Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1225/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1225 R.G. dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F.: ), quale titolare dell'omonima ditta corrente in Lauria Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Riccio Vincenzo, presso P.IVA_1
il cui studio sito in Lauria (PZ), alla via Fontana n. è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(C.F.: ) e (C.F.: ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Maio Massimo, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Lauria (PZ)
alla via Muraccione n. 121 sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
OGGETTO: Pagamento somme contratto prestazione d'opera.
All'udienza del 28.11.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa veniva ritenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore , quale titolare dell'omonima ditta, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale i coniugi e , per sentire così CP_1 Controparte_2 provvedere: “
1. Sempre in via preliminare, esperire il tentativo obbligatorio ex artt. 185-185 bis c.p.c. di conciliazione come per legge. 2.- Accertare e dichiarare fondata la domanda proposta dall'attore e per
l'effetto condannare i convenuti sigg.ri e personalmente e anche CP_1 Controparte_2 solidalmente al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 10.416,50
(diecimilaquattrocentosedici/50) quale somma residua (sulla maggior somma) dei lavori effettuati su loro commissione ed interesse, oltre interessi e rivalutazione dalla data della messa in mora sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore o diversa che sarà accertata in corso di causa e/o sarà
determinata anche a seguito di eventuale ed espletanda CTU;
3.- Condannare dei convenuti e CP_1
GdF – di Euro 1.552/86 (millecinquecentocinquantadue/86) oltre interessi ed accessori di legge;
4)
Condanna dei convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in applicazione dei valori medi
di cui al D.M. 55/14 oltre accessori, con distrazione al sottoscritto difensore anticipatario, oltre Cap e
rimborso spese generali (15%) come per legge;
5)Condannare i convenuti e CP_1 Controparte_2
secondo giustizia per violazione della buona fede e correttezza contrattuale nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al risarcimento danni in favore dell'attore secondo giustizia;
”.
Sosteneva l'attore:
- che i coniugi e nell'anno 2011 gli commissionavano l'esecuzione di alcuni CP_1 Controparte_2
lavori da eseguirsi presso la loro abitazione sita in Lauria, alla c.da Grampollinara n. 98, consistenti: “in
lavori completamento caldaia, tettoie esterne in legno e in ferro, pitturazione esterna con isolamento,
cappotto compreso pitturazione, pitturazione interna, opere in cartongesso, scorsaline esterne,
sistemazione grondaie, ecc.”;
- che i convenuti a fronte del prezzo totale, comprensivo di IVA al 4%, di €. 26.916,50 gli corrispondevano l'importo di €. 16.500,00 (di cui €. 8.500,00 di acconti ed €. 8.000,00 finanziamento ristrutturazione), residuando così l'importo di €. 10.416,50;
- che, inoltre, egli fidando sulla dichiarazione “prima casa” resa da in data 01.09.2011, CP_1
incolpevolmente fatturava al 4% anziché al 10%, come accertato dalla GdF di Lauria con processo verbale del 21.04.2016, che gli addebitava il pagamento dell'importo di €. 1.552,86, poi precisata in quella di €.
1.971,39;
- che nonostante l'ultimazione dei lavori nell'autunno del 2011 e le richieste, verbali e formali, di saldare il conto, i convenuti si rifiutavano adducendo di nulla dovere per i lavori in questione;
- che promuoveva il tentativo di negoziazione assistita con iniziale adesione, il quale andava, poi, deserto per colpa esclusiva dei convenuti.
Si costituivano in giudizio i convenuti e che contestavano le avverse CP_1 Controparte_2
deduzioni, eccependo preliminarmente:
- l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita,
poiché la lettera del 14.11.2014 non sarebbe stata spedita ai convenuti e la nullità dell'atto introduttivo, poiché da quest'ultimo non sarebbe dato comprendere se l'attore abbia voluto reclamare il pagamento del presunto corrispettivo ex artt. 2222 c.c. o 2041 c.c. o addirittura 2043 c.c.;
- nel merito: che nel corso del 2011 i convenuti convenivano con l'attore l'esecuzione dei seguenti lavori:
“acquisto e montaggio di una caldaia combinata pellet e legna, Nordica – Termocombi TC30, completa di serbatoio nonché: l'esecuzione di una tettoia in legno, una tettoia in ferro, il cappotto esterno al fabbricato, la pitturazione esterna e lavori interni in cartongesso”, per i quali convenivano il prezzo complessivo di €.
