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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.al n. r.g. 3302/2022 promosso
DA
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA HOEPLI 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SALA
CLAUDIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BENATTI
FRANCESCO ) C.F._1
Attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 66 22100 Controparte_1 P.IVA_2
COMO presso lo studio dell'avv. SPALLINO LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MANFREDONIA MASSIMO ) C.F._2
Convenuto in riassunzione
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
GIA' C.F. ), CP_3 CP_4 P.IVA_4
(C.F. Controparte_5
) P.IVA_5
pagina 1 di 14 Convenuti in riassunzione contumaci
Conclusioni
Per Controparte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, respinta e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così giudicare:
NEL MERITO: in conformità al principio di diritto che la sentenza della Corte di Cassazione
n.364/2014 ha così enunciato: «(…) le convenzioni urbanistiche stipulate nel quadro della legge
6.8.1967 n. 765, che consentono l'esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell'attività edilizia, anche sotto forma di impegno ad un futuro atto di esercizio del potere di pianificazione urbanistica, conservano il loro carattere contrattuale, con la conseguenza che, in caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Amministrazione pubblica (nella specie, dichiarata da sentenze passate in giudicato) per non avere dato soddisfazione all'aspettativa ad una corretta azione amministrativa e, in particolare, per avere effettuato la pianificazione urbanistica prescindendo dagli accordi raggiunti con il privato, questi ha diritto al risarcimento dei danni, che, sebbene non commisurabili alle utilità (c.d. tantundem) che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione (v.d. Cass. Sez. Un. N. 2669/1993 e n. 17922/12 cit.), comprendono il costo delle opere di urbanizzazione (inutilmente) eseguite in forza della medesima convenzione inadempiuta, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione»,
1) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno Controparte_1
in favore di nella misura di euro 4.829.432,48=, somma questa già rivalutata al gennaio Parte_1
1997 (secondo quanto indicato dal C.T.U., Arch. e nella sentenza Tribunale di Como Per_1
n.1494/2003 del 19.11.2003), o in quella diversa e maggiore misura che sarà determinata in corso di causa;
2) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
(a) la rivalutazione monetaria calcolata sulla predetta somma, già rivalutata fino al mese di
[...] gennaio 1997, alla data di pronuncia dell'emananda sentenza, secondo la variazione degli annuali indici dei prezzi al consumo cc.dd. accertata dall'ISTAT, nonché (b) la rivalutazione monetaria C.F._3
pagina 2 di 14 della somma così rivalutata dalla data di pronuncia dell'emananda sentenza al saldo effettivo, sempre secondo la variazione degli annuali indici dei prezzi al consumo cc.dd. accertata dall'ISTAT; CP_7
3) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a gli Controparte_1 Parte_1
interessi compensativi nella misura legale sulle somme oggetto di condanna a carico del CP_1
annualmente rivalutate, con decorrenza a partire dalla data della domanda di risoluzione
[...] della “Convenzione 1966”, e cioè a partire dal 2.2.1977, e fino al saldo effettivo;
4) condannare i convenuti, ut supra, anche in solido tra loro, a rimborsare a spese, diritti Parte_1
ed onorari dei pregressi giudizi, compresi quelli dei giudizi di cassazione R.G. 2434/2007 e R.G.
22665/2016, del giudizio di rinvio R.G. 1317/2014 e del presente giudizio, oltre le spese generali, CPA
e l'IVA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, quale Giudice del rinvio, così giudicare:
1. Preliminarmente ordinare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Parte_1
restituzione al della somma da questo corrispostale in esecuzione della sentenza Controparte_1 cassata, pari ad €4.688.250,66 (euro quattromilioniseicentottantottomiladuecentocinquanta/66), con gli interessi legali dall'effettuazione di ciascuno dei pagamenti effettuati di cui è stata indicata la cronologia al saldo;
2. Dare seguito, in sede rescissoria, nel merito, alla definizione delle questioni lasciate irrisolte dall'Ordinanza n. 23588 del 10.06.2022 della Corte di Cassazione, respingendo ogni istanza istruttoria nuova, e pertanto inammissibile, e ogni capo di domanda parimenti nuova, di Parte_1
disponendo la convocazione del CTU per chiarimento ed eventuale integrazione dei quesiti secondo il contenuto della nota di udienza autorizzata, depositata in data 18 ottobre 2024, disattendendo ogni eventuale conclusione peritale che ecceda i limiti posti dall'Ordinanza alla cognizione di Codesta
Corte.
Con regolamentazione delle spese secundum eventum litis.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda contenziosa fra le parti del presente giudizio, in estrema sintesi, può farsi risalire alla risoluzione di una Convenzione Urbanistica stipulata nel 1966 fra il (da qui anche Controparte_1 solo ) e dante causa di incorporata dall'odierna Parte_3 CP_4 Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 14 (da qui anche solo “ ”): tale Convenzione è stata dichiarata risolta per inadempimento del CP_8
con sentenza passata in giudicato nel 1993, alla quale ha fatto seguito il giudizio per il CP_1
risarcimento dei danni, svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Como.
In estrema sintesi e per quanto qui rileva, si possono schematizzare come di seguito le sentenze sinora pronunciate:
sull'an
-Tribunale di Como sentenza non definitiva 26.2.1982 n. 218: accoglie una domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dal Privato contro il CP_1
-Corte d'Appello di Milano 13.6.1989 n. 956: in riforma della sentenza del Tribunale di Como n.
218/82, accoglie la domanda principale del Privato, di risoluzione della Convenzione 1966 per inadempimento del Comune, e dispone la condanna generica del al risarcimento dei danni in CP_1
favore del CP_8
-Cass. n. 2669/93 rigetta il ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 956 del
13.6.1989
sul quantum
-Tribunale di Como sentenza 19.11.2003 n. 1494 (decide sul risarcimento del danno emergente): accoglie la domanda risarcitoria e condanna il al pagamento di euro 4.489.012,00 oltre CP_1
rivalutazione e interessi, in base agli importi indicati sub (a) (b) (c) (d) della ctu (su cui v. Per_1
oltre)
-Corte d'Appello di Milano 26.11.2005 n. 2761
– prende atto dell'acquiescenza del sugli importi relativi: CP_1
--al valore delle opere eseguite di cui il è divenuto proprietario (a), CP_1
--al valore di altre opere eseguite benché non previste nella Convenzione (d)
--in parte, al valore di opere erroneamente inserite fra quelle di urbanizzazione privata (b)
--in parte, al valore delle aree occupate per l'esecuzione delle opere di cui il è divenuto CP_1
proprietario (c);
pagina 4 di 14 - accoglie l'appello del e riforma la sentenza del Tribunale di Como n. 1494/03 escludendo, CP_1
per difetto di nesso causale, la condanna per le opere di urbanizzazione privata nel comprensorio rimasto di proprietà della parte privata (b, al netto di quelle per le quali vi è stata acquiescenza) e per le aree occupate per le opere di urbanizzazione privata (c, al netto di quelle per le quali vi è stata acquiescenza)
-Cass. 364/14 cassa con rinvio Appello Milano 2761/05 ritenendo erronea, a fronte del giudicato sulla risoluzione della Convenzione per l'inadempimento del l'esclusione del risarcimento dei CP_1 danni patiti dal privato che, “sebbene non commisurabili alle utilità che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione, comprendono il costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della convenzione inadempiuta, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione”.
