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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1529 / 2023 R.G.;
promosso da:
(GIA' e per essa, quale mandataria, da Parte_1 Parte_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI Parte_2 P.IVA_1
CO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VICOLO SAN BERNARDINO,
5/A 37123 VERONA;
- appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANNIBALE CP_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Vittorio Emanuele II
139 12042 Bra;
- parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale:
1. Riformare la sentenza 827/2023 del Tribunale di Asti (RG 1819/2022 Asti), pubblicata il
9/11/2023 e notificata il 13/11/2023, per le ragioni sopra esposte:
Pt_ a. accertare che è titolare del credito azionato;
b. riformare il capo sulle spese di lite di primo grado, ponendole interamente a carico dell'odierna appellata;
2. In ogni caso dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le eccezioni proposte da controparte, accertare che è creditrice nei confronti di , Parte_1 CP_1 della somma € 9.630,58 alla data del DI (ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
3. condannare l'appellato alla restituzione delle spese di lite versate dall'appellante pari ad
€ 5.188,34, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
In ogni caso:
4.Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
Nel merito e in via principale: Respingersi l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto per
i motivi in atti e per l'effetto confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Asti;
In via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello così come proposto dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori così come richiesti dall'anno 2013 all'anno 2018 e per i motivi in atti, per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
Col favore delle spese legali dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio. 1.1. – ha sottoscritto in data 9.12.2009 con CP_1 Controparte_2 un contratto di credito al consumo per l'acquisto di una LANCIA Y usata dell'importo
[...] di € 8.586, da restituirsi in n. 60 rate da € 178,50 l'una, TAN al 9,6 % e TAEG al 10.01 %; il contratto è garantito da tal in veste di coobbligato solidale. Persona_1
1.2 – , assumendo di avere acquistato il credito residuo sul finanziamento, Pt_1 ammontante ad € 9.630,58, da per atto di cessione del Controparte_2
24.07.2015, avrebbe dapprima dato notizia della cessione alla debitrice ceduta e richiesto il pagamento spontaneo con lettera raccomandata 27.05.2021, ritirata l'8.06 seguente da persona qualificatasi come madre della debitrice, quindi, a fronte del mancato adempimento, ha ottenuto dal Tribunale di Asti il decreto ingiuntivo n. 366/2022, per complessivi € 9.630,58, oltre accessori e spese.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato 7.05.2022.
1.3 – ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, denunciando (a) la CP_1
Pt_ mancanza di prova del dettaglio dei crediti ceduti da a e di pubblicazione CP_2 sulla G.U. dell'avvenuta cessione del credito e (b) la prescrizione degli interessi moratori.
Pt_
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto era stato prodotto l'estratto elenco crediti ceduti omissato e la cessione in esame era una cessione ordinaria ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., e non una cessione ai sensi dell'art. 58
TUB, per cui si richiede la pubblicazione dell'avviso sulla G.U.; gli interessi di mora non erano prescritti, applicandosi ad essi la prescrizione decennale.
1.4 – Con sent. n. 827/2023, pubblicata il 9.11.2023 e notificata il 13.11 seguente, il Tribunale di Asti ha accolto l'opposizione e respinto, per l'effetto, la domanda contenuta nel ricorso monitorio, qualificando la cessione dei crediti in parola come cessione in blocco ai sensi Pt_ dell'art. 58 TUB e ritenendo non provata da la propria titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
2. – L'appello di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con un unico, articolato motivo Pt_1 di impugnazione.
Anzitutto, si dice, il debitore non avrebbe interesse a contestare la titolarità del credito in capo ad essa appellante, anche in ragione dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente. In secondo luogo, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la debitrice non Pt_ avrebbe affatto contestato l'avvenuta cessione del credito a favore di , ma si sarebbe limitata ad affermare che di tale cessione non vi era la prova: la titolarità del credito per cui
è processo doveva, pertanto, ritenersi come non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, 1° co., c.p.c., e d'altra parte non di cessione speciale “in blocco” secondo il TUB (o la legge sulle cartolarizzazioni) si trattava, bensì di una cessione di diritto comune di una pluralità di crediti individuati nel contratto di cessione – sicchè ogni riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 58, co. 3, TUB compiuta dall'opponente-odierna appellante e dal Tribunale era errato.
In terzo luogo, ribadito che si tratta di una cessione crediti di diritto comune, essa società appellante avrebbe prodotto l'atto di cessione tra l'originaria mutuante CP_2
Pt_ e , con relativo estratto elenco crediti ceduti omissato e la cessione CP_2
è avvenuta ai sensi dell'art. 1260 c.c. per crediti individuati singolarmente e non “per blocchi”, nonché l'estratto elenco crediti ceduti omissato (doc. 10), che individua esattamente il credito azionato riportando esattamente il numero di contratto e l'importo in linea capitale trasferito dalla cedente . CP_2
Infine, sussisterebbero elementi presuntivi inequivoci per ritenere perfezionata la cessione e trasferita, quindi, la titolarità del credito:
- sono stati prodotti il contratto di finanziamento che ha originato il credito, il rendiconto analitico integrale di detto rapporto, a firma di (che in tal modo avrebbe CP_2
Pt_ riconosciuto l'intervenuta cessione a favore di ),
- la lettera di DBT sempre a firma di (docc.
7-8 allegato alla comparsa di CP_2
Pt_
in primo grado) e il piano di ammortamento del rapporto sempre a firma di
; CP_2
Pt_
- il fatto che avesse consegnato ad i documenti afferenti quel CP_2 determinato credito sarebbe elemento indiziario sufficiente per ritenere che la stessa Pt_
aveva voluto cedere il credito a , in conformità con quanto previsto CP_2 dall'art. 1262 c.c. che prevede la trasmissione al cessionario dei documenti che provano l'esistenza del credito.
L'appellante ripropone, di seguito, ex art. 346 c.p.c. le difese di primo grado relative alla seconda contestazione della debitrice opponente-odierna appellata circa la prescrizione degli interessi di mora: la prescrizione, trattandosi di rapporto unitario (mutuo rateale), era quella decennale ed essa non poteva ritenersi maturata dalla data di passaggio a sofferenza del credito (3.05.2013), considerati gli atti interruttivi dell'8.06.2021 (notifica della cessione con richiesta di adempimento, lettera raccomandata datata 27.05.2021 e ricevuta l'8.06.2021) e, da ultimo, la notifica del decreto ingiuntivo il 7.05.2022.
2.1 - Il motivo di impugnazione è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.2 – Non è vero che la debitrice appellata non ha interesse a contestare la titolarità del credito in capo . Pt_1
Il pagamento al creditore apparente presuppone l'adempimento in buona fede del solvens
a colui che appariva legittimato sulla base di circostanze oggettivamente univoche, e la semplice richiesta di pagamento rivolta al debitore da un terzo, che fa riferimento ad una presunta cessione del credito, non rende certo il richiedente l'adempimento “legittimato apparente”, agli effetti dell'art. 1189 c.c.
Pt_ 2.3 – Non è vero che la debitrice non ha contestato l'avvenuta cessione del credito a .
Pur avendo (erroneamente) ricostruito la (presunta) cessione come cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, anziché, come corretto, alla stregua di una cessione di diritto comune, la debitrice-odierna appellata, nel dire che non vi era prova della cessione, ha con tutta evidenza contestato, a monte, anche la titolarità attiva per cessione inter vivos del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in capo alla società odierna appellante, e dunque un fatto generatore del diritto stesso, la cui prova spetta ex art. 2697, 1° co., c.c. a colui che agisce.
