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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/09/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 143 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 marzo 2025 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliato in Barletta, alla via Parte_1 C.F._1
Indipendenza n. 30, presso lo studio dell'avv. Maurizio Savasta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) elett.te domiciliati in Barletta, al corso Vittorio Emanuele n. 206, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Pasquale Nasca, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
E
( ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
( ) e ( ), C.F._5 Controparte_5 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1048/20 del 6 luglio 2020
Conclusioni
All'udienza del 21 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 22 giugno 2010, convenne dinanzi al Tribunale di Lecce Controparte_2
e , Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_3 chiedendo, previa declaratoria di inefficacia degli atti di donazione del 1° agosto 2009 e del
29 gennaio 2010, nonché del contratto di comodato del 16 febbraio 2009, conclusi tra e gli altri convenuti, l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma Parte_1 specifica dell'obbligo di trasferimento della quota di proprietà della , Parte_2 promessa in vendita giusta scrittura privata del 6 giugno 2006, oltre alla condanna di Pt_1
al pagamento di €80.000,00, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento
[...] contrattuale, o, in via gradata, alla restituzione di €270.951,25, pari alla somma corrisposta dall'attrice in forza della richiamata scrittura, con vittoria di spese di lite. Con separato atto di citazione, invece, chiese la condanna di alla Controparte_1 Parte_1 restituzione della somma di €175.104,27, oltre al risarcimento del danno nella misura
€60.000,00, vinte le spese di lite.
A fondamento delle rispettive domande, gli attori dedussero che, con scrittura privata del 6 giugno 2006, si era obbligato a vendere a una porzione dei Parte_1 Controparte_2 fabbricati rurali facenti parte della fissando il prezzo di vendita in Parte_2
€230.000,00; asserirono che detta somma, unitamente ad altri importi, era stata interamente corrisposta dalla promissaria acquirente, per un totale di €270.951,25; precisarono che, nella richiamata scrittura, era stato previsto il riparto delle spese di straordinaria e ordinaria manutenzione delle parti comuni della masseria, nonché di quelle di esclusiva proprietà; dedussero che e , di comune accordo, avevano deciso di Parte_1 Controparte_2 destinare la struttura ad attività economiche (eventi culturali e feste private), coinvolgendo nella gestione (marito della ), il quale, pertanto, aveva sostenuto Controparte_1 CP_2 personalmente i costi delle opere di ristrutturazione della masseria;
precisarono che la proprietà della masseria sarebbe stata divisa tra , e Controparte_2 Parte_1
e che, in caso di impedimento di quest'ultimo, lo stesso Controparte_4 CP_1 avrebbe rilevato la relativa quota parte, rinunciando alla restituzione della somma anticipata;
riferirono che, in data 18 gennaio 2010, sorti dissapori per la mancata stipula del definitivo e la sospensione dell'attività economica, la aveva comunicato il proprio dissenso alla CP_2 prosecuzione della gestione comune della masseria, chiedendo la rendicontazione dell'attività ad il quale, pur riconoscendo la dazione di somme da parte dei Parte_1 coniugi, aveva sostenuto di aver ricevuto importi in misura inferiore a quanto richiesto e, comunque, a titolo di prestito personale, in assenza di altro e diverso titolo (preliminare); asserirono che, in data 25 marzo 2010, aveva formulato una offerta reale, Parte_1 dichiarandosi disposto a restituire la somma di €240.000,00, ma siffatta offerta era stata rifiutata dalla;
dedussero che, in data 1 agosto 2009, aveva donato a CP_2 Parte_1
e a la nuda proprietà della masseria (comprensiva Controparte_4 CP_5 della quota promessa in vendita a ), rispettivamente con atto di donazione Controparte_2 del 1 agosto 2009 e del 29 gennaio 2010, mentre aveva concesso in comodato a
[...]
(cognata) la stessa struttura, giusta atto del 16 febbraio 2009; osservarono che detti CP_3 atti erano stati conclusi a titolo gratuito per sottrarre beni al soddisfacimento del credito dell'attrice sorto in ragione della scrittura del 6 giugno 2006; riferirono che la aveva CP_2 sollecitato il promittente venditore a stipulare il definitivo, ma senza alcun riscontro;
conclusero di aver corrisposto ad un importo complessivo di €446.145,52, Parte_1 con l'intenzione di acquistare 2/3 della masseria, oltre alla previsione di una comune gestione economica della stessa.
