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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. UG OL, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 11 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2052/2022 R.G. e vertente
fra
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Abbate e Parte_1 C.F._1
domiciliato nel di lei studio in Calvello alla Via Lauria n.9 giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2022 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU dopo aver preliminarmente riconosciuto la sussistenza nella ricorrente delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto, nell'elaborato finale ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
L' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del ctu sulla base della nuova documentazione sanitaria prodotta attestante l'aggravamento delle originarie condizioni.
All'odierna udienza, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, nonché sulla documentazione prodotta è stata disposta la convocazione a chiarimenti del ctu.
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta a far data dal gennaio 2023, data del riconoscimento dell'aggravamento delle patologie in atto .
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa ed esaustiva delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
Conclusioni che resistono alle osservazioni di parte ricorrente circa la decorrenza del beneficio richiesto, come da valutazione del ctu pienamente condivise da questo giudice. 3. Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale e successivamente alla proposizione del ricorso in questa sede giurisdizionale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in sede amministrativa e CP_1
giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio. Per l'effetto, le spese vanno compensate tra le parti nella misura dei 4/5, mentre per la restante quota di 1/5, pari alla somma di euro 539,40 oltre accessori di legge (corrispondente a 1/5 della tariffa base di euro 2.697,00 ex DM 147/2022) esse vanno poste a carico dell' ed in favore CP_1
del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma3, della legge 104/1992 a far data da gennaio
2023;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite per 4/5, condannando l' al pagamento della CP_1 restante parte di 1/5 pari a euro 539,40 oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
UG OL