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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1437/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1437/2023
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/D, presso lo studio degli avv. Vincenzo Minnella e Monika Fucile che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati a Siracusa nel Viale Santa Panagia n. C.F._2
90 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Poidimani che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati.
Con due distinti contratti di comodato datati 24 ottobre 2016 e CP_1 CP_2
hanno concesso in godimento gratuito alla quindici autovetture
[...] Parte_1
di cui le parti contraenti hanno dato atto della contestuale consegna alla società comodataria giusta disposizione dell'art. 7 contenuta in seno ai contratti: all'art. 4 i contraenti hanno inoltre previsto che “Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto automezzo, compreso le spese per carburante, sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui
l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento per l'uso. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'automezzo, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria”.
Consegnate le automobili, sul presupposto che la comodataria non Parte_1
avesse adempiuto alle proprie obbligazioni quali la stipula dei contratti di assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile verso terzi, il pagamento della tassa annuale di proprietà dei veicoli, la revisione degli automezzi e la effettuazione della manutenzione ordinaria, in spregio all'art 4 dei contratti inter partes, i e Parte_2 CP_2
previo inoltro di diffida datata 15 luglio 2017 ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro
[...]
il termine di quindici giorni dalla data di ricezione di essa, hanno instaurato avverso la comodataria al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione Parte_3
ope legis dei due contratti di comodato per fatto e colpa della parte comodataria e la condanna di quest'ultima alla consegna degli autoveicoli in perfetto stato manutentivo ed al risarcimento del danno commisurato al deterioramento dei mezzi o al valore delle pagina 2 di 12 autovetture non riparabili, oltre che al pagamento delle tasse di proprietà non versate e del costo delle revisioni auto non effettuate ad opera della comodataria. Parte_1
Si è costituita nel giudizio di primo grado la contestando il merito Parte_1
delle avverse pretese ed esponendo che, ad onta del contenuto dell'art. 7 dei contratti di comodato inter partes, da ritenere mera clausola di stile, i comodanti non le avevano CP_2
consegnato al momento della stipula tutte le autovetture oggetto degli accordi, non avendo messo a disposizione per sei di esse le chiavi od il relativo libretto di circolazione;
che, dovendo utilizzare i veicoli consegnati per oltre trenta giorni, nel dicembre del 2017 aveva effettuato sua sponte la trascrizione prevista dall'art. 94, comma 4 bis, del codice della strada, circostanza quest'ultima che non le aveva evitato l'inoltro, ad opera della Polizia stradale di Siracusa, di svariati verbali di contestazione di mancato rispetto dell'obbligo di variazione dell'intestatario dei veicoli a causa dei quali aveva sostenuto un esborso di
Euro 7.476,00; che unica parte inadempiente era da ritenere i comodanti i quali, CP_2
pertanto, non avrebbero potuto validamente azionare lo strumento di scioglimento ope legis dei contratti di comodato per inadempimento di essa società in quanto a loro volta inadempienti;
che i veicoli effettivamente consegnati erano già stati messi, giusta p.e.c. del 9 agosto 2017, a disposizione dei comodanti i quali, ciononostante, non avevano CP_2
manifestato la disponibilità a ritirarli;
che il complessivo contegno serbato dai comodatari e nella vicenda contrattuale richiedeva la loro condanna al CP_1 CP_2
risarcimento per temerarietà della lite.
Radicatosi il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del
Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1816/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, con la quale da un lato sono state accolte la domanda di risoluzione dei due contratti di comodato per inadempimento imputabile alla parte comodataria e la conseguente Parte_1
domanda di condanna di quest'ultima alla restituzione degli autoveicoli, e dall'altro è stata pagina 3 di 12 disattesa la domanda di risarcimento del danno azionata dai comodanti per difetto CP_2
di prova degli elementi costitutivi, esito complessivo che ha infine indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti stante la loro soccombenza reciproca: nella parte motiva, per ciò che interessa nella presente sede, il Tribunale ha rilevato che “La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti di cui appresso meritevole di essere accolta. Chiedono gli attori dichiararsi la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei confronti della società convenuta in ordine ai contratti di comodato dedotti in giudizio per essere vanamente decorso il termine intimato con la diffida ad adempiere ritualmente notificata riguardo alle obbligazioni assunte dalla società quale comodataria, al punto 5. Sostiene di contro la società convenuta che non sarebbe configurabile alcun inadempimento perché non sarebbero state consegnate dal comodante tutte le dedotte in contratto, dovendosi la previsione della clausola di cui al punto 7 nella quale si dava atto della avvenuta consegna, qualificare come una mera clausola di stile;
che comunque pur essendo state consegnate solo alcune autovetture avrebbe ugualmente pagato la sanzione contestata con verbale della Polizia Stradale e provveduto alla trascrizione temporanea presso il PRA anche per le auto sprovviste di libretto di circolazione seppur non consegnate. Va in primo luogo rilevato che la
[...]