-Corte d'Appello di Milano n. 1843/16, pronunciata nel (primo) giudizio di rinvio
--ricostruisce le fasi precedenti e prende atto che il ha versato (per effetto dell'acquiescenza CP_1
parziale prestata):
---l'intero importo di £ 2.185.239.00 rivalutate al gennaio 1997 per le opere di cui il è CP_1
divenuto proprietario (opere sub a nella sentenza del Tribunale di Como)
---euro 9.096,97 (versati nel 2004) sulla maggior somma liquidata di euro 3.080.837,28 rivalutati al
1997 per opere di urbanizzazione non utilizzate (opere sub b nella sentenza del Tribunale di Como)
---euro 52.744,92 (versati nel 2004) sulla maggior somma liquidata di euro 156.467,85 rivalutati al
1997 per le aree occupate per l'esecuzione delle opere trasferite (sub c nella sentenza del Tribunale di
Como)
---l'intero importo di euro 177.007,31 (deliberati nel 2004) per opere non rientranti nella Convenzione
(opere sub d nella sentenza del Tribunale di Como);
--individua le opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della Convenzione inadempiuta ed esclude dalle opere indicate sub b la sola recinzione del terreno realizzata nel 1962, ritenendo che le opere realizzate per la rete stradale fra il 1965 e il 1970, anche se iniziate prima del 1966, rientrino fra quelle oggetto di risarcimento, e ritenendo che il che secondo la Corte ne sarebbe onerato, CP_1
non abbia provato che le opere abbiano incrementato il valore dei terreni di proprietà del privato pagina 5 di 14 --include nel risarcimento anche il valore delle aree, come indicate sub c, su cui sono state eseguite le opere di urbanizzazione rimaste in proprietà del , escludendo, per difetto di prova da parte del CP_8
, che tali aree abbiano subito un deprezzamento CP_8
--esclude dal risarcimento i costi per il ripristino dello status quo ante, per difetto di allegazione e prova e poiché esclusi dal perimetro dei danni indicati dalla S.C.
--esclude anche i costi per oneri professionali
--esclude il concorso colposo del Privato
--liquida il risarcimento nella somma di euro 4.299.294,52 pari alla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale di Como (4.489.012,00) e il costo della recinzione (189.117,48), dichiarando che da tale ammontare devono essere detratte le somme già corrisposte dal in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado.
Tale sentenza viene impugnata dal con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e CP_1
parzialmente accolto con Ordinanza della S.C. n. 23588/22, che ha disposto la cassazione con rinvio
(da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio).
Con la suddetta Ordinanza, la S.C., sul ricorso proposto dal ha ritenuto fondati, in sintesi: CP_1
-il secondo motivo, con il quale si denunciava l'erroneità della sentenza d'appello “per avere la Corte di merito considerato rientranti nel perimetro delle poste risarcibili anche il costo di opere di urbanizzazione pacificamente realizzate in epoca anteriore (nel 1965) alla stipulazione della convenzione risolta, stipulata nel 1966” (pag. 6 Ordinanza cit.)
-il terzo motivo con il quale il denunciava “la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e CP_1
1223 c.c. e dei principi che regolano la compensatio lucri cum damno” (pag. 8 Ordinanza cit.), non avendo la Corte d'Appello attribuito rilievo alla circostanza che “le opere di urbanizzazione realizzate, ancorché inutili, avevano determinato un incremento di valore” dei terreni rimasti in proprietà della
(pag. 8 cit.) Pt_2
-il quinto motivo con il quale il denunciava l'omesso esame di fatti decisivi che avevano CP_1 formato oggetto di discussione tra le parti…. (avendo la Corte d'Appello) trascurato la circostanza, pacifica in causa, che i suddetti terreni erano rimasti in proprietà della società e ciò nonostante riconoscendo a quest'ultima l'intero controvalore degli stessi (pag. 8 cit.).
pagina 6 di 14 Il primo motivo di ricorso, attinente alla decorrenza della rivalutazione sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, è stato dichiarato assorbito, e il quarto è stato respinto.
Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Corte da (incorporante di ) che, dando Parte_1 Pt_2 atto “della disponibilità di sostanziale parte creditrice in forza di giudicato, a versare al Parte_1
le somme percepite a partire dal 19.08.2017 a sino al 13.07.2022, previo rilascio Controparte_1
da parte del stesso di idonea garanzia fideiussoria bancaria a prima e semplice Controparte_1 richiesta di uguale ammontare” ha concluso chiedendo la condanna del al risarcimento del CP_1
danno pari a euro 4.829.432,48, somma questa già rivalutata al gennaio 1997, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
Si è costituito il ed ha formulato una domanda di restituzione immediata delle Controparte_1
somme versate in esecuzione della sentenza cassata, dichiarandosi non disponibile al rilascio della garanzia fideiussoria richiesta dalla controparte;
nel merito, ha chiesto disporsi ctu per l'accertamento del danno secondo le indicazioni impartite dalla S.C.
Nel giudizio di rinvio così instaurato non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci
[...]
l' e la . CP_3 Controparte_5 Controparte_2
Questa Corte ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una consulenza tecnica, rilevando che la stessa Ordinanza della S.C. che aveva disposto il rinvio si era così espressa nella motivazione dell'accoglimento di uno dei motivi di ricorso (v. pag. 19 ord. cit.): “I giudici di merito dovranno, dunque, accertare, in base agli elementi istruttori già acquisiti e se del caso mediante C.T.U., se i terreni rimasti in proprietà di , a causa della realizzazione delle opere di urbanizzazione, Pt_2
avessero perso ogni valore residuo e fossero inservibili oppure, qualora fosse residuato un valore, determinare la perdita in concreto subita dalla danneggiata per il deprezzamento dei beni”.
Per tale ragione, essendo necessaria attività istruttoria, la Corte, con ordinanza in data 5.4.2023, ha altresì respinto la richiesta preliminare formulata dal di immediata restituzione delle somme CP_1
versate in esecuzione della sentenza cassata, ritenendo di poter adottare la pronuncia condannatoria ex art. 389 c.p.c. solo con la sentenza emessa a definizione del giudizio di rinvio.
La ctu era stata disposta inizialmente sul seguente quesito: “Dica il ctu, esaminati gli atti del presente giudizio di rinvio e dei precedenti giudizi svoltisi fra le parti per la determinazione del risarcimento
pagina 7 di 14 derivante dalla risoluzione della Convenzione stipulata nel 1966, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, esperita ogni opportuna indagine:
-se sia possibile determinare quali opere di urbanizzazione siano state realizzate nell'anno 1965 e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il valore di tali opere;
-se i terreni rimasti in proprietà di abbiano perso ogni valore residuo o, qualora sia residuato Pt_2
un valore, quale sia la perdita in concreto subita per il deprezzamento;
-quale sia il valore complessivo della perdita subita da alla luce del precedente accertamento Pt_2 tecnico e della liquidazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello cassata, corretti in base agli esiti della presente indagine”.
