Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14.03.2025 sono presenti i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'avv. Di Carlo eccepisce l'inammissibilità delle note integrative che la controparte afferma di avere depositato telematicamente delle quali non ha avuto contezza e non essendo le stesse autorizzate dal giudice. L'avv.
Catalisano precisa che nelle note integrative contestate da controparte viene precisato che il decreto ministeriale del luglio del 1984 prevede che il rilascio dell'alloggio può essere effettuato dall'assegnatario o da un rappresentante, e nel caso di specie il sig. Catalisano non aveva mai conferito alcuna procura speciale al figlio e pertanto il Per_1 sig. non poteva redigere il verbale in contraddittorio con il Pt_1 sig. da cui deriva la prova dell'interesse ad agire Parte_2
nel presente giudizio del sig. L'avv. Di Carlo Parte_3 prende atto di quanto dichiarato da controparte che dimostra al contrario il difetto di legittimazione ad agire del sig. in Parte_3 quanto, come dichiarato da controparte, non era validamente rappresentato nel verbale e che dunque il verbale non sarebbe allo stesso riferibile,
sicchè non poteva proporre la presente azione. L'avv. Catalisano contesta quanto ex adverso affermato e precisa che il documento oggetto del presente giudizio è intestato all'assegnatario sig. e Parte_3 pertanto allo stesso riconducibile. L'avv. Di Carlo deduce che il medesimo ragionamento di controparte rafforza l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio poiché senza dubbio CP_1
intestataria del documento, e parte sostanziale dello stesso non è stata convenuto in giudizio. L'avv. Catalisano precisa che l'accertamento grafologico poteva essere richiesto solo nei confronti del sig. CP_2
in quanto autori delle annotazioni in calce.
[...]
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa
Il G.O.T.
si ritira in camera di consiglio
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, all'esito della discussione orale, ha emesso, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n° 3688 /2021 R.G. vertente
TRA
elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. GIOVANNI Parte_3
CATALISANO dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. FILIPPO DI CARLO, dal quale Controparte_2
è rappr.to e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile
in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) dichiara riconducibili al sig. , le annotazioni “Nuovo Indirizzo – Corso Controparte_2
Matteotti 152 14100 Asti”, apposte in calce al documento dell'Ente Poste Italiane Filiale di
Palermo, denominato “Verbale di rilascio alloggi servizio” del 24.08.1996;
2) conseguentemente il sig. va condannato al pagamento della somma di € Controparte_2
317,20, in favore di parte attrice;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio e pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. per le ragioni indicate in parte motiva.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dal sig. , il quale Parte_3
premesse alcune circostante di fatto, ha convenuto in giudizio il sig. ed ha chiesto al Pt_1
Tribunale di dichiarare il sig. autore delle annotazioni “Nuovo Indirizzo – Corso Controparte_2
Matteotti 152 14100 Asti”, apposte nel verbale di riconsegna alloggi servizio del 24.08.1996 nonché
di condannare il sig. al pagamento della somma di € 317,20, corrisposta dal sig. Controparte_2
Catalisano al consulente dallo stesso nominato, per fargli accertare la riconducibilità al sig. Pt_1
delle dette annotazioni.
Con comparsa del 08.10.2021, si costituiva in giudizio il sig. il quale eccepiva in via Pt_1
preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito;
respingeva gli addebiti mossi dal sig.
Catalisano; evidenziava l'infondatezza delle questioni agitate e rappresentate da parte attrice,
eccependo anche l'assenza dell'interesse ad agire del sig. Catalisano;
controdeduceva in ordine alle avverse censure, ed invocava il rigetto delle domande tutte formulate dal sig. Catalisano.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del sig. e la disposta Pt_1
C.T.U. grafologica, dalle cui conclusioni è emerso che “…la scrittura vergata in calce al
documento dell'Ente Filiale di Palermo, denominato “Verbale di rilascio alloggi CP_1
servizio” del 24.08.1996 è stata vergata dalla medesima mano che tracciato la scrittura di
comparazione indicata e le scritture presenti nel saggio grafico, quindi dal sig. ”. Controparte_2
Ciò premesso va detto che l'azione esercitata da parte attrice presenta le caratteristiche di un'azione di accertamento. L'ordinamento italiano, a differenza di alcuni ordinamenti stranieri, non contiene alcuna disposizione dalla quale possa dedursi in modo chiaro l'ammissibilità, in termini generali, dell'azione in analisi.