17.500,00 che, essi convenuti, pagavano integralmente una volta ultimati i lavori nel dicembre 2011; - che, solo nell'estate 2014, l'attore chiedeva loro il pagamento di ulteriori €. 9.416,50, che rifiutavano di pagare;
- che l'attore produceva in giudizio un prospetto consuntivo, denominato erroneamente “preventivo lavori
”, oltre documentazione contabile che esponevano falsamente un credito di €. 9.416,50; CP_1
- che dalla documentazione prodotta dall'attore emergeva che alla data del 14.07.2014, di richiesta del saldo, lo stesso aveva contabilizzato pagamenti per €. 13.000,00 pur avendo ricevuto pagamenti per €. 17.500,00,
non avendo ancora emesso le ulteriori fatture;
- che l'attore nella corrispondenza intercorsa assumeva il credito di €. 9.416,50, mentre poi chiedeva la maggior somma di €. 10.416,50;
- che tale comportamento appariva loro come un tentativo di lucrare indebitamente ulteriori somme, che pertanto non poteva trovare tutela, ma anzi determinava la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., sicché chiedeva la condanna dell'attore per lite temeraria;
- che l'attore sarebbe legittimato a chiedere il versamento della differenza IVA tra l'aliquota dichiarata e quella dovuta del 10%, calcolata sull'imponibile di €. 17.500,00, solo dopo aver dimostrato di aver corrisposto tale somma;
- che, inoltre, contestavano all'attore l'imperfetta esecuzione dei lavori, in particolare lo “scolorimento” e lo “scollamento” della pitturazione esterna al fabbricato, nonché infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla tettoia in legno, per un pregiudizio stimato in €. 3.500,00;
- che avevano incaricato un tecnico di loro fiducia, il quale computava i lavori eseguiti quantificandoli in €.
18.227,50, ovvero in €. 727,50 in più rispetto all'importo convenuto e versato. Differenza che, tuttavia, sarebbe compatibile con lo sconto d'uso, giustificato anche dai rapporti di parentela esistenti tra i contraenti.
Tanto esposto chiedevano in via preliminare: “accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio
per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria, di cui al decreto legge
12.09.2014, n. 132 convertito con modifiche nella L. 162/20144; - Sempre in via preliminare, rilevata la nullità dell'atto di citazione, provvedere ai sensi dell'art. 164, 5° e 6° comma c.p.c. – Nel merito, rigettare
l'avversa domanda perché ingiusta ed infondata in fatto e diritto e non provata in alcuno estremo;
-
Accogliere la riconvenzionale spiegata accertando e dichiarando che i lavori eseguiti dal n favore Pt_1 dei coniugi non sono stati realizzati a regola d'arte e per l'effetto condannare il primo Parte_2
al pagamento della complessiva somma di €. 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ovvero a quella
somma maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata;
- Condannare inoltre il sig. , Parte_1
ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da c.d. lite temeraria nella misura che sarà quantificata dal
giudice. In ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di lite”. Parte_1
Alla prima udienza del 12.12.2016, rigettate le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità della citazione, sollevate dai convenuti, poiché infondate (la prima in quanto l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita risultava essere stata notificata al difensore dei convenuti in fase di trattative preliminari alla introduzione della lite, la seconda perché il petitum e la causa petendi erano sufficientemente chiari) si assegnavano i termini di cui all'art. 186 c.p.c.
L'attore nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e delle difformità e, inoltre, precisava che nelle more del giudizio gli venivano notificati degli avvisi di accertamento che irrogavano le sanzioni, per cui la somma da lui pagata a titolo di differenza IVA, di multa/sanzioni per aver fatturato i lavori al 4% anziché al 10%, ammontava ad €. 1.917,39.
Nell'ulteriore corso del precesso, venivano prodotti ed acquisiti documenti, veniva, inoltre, ammesso ed espletato (all'udienza del 02.10.2018) l'interrogatorio formale dell'attore , all'esito del quale Parte_1 il Giudice formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta transattiva di definizione della lite mediante il pagamento, da parte dei convenuti e in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 7.000,00, proposta accettata dall'attore, ma rifiutata dai convenuti, i quali sempre all'udienza del 12.02.2019, a mezzo del loro procuratore, proponevano, a fini transattivi, il pagamento della somma minore di €. 5.400,00, in luogo di quella stabilita dal giudice, somma “meglio aderente alla reale situazione fattuale in relazione al valore dei lavori effettivamente eseguiti” (cfr. verbale di udienza del 12.02.2019).
In seguito, ritenuti non sussistenti i presupposti per la nomina di un ausiliario, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, con decreto del 30.10.2024, il fascicolo veniva trasmesso a questo Giudice.
Infine, all'udienza “cartolare” del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto, confermato il rigetto delle eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda e di nullità
della citazione, sollevate dai convenuti, poiché infondate per i motivi già esplicitati all'udienza del
12.12.2016 e sopra indicati, da intendersi, comunque, qui trascritti.
Nel merito. la domanda attrice è fondata e merita accoglimento, anche se entro i limiti di seguito indicati,
mentre alla medesima conclusione non può giungersi in merito alle domande riconvenzionali dei convenuti,
che vanno, pertanto, rigettate.
Giova, preliminarmente, premettere che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001
e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08.06.2007).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, occorre, in primis, appurare se abbia o meno regolarmente Parte_1 adempiuto all'onere - sullo stesso gravante - di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da essa posto a fondamento delle pretese creditorie azionate.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere sia stato assolto, per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, nel caso di specie, l'attore deve fornire la prova del contratto, ed allegare l'inadempimento della controparte. Dal canto suo la convenuta deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Anzitutto, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il contratto concluso tra le parti può essere qualificato come contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c., dovendosi escludere, l'appalto
(art. 1655 e ss. c.c.), in ragioni delle dimensioni ridotte dell'impresa esecutrice delle opere e dall'essere state, queste ultime, eseguite con lavoro prevalentemente proprio del prestatore e senza vincolo di subordinazione nei confronti dei committenti.
Infatti, tali contratti sono molto affini tra loro e si differenziano, sostanzialmente, per il tipo di organizzazione dell'impresa, che nell'appalto deve essere di media o grande dimensione con l'appaltatore che svolge attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre nel contratto d'opera il lavoro è in prevalenza dell'obbligato medesimo che pone nella pratica l'opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliare.
Nell'ambito di tale contratto possono ritenersi sussistenti, in quanto pacifici e non contestati, anzi ammessi dagli stessi convenuti, i seguenti fatti: ovvero che l'attore, nel corso del 2011, ha realizzato nell'immobile sito in Lauria loc. Grampollinara n. 98, in favore dei convenuti, proprietari dello stesso, che le avevano commissionate, le seguenti opere: fornitura e montaggio caldaia combinata pellet-legno, Nordica
Termocombi TC30, completa di serbatoio e della canna fumaria, realizzazione di due tettoie, una in legno e l'altra in ferro, pitturazione esterna con isolamento, cappotto, pitturazione interna, lavori interni in cartongesso, scossaline esterne e sistemazione grondaie.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2222 c.c. va, certamente, riconosciuto all'attore il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le opere eseguite e per i materiali forniti.
Quanto alla determinazione dell'ammontare delle somme dovute a titolo di corrispettivo, va evidenziato che secondo l'attore il prezzo complessivo di tali opere, pagato solo parzialmente e per l'importo di €. 16.500,00, sarebbe pari ad €. 26.916,50, comprensivo di IVA al 4%, con un residuo da versare pari ad €. 10.416,50, mentre secondo i convenuti ad €. 17.500,00, interamente pagato, anzi secondo la relazione tecnica estimativa a firma del loro consulente tecnico di parte, geom. ad €. 18.227,50, IVA esclusa. Persona_1
Orbene, a tale riguardo appare opportuno evidenziare, da un lato, che non risulta depositato in atti nessun contratto scritto e, dall'altro, che le parti non hanno nemmeno fornito, né in verità hanno offerto di fornire, la prova di aver convenuto il corrispettivo per i materiali forniti e le opere eseguite.