Costituendosi, , , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, eccepirono, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di CP_3
Lecce e, nel merito, contestata l'ammissibilità delle domande ex artt. 2901 e 2932 c.c., chiesero, in via riconvenzionale, la rescissione della scrittura privata del 6 giugno 2006, oltre alla condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle Controparte_2 spese processuali.
I convenuti osservarono che aveva concesso in prestito ad Controparte_1 Pt_1
la somma di €201.000,00, a garanzia della quale era stato pattuito il trasferimento,
[...] in favore di , di una quota di proprietà , giusta scrittura Controparte_2 Parte_2 del 6 giugno 2006; riferirono che il aveva acconsentito allo svolgimento delle CP_1 attività lucrative ed economiche, ragion per cui la masseria era stata concessa in comodato a ed , con l'obiettivo di organizzare eventi con lo stesso CP_3 CP_5 asserirono che aveva ricevuto complessivamente l'importo di CP_1 Parte_1
€224.355,05, mentre non era stata convenuta la cessione di quote di proprietà della masseria, né una sua comune gestione;
contestarono la natura di preliminare attribuita alla scrittura privata del 6 giugno 2006, fungendo essa da mera garanzia del prestito offerto da CP_1
dedussero che aveva offerto la restituzione della somma di
[...] Parte_1
€240.000,00.
Dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Lecce, con comparsa del 25 giugno 2012,
e riassunsero i giudizi, previamente riuniti, innanzi al Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Trani.
Con sentenza non definitiva n. 395/2015 del 6 marzo 2015, il Tribunale di Trani dichiarò inammissibile la domanda revocatoria, non potendo “essa essere esperita nella prospettiva dell'esercizio verso il dante causa dell'azione esecutiva specifica dell'obbligo di trasferimento del bene”; rigettò, inoltre, sia la domanda ex art. 2932 c.c., “per essere stato il bene trasferito da a terzi”, che quella risarcitoria, avendo l'attrice richiesto Parte_1 soltanto il risarcimento del danno da ritardo nella stipula del definitivo, non configuratosi nel caso di specie. Proposta impugnazione avverso la suddetta decisione, con sentenza n. 328 del
21 febbraio 2018, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento della domanda ex art. 2901
c.c. proposta da , dichiarò l'inefficacia degli atti di donazione disposti da Controparte_2
in favore di e , nonché del Parte_1 Controparte_4 Controparte_6 contratto di comodato concluso tra e;
condannò, inoltre, Parte_1 CP_3
al pagamento, in favore di , della somma di € 80.000,00, a Parte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, “derivante dal fatto stesso di non potere più avere trasferita la masseria attesa la donazione a terzi del bene”.
Per quanto qui rileva, disposta la prosecuzione del primo grado di giudizio, il Tribunale di
Trani, con sentenza n. 1048/2020 del 6 luglio 2020, nel pronunciarsi “sulle residue domande non ancora vagliate”, ha condannato alla restituzione, in favore di Parte_1 CP_2
, di €222.064,65, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e, in favore di
[...] CP_1
di €155.903,80, oltre interessi dalla domanda al saldo, mentre ha rigettato la
[...] domanda risarcitoria di quest'ultimo, ponendo le spese processuali interamente a carico di
. Parte_1
Il primo giudice ha dato atto che tra le parti era in contestazione il titolo della dazione in denaro (prezzo del preliminare o prestito) e la sua quantificazione, ma non anche il diritto degli attori alla restituzione delle somme corrisposte ad avendo questi Parte_1 ammesso di aver ricevuto indistintamente dai coniugi – la complessiva CP_2 CP_1 somma di €224.355,05. Ha precisato, però, che trattavasi di separate domande di ripetizione, avendo gli attori allegato “le somme che avrebbe dato l'uno e quelle date dall'altro”.
Quanto alla posizione di , il Tribunale ha osservato che la dazione della Controparte_2 somma quale prezzo della vendita promessa dal era rimasta indebita e senza causa e, Pt_1 quindi, giustificava l'accoglimento della subordinata domanda restitutoria fondata sullo scioglimento del vincolo contrattuale.
Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto provata la dazione, da parte della , di CP_2
€201.500,00 (di cui €141.500,00 in contanti ed €60.000,00 con assegno bancario del 25 maggio 2006), perché direttamente quietanzata da nella scrittura privata del Parte_1
6 giugno 2006, nonostante la mancata specificazione delle modalità di pagamento di tale somma.