Il nostro codice civile non contiene alcuna norma che limita l'esercizio dell'azione di accertamento ai casi previsti dalla legge. Il legislatore, infatti, laddove ha inteso come tipica una azione lo ha fatto in modo chiaro: si pensi all'azione costitutiva (art. 2908 c.c.).
Dall'art. 24 della Costituzione si evince poi, non solo il diritto ad agire liberamente in giudizio ma anche quello di scegliere la forma di tutela che si ritiene più adeguata.
Infine, va detto che nel nostro ordinamento, è presente l'istituto dell'accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.) attraverso il quale è possibile che il giudice, per richiesta della parte o per espressa previsione legislativa, decida con forza di giudicato su di una questione pregiudiziale.
Per questione pregiudiziale si intende una diversa ed autonoma situazione sostanziale rispetto a quella principale, proposta in giudizio.
Con la domanda di accertamento incidentale, quindi, una parte chiede che venga formulato un giudizio di accertamento sul diritto pregiudiziale avente efficacia di giudicato.
Se, tale istituto è esperibile solo con riferimento alle questioni pregiudiziali, non può essere utilizzata per le questioni preliminari.
Le questioni preliminari hanno ad oggetto semplici fatti che non potrebbero mai costituire oggetto di un autonomo giudizio.
La conseguenza di quanto fin ora scritto è che se il nostro ordinamento consente di accertare con efficacia di giudicato le questioni pregiudiziali, senza alcuna limitazione, l'azione di accertamento non può non avere un respiro generale.
Se il problema della tipicità o generalità dell'azione di accertamento è agilmente risolvibile,
più controverso è capire quali limiti debbano essere posti all'esperimento di tale azione.
Ciò che può dirsi con certezza è che non è sufficiente l'affermazione della titolarità di un diritto per poter legittimamente pretendere una sentenza che accerti l'esistenza (o l'inesistenza)
dello stesso. Il processo è strumentale alla difesa di un diritto, quindi si presuppone che l'interesse di tutela sorga a seguito di una violazione o contestazione di una posizione giuridica meritevole di tutela.
Ora, considerato che nel caso di specie parte attrice ha chiesto accertarsi la riconducibilità al sig. di alcune annotazioni apposte nel verbale di rilascio alloggio del 1996, al fine di Pt_1
ottenere la condanna dello stesso al pagamento del compenso corrisposto ad un consulente, può
ritenersi sussistente l'interesse ad agire del sig. . Pt_1
L'interesse ad agire ex. art. 100 c.p.c. è stato definito da autorevole dottrina come extra-
formale e generalissimo.
Proprio in virtù della generalità dell'interesse ad agire si palesa il rischio di limitare in modo eccessivamente generico e discrezionale il perimetro dell'azione in esame.
In assenza di un appiglio normativo chiaro all'interno del codice civile di rito è utile interrogarsi se sia possibile rintracciare una risposta efficace in costituzione al fine di delimitare,
con certezza ed in concreto, il presupposto dell'interesse ad agire.
Partendo dallo studio dell'art. 24 co. II Cost. è possibile rilevare come oggetto della tutela di mero accertamento, possano essere solo situazioni giuridiche concrete (latamente intese, ancorché
future) e non fatti meri (ancorché connessi a situazioni giuridiche rilevanti).
Tale assunto è condivisibile se si considera come l'articolo sopra richiamato garantisce una tutela sostanziale ed effettiva del diritto di difesa della parte convenuta. L'esercizio di tale diritto sarebbe compresso e non pienamente esercitabile laddove oggetto di un giudizio di accertamento fosse un mero fatto, a cui fosse riconducibile l'esperimento di plurime azioni giudiziarie.
In altri termini, senza una chiara definizione di quale sia il diritto vantato in giudizio non sarebbe possibile l'esercizio di un efficace diritto di difesa.
Considerazioni del tutto analoghe potrebbero essere avanzate laddove oggetto di un giudizio di mero accertamento fosse una semplice norma. Anche in tale ipotesi, infatti, data l'astrattezza e la genericità della disposizione da cui potrebbero derivare plurime applicazioni, il diritto di difesa del convenuto non sarebbe adeguatamente tutelato.