All'udienza collegiale del 20.9.2023, la Corte, nell'affidare l'incarico al ctu, ha così disposto, in accoglimento di una richiesta di CP_9
“…impregiudicata ogni valutazione in sede decisoria, conferma il quesito già in atti, invitando purtuttavia il Consulente d'ufficio a predisporre un ulteriore prospetto di valutazione che tenga conto di quanto contenuto nella istanza formulata da . Parte_1
Per miglior comprensione va precisato che l'istanza, di modifica/integrazione del quesito, formulata da era la seguente: CP_9
“Dica il ctu, esaminati gli atti del presente giudizio di rinvio e di tutti i precedenti giudizi svoltisi tra le parti, sentite le parti stesse e i loro eventuali consulenti:
- se le opere eseguite nel 1965 da (già , oggi sui terreni oggetto del piano di Pt_2 CP_4 Pt_1
fabbricazione del Comune di siano opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate CP_1 in funzione della programmata edificabilità dell'area e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il valore di tali opere;
- se i terreni agricoli di proprietà di occupati dalle opere di urbanizzazione primaria e Pt_2 secondaria realizzate da quest'ultima [nella specie: a) il terreno occupato per la costruzione della strada Colombirolo – S. Maria della Noce – Passaggio a livello;
b) il terreno occupato per la costruzione della scuola media e del locale palestra;
c) il terreno occupato per la costruzione della variante della strada Inverigo Carpanea;
d) i terreni occupati dalla rete viaria all'interno del comprensorio] abbiano conservato, alla data di risoluzione della convenzione, qualche valore residuo per e, nel caso di risposta affermativa, quale ne sia l'ammontare, esponendo in modo analitico Pt_2
ed esaustivo ogni ragione che giustifichi la risposta affermativa;
pagina 8 di 14 - se la restante superficie dei terreni di proprietà di occupati dalle opere di urbanizzazione Pt_2
primaria e secondaria sopra elencate abbia subito, al momento della risoluzione della convenzione, un incremento o un decremento di valore in conseguenza della realizzazione delle predette opere, tenuto conto dell'immutata destinazione agricola dei terreni stessi, esponendo in modo analitico ed esaustivo ogni ragione che giustifichi la risposta affermativa;
- quale sia il valore complessivo della perdita subita da alla luce del precedente accertamento Pt_2 tecnico e degli esiti della presente indagine”.
Per completezza va ulteriormente precisato che in data 22.4.2024, mentre erano in corso le operazioni peritali e dopo che il ctu aveva inviato alle parti la propria bozza, il ha depositato Controparte_1
un ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. rappresentando che, a suo avviso, il ctu non stava tenendo conto di taluni elementi e documenti rilevanti.
Dopo aver sospeso le operazioni peritali e aver sentito le parti, la Corte così ha deciso sul ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c.
“…-richiamata l'Ordinanza della S.C. n. 23588/22 nella parte in cui ha accolto il motivo di ricorso
“per avere la Corte di merito considerato rientranti nel perimetro delle poste risarcibili anche il costo di opere di urbanizzazione pacificamente realizzate in epoca anteriore (nel 1965) alla stipulazione della convenzione risolta, stipulata nel 1966” (pag. 6);
-richiamata la medesima Ordinanza della S.C. nella parte in cui ha osservato che in sede di rinvio “I giudici di merito dovranno, dunque, accertare, in base agli elementi istruttori già acquisiti e se del caso mediante C.T.U., se i terreni rimasti in proprietà di , a causa della realizzazione delle Pt_2
opere di urbanizzazione, avessero perso ogni valore residuo e fossero inservibili oppure, qualora fosse residuato un valore, determinare la perdita in concreto subita dalla danneggiata per il deprezzamento dei beni” (pag. 19);
-ritenuto, pertanto, che la ctu disposta in questo giudizio di rinvio debba limitarsi ad accertare, come è stato richiesto con il quesito, le opere di urbanizzazione realizzate nell'anno 1965;
-ritenuto che nell'espletamento della ctu, considerato il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio e
l'espresso richiamo da parte della S.C. agli “elementi istruttori già acquisiti”, non possa darsi ingresso a documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nei precedenti gradi;
-ritenuto, pertanto, che il ctu non sia tenuto ad acquisire i rogiti indicati dal né la c.d. perizia CP_1
del 1992, che non risultano depositati nei fascicoli dei gradi precedenti;
Pt_2 pagina 9 di 14 -ritenuto che il ctu possa, invece, integrare il proprio elaborato prendendo visione della consulenza di parte redatta dal consulente di in data 20.1.1998 e già depositata in data 27.1.1998 nel Pt_2
fascicolo della causa iscritta al n. 261/77 davanti al Tribunale di Como, consulenza ridepositata nel presente giudizio di rinvio dal quale doc. N allegato alla memoria del 2.7.2024 CP_1
P.Q.M.
-dispone la ripresa delle operazioni peritali e invita il ctu nominato a integrare il proprio elaborato prendendo visione della sola consulenza di parte indicata in motivazione;
-assegna al ctu nuovo termine per l'invio della bozza alle parti sino al 16.9.2024;
-assegna alle parti nuovo termine per l'invio al ctu delle proprie osservazioni sino al 30.9.2024;
-assegna al ctu nuovo termine per il deposito della relazione in cancelleria sino al 10.10.2024;
-rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 23.10.2024 ore 11”.
Il ctu ha, quindi, depositato la propria relazione in data 10.10.2024.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni a seguito di decreto che disponeva la trattazione scritta e hanno poi depositato entrambe le comparse conclusionali e le memorie di replica (secondo il rito previgente).
Ritiene la Corte che, a definizione del presente giudizio di rinvio, debba essere parzialmente accolto l'appello contro la sentenza del Tribunale di Como n. 1494/03, che deve, quindi, essere parzialmente riformata, mediante la rideterminazione degli importi dovuti dal a titolo risarcitorio, sulla base CP_1
degli accertamenti peritali svolti nel presente giudizio, in ossequio a quanto disposto dalla S.C. con l'Ordinanza di rinvio e tenuto conto del giudicato interno formatosi e dell'acquiescenza prestata dal ad una parte della condanna. CP_1
Come si è già rilevato il ha versato una parte degli importi liquidati dal Tribunale, prestando CP_1
acquiescenza.
Risultano versati per i titoli indicati nelle lettere a e d e per parte di quanto indicato nelle lettere b e c della ctu complessivi euro 1.367.458,85 di cui: Per_1
euro 1.128.609,65 (controvalore in euro di £ 2.185.293.000) lett. a
pagina 10 di 14 euro 9.096,97 lett. b (parte)
euro 52.744,92 lett. c (parte)
euro 177.007,31 lett. d.
Su tale importo, già versato, e su tali voci di danno, non sussiste più controversia fra le parti, con la conseguenza che l'importo da liquidare a titolo risarcitorio in questa sede non potrà certamente essere quello già liquidato dal Tribunale, che comprendeva tali somme.