convenuta in giudizio come inadempiente, non ha contestato con la nota Parte_1
del 29 luglio 2017 … l'inadempimento indicato nella diffida ricevuta e poi reiterato nella domanda introduttiva del presente giudizio ma, al fine di scagionarsi, ha dedotto l'altrui inadempimento in ordine all'obbligo di consegna delle autovetture, indicate in contratto, sostenendo in un primo momento che ne erano state consegnate solo alcune e comunque che il numero di quelle autovetture consegnate non corrispondeva a quello indicato nei contratti, assumendo però solo labialmente di aver provveduto alla spesa per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla assicurazione. Così delineato il quadro fattuale di riferimento, non è inutile il richiamo all'orientamento giurisprudenziale
pagina 4 di 12 secondo cui se è vero che “In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui
l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento” (così Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10968), tuttavia lo stesso Supremo Collegio ha precisato che
“L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (così Cass. civ. II, n.18696/2014). A fronte di ciò va rilevato che con la diffida ad adempiere inoltrata dai con la raccomandata a.r. del 15/7/17, viene contestato l'inadempimento della CP_2
società odierna parte in causa in ordine ad alcuni obblighi dalla stessa assunti con i contratti di comodato stipulati in data 24.10. 2016 (aventi ad oggetto non solo autovetture ma anche beni immobili e attrezzature correlate all'esercizio dell'attività di vigilanza privata), in particolare dell'obbligo di provvedere al pagamento delle tasse di proprietà degli autoveicoli dati in comodato e di annotare all'archivio nazionale dei veicoli l'uso degli stessi in forma di comodato e di provvedere alla copertura assicurativa degli autoveicoli obbligatoria per legge. Viene comminata la risoluzione del contratto nel caso di inutile decorso del termine ivi assegnato … senza l'adempimento richiesto, con conseguente restituzione dei beni. Deve ritenersi che, pur essendo stata indirizzata la diffida ad adempiere anche per altri obblighi posti a carico del comodatario nel contratto
(ulteriori rispetto a quelli correlati alle autovetture) tuttavia la risoluzione di diritto in via giudiziale è stata richiesta unicamente con riferimento a questi obblighi inerenti alle autovetture, inesatto adempimento in ordine alla cui non scarsa importanza comunque non vi è da dubitarsi. Quanto alla prova dell'inadempimento contestato non è certo
pagina 5 di 12 condivisibile l'argomento difensivo secondo cui l'art. 7 dei contratti di comodato in questione avrebbe previsto solo una clausola di stile in quanto non si sarebbe provveduto alla consegna degli automezzi al momento della sottoscrizione del contratto. In proposito basti considerare solo che gli autoveicoli sono stati individuati nell'elenco dettagliato contenuto in ciascun dei due contratti, così identificandoli negli elementi essenziali (targa modello, vedi allegato n. 1 e n. 2 della parte attrice). Né poi al fine di escludere la avvenuta esecuzione del contratto di comodato (con la consegna trattandosi di contratto reali) come dedotto dalla difesa della società, può invocarsi l'argomento secondo cui la società avrebbe comunque provveduto al pagamento della sanzione contestata con verbale della Polizia Stradale e alla trascrizione temporanea presso il PRA per tutte le autovetture anche per le auto sprovviste di libretto di circolazione seppur non consegnate.
Trattasi invero di argomento che risulta privo di congruità logica non riuscendo spiegabile, secondo il criterio di normalità, come la società si sia assunta l'onere economico anche per beni che non erano stati consegnati dai comodanti e che quindi avrebbero dovuto sostenere le spese correlate alla temporanea trascrizione anche per le autovetture che non sarebbero state consegnate. Deve quindi ritenersi che la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta ai sensi dell'art. 1454 c.c. dagli odierni attori può quindi ritenersi fondata, dichiarandosi risolti i due contratti di comodato conclusi in data 24.10.2017 a far tempo dal momento in cui è spirato vanamente il termine assegnato con la diffida ad adempiere …. Conseguentemente va condannata la Società alla restituzione delle autovetture di cui ai contratti di comodato dichiarati risolti. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno deve essere rigettata per carenza di prova in ordine all'an. Sul punto deve ritenersi consolidato l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo
Collegio secondo il quale in tema di risoluzione per inadempimento contrattuale occorre che chi agisce per la risoluzione comunque assolva anche all'onere di provare il danno subìto da tale comportamento lesivo degli obblighi contrattuali, prova che non può
pagina 6 di 12 limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (cfr. Cass. civ. n. 24632/2015). Invero, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si applica il principio della presunzione della colpa, ma ciò non esonera
l'attore dall'onere di dimostrare, da un lato, l'inadempimento e, dall'altro, l'entità del danno. Nella fattispecie, tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla parte attrice, la quale si è limitata a dedurre labialmente l'inadempimento contrattuale di controparte
e a richiedere la risoluzione e, a seguito di ciò, il risarcimento del danno, senza offrire gli elementi necessari a verificare che tale danno si sarebbe sicuramente verificato quantomeno nell'an come è richiesto per far luogo alla invocata liquidazione equitativa che presuppone comunque che l'esistenza del danno venga dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 3794/2008). Né del resto la evidenziata carenza probatoria avrebbe potuto essere colmata facendo ricorso alla nomina di eventuale CTU, essendo questo mezzo di valutazione della prova ma non di acquisizione di elementi di prova, nel caso mancanti, che era onere di parte attrice allegare e fornire in osservanza al principio di cui all'art. 2697 c.c.”.