Ciò pare trovare una chiara conferma dalla lettura dell'art. 24 co I, della Costituzione.
Non è un caso, infatti, che il costituente abbia riconosciuto il generale ed atipico diritto di agire in giudizio con riferimento alla tutela di “diritti e interessi legittimi”.
Nel cogliere il significato di tale presupposto processuale è necessario rivolgersi alla giurisprudenza che negli anni, con chiarezza, ne ha definito il contenuto.
L'interesse ad agire assolverebbe ad una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111
Cost.
La valutazione dell'interesse ad agire, in quest'ottica, diviene efficace antidoto del più
ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell'azione in forme eccedenti, rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento.
Adire in giudizio senza un concreto ed attuale interesse ad agire implicherebbe la lesione del principio del giusto processo, secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare attraverso la riduzione dei tempi della giustizia ad un processo che risulti anche giusto.
La centralità di tale principio può essere rintracciato anche nella giurisprudenza europea.
Si è sostenuto come l'interesse ad agire debba essere inteso come il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale.
Ancora attuale, allora, sembra il pensiero di secondo cui l'interesse ad agire CP_3
“consiste in una situazione di fatto tale che l'attore senza l'accertamento giudiziale soffrirebbe un danno, di modo che la dichiarazione giudiziale si presenta come il modo necessario per evitare il danno”. L'interesse ad agire, in altri termini, sarebbe elemento essenziale sia del diritto soggettivo che dell'azione: non ci sarebbe azione sussistente e fondata senza interesse.
L'interesse ad agire (con l'azione di mero accertamento) sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che l'esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio personale alla parte che l'ha proposto. Al contrario, non sussiste interesse ad agire qualora l'esito favorevole di un ricorso non sia comunque idoneo a dare soddisfazione al ricorrente
L'azione in analisi presuppone un bisogno di certezza legale infranta da una contestazione di un diritto prima certo.
La stessa corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'interesse ad agire ricorre in presenza di uno stato di incertezza, pregiudizievole per la parte e risolvibile soltanto con l'intervento del giudice.
Considerato che
nel caso di specie, come detto, per il sig. Catalisano si è manifestato necessario verificare la riconducibilità al sig. delle annotazioni apposte nel verbale di Pt_1
rilascio alloggio, a fronte delle dichiarazioni rese dallo stesso (il quale al riguardo aveva Pt_1
riferito di non ricordare o comunque di non sapere da chi fossero state apposte), si ritiene sussistente l'interesse ad agire del sig. Catalisano, e ciò anche alla luce delle azioni che il sig.
Catalisano, per il tramite del suo procuratore ha prospettato di volere intraprendere.
È ben possibile, dunque, che il diritto di agire si consolidi in un momento antecedente alla violazione del diritto stessa.
L'accertamento dell'interesse ex art. 100 non può che compiersi in astratto con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata. Indipendentemente
dalla fondatezza delle allegazioni e delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda giudiziale, l'interesse ad agire sussiste allora quando dall'ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'istante. In altri termini in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
Considerato che
, come detto, l'interesse dell'attore è stato manifestato, tra l'altro, nell'interesse di vedersi riconosciuto il rimborso di una somma spesa per fare verificare la riconducibilità al sig. delle dette annotazioni, la domanda è da ritenersi ammissibile. Pt_1
Nel merito, alla luce della espletata C.T.U. ed avuto riguardo alle conclusioni a cui è
pervenuto lo stesso, le annotazioni apposte in calce al documento dell'Ente Filiale di CP_1
Palermo, denominato “Verbale di rilascio alloggi servizio” del 24.08.1996, vanno ritenute riconducibili al sig. . Controparte_2
Conseguentemente, va anche ammessa la domanda di condanna del sig. al Pt_1
pagamento della somma di € 317,20.
Considerato tuttavia che la domanda di condanna, se fosse stata promossa autonomamente e successivamente al giudizio preliminare di A.T.P., sarebbe rientrata nell'ambito della competenza per valore del giudice di Pace, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Così come si ritiene equo porre definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di
C.T.U.
E ciò anche in considerazione del fatto che non mancano le pronunce giurisprudenziali che affermano come “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente
previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto
che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale”.
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Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 14/03/2025
Il G.O.T
Elisabetta La Franca Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44