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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2021
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2551 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da elettivamente domiciliata in Controguerra, Contrada San Giovanni Parte_1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Andrea Strozzieri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione attore contro
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 118, presso lo studio dell'avv. Stefania Di Nicola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 11.06.2025 da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2021 conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentir Controparte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale nella causazione del sinistro subito in data 28.05.2020 e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 22.129,62 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 28.05.2020, alle ore 18:50 circa, percorreva a piedi il marciapiede di via G.
Marconi in Controguerra (TE) allorquando, giunta all'altezza del negozio di vendita fiori e piante “La Rosa Blu”, cadeva a terra a causa di una disconnessione presente sul marciapiede;
- che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero, ove veniva trasportata;
- che l'attrice si sottoponeva a plurimi accertamenti medici, all'esito dei quali venivano riscontrati i postumi descritti in atti;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per Controparte_1 omessa custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., in quanto l'ente non aveva apposto segnali di pericolo né aveva adottato nessun'altra misura cautelare o manutentiva al fine di impedire che la disconnessione della pavimentazione del marciapiede potesse recare lesioni agli utenti della strada.
Costituitosi in giudizio, il nel contestare ogni avverso Controparte_1
assunto, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata;
in via subordinata, chiedeva di ritenere e dichiarare il concorso colposo della danneggiata ex pagina 3 di 10 art. 1227 c.c. e pertanto escludere il risarcimento dei danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, ai sensi del comma 2 della citata disposizione, ovvero ridurli in ragione della gravità della colpa;
in ogni caso, formulava domanda di rigetto della richiesta di separato risarcimento del danno morale, in quanto mera duplicazione dell'unitario danno non patrimoniale risarcibile e, come tale, inammissibile.
In particolare, parte convenuta deduceva in sintesi:
- che l'ente pubblico non poteva ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., non essendo presente alcuna disconnessione della pavimentazione;
- che lo stato dei luoghi non presentava un'obiettiva situazione di pericolosità o di non evitabilità dell'ostacolo;
- che il comportamento disattento ed incauto della vittima era idoneo ad integrare il “caso fortuito” che consentiva di escludere l'eventuale responsabilità del convenuto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nell'atto di costituzione;
- che neppure era ravvisabile la colpa del ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo CP_1
l'attrice dimostrato la sussistenza di una situazione di c.d. pericolo occulto, atteso che la pavimentazione era regolare e priva di anomalie;
- che la quantificazione del danno lamentato dall'attrice era sproporzionata e fondata su duplicazione di voci risarcitorie.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 11.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, giova precisare che il termine di dieci giorni prima dell'udienza, assegnato dal Giudice per il deposito di note conclusive, non ha natura perentoria, pertanto devono ritenersi irrilevanti le contestazioni della parte attrice circa la decadenza in cui sarebbe incorso il convenuto.
Ancora, in via preliminare, deve essere ribadita la non necessarietà, ai fini del decidere, della richiesta c.t.u. medico -legale; del resto, parte attrice non ha allegato pagina 4 di 10 elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'attrice ha invocato la responsabilità dell'Ente convenuto per omessa custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritiene il
Tribunale che la fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre in proposito sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
pagina 5 di 10 diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è un marciapiede sito all'interno del Comune di Controguerra, pertanto rientra nella gestione dell'ente pubblico.
Dall'istruttoria è emerso che la strada è situata nel centro abitato (cfr. estratti google maps in atti), pertanto non è possibile considerare la porzione di demanio in questione fuori dalle
CP_ possibilità di custodia e controllo dell convenuto.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art.2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò considerato, va sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n.
20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la pagina 6 di 10 particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
pagina 7 di 10 In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il pagina 8 di 10 danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle risultanze della prova orale non è emersa chiaramente la dinamica del sinistro, considerato che la teste ha dichiarato soltanto di Testimone_1
aver visto l'attrice cadere mentre percorreva il marciapiede comunale (cfr. verbale di udienza del 30.01.2024) e che gli altri testi indotti dall'attrice non hanno fornito indicazioni a riguardo, non avendo assistito al sinistro (cfr. dichiarazioni testi e Testimone_2
. Testimone_3
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che ben apprezzabili erano le caratteristiche del piano di calpestio del manto stradale, il quale (si vedano le fotografie in atti) presentava alcune prevedibili irregolarità proprie della pavimentazione realizzata con betonelle, peraltro da ritenersi sufficientemente percepibili nel corso di una camminata effettuata in un pomeriggio di fine maggio, in condizioni di tempo sereno (cfr. dichiarazioni dell'attrice, di e di . Testimone_1 Testimone_2
D'altra parte, la situazione del piano di calpestio neppure è idonea ad essere considerata quale “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n.15389/2011; Cass. Civ. n.20943/2009; Cass. Civ.
n.24428/2009); né può considerarsi tale la non uniformità delle mattonelle (come dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale), alla luce delle caratteristiche intrinseche della pavimentazione con cui il marciapiede era realizzato.
Osserva il Tribunale che in un caso del tutto analogo a quello in esame, la Suprema
Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito con cui era stata respinta la richiesta risarcitoria presentata da una donna caduta a causa di irregolarità della pavimentazione, in quanto, stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale e dato che la caduta era occorsa in pieno giorno, l'uso del bene comunale fatto dalla danneggiata senza la normale ed esigibile diligenza aveva interrotto il nesso causale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, n.33724).
pagina 9 di 10 Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta.