Avverso la sentenza n. 1816/2023 ha interposto appello la facendo Parte_1
leva su due profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione la ha dedotto la violazione Parte_1
dell'art. 1454 c.c. nonché il vizio di motivazione nella misura in cui il decidente in prime cure non aveva accertato il grave inadempimento dei comodanti all'obbligazione di CP_2
consegna degli autoveicoli, rimasta inattuata per sei dei quindici veicoli oggetto di accordi, e la conseguente mancata possibilità in capo ai comodanti di avvalersi dello CP_2
strumento risolutorio di diritto di cui all'art. 1454 c.c. in quanto parte effettivamente inadempiente, osservando al contrario di essere stata adempiente alle obbligazioni assunte per il fatto di avere stipulato i contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli presi in godimento e di avere effettuato le trascrizioni previste dal codice pagina 7 di 12 della strada, per il caso di concessione in godimento a terzi di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni, anche per le vetture non consegnate.
Con il secondo motivo di impugnazione la si è lamentata del fatto che Parte_1
il Giudice di primo grado non aveva ammesso né l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i contratti di assicurazione delle autovetture né le prove testimoniali articolate nelle memorie istruttorie sì da non averle dato la possibilità di provare il proprio adempimento e di positivamente contrastare la domanda di risoluzione dei contratti di comodato.
Si sono costituiti nel giudizio di appello i comodanti e instando CP_1 CP_2
per il rigetto dell'appello proponendo a loro volta appello incidentale sia nella misura in cui il Tribunale aveva disatteso la loro domanda di risarcimento del danno per asserita mancata prova degli elementi costitutivi a fondamento di essa sia nella parte in cui aveva inopinatamente compensato nella totalità le spese di lite tra le parti di causa, dovendosi piuttosto valorizzare la soccombenza prevalente della società comodataria che aveva subito la declaratoria di risoluzione ope legis dei contratti di comodato per fatto e colpa a sé imputabile: gli appellati ha inoltre chiesto l'ammissione dei propri mezzi di CP_2
prova, immotivatamente denegati in primo grado, al fine di corroborare la richiesta di danni, sottolineando come al contrario non dovessero essere ammesse le prove di controparte per il fatto che quest'ultima non ne aveva reiterato la richiesta al momento della precisazione delle conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione avvenuta in data 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa da un lato di disattendere l'appello principale azionato dalla e, dall'altro, di accogliere in parte l'appello incidentale Parte_1
proposto da il tutto per i motivi di seguito evidenziati. CP_2
pagina 8 di 12 Come correttamente rilevato dal Tribunale di Siracusa, ricevuta la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alle obbligazioni menzionate nell'art. 4 dei contratti di comodato in essere tra le parti con missiva del 15 luglio 2017, la non ha, con la missiva Parte_1
scritta di risposta datata 29 luglio 2017, contestato di essere inadempiente, avendo piuttosto evidenziato circostanze e fatti riconducibili alla vigenza dei rapporti di comodato con i che in nulla hanno scalfito l'imputazione di responsabilità alla propria sfera CP_2
giuridica soggettiva sostanziale: allegato l'inadempimento agli obblighi di manutenzione e di regolare tenuta dei veicoli concessi in comodato, gravava sulla società comodataria l'onere di provare l'esatto adempimento ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., onere che non è stato assolto ma che è stato contrastato con la infondata tesi secondo cui i veicoli dati in comodato non le sarebbero stati consegnati nella totalità di quanto divisato nei contratti;
tale affermazione cozza irrefutabilmente con quanto previsto nell'art. 7 dei contratti in essere tra le parti, norma quest'ultima che ha dato atto della contestuale consegna dei veicoli all'atto della stipula del contratti.
