Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 248/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. ROMANO Parte_1
CONTORNO CHIARA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
FIORENTINO MARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 26.10.2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 5-23.11.2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I figli minori e sono affidati condivisamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre la SI.ra ; CP_1
2) Il SI. eserciterà il diritto di visita e di incontro con i figli Parte_1 una settimana per mezza giornata (da concordare in ragione dei turni lavorativi dello stesso almeno con due giorni di preavviso) dall'uscita della scuola (o dalle ore 15 nel periodo non scolastico) dalla quale verranno prelevati dal padre con obbligo di riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00. E un'altra settimana, il sig. eserciterà il medesimo diritto Pt_1 di visita, con prelievo a cura del nonno paterno presso l'abitazione materna alle ore 15:00, oltre il fine settimana con pernottamento presso il padre, a partire dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Il SI. di comune accordo con la SI.ra e previo preavviso di almeno Pt_1 CP_1 un giorno, potrà esercitare il diritto di visita in ulteriori giorni rispetto a quelli sopra indicati, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della sig.ra e dei figli minori;
Il SI. e la SI.ra , in virtù del buon CP_1 Pt_1 CP_1 senso e del rispetto reciproco, potranno d'accordo regolare e modificare i diritti
- 2 - di visita ogni qualvolta ne avranno necessità, purché vengano rispettate e valorizzate le esigenze e gli impegni dei figli minori;
Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza così come le festività del
Ferragosto e il giorno del loro compleanno;
Nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 15 settembre di ogni anno, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni, anche continuativi (salva diversa volontà dei minori) e con sospensione del diritto di visita, da concordare entro il 15 di giugno;
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge;
4) I due coniugi si impegnano a tenere a proprio carico il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, salvo quanto previsto al punto 5) nella misura del 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” e quindi devono ritenersi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile: - spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), logopedistiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN e tutto quanto altro connesso alla salute dei figli minori;
- spese scolastiche rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola salvo quanto previsto dal punto 5), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia
- 3 - dei genitori o della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
5) Il SI. si farà carico al 100% delle spese relative al servizio Parte_1 di doposcuola per il figlio , finché egli ne avrà necessità”. Persona_3
3. Le superiori condizioni non sono contrari all'ordine pubblico, né a norme di legge, né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 18/07/2011, da , nato a [...]
PALERMO il 15/03/1987 e da , nata a [...]
PALERMO il 14/04/1990, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 40, Serie II, Parte A, ANNO 2011, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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