Pt_ 2.4 – La prova che pretende di aver fornito dell'avvenuta cessione dall'originaria mutuante consiste, a ben vedere, in una copia del Controparte_2 contratto di cessione privo dell'allegato dei crediti ceduti e l'elenco “omissato”, in cui compare il nominativo e il numero di posizione della , altro non è che un anonimo CP_1
CP_ foglio a parte (doc. 10 fasc. opposizione ), che è impossibile riferire in modo certo al contratto di cessione.
2.5 – Gli elementi indiziari che, ad avviso dell'appellante, consentirebbero di ritenere provata l'avvenuta cessione, sono, in realtà, privi di precisione e non consentono di ritenere completata la prova presuntiva sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Notoriamente, il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (ex coeteris, Cass., 13.10.2005, n. 19.894).
Pt_ Ora, le lettere alla debitrice e al coobbligato solidale, al doc. 8 fasc. , sono dei documenti anonimi, neppure firmati, che si assume essere formati da;
essi fanno bensì CP_2 riferimento al numero e ai contenuti del contratto di finanziamento per cui è causa, ma non c'è prova alcuna della loro provenienza proprio dalla (presunta) cedente;
allo CP_2 stesso modo il piano di ammortamento al doc. 9, che consta di un semplice foglio privo di sottoscrizione alcuna. Si tratta di indizi da scartare, perché privi di intrinseca rilevanza.
Il possesso del contratto di finanziamento e di una “lista movimenti” del rapporto, alla data del 22.07.2015 (docc. 4 e 5 fasc. monitorio), non sono a loro volta elementi univoci sul Pt_ contenuto dei rapporti intercorsi tra e , in particolare per concludere in CP_2
Pt_ modo certo che il credito già di verso è stato ceduto a e CP_2 CP_1 che quelli sono proprio i documenti comprovanti il credito trasmessi ai sensi dell'art. 1262
c.c. dal cedente al cessionario.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari, stante la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite di contro Parte_1 Parte_2
avverso la sent. n. 827/2023 emessa dal Tribunale di Asti il 9.11.2023, con CP_1 atto di citazione notificato in data 12.12.2023:
a) rigetta l'appello; b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di questo Pt_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1529 / 2023 R.G.;
promosso da:
(GIA' e per essa, quale mandataria, da Parte_1 Parte_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI Parte_2 P.IVA_1
CO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VICOLO SAN BERNARDINO,
5/A 37123 VERONA;
- appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANNIBALE CP_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Vittorio Emanuele II
139 12042 Bra;
- parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale:
1. Riformare la sentenza 827/2023 del Tribunale di Asti (RG 1819/2022 Asti), pubblicata il
9/11/2023 e notificata il 13/11/2023, per le ragioni sopra esposte:
Pt_ a. accertare che è titolare del credito azionato;
b. riformare il capo sulle spese di lite di primo grado, ponendole interamente a carico dell'odierna appellata;
2. In ogni caso dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le eccezioni proposte da controparte, accertare che è creditrice nei confronti di , Parte_1 CP_1 della somma € 9.630,58 alla data del DI (ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
3. condannare l'appellato alla restituzione delle spese di lite versate dall'appellante pari ad
€ 5.188,34, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
In ogni caso:
4.Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
Nel merito e in via principale: Respingersi l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto per
i motivi in atti e per l'effetto confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Asti;
In via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello così come proposto dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori così come richiesti dall'anno 2013 all'anno 2018 e per i motivi in atti, per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
Col favore delle spese legali dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio. 1.1. – ha sottoscritto in data 9.12.2009 con CP_1 Controparte_2 un contratto di credito al consumo per l'acquisto di una LANCIA Y usata dell'importo
[...] di € 8.586, da restituirsi in n. 60 rate da € 178,50 l'una, TAN al 9,6 % e TAEG al 10.01 %; il contratto è garantito da tal in veste di coobbligato solidale. Persona_1
1.2 – , assumendo di avere acquistato il credito residuo sul finanziamento, Pt_1 ammontante ad € 9.630,58, da per atto di cessione del Controparte_2
24.07.2015, avrebbe dapprima dato notizia della cessione alla debitrice ceduta e richiesto il pagamento spontaneo con lettera raccomandata 27.05.2021, ritirata l'8.06 seguente da persona qualificatasi come madre della debitrice, quindi, a fronte del mancato adempimento, ha ottenuto dal Tribunale di Asti il decreto ingiuntivo n. 366/2022, per complessivi € 9.630,58, oltre accessori e spese.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato 7.05.2022.