La Corte evidenzia poi che mentre alcuna condotta inadempiente possa essere mossa ai comodanti i quali hanno messo nella immediata disponibilità della società CP_2
comodataria i beni e che, pertanto, ben potevano azionare il meccanismo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al contrario la parte comodataria non ha Parte_1
dato la prova di avere adempiuto alle obbligazioni negoziali, ad esempio producendo i contratti di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli, o i pagamenti della tassa automobile, od i tagliandi di revisione periodica dei veicoli, di talché del tutto condivisibile si palesa la soluzione adottata sul punto dal Tribunale che ha dichiarato risolto i due contratti di comodato di autovetture per vizio sopravvenuto della funzione addebitabile alla sfera soggettiva della comodataria. Parte_1
Del pari infondato si palesa il secondo motivo di impugnazione con il quale la
[...]
comodataria ha censurato la mancata ammissione dei mezzi di prova Parte_1
pagina 9 di 12 articolati in atti, mancata ammissione che va nella presente sede confermata: la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto i contratti di assicurazione delle vetture concesse in comodato, si palesa del tutto esplorativa e non giustificabile, non riuscendo la Corte a comprendere come la società odierna appellante non sia in possesso delle minute dei contratti che essa stessa ha asserito di avere concluso in esecuzione dei due contratti per cui è lite, mentre, con riferimento ai capitoli di prova dedotti per testi in seno alla memoria istruttoria datata 28 maggio 2018, gli stessi non sono stati ammessi sia in applicazione del divieto di cui all'art. 2722 c.c., nella parte in cui miravano a provare patti contrari al contenuto del testo contrattuale coevi alla stipula, sia in quanto ritenuti irrilevanti nella misura in cui miravano a provare la disponibilità delle autovetture o l'indebito uso del logo della società sulle predette autovetture, fatti del tutto inconducenti rispetto alle domande incoate nel presente giudizio.
Va in definitiva disatteso l'appello della comodataria e confermata la Parte_1
risoluzione dei due contratti di comodato datati 24 ottobre 2016 per fatto e colpa di quest'ultima.
Se si passa a vagliare l'appello incidentale dei comodanti fondata si palesa CP_2
unicamente la domanda di risarcimento del danno subito da per la perdita CP_2
dell'autovettura Toyota Yaris targata CE703LC concessa in comodato alla Parte_1
che è andata distrutta a seguito di un incidente stradale causato, durante l'attività
[...]
lavorativa, da un dipendente della società comodataria: tale circostanza non è stata minimamente contestata dalla difesa della e va data per pacifica tra le Parte_1
parti, con conseguente necessità di rimessione della causa in istruttoria al fine della determinazione del valore del bene al momento dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente obbligo restitutorio gravante sulla da individuare Parte_1
al 30 luglio 2017, e di espletamento di apposita c.t.u. per la quantificazione del danno.
pagina 10 di 12 Nessuna voce va al contrario riconosciuta ai comodanti con riferimento al danno da CP_2
mancato utilizzo delle autovetture, condividendosi sul punto quanto asserito dal Tribunale che ha evidenziato la palese mancanza di alcun elemento fattuale o deduzione assertiva a corredo della richiesta risarcitoria da lucro cessante: gli appellati non hanno in alcun CP_2
modo provato il loro intento, andato poi asseritamente frustrato per la mancata disponibilità delle vetture, di concedere a noleggio le automobili a terzi o di avere dovuto sopperire al loro mancato utilizzo mediante l'approvvigionamento di ulteriori automezzi presso terzi, non potendosi riconoscere danni in re ipsa per la mera privazione della disponibilità delle vetture e per il relativo mancato godimento in assenza della prova di un pregiudizio di ordine patrimoniale subito;
non può del pari essere ritenuta fondata la richiesta di pagamento delle tasse di proprietà non versate dalla o dei Parte_1
costi delle revisione delle autovetture da quest'ultima non espletate, stante la evidente mancanza di alcun supporto documentale a corredo delle predette domande di pagamento.
Tale esito non sarebbe stato scalfito, ad avviso della Corte, neanche dall'accoglimento della reiterata richiesta di ammissione delle prove orali dedotte dagli appellati con CP_2
la prima memoria istruttoria del 23 aprile 2018 depositata in primo grado, stante la irrilevanza delle circostanze fattuali ivi dedotte: a parte l'episodio della distruzione dell'autovettura Toyota Yaris targata CE703LC causata da fatto del dipendente della società comodataria, la cui prova non è stata ammessa stante la non contestazione dell'evento ad opera della comodataria, tutte le rimanenti circostanze afferiscono alla consegna dei veicoli al momento della conclusione dei due comodati ed alla successiva restituzione sulle cui sorti il Tribunale ha statuito senza la necessità di escutere la prova testimoniale.
In definitiva va disatteso l'appello incidentale azionato da mentre, in CP_1
parziale accoglimento dell'appello incidentale azionato da va dichiarata CP_2
la responsabilità della per la distruzione dell'autovettura Toyota Yaris Parte_1
pagina 11 di 12 targata CE 703 LC, il cui valore al momento del 30 luglio 2017 va risarcito in favore di con rimessione della causa sul ruolo. CP_2
Le spese del giudizio andranno regolate tra le parti di causa all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa avente R.G. n. 1437/2023, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'appello incidentale azionato da CP_2
dichiara la responsabilità della per la distruzione Parte_1
dell'autovettura Toyota Yaris targata CE 703 LC concessale in comodato da
CP_2
2. Conferma nel resto la sentenza n. 1816/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Siracusa;
3. Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
[...]
e di dell'ulteriore contributo unificato;
Parte_1 CP_1
5. Spese all'esito del giudizio definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1437/2023
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/D, presso lo studio degli avv. Vincenzo Minnella e Monika Fucile che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati a Siracusa nel Viale Santa Panagia n. C.F._2
90 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Poidimani che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati.
