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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Raffaele Santaniello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli, nr. 36
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonietta Pelella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pagani (SA) al Corso Padovano, nr.80
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2 in persona del l.r. p.t., parte rappresentata e difesa come in atti
[...] dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa (CE) alla via Pisacane, nr. 1
PARTE APPELLATA
1 Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza nr. 522/2024 pubblicata in data 10 aprile 2024, il Tribunale di
Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l. accoglieva, compensando interamente tra le parti le spese di lite, la domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 nei confronti della CP_1
e dell' Controparte_2 Parte_1
. La domanda aveva ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di iscrizione
[...] ipotecaria nr. 10076202300002812000 notificato a mezzo pec in data 8 settembre
2023, nonché al preavviso di recupero coattivo delle irregolarità notificato a mezzo pec con protocollo n.001430803 del 20 ottobre 2020, per l'omesso pagamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio dovuto in ragione dell'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria relativamente agli anni dal 2007 al 2014, per l'importo di
€24.684,64.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale osservava principalmente che
“ Deve considerarsi nullo il preavviso di iscrizione ipotecaria nel quale non sia indicato
l'immobile sul quale l'agente della riscossione intende iscrivere ipoteca”, sul rilievo che “
In mancanza dell'indicazione dell'oggetto essenziale del preavviso, il preavviso perde del tutto la sua funzione procedimentale di concreto avvertimento rivolto al debitore, non consentendogli neppure di esercitare in modo compiuto il diritto di difesa ” .
3. Avverso tale sentenza l' proponeva appello Parte_1 con ricorso depositato telematicamente in data 7 maggio 2024, dolendosi dell'accoglimento della domanda in primo grado ed insistendo per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite. Deduceva, in particolare, che:
-“ L'avviso di iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1 -bis del cit. art. 77. (Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, n. 36000). Con questo si vuole ribadire che la mancata indicazione nel preavviso di ipoteca delle esatte generalità del bene immobile sul quale
2 si procederà con il pignoramento non comporta la nullità del preavviso di ipoteca, trattandosi di atto endoprocedimentale e di intimazione, non essendoci altri obblighi in capo all' ”. Parte_1
4. Con memoria difensiva depositata in data 30 gennaio 2023 si costituiva la
[...] in persona del l.r p.t., aderendo al Controparte_2 motivo di gravame formulato dall' ed insistendo per la riforma della sentenza di CP_3 primo grado sulla base di ulteriori motivi di censura:
- “inammissibilità dell'opposizione per violazione del “ne bis in idem””, poiché il giudice di prime cure ha basato la decisione su di una questione sollevata d'ufficio e non prospettata alle parti;
-“ inammissibilità dell'opposizione per adesione alla rottamazione ter” in ragione della circostanza per cui, tramite l'adesione a siffatto istituto, il debitore si impegna espressamente a rinunciare ai giudizi già pendenti (e a non proporre giudizi futuri) aventi ad oggetto i medesimi carichi ai quali si riferisce l'istanza di adesione;
- “inammissibilità dell'opposizione per intempestività ” , in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni sia dalla notifica delle cartelle di pagamento, sia dalla notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
5. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2025 si costituiva , Controparte_1 insistendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o di rigetto per infondatezza stante l “erronea applicazione della normativa in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria”, e quindi per la conferma della gravata sentenza.
6. All'udienza fissata in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio decideva la causa come da dispositivo in atti.
7. L'appello dell' va accolto, per le ragioni di seguito esposte. CP_3
8. Fondatamente l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il G.L. ha ritenuto nullo il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto privo dell'indicazione dei dati catastali relativi all'immobile sul quale l'Ente riscossore intendeva iscrivere ipoteca.
L'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, stabilisce quanto segue: «1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1 bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui
3 al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 2 bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1». Dalla cornice normativa (d.P.R. n. 602/1973, artt. 76 e 77) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso tale preavviso, si limita ad informare il contribuente moroso che in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del d.P.R. citato, dunque, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (v. Cass. 15 marzo 2021, n. 7233).
Sul punto il giudice di legittimità ha difatti già statuito che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna specifica motivazione, che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria posta a fondamento dell'iscrizione (v. in motivazione Cass., Sez. 5, n.
4587 del 22/02/2017)» (cfr. Cass. 22 novembre 2021, n. 36000) ed ha, da ultimo, pronunciato il seguente principio di diritto sul punto: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23096 del
26/08/2024). Peraltro la funzione sollecitatoria della comunicazione preventiva ha lo scopo di invitare al contraddittorio il debitore, consentendo al contribuente di anticipare difese ed eccezioni ed al creditore di verificare i limiti in concreto del suo potere di aggressione del patrimonio .
4 9. Esaminando il merito della domanda articolata dal in primo grado, Parte_2 appare necessario soffermarsi sulla asserita illegittimità della pretesa contributiva vantata dalla perché azionata sulla base dell'art. 5 dello Statuto della CP_4 CP_2 pertanto in aperta violazione di una norma di legge, ovverosia dell'art. 22 L. nr.
773/1982.
Orbene, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4568/2021 del 19 febbraio, mutando il suo precedente orientamento giurisprudenziale, ha confermato la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi CP_2
a prescindere dal reddito, ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_2
Più specificamente, il Giudice di legittimità ha statuito che: “ l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini CP_2 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima ”. Ne deriva, secondo la Corte Suprema, che per i soggetti tenuti all'iscrizione alla non CP_2 rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso, anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Da ciò deriva la legittimità della pretesa della Cassa previdenziale esercitata a mezzo dell' . Controparte_5
10. Vale infine osservare che, nè dai motivi di ricorso tantomeno dalla difesa in appello, risulta alcuna censura del sull'operato della Parte_2 Parte_1
con particolare riguardo alla notifica degli atti presupposti, essendosi la
[...] parte limitata alla contestazione dei presupposti dell'an della pretesa contributiva, riconoscendo dunque la correttezza dell'attività notificatoria.
Da ultimo va poi rilevato come il contribuente abbia rinnovato in appello le sole richieste istruttorie senza riproporre le difese di merito articolate in primo grado (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).
11. Per tutto quanto sopra esposto e precisato, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto, in riforma della gravata sentenza, con rigetto dell'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
12. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, sono compensate per metà, ponendo il residuo mezzo a carico di in Controparte_1
5 favore sia di che della ut supra, in ragione della pronuncia di accoglimento CP_3 CP_2 dell'opposizione in primo grado:
a) pronunciata su una questione non prospettata alle parti (la necessaria specifica indicazione dei dati relativi ai cespiti ipotecabili);
b) influenzata dal contrasto giurisprudenziale in materia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da in p. del l.r.p.t. con ricorso CP_3 del 7 maggio 2024 nei confronti di e della Controparte_1 [...] in p. del l.r.p.t., avverso la sentenza nr. Controparte_2
522/2024 emessa dal Tribunale g.l. di Nocera Inferiore in data 10 aprile 2024, ogni altra domanda eccezione deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado, ponendo il residuo mezzo a carico di ed in favore sia di che della ut supra; Controparte_1 CP_3 CP_2 liquida per intero dette spese in favore di ciascuno in complessivi €3.809,00 oltre IVA
CPA e RF e spese vive come per legge per il primo grado ed in complessivi €3.473,00 oltre IVA CPA RF e spese vive come per legge per il presente grado.
Salerno, 22 settembre 2025 il presidente
M. Stassano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Raffaele Santaniello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli, nr. 36
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonietta Pelella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pagani (SA) al Corso Padovano, nr.80
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2 in persona del l.r. p.t., parte rappresentata e difesa come in atti
[...] dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa (CE) alla via Pisacane, nr. 1
PARTE APPELLATA
1 Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza nr. 522/2024 pubblicata in data 10 aprile 2024, il Tribunale di
Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l. accoglieva, compensando interamente tra le parti le spese di lite, la domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 nei confronti della CP_1
e dell' Controparte_2 Parte_1
. La domanda aveva ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di iscrizione
[...] ipotecaria nr. 10076202300002812000 notificato a mezzo pec in data 8 settembre
2023, nonché al preavviso di recupero coattivo delle irregolarità notificato a mezzo pec con protocollo n.001430803 del 20 ottobre 2020, per l'omesso pagamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio dovuto in ragione dell'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria relativamente agli anni dal 2007 al 2014, per l'importo di
€24.684,64.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale osservava principalmente che
“ Deve considerarsi nullo il preavviso di iscrizione ipotecaria nel quale non sia indicato
l'immobile sul quale l'agente della riscossione intende iscrivere ipoteca”, sul rilievo che “
In mancanza dell'indicazione dell'oggetto essenziale del preavviso, il preavviso perde del tutto la sua funzione procedimentale di concreto avvertimento rivolto al debitore, non consentendogli neppure di esercitare in modo compiuto il diritto di difesa ” .
3. Avverso tale sentenza l' proponeva appello Parte_1 con ricorso depositato telematicamente in data 7 maggio 2024, dolendosi dell'accoglimento della domanda in primo grado ed insistendo per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite. Deduceva, in particolare, che:
-“ L'avviso di iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1 -bis del cit. art. 77. (Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, n. 36000). Con questo si vuole ribadire che la mancata indicazione nel preavviso di ipoteca delle esatte generalità del bene immobile sul quale
2 si procederà con il pignoramento non comporta la nullità del preavviso di ipoteca, trattandosi di atto endoprocedimentale e di intimazione, non essendoci altri obblighi in capo all' ”. Parte_1
4. Con memoria difensiva depositata in data 30 gennaio 2023 si costituiva la
[...] in persona del l.r p.t., aderendo al Controparte_2 motivo di gravame formulato dall' ed insistendo per la riforma della sentenza di CP_3 primo grado sulla base di ulteriori motivi di censura:
- “inammissibilità dell'opposizione per violazione del “ne bis in idem””, poiché il giudice di prime cure ha basato la decisione su di una questione sollevata d'ufficio e non prospettata alle parti;
-“ inammissibilità dell'opposizione per adesione alla rottamazione ter” in ragione della circostanza per cui, tramite l'adesione a siffatto istituto, il debitore si impegna espressamente a rinunciare ai giudizi già pendenti (e a non proporre giudizi futuri) aventi ad oggetto i medesimi carichi ai quali si riferisce l'istanza di adesione;
- “inammissibilità dell'opposizione per intempestività ” , in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni sia dalla notifica delle cartelle di pagamento, sia dalla notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
5. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2025 si costituiva , Controparte_1 insistendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o di rigetto per infondatezza stante l “erronea applicazione della normativa in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria”, e quindi per la conferma della gravata sentenza.