Il contrasto fra le parti continua a sussistere, invece, per parte delle somme che il Tribunale ha liquidato in base alle lettere b e c della ctu e su altre voci che non sono state riconosciute. Per_1
Su tali voci di danno ritiene la Corte che il risarcimento da riconoscere al debba essere CP_8
commisurato, come ha riconosciuto il Tribunale, ai costi sostenuti per realizzare le opere di urbanizzazione nei terreni che sono rimasti di proprietà del privato (indicati al punto b della sentenza del Tribunale), con le precisazioni che seguono.
Tali costi non possono essere decurtati per il preteso incremento di valore delle aree poiché non vi è prova che vi sia stato un incremento di valore.
Parimenti il risarcimento non può essere esteso, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, al valore delle aree su cui tali opere insistono (punto c della sentenza), poiché le aree che sono rimaste di proprietà del non hanno subito deprezzamenti. CP_8
Il ctu, infatti, in risposta all'integrazione al quesito richiesta da ha rilevato, con accertamento i CP_9
cui risultati questa Corte condivide, che: “nonostante le opere di urbanizzazione realizzate, i terreni, di fatto, non hanno subito né un decremento nè un aumento di valore secondo la documentazione allegata agli atti”. Secondo i rilievi del ctu, il terreno di proprietà del Privato su cui sono stati realizzati gli interventi è prevalentemente boschivo e coltivato ad erba e, pertanto, “Non si tratta di terreni tipici della pianura padana laddove… il frazionamento di un ampio compendio mediante strade e manufatti
(le opere di urbanizzazione eseguite da , impedirebbe, di fatto, la lavorazione del terreno in Pt_1
modo intensivo con gli attuali moderni macchinari agricoli. Una parte delle strade è stata realizzata su terreni destinati a bosco (comunque agricoli)… Nonostante la rete viaria realizzata da abbia un Pt_1
andamento non lineare e caratteristiche materiche (asfalto) finalizzate alla programmata edificabilità,
è altrettanto vero che, vista l'ampiezza del compendio, le strade sono state e sono tutt'ora utili per la percorrenza e lo spostamento di varia natura come riscontrato durante il sopralluogo presso il compendio immobiliare (non sono pertanto incompatibili con l'attività agricola come vorrebbe pagina 11 di 14 sostenere , tali da non sminuire o “deprezzare” il valore dei terreni agricoli residui….Non si Pt_1 ritiene che tali terreni siano stati “sconfigurati” dalla nuova rete viaria realizzata da , prima Pt_2
inesistente e pertanto, concludendo, i terreni rimasti in proprietà di nonostante la realizzazione Pt_2
delle opere di urbanizzazione, NON sono inservibili (cioè mantengono la possibilità di essere eventualmente utilizzati quali terreni agricoli anche se agli atti non esistono documenti che attestino tale intenzione) e pertanto NON hanno perso il loro valore RESIDUO che resta quello di terreni agricoli”.
Dalla somma liquidata dal Tribunale a titolo risarcitorio deve essere poi detratto l'importo riconosciuto per la recinzione (189.731,29), in relazione al quale il ha eccepito il giudicato interno, per CP_1
essere stato escluso il relativo costo dalla Corte d'Appello con la sentenza poi cassata.
Non risultando che abbia impugnato la sentenza della Corte d'Appello con ricorso per CP_9
cassazione sul punto, l'eccezione di giudicato deve ritenersi fondata.
Devono, infine, essere esclusi, secondo quanto disposto dalla S.C., i costi per la porzione di strada riferibili all'anno 1965, per come sono stati stimati dal ctu (euro 321.685,51): tali costi, necessariamente stimati secondo una valutazione empirica, tenuto conto del protrarsi dei lavori sino al
1970, devono essere detratti solo per la parte imputabile all'anno 1965, essendo questo il vincolo indicato nell'Ordinanza di rinvio della S.C.
Non è, infine, dovuto il risarcimento per altri danni che il invoca (maggiori aree, CP_8
deprezzamento di altri terreni, oneri professionali, ripristino) poiché già negati nel precedente giudizio e non fatti oggetto di ricorso per cassazione.
L'importo dovuto (al netto di euro 1.367.458,85, già corrisposti per acquiescenza) risulta, quindi, pari ad euro 2.560.325,51 già rivalutati a gennaio 1997, da rivalutare secondo gli Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati dal gennaio 1997 e da maggiorare di interessi sulla somma via via rivalutata dal gennaio 1997 (secondo i criteri indicati da Cass. 1712/95 e succ. conf.), fermo quanto si dirà sull'imputazione degli acconti versati dal Comune.
Il che ha pagato, mediante 18 versamenti, complessivi euro 4.688.250,66 in esecuzione della CP_1
sentenza cassata, come si è detto, ne chiede la restituzione oltre agli interessi dalla data dei singoli pagamenti, secondo il prospetto riportato alle pagg. 34 e ss. della comparsa di costituzione.
La somma di euro 2.560.325,51 rivalutata dal gennaio 1997 sino all'agosto 2017 (data del primo pagamento risultante dal suindicato prospetto) e maggiorata di interessi come sopra indicati, calcolati pagina 12 di 14 sempre sino al 19.8.2017, risulta, tuttavia, pari ad euro 5.128.742,14, somma ben più elevata di quella già versata dal sicché nessuna restituzione è dovuta. CP_1
Tenuto conto dei pagamenti suindicati, la presente sentenza, accertato il credito spettante a , dà CP_9
atto del pagamento parziale da parte del che dovrà essere imputato alla somma dovuta CP_1
secondo i seguenti criteri:
-la somma di euro 5.128.742,14 dovrà essere diminuita dell'ammontare dei pagamenti effettuati il
19.8.2017 e il risultato dovrà essere rivalutato e maggiorato di interessi sulla somma via via rivalutata dal 19.8.2017 sino alla data del pagamento successivo
-l'operazione di decurtazione e di successiva rivalutazione e calcolo di interessi dovrà essere ripetuta per ogni versamento
-se alla data dell'ultimo versamento (13.7.2022) residuerà un importo ancora dovuto dopo l'imputazione dell'ultimo pagamento, tale importo dovrà essere rivalutato e maggiorato di interessi sino alla data odierna e il dovrà corrispondere tale residuo. CP_1
La liquidazione delle spese di lite deve aver luogo per tutti i gradi di giudizio secondo l'esito complessivo, che, ad avviso della Corte, tenuto conto delle questioni dibattute e della complessità della vicenda, giustifica l'integrale compensazione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà, ferma la solidarietà in favore del ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello contro la sentenza del Tribunale di Como n. 1494/03 e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta il credito risarcitorio di nei CP_10
confronti del in euro 5.128.742,14 alla data del 19.8.2017; Controparte_1
-respinge la domanda restitutoria del e dispone che i versamenti effettuati Controparte_1 vengano imputati come in motivazione, condannando il al pagamento dell'eventuale CP_1
somma che residui dopo aver imputato tutti i versamenti richiamati in motivazione;
-compensa interamente le spese di lite per tutti i gradi di giudizio;
-pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti costituite, in ragione della metà per ciascuna, ferma la solidarietà in favore del ctu.