A detta somma, poi, il primo giudice ha aggiunto i pagamenti (successivi alla quietanza del
6.6.2006) che il ha riconosciuto di aver ricevuto dalla attrice (€3.747,44 ed Pt_1
€4.703,81), oltre all'importo di €12.113,40, dalla stessa corrisposto alla per la CP_7 consegna di materiale edile "presso" la di cui alle fatture in atti. Tuttavia, Parte_2 non ha riconosciuto gli interessi, per avere la rifiutato l'offerta di €240.000,00, CP_2 formulata da prima della proposizione della domanda giudiziale. Parte_1
Quanto a il Tribunale ha ritenuto provato il versamento di €155.903,80 Controparte_1 ad , non ricompresi nella quietanza del 6 giugno 2006, nonostante la mancata Parte_1 dimostrazione del diverso titolo fondante la domanda restitutoria, ossia “il progetto iniziale di comune sfruttamento economico” e “il futuro acquisto della quota di un terzo della masseria”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2021, Parte_1 ha proposto appello, concludendo per l'annullamento della “statuizione di cui al punto b) della sentenza impugnata”, vinte le spese di lite.
L'appellante contesta essenzialmente il valore attribuito alla quietanza di pagamento del 6 giugno 2006, per l'importo di €201.500,00, la quale – a suo dire - non farebbe riferimento alla dazione di contanti (€141.500,00), ma alle somme versate dal in aggiunta CP_1 all'assegno di €60.000,00, in quanto imputabili alla medesima causale di acquisto della masseria, per cui la detta quietanza si riferirebbe alle somme complessivamente versate dai coniugi e non solo a quelle pagate soltanto dalla prima. Controparte_8
Si sono costituiti e concludendo per il rigetto del Controparte_2 Controparte_1 gravame, con vittoria delle spese processuali, mentre , CP_3 Controparte_4
ed sono rimasti contumaci.
[...] Controparte_5
Accolta parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., giusta ordinanza del 5 luglio 2021, all'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Anzitutto, va dichiarata la contumacia di , ed CP_3 Controparte_4
, i quali, sebbene regolarmente citati, non ci sono costituiti. Controparte_5
Ciò detto, col primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui primo giudice ha ritenuto compresa, nella quietanzata di pagamento del 6 giugno 2006
(€201.500,00), la dazione di somme in contanti (€141.500,00), ancorché contestata e non dimostrata, condannando alla restituzione, in favore di , di Parte_1 Controparte_2 tale importo, nonché al rimborso – non dovuto - di fatture relative all' acquisto di materiale consegnato presso la masseria “ ”. Parte_2
Col secondo motivo, invece, si contesta l'accoglimento della autonoma domanda proposta da perché i pagamenti di cui lo stesso ha chiesto la restituzione erano Controparte_1 stati eseguiti in funzione del preliminare del 6 giugno 2006, quindi, ricompresi nella predetta quietanza sottoscritta dall'appellante e rilasciata in favore della . CP_2
Col terzo motivo si duole della omessa pronuncia sulla eccezione di nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto, non avendo le parti specificato nel contratto la porzione della masseria promessa in vendita e il relativo prezzo, rendendo impossibile il suo effettivo trasferimento.
Da ultimo, col quarto motivo lamenta l'errata regolamentazione delle spese di lite Pt_1 di primo grado, perché poste interamente a carico dell'appellante.
Dovendo seguire un ordine logico nell'esame delle censure, si impone la prioritaria trattazione del terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante solleva la questione della nullità del preliminare.
Il motivo, in parte inammissibile e in parte infondato, va rigettato. Anzitutto, la Corte rileva la novità dell'eccezione di nullità (nemmeno reiterata in sede di comparsa conclusionale) rispetto all'originaria difesa di giacché Parte_1
l'indeterminatezza dell'oggetto è stata in precedenza dedotta dall'appellante per dimostrare il titolo (prestito) alla base della dazione di denaro in suo favore, ovvero per confutare la natura di “preliminare di vendita” attribuita alla scrittura privata del 6 giugno 2006, con conseguente rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica avanzata da CP_2
.
[...]
La nullità del preliminare, poi, risulta superata dalla sentenza non definitiva n. 395/2015, con cui il Tribunale di Trani, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda revocatoria e l'infondatezza di quella proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., ha implicitamente riconosciuto la validità e l'efficacia del preliminare tra le parti;
tanto è stato confermato in sede di successivo e separato giudizio di appello, all'esito del quale questa Corte, con sentenza n.
