trasferita con i figli a Castellammare di TA, in un immobile preso in locazione
4) Dispone che il sig. verserà alla sig. quale contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 minori, l'assegno mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie mediche, ludiche, scolastiche e sportive preventivate, concordate e documentate come da protocollo di intesa del COA di OR NN;
la decorrenza dell'assegno di mantenimento sarà dal mese di gennaio 2025 e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
esso inoltre sarà ex lege rivalutato annualmente in base agli indici Istat a decorrere da gennaio 2026;
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che ne avrà la possibilità
compatibilmente con i propri orari di lavoro e con gli impegni scolastici dei ragazzi, comunque almeno due pomeriggi a settimana che saranno, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21,00 (dopo cena) e a week-end alterni dal sabato mattina alle ore 20,00 della domenica sera sempre compatibilmente con i turni di lavoro;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno o in altra data da concordare;
per le festività natalizie un anno dal 24 dicembre al 28 dicembre e l'anno successivo dal 29 dicembre al 2 gennaio di modo che i ragazzi possono trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedi in Albis;
6) Dispone che le festività personali di ciascun genitore (compleanno, onomastico ecc.) verranno trascorse in compagnia dei figli e le festività “personali” dei figli saranno divise da entrambi i coniugi (se pranzano con la mamma ceneranno con il papà e viceversa);
7) Dispone che le decisioni di maggiore interesse per gli stessi figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo esclusivamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8) Dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minori;
9) Dà atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
10) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano alla domanda di addebito;
11) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in OR NN nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano