Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 59-1/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 59-1/2025 P.U. da
TO AB (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente
VE TT (VI) Via Astico n. 27, con l'assistenza dell'OCC rag. Ilaria Zaltron
Ricorrente
Visto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 21.2.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
rilevato che la ricorrente svolge attività di amministratrice d'azienda con reddito quale collaboratore assimilato a lavoro dipendente ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
rilevato che la ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
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ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione la partecipazione pari al 12% del capitale sociale di € 40.000,00 i.v. nella società MIDI SRL, con sede legale in Schio (VI), Via Lago D'Iseo
n.5/B (C.F. 03721530248), “considerata la difficoltà di porre in vendita una quota di minoranza di una Srl, oltretutto in fase di riorganizzazione per riduzione del volume degli affari, considerato peraltro che trattasi anche della medesima Società che garantisce l'introito mensile per emolumenti alla signora LA, che con i risparmi derivanti da tale reddito intende proporre il parziale pagamento ai propri Creditori” e tenuto conto che la debitrice “ha proposto di versare un importo proveniente da terzi a fronte della mancata liquidazione della quota di partecipazione, così che tale somma venga messa a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, evitando anche i costi di un'eventuale procedura di vendita, che probabilmente andrebbe deserta. L'importo proposto ammonta ad € 4.000,00 (a fronte di capitale sociale € 40.000 x 12% = € 4.800,00)” e il relativo assegno circolare, intestato alla “Liquidazione Controllata LA AB, è già a mani del Gestore della Crisi (v. pag. 9 relazione del Gestore del 20.2.2025); ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc…), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII, in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3°
CCII, nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di TO
AB (C.F. [...]); nomina giudice delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;
nomina Liquidatore la rag. Ilaria Zaltron;
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile della ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio); ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della partecipazione pari al 12% del capitale sociale di € 40.000,00 i.v. nella società MIDI
SRL, con sede legale in Schio (VI), Via Lago D'Iseo n.5/B (C.F. 03721530248), con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore; dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 20/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott. Giuseppe Limitone
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