328/2018 del 21 febbraio 2018, in parziale riforma della precedente decisione, pur confermando l'inammissibilità dell'azione diretta a conseguire l'esecuzione in forma specifica del preliminare, ha accolto la revocatoria relativa agli atti di donazione (compreso il contratto di comodato) e condannato al pagamento, in favore della , della somma di €80.000,00, a Parte_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Dunque, per stessa ammissione dell'appellante, anche a seguito della decisione della Suprema
Corte, che ha cassato la citata sentenza n. 328/2018, deve ritenersi “cosa giudicata
l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., la qualificazione della scrittura come contratto di vendita e il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale quantificato in
€80.000,00” (cfr. pg. 8 dell'atto di appello).
Ad ogni buon conto, erra l'appellante nel fondare la nullità del preliminare sulla indeterminatezza del prezzo di acquisto, in quanto pacificamente convenuto dalle parti in
€230.000,00, a nulla rilevando la mancata indicazione dei costi “dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria sia delle parti comuni che della porzione esclusiva”, trattandosi di obblighi contrattuali posti a carico delle medesime parti.
Non rileva nemmeno l'omessa specificazione della consistenza della porzione di masseria promessa in vendita e della relativa particella catastale, né tantomeno la mancata allegazione della planimetria o della tavola di progetto di ristrutturazione, in quanto questa Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla domanda di esecuzione in forma specifica, sulla cui inammissibilità, tra l'altro, si è formato il giudicato (cfr. pg. 9, cit., e pg. 23 dell'atto di appello: “Se così è, a fronte della palese nullità della scrittura l'attrice non poteva che chiedere la mera restituzione di quanto materialmente versato”).
Ciò detto, passando al primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, questi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
L'attore che chiede la restituzione di somme di denaro è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (ad esempio, in materia di mutuo,
Cass. civ. 2024/ n.16332, che cita Cass., 2018/n. 30944; Cass., 2013/n. 6295; Cass., 2003/n.
12119).
A siffatto principio non si è attenuto il giudice di prime cure, avendo ritenuto, per un verso, quietanzata la dazione in contanti di €141.500,00, ancorché contestata dall'appellante, per l'altro, il credito di oggetto di autonoma restituzione rispetto a quello Controparte_1 della di lui moglie, in difetto della prova circa l'esistenza di due distinti titoli, ciascuno di per sé idoneo a fondare la pretesa.
Vero è che, con preliminare del 6 giugno 2006 (tale è, pacificamente, la natura della scrittura privata), si obbligò a trasferire, “in via esclusiva ed in piena proprietà”, a Parte_1
una porzione “ristrutturata” della masseria “ ”, fissando il prezzo Controparte_2 Parte_2
d'acquisto in €230.000,00, di cui €201.500,00 “già corrisposti dalla promissaria acquirente” prima della sottoscrizione dell'atto, residuando un saldo da versare in “due ratei entro il 30-
10-2006 e 31-12-2006”.
Quanto all'acconto del prezzo, però, la Corte non condivide l'assunto del primo giudice secondo cui “la prima tranche di €201.500,00 di cui alla quietanza del 6.6.2006 corrisponde all'assegno da €60.000,00 del 25 maggio 2006 e alla dazione in contanti di €141.500,00”, mancando, come rilevato dallo stesso Tribunale, una chiara “specificazione circa le modalità di pagamento di tale somma (se con titoli o in contanti)” e, in definitiva, la prova del fatto che una parte assai significativa del prezzo fu corrisposta con tale modalità, come si è visto a carico dell'attrice. L'appellante, inoltre, nel dichiarare la propria disponibilità a restituire ai coniugi le somme da loro richieste, ha contestato specificatamente la dazione in contanti, imputando i singoli pagamenti (antecedenti al preliminare), per lo più, a (€142.004,59), in Controparte_1 aggiunta all'unico eseguito direttamente dalla col citato assegno ma in forza del CP_2 medesimo titolo.
A questo punto, in rigorosa applicazione del principio sopra esposto, spettava agli appellati dimostrare che, prima della scrittura privata del 6 giugno 2006, la corrispose ad CP_2
l'intero importo quietanzato, in parte, anche con la dazione di contanti Parte_1
(€141.500,00), ricollegando ad altra causa il pagamento della somma di cui CP_1 ha chiesto la restituzione.
[...]
Ma a tale onere probatorio gli stessi si sono sottratti, giacché è emerso che la promissaria acquirente non fu nelle condizioni di sostenere personalmente il pagamento del prezzo d'acquisto, né tantomeno di corrispondere l'acconto di cui alla richiamata quietanza, non disponendo di denaro liquido, tanto da essere costretta a rivolgersi agli istituti di credito e al mercato immobiliare.
E infatti, per loro stessa ammissione, , in data 19 maggio 2006 (“18 giorni Controparte_2 prima la stipula del preliminare”), richiese a San Paolo Banco di Napoli un finanziamento di €80.000,00, “servito per effettuare i pagamenti” in favore di mentre, Parte_1 soltanto con rogito notarile dell'8 novembre 2007 e del 17 gennaio 2008, cedette i due immobili di proprietà, l'uno al prezzo di €61.000,00, l'altro al prezzo di €90.000,00 (pg. 6 e
7 della comparsa di costituzione).
Ebbene, è indubbio che la corrispose direttamente all'appellante la somma di CP_2
€60.000,00, a mezzo assegno bancario del 25 maggio 2006, potendo la stessa contare sul prestito ottenuto qualche giorno prima (19 maggio 2006); va esclusa, invece, la dazione di
€141.500,00 in contanti, mancando la prova dell'effettivo trasferimento di denaro dalla promissaria acquirente al . Pt_1
Conseguentemente, in difetto di diversa prova, fu il a effettuare, per conto della CP_1 coniuge e per la medesima causale, parte dei versamenti ricompresi nella quietanza del 6 giugno 2006, avendo lo stesso ammesso l'esistenza di una causa giustificativa ed escluso la loro natura indebita.
Come rilevato dal giudice di prime cure, però, manca proprio il diverso titolo, autonomo rispetto a quello della , alla base degli esborsi del in favore di CP_2 CP_1 Pt_1 , per cui la ragione della dazione di somme non può che rinvenirsi nel pagamento del
[...] prezzo della quota promessa in vendita alla di lui moglie.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto – e sul punto non è stato proposta impugnazione - del tutto indimostrati sia l'asserito “progetto iniziale di comune sfruttamento economico” della masseria (affidata, invero, a e , sia l'acquisto – Controparte_4 Controparte_9
futuro e incerto – di una ulteriore quota di proprietà della stessa, non suscettibile di essere provato “per via orale atteso che un simile preliminare di vendita avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam ex art. 1351 c.c.” (v. pg. 9 della sentenza).
D'altronde, che il corrispose le somme per conto della moglie, in vista CP_1 dell'acquisto della quota della masseria, è circostanza che si ricava dalle date dei singoli pagamenti, in gran parte precedenti a quella della scrittura e riferibili a un periodo in cui la dedotta “gestione economica” della masseria non sarebbe stata possibile, stante il completamento dei lavori di ristrutturazione della stessa.
Difatti, dalla documentazione in atti, risultano intestati al i seguenti pagamenti, CP_1 per un importo complessivo di €142.004,59, tutti eseguiti prima della scrittura del 6 giugno
2006, anche se taluni post datati: n. 5 assegni circolari di €12.000,00, ciascuno, del 4 ottobre
2005; n. 4 assegni circolari, emessi tra il 14 ottobre 2005 e il 17 gennaio 2006, di €10.000,00 ciascuno, oltre ad un assegno al portatore di €8.000,00; un assegno circolare di €10.000,00 del 10 aprile 2006; n. 2 assegni bancari di €6.004,59 e €4.000,00 del 30 giugno 2006; un assegno bancario di €10.000,00 del 31 agosto 2006; un assegno bancario di €4.000,00 dell'
11 settembre 2006.
Sulla base di tali presunzioni chiare, precise e concordanti, deve concludersi che l'importo di cui alla quietanza del 6 giugno 2006 è comprensivo dei versamenti effettuati da entrambi i coniugi prima di detta data (€60.000,00 da ed €142.004,59 da , non CP_2 CP_1 rilevando il fatto che la somma dei titoli che lo stesso ha allegato di aver ricevuto Pt_1 non dia esattamente la somma quietanzata (€201.500,00), ma quella di €202.004,59, stante la differenza pressoché minima e comunque non tale da autorizzare alcuna conclusione circa l'esistenza di un diverso titolo, come si è detto già escluso dal primo giudice.