In particolare, non sono idonei a fornire siffatta prova né le fatture prodotte dall'attore, le quali, come noto, costituiscono titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma non possono costituire fonte di prova nel giudizio ordinario in favore della parte che le ha emesse, né il documento denominato “PREVENTIVO
LAVORI SIG.RA LUCIA ” (che in realtà appare essere un consuntivo dei lavori eseguiti, poiché CP_1 contiene anche l'esposizione di tutti gli acconti ricevuti), prodotto sempre dall'attore (cfr. all. n. 6), poiché non risulta sottoscritto da alcuno e risulta, altresì, privo di data.
Analogamente e per gli stessi motivi, nemmeno la relazione tecnico-estimativa non giurata depositata dai convenuti (cfr. all. n. 3) può assurgere a valore di prova.
A ciò occorre, altresì, aggiungere che tale relazione non appare, comunque, immune da vizi ed esente da critiche, sol se si considera che il consulente tecnico di parte convenuta nel determinare il prezzo per la fornitura della caldaia pellet-legno in €. 6.307,50, da un lato non ha inserito e conteggiato il serbatoio
(anch'esso oggetto di fornitura, come sostenuto nella comparsa di costituzione dagli stessi convenuti e del valore di oltre 1.700,00 euro) e dall'altro ha applicato, del tutto arbitrariamente in quanto una siffatta pattuizione non emerge dagli atti di causa, uno sconto del 27,50%.
In tale situazione di carenza probatoria, trova applicazione l'articolo 2225 c.c. il quale dispone che: “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali
o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
Anche nella giurisprudenza di legittimità, si è costantemente precisato che: “In tema di contratto d'opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova” (Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 18286 dell'11.07.2018).
Più specificamente, sempre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In tema di compenso per
l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo ai sensi degli articoli 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente”(Cass. 18.09.1995 n. 9829).
In altri termini, in assenza di pattuizione del compenso dovuto al prestatore d'opera e in assenza, altresì, di prova in ordine a tale pattuizione, in tema di contratto d'opera, non si verifica alcuna nullità e non si può rigettare la domanda, dovendo lo stesso compenso essere determinato dal giudice anche equitativamente e in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo ex art. 2225 c.c., a meno che risulti la gratuità della prestazione.
Tenendo dunque presenti i parametri previsti dalla norma suindicata, considerato che i lavori risultano effettuati e tenuto conto:
- che il prezzo della caldaia con serbatoio è pari a complessivi €. 10.450,00, come emerge dal listino prezzi allegato alla relazione tecnica estimativa prodotta dagli stessi convenuti (cfr. all. n. 3);
- che le parti attribuiscono, salvo piccole differenze, lo stesso valore ai lavori di montaggio della caldaia e della canna fumaria, di pitturazione interna e di realizzazione del cappotto e della tettoia in legno, quantificati nella suddetta relazione tecnica estimativa, rispettivamente, in €. 720,00, €. 2.500,00, €.
3.000,00 ed €. 1.900,00 (a fronte del prezzo di €. 1.050,00 -ricavati dalla differenza tra €. 11.500,00 prezzo della caldaia con serbatoio e del relativo montaggio con canna fumaria ed €. 10.450,00, prezzo di listino della caldaia e del serbatoio-, €. 2.400,00, €. 3.250,00 ed €. 2.000,00 determinati dall'attore nel preventivo/consuntivo prodotto come all. n. 6);
- che la suddetta relazione non contiene la determinazione dell'I.V.A. e dei lavori di pitturazione per gli anni precedenti, in merito ai quali lavori, va evidenziato che non vi è alcuna contestazione da parte dei convenuti;
appare equo determinare il compenso delle opere eseguite dall'attore nei confronti dei convenuti, in €.
25.500,00, comprensivi di I.V.A. al 4%.