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano il 16.1.2025
Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.al n. r.g. 3302/2022 promosso
DA
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA HOEPLI 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SALA
CLAUDIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BENATTI
FRANCESCO ) C.F._1
Attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 66 22100 Controparte_1 P.IVA_2
COMO presso lo studio dell'avv. SPALLINO LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MANFREDONIA MASSIMO ) C.F._2
Convenuto in riassunzione
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
GIA' C.F. ), CP_3 CP_4 P.IVA_4
(C.F. Controparte_5
) P.IVA_5
pagina 1 di 14 Convenuti in riassunzione contumaci
Conclusioni
Per Controparte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, respinta e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così giudicare:
NEL MERITO: in conformità al principio di diritto che la sentenza della Corte di Cassazione
n.364/2014 ha così enunciato: «(…) le convenzioni urbanistiche stipulate nel quadro della legge
6.8.1967 n. 765, che consentono l'esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell'attività edilizia, anche sotto forma di impegno ad un futuro atto di esercizio del potere di pianificazione urbanistica, conservano il loro carattere contrattuale, con la conseguenza che, in caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Amministrazione pubblica (nella specie, dichiarata da sentenze passate in giudicato) per non avere dato soddisfazione all'aspettativa ad una corretta azione amministrativa e, in particolare, per avere effettuato la pianificazione urbanistica prescindendo dagli accordi raggiunti con il privato, questi ha diritto al risarcimento dei danni, che, sebbene non commisurabili alle utilità (c.d. tantundem) che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione (v.d. Cass. Sez. Un. N. 2669/1993 e n. 17922/12 cit.), comprendono il costo delle opere di urbanizzazione (inutilmente) eseguite in forza della medesima convenzione inadempiuta, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione»,
1) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno Controparte_1
in favore di nella misura di euro 4.829.432,48=, somma questa già rivalutata al gennaio Parte_1
1997 (secondo quanto indicato dal C.T.U., Arch. e nella sentenza Tribunale di Como Per_1
n.1494/2003 del 19.11.2003), o in quella diversa e maggiore misura che sarà determinata in corso di causa;
2) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
(a) la rivalutazione monetaria calcolata sulla predetta somma, già rivalutata fino al mese di
[...] gennaio 1997, alla data di pronuncia dell'emananda sentenza, secondo la variazione degli annuali indici dei prezzi al consumo cc.dd. accertata dall'ISTAT, nonché (b) la rivalutazione monetaria C.F._3
pagina 2 di 14 della somma così rivalutata dalla data di pronuncia dell'emananda sentenza al saldo effettivo, sempre secondo la variazione degli annuali indici dei prezzi al consumo cc.dd. accertata dall'ISTAT; CP_7
3) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a gli Controparte_1 Parte_1
interessi compensativi nella misura legale sulle somme oggetto di condanna a carico del CP_1
annualmente rivalutate, con decorrenza a partire dalla data della domanda di risoluzione
[...] della “Convenzione 1966”, e cioè a partire dal 2.2.1977, e fino al saldo effettivo;
4) condannare i convenuti, ut supra, anche in solido tra loro, a rimborsare a spese, diritti Parte_1
ed onorari dei pregressi giudizi, compresi quelli dei giudizi di cassazione R.G. 2434/2007 e R.G.
22665/2016, del giudizio di rinvio R.G. 1317/2014 e del presente giudizio, oltre le spese generali, CPA
e l'IVA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, quale Giudice del rinvio, così giudicare:
1. Preliminarmente ordinare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Parte_1
restituzione al della somma da questo corrispostale in esecuzione della sentenza Controparte_1 cassata, pari ad €4.688.250,66 (euro quattromilioniseicentottantottomiladuecentocinquanta/66), con gli interessi legali dall'effettuazione di ciascuno dei pagamenti effettuati di cui è stata indicata la cronologia al saldo;
2. Dare seguito, in sede rescissoria, nel merito, alla definizione delle questioni lasciate irrisolte dall'Ordinanza n. 23588 del 10.06.2022 della Corte di Cassazione, respingendo ogni istanza istruttoria nuova, e pertanto inammissibile, e ogni capo di domanda parimenti nuova, di Parte_1
disponendo la convocazione del CTU per chiarimento ed eventuale integrazione dei quesiti secondo il contenuto della nota di udienza autorizzata, depositata in data 18 ottobre 2024, disattendendo ogni eventuale conclusione peritale che ecceda i limiti posti dall'Ordinanza alla cognizione di Codesta
Corte.
Con regolamentazione delle spese secundum eventum litis.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda contenziosa fra le parti del presente giudizio, in estrema sintesi, può farsi risalire alla risoluzione di una Convenzione Urbanistica stipulata nel 1966 fra il (da qui anche Controparte_1 solo ) e dante causa di incorporata dall'odierna Parte_3 CP_4 Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 14 (da qui anche solo “ ”): tale Convenzione è stata dichiarata risolta per inadempimento del CP_8
con sentenza passata in giudicato nel 1993, alla quale ha fatto seguito il giudizio per il CP_1
risarcimento dei danni, svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Como.
In estrema sintesi e per quanto qui rileva, si possono schematizzare come di seguito le sentenze sinora pronunciate:
sull'an
-Tribunale di Como sentenza non definitiva 26.2.1982 n. 218: accoglie una domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dal Privato contro il CP_1
-Corte d'Appello di Milano 13.6.1989 n. 956: in riforma della sentenza del Tribunale di Como n.
218/82, accoglie la domanda principale del Privato, di risoluzione della Convenzione 1966 per inadempimento del Comune, e dispone la condanna generica del al risarcimento dei danni in CP_1
favore del CP_8
-Cass. n. 2669/93 rigetta il ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 956 del
13.6.1989
sul quantum
-Tribunale di Como sentenza 19.11.2003 n. 1494 (decide sul risarcimento del danno emergente): accoglie la domanda risarcitoria e condanna il al pagamento di euro 4.489.012,00 oltre CP_1
rivalutazione e interessi, in base agli importi indicati sub (a) (b) (c) (d) della ctu (su cui v. Per_1
oltre)
-Corte d'Appello di Milano 26.11.2005 n. 2761
– prende atto dell'acquiescenza del sugli importi relativi: CP_1
--al valore delle opere eseguite di cui il è divenuto proprietario (a), CP_1
--al valore di altre opere eseguite benché non previste nella Convenzione (d)
--in parte, al valore di opere erroneamente inserite fra quelle di urbanizzazione privata (b)
--in parte, al valore delle aree occupate per l'esecuzione delle opere di cui il è divenuto CP_1
proprietario (c);
pagina 4 di 14 - accoglie l'appello del e riforma la sentenza del Tribunale di Como n. 1494/03 escludendo, CP_1
per difetto di nesso causale, la condanna per le opere di urbanizzazione privata nel comprensorio rimasto di proprietà della parte privata (b, al netto di quelle per le quali vi è stata acquiescenza) e per le aree occupate per le opere di urbanizzazione privata (c, al netto di quelle per le quali vi è stata acquiescenza)
-Cass. 364/14 cassa con rinvio Appello Milano 2761/05 ritenendo erronea, a fronte del giudicato sulla risoluzione della Convenzione per l'inadempimento del l'esclusione del risarcimento dei CP_1 danni patiti dal privato che, “sebbene non commisurabili alle utilità che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione, comprendono il costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della convenzione inadempiuta, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione”.