6. All'udienza fissata in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio decideva la causa come da dispositivo in atti.
7. L'appello dell' va accolto, per le ragioni di seguito esposte. CP_3
8. Fondatamente l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il G.L. ha ritenuto nullo il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto privo dell'indicazione dei dati catastali relativi all'immobile sul quale l'Ente riscossore intendeva iscrivere ipoteca.
L'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, stabilisce quanto segue: «1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1 bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui
3 al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 2 bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1». Dalla cornice normativa (d.P.R. n. 602/1973, artt. 76 e 77) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso tale preavviso, si limita ad informare il contribuente moroso che in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del d.P.R. citato, dunque, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (v. Cass. 15 marzo 2021, n. 7233).
Sul punto il giudice di legittimità ha difatti già statuito che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna specifica motivazione, che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria posta a fondamento dell'iscrizione (v. in motivazione Cass., Sez. 5, n.
4587 del 22/02/2017)» (cfr. Cass. 22 novembre 2021, n. 36000) ed ha, da ultimo, pronunciato il seguente principio di diritto sul punto: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23096 del
26/08/2024). Peraltro la funzione sollecitatoria della comunicazione preventiva ha lo scopo di invitare al contraddittorio il debitore, consentendo al contribuente di anticipare difese ed eccezioni ed al creditore di verificare i limiti in concreto del suo potere di aggressione del patrimonio .
4 9. Esaminando il merito della domanda articolata dal in primo grado, Parte_2 appare necessario soffermarsi sulla asserita illegittimità della pretesa contributiva vantata dalla perché azionata sulla base dell'art. 5 dello Statuto della CP_4 CP_2 pertanto in aperta violazione di una norma di legge, ovverosia dell'art. 22 L. nr.
773/1982.
Orbene, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4568/2021 del 19 febbraio, mutando il suo precedente orientamento giurisprudenziale, ha confermato la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi CP_2
a prescindere dal reddito, ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_2
Più specificamente, il Giudice di legittimità ha statuito che: “ l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini CP_2 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima ”. Ne deriva, secondo la Corte Suprema, che per i soggetti tenuti all'iscrizione alla non CP_2 rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso, anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Da ciò deriva la legittimità della pretesa della Cassa previdenziale esercitata a mezzo dell' . Controparte_5
10. Vale infine osservare che, nè dai motivi di ricorso tantomeno dalla difesa in appello, risulta alcuna censura del sull'operato della Parte_2 Parte_1
con particolare riguardo alla notifica degli atti presupposti, essendosi la
[...] parte limitata alla contestazione dei presupposti dell'an della pretesa contributiva, riconoscendo dunque la correttezza dell'attività notificatoria.
Da ultimo va poi rilevato come il contribuente abbia rinnovato in appello le sole richieste istruttorie senza riproporre le difese di merito articolate in primo grado (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).
11. Per tutto quanto sopra esposto e precisato, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto, in riforma della gravata sentenza, con rigetto dell'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
12. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, sono compensate per metà, ponendo il residuo mezzo a carico di in Controparte_1
5 favore sia di che della ut supra, in ragione della pronuncia di accoglimento CP_3 CP_2 dell'opposizione in primo grado:
a) pronunciata su una questione non prospettata alle parti (la necessaria specifica indicazione dei dati relativi ai cespiti ipotecabili);
b) influenzata dal contrasto giurisprudenziale in materia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da in p. del l.r.p.t. con ricorso CP_3 del 7 maggio 2024 nei confronti di e della Controparte_1 [...] in p. del l.r.p.t., avverso la sentenza nr. Controparte_2
522/2024 emessa dal Tribunale g.l. di Nocera Inferiore in data 10 aprile 2024, ogni altra domanda eccezione deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado, ponendo il residuo mezzo a carico di ed in favore sia di che della ut supra; Controparte_1 CP_3 CP_2 liquida per intero dette spese in favore di ciascuno in complessivi €3.809,00 oltre IVA
CPA e RF e spese vive come per legge per il primo grado ed in complessivi €3.473,00 oltre IVA CPA RF e spese vive come per legge per il presente grado.
Salerno, 22 settembre 2025 il presidente
M. Stassano
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