Da tale compenso occorre detrarre gli acconti versati dai convenuti, pari non ad €. 16.500,00 (come indicato in citazione), bensì a complessivi €. 17.500,00, di cui €. 9.500,00 acconti e €. 8.000,00 importo corrisposto tramite finanziamento, come emerge chiaramente ed indubitabilmente dal preventivo/consuntivo prodotto dall'attore (cfr. all. n. 6), sicché il compenso residuo da corrispondere all'attore da parte dei convenuti, ammonta ad €. 8.000,00, oltre interessi dalla data di messa in mora 14.07.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Fondata appare anche l'ulteriore domanda dell'attore di condanna dei convenuti al pagamento delle somme che lo stesso ha dovuto pagare a seguito dell'accertamento e dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, con la precisazione che le stesse sono dovute a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 D.P.R. 633/1972.
A tal proposito, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pacifico in quanto provato documentalmente, oltre che non contestato:
a) che l'attore nell'emettere le fattura per le opere in questione ha applicato l'IVA nella misura agevolata del 4% (cfr. all. da 7 a 15 fascicolo dell'attore);
b) che l'attore applicava tale IVA a richiesta della convenuta , la quale a tal fine sottoscriveva, CP_1 in data 01.09.2011, apposita dichiarazione, nella quale, per l'appunto, dapprima dichiarava che: “la prestazione dei lavori in questione è destinata a fabbricato rientrante nella tipologia edilizia prevista dalle vigenti disposizioni in materia di I.V.A. per poter usufruire dell'aliquota agevolata I.V.A. del 4%, dichiara, altresì che il fabbricato in questione era da considerarsi prima casa in quanto è l'unico che possiede sull'intero territorio dello Stato Italiano” poi, invitava l'attore “a fatturare l'intera prestazione a regime di
I.V.A.” e, infine, assumeva “a proprio carico ogni conseguenza economica (imposte, pene pecuniarie, soprattasse ed interessi) derivanti alla ditta nell'eventualità, per qualsiasi ragione l'Amministrazione
Finanziaria dovesse pretendere l'applicazione di una diversa aliquota” (cfr. all. n. 16 fascicolo attore);
c) in seguito ad accertamenti eseguiti nei confronti dell'attore, la Guardia di Finanza di Lauria, appurava, tra le altre cose ed in merito alla suddetta agevolazione, che “non si trattava di un fabbricato di nuova costruzione (che avrebbe potuto beneficiare dell'aliquota IVA al 4%) bensì di un immobile ristrutturato che sconta, invece, l'aliquota IVA del 10%, in relazione a ciò, si ritiene che la signora , con la CP_1 consegna al sig. della succitata dichiarazione, ….., si sia resa responsabile di dichiarazioni Parte_1 mendaci art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000, situazione che verrà segnalata alla locale A.G. competente con separata trattazione” (cfr. all. n. 17 parte attrice – pag.
5-6 verbale di constatazione del 21.04.2016) e, quindi, determinava la differenza da pagare in complessivi €. 1.552,56 (di cui €. 576,72 per l'anno 2011, €.
173,08 per l'anno 2012 ed €. 802,86 per il 2015 – cfr. pag. 7 e ss. verbale);
d) ancora dopo, ed in particolare nel mese di novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate competente con due diversi avvisi di accertamento allegati alla memoria ex art. 186 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, preso atto delle suddette verifiche eseguite dalla G.d.F., irrogava all'attore anche le relative sanzioni pecuniarie, per un importo che, comprensivo di interessi, spese e dell'IVA dovuta appena indicata di €. 1.552,56, ammontava a complessivi €. 1.971,39, così come indicato anche dall'attore, somma che quest'ultimo pagava nel mese di gennaio 2017, come si evince dai modelli F24 e dalle attestazioni dell'A.d.E. allegate in calce agli anzidetti avvisi di accertamento. In tale situazione e, secondo quanto disposto dall'art. 60 comma 7 DPR 633/1972, all'attore spetta, certamente, il “diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento
o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”.
Ne consegue che i convenuti vanno condannati al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma di
€. 1.971,39 (di cui €. 1.552,56 per differenza di imposta ed €. 418,83 per sanzioni, interessi e spese), oltre interessi dal giorno del pagamento sino al soddisfo.