Con due distinti contratti di comodato datati 24 ottobre 2016 e CP_1 CP_2
hanno concesso in godimento gratuito alla quindici autovetture
[...] Parte_1
di cui le parti contraenti hanno dato atto della contestuale consegna alla società comodataria giusta disposizione dell'art. 7 contenuta in seno ai contratti: all'art. 4 i contraenti hanno inoltre previsto che “Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto automezzo, compreso le spese per carburante, sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui
l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento per l'uso. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'automezzo, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria”.
Consegnate le automobili, sul presupposto che la comodataria non Parte_1
avesse adempiuto alle proprie obbligazioni quali la stipula dei contratti di assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile verso terzi, il pagamento della tassa annuale di proprietà dei veicoli, la revisione degli automezzi e la effettuazione della manutenzione ordinaria, in spregio all'art 4 dei contratti inter partes, i e Parte_2 CP_2
previo inoltro di diffida datata 15 luglio 2017 ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro
[...]
il termine di quindici giorni dalla data di ricezione di essa, hanno instaurato avverso la comodataria al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione Parte_3
ope legis dei due contratti di comodato per fatto e colpa della parte comodataria e la condanna di quest'ultima alla consegna degli autoveicoli in perfetto stato manutentivo ed al risarcimento del danno commisurato al deterioramento dei mezzi o al valore delle pagina 2 di 12 autovetture non riparabili, oltre che al pagamento delle tasse di proprietà non versate e del costo delle revisioni auto non effettuate ad opera della comodataria. Parte_1
Si è costituita nel giudizio di primo grado la contestando il merito Parte_1
delle avverse pretese ed esponendo che, ad onta del contenuto dell'art. 7 dei contratti di comodato inter partes, da ritenere mera clausola di stile, i comodanti non le avevano CP_2
consegnato al momento della stipula tutte le autovetture oggetto degli accordi, non avendo messo a disposizione per sei di esse le chiavi od il relativo libretto di circolazione;
che, dovendo utilizzare i veicoli consegnati per oltre trenta giorni, nel dicembre del 2017 aveva effettuato sua sponte la trascrizione prevista dall'art. 94, comma 4 bis, del codice della strada, circostanza quest'ultima che non le aveva evitato l'inoltro, ad opera della Polizia stradale di Siracusa, di svariati verbali di contestazione di mancato rispetto dell'obbligo di variazione dell'intestatario dei veicoli a causa dei quali aveva sostenuto un esborso di
Euro 7.476,00; che unica parte inadempiente era da ritenere i comodanti i quali, CP_2
pertanto, non avrebbero potuto validamente azionare lo strumento di scioglimento ope legis dei contratti di comodato per inadempimento di essa società in quanto a loro volta inadempienti;
che i veicoli effettivamente consegnati erano già stati messi, giusta p.e.c. del 9 agosto 2017, a disposizione dei comodanti i quali, ciononostante, non avevano CP_2
manifestato la disponibilità a ritirarli;
che il complessivo contegno serbato dai comodatari e nella vicenda contrattuale richiedeva la loro condanna al CP_1 CP_2
risarcimento per temerarietà della lite.
Radicatosi il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del
Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1816/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, con la quale da un lato sono state accolte la domanda di risoluzione dei due contratti di comodato per inadempimento imputabile alla parte comodataria e la conseguente Parte_1
domanda di condanna di quest'ultima alla restituzione degli autoveicoli, e dall'altro è stata pagina 3 di 12 disattesa la domanda di risarcimento del danno azionata dai comodanti per difetto CP_2
di prova degli elementi costitutivi, esito complessivo che ha infine indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti stante la loro soccombenza reciproca: nella parte motiva, per ciò che interessa nella presente sede, il Tribunale ha rilevato che “La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti di cui appresso meritevole di essere accolta. Chiedono gli attori dichiararsi la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei confronti della società convenuta in ordine ai contratti di comodato dedotti in giudizio per essere vanamente decorso il termine intimato con la diffida ad adempiere ritualmente notificata riguardo alle obbligazioni assunte dalla società quale comodataria, al punto 5. Sostiene di contro la società convenuta che non sarebbe configurabile alcun inadempimento perché non sarebbero state consegnate dal comodante tutte le dedotte in contratto, dovendosi la previsione della clausola di cui al punto 7 nella quale si dava atto della avvenuta consegna, qualificare come una mera clausola di stile;
che comunque pur essendo state consegnate solo alcune autovetture avrebbe ugualmente pagato la sanzione contestata con verbale della Polizia Stradale e provveduto alla trascrizione temporanea presso il PRA anche per le auto sprovviste di libretto di circolazione seppur non consegnate. Va in primo luogo rilevato che la
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convenuta in giudizio come inadempiente, non ha contestato con la nota Parte_1