1.3 – ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, denunciando (a) la CP_1
Pt_ mancanza di prova del dettaglio dei crediti ceduti da a e di pubblicazione CP_2 sulla G.U. dell'avvenuta cessione del credito e (b) la prescrizione degli interessi moratori.
Pt_
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto era stato prodotto l'estratto elenco crediti ceduti omissato e la cessione in esame era una cessione ordinaria ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., e non una cessione ai sensi dell'art. 58
TUB, per cui si richiede la pubblicazione dell'avviso sulla G.U.; gli interessi di mora non erano prescritti, applicandosi ad essi la prescrizione decennale.
1.4 – Con sent. n. 827/2023, pubblicata il 9.11.2023 e notificata il 13.11 seguente, il Tribunale di Asti ha accolto l'opposizione e respinto, per l'effetto, la domanda contenuta nel ricorso monitorio, qualificando la cessione dei crediti in parola come cessione in blocco ai sensi Pt_ dell'art. 58 TUB e ritenendo non provata da la propria titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
2. – L'appello di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con un unico, articolato motivo Pt_1 di impugnazione.
Anzitutto, si dice, il debitore non avrebbe interesse a contestare la titolarità del credito in capo ad essa appellante, anche in ragione dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente. In secondo luogo, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la debitrice non Pt_ avrebbe affatto contestato l'avvenuta cessione del credito a favore di , ma si sarebbe limitata ad affermare che di tale cessione non vi era la prova: la titolarità del credito per cui
è processo doveva, pertanto, ritenersi come non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, 1° co., c.p.c., e d'altra parte non di cessione speciale “in blocco” secondo il TUB (o la legge sulle cartolarizzazioni) si trattava, bensì di una cessione di diritto comune di una pluralità di crediti individuati nel contratto di cessione – sicchè ogni riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 58, co. 3, TUB compiuta dall'opponente-odierna appellante e dal Tribunale era errato.
In terzo luogo, ribadito che si tratta di una cessione crediti di diritto comune, essa società appellante avrebbe prodotto l'atto di cessione tra l'originaria mutuante CP_2
Pt_ e , con relativo estratto elenco crediti ceduti omissato e la cessione CP_2
è avvenuta ai sensi dell'art. 1260 c.c. per crediti individuati singolarmente e non “per blocchi”, nonché l'estratto elenco crediti ceduti omissato (doc. 10), che individua esattamente il credito azionato riportando esattamente il numero di contratto e l'importo in linea capitale trasferito dalla cedente . CP_2
Infine, sussisterebbero elementi presuntivi inequivoci per ritenere perfezionata la cessione e trasferita, quindi, la titolarità del credito:
- sono stati prodotti il contratto di finanziamento che ha originato il credito, il rendiconto analitico integrale di detto rapporto, a firma di (che in tal modo avrebbe CP_2
Pt_ riconosciuto l'intervenuta cessione a favore di ),
- la lettera di DBT sempre a firma di (docc.
7-8 allegato alla comparsa di CP_2
Pt_
in primo grado) e il piano di ammortamento del rapporto sempre a firma di
; CP_2
Pt_
- il fatto che avesse consegnato ad i documenti afferenti quel CP_2 determinato credito sarebbe elemento indiziario sufficiente per ritenere che la stessa Pt_
aveva voluto cedere il credito a , in conformità con quanto previsto CP_2 dall'art. 1262 c.c. che prevede la trasmissione al cessionario dei documenti che provano l'esistenza del credito.