In ordine, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, si osserva quanto segue.
Tale azione, sia pure tendente ad ottenere il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, va anzitutto, qualificata come azione di garanzia ex art. 2226 c.c., analoga a quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. in tema di appalto.
Orbene, ritiene il Tribunale, in conformità al condiviso insegnamento giurisprudenziale, che il committente che agisce in garanzia, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal prestatore d'opera, ha l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi (Cass. Civ. sez. II 17.05.2001 n. 6774 in Foro It. Rep. 2001,
Appalto, n. 53 – Cass. sez II 16.06.2000 n. 8187 in Giuris. It. 2001, 906 – Cass. n. 3970 del 1980), qualora,
come accaduto nel caso di specie (cfr. memoria ex art. 186 co. 6, n. 1 c.p.c.), l'appaltatore ritualmente eccepisca la tardività della denuncia dei vizi, poiché la denuncia costituisce ai sensi dell'art. 2226 comma 2
c.c., una condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Nella fattispecie in esame, i convenuti non hanno in alcun modo dimostrato di avere denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta.
A tal proposito, appare opportuno precisare che i vizi in questione erano certamente conosciuti dai convenuti già nel mese di febbraio 2012, come chiaramente emerge dal capitolo di prova sub B n. 1) quarta pagina della memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 c.p.c. dei convenuti.
Tuttavia, pur conoscendo tali vizi, i convenuti oltre a non denunciarli all'attore in seguito alla ricezione, in data 30.07.2014, della racc. a.r. del 14.07.2014, avente ad oggetto “Primo Sollecito di pagamento” (cfr. all.
n. 2 fascicolo attore con allegato l'avviso di ricevimento), che rimaneva priva di riscontro, non li denunciavano nemmeno nella lettera del 14.12.2015 redatta in loro nome e conto dall'avv. Rossella Roselli contenente l'adesione all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, nella quale si limitavano soltanto ad eccepire di aver saldato il compenso spettante all'attore e a ricordare a quest'ultimo di non aver ancora consegnato le fatture, senza fare riferimento ad alcun vizio dell'opera (cfr. all. n. 4 fascicolo attore).
Pertanto, poiché i convenuti sono decaduti dalla possibilità di far valere i vizi e le difformità dell'opera eseguita, la domanda riconvenzionale dagli stessi proposta va rigettata.
In ragione della soccombenza dei convenuti va rigettata anche la domanda formulata da questi ultimi di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Va, da ultimo, accolta l'analoga domanda dell'attore di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, derivante dal rifiuto di questi ultimi di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Infatti, la previsione di cui al suddetto articolo, attribuendo al giudice un'importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimilmente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un'importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. In tal senso, sebbene le parti non siano tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del giudice siano sostanzialmente confermati in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96,
co. 3, c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo a tale fattispecie, questo giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'articolo 96, co. 3 c.p.c., introdotto dalla L. 18.06.2009 n. 69,
introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini già. Trib. Varese 23.01.2010 e 30.10.2009; Trib. Prato
06.11.2009; Trib. Milano 29.08.2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno.
Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nell'ulteriore coltivazione del giudizio,
avendo i convenuti rifiutato la proposta, sicché, la condotta processuale della parte costituisce un'evidente consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'attore.
Quando al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo,
evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96 co. 3 c.p.c., la somma di €. 750,00, assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
[...]
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti e CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 9.971,39, oltre interessi da luglio 2014 Parte_1 sulla somma di €. 8.000,00 e da gennaio 2017 sulla somma di €. 1.971,39 sino all'effettivo soddisfo.
b) rigetta nel resto la domanda principale;
c) rigetta entrambe le domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei confronti dell'attore;
d) condanna i convenuti e al pagamento delle spese e competenze del CP_1 Controparte_2 giudizio in favore dell'attore, , che liquida in €. 264,00 per esborsi ed €. 3.000,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge;
e) condanna i convenuti e al pagamento in favore dell'attore , CP_1 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di €. 750,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Lagonegro il 12.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)