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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/02/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 919/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 919 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a d.i..
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Vicedomini (C.F. ) e dall' avv. C.F._2
Loredana Del Sorbo (C.F. ) ed elett.te dom.to presso il loro C.F._3
studio in Scafati (SA) in Via Santa Maria la Carità n. 19;
- opponente -
(C.F. ), con sede in Torino al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, in persona della sua procuratrice speciale, rap- presentata e difesa dall' avv Antonio Onza, del Foro di NN (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ra- C.F._4
venna in Via Le Corbusier n. 45;
-opposta -
1 CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, da parte dell'opposta, con esito negativo.
L'opposizione non è fondata, né provata e, come tale, non può essere accolta.
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1766/2019 del 26.11.2019 Parte_1
(R.G. 6957/2019), notificatogli in data 30.12.2019, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la nullità del contratto n. 547544 per superamento del tasso soglia;
2. accertare e dichiarare che l'opposta avrebbe dovuto agire, per il recupero del suo credito, nei soli confronti di Ta. V., sul T.F.R. di . Pt_2 Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'oppo-
sizione per i seguenti motivi:
SULLA GARANZIA PRESTATA DALLO SCHETTINO SULL'ADEMPIMENTO
DELLA DEBITRICE TERZA CEDUTA CO.ME.TA.V.
Evidenziava che:
- la cessione del credito, contratta, aveva natura pro-solvendo ex art. 1267 c.c.,
espressamente stabilita;
- tale peculiare forma di cessione non produceva il trasferimento, in capo al cessio-
nario, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto, rischio che restava in capo al ce-
dente ); Parte_1
2 - tramite il richiamato contratto il cliente (cedente) vincolava una quota della propria retribuzione (1/5) al soddisfacimento del finanziamento contratto con la finanziaria mutuante;
- a tal fine poneva quale garante (terzo ceduto) il proprio datore di lavoro, il quale era obbligato a trattenere al dipendente e, conseguentemente, versare alla finanziaria,
l'ammontare di retribuzione oggetto della cessione;
- stante la natura “pro solvendo” della cessione, derivava che, fino a quando il terzo ceduto non saldava il credito dovuto, il cedente ( ) non poteva considerarsi Parte_1
liberato dall'obbligazione sottoscritta (artt. 4, 10, 15, 16, 17 del contratto di finanzia-
mento);
- nel caso de quo non era cessata la garanzia della solvenza data dal cedente con la cessione pro solvendo e l'opposta creditrice doveva unicamente fornire, come aveva fatto, la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, ovvero che vi era stata infruttuosa escussione di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non era dipesa da ne-
gligenza nell'iniziare le istanze contro il medesimo (Cass. Civ, Sez. I, 03/07/2009, n.
15677; Cass. Civ. Sez. III, 15/02/2007, n. 3469);
- l'interruzione del pagamento del mutuo legittimava ad agire per il recu- CP_1
pero dell'intero credito;
- lo stato di insolvenza del debitore terzo ceduto era dimostrato dal mancato esito positivo dell'azione di recupero tradottasi nel decreto ingiuntivo ottenuto da CP_2
nei confronti della debitrice terza ceduta.
[...]
SULLA PROVA E SUL QUANTUM DEL CREDITO INGIUNTO.
3 Rilevava che aveva assolto all'onere della prova in ordine sia all' an che al CP_1
quantum della propria ragione di credito, mentre il debitore, il quale non aveva di-
sconosciuto di avere effettivamente ricevuto le somme erogate, così come quantifi-
cate ed indicate, si era limitato a generiche contestazioni non suffragate da prove.
Precisava, inoltre, che il procedimento seguito dalla Finanziaria mutuante per il cal-
colo del residuo credito risultava estremamente chiaro ed immediato.
Dall'importo mutuato di € 13.200,00 (rata mensile da € 220,00 x 60 rate = 13.200,00)
erano state stornate:
- le somme versate e/o comunque dovute dalla debitrice terza ceduta in costanza di rapporto di lavoro: 27 quote da € 220,00 cadauna trattenute sulle retribuzioni matu-
rate dallo tra il 07/2015 e il 09/2017, per complessivi € 5.940,00; Parte_1
- gli interessi anticipatamente trattenuti al momento dell'erogazione del finanzia-
mento e calcolati al tasso contrattuale del 11,02% sull'importo capitale del prestito,
come da piano di ammortamento in relazione alle quote di retribuzione previste dal
30/09/2017 all'estinzione naturale del mutuo e mai effettivamente maturate a causa dell'interruzione anticipata del rapporto lavorativo, pari ad € 1.022,44;
- le commissioni attive a titolo di costi recurring, pari ad € 170,61;
erano, invece, state aggiunte le rate dovute, ma mai effettivamente corrisposte da parte della terza ceduta, dal 30/09/2015 al 30/07/2017, per un totale di € 5.444,01
(periodo di cassa integrazione senza retribuzione e con trattenute del quinto sospese).
Il tutto sino a giungere alla somma ingiunta.
Evidenziava, infine, che detto conteggio estintivo era stato comunicato allo Parte_1
– in una fase antecedente l'avvio dell'azione di recupero giudiziale – con lettera rac-
comandata del 27/06/2019, puntualmente ricevuta dal debitore in data 04/07/2019 e non era stato mai contestato.
4 SULLA LEGITTIMITA' DEI TASSI DI INTERESSE.
Evidenziava che le contestazioni sollevate con riferimento alla legittimità dei tassi di interesse dedotti in contratto, erano assolutamente generiche e prive di ogni riscontro probatorio di carattere aritmetico e/o contabile.
Confermava la regolarità dei tassi applicati:
- il T.E.G contrattuale, indicato nella misura del 17,33%;
- il T.A.E.G contrattuale indicato nella misura del 17,48%,
che risultavano ben al di sotto della soglia di 18,33% indicata dalla per Org_1
le operazioni di mutuo contro cessione del quinto sottoscritte nel trimestre aprile -
giugno 2015 per importi superiori ad € 5.000,00.
Infine, rappresentava parte mutuataria risultava essere stata puntualmente edotta in ordine al componimento della rata di restituzione del mutuo con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi, come da documentazione a suo tempo sotto-
scritta.
Da un congiunto esame di tutte le risultanze di giudizio, si ritiene che i puntuali rilievi di parte opposta, di cui ante, siano tutti corretti e condivisibili e, come tali, si fanno propri. Di contro parte opponente ha offerto unicamente scarni e generici rilievi.
Consegue il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e non provata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 1766/2019 (R.G. 6957/2019) del
26.11.2019, che diventa esecutivo;
5 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in com-
plessivi euro 1.100,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.000,00 per com-
pensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.02.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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