Non giova agli appellati dedurre la mancata sottoscrizione della quietanza di pagamento anche in favore del perché il preliminare legò soltanto , quale CP_1 Controparte_2 promissaria acquirente, e le somme furono destinate all'acquisto della masseria, per cui la restituzione delle somme va disposta solo in favore della stessa , unica creditrice. CP_2
All'importo di cui alla richiamata quietanza sono stati giustamente aggiunti il rimborso, in favore della , di €3.747,44 e di €4.703,81, per riconoscimento dello stesso appellante, CP_2 nonché dei pagamenti eseguiti alla per complessivi €12.113,40, trattandosi, CP_7 quest'ultimi, di esborsi sostenuti nell'interesse della masseria “ , attesi Parte_2
l'intestazione delle fatture quietanzate e l'obbligo, in capo alla promissaria acquirente, di provvedere ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura2.
In definitiva, in riforma della impugnata sentenza, confermato il capo a) della stessa
(“condanna alla ripetizione in favore di di €222.064,65, Parte_1 Controparte_2 oltre interessi legali annui dalla sentenza e sino al saldo3”), va rigettata, invece, la domanda di restituzione proposta da con conseguente revoca del capo b) della Controparte_1 decisione di primo grado.
L'accoglimento dell'appello, nei limiti di quanto innanzi detto, comporta l'assorbimento del quarto motivo afferente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Va disattesa, infine, la richiesta della difesa degli appellati di cancellazione delle espressioni contenute a pagina 21 dell'atto di appello4, non potendosi qualificare le stesse come inappropriate e offensive dell'altrui reputazione, ovvero lesive della dignità umana e professionale della controparte, ben potendo rientrare nei limiti del consentito esercizio del diritto di difesa, ferma, in ogni caso, la prova del danno di cui si chiede il risarcimento.
La regolazione delle spese processuali, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri fissati dal D.M. 147/22 in relazione allo scaglione tra 52.001,00 ed €260.00,00), segue la soccombenza.
Le spese tra il e la devono essere compensate, atteso che non è inciso il capo Pt_1 CP_2 della sentenza relativo alla condanna del secondo al favore della prima, non investito dal gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Trani n. 1048/2020 del 6 luglio 2020, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• dichiara la contumacia di , ed;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda di restituzione proposta da Controparte_1
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore , che Controparte_1 Parte_1 liquida, per il primo grado in €14.103,00, e, per il grado di appello in € 14.317,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• spese del presente grado compensate tra e . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pg. 10- 11 della sentenza: “Posto che tale domanda evidentemente non può fondarsi sui medesimi presupposti valorizzati dalla Corte d'appello con riferimento alla , atteso che il non ha CP_2 CP_1 sottoscritto alcun preliminare di vendita poi divenuto ineseguibile per effetto della alienazione a terzi (come avvenuto per la ), la domanda pare essere tout court fondata sulla mancata realizzazione di un preteso CP_2 accordo sull'acquisto della quota di un terzo della masseria che, come sopra detto, è del tutto indimostrato;
e, d'altronde, anche quanto alla lamentata non corretta rendicontazione della gestione economica della struttura è esplicitamente ammesso anche dalla difesa del che essa (gestione economica) fu CP_1 affidata a e , e non a . Quindi, non v'è prova né del Controparte_4 CP_3 Parte_1 diritto leso né del danno e la domanda (risarcitoria) deve essere rigettata”. 2 “Le opere ed i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle parti comuni e quelle di manutenzione straordinaria delle zone di pertinenza esclusiva sono a carico di entrambe le parti…in ugual misura. Ove la struttura dovesse essere adibita e destinata ad attività economiche e lucrative le parti si obbligano alla manutenzione della struttura e della zona di esclusiva proprietà”. 3 Cfr. pg. 8 “Non sono riconosciuti interessi alla perché è in atti l'offerta formulata con le forme ex art. CP_2 1208 c.c. dal il 25.3.2010 (in data antecedente alla domanda), per la somma di €240.000,00, cioè per Pt_1 un importo maggiore di quella quivi riconosciuta, che era sufficiente anche a coprire gli interessi fino ad allora maturati;
e non reputa i Tribunale che il rifiuto della possa essere giustificato dal titolo dell'offerta, CP_2 atteso che quest'ultima non faceva alcun riferimento alla tesi del prestito, bensì alle somme quietanzate nella scrittura del 6.6.2006 (quale ne fosse l'interpretazione giuridica possibile)”, precisando che “né l'ulteriore debito risarcitorio verso la né quello verso il coniuge potevano giustificare il rifiuto, atteso CP_2 CP_1 che a quei profili non v'è alcun riferimento nell'offerta”. 4 “[…] degli attori che peraltro su tali fatti hanno avviato anche una calunniosa campagna di stampa, poi innescando su decine di falsi esposti e denunce una serie di procediment o penali tutti conclusi con assoluzioni
[…]”.