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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2915 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 19.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Angelo Signorelli (c.f.:
, domiciliatari in Napoli, alla via Rua Catalana n.29; C.F._1
appellante
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Armando Di Tella (c.f.: ), domiciliatario in C.F._3
Santa Maria Capua Vetere, alla via R. d'Angiò n.3; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3627/2021 del Tribunale di Napoli nord, pubblicata in data 22.12.2021, nel proc. di primo grado n. 2915/2022 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3627 del 2021 depositata il 22/12/2021, il Tribunale di Napoli nord ha accolto la domanda di indennizzo/danno proposta da nei confronti di CP_1
, nei limiti dell'importo di € 6.735,00, oltre iva ed interessi Controparte_2
legali dalla sentenza al saldo, riferibile ai danni patiti in seguito ad un violento temporale che, nei giorni 28-29 febbraio 2016, si era abbattuto sul fabbricato condominiale, danneggiando il manto di copertura della mansarda posta all'ultimo piano ed aveva provocato infiltrazioni di acqua nell'appartamento dell'attrice, posto al piano sottostante, evento assicurato in virtù di polizza in corso di validità; ha condannato l'istituto assicurativo al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre € 264,00 per esborsi, nonché spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore, ed al pagamento delle spese di c.t.u., separatamente liquidate.
Avverso questa sentenza ha proposto appello l'istituto assicurativo, affidato a n. 6 motivi che di seguito si illustreranno;
ha resistito l'istituto assicurativo chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190, ridotti (20+20).
2.Il primo motivo contiene due censure e con la seconda, logicamente da esaminare in via preliminare, la sentenza è criticata nella parte in cui rigetta l'eccezione di nullità della citazione, carente della corretta e completa indicazione degli elementi di fatto e di diritto.
Sul punto il Tribunale argomenta nel senso che la citazione contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto atti ad identificare la domanda nonché una completa esposizione dei fatti di causa. L'appellante insiste sulla imprecisa descrizione dei fatti, ed in particolare dell'evento assicurato e dei danni patiti.
2.1-La censura non è fondata.
L'atto di citazione in primo grado è completo in punto di petitum e causa petendi; contiene precisa descrizione del fatto e domande analitiche. Dalla lettura dell'atto emerge con chiarezza che la domanda di indennizzo è fondata su titolo contrattuale (polizza), è descritto l'evento assicurato (è indicata la data del dannoso temporale e sono descritte le modalità dell'evento); sono stati indicati i danni patiti.
Dalla citazione, dunque, risulta ben chiaro quale sia il fatto giuridicamente rilevante posto a giustificazione della domanda, così da non lasciare margini di incertezza circa il
2 fondamento della pretesa, e che di per sé solo consente ogni più ampia difesa da parte del soggetto evocato in giudizio, anche con riferimento alla natura delle richieste ed alle relative conseguenze sul piano probatorio. A corredo della citazione sono posti poi il contratto assicurativo, corrispondenza, documentazione ed una consulenza tecnica di parte.
2.2.-Con la seconda censura si critica la omessa pronuncia del tribunale sulla eccezione di difetto di legittimazione “attiva” della sollevata in primo grado, evidenziando che, CP_1
di contro, il Tribunale aveva deciso su una eccezione di difetto di legittimazione “passiva” mai sollevata.
2.3-Il Tribunale non ha motivato sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata il primo grado dall'istituto assicurativo;
in ogni caso, integrata la motivazione sul punto, se ne rileva la infondatezza.
Sostiene l'appellante che la in qualità di comproprietaria dell'immobile CP_1 assicurato, per ottenere l'indennizzo avrebbe dovuto introdurre l'azione o unitamente agli altri comproprietari o quantomeno con il loro consenso, in applicazione dell'art.
3.6. delle condizioni generali di contratto, a mente del quale L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.
2.4-La censura non è fondata.
In linea del tutto generale, va applicato il principio in base al quale la legittimazione, nei rapporti assicurativi, si desume sulla base della individuazione dei contraenti. La polizza in atti, recante n. 210060613, è stata stipulata e sottoscritta da (contraente) CP_1 in data 15.7.2014, è riferibile all'appartamento danneggiato ed era pacificamente in corso di operatività al momento dell'evento. La posizione di comproprietaria non rileva ai fini della legittimazione e non limita il diritto di azione. Peraltro, dalla lettura delle CGC emerge che il rischio assicurato riguarda la casa “di abitazione”, non la casa in proprietà.
2.5-Non muta i termini della questione il contenuto della clausola richiamata che, peraltro, va letta nella sua interezza.
Le condizioni generali di contratto all'art. 3.6, rubricato “titolarità dei diritti nascenti dal contratto”, stabiliscono che “Le azioni le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal contraente e da . Spetta Controparte_3 in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.
3 La clausola, nella prima parte, non fa altro che ribadire che, legittimato ad agire, nei termini del contratto, è solo il contraente;
legittimato a resistere, è l'istituto assicurativo.
Mentre, quanto al pagamento dell'indennizzo, la clausola chiarisce nella seconda parte che va pagato nei confronti …. dei titolari dell'interesse, e la in qualità di CP_1 comproprietaria e titolare del diritto di abitazione, è senza dubbio titolare dell'interesse, laddove l'alternativa del consenso, che i titolari dell'interesse devono fornire, si riferisce al caso in cui non vi sia coincidenza tra contraente e titolare di un interesse meritevole.
3.Con il secondo motivo articolato, si censura la sentenza nella parte in cui rigetta l'eccezione di decadenza (art. 1915 c.c.).
Il Tribunale ha argomentato che alla denuncia tardiva del sinistro non è collegata la sanzione automatica di perdita dell'indennizzo e che la tardiva denuncia può essere solo eventualmente valutata quale sintomo di mancata collaborazione dell'assicurato ai fini della riduzione o perdita dell'indennizzo.
Assume di contro l'appellante che l'assicurato aveva denunziato il sinistro oltre un mese dopo il suo verificarsi, di talché avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dalla garanzia per non aver ottemperato agli obblighi di correttezza e buona fede che imponevano la denuncia nei tre giorni, come precisato in contratto;
in ogni caso, aggiunge che la tardiva denuncia non era stata valutata in alcun modo dal Tribunale ai fini della perdita/riduzione dell'indennizzo ex art. 1915 c.c., nonostante espressa richiesta in tal senso formulata in primo grado.
3.1-Il motivo non è fondato. Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione, si è attenuto ai principi di diritto applicabili alla materia.
L'articolo 1913 c.c. sancisce che “l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza”.
La ratio della disposizione trova fondamento nell'esigenza di mettere l'Assicuratore nella condizione di svolgere una tempestiva istruttoria al fine di verificare la copertura assicurativa e cause ed entità del danno prima che possano perdersi le eventuali prove.
In ordine alle conseguenze in caso di mancata osservanza della disposizione citata,
l'articolo 1915 c.c. stabilisce che “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”
4 L'inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro non comporta, quindi, automaticamente la perdita della garanzia assicurativa, come già ritenuto dal Tribunale. Per questo è necessaria una valutazione dell'elemento soggettivo relativo all'inadempimento da parte dell'assicurato.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nella ordinanza del 2024 n. 19071 ha ritenuto che:
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (in senso analogo, vedi Cass. 2019, n. 24310).
Carente essendo l'assolvimento dell'onere probatorio sul punto, posto in capo all'assicuratore – odierno appellante -, il motivo di appello va rigettato.
4.Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ritiene incontestato e pacifico l'evento dannoso (eccezionale temporale e contestuale danneggiamento del manto di copertura della mansarda sovrastante l'appartamento), laddove la istruttoria non deponeva in tal senso.
Il Tribunale sul punto ha così motivato: in primo luogo, deve ritenersi provata per tabulas nonché per testi la circostanza, peraltro non contestata, che nei giorni 28 e 29 febbraio 2016 un eccezionale temporale si abbatteva sull'immobile in oggetto determinando il danneggiamento del manto di copertura della mansarda posta al piano superiore dello stesso e le conseguenti infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà dell'attore.
4.1-Il motivo, che implicitamente richiama un malgoverno delle risultanze istruttorie, è inammissibile in quanto il tribunale non ha fondato la motivazione solo sulla non contestazione, ma ha richiamato, a sostegno della prova dell'evento metereologico e del danneggiamento del manto di copertura, sia la documentazione in atti sia le deposizioni rese dai testi che, in questa fase di appello, non sono oggetto di alcuna specifica censura, limitandosi sul punto l'appellante ad affermare che in primo grado aveva già sottolineato
l'inattendibilità dei testimoni.