del 29 luglio 2017 … l'inadempimento indicato nella diffida ricevuta e poi reiterato nella domanda introduttiva del presente giudizio ma, al fine di scagionarsi, ha dedotto l'altrui inadempimento in ordine all'obbligo di consegna delle autovetture, indicate in contratto, sostenendo in un primo momento che ne erano state consegnate solo alcune e comunque che il numero di quelle autovetture consegnate non corrispondeva a quello indicato nei contratti, assumendo però solo labialmente di aver provveduto alla spesa per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla assicurazione. Così delineato il quadro fattuale di riferimento, non è inutile il richiamo all'orientamento giurisprudenziale
pagina 4 di 12 secondo cui se è vero che “In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui
l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento” (così Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10968), tuttavia lo stesso Supremo Collegio ha precisato che
“L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (così Cass. civ. II, n.18696/2014). A fronte di ciò va rilevato che con la diffida ad adempiere inoltrata dai con la raccomandata a.r. del 15/7/17, viene contestato l'inadempimento della CP_2
società odierna parte in causa in ordine ad alcuni obblighi dalla stessa assunti con i contratti di comodato stipulati in data 24.10. 2016 (aventi ad oggetto non solo autovetture ma anche beni immobili e attrezzature correlate all'esercizio dell'attività di vigilanza privata), in particolare dell'obbligo di provvedere al pagamento delle tasse di proprietà degli autoveicoli dati in comodato e di annotare all'archivio nazionale dei veicoli l'uso degli stessi in forma di comodato e di provvedere alla copertura assicurativa degli autoveicoli obbligatoria per legge. Viene comminata la risoluzione del contratto nel caso di inutile decorso del termine ivi assegnato … senza l'adempimento richiesto, con conseguente restituzione dei beni. Deve ritenersi che, pur essendo stata indirizzata la diffida ad adempiere anche per altri obblighi posti a carico del comodatario nel contratto
(ulteriori rispetto a quelli correlati alle autovetture) tuttavia la risoluzione di diritto in via giudiziale è stata richiesta unicamente con riferimento a questi obblighi inerenti alle autovetture, inesatto adempimento in ordine alla cui non scarsa importanza comunque non vi è da dubitarsi. Quanto alla prova dell'inadempimento contestato non è certo
pagina 5 di 12 condivisibile l'argomento difensivo secondo cui l'art. 7 dei contratti di comodato in questione avrebbe previsto solo una clausola di stile in quanto non si sarebbe provveduto alla consegna degli automezzi al momento della sottoscrizione del contratto. In proposito basti considerare solo che gli autoveicoli sono stati individuati nell'elenco dettagliato contenuto in ciascun dei due contratti, così identificandoli negli elementi essenziali (targa modello, vedi allegato n. 1 e n. 2 della parte attrice). Né poi al fine di escludere la avvenuta esecuzione del contratto di comodato (con la consegna trattandosi di contratto reali) come dedotto dalla difesa della società, può invocarsi l'argomento secondo cui la società avrebbe comunque provveduto al pagamento della sanzione contestata con verbale della Polizia Stradale e alla trascrizione temporanea presso il PRA per tutte le autovetture anche per le auto sprovviste di libretto di circolazione seppur non consegnate.
Trattasi invero di argomento che risulta privo di congruità logica non riuscendo spiegabile, secondo il criterio di normalità, come la società si sia assunta l'onere economico anche per beni che non erano stati consegnati dai comodanti e che quindi avrebbero dovuto sostenere le spese correlate alla temporanea trascrizione anche per le autovetture che non sarebbero state consegnate. Deve quindi ritenersi che la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta ai sensi dell'art. 1454 c.c. dagli odierni attori può quindi ritenersi fondata, dichiarandosi risolti i due contratti di comodato conclusi in data 24.10.2017 a far tempo dal momento in cui è spirato vanamente il termine assegnato con la diffida ad adempiere …. Conseguentemente va condannata la Società alla restituzione delle autovetture di cui ai contratti di comodato dichiarati risolti. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno deve essere rigettata per carenza di prova in ordine all'an. Sul punto deve ritenersi consolidato l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo
Collegio secondo il quale in tema di risoluzione per inadempimento contrattuale occorre che chi agisce per la risoluzione comunque assolva anche all'onere di provare il danno subìto da tale comportamento lesivo degli obblighi contrattuali, prova che non può
pagina 6 di 12 limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (cfr. Cass. civ. n. 24632/2015). Invero, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si applica il principio della presunzione della colpa, ma ciò non esonera
l'attore dall'onere di dimostrare, da un lato, l'inadempimento e, dall'altro, l'entità del danno. Nella fattispecie, tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla parte attrice, la quale si è limitata a dedurre labialmente l'inadempimento contrattuale di controparte
e a richiedere la risoluzione e, a seguito di ciò, il risarcimento del danno, senza offrire gli elementi necessari a verificare che tale danno si sarebbe sicuramente verificato quantomeno nell'an come è richiesto per far luogo alla invocata liquidazione equitativa che presuppone comunque che l'esistenza del danno venga dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 3794/2008). Né del resto la evidenziata carenza probatoria avrebbe potuto essere colmata facendo ricorso alla nomina di eventuale CTU, essendo questo mezzo di valutazione della prova ma non di acquisizione di elementi di prova, nel caso mancanti, che era onere di parte attrice allegare e fornire in osservanza al principio di cui all'art. 2697 c.c.”.
