Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da con CPF (Codice Fiscale) numero 260.683.890-49, nato il 24 ottobre Parte_1
1960, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il [...], CP_1 C.F._1
in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 02 febbraio CP_2 C.F._2
1999, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 03 maggio CP_3 C.F._3
2001, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450; rappresentati e difesi dall'avv. BRAZZINI SARA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato nel Comune di Mason Vicentino (VI) il Persona_1
31.12.1875 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Mason Vicentino in data 31.12.1875
(cfr. certificato di nascita doc.5 ). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno
d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “In data
31.12.1875, nasceva nel Comune di Mason Vicentino (VI) il Sig. di nazionalità Persona_1
italiana (doc. 5). Successivamente, emigrava in Brasile ove, in data 8.2.1903, Persona_1
dalla relazione con nasceva (doc. 6);
3. In data 28.2.1927, in CP_5 Persona_2
Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 7).
4. In data 4.5.1938, Persona_2 CP_6
in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 8).
5. In data Persona_3
18.6.1960, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. Persona_3 Persona_4
9).
6. In data 24.10.1960, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Parte_1
(doc. 10).
7. In data 23.2.1995, in Brasile, si univa in matrimonio con Parte_1
(doc. 11).
8. In data 10.8.1995, in Brasile, da detta unione matrimoniale Controparte_7
nasceva (doc. 12).
9. In data 2.2.1999, in Brasile, dall'unione di CP_1 Parte_1
con nasceva altresì (doc. 13). 10.In data 3.5.2001, in
[...] Controparte_7 Persona_5
Brasile, dall'unione di con nasceva altresì Parte_1 Controparte_7 CP_3
(doc. 14)”
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 5,,6,8,10,12,13,14).
Si tratta di linea di discendenza che non ha subito interruzioni pertanto la domanda nei termini in cui è stata azionata, va accolta dovendosi accertare la continuità della trasmissione dall'avo comune in assenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi che sarebbe stato onere dell'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, eccepire.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26529/2024 , promossa da con CPF (Codice Fiscale) numero 260.683.890-49, nato il 24 ottobre Parte_1
1960, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il [...], CP_1 C.F._1
in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 02 febbraio CP_2 C.F._2
1999, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 03 maggio CP_3 C.F._3
2001, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Indaiatuba, São Paulo, CAP 13333-450
Contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_4
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo