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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2024, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2842 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] [...] – C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Monte Somma n. 10, presso lo studio dell' Avv. Giovanni De Febe, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, res.te in Arezzo al Viale S. Margherita n. 44, lettera B;
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 25.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 23.05.2022, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Controparte_1 data 22.12.1984 in Torre del Greco.
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati tre figli, in Per_1 data 28.01.1985, in data 19.01.1998, e , in data 17.02.2001, tutti Per_2 Per_3 maggiorenni ed indipendenti;
che la conviveva in Arezzo con un nuovo CP_1 compagno, e lui conviveva in Torre del Greco con una nuova compagna dalla quale in data 11.09.2010 aveva avuto un altro figlio;
allegava di essere pensionato, mentre la moglie era impiegata alle dipendenze della ditta Scamar s.r.l. e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento in favore di quest'ultima di un assegno divorzile.
I coniugi risultano separati dal 20.09.2006, allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata ha omologato la separazione consensuale degli stessi con decreto n. cronol.
2034/2006, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 13.07.2006.
Con i patti su citati, i figli (allora) minori e venivano affidati Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre. Il , inoltre, si impegnava a corrispondere alla Pt_1
la somma mensile di euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli della coppia, oltre al 50 % delle spese straordinarie e si impegnava ad accollarsi il residuo debito (corrispondente a n. 18 mensilità di euro 90,95 cadauna) nei confronti della Fiditalia S.p.A.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva di pronunciare unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo la economicamente CP_1 indipendente (nonché convivente con un nuovo partner) ed essendo anche i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 28.09.2022, rilevato che la , seppure regolarmente citata, non si era costituita in giudizio, il CP_1
Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, disponendo la revoca delle statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione consensuale (omologata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 20.09.2006), sulla base dell'intervenuta maggiore età dei tre figli e relativa autosufficienza economica e rinviando per la trattazione della causa all'udienza del 19.12.2022.
All'udienza su citata, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.09.2023.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che non vi era prova in atti della notifica alla convenuta dell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza del 28.09.2022, il G.I. rinviava la
2 causa all'udienza del 31.01.2024 per consentire a parte attrice di fornire la prova della rituale notifica alla convenuta della predetta ordinanza nel termine perentorio del
14.11.2022 ivi fissato.
All'esito dell'udienza del 31.01.2024, rilevato, come già evidenziato con precedente ordinanza, che non vi era prova in atti della notifica alla convenuta dell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 4 898/70 all'esito dell'udienza del
28.09.2022, il G.I. rinviava all'udienza del 15.05.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che la notifica dell'ordinanza resa in sede presidenziale esibita all'udienza non risultava depositata in via telematica, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.07.2024, onerando parte ricorrente di depositare in via telematica la predetta notifica.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che parte ricorrente aveva concluso come da ricorso chiedendo decidersi la causa, senza rinunziare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il G.I riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando - con decorrenza dal 08.07.2024 - giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M, in data 25.09.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non Controparte_1 costituitasi sebbene ritualmente citata (cfr ricorso introduttivo notificato alla
tramite ufficiale giudiziario e ricevuto dalla stessa in data 23.06.2022 ed CP_1 ordinanza presidenziale notificata in data 19.10.2022, entro il termine perentorio concesso dal Presidente, e notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, come da avviso di ricevimento in cui si attesta il mancato ritiro dell'atto entro il termine di giorni dieci dalla spedizione della C.A.D., documentazione prodotta in via telematica in data 21.05.2024).
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (13.07.2006) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che il ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Non vi sono provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla avendo richiesto a suo favore il ricorrente, ed essendo rimasta contumace la resistente.
3 Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Torre del Greco il 22.12.1984 (atto n. 711,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, anno 1984 del Comune di Torre del Greco);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 08.10.2024, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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