Avverso la sentenza n. 1816/2023 ha interposto appello la facendo Parte_1
leva su due profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione la ha dedotto la violazione Parte_1
dell'art. 1454 c.c. nonché il vizio di motivazione nella misura in cui il decidente in prime cure non aveva accertato il grave inadempimento dei comodanti all'obbligazione di CP_2
consegna degli autoveicoli, rimasta inattuata per sei dei quindici veicoli oggetto di accordi, e la conseguente mancata possibilità in capo ai comodanti di avvalersi dello CP_2
strumento risolutorio di diritto di cui all'art. 1454 c.c. in quanto parte effettivamente inadempiente, osservando al contrario di essere stata adempiente alle obbligazioni assunte per il fatto di avere stipulato i contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli presi in godimento e di avere effettuato le trascrizioni previste dal codice pagina 7 di 12 della strada, per il caso di concessione in godimento a terzi di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni, anche per le vetture non consegnate.
Con il secondo motivo di impugnazione la si è lamentata del fatto che Parte_1
il Giudice di primo grado non aveva ammesso né l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i contratti di assicurazione delle autovetture né le prove testimoniali articolate nelle memorie istruttorie sì da non averle dato la possibilità di provare il proprio adempimento e di positivamente contrastare la domanda di risoluzione dei contratti di comodato.
Si sono costituiti nel giudizio di appello i comodanti e instando CP_1 CP_2
per il rigetto dell'appello proponendo a loro volta appello incidentale sia nella misura in cui il Tribunale aveva disatteso la loro domanda di risarcimento del danno per asserita mancata prova degli elementi costitutivi a fondamento di essa sia nella parte in cui aveva inopinatamente compensato nella totalità le spese di lite tra le parti di causa, dovendosi piuttosto valorizzare la soccombenza prevalente della società comodataria che aveva subito la declaratoria di risoluzione ope legis dei contratti di comodato per fatto e colpa a sé imputabile: gli appellati ha inoltre chiesto l'ammissione dei propri mezzi di CP_2
prova, immotivatamente denegati in primo grado, al fine di corroborare la richiesta di danni, sottolineando come al contrario non dovessero essere ammesse le prove di controparte per il fatto che quest'ultima non ne aveva reiterato la richiesta al momento della precisazione delle conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione avvenuta in data 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa da un lato di disattendere l'appello principale azionato dalla e, dall'altro, di accogliere in parte l'appello incidentale Parte_1
proposto da il tutto per i motivi di seguito evidenziati. CP_2
pagina 8 di 12 Come correttamente rilevato dal Tribunale di Siracusa, ricevuta la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alle obbligazioni menzionate nell'art. 4 dei contratti di comodato in essere tra le parti con missiva del 15 luglio 2017, la non ha, con la missiva Parte_1
scritta di risposta datata 29 luglio 2017, contestato di essere inadempiente, avendo piuttosto evidenziato circostanze e fatti riconducibili alla vigenza dei rapporti di comodato con i che in nulla hanno scalfito l'imputazione di responsabilità alla propria sfera CP_2
giuridica soggettiva sostanziale: allegato l'inadempimento agli obblighi di manutenzione e di regolare tenuta dei veicoli concessi in comodato, gravava sulla società comodataria l'onere di provare l'esatto adempimento ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., onere che non è stato assolto ma che è stato contrastato con la infondata tesi secondo cui i veicoli dati in comodato non le sarebbero stati consegnati nella totalità di quanto divisato nei contratti;
tale affermazione cozza irrefutabilmente con quanto previsto nell'art. 7 dei contratti in essere tra le parti, norma quest'ultima che ha dato atto della contestuale consegna dei veicoli all'atto della stipula del contratti.