-Corte d'Appello di Milano n. 1843/16, pronunciata nel (primo) giudizio di rinvio
--ricostruisce le fasi precedenti e prende atto che il ha versato (per effetto dell'acquiescenza CP_1
parziale prestata):
---l'intero importo di £ 2.185.239.00 rivalutate al gennaio 1997 per le opere di cui il è CP_1
divenuto proprietario (opere sub a nella sentenza del Tribunale di Como)
---euro 9.096,97 (versati nel 2004) sulla maggior somma liquidata di euro 3.080.837,28 rivalutati al
1997 per opere di urbanizzazione non utilizzate (opere sub b nella sentenza del Tribunale di Como)
---euro 52.744,92 (versati nel 2004) sulla maggior somma liquidata di euro 156.467,85 rivalutati al
1997 per le aree occupate per l'esecuzione delle opere trasferite (sub c nella sentenza del Tribunale di
Como)
---l'intero importo di euro 177.007,31 (deliberati nel 2004) per opere non rientranti nella Convenzione
(opere sub d nella sentenza del Tribunale di Como);
--individua le opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della Convenzione inadempiuta ed esclude dalle opere indicate sub b la sola recinzione del terreno realizzata nel 1962, ritenendo che le opere realizzate per la rete stradale fra il 1965 e il 1970, anche se iniziate prima del 1966, rientrino fra quelle oggetto di risarcimento, e ritenendo che il che secondo la Corte ne sarebbe onerato, CP_1
non abbia provato che le opere abbiano incrementato il valore dei terreni di proprietà del privato pagina 5 di 14 --include nel risarcimento anche il valore delle aree, come indicate sub c, su cui sono state eseguite le opere di urbanizzazione rimaste in proprietà del , escludendo, per difetto di prova da parte del CP_8
, che tali aree abbiano subito un deprezzamento CP_8
--esclude dal risarcimento i costi per il ripristino dello status quo ante, per difetto di allegazione e prova e poiché esclusi dal perimetro dei danni indicati dalla S.C.
--esclude anche i costi per oneri professionali
--esclude il concorso colposo del Privato
--liquida il risarcimento nella somma di euro 4.299.294,52 pari alla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale di Como (4.489.012,00) e il costo della recinzione (189.117,48), dichiarando che da tale ammontare devono essere detratte le somme già corrisposte dal in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado.
Tale sentenza viene impugnata dal con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e CP_1
parzialmente accolto con Ordinanza della S.C. n. 23588/22, che ha disposto la cassazione con rinvio
(da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio).
Con la suddetta Ordinanza, la S.C., sul ricorso proposto dal ha ritenuto fondati, in sintesi: CP_1
-il secondo motivo, con il quale si denunciava l'erroneità della sentenza d'appello “per avere la Corte di merito considerato rientranti nel perimetro delle poste risarcibili anche il costo di opere di urbanizzazione pacificamente realizzate in epoca anteriore (nel 1965) alla stipulazione della convenzione risolta, stipulata nel 1966” (pag. 6 Ordinanza cit.)
-il terzo motivo con il quale il denunciava “la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e CP_1
1223 c.c. e dei principi che regolano la compensatio lucri cum damno” (pag. 8 Ordinanza cit.), non avendo la Corte d'Appello attribuito rilievo alla circostanza che “le opere di urbanizzazione realizzate, ancorché inutili, avevano determinato un incremento di valore” dei terreni rimasti in proprietà della
(pag. 8 cit.) Pt_2
-il quinto motivo con il quale il denunciava l'omesso esame di fatti decisivi che avevano CP_1 formato oggetto di discussione tra le parti…. (avendo la Corte d'Appello) trascurato la circostanza, pacifica in causa, che i suddetti terreni erano rimasti in proprietà della società e ciò nonostante riconoscendo a quest'ultima l'intero controvalore degli stessi (pag. 8 cit.).
pagina 6 di 14 Il primo motivo di ricorso, attinente alla decorrenza della rivalutazione sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, è stato dichiarato assorbito, e il quarto è stato respinto.
Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Corte da (incorporante di ) che, dando Parte_1 Pt_2 atto “della disponibilità di sostanziale parte creditrice in forza di giudicato, a versare al Parte_1
le somme percepite a partire dal 19.08.2017 a sino al 13.07.2022, previo rilascio Controparte_1
da parte del stesso di idonea garanzia fideiussoria bancaria a prima e semplice Controparte_1 richiesta di uguale ammontare” ha concluso chiedendo la condanna del al risarcimento del CP_1
danno pari a euro 4.829.432,48, somma questa già rivalutata al gennaio 1997, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
Si è costituito il ed ha formulato una domanda di restituzione immediata delle Controparte_1
somme versate in esecuzione della sentenza cassata, dichiarandosi non disponibile al rilascio della garanzia fideiussoria richiesta dalla controparte;
nel merito, ha chiesto disporsi ctu per l'accertamento del danno secondo le indicazioni impartite dalla S.C.
Nel giudizio di rinvio così instaurato non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci
[...]
l' e la . CP_3 Controparte_5 Controparte_2
Questa Corte ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una consulenza tecnica, rilevando che la stessa Ordinanza della S.C. che aveva disposto il rinvio si era così espressa nella motivazione dell'accoglimento di uno dei motivi di ricorso (v. pag. 19 ord. cit.): “I giudici di merito dovranno, dunque, accertare, in base agli elementi istruttori già acquisiti e se del caso mediante C.T.U., se i terreni rimasti in proprietà di , a causa della realizzazione delle opere di urbanizzazione, Pt_2
avessero perso ogni valore residuo e fossero inservibili oppure, qualora fosse residuato un valore, determinare la perdita in concreto subita dalla danneggiata per il deprezzamento dei beni”.
Per tale ragione, essendo necessaria attività istruttoria, la Corte, con ordinanza in data 5.4.2023, ha altresì respinto la richiesta preliminare formulata dal di immediata restituzione delle somme CP_1
versate in esecuzione della sentenza cassata, ritenendo di poter adottare la pronuncia condannatoria ex art. 389 c.p.c. solo con la sentenza emessa a definizione del giudizio di rinvio.
La ctu era stata disposta inizialmente sul seguente quesito: “Dica il ctu, esaminati gli atti del presente giudizio di rinvio e dei precedenti giudizi svoltisi fra le parti per la determinazione del risarcimento
pagina 7 di 14 derivante dalla risoluzione della Convenzione stipulata nel 1966, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, esperita ogni opportuna indagine:
-se sia possibile determinare quali opere di urbanizzazione siano state realizzate nell'anno 1965 e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il valore di tali opere;
-se i terreni rimasti in proprietà di abbiano perso ogni valore residuo o, qualora sia residuato Pt_2
un valore, quale sia la perdita in concreto subita per il deprezzamento;
-quale sia il valore complessivo della perdita subita da alla luce del precedente accertamento Pt_2 tecnico e della liquidazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello cassata, corretti in base agli esiti della presente indagine”.