In considerazione delle sopra riferite circostanze, risulta del tutto irrilevante la conoscenza o meno dei luoghi da parte della danneggiata, atteso che le condizioni del marciapiede comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la condotta tenuta dalla ha eliso il rapporto Pt_1
eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2551/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2551 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da elettivamente domiciliata in Controguerra, Contrada San Giovanni Parte_1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Andrea Strozzieri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione attore contro
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 118, presso lo studio dell'avv. Stefania Di Nicola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 11.06.2025 da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2021 conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentir Controparte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale nella causazione del sinistro subito in data 28.05.2020 e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 22.129,62 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 28.05.2020, alle ore 18:50 circa, percorreva a piedi il marciapiede di via G.
Marconi in Controguerra (TE) allorquando, giunta all'altezza del negozio di vendita fiori e piante “La Rosa Blu”, cadeva a terra a causa di una disconnessione presente sul marciapiede;
- che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero, ove veniva trasportata;
- che l'attrice si sottoponeva a plurimi accertamenti medici, all'esito dei quali venivano riscontrati i postumi descritti in atti;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per Controparte_1 omessa custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., in quanto l'ente non aveva apposto segnali di pericolo né aveva adottato nessun'altra misura cautelare o manutentiva al fine di impedire che la disconnessione della pavimentazione del marciapiede potesse recare lesioni agli utenti della strada.
Costituitosi in giudizio, il nel contestare ogni avverso Controparte_1
assunto, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata;
in via subordinata, chiedeva di ritenere e dichiarare il concorso colposo della danneggiata ex pagina 3 di 10 art. 1227 c.c. e pertanto escludere il risarcimento dei danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, ai sensi del comma 2 della citata disposizione, ovvero ridurli in ragione della gravità della colpa;
in ogni caso, formulava domanda di rigetto della richiesta di separato risarcimento del danno morale, in quanto mera duplicazione dell'unitario danno non patrimoniale risarcibile e, come tale, inammissibile.
In particolare, parte convenuta deduceva in sintesi:
- che l'ente pubblico non poteva ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., non essendo presente alcuna disconnessione della pavimentazione;
- che lo stato dei luoghi non presentava un'obiettiva situazione di pericolosità o di non evitabilità dell'ostacolo;
- che il comportamento disattento ed incauto della vittima era idoneo ad integrare il “caso fortuito” che consentiva di escludere l'eventuale responsabilità del convenuto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nell'atto di costituzione;
- che neppure era ravvisabile la colpa del ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo CP_1
l'attrice dimostrato la sussistenza di una situazione di c.d. pericolo occulto, atteso che la pavimentazione era regolare e priva di anomalie;
- che la quantificazione del danno lamentato dall'attrice era sproporzionata e fondata su duplicazione di voci risarcitorie.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 11.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, giova precisare che il termine di dieci giorni prima dell'udienza, assegnato dal Giudice per il deposito di note conclusive, non ha natura perentoria, pertanto devono ritenersi irrilevanti le contestazioni della parte attrice circa la decadenza in cui sarebbe incorso il convenuto.
Ancora, in via preliminare, deve essere ribadita la non necessarietà, ai fini del decidere, della richiesta c.t.u. medico -legale; del resto, parte attrice non ha allegato pagina 4 di 10 elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'attrice ha invocato la responsabilità dell'Ente convenuto per omessa custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritiene il
Tribunale che la fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre in proposito sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
pagina 5 di 10 diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è un marciapiede sito all'interno del Comune di Controguerra, pertanto rientra nella gestione dell'ente pubblico.
Dall'istruttoria è emerso che la strada è situata nel centro abitato (cfr. estratti google maps in atti), pertanto non è possibile considerare la porzione di demanio in questione fuori dalle
CP_ possibilità di custodia e controllo dell convenuto.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art.2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò considerato, va sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n.
20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la pagina 6 di 10 particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
pagina 7 di 10 In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il pagina 8 di 10 danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle risultanze della prova orale non è emersa chiaramente la dinamica del sinistro, considerato che la teste ha dichiarato soltanto di Testimone_1
aver visto l'attrice cadere mentre percorreva il marciapiede comunale (cfr. verbale di udienza del 30.01.2024) e che gli altri testi indotti dall'attrice non hanno fornito indicazioni a riguardo, non avendo assistito al sinistro (cfr. dichiarazioni testi e Testimone_2
. Testimone_3
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che ben apprezzabili erano le caratteristiche del piano di calpestio del manto stradale, il quale (si vedano le fotografie in atti) presentava alcune prevedibili irregolarità proprie della pavimentazione realizzata con betonelle, peraltro da ritenersi sufficientemente percepibili nel corso di una camminata effettuata in un pomeriggio di fine maggio, in condizioni di tempo sereno (cfr. dichiarazioni dell'attrice, di e di . Testimone_1 Testimone_2
D'altra parte, la situazione del piano di calpestio neppure è idonea ad essere considerata quale “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n.15389/2011; Cass. Civ. n.20943/2009; Cass. Civ.
n.24428/2009); né può considerarsi tale la non uniformità delle mattonelle (come dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale), alla luce delle caratteristiche intrinseche della pavimentazione con cui il marciapiede era realizzato.
Osserva il Tribunale che in un caso del tutto analogo a quello in esame, la Suprema
Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito con cui era stata respinta la richiesta risarcitoria presentata da una donna caduta a causa di irregolarità della pavimentazione, in quanto, stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale e dato che la caduta era occorsa in pieno giorno, l'uso del bene comunale fatto dalla danneggiata senza la normale ed esigibile diligenza aveva interrotto il nesso causale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, n.33724).
pagina 9 di 10 Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta.
In considerazione delle sopra riferite circostanze, risulta del tutto irrilevante la conoscenza o meno dei luoghi da parte della danneggiata, atteso che le condizioni del marciapiede comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la condotta tenuta dalla ha eliso il rapporto Pt_1
eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2551/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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