L'appellante ripropone, di seguito, ex art. 346 c.p.c. le difese di primo grado relative alla seconda contestazione della debitrice opponente-odierna appellata circa la prescrizione degli interessi di mora: la prescrizione, trattandosi di rapporto unitario (mutuo rateale), era quella decennale ed essa non poteva ritenersi maturata dalla data di passaggio a sofferenza del credito (3.05.2013), considerati gli atti interruttivi dell'8.06.2021 (notifica della cessione con richiesta di adempimento, lettera raccomandata datata 27.05.2021 e ricevuta l'8.06.2021) e, da ultimo, la notifica del decreto ingiuntivo il 7.05.2022.
2.1 - Il motivo di impugnazione è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.2 – Non è vero che la debitrice appellata non ha interesse a contestare la titolarità del credito in capo . Pt_1
Il pagamento al creditore apparente presuppone l'adempimento in buona fede del solvens
a colui che appariva legittimato sulla base di circostanze oggettivamente univoche, e la semplice richiesta di pagamento rivolta al debitore da un terzo, che fa riferimento ad una presunta cessione del credito, non rende certo il richiedente l'adempimento “legittimato apparente”, agli effetti dell'art. 1189 c.c.
Pt_ 2.3 – Non è vero che la debitrice non ha contestato l'avvenuta cessione del credito a .
Pur avendo (erroneamente) ricostruito la (presunta) cessione come cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, anziché, come corretto, alla stregua di una cessione di diritto comune, la debitrice-odierna appellata, nel dire che non vi era prova della cessione, ha con tutta evidenza contestato, a monte, anche la titolarità attiva per cessione inter vivos del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in capo alla società odierna appellante, e dunque un fatto generatore del diritto stesso, la cui prova spetta ex art. 2697, 1° co., c.c. a colui che agisce.
Pt_ 2.4 – La prova che pretende di aver fornito dell'avvenuta cessione dall'originaria mutuante consiste, a ben vedere, in una copia del Controparte_2 contratto di cessione privo dell'allegato dei crediti ceduti e l'elenco “omissato”, in cui compare il nominativo e il numero di posizione della , altro non è che un anonimo CP_1
CP_ foglio a parte (doc. 10 fasc. opposizione ), che è impossibile riferire in modo certo al contratto di cessione.
2.5 – Gli elementi indiziari che, ad avviso dell'appellante, consentirebbero di ritenere provata l'avvenuta cessione, sono, in realtà, privi di precisione e non consentono di ritenere completata la prova presuntiva sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Notoriamente, il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (ex coeteris, Cass., 13.10.2005, n. 19.894).
Pt_ Ora, le lettere alla debitrice e al coobbligato solidale, al doc. 8 fasc. , sono dei documenti anonimi, neppure firmati, che si assume essere formati da;
essi fanno bensì CP_2 riferimento al numero e ai contenuti del contratto di finanziamento per cui è causa, ma non c'è prova alcuna della loro provenienza proprio dalla (presunta) cedente;
allo CP_2 stesso modo il piano di ammortamento al doc. 9, che consta di un semplice foglio privo di sottoscrizione alcuna. Si tratta di indizi da scartare, perché privi di intrinseca rilevanza.
Il possesso del contratto di finanziamento e di una “lista movimenti” del rapporto, alla data del 22.07.2015 (docc. 4 e 5 fasc. monitorio), non sono a loro volta elementi univoci sul Pt_ contenuto dei rapporti intercorsi tra e , in particolare per concludere in CP_2
Pt_ modo certo che il credito già di verso è stato ceduto a e CP_2 CP_1 che quelli sono proprio i documenti comprovanti il credito trasmessi ai sensi dell'art. 1262
c.c. dal cedente al cessionario.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari, stante la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite di contro Parte_1 Parte_2
avverso la sent. n. 827/2023 emessa dal Tribunale di Asti il 9.11.2023, con CP_1 atto di citazione notificato in data 12.12.2023:
a) rigetta l'appello; b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di questo Pt_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci