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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2546/2023 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. MAIONE STEFANO Parte_1 Parte_2
ATTRICI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
rappresentata da con l'avv. MENGHINI Controparte_1 Controparte_2
STEFANO e l'avv. GALATI GIULIA
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...]
e ad esse quali socie e garanti della società il pagamento Controparte_3
della somma di Euro 97.410,93, oltre interessi e spese. Hanno chiarito come l'opposta si sia vantata titolare sia di un credito derivante da un saldo negativo del conto corrente intestato alla e pervenutole in forza di una cessione di crediti disposta da Intesa CP_1
Sanpaolo s.p.a., sia di un credito, acquistato nello stesso modo, derivante da un contratto di mutuo chirografario sempre concluso con Intesa Sanpaolo per l'importo di
Euro 25.000,00 e rimasto insoluto per Euro 7.975,83. Hanno affidato l'opposizione ai seguenti motivi. Hanno anzitutto rilevato di aver garantito solo il finanziamento per cui resuiderebbero rate per poco più di Euro 5.000,00 ed evidenziato come la controparte non abbia mai chiarito la ragione giuridica della loro obbligazione anche rispetto al contratto di conto corrente intestato alla Fermo tale rilievo, hanno comunque CP_1
sostenuto che la pattuizione degli interessi di conto corrente è stata frutto del rinvio agli usi di piazza e comunque caratterizzata da uno ius variandi illegittimamente imposto alla correntista, oltre che dall'illegittimo addebito di somme dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto, di spese non pattuite e dall'applicazione di un sistema di contabilizzazione non corretto basato su giorni valuta, sicché sarebbe stata comunque necessaria una ricostruzione contabile dell'effettivo credito che avrebbe potuto anche concludersi con l'azzeramento del diritto avversario. Hanno poi evidenziato come la loro qualità di socie della s.r.l. avrebbe escluso ogni esposizione del loro patrimonio personale ai debiti della società
e come l'opposta si sia limitata a richiedere il pagamento della complessiva somma di
Euro 97.410,93, di cui Euro 89.435,10 per presunto saldo negativo del conto corrente, senza ulteriore chiarimento di come sia stata determinata quella somma, ed euro
7.975,83 per le rate insolute del mutuo che in realtà sarebbe il solo rapporto obbligatorio garantito con le fideiussioni prestate in data 12/06/2013. In particolare, hanno evidenziato come dallo stesso schema prodotto dall'avversaria sia risultato a debito il minor capitale di Euro 5.117,86 e, ancora, eccepito la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 numero 4 c.c. Quanto all'unico credito da esse garantito hanno richiamato anche la garanzia nella misura dell'80% di CP_4
che ha infatti loro richiesto l'importo sborsato (pertanto per quella parte l'avversaria non avrebbe potuto richiedere alcunché). Hanno anche contestato la legittimazione attiva dell'avversaria che non avrebbe dimostrato che nella cessione dei crediti da Intesa
Sanpaolo siano stati inclusi anche quelli per cui ha agito in via monitoria e, comunque, negato di aver ricevuto la comunicazione di cessazione del rapporto con la quale avrebbe contrastato la successiva condotta della creditrice che aveva di fatto prorogato il rapporto per oltre 5 anni, aggravando ingiustamente la posizione di esse fideiubenti.
Hanno concluso in conformità ai motivi di opposizione.
Si è costituita la che ha rilevato come le avversarie abbiano sottoscritto apposita CP_1
garanzia specifica per le obbligazioni derivanti dall'affidamento in conto corrente, come da documentazione prodotta, con conseguente loro legittimazione passiva.