All'udienza collegiale del 20.9.2023, la Corte, nell'affidare l'incarico al ctu, ha così disposto, in accoglimento di una richiesta di CP_9
“…impregiudicata ogni valutazione in sede decisoria, conferma il quesito già in atti, invitando purtuttavia il Consulente d'ufficio a predisporre un ulteriore prospetto di valutazione che tenga conto di quanto contenuto nella istanza formulata da . Parte_1
Per miglior comprensione va precisato che l'istanza, di modifica/integrazione del quesito, formulata da era la seguente: CP_9
“Dica il ctu, esaminati gli atti del presente giudizio di rinvio e di tutti i precedenti giudizi svoltisi tra le parti, sentite le parti stesse e i loro eventuali consulenti:
- se le opere eseguite nel 1965 da (già , oggi sui terreni oggetto del piano di Pt_2 CP_4 Pt_1
fabbricazione del Comune di siano opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate CP_1 in funzione della programmata edificabilità dell'area e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il valore di tali opere;
- se i terreni agricoli di proprietà di occupati dalle opere di urbanizzazione primaria e Pt_2 secondaria realizzate da quest'ultima [nella specie: a) il terreno occupato per la costruzione della strada Colombirolo – S. Maria della Noce – Passaggio a livello;
b) il terreno occupato per la costruzione della scuola media e del locale palestra;
c) il terreno occupato per la costruzione della variante della strada Inverigo Carpanea;
d) i terreni occupati dalla rete viaria all'interno del comprensorio] abbiano conservato, alla data di risoluzione della convenzione, qualche valore residuo per e, nel caso di risposta affermativa, quale ne sia l'ammontare, esponendo in modo analitico Pt_2
ed esaustivo ogni ragione che giustifichi la risposta affermativa;
pagina 8 di 14 - se la restante superficie dei terreni di proprietà di occupati dalle opere di urbanizzazione Pt_2
primaria e secondaria sopra elencate abbia subito, al momento della risoluzione della convenzione, un incremento o un decremento di valore in conseguenza della realizzazione delle predette opere, tenuto conto dell'immutata destinazione agricola dei terreni stessi, esponendo in modo analitico ed esaustivo ogni ragione che giustifichi la risposta affermativa;
- quale sia il valore complessivo della perdita subita da alla luce del precedente accertamento Pt_2 tecnico e degli esiti della presente indagine”.
Per completezza va ulteriormente precisato che in data 22.4.2024, mentre erano in corso le operazioni peritali e dopo che il ctu aveva inviato alle parti la propria bozza, il ha depositato Controparte_1
un ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. rappresentando che, a suo avviso, il ctu non stava tenendo conto di taluni elementi e documenti rilevanti.
Dopo aver sospeso le operazioni peritali e aver sentito le parti, la Corte così ha deciso sul ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c.
“…-richiamata l'Ordinanza della S.C. n. 23588/22 nella parte in cui ha accolto il motivo di ricorso
“per avere la Corte di merito considerato rientranti nel perimetro delle poste risarcibili anche il costo di opere di urbanizzazione pacificamente realizzate in epoca anteriore (nel 1965) alla stipulazione della convenzione risolta, stipulata nel 1966” (pag. 6);
-richiamata la medesima Ordinanza della S.C. nella parte in cui ha osservato che in sede di rinvio “I giudici di merito dovranno, dunque, accertare, in base agli elementi istruttori già acquisiti e se del caso mediante C.T.U., se i terreni rimasti in proprietà di , a causa della realizzazione delle Pt_2
opere di urbanizzazione, avessero perso ogni valore residuo e fossero inservibili oppure, qualora fosse residuato un valore, determinare la perdita in concreto subita dalla danneggiata per il deprezzamento dei beni” (pag. 19);
-ritenuto, pertanto, che la ctu disposta in questo giudizio di rinvio debba limitarsi ad accertare, come è stato richiesto con il quesito, le opere di urbanizzazione realizzate nell'anno 1965;
-ritenuto che nell'espletamento della ctu, considerato il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio e
l'espresso richiamo da parte della S.C. agli “elementi istruttori già acquisiti”, non possa darsi ingresso a documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nei precedenti gradi;
-ritenuto, pertanto, che il ctu non sia tenuto ad acquisire i rogiti indicati dal né la c.d. perizia CP_1
del 1992, che non risultano depositati nei fascicoli dei gradi precedenti;
Pt_2 pagina 9 di 14 -ritenuto che il ctu possa, invece, integrare il proprio elaborato prendendo visione della consulenza di parte redatta dal consulente di in data 20.1.1998 e già depositata in data 27.1.1998 nel Pt_2
fascicolo della causa iscritta al n. 261/77 davanti al Tribunale di Como, consulenza ridepositata nel presente giudizio di rinvio dal quale doc. N allegato alla memoria del 2.7.2024 CP_1
P.Q.M.
-dispone la ripresa delle operazioni peritali e invita il ctu nominato a integrare il proprio elaborato prendendo visione della sola consulenza di parte indicata in motivazione;
-assegna al ctu nuovo termine per l'invio della bozza alle parti sino al 16.9.2024;
-assegna alle parti nuovo termine per l'invio al ctu delle proprie osservazioni sino al 30.9.2024;
-assegna al ctu nuovo termine per il deposito della relazione in cancelleria sino al 10.10.2024;
-rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 23.10.2024 ore 11”.
Il ctu ha, quindi, depositato la propria relazione in data 10.10.2024.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni a seguito di decreto che disponeva la trattazione scritta e hanno poi depositato entrambe le comparse conclusionali e le memorie di replica (secondo il rito previgente).
Ritiene la Corte che, a definizione del presente giudizio di rinvio, debba essere parzialmente accolto l'appello contro la sentenza del Tribunale di Como n. 1494/03, che deve, quindi, essere parzialmente riformata, mediante la rideterminazione degli importi dovuti dal a titolo risarcitorio, sulla base CP_1
degli accertamenti peritali svolti nel presente giudizio, in ossequio a quanto disposto dalla S.C. con l'Ordinanza di rinvio e tenuto conto del giudicato interno formatosi e dell'acquiescenza prestata dal ad una parte della condanna. CP_1
Come si è già rilevato il ha versato una parte degli importi liquidati dal Tribunale, prestando CP_1
acquiescenza.
Risultano versati per i titoli indicati nelle lettere a e d e per parte di quanto indicato nelle lettere b e c della ctu complessivi euro 1.367.458,85 di cui: Per_1
euro 1.128.609,65 (controvalore in euro di £ 2.185.293.000) lett. a
pagina 10 di 14 euro 9.096,97 lett. b (parte)
euro 52.744,92 lett. c (parte)
euro 177.007,31 lett. d.
Su tale importo, già versato, e su tali voci di danno, non sussiste più controversia fra le parti, con la conseguenza che l'importo da liquidare a titolo risarcitorio in questa sede non potrà certamente essere quello già liquidato dal Tribunale, che comprendeva tali somme.