In ogni caso, tutti i testi escussi in primo grado hanno riferito concordemente dell'evento meteorologico avverso e delle conseguenti infiltrazioni derivanti dal
5 danneggiamento della copertura, con dovizia di particolari sotto entrambi i profili;
in disparte la pacifica riferibilità alle violente precipitazioni, riportate come assunto pacifico di partenza, dal fiduciario dell'istituto assicurativo nella prodotta perizia di parte, che accerta anche i danni al lastrico solare, constatando poi i danni infiltrativi siccome denunciati (di una certa consistenza la cui entità può essere indicata nella misura di € 5.000,00 circa), sia pur concludendo in termini di non operatività della polizza.
5.Il quarto motivo attiene alla delimitazione del rischio assicurato.
Sul punto il Tribunale, ritenute provate le circostanze del violento temporale, del danneggiamento del manto di copertura della mansarda posta al piano superiore dell'appartamento assicurato e le conseguenti infiltrazioni di acqua nell'appartamento in proprietà dell'attrice, ha così motivato: ritenuta provata, dunque, la circostanza che la causa
a monte delle infiltrazioni fu un vento straordinario che danneggiò gravemente il tetto di copertura dell'immobile, non vi sono dubbi che il danno lamentato dall'attrice rientri nelle ipotesi coperte da assicurazione, come si può leggere nelle CGA al punto 1.1.4…che prevede tra i danni assicurati quelli determinati da “ Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti della violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso.
Prosegue il tribunale: Invero, appare del tutto irrilevante – salvo che si tratti di danni preesistenti all'evento atmosferico che abbiano cagionato da soli le infiltrazioni – che il danno subito dall'appartamento dell'attrice sia conseguenza diretta delle avverse condizioni metereologiche ovvero indiretta, legata - come nel caso di specie - al danneggiamento del tetto sovrastante il fabbricato, atteso che tale circostanza è prevista dallo stesso contratto di assicurazione come coperta dalla garanzia. Il nesso di causalità tra il danneggiamento del tetto e le infiltrazioni d'acqua per cui è causa è stato confermato anche dal CTU dottor ing.
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5.1-Assume l'appellante che il tribunale, così motivando, aveva incluso nel rischio assicurato i danni indiretti, laddove il rischio assicurato era delimitato, come da glossario contenuto nelle CGA, ai danni diretti, da intendersi come danno materiale patito dal bene assicurato direttamente al verificarsi degli eventi meteorologici indicati: nel caso in esame il danno era da considerarsi indiretto perché il vento aveva danneggiato in via diretta solo il tetto, e solo indirettamente l'appartamento sottostante alla mansarda, causando le infiltrazioni;
6 con la ulteriore conseguenza che il danno sarebbe stato indennizzabile solo in caso di scoperchiamento del tetto delimitante direttamente l'appartamento in garanzia o in caso di rottura dei serramenti esterni o la lesione nelle mura perimetrali delimitanti l'immobile in garanzia e nella ipotesi in cui attraverso tali danneggiamenti si fosse riversata all'interno dell'immobile l'acqua piovana. Sostiene, in definitiva, l'appellante che era stato di fatto colpito in via diretta solo l'appartamento all'ultimo piano (mansarda) in proprietà di terzi, laddove la polizza azionata per poter operare doveva riguardare un evento atmosferico che interessasse componenti edilizi delimitanti direttamente l'abitazione assicurata.
5.2-Le doglianze sono infondate perché sono frutto di una non corretta lettura della specifica clausola applicabile, laddove il Tribunale ha ben chiarito come i fatti dedotti rientrassero “direttamente” nel rischio assicurato.
La clausola che delimita il rischio assicurato, contenuta nelle CGA al punto 1.1.4 e rubricata “eventi naturali”, ricomprende, nell'oggetto del rischio assicurato e tra le ipotesi indennizzabili, i danni determinati da “uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine. Nella seconda parte, la clausola, correttamente riportata dal tribunale, dispone che Sono compresi i danni anche verificatisi all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti, quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso”.
Si evidenzia sin d'ora che la seconda parte della clausola prosegue indicando, analiticamente, i danni “esclusi”.
L'appellante propone una distinzione tra danni diretti e indiretti che non è conferente e non si confronta con la motivazione del tribunale, che ha ritenuto irrilevante la pretesa differenziazione, poiché il caso in lite rientrava direttamente nel rischio assicurato dalla clausola richiamata.