Riconoscendo, tuttavia, di aver chiesto l'ingiunzione anche per il debito derivante dal mutuo, ha limitato la sua richiesta all'importo di Euro 89.435,10. Riguardo all'eccezione di prescrizione ne ha rilevato la genericità, non essendo stato chiarito a che tipi di interessi la stessa si riferisca e non essendo stata neppure indicata la data di decorrenza del periodo di prescrizione. Ha rilevato il limite alla possibilità di proporre eccezioni da parte delle attrici sulla scorta dell'art. 7 del contratto di garanzia che impone il pagamento immediato e a semplice richiesta scritta della banca, sicché quella prestata dalle dovrebbe essere intesa non come fideiussione, ma come contratto Pt_1
autonomo di garanzia. Ha comunque chiarito che la somma pretesa è stata già epurata da quanto incassato dalla garante e ha resistito all'eccezione di difetto di CP_5
legittimazione attiva, rilevando come in tema di cessione in blocco operi l'art. 51 del
T.U.B. che al IV co. prevede che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma II (pubblicazione in G.U.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Ha, poi, richiamato la presunzione assoluta di conoscenza della cessione di cui al successivo art. 58 e rilevato come la necessità della notifica ad ogni debitore coinvolto nell'operazione della cessione pregiudicherebbe l'intento di semplificazione previsto dalla norma. Ancora, ha sostenuto che, essendo comunque la notifica della cessione un atto a forma libera, l'adempimento avrebbe potuto essere eseguito anche con la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, previa istruttoria solo documentale, la causa è pervenuta alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna convenuta ha assunto di aver concluso una cessione di crediti pro soluto individuabili in blocco in data 10/12/2020, contratto con cui ha acquistato da Intesa Sanpaolo s.p.a. un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, del quale è stata data notizia a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 145 del 2020 allegata in sede monitoria. Di fronte alle contestazioni contenute nell'atto di opposizione ha articolato nella comparsa di costituzione e risposta diversi argomenti, tutti diretti a dare dimostrazione dell'esecuzione dell'incombente previsto.
Secondo quanto dichiarato dalla cedente Intesa Sanpaolo s.p.a. sono state oggetto della cessione in favore di del 10.12.2020 i seguenti rapporti: il n. 600068154217 CP_1
riferito ad un mutuo, il n. 950100000354 (numero di sofferenza riferito ad un conto corrente) e n. 951100000353 (numero di sofferenza riferito a spese).
Tali dati vanno confrontati con quelli della documentazione contrattuale prodotta in sede monitoria. Qui si ritrovano le fideiussioni specifiche prestate dalle odierne opponenti in data 8.4.2015 in favore della per l'apertura di credito in conto CP_1
corrente di Euro 5.000,00 con scadenza al 31.12.2015; al termine di entrambe le fideiussioni specifiche si ritrovano in una griglia determinati dati, tra cui (con siglia non comprensibile) EPCM-ID 150408-160413-37049448, ABI 03059 e CAB 17221.
In data 12.6.2013 sono state sottoscritte altre due fideiussioni specifiche in favore della per il finanziamento con garanzia Legge 662 del 1996 di Euro 25.000,00 con CP_1
scadenza 60 mesi n. 68151598. Anche al termine delle due fideiussioni compaiono in altrettante griglie dei dati e cioè EPCM-ID 130612-112825-51982293, ABI 03059 e CAB 17221. Infine, sono state prodotte due fideiussioni ombinus del 21.4.2010 in favore della società fino alla concorrenza di Euro 32.500,00.
Ora, la copiosa documentazione che, neppure accompagnata da indice, ha CP_1
prodotto in ben 255 pagine si riferisce ad un contratto di conto corrente che ha avuto nel tempo diverse variazioni, ma che è sempre stato contrassegnato dal n.
03745/0000/02568130 o comunque 13820000002568130 che non coincide con i numeri indicati nella dichiarazione di cessione di Intesa Sanpaolo che certamente riporta il numero delle corrispondenti posizioni a sofferenza, senza che sia tuttavia possibile ricondurle ai rapporti garantiti.
Il contratto di finanziamento è quello contraddistinto dal n. 0248068151598 e ancora una volta non è possibile individuarvi il mutuo avente posizione di sofferenza
600068154217.
Conclusivamnete, non può ritenersi sufficientemente provata la titolarità dei crediti vantati dalla covnenuta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo viene revocato e le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 430 del 2023;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
Euro 7.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario
Sassari, 10.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ada Gambardella