Il contrasto fra le parti continua a sussistere, invece, per parte delle somme che il Tribunale ha liquidato in base alle lettere b e c della ctu e su altre voci che non sono state riconosciute. Per_1
Su tali voci di danno ritiene la Corte che il risarcimento da riconoscere al debba essere CP_8
commisurato, come ha riconosciuto il Tribunale, ai costi sostenuti per realizzare le opere di urbanizzazione nei terreni che sono rimasti di proprietà del privato (indicati al punto b della sentenza del Tribunale), con le precisazioni che seguono.
Tali costi non possono essere decurtati per il preteso incremento di valore delle aree poiché non vi è prova che vi sia stato un incremento di valore.
Parimenti il risarcimento non può essere esteso, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, al valore delle aree su cui tali opere insistono (punto c della sentenza), poiché le aree che sono rimaste di proprietà del non hanno subito deprezzamenti. CP_8
Il ctu, infatti, in risposta all'integrazione al quesito richiesta da ha rilevato, con accertamento i CP_9
cui risultati questa Corte condivide, che: “nonostante le opere di urbanizzazione realizzate, i terreni, di fatto, non hanno subito né un decremento nè un aumento di valore secondo la documentazione allegata agli atti”. Secondo i rilievi del ctu, il terreno di proprietà del Privato su cui sono stati realizzati gli interventi è prevalentemente boschivo e coltivato ad erba e, pertanto, “Non si tratta di terreni tipici della pianura padana laddove… il frazionamento di un ampio compendio mediante strade e manufatti
(le opere di urbanizzazione eseguite da , impedirebbe, di fatto, la lavorazione del terreno in Pt_1
modo intensivo con gli attuali moderni macchinari agricoli. Una parte delle strade è stata realizzata su terreni destinati a bosco (comunque agricoli)… Nonostante la rete viaria realizzata da abbia un Pt_1
andamento non lineare e caratteristiche materiche (asfalto) finalizzate alla programmata edificabilità,
è altrettanto vero che, vista l'ampiezza del compendio, le strade sono state e sono tutt'ora utili per la percorrenza e lo spostamento di varia natura come riscontrato durante il sopralluogo presso il compendio immobiliare (non sono pertanto incompatibili con l'attività agricola come vorrebbe pagina 11 di 14 sostenere , tali da non sminuire o “deprezzare” il valore dei terreni agricoli residui….Non si Pt_1 ritiene che tali terreni siano stati “sconfigurati” dalla nuova rete viaria realizzata da , prima Pt_2
inesistente e pertanto, concludendo, i terreni rimasti in proprietà di nonostante la realizzazione Pt_2
delle opere di urbanizzazione, NON sono inservibili (cioè mantengono la possibilità di essere eventualmente utilizzati quali terreni agricoli anche se agli atti non esistono documenti che attestino tale intenzione) e pertanto NON hanno perso il loro valore RESIDUO che resta quello di terreni agricoli”.
Dalla somma liquidata dal Tribunale a titolo risarcitorio deve essere poi detratto l'importo riconosciuto per la recinzione (189.731,29), in relazione al quale il ha eccepito il giudicato interno, per CP_1
essere stato escluso il relativo costo dalla Corte d'Appello con la sentenza poi cassata.
Non risultando che abbia impugnato la sentenza della Corte d'Appello con ricorso per CP_9
cassazione sul punto, l'eccezione di giudicato deve ritenersi fondata.
Devono, infine, essere esclusi, secondo quanto disposto dalla S.C., i costi per la porzione di strada riferibili all'anno 1965, per come sono stati stimati dal ctu (euro 321.685,51): tali costi, necessariamente stimati secondo una valutazione empirica, tenuto conto del protrarsi dei lavori sino al
1970, devono essere detratti solo per la parte imputabile all'anno 1965, essendo questo il vincolo indicato nell'Ordinanza di rinvio della S.C.
Non è, infine, dovuto il risarcimento per altri danni che il invoca (maggiori aree, CP_8
deprezzamento di altri terreni, oneri professionali, ripristino) poiché già negati nel precedente giudizio e non fatti oggetto di ricorso per cassazione.
L'importo dovuto (al netto di euro 1.367.458,85, già corrisposti per acquiescenza) risulta, quindi, pari ad euro 2.560.325,51 già rivalutati a gennaio 1997, da rivalutare secondo gli Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati dal gennaio 1997 e da maggiorare di interessi sulla somma via via rivalutata dal gennaio 1997 (secondo i criteri indicati da Cass. 1712/95 e succ. conf.), fermo quanto si dirà sull'imputazione degli acconti versati dal Comune.
Il che ha pagato, mediante 18 versamenti, complessivi euro 4.688.250,66 in esecuzione della CP_1
sentenza cassata, come si è detto, ne chiede la restituzione oltre agli interessi dalla data dei singoli pagamenti, secondo il prospetto riportato alle pagg. 34 e ss. della comparsa di costituzione.
La somma di euro 2.560.325,51 rivalutata dal gennaio 1997 sino all'agosto 2017 (data del primo pagamento risultante dal suindicato prospetto) e maggiorata di interessi come sopra indicati, calcolati pagina 12 di 14 sempre sino al 19.8.2017, risulta, tuttavia, pari ad euro 5.128.742,14, somma ben più elevata di quella già versata dal sicché nessuna restituzione è dovuta. CP_1
Tenuto conto dei pagamenti suindicati, la presente sentenza, accertato il credito spettante a , dà CP_9
atto del pagamento parziale da parte del che dovrà essere imputato alla somma dovuta CP_1
secondo i seguenti criteri:
-la somma di euro 5.128.742,14 dovrà essere diminuita dell'ammontare dei pagamenti effettuati il
19.8.2017 e il risultato dovrà essere rivalutato e maggiorato di interessi sulla somma via via rivalutata dal 19.8.2017 sino alla data del pagamento successivo
-l'operazione di decurtazione e di successiva rivalutazione e calcolo di interessi dovrà essere ripetuta per ogni versamento
-se alla data dell'ultimo versamento (13.7.2022) residuerà un importo ancora dovuto dopo l'imputazione dell'ultimo pagamento, tale importo dovrà essere rivalutato e maggiorato di interessi sino alla data odierna e il dovrà corrispondere tale residuo. CP_1
La liquidazione delle spese di lite deve aver luogo per tutti i gradi di giudizio secondo l'esito complessivo, che, ad avviso della Corte, tenuto conto delle questioni dibattute e della complessità della vicenda, giustifica l'integrale compensazione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà, ferma la solidarietà in favore del ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello contro la sentenza del Tribunale di Como n. 1494/03 e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta il credito risarcitorio di nei CP_10
confronti del in euro 5.128.742,14 alla data del 19.8.2017; Controparte_1
-respinge la domanda restitutoria del e dispone che i versamenti effettuati Controparte_1 vengano imputati come in motivazione, condannando il al pagamento dell'eventuale CP_1
somma che residui dopo aver imputato tutti i versamenti richiamati in motivazione;
-compensa interamente le spese di lite per tutti i gradi di giudizio;
-pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti costituite, in ragione della metà per ciascuna, ferma la solidarietà in favore del ctu.
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano il 16.1.2025
Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
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