La Corte evidenzia poi che mentre alcuna condotta inadempiente possa essere mossa ai comodanti i quali hanno messo nella immediata disponibilità della società CP_2
comodataria i beni e che, pertanto, ben potevano azionare il meccanismo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al contrario la parte comodataria non ha Parte_1
dato la prova di avere adempiuto alle obbligazioni negoziali, ad esempio producendo i contratti di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli, o i pagamenti della tassa automobile, od i tagliandi di revisione periodica dei veicoli, di talché del tutto condivisibile si palesa la soluzione adottata sul punto dal Tribunale che ha dichiarato risolto i due contratti di comodato di autovetture per vizio sopravvenuto della funzione addebitabile alla sfera soggettiva della comodataria. Parte_1
Del pari infondato si palesa il secondo motivo di impugnazione con il quale la
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comodataria ha censurato la mancata ammissione dei mezzi di prova Parte_1
pagina 9 di 12 articolati in atti, mancata ammissione che va nella presente sede confermata: la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto i contratti di assicurazione delle vetture concesse in comodato, si palesa del tutto esplorativa e non giustificabile, non riuscendo la Corte a comprendere come la società odierna appellante non sia in possesso delle minute dei contratti che essa stessa ha asserito di avere concluso in esecuzione dei due contratti per cui è lite, mentre, con riferimento ai capitoli di prova dedotti per testi in seno alla memoria istruttoria datata 28 maggio 2018, gli stessi non sono stati ammessi sia in applicazione del divieto di cui all'art. 2722 c.c., nella parte in cui miravano a provare patti contrari al contenuto del testo contrattuale coevi alla stipula, sia in quanto ritenuti irrilevanti nella misura in cui miravano a provare la disponibilità delle autovetture o l'indebito uso del logo della società sulle predette autovetture, fatti del tutto inconducenti rispetto alle domande incoate nel presente giudizio.
Va in definitiva disatteso l'appello della comodataria e confermata la Parte_1
risoluzione dei due contratti di comodato datati 24 ottobre 2016 per fatto e colpa di quest'ultima.
Se si passa a vagliare l'appello incidentale dei comodanti fondata si palesa CP_2
unicamente la domanda di risarcimento del danno subito da per la perdita CP_2
dell'autovettura Toyota Yaris targata CE703LC concessa in comodato alla Parte_1
che è andata distrutta a seguito di un incidente stradale causato, durante l'attività
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lavorativa, da un dipendente della società comodataria: tale circostanza non è stata minimamente contestata dalla difesa della e va data per pacifica tra le Parte_1
parti, con conseguente necessità di rimessione della causa in istruttoria al fine della determinazione del valore del bene al momento dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente obbligo restitutorio gravante sulla da individuare Parte_1
al 30 luglio 2017, e di espletamento di apposita c.t.u. per la quantificazione del danno.
pagina 10 di 12 Nessuna voce va al contrario riconosciuta ai comodanti con riferimento al danno da CP_2
mancato utilizzo delle autovetture, condividendosi sul punto quanto asserito dal Tribunale che ha evidenziato la palese mancanza di alcun elemento fattuale o deduzione assertiva a corredo della richiesta risarcitoria da lucro cessante: gli appellati non hanno in alcun CP_2
modo provato il loro intento, andato poi asseritamente frustrato per la mancata disponibilità delle vetture, di concedere a noleggio le automobili a terzi o di avere dovuto sopperire al loro mancato utilizzo mediante l'approvvigionamento di ulteriori automezzi presso terzi, non potendosi riconoscere danni in re ipsa per la mera privazione della disponibilità delle vetture e per il relativo mancato godimento in assenza della prova di un pregiudizio di ordine patrimoniale subito;
non può del pari essere ritenuta fondata la richiesta di pagamento delle tasse di proprietà non versate dalla o dei Parte_1
costi delle revisione delle autovetture da quest'ultima non espletate, stante la evidente mancanza di alcun supporto documentale a corredo delle predette domande di pagamento.
Tale esito non sarebbe stato scalfito, ad avviso della Corte, neanche dall'accoglimento della reiterata richiesta di ammissione delle prove orali dedotte dagli appellati con CP_2
la prima memoria istruttoria del 23 aprile 2018 depositata in primo grado, stante la irrilevanza delle circostanze fattuali ivi dedotte: a parte l'episodio della distruzione dell'autovettura Toyota Yaris targata CE703LC causata da fatto del dipendente della società comodataria, la cui prova non è stata ammessa stante la non contestazione dell'evento ad opera della comodataria, tutte le rimanenti circostanze afferiscono alla consegna dei veicoli al momento della conclusione dei due comodati ed alla successiva restituzione sulle cui sorti il Tribunale ha statuito senza la necessità di escutere la prova testimoniale.
In definitiva va disatteso l'appello incidentale azionato da mentre, in CP_1
parziale accoglimento dell'appello incidentale azionato da va dichiarata CP_2
la responsabilità della per la distruzione dell'autovettura Toyota Yaris Parte_1
pagina 11 di 12 targata CE 703 LC, il cui valore al momento del 30 luglio 2017 va risarcito in favore di con rimessione della causa sul ruolo. CP_2
Le spese del giudizio andranno regolate tra le parti di causa all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa avente R.G. n. 1437/2023, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'appello incidentale azionato da CP_2
dichiara la responsabilità della per la distruzione Parte_1
dell'autovettura Toyota Yaris targata CE 703 LC concessale in comodato da
CP_2
2. Conferma nel resto la sentenza n. 1816/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Siracusa;
3. Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
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e di dell'ulteriore contributo unificato;
Parte_1 CP_1
5. Spese all'esito del giudizio definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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