Peraltro, la interpretazione della clausola proposta dall'appellante (danno indennizzabile solo in caso di scoperchiamento del tetto “delimitante direttamente
l'appartamento in garanzia o avesse determinato la rottura dei serramenti esterni o la lesione nelle mura perimetrali delimitanti l'immobile in garanzia e che attraverso tali danneggiamenti si fosse riversata all'interno dell'immobile l'acqua piovana”), richiamando a sostegno le definizioni del glossario, non risponde al contenuto della clausola stessa.
In definitiva, ritiene il Collegio che, in primo luogo, l'appellante definisce danni indiretti quelli che invece, a termini di polizza, sono danni diretti, ovverosia in diretta derivazione causale con l'evento meteorologico avverso;
derivazione causale che il tribunale
7 ha ben considerato;
in secondo luogo, richiama una interpretazione restrittiva della clausola del tutto incompatibile con il suo significato letterale.
5.3-In ogni caso, in punto di diritto e in tema di interpretazione delle clausole di polizza, va precisato quanto segue.
Nel contratto di assicurazione contro i danni, costituiscono clausole delimitatrici del rischio, e quindi attinenti all'oggetto e prive di carattere vessatorio, le pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa . Questo tipo di clausole riguardano l'oggetto del contratto assicurativo, in quanto identificano lo scambio economico tra le parti, dalle medesime liberamente regolato.
La giurisprudenza pone, dunque, l'accento sui criteri di interpretazione da adottare di tali clausole al fine di individuare il rischio assicurato, ed a più riprese ha affermato, in particolare nella sentenza del 2019 n. 18324, che il contratto di assicurazione va interpretato secondo il criterio ex art. 1370 c.c. concernente l'interpretazione contro il predisponente, ciò in quanto occorre “dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che non si ha motivo di non confermare, secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (v. anche Cass., 3, n. 866 del 17/1/2008: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art.
1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo”; cfr. anche Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016).
Ha chiarito la Corte, nella sentenza n. 668 del 2016, che, “Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”.
5.4-In applicazione degli esposti criteri ermeneutici, emerge all'evidenza che la clausola contenuta nelle CGA in esame, ampia nella sua formulazione, richiama espressamene l'evento naturale verificatosi (uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine) e ricomprende espressamente i danni anche verificatisi all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti
8 dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti, quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso”.
La clausola non qualifica affatto tali danni interni all'appartamento come danni indiretti, bensì come danni diretti nel senso che sono indennizzabili se in diretta derivazione causale, nella specie, alla lesione del tetto (derivazione causale nel caso in esame confermata anche dal c.t.u.).
La clausola, come formulata, non consente la lettura alternativa proposta dall'appellante: danno indennizzabile solo in caso di scoperchiamento del tetto “delimitante direttamente l'appartamento in garanzia …”. Si tratta di lettura alternativa non consentita sia alla luce dell'ampiezza della clausola pattuita, ma anche perché la clausola, nella seconda parte, indica espressamente i rischi esclusi e tra questi non richiama una rottura del tetto “delimitante direttamente l'appartamento”; peraltro, le coperture di per sé sono in proprietà comune nella totalità e mai limitatamente alla parte che interessa la unità esclusiva abitata.
Neppure giova il richiamo al glossario, in primo luogo perché la definizione non è incompatibile con quella di cui alla clausola specifica ma anche e soprattutto perché, in applicazione del richiamato art. 1370 c.c., nel dubbio prevale interpretazione contro il predisponente.
6.Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno, laddove nella specie si verteva nell'ambito dell'indennizzo, da liquidarsi in applicazione ed osservanza delle condizioni contrattuali.
Si tratta, come è evidente, di una imprecisione solo terminologica che non inficia la decisione, l'iter motivazionale e la corretta applicazione dei principi di diritto riferibili ai contratti assicurativi, alla interpretazione delle clausole contrattuali ed alla liquidazione dell'importo dovuto, quantificato in adesione agli esiti di una c.t.u., ed in accoglimento, peraltro, di talune osservazioni dei consulenti di parte.
7.Con l'ultimo motivo si censura il capo della sentenza contenente la liquidazione delle spese di lite, per non avere il tribunale tenuto conto, quanto alla fase decisoria, del mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte dell'attrice.
Premesso che il Tribunale ha effettuato una liquidazione cumulativa dei compensi, sul punto è sufficiente rilevare che l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale e vanno, pertanto, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 de 2014, quantunque non vi sia stato il deposito delle
9 comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. in tal senso Cass. civ., sentenza del
2023 n. 5289.
L'appello va, dunque, rigettato.
8. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di €
1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione
(€ 1843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1911,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4.887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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